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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di EN SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 5100/2022 R. G. promossa da
Parte_1
Parte_2
- Attori -
rappresentati e difesi dall'Avv. D. Fabbri
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. S. Napolitano
Controparte_2
- Convenuto contumace -
E
Controparte_3 Controparte_4
- Chiamato in causa -
rappresentata e difesa dagli Avv. G. Giusti, G. Giusti e G. Sica
in punto a: opposizione a precetto.
All'udienza del 5/11/24 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 17/12/24 per il deposito di comparse conclusionali, e fino al 2/1/25 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, previa sospensione inaudita altera parte degli effetti della cartella di pagamento, adottati tutti i successivi provvedimenti necessari e ogni declaratoria di rito, Ritenere l'opposizione tempestiva, ammissibile, procedibile, fondata in fatto ed in diritto e per gli effetti In via preliminare SOSPENDERE l'esecutività della cartella/e impugnata/e (07020210012326291- 000 e 07020210012326291- 002) enotificata/e agli esponenti in qualità di obbligati in solido
Nel merito in via principale DICHIARARE nulle, illegittime ed inefficaci, quindi improduttive di effetto giuridico alcuno nei confronti degli odierni ricorrenti, le predette cartelle di pagamento n. 07020210012326291- 000 e 07020210012326291- 002, per i motivi di cui sopra con ogni conseguenza di legge;
CONDANNARE, in solido tra loro, , in persona Controparte_5 del legale rapp.te p.t. e , quale Agente della riscossione per la Controparte_2 Provincia di EN, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e con il riconoscimento del rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% (D.M. 55/14), Iva e Cpa come per legge”;
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- in via preliminare e pregiudiziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa di (codice fiscale Controparte_6
) con sede legale in Piazza Matteotti 23, 41038 San CE sul Panaro (MO), in persona P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore (all'indirizzo pec: , Email_1
- -in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_1[...
in relazione al rapporto intercorso tra l'opponente e la suddetta Banca e, nella sola e non credibile ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'estinzione di ogni rapporto obbligatorio con l'attrice, condannare la Banca al pagamento delle spese del giudizio
- in via cautelare, rigettare l'istanza ex adverso spiegata per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- in via principale e nel merito rigettare l'atto di citazione ex adverso spiegato, poiché inammissibile, improcedibile, irricevibile e, comunque infondato,
- con espressa riserva di formulare richieste istruttorie nelle memorie di cui all'art. 183, co. 6 cpc. Vinte le spese del presente giudizio, da liquidare applicando i parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., con rimborso delle spese generali (nella misura del 15%, art. 2, co. 2 cit. DM)”;
per parte chiamata:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Adito respingere le domande avversarie formulate in via principale e in via riconvenzionale in quanto infondate in fatto e diritto. Condannare le parti al pagamento alle spese e le competenze oltre oneri di legge del presente giudizio.”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Nella presente causa di opposizione a precetto -cartella di pagamento- le produzioni documentali consentono una compiuta ricostruzione della vicenda.
