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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/05/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Martino Casavola - Presidente rel.
Patrizia Nigri - Giudice
Anna Carbonara - Giudice
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 4142/ 2024 del R.G, avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso), promosso
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Bizzarro come Parte_1
da mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.09.2024 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in San Marzano di San Giuseppe (TA) in data 31.05.2013 con che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1
e , rispettivamente il 10.04.2016 e il 13.05.2019, e che il Tribunale Per_1 Per_2
di Taranto con sentenza n.83/2024 del 12.01.2024 aveva pronunziato il divorzio tra le parti e aveva regolato i rapporti economici e patrimoniali tra le parti e quelli relativi alla prole secondo le condizioni di cui all'accordo reso a verbale della udienza del 15.11.2023, ha adito questo Tribunale per veder modificare le condizioni relative al regime di affidamento dei due figli minori statuite nel predetto provvedimento;
in particolare, ha chiesto di dischiararsi la decadenza della responsabilità genitoriale del resistente e/o in subordine di disporsi l'affido esclusivo- rafforzato di e in suo favore, sull'assunto del totale Per_1 Per_2
disinteresse mostrato dal padre nei confronti dei figli, sia in termini economici,
non avendo mai versato l'assegno di mantenimento statuito in sede di divorzio,
sia nell'esercizio del diritto di visita.
Notificato ritualmente il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza del 29.01.2025 la ricorrente insisteva per la pronuncia dell'affido esclusivo rafforzato, rinunziando alla domanda di decadenza dalla responsabilità
genitoriale del e la causa veniva riservata per la decisione del Collegio. CP_1
Passando all'esame del merito, è opportuno rilevare che la deroga al principio generale dell'affido condiviso di cui all'art. 337 ter comma 1 c.c., deve ritenersi giustificata solo allorquando essa corrisponda al perseguimento del superiore interesse del minore da valutarsi non in termini meramente astratti e ipotetici,
bensì avuto riguardo di un interesse specifico e concreto.
Secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere ispirata da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cassazione
civile sez. I, 01/08/2023, n.23333; in senso conforme Cassazione civile sez. I,
03/01/2017, n.27). A tal proposito la Suprema Corte ha recentemente statuito che tale scelta, comportando l'esercizio esclusivo da parte di un solo genitore della responsabilità genitoriale sui figli, eccezion fatta per le decisioni di maggiore interesse per il minore che continuano ad essere assunte di comune accordo anche da entrambe i genitori, deve altresì essere sorretta non solo dalla verifica sulla idoneità ad assolvere il ruolo genitoriale, ma anche e soprattutto dalla valutazione delle conseguenze che la scelta del regime di affidamento produrrà nel breve e nel lungo periodo sulla vita dei figli (Cass., civ. sez. I, ord.
n. 21425 del 6.07.2022).
Più specificatamente il regime dell''affidamento esclusivo – rafforzato, rinviene il suo riferimento normativo nell'art. 337 quater c.c. terzo comma che postula un potere maggiore del genitore affidatario “super – esclusivo” di adottare tutte le decisioni inerenti il minore, ivi incluse quelle di maggiore interesse per il minore
(per tali intendendosi quelle riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione o la fissazione della residenza abituale) autonomamente, senza la consultazione e il previo consenso dell'altro genitore.
La Giurisprudenza tanto di merito che di legittimità ha riconosciuto il ricorso a tale terza ipotesi residuale di affidamento solo nelle situazioni di maggiori gravità quali, a ad esempio, come nel caso di specie nei casi in cui si assista al completo disinteresse di un genitore per il figlio e/o al mancato assolvimento degli obblighi di mantenimento (Tribunale di Milano, sez. IX civ., ord.
20.03.2014, Tribunale di Milano, sez IX, n. 6910 del 20.06.2018, Tribunale di
Vicenza sez. II, n. 2328 del 11.11.2019).
Facendo applicazione dei principi esposti, ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per disporre l'affido super-esclusivo di e alla madre, Per_1 Per_2
confermando con riguardo agli obblighi di mantenimento e al diritto di visita del e alla collocazione dei minori le condizioni stabilite in sede di divorzio CP_1
confluite nella sentenza del Tribunale di Taranto n.83/2024 del 12.01.2024.
Infatti, il disinteresse mostrato dal per l'effettivo esercizio della CP_1
responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale assunto dallo stesso, rimasto contumace, nel giudizio, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale ed è tale da poter giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla anche con riguardo alle scelte Parte_1
più importanti relative alla salute, alla istruzione, alla educazione e alla fissazione della residenza abituale dei figli minori e . Per_1 Per_2
La natura della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Taranto n.83/2024 del 12.01.2024, così provvede:
1. DISPONE l'affido super-esclusivo dei minori , nato a Persona_3
Grottaglie (TA) il 10.04.2016, e , nato a [...] Persona_4 (BR) il 13.05.2019, in favore della madre nata a [...] Parte_1
(TA) in data 29.10.1986;
2. CONFERMA le restanti condizioni pattuite in sede di divorzio;
3. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 18.04.2025
IL PRESIDENTE rel.
Dott. Martino Casavola