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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/06/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.3735/2024 vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'avv. Fulvio Affuso, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
RICORRENTI
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._4
INTERDICENDA
NONCHE'
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
, (CF. , C.F._6 Controparte_4 C.F._7 Parte_4
( C.F. ), (C.F. ), C.F._8 Parte_5 C.F._9 CP_2
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._10 Parte_6 C.F._11
(C.F. ), (C.F. Parte_7 C.F._12 Parte_8
), (C.F. ), C.F._13 Parte_9 C.F._14 Controparte_4 (C.F. ), (C.F. ), C.F._15 Parte_10 C.F._16 Pt_6
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._17 Parte_11 C.F._18
(C.F. , (C.F. Parte_12 C.F._19 Parte_13
), C.F. , C.F._20 Parte_4 C.F._21 Parte_14
(C.F. ), ( C.F. , in proprio e nella C.F._22 Parte_4 C.F._23 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (C.F. Persona_1
), (C.F. ), C.F._24 Parte_15 C.F._25 Pt_4
(C.F. , (C.F. ), CP_4 C.F._26 Parte_4 C.F._27
(C.F. ), (C.F. ), Parte_16 C.F._28 Parte_17 C.F._29 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_18 C.F._30 Parte_19
, (C.F. ), in proprio e nella qualità di C.F._31 Parte_20 C.F._32
genitore esercente la responsabilità sul figlio minore (C.F. , Persona_2 C.F._33
(C.F. ), (C.F. Parte_21 C.F._34 Pt_4 CP_4
), (C.F. ), C.F._35 Parte_4 C.F._36 Parte_22
(C.F. ), (C.F. ), C.F._37 Parte_23 C.F._38 Pt_24
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._39 Parte_25
), (C.F. ), C.F._40 Controparte_2 C.F._41 Parte_26
(C.F. ), (C.F. , in proprio e nella C.F._42 Parte_4 C.F._43
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (C.F. Persona_3
, (C.F. ), C.F._44 Parte_27 C.F._45 [...]
(C.F. , (C.F. ), Pt_28 C.F._46 Parte_29 C.F._47
(C.F. ), (C.F. ), Parte_30 C.F._48 Parte_31 C.F._49
(C.F. ), (C.F. , Parte_32 C.F._50 Parte_33 C.F._51 rappresentati e difesi dall'avv. Fulvio Affuso, giuste procure alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
INTERVENTORI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.10.2024 i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi l'interdizione di CP_1
nata a [...] il [...], ivi residente in [...], già n.84, in quanto
[...] affetta da “Demenza di Alzheimer, Morbo di Parkinson, insufficienza renale cronica III stadio con proteinuria
e anemia, severo rischio trombo embolico, alimentata con sondino, diabete mellito tipo 2, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, ateromasia carotidea bilaterale”, patologie determinanti l'impossibilità per la medesima di provvedere autonomamente ai propri interessi ed ai propri bisogni personali;
l'interdicenda, per le suddette patologie, è stata riconosciuta dalla Commissione medica dell'INPS portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art 3, comma 3, L 5/2/1991 n.104, con diritto al riconoscimento dei relativi emolumenti pensionistici.
Ciò posto hanno chiesto l'accoglimento del ricorso con la nomina di , nata a [...] il Parte_2
2/12/1969, figlia dell'interdicenda, tutore provvisorio della genitrice. Fissata l'udienza domiciliare del
15.1.2025, preso atto della costituzione dei prossimi congiunti dell'interdicenda, ed espletato l'esame della predetta, i ricorrenti, nel riportarsi al contenuto dell'atto introduttivo, dato atto della disponibilità della figlia dell'interdicenda, , a ricoprire l'ufficio di tutore nell'interesse della genitrice, (in quanto è colei Parte_2 che si occupa prevalentemente e continuativamente delle sue esigenze di vita e di cura), hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Con ordinanza di scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.1.2025 il g.i., ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni, quindi rimessa al Collegio per la decisione, giusta ordinanza del 25.6.2025.
