Ordinanza cautelare 25 gennaio 2022
Sentenza 16 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 25/01/2022, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2022
N. 00051/2022 REG.PROV.CAU.
N. 02329/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2329 del 2021, proposto da
Enel Green Power Solar Energy S.r.l., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Comandè, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto presso il suo studio sito in Palermo nella via Caltanissetta, n. 2D;
contro
Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia, Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico, Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio del Genio Civile di Trapani, non costituiti in giudizio;
Regione Siciliana - Presidenza, Regione Siciliana - Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilita', Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita', Ufficio Genio Civile Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
a) del D.D.G. n. 1484 del 25 ottobre 2021 reso dall’ Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana – Dipartimento dell’Energia;
b) della nota prot. n. 180661 del 26 novembre 2021 resa dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio del Genio Civile di Trapani;
ove occorra e per quanto di ragione, c) della nota n. 18400 del 3 giugno 2021 – conosciuta solo in quanto espressamente citata nelle premesse al D.D.G. n. 1484 del 25/10/2021 – con la quale il Servizio 3 – DRE dell’Assessorato Regionale dell’Energia avrebbe comunicato alla Società ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
d) della “Lista di controllo della documentazione necessaria per la procedibilità delle istruttorie afferenti il procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell’art. 12 D.lgs. n. 387/2003 e s.m. (Autorizzazione unica – A.U.) nonché la procedura abilitativa semplificata (PAS) di competenza comunale ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 28/2011 e s.m., per la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile - IAFR (Produzione di biogas e biometano ai sensi dell’art. 8 bis D.lgs. n. 28/2011 e s.m.)”, pubblicata sul sito dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nella parte in cui, con riferimento al requisito della disponibilità giuridica per la realizzazione di impianti eolici, prevede che “L'avvio della procedura espropriativa è consentita soltanto per le aree interessate ai servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica specificamente indicate nel preventivo per la connessione, ovvero nella soluzione tecnica minima generale”;
ove occorra e per quanto di ragione, e) per la proposizione di questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della L.R. n. 29/2015 ove interpretato nei termini di cui ai provvedimenti impugnati e, dunque, nel senso di limitare la possibilità di ricorrere alla procedura espropriativa per il conseguimento della disponibilità giuridica delle sole opere di connessione ma non anche dell’area di sedime dell’impianto; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Presidenza e di Regione Siciliana - Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilita' e di Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita' e di Ufficio Genio Civile Trapani;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 55 comma 10 d.lgs. 104/2010, le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito;
- che sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione, per compensare interamente tra le parti le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 giugno 2022.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente, Estensore
Aurora Lento, Consigliere
Bartolo Salone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO