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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/02/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5069/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5069/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliata in VIA QUINTINO Parte_1 C.F._1
SELLA, 52 13900 BIELLA presso lo studio dell'avv. GIRAUDO DANIELA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Reiectis contrariis In principalità: che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare, ai sensi dell'art.
3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto in data
20.11.2000 con rito civile e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Biella, al n 57, parte
I, anno 2000, tra la Sig.ra , nata a [...] il [...], residente a [...]
Gramsci n. 9, C.F. e il Signor nato a [...]_3 Controparte_1
(Cuba), il 10/01/1965, residente in [...], in Corso Vittorio Veneto n. 49,.cod. fisc.
[...]
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione C.F._4
della sentenza. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio civile in BIELLA Parte_1 Controparte_1 il 20/11/2000.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BIELLA (atto n. 57 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 10.07.2023.
Con ricorso depositato il 19/03/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n.
55.
non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Controparte_1 All'udienza del 12.12.2024 non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
*** Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza una sentenza passata in giudicato.
Lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese di lite attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BIELLA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
31/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5069/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliata in VIA QUINTINO Parte_1 C.F._1
SELLA, 52 13900 BIELLA presso lo studio dell'avv. GIRAUDO DANIELA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Reiectis contrariis In principalità: che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare, ai sensi dell'art.
3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto in data
20.11.2000 con rito civile e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Biella, al n 57, parte
I, anno 2000, tra la Sig.ra , nata a [...] il [...], residente a [...]
Gramsci n. 9, C.F. e il Signor nato a [...]_3 Controparte_1
(Cuba), il 10/01/1965, residente in [...], in Corso Vittorio Veneto n. 49,.cod. fisc.
[...]
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione C.F._4
della sentenza. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio civile in BIELLA Parte_1 Controparte_1 il 20/11/2000.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BIELLA (atto n. 57 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 10.07.2023.
Con ricorso depositato il 19/03/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n.
55.
non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Controparte_1 All'udienza del 12.12.2024 non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
*** Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza una sentenza passata in giudicato.
Lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese di lite attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BIELLA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
31/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.