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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 31/10/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5715/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente nella causa civile iscritta al n. 5715/2021 RG promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Macchiarella, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2
), residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alfio
[...]
Barbagallo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero (parere favorevole del 15.10.2024)
***
All'udienza del 1.07.2025, acquisita la documentazione sopravvenuta prodotta da parte pagina 1 di 6 resistente, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti ed il giudice istruttore poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Svolgimento del procedimento.
Con ricorso depositato il 7.12.2021 premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 18.04.1985 (atto trascritto Controparte_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Siracusa al numero d'ordine 116, parte
II, serie A, anno 1985), dalla cui unione nascevano i figli (in data 17.10.85), i Per_1 gemelli ed (in data 12.08.89), maggiorenni ed autonomi Per_2 Persona_3
Per_ economicamente, e (in data 08.01.2001), collocata con la madre e ancora non autonoma, chiedeva al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la previsione dell'obbligo in capo all'ex coniuge di versare un importo complessivo pari ad € 850,00 mensili, a titolo di assegno divorzile per sé e come Per_ mantenimento per Chiedeva inoltre l'attribuzione della quota di TFR dovuta al sig. ordinando al datore di lavoro e per esso all'Ente previdenziale Controparte_1 pagatore, il pagamento della percentuale dovuta a tale titolo.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale non Controparte_1 si opponeva alle domande di cessazione degli effetti civili del matrimonio e al riconoscimento di una somma a titolo di assegno divorzile, pur chiedendone la rimodulazione in diminuzione rispetto alla somma individuata a titolo mantenimento in sede di separazione, in considerazione dell'asserita diminuita capacità economica;
mentre Per_ chiedeva la revoca del mantenimento per ormai autonoma economicamente e il rigetto della domanda di attribuzione della quota di TFR.
All'esito dell'udienza presidenziale del 21.03.2022 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza ex art. Per_ 708 c.p.c., disponeva la riduzione della somma di mantenimento per la figlia – essendo incontestato che la stessa svolgesse dei lavori seppur precari - confermando per il pagina 2 di 6 resto le statuizioni della separazione.
La causa veniva documentalmente e mediante interrogatorio formale delle parti e prova per testi (udienza del 14.11.2023 e 12.03.2024), e all'udienza del 1.07.2025, vaniva posta in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero la separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale, per un tempo superiore a sei mesi (art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a
Siracusa il 18.04.1985, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Siracusa atto n. 116, parte II, serie A, anno 1985.
Per_ Sul mantenimento della figlia .
In sede di precisazione delle conclusioni parte resistente ha prodotto, con l'autorizzazione del Giudice, documentazione sopravvenuta (comunicazione Unilav del 11.11.2024 ed estratti conto previdenziali del 24.02.2025 e 18.06.2025), dalla quale è pacificamente CP_2 emerso che la giovane, oggi ventiquattrenne, dall'1.10.2024 lavora come dipendente della società SPA di fornitura di lavoro e che comunque già in passato (dal Parte_2
2021) ha maturato diverse esperienze lavorative, seppur con lavoro part- time.
Alla luce di tali sopravvenienze parte ricorrente ha aderito alla domanda di revoca del Per_ mantenimento a favore di pagina 3 di 6 Ne consegue che, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento dell'autonomia Per_ economica di e in conformità all'accordo intervenuto tra le parti, deve disporsi la revoca, a decorrere dal mese di novembre 2024 (successivo alla contrattualizzazione), dell'obbligo di mantenimento a carico del padre.
L'assegno divorzile.
Deve, preliminarmente, darsi atto che non vi è contestazione tra le parti in ordine al diritto di a percepire l'assegno divorzile da parte dell'ex coniuge, diritto Parte_1 espressamente riconosciuto da Controparte_1
La determinazione del relativo importo è, invece, oggetto di controversia.
A tal fine, si rende necessario procedere ad un'analisi comparativa delle condizioni professionali, patrimoniali e reddituali dei coniugi.
Risulta dagli atti che la ricorrente, oggi sessantaseienne, non svolge alcuna attività lavorativa, né dispone di specifiche competenze professionali avendo dedicato la propria vita alla cura della famiglia.
invece, ha svolto attività come lavoratore dipendente della SIAM Controparte_1
Spa dal 2015 al 2023, percependo redditi annui compresi tra euro 30.000,00 ed euro
36.000,00 (corrispondenti a circa euro 2.500,00/3.000,00 mensili, come da modelli 730 per gli anni d'imposta dal 2019 al 2021). Dal mese di ottobre 2024, il medesimo percepisce un trattamento pensionistico di euro 1.214,00 mensili, oltre ad una pensione di invalidità, già erogata dal 2021, pari a circa euro 500,00 mensili, in ragione delle condizioni di salute documentate. Mentre, la documentazione offerta circa l'incarico di responsabile Cont dipartimento presso far data dal 16.12.2022 non fornisce elementi circa l'esistenza di ulteriori entrate di natura reddituale.
