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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/11/2024, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
N. 7692/2022 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
dott. Domenico Pellegrini Presidente
dott. Marina Pugliese Giudice rel.
dott. Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio iscritto al n. 7692/2022 promosso da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Genova, Parte_1 C.F._1
Via Cesarea 2/38, presso lo studio dell'avv. ZUFFADA LAURA (C.F. ) che C.F._2 lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._3
Genova, Piazza Leonardo da Vinci 2/3 presso lo studio dell'avv. DOLCINI CAMILLA (C.F.
), che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._4
RESISTENTE Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE precisate con note scritte del 10.04.2024
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, previo ogni accertamento ritenuto necessario, utile e/o opportuno, ivi compreso l'eventuale ascolto dei minori, previa l'ammissione dei mezzi istruttori tutti dedotti:
1) pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il rito concordatario in
Celle Ligure (GE) in data 2/12/2006 tra i NOi nato a [...] il Parte_1
29/10/1965 (CF: ), e , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), annotato nel registro atti di matrimonio dell'anno 2006, Atto n. 29, C.F._3
Parte II, Serie A, con ordine al Cancelliere di trasmettere copia dell'emananda sentenza ai competenti Uffici dello Stato Civile per le trascrizioni di legge sui pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione degli stessi presso l'abitazione materna;
3) confermare l'assegnazione dell'immobile già casa coniugale sito in Genova, Via Vassallo 13/14, alla NO , in quanto genitore collocatario dei figli;
Controparte_1
4) confermare l'attuale regolamentazione delle visite padre –figli e disporre, quindi, che il NO possa tenere con sé i figli quantomeno: Pt_1
a) un week end con il criterio dell'alternanza, dalle ore 18 del venerdì sera fino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
b) infrasettimanalmente:
-un pomeriggio, indicativamente il mercoledì, dalle ore 18 fino all'indomani (quindi, con pernottamento e accompagnamento dei bambini a scuola) nella settimana in cui il padre poi tiene con sé i figli nel week end;
-due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì e il giovedì, dalle ore 18 al venerdì mattina (e quindi con pernottamento e accompagnamento a scuola / asilo l'indomani) nella settimana in cui il padre non tiene con sé i minori nel week end, compatibilmente con i futuri impegni di lavoro del padre;
c) quanto alle ferie estive, due settimane (in cui ricomprendere il Ferragosto con il criterio dell'alternanza), in periodo da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ciascun anno;
d) la metà del periodo di sospensione scolastica in occasione del Natale, in cui ricomprendere rispettivamente il Natale o il Capodanno con il criterio dell'alternanza;
e) le ferie pasquali in cui ricomprendere la Pasqua con il criterio dell'alternanza;
f) la cosiddetta settimana bianca, nel periodo di sospensione delle lezioni indicato dalla scuola, secondo il criterio dell'alternanza; g) il compleanno dei figli e tutte le altre festività religiose e civili, secondo il criterio dell'alternanza tra i genitori;
h) ciascun genitore avrà con sé i figli in occasione del proprio compleanno.
5) dato atto che il NO già corrisponde la rata di mutuo per l'acquisto della casa Pt_1 coniugale, pari oggi a circa € 1.092,00= mensili, oltre alle spese indicate in atti, assicurando una sicura collocazione abitativa ai figli e anche alla moglie solo in quanto genitore collocatario dei figli, considerata la sua attuale situazione economica, porre a suo carico la corresponsione, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, dell'importo di € 450,00=
(di cui 150,00= per ciascun figlio) rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, stabilite dal Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, nel verbale della riunione del 15/09/2016;
6) confermare che l'assegno unico universale sia suddiviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7) respingere e mandare assolto il ricorrente da ogni e qualsivoglia domanda e/o pretesa avversaria, in particolare di assegno divorzile, in quanto la stessa è economicamente autosufficiente.
8) Vinte le spese e i compensi del presente giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE precisate con note scritte del'11.04.2024
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza reietta e disattesa, previo accoglimento delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg.ri CP_1
e
[...] Parte_1
2) disporre l'affidamento condiviso dei tre figli minori in capo ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre, e conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare;
3) confermare l'attuale regime di frequentazione e di visita, specificando che durante le ferie estive
i ragazzi resteranno con la madre per le due settimane di chiusura dell'ufficio presso cui la stessa lavora, mentre il padre potrà comunicare le settimane di propria competenza entro il 31 maggio di ciascun anno;
4)dichiarare tenuto il Dott. al versamento di un assegno di mantenimento per i tre figli in Pt_1 misura non inferiore ad euro 1.200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie tutte, ivi compresa la spesa per il tutor del figlio . Pt_2
Con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 13.09.2022, premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio in Celle Ligure il giorno 02.12.2006 con esponeva che: Controparte_1
a) dal matrimonio erano nati tre figli (in data 24.11.2007), (il 13.6.2010), (il Per_1 Pt_2 Per_2
7.1.2012);
b) i coniugi erano separati giudizialmente come da sentenza del Tribunale di Genova nr.1531 pubblicata in data 7.6.2019, successivamente riformata dalla Corte di Appello di Genova nr.
