TRIB
Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/07/2024, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3033/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Giuseppina SANNA - Presidente
Dott. Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott. Marta GUADALUPI -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3033/23, avente per oggetto “scioglimento del matrimonio”, promossa
DA
(C.F ) elettivamente domiciliata in Sassari via Roma 61 presso Parte_1 CodiceFiscale_1
e nello studio dell'avv. Maria Paola Oggiano ( C.F. ) che la rappresenta e C.F._2
difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], Controparte_1
RESISTENTE- CONTUMACE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Sorso in data 21/10/2004, mandando alla Cancelleria e all'Ufficio competente del Comune
[...]
di Sorso per le annotazioni di rito;
1) disporre l'affido esclusivo della figlia minorenne a Per_1
favore della madre che avrà come domicilio quello della madre, con la quale vivranno entrambi i figli;
2) disporre a carico del a favore dei figli un assegno mensile di mantenimento di euro 600,00 CP_1
rivalutabile istat, per 13 mensilità, oltre il 50% delle spese straordinarie come previste dal protocolla
pagina 1 di 5 del CNF, da versarsi alla entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre all'intero assegno Pt_1
unico; pari a 309 euro mensili;
3) prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo desideri, previa comunicazione alla madre per quanto riguarda la figlia più piccola. 4) In caso di opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari”
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso depositato il 27.11.23 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1 [...]
per ottenere lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Sorso, in data CP_1
21/10/2004, atto successivamente trascritto nei registri del Comune di Sorso con il n. 16 parte I per l'anno 2004.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati i figli , a Sassari il 12/7/2004 e a Per_2 Per_1
Sassari il 9/2/2010, entrambi ancora studenti, ha dedotto che nell'anno 2018, l'intestato Tribunale aveva pronunciato sentenza di separazione, nella contumacia del alle seguenti condizioni: “i figli CP_1
minori venivano affidati in via esclusiva alla madre con diritto di visita per il padre;
assegno di mantenimento di euro 600,00, per 13 mensilità, rivalutabile Istat a favore dei figli oltre alle spese straordinarie al 50%, che dal momento della separazione all'attualità i coniugi non avevano mai più ripreso la convivenza e che era suo interesse ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Ha allegato che nel corso degli anni il resistente aveva provveduto al pagamento del mantenimento in maniera discontinua e parziale, che da un anno non aveva più versato alcun aiuto economico alla Pt_1
che non aveva mai onorato le spese straordinarie, che dal 2017 soggiornava prevalentemente in
Germania e che i rapporti tra il padre e i figli, mai osteggiati dalla madre, anzi sollecitati più volte, erano sporadici, benché rimanesse forte il legame affettivo.
Ha quindi rappresentato di vivere insieme ai suoi figli e al padre, di svolgere il lavoro di Operatrice
Socio-Sanitaria, con un compenso mensile di circa 900,00 euro, evidenziando che niente di preciso conosceva circa il lavoro del CP_1
Ha concluso come in epigrafe.
Benché ritualmente citato il resistente non si è costituito nel presente giudizio e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza del 21 giugno 2024, comparsa la sola ricorrente, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle riferite conclusioni.
*** * ***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, come modificato dalla L.n.55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine annuale di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei pagina 2 di 5 coniugi innanzi al Presidente del tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e relativo ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Quanto ai provvedimenti accessori, deve essere disposto, come richiesto dalla ricorrente, l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con collocazione presso la stessa. Per_1
Si rileva che l'art. 337 c.c. dispone che, in caso di divorzio – e in forza del rinvio contenuto nell'art. 155
c.c., anche in caso di separazione – il giudice "valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati"; in ogni caso, i provvedimenti relativi alla prole vanno presi "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa".
Giova altresì osservare che, affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come da consolidata giurisprudenza di legittimità: “la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., sent. 17 dicembre 2009
n.26587).
Orbene, nel caso sub iudice si osserva che la riferita condotta del da ritenersi documentalmente CP_1
provata, anche in difetto di elementi contrari, tradottasi nel protratto e grave disinteresse mostrato dal padre per i bisogni essenziali della minore, nel prolungato ed assoluto inadempimento all'obbligo di mantenimento da parte del padre nonché nell'assenza di qualsivoglia relazione di istruzione e di cure della figlia e nell'esercizio sporadico del diritto di visita, non può che interpretarsi come manifestazione di una generale carenza nella capacità del genitore di condividere ed affrontare il complesso di responsabilità alle quali egli è tenuto da cui consegue che l'affidamento condiviso appare con tutta evidenza pregiudizievole per l'interesse della minore da tutelarsi per contro Persona_3 con l'attribuzione dell'affidamento esclusivo della stessa alla madre.
pagina 3 di 5 Il resistente, peraltro, contumace del giudizio di separazione, benché ritualmente citato, non si è costituito né è comparso davanti al G.I. nel presente giudizio così confermando l'assoluto disinteresse nei confronti della prole.
Quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo desideri, previa comunicazione alla madre, così come richiesto dalla Per_1
ricorrente.
Il figlio maggiori di età eserciterà liberamente il diritto di visita del padre. Per_2
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici, in merito al mantenimento, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito, solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza
n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. ( anche nella attuale sua formulazione ) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Orbene tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e in difetto di elementi che consentano di avere contezza della situazione reddituale del deve porsi a carico dello CP_1
stesso, a titolo di mantenimento della figlia minore e del figlio , maggiore di età Per_1 Per_2
ma non economicamente indipendente, la somma di € 600,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese presso il domicilio della ritenuto che tale Pt_1
somma sia congrua e coerente con il soddisfacimento delle esigenze quotidiane di vita dei figli di cui devono farsi carico entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro.
Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
L'assegno Unico erogato dall'INPS per i figli sarà percepito interamente dalla con cui i Parte_1
figli trascorrono la quasi totalità del loro tempo.
Ricorrono giusti motivi, non essendovi stata resistenza alla domanda e tenuto conto della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Sorso, in data 21/10/2004 tra Parte_1
nata a [...] il [...], C.F e , nato a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1
3/01/1981, atto successivamente trascritto nei registri del Comune di Sorso con il n. 16 parte I per l'anno
2004, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del comune di Sorso affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
- Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre con collocazione presso la stessa. Per_1
- Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo desideri, previa Per_1
comunicazione alla madre.
- Il figlio maggiore di età eserciterà liberamente il diritto di visita del padre. Per_2
- Pone a carico del l'obbligo di corrispondere, quale contributo per il mantenimento della Controparte_1
figlia minore e del figlio , maggiore di età ma non economicamente indipendente, la Per_1 Per_2
somma di € 600,00 da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, presso il domicilio della ricorrente e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, fermo l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse del medesimo secondo protocollo CNF.
- L'assegno Unico per i figli sarà percepito interamente dalla ricorrente con cui gli stessi trascorrono la quasi totalità del tempo.
- Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 4luglio 2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa M.G. Sanna
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Giuseppina SANNA - Presidente
Dott. Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott. Marta GUADALUPI -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3033/23, avente per oggetto “scioglimento del matrimonio”, promossa
DA
(C.F ) elettivamente domiciliata in Sassari via Roma 61 presso Parte_1 CodiceFiscale_1
e nello studio dell'avv. Maria Paola Oggiano ( C.F. ) che la rappresenta e C.F._2
difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], Controparte_1
RESISTENTE- CONTUMACE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Sorso in data 21/10/2004, mandando alla Cancelleria e all'Ufficio competente del Comune
[...]
di Sorso per le annotazioni di rito;
1) disporre l'affido esclusivo della figlia minorenne a Per_1
favore della madre che avrà come domicilio quello della madre, con la quale vivranno entrambi i figli;
2) disporre a carico del a favore dei figli un assegno mensile di mantenimento di euro 600,00 CP_1
rivalutabile istat, per 13 mensilità, oltre il 50% delle spese straordinarie come previste dal protocolla
pagina 1 di 5 del CNF, da versarsi alla entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre all'intero assegno Pt_1
unico; pari a 309 euro mensili;
3) prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo desideri, previa comunicazione alla madre per quanto riguarda la figlia più piccola. 4) In caso di opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari”
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso depositato il 27.11.23 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1 [...]
per ottenere lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Sorso, in data CP_1
21/10/2004, atto successivamente trascritto nei registri del Comune di Sorso con il n. 16 parte I per l'anno 2004.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati i figli , a Sassari il 12/7/2004 e a Per_2 Per_1
Sassari il 9/2/2010, entrambi ancora studenti, ha dedotto che nell'anno 2018, l'intestato Tribunale aveva pronunciato sentenza di separazione, nella contumacia del alle seguenti condizioni: “i figli CP_1
minori venivano affidati in via esclusiva alla madre con diritto di visita per il padre;
assegno di mantenimento di euro 600,00, per 13 mensilità, rivalutabile Istat a favore dei figli oltre alle spese straordinarie al 50%, che dal momento della separazione all'attualità i coniugi non avevano mai più ripreso la convivenza e che era suo interesse ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Ha allegato che nel corso degli anni il resistente aveva provveduto al pagamento del mantenimento in maniera discontinua e parziale, che da un anno non aveva più versato alcun aiuto economico alla Pt_1
che non aveva mai onorato le spese straordinarie, che dal 2017 soggiornava prevalentemente in
Germania e che i rapporti tra il padre e i figli, mai osteggiati dalla madre, anzi sollecitati più volte, erano sporadici, benché rimanesse forte il legame affettivo.