Alla luce di quanto esposto, avuto riguardo sia alla durata ultratrentennale del matrimonio che al rilevante contributo personale e familiare apportato da (con la cura Parte_1 di quattro figli ed il sacrificio della propria crescita professionale), e alla circostanza che, a differenza di quanto accadeva in sede di separazione, non deve più Controparte_1 provvedere al mantenimento diretto dei figli – oggi tutti autonomi economicamente – né, a pagina 4 di 6 Per_ seguito dell'intervenuta revoca, a quello della figlia appare equo determinare l'assegno divorzile dovuto in favore di nell'importo mensile di euro 350,00, Parte_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
L'attribuzione di quota di TFR.
Fondata è la richiesta di riconoscimento della quota del TFR già percepito in corso di causa dall' che dovrà individuarsi nel quaranta per cento dell'indennità totale come CP_1 disposto per legge. Tale importo si calcola tenendo conto degli anni (in questo caso 8) in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio (inclusa la fase di separazione).
Ebbene, per quanto documentato il resistente ha percepito (busta paga con specifica TFR in atti, depositato con nota del 8.10.24) un importo di € 17.889,68 (comprensivo di rivalutazione ISTAT già specificata in busta) dal quale, detratto il dettagliato acconto/anticipazione percepito precedentemente di € 7.575,54, nonché le ritenute fiscali di
€ 2.105,33, gli è residuato un saldo di € 8.208,81. Dunque, il 40% della quota spettante alla coniuge va calcolata sull'indennità totale al netto delle imposte (€ 17.889,68- 2.105,33=
15.784,35) e dunque corrisponde ad € 6.313,74.
Per cui, in accoglimento della richiesta di dovrà condannarsi Parte_1 CP_1
CP_ (e non il datore di lavoro né l' che non possono ritenersi soggetti obbligati) a
[...] corrispondere direttamente alla richiedente la suddetta quota di TFR, oltre interessi legali, con decorrenza dalla domanda.
Le spese di lite, ravvisandosi reciproca soccombenza, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5715/2021
R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa in
Siracusa, il 18.04.1985 (atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Siracusa al numero d'ordine 116, parte II, serie A, anno 1985);
pagina 5 di 6 pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese - Controparte_1 la somma di euro 350,00 in favore di a titolo di assegno divorzile, somma Parte_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
attribuisce a il 40% della quota di TFR spettante a Parte_1 Controparte_1 nella misura di euro 6.313,74,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Per_ revoca l'assegno di mantenimento previsto a favore di a far data dal mese di novembre 2025; compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 30.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente nella causa civile iscritta al n. 5715/2021 RG promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Macchiarella, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2
), residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alfio
[...]
Barbagallo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero (parere favorevole del 15.10.2024)
***
All'udienza del 1.07.2025, acquisita la documentazione sopravvenuta prodotta da parte pagina 1 di 6 resistente, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti ed il giudice istruttore poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Svolgimento del procedimento.
Con ricorso depositato il 7.12.2021 premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 18.04.1985 (atto trascritto Controparte_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Siracusa al numero d'ordine 116, parte
II, serie A, anno 1985), dalla cui unione nascevano i figli (in data 17.10.85), i Per_1 gemelli ed (in data 12.08.89), maggiorenni ed autonomi Per_2 Persona_3
Per_ economicamente, e (in data 08.01.2001), collocata con la madre e ancora non autonoma, chiedeva al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la previsione dell'obbligo in capo all'ex coniuge di versare un importo complessivo pari ad € 850,00 mensili, a titolo di assegno divorzile per sé e come Per_ mantenimento per Chiedeva inoltre l'attribuzione della quota di TFR dovuta al sig. ordinando al datore di lavoro e per esso all'Ente previdenziale Controparte_1 pagatore, il pagamento della percentuale dovuta a tale titolo.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale non Controparte_1 si opponeva alle domande di cessazione degli effetti civili del matrimonio e al riconoscimento di una somma a titolo di assegno divorzile, pur chiedendone la rimodulazione in diminuzione rispetto alla somma individuata a titolo mantenimento in sede di separazione, in considerazione dell'asserita diminuita capacità economica;
mentre Per_ chiedeva la revoca del mantenimento per ormai autonoma economicamente e il rigetto della domanda di attribuzione della quota di TFR.
All'esito dell'udienza presidenziale del 21.03.2022 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza ex art. Per_ 708 c.p.c., disponeva la riduzione della somma di mantenimento per la figlia – essendo incontestato che la stessa svolgesse dei lavori seppur precari - confermando per il pagina 2 di 6 resto le statuizioni della separazione.
La causa veniva documentalmente e mediante interrogatorio formale delle parti e prova per testi (udienza del 14.11.2023 e 12.03.2024), e all'udienza del 1.07.2025, vaniva posta in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero la separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale, per un tempo superiore a sei mesi (art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a
Siracusa il 18.04.1985, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Siracusa atto n. 116, parte II, serie A, anno 1985.
Per_ Sul mantenimento della figlia .