2 Risulta, infatti, che: in data 16/11/2015, la ha Parte_3 stipulato un contratto di mutuo chirografario (n. 159939) per un importo di
€ 100.000,00 presso la Filliale di Mirandola della San CE 1893 Banca
Popolare Soc. Coop. p. a.;
a garanzia del mutuo chirografario i soci amministratori , Controparte_7
e si sono costituiti fideiussori, nel limite Parte_2 Parte_3 dell'importo di € 100.000,00; la e i predetti fideiussori, Parte_3 per quanto riguarda il contratto di mutuo chirografario n. 159939, Cont risultavano quindi essere debitori nei confronti della CP_3 [...] delle seguenti somme: € 71.965,45 per capitale Controparte_4 residuo mutuo chirografario n. 159939 al 18/09/2018; € 3.036,98 per quota interessi corrispettivi;
€ 1.057,61 per mora su rate impagate;
€ 24,00 per commissioni e spese;
per un totale di € 76.084,04 oltre interessi al tasso convenzionale del 3,80% dal 19/09/2018 al saldo, da contenersi in ogni caso nei limiti del tasso soglia;
a seguito della revoca degli affidamenti, la debitrice principale e i fideiussori risultavano totalmente inadempienti;
il creditore San CE 1893 Banca Popolare Soc. Coop. p. a. ha agito in via monitoria nei confronti del debitore principale, e dei fidejussori, al fine di recuperare il proprio credito;
la banca proponeva ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di EN (R.G. n. 4611/2020) il quale, in data 29/07/2020, emetteva il decreto ingiuntivo n. 2311/2020 nei confronti della società debitrice principale e dei fidejussori per il pagamento – in solido tra loro, della somma complessiva di € 91.706,41, oltre interessi al saggio legale, decorrenti dalla notificazione del decreto, oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.000,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre accessori di legge;
veniva quindi escussa dalla banca la garanzia presso
[...]
Controparte_1 quest'ultima effettuava il pagamento con surroga dell'importo di € 59.707,24 relativamente alla garanzia prestata per il finanziamento chirografario erogato da Controparte_3 Controparte_4
3 a fronte dell'escussione della garanzia il residuo del credito vantato dalla banca in forza del finanziamento erogato ammontava ad € 15.319,19, oltre interessi di mora maturandi in data 11/10/2022 il Tribunale di EN (con sentenza n. 1195/2022) condannava gli attori e Parte_1 Parte_3 Controparte_7
e in qualità di garanti, dato atto del pagamento della Parte_2 garanzia da parte di Controparte_1 condannava gli opponenti al pagamento della somma di € 30.941,56 oltre interessi, avendo dato atto Banca San CE di avere già incassato €
59.707,24 in relazione alla garanzia prestata per il finanziamento chirografario erogato da dalla;
CP_3 la sentenza è divenuta definitiva per decorrenza dei termini di legge senza che fosse impugnata.
4. È opportuno riportare i punti salienti della decisione emessa da questo stesso Tribunale, ormai passata in giudicato: <nel merito l merita accoglimento nei termini che seguono.>Il credito azionato trae origine da tre distinti contratti bancari stipulati da e la popolare San CE 1893: Parte_3 CP_4
a) apertura di credito in c/c n. 121113 del 11.8.2015 (per un residuo complessivo pari ad Euro 1.119,58);
b) apertura di credito in c/c n. 121114 del 11.8.2015 (per un residuo complessivo pari ad Euro 14.502,79);
c) mutuo chirografario n. 159939 del 16.11.2015 (per un residuo complessivo pari ad Euro 76.084,04).
A garanzia della banca, si sono costituiti fideiussori i Sigg. _7
, e (nei limiti di € 12.000,00 in
[...] Parte_2 Parte_3 relazione al credito sub a), €120.000,00 in relazione al credito sub b) ed €
100.000,00 in relazione al credito sub c).
Un tanto risulta dagli atti di fideiussione del 7.8.2015 e 16.11.2015 prodotti in giudizio sub docc. 2, 4, 6 dalla convenuta opposta. Cont Ebbene, la ha dato atto di avere già incassato, in data CP_3
8.4.2020, la somma di € 59.707,24 in relazione alla garanzia prestata per il
4 finanziamento chirografario erogato dalla in seguito ad CP_3 escussione di . Controparte_1
A fronte dell'escussione della predetta garanzia pertanto:
- il residuo del credito vantato dalla banca in forza del finanziamento chirografario nr. 159939 ammonta ad € 15.319,19, oltre ad interessi;
- per quanto riguarda il saldo debitore di conto corrente n. 121113,
l'opponente è debitrice nei confronti della Controparte_6 di € 1.119,58, oltre ad interessi;
[...]
