Art. 8.
Chi indebitamente riscuote con alterazione di dati o con dichiarazioni non veritiere o con altri modi fraudolenti il sussidio straordinario di disoccupazione, o continui a percepirlo anche dopo la cessazione dello stato di disoccupazione, e' punito con la multa.
Dal quintuplo al decuplo delle somme percepite a titolo di sussidio, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
Indipendentemente da tali pene il responsabile viene escluso dal sussidio straordinario di disoccupazione per la durata di un anno, su deliberazione del Comitato di cui all' art. 9 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373 .
Uguale esclusione dal sussidio di disoccupazione, salvo le eventuali pene stabilite dal Codice penale , e' applicabile a carico di chi con alterazione di dati, con dichiarazioni non veritiere o con altri modi fraudolenti tenta di ottenere il sussidio di disoccupazione.
Una multa uguale a quella di cui al primo comma del presente articolo, salvo sempre le maggiori pene del Codice penale , e' applicata al datore di lavoro e a chiunque con fatti fraudolenti renda possibile l'indebita percezione del sussidio di disoccupazione.
Chi indebitamente riscuote con alterazione di dati o con dichiarazioni non veritiere o con altri modi fraudolenti il sussidio straordinario di disoccupazione, o continui a percepirlo anche dopo la cessazione dello stato di disoccupazione, e' punito con la multa.
Dal quintuplo al decuplo delle somme percepite a titolo di sussidio, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
Indipendentemente da tali pene il responsabile viene escluso dal sussidio straordinario di disoccupazione per la durata di un anno, su deliberazione del Comitato di cui all' art. 9 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373 .
Uguale esclusione dal sussidio di disoccupazione, salvo le eventuali pene stabilite dal Codice penale , e' applicabile a carico di chi con alterazione di dati, con dichiarazioni non veritiere o con altri modi fraudolenti tenta di ottenere il sussidio di disoccupazione.
Una multa uguale a quella di cui al primo comma del presente articolo, salvo sempre le maggiori pene del Codice penale , e' applicata al datore di lavoro e a chiunque con fatti fraudolenti renda possibile l'indebita percezione del sussidio di disoccupazione.