75/2020 del 15.10.2020, avverso la quale la SI ha promosso ricorso in Cassazione;
CP_1
c) dalla separazione era cessata la loro convivenza ed era venuta meno ogni comunione materiale e spirituale;
chiedeva pertanto: la pronuncia del divorzio, la conferma dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso l'abitazione materna con assegnazione della casa coniugale alla moglie, la conferma della regolamentazione delle visite padre –figli in vigore tra le parti, con riduzione del proprio contributo al mantenimento ordinario dei tre figli in complessivi € 450 (€ 150 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva con comparsa controparte, la quale non si opponeva alla pronuncia di divorzio, né alla conferma dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso l'abitazione materna, con assegnazione alla madre della casa coniugale, né alla conferma della regolamentazione delle visite padre –figli già in vigore tra le parti, ma chiedeva che il contributo del sig. al mantenimento dei figli venisse elevato da € 600 ad € 1.200,00, Pt_1
“oltre al 50% delle spese straordinarie tutte, ivi compresa la spesa per il tutor del figlio ”. Pt_2
Il Presidente f.f., all'esito dell'udienza di comparizione personale delle parti, essendo fallito il tentativo di conciliazione, sulla base delle seguenti premesse:
“- la richiesta del ricorrente di riduzione del contributo paterno al mantenimento ordinario si fonda essenzialmente sul fatto che i suoi attuali redditi netti annui (pari ad € 30.944,00 v. anno di imposta 2021, corrispondenti ad € 2575 mensili per 12 mensilità) non sarebbero comunque sufficienti per provvedere al mantenimento ordinario dei tre figli nella misura attualmente prevista di € 600 mensili (€ 200 per figlio) a causa delle numerose e rilevanti spese (mutuo della casa coniugale assegnata alla moglie, spese di amministrazione condominiale, canone, utenze, tasse, ecc.) da cui egli risulta gravato;
- i redditi del ricorrente (come risultanti dall'ultima dichiarazione reddituale depositata relativa all'anno di imposta 2021) risultano di fatto più che triplicati rispetto a quelli dell'epoca in cui è stata pronunciata la sentenza di separazione da parte del Tribunale di Genova 1531/2019, poi riformata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza nr. 75/2020, posto che nell'anno di imposta 2019 il signor risulta aver prodotto redditi annui pari ad € 10.963,00 netti e Pt_1 nell'anno di imposta 2020 pari ad € 7.522,00 netti;
- la domanda della resistente di aumento del contributo paterno, si fonda sull'osservato miglioramento complessivo della condizione lavorativa ed economica del marito che, dopo essere stato licenziato nel 2017 (quando ha comunque potuto contare su una cospicua buonuscita nonché sulla NASPI) ha avviato, grazie ai titoli di studio di biologo nutrizionista, chimico e cinesiologo conseguiti medio tempore, una proficua attività come libero professionista, conseguendo altresì un notevole incremento patrimoniale nel 2019 a seguito della successione paterna;
- in effetti, oltre al miglioramento reddituale sopra riportato, il signor nel 2019 ha visto Pt_1 altresì incrementare il suo patrimonio immobiliare a seguito dell'apertura della successione del padre: dalle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte risulta infatti che il ricorrente abbia ereditato unitamente alla madre ed al fratello numerosi terreni e fabbricati;
all'udienza del 15.2.2023 il ricorrente ha precisato che tra questi beni ci sono una casa a OA ed una a RA SO (che tuttavia non sarebbero state messe a reddito per la contrarietà del fratello coerede), oltre ad un altro immobile sito in Corso Torino a Genova, gestito come B&B dal fratello del ricorrente, il quale percepirebbe in via esclusiva i guadagni relativi, limitandosi a rimborsare ai coeredi le imposte sulla cedolare secca:
- a partire dal marzo 2022 il signor al pari della moglie SI , percepisce il Pt_1 CP_1
50% dell'assegno unico dei figli, corrispondente per la sua quota ad € 305 al mese;
- gli attuali redditi della resistente sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto all'epoca della pronuncia della separazione (circa €18.000 netti annui corrispondenti ad € 1500 netti per 12 mensilità);
(…) nello stabilire l'entità del contributo paterno al mantenimento dei figli debba tenersi conto anche dell'esborso che il signor ffronta mensilmente per pagare la rata del mutuo da lui Pt_1 contratto per l'acquisto della casa coniugale di via Vassallo, di sua esclusiva proprietà ma assegnata alla moglie perché ci viva con la prole (rata che all'udienza del 15.2.2023 il signor
a riferito ammontare ora a circa € 900 mensili, per effetto della indicizzazione); Pt_1
- l'incremento patrimoniale del signor è comunque un dato oggettivo quanto significativo Pt_1
e che il fatto che il ricorrente assecondi le scelte del fratello circa l'impiego o circa il mancato utilizzo dei beni ereditati, certo non può penalizzare i figli del signor Pt_1
- le migliorate condizioni reddituali patrimoniali del ricorrente sopra richiamate – giustifichino un incremento del suo contributo al mantenimento ordinario dei tre figli che si ritiene congruo determinare in complessivi € 840,00 mensili (€ 280,00 per figlio)”,
in via provvisoria e urgente, a parziale modifica delle condizioni economiche in vigore tra le parti per effetto della pronuncia della separazione, stabiliva “che il signor ersi entro il giorno Pt_1
10 di ogni mese alla SI mediante bonifico, la complessiva somma di € 840,00 a CP_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario dei tre figli (€ 280 a figlio), fermo il resto” e rimetteva le parti dinanzi al GI.