- per quanto riguarda il saldo debitore di conto ant. sbf. n. 121114, la stessa
è debitrice nei confronti della Controparte_6
p.a. di € 14.502,79, oltre ad interessi.
Tale credito, che ammonta a complessivi € 30.941,56, oltre ad interessi, risulta ampiamente dimostrato dalla documentazione prodotta in giudizio dalla . CP_4
5. Le riportate statuizioni, contenute in un giudicato intervenuto tra gli odierni attori opponenti e la banca terza chiamata, fa stato tra dette parti;
tuttavia, incide anche nei rapporti delle stesse parti nei confronti della banca convenuta, perché nel giudizio e nella decisione in questione è stato sancito che la Banca San CE 1893 ha dato atto di avere già incassato, in data 8.4.2020, la somma di € 59.707,24 in relazione alla garanzia prestata per il finanziamento chirografario erogato dalla in seguito ad CP_3 escussione di Controparte_1
Ciò significa che la convenuta ha diritto Controparte_1 di recuperare la somma di € 59.707,24, pagata a Banca San CE 1893.
6. L'opposizione è, pertanto, infondata e come tale va respinta.
Le spese seguono la soccombenza, e -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo;
non sono invece ripetibili nei confronti della parte convenuta contumace.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge l'opposizione al precetto di cui alle cartelle di pagamento n. 07020210012326291- 000 e 07020210012326291- 002 di Controparte_2
per conto di
[...] Controparte_1
5 proposta da e con ricorso depositato in data Parte_1 Parte_2 11/8/2022; dichiara tenuti e condanna e in solido a ri- Parte_1 Parte_2 fondere a parte convenuta e ocessuali che liquida come segue: nei confronti di nella Controparte_1 misura di comp e ad accessori dovuti come per legge;
nei confronti di nella misura Controparte_3 Controparte_4 di complessivi € 8.109,80, di cui € 1.057, 80 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
dichiara non ripetibili le spese processuali nei confronti di
[...]
. Controparte_2 Così deciso in EN, il giorno 18/3/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di EN SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 5100/2022 R. G. promossa da
Parte_1
Parte_2
- Attori -
rappresentati e difesi dall'Avv. D. Fabbri
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. S. Napolitano
Controparte_2
- Convenuto contumace -
E
Controparte_3 Controparte_4
- Chiamato in causa -
rappresentata e difesa dagli Avv. G. Giusti, G. Giusti e G. Sica
in punto a: opposizione a precetto.
All'udienza del 5/11/24 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 17/12/24 per il deposito di comparse conclusionali, e fino al 2/1/25 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, previa sospensione inaudita altera parte degli effetti della cartella di pagamento, adottati tutti i successivi provvedimenti necessari e ogni declaratoria di rito, Ritenere l'opposizione tempestiva, ammissibile, procedibile, fondata in fatto ed in diritto e per gli effetti In via preliminare SOSPENDERE l'esecutività della cartella/e impugnata/e (07020210012326291- 000 e 07020210012326291- 002) enotificata/e agli esponenti in qualità di obbligati in solido
Nel merito in via principale DICHIARARE nulle, illegittime ed inefficaci, quindi improduttive di effetto giuridico alcuno nei confronti degli odierni ricorrenti, le predette cartelle di pagamento n. 07020210012326291- 000 e 07020210012326291- 002, per i motivi di cui sopra con ogni conseguenza di legge;
CONDANNARE, in solido tra loro, , in persona Controparte_5 del legale rapp.te p.t. e , quale Agente della riscossione per la Controparte_2 Provincia di EN, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e con il riconoscimento del rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% (D.M. 55/14), Iva e Cpa come per legge”;
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- in via preliminare e pregiudiziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa di (codice fiscale Controparte_6
) con sede legale in Piazza Matteotti 23, 41038 San CE sul Panaro (MO), in persona P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore (all'indirizzo pec: , Email_1
- -in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_1[...