Orbene, tanto premesso e richiamato, il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Come è noto, il processo di interdizione ha per oggetto un accertamento della capacità di agire che incide sullo status della persona e si conclude con una pronuncia qualificata espressamente come sentenza, suscettibile di giudicato. A tale classico istituto di assistenza, nel 2004 si è associata la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, più elastica nella sua formulazione e prevista per conservare, fino a dove possibile, la capacità di agire del tutelato. A seguito della riforma del 2004, quindi, l'interdizione va considerata come misura di extrema ratio, da adottare solo nelle ipotesi in cui l'amministrazione di sostegno non riesca a tutelare la persona cui è destinata. La residualità dell'interdizione si evince anche dal nuovo tenore della rubrica e del testo dell'art. 414 c.c. che fa riferimento alle persone che possono essere interdette, nelle ipotesi in cui l'interdizione sia necessaria per assicurare ai soggetti con abituale infermità di mente adeguata protezione. Dunque, il criterio di proporzionalità della misura è il principio guida nella gestione dei mezzi di protezione degli adulti incapaci. Deve evidenziarsi che il presupposto richiesto dall'art. 414 c.c. per la pronunzia di interdizione è che la persona si trovi “in condizioni di abituale infermità di mente che la renda incapace di provvedere ai propri interessi”; si richiede, cioè, non l'esistenza di una tipica malattia mentale o di un'infermità nella quale ricorrono caratteristiche di una forma patologica ben definita, bensì l'esistenza di un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tali da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, non solo con riguardo agli affari di indole patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita, a tutela di interessi suscettibili di essere coltivati attraverso l'adozione di opportuni atti giuridici e, per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore (cfr. Trib. Perugia, 3 aprile 2007; Cass. Civ., sez.
I, 21 ottobre 1991, n. 11131).Va, peraltro, aggiunto che, a seguito della riformulazione operata dall'articolo 3
L. 9 gennaio 2004, n. 6, il nuovo testo della norma – rubricata con la dicitura “persone che possono essere interdette”, in luogo della precedente “persone che devono essere interdette” – prevede come alternativa alla misura dell'interdizione quella dell'amministrazione di sostegno, consentendo l'applicazione della prima misura alle persone si che trovano in condizioni di abituale infermità di mente quando ciò sia “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”. Ne deriva che l'istituto dell'interdizione degrada da strumento principe, diretto a definire lo statuto di diritto privato dei disabili psichici, a strumento eventuale e residuale rispetto all'amministrazione di sostegno, che assume ora la funzione di istituto guida dell'intera materia, in quanto complessivamente orientata a predisporre interventi volti a tutelare il disabile “con la minore limitazione possibile della capacità di agire” (in argomento: Trib. Foggia, 18 giugno 2012, n. 838; Trib.
Roma, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 10329; Trib. Roma, Sez. I, 18 novembre 2011, n. 22557; Cass. Civ., Sez. I,
24 luglio 2009, n. 17421).
Sul punto la Cassazione di recente ha precisato che l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (cfr. Cass. civ. Sez. I, 11-09-2015, n. 17962, nonché in sede di merito Trib. Milano Sez. IX, 03-11-
2014).
Tanto evidenziato in diritto, con riferimento al caso in esame, la domanda di interdizione deve essere accolta atteso che risultano sussistenti i relativi presupposti soggettivi.
L'interdicenda, risulta affetta da Demenza di Alzheimer, Morbo di Parkinson, insufficienza renale cronica III stadio con proteinuria e anemia, severo rischio trombo embolico, alimentata con sondino, diabete mellito tipo
2, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, ateromasia carotidea bilaterale (cfr. verbale della commissione medica Inps allegata al ricorso), per le quali è stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 Legge 104/1992, con diritto alla corresponsione dei relativi emolumenti pensionistici. Le condizioni psicofisiche dell'interdicenda sono state riscontrate nel corso dell'udienza domiciliare ove il g.i., constatate le condizioni psicofisiche dell'interdicenda, (allettata, alimentata da sondino nasogastrico) non ha potuto formulare alcuna domanda, in quanto incapace di rispondere.
Dunque, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la pronuncia di interdizione, quale unica misura concretamente efficace per la tutela del soggetto incapace, in ragione dell'assoluta impossibilità di instaurare da parte sua qualsivoglia modalità proficua di contatto ed approccio con il mondo esterno (cfr. Cass. Civ., Sez.
I, 30 agosto 2007, n. 18322), soprattutto alla luce delle patologie da cui l'interdicenda risulta affetta.