All'esito della fase istruttoria, all'udienza cartolare dell'11.04.2024, le parti precisavano le loro conclusioni e il GI, con ordinanza del 15.04.2024, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica ex art.190 c.p.c.
Sussistono le condizioni di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett.b) Legge 1.12.1970 n. 898 per pronunciare sentenza di divorzio ai sensi dell'art. 4 comma 12 l. 898/1970, in quanto dal momento della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale che li ha autorizzati a vivere separati, i coniugi non si sono più riconciliati, come confermato concordemente dalle parti e riscontrato dalla documentazione agli atti, nonché dalla rilevante conflittualità ancora in essere.
Preliminarmente, considerato che entrambi i difensori hanno insistito nelle richieste istruttorie già rigettate dal Giudice Istruttore, il Collegio - condividendo il giudizio del GI di irrilevanza e di inammissibilità delle prove dedotte dalle parti e non ammesse – ribadisce qui il rigetto di tali istanze, per i motivi esposti nell'ordinanza istruttoria in data 4.11.2023, che deve intendersi qui integralmente richiamata e confermata.
Venendo al merito, va innanzi tutto rilevato che non vi è contrasto tra le parti in ordine all'affido condiviso dei tre figli minori, la loro collocazione abitativa prevalente presso la madre con conseguente assegnazione alla madre della ex casa coniugale e nemmeno in ordine all'articolazione delle visite paterne attualmente in vigore, condizioni che vanno pertanto confermate.
L'unico elemento di effettivo contrasto tra le parti è di carattere economico e riguarda l'entità della contribuzione paterna al mantenimento ordinario dei tre figli minori (che all'esito della fase presidenziale è stata determinata in complessivi € 840, così aumentando la somma di complessivi €
600 stabilita dalla Corte di Appello di Genova nella sentenza nr. 75/2020), che il padre vorrebbe veder ridurre ad € 450 (€ 150 per figlio) e della quale la madre chiede l'aumento a complessivi €
1200,00 (€ 400 per figlio).
Nella determinazione di tale controverso contributo non può prescindersi dall'esame della complessiva condizione economica e patrimoniale delle parti. In particolare, dalle rispettive dichiarazioni dei redditi aggiornate all'anno di imposta 2022 (posto che al momento della precisazione delle conclusioni ancora le parti non avevano ancora presentato all'Agenzia delle Entrate le loro dichiarazioni fiscali per l'anno di imposta 2023) prodotte dalle parti su disposizione del Giudice Istruttore, emerge che, mentre il reddito netto della madre è rimasto sostanzialmente invariato (nell'anno di imposta 2002 risulta essere pari ad € 17.205,00 annuo/€ 1433,75 mensile), fortunatamente il reddito netto del padre (di cui il Presidente ff già aveva osservato un deciso aumento rispetto a quello considerato dalla Corte d'Appello all'epoca della rideterminazione del contributo paterno in complessivi € 600, essendo passato da un modestissimo importo di € 10.963,00 netti dell'anno di imposta 2019, agli € 30.944,00 dell'anno di imposta 2021) evidenzia un ulteriore aumento: segnatamente nell'anno di imposta 2022 il reddito annuo netto del signor salito ad € 35.645,00 (corrispondente ad € 2970 al mese Pt_1
per 12 mensilità).