Ha quindi rappresentato di vivere insieme ai suoi figli e al padre, di svolgere il lavoro di Operatrice
Socio-Sanitaria, con un compenso mensile di circa 900,00 euro, evidenziando che niente di preciso conosceva circa il lavoro del CP_1
Ha concluso come in epigrafe.
Benché ritualmente citato il resistente non si è costituito nel presente giudizio e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza del 21 giugno 2024, comparsa la sola ricorrente, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle riferite conclusioni.
*** * ***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, come modificato dalla L.n.55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine annuale di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei pagina 2 di 5 coniugi innanzi al Presidente del tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e relativo ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Quanto ai provvedimenti accessori, deve essere disposto, come richiesto dalla ricorrente, l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con collocazione presso la stessa. Per_1
Si rileva che l'art. 337 c.c. dispone che, in caso di divorzio – e in forza del rinvio contenuto nell'art. 155
c.c., anche in caso di separazione – il giudice "valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati"; in ogni caso, i provvedimenti relativi alla prole vanno presi "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa".
Giova altresì osservare che, affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come da consolidata giurisprudenza di legittimità: “la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., sent. 17 dicembre 2009
n.26587).
Orbene, nel caso sub iudice si osserva che la riferita condotta del da ritenersi documentalmente CP_1
provata, anche in difetto di elementi contrari, tradottasi nel protratto e grave disinteresse mostrato dal padre per i bisogni essenziali della minore, nel prolungato ed assoluto inadempimento all'obbligo di mantenimento da parte del padre nonché nell'assenza di qualsivoglia relazione di istruzione e di cure della figlia e nell'esercizio sporadico del diritto di visita, non può che interpretarsi come manifestazione di una generale carenza nella capacità del genitore di condividere ed affrontare il complesso di responsabilità alle quali egli è tenuto da cui consegue che l'affidamento condiviso appare con tutta evidenza pregiudizievole per l'interesse della minore da tutelarsi per contro Persona_3 con l'attribuzione dell'affidamento esclusivo della stessa alla madre.
pagina 3 di 5 Il resistente, peraltro, contumace del giudizio di separazione, benché ritualmente citato, non si è costituito né è comparso davanti al G.I. nel presente giudizio così confermando l'assoluto disinteresse nei confronti della prole.
Quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo desideri, previa comunicazione alla madre, così come richiesto dalla Per_1
ricorrente.
Il figlio maggiori di età eserciterà liberamente il diritto di visita del padre. Per_2
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici, in merito al mantenimento, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito, solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza
n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. ( anche nella attuale sua formulazione ) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Orbene tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e in difetto di elementi che consentano di avere contezza della situazione reddituale del deve porsi a carico dello CP_1
stesso, a titolo di mantenimento della figlia minore e del figlio , maggiore di età Per_1 Per_2
ma non economicamente indipendente, la somma di € 600,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese presso il domicilio della ritenuto che tale Pt_1
somma sia congrua e coerente con il soddisfacimento delle esigenze quotidiane di vita dei figli di cui devono farsi carico entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro.
Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
L'assegno Unico erogato dall'INPS per i figli sarà percepito interamente dalla con cui i Parte_1
figli trascorrono la quasi totalità del loro tempo.
Ricorrono giusti motivi, non essendovi stata resistenza alla domanda e tenuto conto della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Sorso, in data 21/10/2004 tra Parte_1
nata a [...] il [...], C.F e , nato a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1
3/01/1981, atto successivamente trascritto nei registri del Comune di Sorso con il n. 16 parte I per l'anno
2004, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del comune di Sorso affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
- Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre con collocazione presso la stessa. Per_1
- Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo desideri, previa Per_1
comunicazione alla madre.
- Il figlio maggiore di età eserciterà liberamente il diritto di visita del padre. Per_2
- Pone a carico del l'obbligo di corrispondere, quale contributo per il mantenimento della Controparte_1
figlia minore e del figlio , maggiore di età ma non economicamente indipendente, la Per_1 Per_2
somma di € 600,00 da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, presso il domicilio della ricorrente e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, fermo l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse del medesimo secondo protocollo CNF.
- L'assegno Unico per i figli sarà percepito interamente dalla ricorrente con cui gli stessi trascorrono la quasi totalità del tempo.
- Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 4luglio 2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa M.G. Sanna
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5