In sede di precisazione delle conclusioni parte resistente ha prodotto, con l'autorizzazione del Giudice, documentazione sopravvenuta (comunicazione Unilav del 11.11.2024 ed estratti conto previdenziali del 24.02.2025 e 18.06.2025), dalla quale è pacificamente CP_2 emerso che la giovane, oggi ventiquattrenne, dall'1.10.2024 lavora come dipendente della società SPA di fornitura di lavoro e che comunque già in passato (dal Parte_2
2021) ha maturato diverse esperienze lavorative, seppur con lavoro part- time.
Alla luce di tali sopravvenienze parte ricorrente ha aderito alla domanda di revoca del Per_ mantenimento a favore di pagina 3 di 6 Ne consegue che, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento dell'autonomia Per_ economica di e in conformità all'accordo intervenuto tra le parti, deve disporsi la revoca, a decorrere dal mese di novembre 2024 (successivo alla contrattualizzazione), dell'obbligo di mantenimento a carico del padre.
L'assegno divorzile.
Deve, preliminarmente, darsi atto che non vi è contestazione tra le parti in ordine al diritto di a percepire l'assegno divorzile da parte dell'ex coniuge, diritto Parte_1 espressamente riconosciuto da Controparte_1
La determinazione del relativo importo è, invece, oggetto di controversia.
A tal fine, si rende necessario procedere ad un'analisi comparativa delle condizioni professionali, patrimoniali e reddituali dei coniugi.
Risulta dagli atti che la ricorrente, oggi sessantaseienne, non svolge alcuna attività lavorativa, né dispone di specifiche competenze professionali avendo dedicato la propria vita alla cura della famiglia.
invece, ha svolto attività come lavoratore dipendente della SIAM Controparte_1
Spa dal 2015 al 2023, percependo redditi annui compresi tra euro 30.000,00 ed euro
36.000,00 (corrispondenti a circa euro 2.500,00/3.000,00 mensili, come da modelli 730 per gli anni d'imposta dal 2019 al 2021). Dal mese di ottobre 2024, il medesimo percepisce un trattamento pensionistico di euro 1.214,00 mensili, oltre ad una pensione di invalidità, già erogata dal 2021, pari a circa euro 500,00 mensili, in ragione delle condizioni di salute documentate. Mentre, la documentazione offerta circa l'incarico di responsabile Cont dipartimento presso far data dal 16.12.2022 non fornisce elementi circa l'esistenza di ulteriori entrate di natura reddituale.
Alla luce di quanto esposto, avuto riguardo sia alla durata ultratrentennale del matrimonio che al rilevante contributo personale e familiare apportato da (con la cura Parte_1 di quattro figli ed il sacrificio della propria crescita professionale), e alla circostanza che, a differenza di quanto accadeva in sede di separazione, non deve più Controparte_1 provvedere al mantenimento diretto dei figli – oggi tutti autonomi economicamente – né, a pagina 4 di 6 Per_ seguito dell'intervenuta revoca, a quello della figlia appare equo determinare l'assegno divorzile dovuto in favore di nell'importo mensile di euro 350,00, Parte_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
L'attribuzione di quota di TFR.
Fondata è la richiesta di riconoscimento della quota del TFR già percepito in corso di causa dall' che dovrà individuarsi nel quaranta per cento dell'indennità totale come CP_1 disposto per legge. Tale importo si calcola tenendo conto degli anni (in questo caso 8) in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio (inclusa la fase di separazione).
Ebbene, per quanto documentato il resistente ha percepito (busta paga con specifica TFR in atti, depositato con nota del 8.10.24) un importo di € 17.889,68 (comprensivo di rivalutazione ISTAT già specificata in busta) dal quale, detratto il dettagliato acconto/anticipazione percepito precedentemente di € 7.575,54, nonché le ritenute fiscali di
€ 2.105,33, gli è residuato un saldo di € 8.208,81. Dunque, il 40% della quota spettante alla coniuge va calcolata sull'indennità totale al netto delle imposte (€ 17.889,68- 2.105,33=
15.784,35) e dunque corrisponde ad € 6.313,74.
Per cui, in accoglimento della richiesta di dovrà condannarsi Parte_1 CP_1
CP_ (e non il datore di lavoro né l' che non possono ritenersi soggetti obbligati) a
[...] corrispondere direttamente alla richiedente la suddetta quota di TFR, oltre interessi legali, con decorrenza dalla domanda.
Le spese di lite, ravvisandosi reciproca soccombenza, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5715/2021
R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa in
Siracusa, il 18.04.1985 (atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Siracusa al numero d'ordine 116, parte II, serie A, anno 1985);
pagina 5 di 6 pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese - Controparte_1 la somma di euro 350,00 in favore di a titolo di assegno divorzile, somma Parte_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
attribuisce a il 40% della quota di TFR spettante a Parte_1 Controparte_1 nella misura di euro 6.313,74,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Per_ revoca l'assegno di mantenimento previsto a favore di a far data dal mese di novembre 2025; compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 30.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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