Oltre a tale reddito da lavoro va poi evidenziato come il signor sia comproprietario per Pt_1
un terzo, unitamente alla madre ed al fratello, di numerosi terreni e fabbricati provenienti dall'eredità paterna, tra i quali risultano una casa a OA ed una a RA SO (che secondo quanto asserito dal ricorrente non sarebbero state messe a reddito per la contrarietà del fratello coerede), oltre ad un altro immobile sito in Corso Torino a Genova, gestito come B&B dal fratello del ricorrente che percepirebbe in via esclusiva i guadagni relativi, limitandosi a rimborsare alla madre ed al ricorrente le sole imposte sulla cedolare secca. Si tratta evidentemente di un patrimonio significativo, la cui omessa valorizzazione da parte del signor (così come la Pt_1
sua acquiescenza rispetto ai guadagni tratti dal patrimonio comune solo dal fratello) certo non può andare a penalizzare i figli del ricorrente.
Sulla base di tali elementi economici e del fatto che il padre (al pari della madre) beneficia di circa
€ 360 mensili grazie al 50% dell'assegno unico spettante per la prole, e tenuto conto – da un lato - del significativo contributo che il padre fornisce al mantenimento dei figli attraverso la assegnazione della ex casa coniugale (di sua esclusiva proprietà, ma assegnata alla madre perché ci viva con i figli) per il cui acquisto il signor si è gravato di un mutuo indicizzato la cui Pt_1
rata si aggira in ultimo attorno a circa € 1000 mensili, e – dall'altro - delle crescenti esigenze dei figli in considerazione della loro età (nati nel 2007, 2010, 2012), ritiene il Collegio di determinare ora il contributo paterno in complessivi € 900 mensili (€ 300 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie della prole, per la cui esatta individuazione si rimanda ai criteri di cui al verbale della riunione ex art. 47 quater ORD GIUD del 15-9-2016 della IV Sezione Civile del Tribunale di
Genova. Stante l'esito del giudizio - nel quale le parti sono risultate concordi in punto affido, collocazione e tempi di visita paterni, e la contribuzione paterna dovuta è stata indicata in via intermedia rispetto alle domande delle parti - le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Ogni altra domanda ed eccezione rigettate e disattese
PRONUNCIA LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO celebrato in Celle Ligure il 02.12.2006 trascritto nei registri dello Stato Civile (Atto N. 29 P. II, S. A, anno
2006, dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Celle Ligure) tra nato il [...] a [...] Parte_1
E
nata il [...] a [...] Controparte_1
Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune sopraindicato competente per legge di procedere all'annotazione di questa sentenza, dopo passata in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
Conferma l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con loro collocazione abitativa prevalente presso la madre SI , alla quale resta assegnata la ex casa Controparte_1
coniugale sita in Genova, Via Vassallo 13/14;
Dispone che il padre NO possa tenere con sé i figli a week end alternati, dalle ore 18 del Pt_1
venerdì sera fino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
nonché infrasettimanalmente:
-un pomeriggio, indicativamente il mercoledì, dalle ore 18 fino all'indomani (quindi, con pernottamento e accompagnamento dei bambini a scuola) nella settimana in cui il padre poi tiene con sé i figli nel week end;
-due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì e il giovedì, dalle ore 18 al venerdì mattina (e quindi con pernottamento e accompagnamento a scuola / asilo l'indomani) nella settimana in cui il padre non tiene con sé i minori nel week end, compatibilmente con i futuri impegni di lavoro del padre;
i figli trascorreranno: due settimane di vacanza estiva anche non consecutive con ciascun genitore, nei periodi che verranno concordati tra gli stessi entro il 31 maggio di ciascun anno;
la metà del periodo di sospensione scolastica in occasione del Natale, in cui ricomprendere rispettivamente il
Natale o il Capodanno con il criterio dell'alternanza; le ferie pasquali in cui ricomprendere la
Pasqua con il criterio dell'alternanza; la cosiddetta settimana bianca, nel periodo di sospensione delle lezioni indicato dalla scuola, secondo il criterio dell'alternanza;
i compleanni dei figli e tutte le altre festività religiose e civili, secondo il criterio dell'alternanza tra i genitori;
ciascun genitore avrà con sé i figli in occasione del proprio compleanno. Dispone che il padre, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, contribuisca al mantenimento ordinario dei tre figli versando alla madre, mediante bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di € 900 (€ 300 a figlio), somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT a partire dal mese di ottobre
2025; oltre al 50% delle spese straordinarie della prole, per la cui esatta individuazione si rimanda ai criteri di cui al verbale della riunione ex art. 47 quater ORD GIUD del 15-9-2016 della IV
Sezione Civile del Tribunale di Genova.
Spese legali compensate.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata l. 898/1970, come novellata.