in relazione al rapporto intercorso tra l'opponente e la suddetta Banca e, nella sola e non credibile ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'estinzione di ogni rapporto obbligatorio con l'attrice, condannare la Banca al pagamento delle spese del giudizio
- in via cautelare, rigettare l'istanza ex adverso spiegata per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- in via principale e nel merito rigettare l'atto di citazione ex adverso spiegato, poiché inammissibile, improcedibile, irricevibile e, comunque infondato,
- con espressa riserva di formulare richieste istruttorie nelle memorie di cui all'art. 183, co. 6 cpc. Vinte le spese del presente giudizio, da liquidare applicando i parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., con rimborso delle spese generali (nella misura del 15%, art. 2, co. 2 cit. DM)”;
per parte chiamata:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Adito respingere le domande avversarie formulate in via principale e in via riconvenzionale in quanto infondate in fatto e diritto. Condannare le parti al pagamento alle spese e le competenze oltre oneri di legge del presente giudizio.”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Nella presente causa di opposizione a precetto -cartella di pagamento- le produzioni documentali consentono una compiuta ricostruzione della vicenda.
2 Risulta, infatti, che: in data 16/11/2015, la ha Parte_3 stipulato un contratto di mutuo chirografario (n. 159939) per un importo di
€ 100.000,00 presso la Filliale di Mirandola della San CE 1893 Banca
Popolare Soc. Coop. p. a.;
a garanzia del mutuo chirografario i soci amministratori , Controparte_7
e si sono costituiti fideiussori, nel limite Parte_2 Parte_3 dell'importo di € 100.000,00; la e i predetti fideiussori, Parte_3 per quanto riguarda il contratto di mutuo chirografario n. 159939, Cont risultavano quindi essere debitori nei confronti della CP_3 [...] delle seguenti somme: € 71.965,45 per capitale Controparte_4 residuo mutuo chirografario n. 159939 al 18/09/2018; € 3.036,98 per quota interessi corrispettivi;
€ 1.057,61 per mora su rate impagate;
€ 24,00 per commissioni e spese;
per un totale di € 76.084,04 oltre interessi al tasso convenzionale del 3,80% dal 19/09/2018 al saldo, da contenersi in ogni caso nei limiti del tasso soglia;
a seguito della revoca degli affidamenti, la debitrice principale e i fideiussori risultavano totalmente inadempienti;
il creditore San CE 1893 Banca Popolare Soc. Coop. p. a. ha agito in via monitoria nei confronti del debitore principale, e dei fidejussori, al fine di recuperare il proprio credito;
la banca proponeva ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di EN (R.G. n. 4611/2020) il quale, in data 29/07/2020, emetteva il decreto ingiuntivo n. 2311/2020 nei confronti della società debitrice principale e dei fidejussori per il pagamento – in solido tra loro, della somma complessiva di € 91.706,41, oltre interessi al saggio legale, decorrenti dalla notificazione del decreto, oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.000,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre accessori di legge;
veniva quindi escussa dalla banca la garanzia presso
[...]
Controparte_1 quest'ultima effettuava il pagamento con surroga dell'importo di € 59.707,24 relativamente alla garanzia prestata per il finanziamento chirografario erogato da Controparte_3 Controparte_4
3 a fronte dell'escussione della garanzia il residuo del credito vantato dalla banca in forza del finanziamento erogato ammontava ad € 15.319,19, oltre interessi di mora maturandi in data 11/10/2022 il Tribunale di EN (con sentenza n. 1195/2022) condannava gli attori e Parte_1 Parte_3 Controparte_7
e in qualità di garanti, dato atto del pagamento della Parte_2 garanzia da parte di Controparte_1 condannava gli opponenti al pagamento della somma di € 30.941,56 oltre interessi, avendo dato atto Banca San CE di avere già incassato €
59.707,24 in relazione alla garanzia prestata per il finanziamento chirografario erogato da dalla;
CP_3 la sentenza è divenuta definitiva per decorrenza dei termini di legge senza che fosse impugnata.