Così deciso in Genova il 20.9.2024
Il Giudice relatore Dott. Marina Pugliese
Il Presidente Dott. Domenico Pellegrini
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
dott. Domenico Pellegrini Presidente
dott. Marina Pugliese Giudice rel.
dott. Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio iscritto al n. 7692/2022 promosso da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Genova, Parte_1 C.F._1
Via Cesarea 2/38, presso lo studio dell'avv. ZUFFADA LAURA (C.F. ) che C.F._2 lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._3
Genova, Piazza Leonardo da Vinci 2/3 presso lo studio dell'avv. DOLCINI CAMILLA (C.F.
), che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._4
RESISTENTE Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE precisate con note scritte del 10.04.2024
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, previo ogni accertamento ritenuto necessario, utile e/o opportuno, ivi compreso l'eventuale ascolto dei minori, previa l'ammissione dei mezzi istruttori tutti dedotti:
1) pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il rito concordatario in
Celle Ligure (GE) in data 2/12/2006 tra i NOi nato a [...] il Parte_1
29/10/1965 (CF: ), e , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), annotato nel registro atti di matrimonio dell'anno 2006, Atto n. 29, C.F._3
Parte II, Serie A, con ordine al Cancelliere di trasmettere copia dell'emananda sentenza ai competenti Uffici dello Stato Civile per le trascrizioni di legge sui pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione degli stessi presso l'abitazione materna;
3) confermare l'assegnazione dell'immobile già casa coniugale sito in Genova, Via Vassallo 13/14, alla NO , in quanto genitore collocatario dei figli;
Controparte_1
4) confermare l'attuale regolamentazione delle visite padre –figli e disporre, quindi, che il NO possa tenere con sé i figli quantomeno: Pt_1
a) un week end con il criterio dell'alternanza, dalle ore 18 del venerdì sera fino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
b) infrasettimanalmente:
-un pomeriggio, indicativamente il mercoledì, dalle ore 18 fino all'indomani (quindi, con pernottamento e accompagnamento dei bambini a scuola) nella settimana in cui il padre poi tiene con sé i figli nel week end;
-due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì e il giovedì, dalle ore 18 al venerdì mattina (e quindi con pernottamento e accompagnamento a scuola / asilo l'indomani) nella settimana in cui il padre non tiene con sé i minori nel week end, compatibilmente con i futuri impegni di lavoro del padre;
c) quanto alle ferie estive, due settimane (in cui ricomprendere il Ferragosto con il criterio dell'alternanza), in periodo da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ciascun anno;
d) la metà del periodo di sospensione scolastica in occasione del Natale, in cui ricomprendere rispettivamente il Natale o il Capodanno con il criterio dell'alternanza;
e) le ferie pasquali in cui ricomprendere la Pasqua con il criterio dell'alternanza;
f) la cosiddetta settimana bianca, nel periodo di sospensione delle lezioni indicato dalla scuola, secondo il criterio dell'alternanza; g) il compleanno dei figli e tutte le altre festività religiose e civili, secondo il criterio dell'alternanza tra i genitori;
h) ciascun genitore avrà con sé i figli in occasione del proprio compleanno.
5) dato atto che il NO già corrisponde la rata di mutuo per l'acquisto della casa Pt_1 coniugale, pari oggi a circa € 1.092,00= mensili, oltre alle spese indicate in atti, assicurando una sicura collocazione abitativa ai figli e anche alla moglie solo in quanto genitore collocatario dei figli, considerata la sua attuale situazione economica, porre a suo carico la corresponsione, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, dell'importo di € 450,00=
(di cui 150,00= per ciascun figlio) rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, stabilite dal Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, nel verbale della riunione del 15/09/2016;
6) confermare che l'assegno unico universale sia suddiviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7) respingere e mandare assolto il ricorrente da ogni e qualsivoglia domanda e/o pretesa avversaria, in particolare di assegno divorzile, in quanto la stessa è economicamente autosufficiente.
8) Vinte le spese e i compensi del presente giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE precisate con note scritte del'11.04.2024
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza reietta e disattesa, previo accoglimento delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg.ri CP_1
e
[...] Parte_1
2) disporre l'affidamento condiviso dei tre figli minori in capo ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre, e conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare;
3) confermare l'attuale regime di frequentazione e di visita, specificando che durante le ferie estive
i ragazzi resteranno con la madre per le due settimane di chiusura dell'ufficio presso cui la stessa lavora, mentre il padre potrà comunicare le settimane di propria competenza entro il 31 maggio di ciascun anno;
4)dichiarare tenuto il Dott. al versamento di un assegno di mantenimento per i tre figli in Pt_1 misura non inferiore ad euro 1.200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie tutte, ivi compresa la spesa per il tutor del figlio . Pt_2
Con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 13.09.2022, premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio in Celle Ligure il giorno 02.12.2006 con esponeva che: Controparte_1
a) dal matrimonio erano nati tre figli (in data 24.11.2007), (il 13.6.2010), (il Per_1 Pt_2 Per_2
7.1.2012);
b) i coniugi erano separati giudizialmente come da sentenza del Tribunale di Genova nr.1531 pubblicata in data 7.6.2019, successivamente riformata dalla Corte di Appello di Genova nr.
75/2020 del 15.10.2020, avverso la quale la SI ha promosso ricorso in Cassazione;
CP_1
c) dalla separazione era cessata la loro convivenza ed era venuta meno ogni comunione materiale e spirituale;
chiedeva pertanto: la pronuncia del divorzio, la conferma dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso l'abitazione materna con assegnazione della casa coniugale alla moglie, la conferma della regolamentazione delle visite padre –figli in vigore tra le parti, con riduzione del proprio contributo al mantenimento ordinario dei tre figli in complessivi € 450 (€ 150 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva con comparsa controparte, la quale non si opponeva alla pronuncia di divorzio, né alla conferma dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso l'abitazione materna, con assegnazione alla madre della casa coniugale, né alla conferma della regolamentazione delle visite padre –figli già in vigore tra le parti, ma chiedeva che il contributo del sig. al mantenimento dei figli venisse elevato da € 600 ad € 1.200,00, Pt_1
“oltre al 50% delle spese straordinarie tutte, ivi compresa la spesa per il tutor del figlio ”. Pt_2
Il Presidente f.f., all'esito dell'udienza di comparizione personale delle parti, essendo fallito il tentativo di conciliazione, sulla base delle seguenti premesse:
“- la richiesta del ricorrente di riduzione del contributo paterno al mantenimento ordinario si fonda essenzialmente sul fatto che i suoi attuali redditi netti annui (pari ad € 30.944,00 v. anno di imposta 2021, corrispondenti ad € 2575 mensili per 12 mensilità) non sarebbero comunque sufficienti per provvedere al mantenimento ordinario dei tre figli nella misura attualmente prevista di € 600 mensili (€ 200 per figlio) a causa delle numerose e rilevanti spese (mutuo della casa coniugale assegnata alla moglie, spese di amministrazione condominiale, canone, utenze, tasse, ecc.) da cui egli risulta gravato;
- i redditi del ricorrente (come risultanti dall'ultima dichiarazione reddituale depositata relativa all'anno di imposta 2021) risultano di fatto più che triplicati rispetto a quelli dell'epoca in cui è stata pronunciata la sentenza di separazione da parte del Tribunale di Genova 1531/2019, poi riformata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza nr. 75/2020, posto che nell'anno di imposta 2019 il signor risulta aver prodotto redditi annui pari ad € 10.963,00 netti e Pt_1 nell'anno di imposta 2020 pari ad € 7.522,00 netti;
- la domanda della resistente di aumento del contributo paterno, si fonda sull'osservato miglioramento complessivo della condizione lavorativa ed economica del marito che, dopo essere stato licenziato nel 2017 (quando ha comunque potuto contare su una cospicua buonuscita nonché sulla NASPI) ha avviato, grazie ai titoli di studio di biologo nutrizionista, chimico e cinesiologo conseguiti medio tempore, una proficua attività come libero professionista, conseguendo altresì un notevole incremento patrimoniale nel 2019 a seguito della successione paterna;
- in effetti, oltre al miglioramento reddituale sopra riportato, il signor nel 2019 ha visto Pt_1 altresì incrementare il suo patrimonio immobiliare a seguito dell'apertura della successione del padre: dalle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte risulta infatti che il ricorrente abbia ereditato unitamente alla madre ed al fratello numerosi terreni e fabbricati;
all'udienza del 15.2.2023 il ricorrente ha precisato che tra questi beni ci sono una casa a OA ed una a RA SO (che tuttavia non sarebbero state messe a reddito per la contrarietà del fratello coerede), oltre ad un altro immobile sito in Corso Torino a Genova, gestito come B&B dal fratello del ricorrente, il quale percepirebbe in via esclusiva i guadagni relativi, limitandosi a rimborsare ai coeredi le imposte sulla cedolare secca:
- a partire dal marzo 2022 il signor al pari della moglie SI , percepisce il Pt_1 CP_1
50% dell'assegno unico dei figli, corrispondente per la sua quota ad € 305 al mese;
- gli attuali redditi della resistente sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto all'epoca della pronuncia della separazione (circa €18.000 netti annui corrispondenti ad € 1500 netti per 12 mensilità);
(…) nello stabilire l'entità del contributo paterno al mantenimento dei figli debba tenersi conto anche dell'esborso che il signor ffronta mensilmente per pagare la rata del mutuo da lui Pt_1 contratto per l'acquisto della casa coniugale di via Vassallo, di sua esclusiva proprietà ma assegnata alla moglie perché ci viva con la prole (rata che all'udienza del 15.2.2023 il signor
a riferito ammontare ora a circa € 900 mensili, per effetto della indicizzazione); Pt_1
- l'incremento patrimoniale del signor è comunque un dato oggettivo quanto significativo Pt_1
e che il fatto che il ricorrente assecondi le scelte del fratello circa l'impiego o circa il mancato utilizzo dei beni ereditati, certo non può penalizzare i figli del signor Pt_1
- le migliorate condizioni reddituali patrimoniali del ricorrente sopra richiamate – giustifichino un incremento del suo contributo al mantenimento ordinario dei tre figli che si ritiene congruo determinare in complessivi € 840,00 mensili (€ 280,00 per figlio)”,
in via provvisoria e urgente, a parziale modifica delle condizioni economiche in vigore tra le parti per effetto della pronuncia della separazione, stabiliva “che il signor ersi entro il giorno Pt_1
10 di ogni mese alla SI mediante bonifico, la complessiva somma di € 840,00 a CP_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario dei tre figli (€ 280 a figlio), fermo il resto” e rimetteva le parti dinanzi al GI.
All'esito della fase istruttoria, all'udienza cartolare dell'11.04.2024, le parti precisavano le loro conclusioni e il GI, con ordinanza del 15.04.2024, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica ex art.190 c.p.c.
Sussistono le condizioni di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett.b) Legge 1.12.1970 n. 898 per pronunciare sentenza di divorzio ai sensi dell'art. 4 comma 12 l. 898/1970, in quanto dal momento della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale che li ha autorizzati a vivere separati, i coniugi non si sono più riconciliati, come confermato concordemente dalle parti e riscontrato dalla documentazione agli atti, nonché dalla rilevante conflittualità ancora in essere.
Preliminarmente, considerato che entrambi i difensori hanno insistito nelle richieste istruttorie già rigettate dal Giudice Istruttore, il Collegio - condividendo il giudizio del GI di irrilevanza e di inammissibilità delle prove dedotte dalle parti e non ammesse – ribadisce qui il rigetto di tali istanze, per i motivi esposti nell'ordinanza istruttoria in data 4.11.2023, che deve intendersi qui integralmente richiamata e confermata.
Venendo al merito, va innanzi tutto rilevato che non vi è contrasto tra le parti in ordine all'affido condiviso dei tre figli minori, la loro collocazione abitativa prevalente presso la madre con conseguente assegnazione alla madre della ex casa coniugale e nemmeno in ordine all'articolazione delle visite paterne attualmente in vigore, condizioni che vanno pertanto confermate.
L'unico elemento di effettivo contrasto tra le parti è di carattere economico e riguarda l'entità della contribuzione paterna al mantenimento ordinario dei tre figli minori (che all'esito della fase presidenziale è stata determinata in complessivi € 840, così aumentando la somma di complessivi €
600 stabilita dalla Corte di Appello di Genova nella sentenza nr. 75/2020), che il padre vorrebbe veder ridurre ad € 450 (€ 150 per figlio) e della quale la madre chiede l'aumento a complessivi €
1200,00 (€ 400 per figlio).
Nella determinazione di tale controverso contributo non può prescindersi dall'esame della complessiva condizione economica e patrimoniale delle parti. In particolare, dalle rispettive dichiarazioni dei redditi aggiornate all'anno di imposta 2022 (posto che al momento della precisazione delle conclusioni ancora le parti non avevano ancora presentato all'Agenzia delle Entrate le loro dichiarazioni fiscali per l'anno di imposta 2023) prodotte dalle parti su disposizione del Giudice Istruttore, emerge che, mentre il reddito netto della madre è rimasto sostanzialmente invariato (nell'anno di imposta 2002 risulta essere pari ad € 17.205,00 annuo/€ 1433,75 mensile), fortunatamente il reddito netto del padre (di cui il Presidente ff già aveva osservato un deciso aumento rispetto a quello considerato dalla Corte d'Appello all'epoca della rideterminazione del contributo paterno in complessivi € 600, essendo passato da un modestissimo importo di € 10.963,00 netti dell'anno di imposta 2019, agli € 30.944,00 dell'anno di imposta 2021) evidenzia un ulteriore aumento: segnatamente nell'anno di imposta 2022 il reddito annuo netto del signor salito ad € 35.645,00 (corrispondente ad € 2970 al mese Pt_1
per 12 mensilità).