4. È opportuno riportare i punti salienti della decisione emessa da questo stesso Tribunale, ormai passata in giudicato: <nel merito l merita accoglimento nei termini che seguono.>Il credito azionato trae origine da tre distinti contratti bancari stipulati da e la popolare San CE 1893: Parte_3 CP_4
a) apertura di credito in c/c n. 121113 del 11.8.2015 (per un residuo complessivo pari ad Euro 1.119,58);
b) apertura di credito in c/c n. 121114 del 11.8.2015 (per un residuo complessivo pari ad Euro 14.502,79);
c) mutuo chirografario n. 159939 del 16.11.2015 (per un residuo complessivo pari ad Euro 76.084,04).
A garanzia della banca, si sono costituiti fideiussori i Sigg. _7
, e (nei limiti di € 12.000,00 in
[...] Parte_2 Parte_3 relazione al credito sub a), €120.000,00 in relazione al credito sub b) ed €
100.000,00 in relazione al credito sub c).
Un tanto risulta dagli atti di fideiussione del 7.8.2015 e 16.11.2015 prodotti in giudizio sub docc. 2, 4, 6 dalla convenuta opposta. Cont Ebbene, la ha dato atto di avere già incassato, in data CP_3
8.4.2020, la somma di € 59.707,24 in relazione alla garanzia prestata per il
4 finanziamento chirografario erogato dalla in seguito ad CP_3 escussione di . Controparte_1
A fronte dell'escussione della predetta garanzia pertanto:
- il residuo del credito vantato dalla banca in forza del finanziamento chirografario nr. 159939 ammonta ad € 15.319,19, oltre ad interessi;
- per quanto riguarda il saldo debitore di conto corrente n. 121113,
l'opponente è debitrice nei confronti della Controparte_6 di € 1.119,58, oltre ad interessi;
[...]
- per quanto riguarda il saldo debitore di conto ant. sbf. n. 121114, la stessa
è debitrice nei confronti della Controparte_6
p.a. di € 14.502,79, oltre ad interessi.
Tale credito, che ammonta a complessivi € 30.941,56, oltre ad interessi, risulta ampiamente dimostrato dalla documentazione prodotta in giudizio dalla . CP_4
5. Le riportate statuizioni, contenute in un giudicato intervenuto tra gli odierni attori opponenti e la banca terza chiamata, fa stato tra dette parti;
tuttavia, incide anche nei rapporti delle stesse parti nei confronti della banca convenuta, perché nel giudizio e nella decisione in questione è stato sancito che la Banca San CE 1893 ha dato atto di avere già incassato, in data 8.4.2020, la somma di € 59.707,24 in relazione alla garanzia prestata per il finanziamento chirografario erogato dalla in seguito ad CP_3 escussione di Controparte_1
Ciò significa che la convenuta ha diritto Controparte_1 di recuperare la somma di € 59.707,24, pagata a Banca San CE 1893.
6. L'opposizione è, pertanto, infondata e come tale va respinta.
Le spese seguono la soccombenza, e -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo;
non sono invece ripetibili nei confronti della parte convenuta contumace.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge l'opposizione al precetto di cui alle cartelle di pagamento n. 07020210012326291- 000 e 07020210012326291- 002 di Controparte_2
per conto di
[...] Controparte_1
5 proposta da e con ricorso depositato in data Parte_1 Parte_2 11/8/2022; dichiara tenuti e condanna e in solido a ri- Parte_1 Parte_2 fondere a parte convenuta e ocessuali che liquida come segue: nei confronti di nella Controparte_1 misura di comp e ad accessori dovuti come per legge;
nei confronti di nella misura Controparte_3 Controparte_4 di complessivi € 8.109,80, di cui € 1.057, 80 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
dichiara non ripetibili le spese processuali nei confronti di
[...]
. Controparte_2 Così deciso in EN, il giorno 18/3/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
6