Oltre a tale reddito da lavoro va poi evidenziato come il signor sia comproprietario per Pt_1
un terzo, unitamente alla madre ed al fratello, di numerosi terreni e fabbricati provenienti dall'eredità paterna, tra i quali risultano una casa a OA ed una a RA SO (che secondo quanto asserito dal ricorrente non sarebbero state messe a reddito per la contrarietà del fratello coerede), oltre ad un altro immobile sito in Corso Torino a Genova, gestito come B&B dal fratello del ricorrente che percepirebbe in via esclusiva i guadagni relativi, limitandosi a rimborsare alla madre ed al ricorrente le sole imposte sulla cedolare secca. Si tratta evidentemente di un patrimonio significativo, la cui omessa valorizzazione da parte del signor (così come la Pt_1
sua acquiescenza rispetto ai guadagni tratti dal patrimonio comune solo dal fratello) certo non può andare a penalizzare i figli del ricorrente.
Sulla base di tali elementi economici e del fatto che il padre (al pari della madre) beneficia di circa
€ 360 mensili grazie al 50% dell'assegno unico spettante per la prole, e tenuto conto – da un lato - del significativo contributo che il padre fornisce al mantenimento dei figli attraverso la assegnazione della ex casa coniugale (di sua esclusiva proprietà, ma assegnata alla madre perché ci viva con i figli) per il cui acquisto il signor si è gravato di un mutuo indicizzato la cui Pt_1
rata si aggira in ultimo attorno a circa € 1000 mensili, e – dall'altro - delle crescenti esigenze dei figli in considerazione della loro età (nati nel 2007, 2010, 2012), ritiene il Collegio di determinare ora il contributo paterno in complessivi € 900 mensili (€ 300 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie della prole, per la cui esatta individuazione si rimanda ai criteri di cui al verbale della riunione ex art. 47 quater ORD GIUD del 15-9-2016 della IV Sezione Civile del Tribunale di
Genova. Stante l'esito del giudizio - nel quale le parti sono risultate concordi in punto affido, collocazione e tempi di visita paterni, e la contribuzione paterna dovuta è stata indicata in via intermedia rispetto alle domande delle parti - le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Ogni altra domanda ed eccezione rigettate e disattese
PRONUNCIA LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO celebrato in Celle Ligure il 02.12.2006 trascritto nei registri dello Stato Civile (Atto N. 29 P. II, S. A, anno
2006, dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Celle Ligure) tra nato il [...] a [...] Parte_1
E
nata il [...] a [...] Controparte_1
Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune sopraindicato competente per legge di procedere all'annotazione di questa sentenza, dopo passata in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
Conferma l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con loro collocazione abitativa prevalente presso la madre SI , alla quale resta assegnata la ex casa Controparte_1
coniugale sita in Genova, Via Vassallo 13/14;
Dispone che il padre NO possa tenere con sé i figli a week end alternati, dalle ore 18 del Pt_1
venerdì sera fino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
nonché infrasettimanalmente:
-un pomeriggio, indicativamente il mercoledì, dalle ore 18 fino all'indomani (quindi, con pernottamento e accompagnamento dei bambini a scuola) nella settimana in cui il padre poi tiene con sé i figli nel week end;
-due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì e il giovedì, dalle ore 18 al venerdì mattina (e quindi con pernottamento e accompagnamento a scuola / asilo l'indomani) nella settimana in cui il padre non tiene con sé i minori nel week end, compatibilmente con i futuri impegni di lavoro del padre;
i figli trascorreranno: due settimane di vacanza estiva anche non consecutive con ciascun genitore, nei periodi che verranno concordati tra gli stessi entro il 31 maggio di ciascun anno;
la metà del periodo di sospensione scolastica in occasione del Natale, in cui ricomprendere rispettivamente il
Natale o il Capodanno con il criterio dell'alternanza; le ferie pasquali in cui ricomprendere la
Pasqua con il criterio dell'alternanza; la cosiddetta settimana bianca, nel periodo di sospensione delle lezioni indicato dalla scuola, secondo il criterio dell'alternanza;
i compleanni dei figli e tutte le altre festività religiose e civili, secondo il criterio dell'alternanza tra i genitori;
ciascun genitore avrà con sé i figli in occasione del proprio compleanno. Dispone che il padre, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, contribuisca al mantenimento ordinario dei tre figli versando alla madre, mediante bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di € 900 (€ 300 a figlio), somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT a partire dal mese di ottobre
2025; oltre al 50% delle spese straordinarie della prole, per la cui esatta individuazione si rimanda ai criteri di cui al verbale della riunione ex art. 47 quater ORD GIUD del 15-9-2016 della IV
Sezione Civile del Tribunale di Genova.
Spese legali compensate.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata l. 898/1970, come novellata.
Così deciso in Genova il 20.9.2024
Il Giudice relatore Dott. Marina Pugliese
Il Presidente Dott. Domenico Pellegrini