Nel caso di specie, quindi, come insegna la giurisprudenza, l'infermità mentale richiesta dall'art. 414 c.c. va ritenuta sussistente, giacché risultano compromesse le facoltà intellettive superiori, con conseguente incapacità del soggetto di manifestare la propria volontà in modo sufficientemente apprezzabile dagli altri, in ragione delle proprie patologie, oltre che di provvedere autonomamente ai propri interessi (cfr. Trib. Modena,
9 settembre 2002).
La presente sentenza va trasmessa, a cura della Cancelleria, per i successivi adempimenti (art. 42 disp. att.
c.c.), al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Nocera Inferiore, il quale provvederà alla eventuale conferma della nomina del tutore, nella persona della figlia dell'interdicenda, , nata a [...] il Parte_2 2.12.1969, in tal sede provvisoriamente disposta, dichiaratasi disponibile a ricoprire l'ufficio di tutore nell'interesse della madre, e per quanto di ulteriore competenza.
Ai sensi dell'art. 423 c.c. va disposta la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.
Le spese processuali possono essere compensate, in ragione della natura della controversia e degli interessi sottesi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'interdizione di nata a [...], il Controparte_1
20.11.1944, ivi residente in [...], già n.84; nomina tutore provvisorio dell'interdetta la figlia , nata a [...] il [...]; Parte_2 ordina annotarsi la presente sentenza ex artt. 423 c.c. e 49, lett. e), D.P.R. n. 396 del 2000 (Ordinamento dello
Stato Civile); ordina la trasmissione, a cura della Cancelleria, della copia della sentenza al Giudice Tutelare presso il
Tribunale di Nocera Inferiore per la conferma della nomina del tutore provvisorio e per quanto di ulteriore competenza;
spese di lite compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 26.6.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.3735/2024 vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'avv. Fulvio Affuso, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
RICORRENTI
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._4
INTERDICENDA
NONCHE'
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
, (CF. , C.F._6 Controparte_4 C.F._7 Parte_4
( C.F. ), (C.F. ), C.F._8 Parte_5 C.F._9 CP_2
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._10 Parte_6 C.F._11
(C.F. ), (C.F. Parte_7 C.F._12 Parte_8
), (C.F. ), C.F._13 Parte_9 C.F._14 Controparte_4 (C.F. ), (C.F. ), C.F._15 Parte_10 C.F._16 Pt_6
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._17 Parte_11 C.F._18
(C.F. , (C.F. Parte_12 C.F._19 Parte_13
), C.F. , C.F._20 Parte_4 C.F._21 Parte_14
(C.F. ), ( C.F. , in proprio e nella C.F._22 Parte_4 C.F._23 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (C.F. Persona_1
), (C.F. ), C.F._24 Parte_15 C.F._25 Pt_4
(C.F. , (C.F. ), CP_4 C.F._26 Parte_4 C.F._27
(C.F. ), (C.F. ), Parte_16 C.F._28 Parte_17 C.F._29 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_18 C.F._30 Parte_19
, (C.F. ), in proprio e nella qualità di C.F._31 Parte_20 C.F._32
genitore esercente la responsabilità sul figlio minore (C.F. , Persona_2 C.F._33
(C.F. ), (C.F. Parte_21 C.F._34 Pt_4 CP_4
), (C.F. ), C.F._35 Parte_4 C.F._36 Parte_22
(C.F. ), (C.F. ), C.F._37 Parte_23 C.F._38 Pt_24
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._39 Parte_25
), (C.F. ), C.F._40 Controparte_2 C.F._41 Parte_26
(C.F. ), (C.F. , in proprio e nella C.F._42 Parte_4 C.F._43
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (C.F. Persona_3
, (C.F. ), C.F._44 Parte_27 C.F._45 [...]
(C.F. , (C.F. ), Pt_28 C.F._46 Parte_29 C.F._47
(C.F. ), (C.F. ), Parte_30 C.F._48 Parte_31 C.F._49
(C.F. ), (C.F. , Parte_32 C.F._50 Parte_33 C.F._51 rappresentati e difesi dall'avv. Fulvio Affuso, giuste procure alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
INTERVENTORI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.10.2024 i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi l'interdizione di CP_1
nata a [...] il [...], ivi residente in [...], già n.84, in quanto
[...] affetta da “Demenza di Alzheimer, Morbo di Parkinson, insufficienza renale cronica III stadio con proteinuria
e anemia, severo rischio trombo embolico, alimentata con sondino, diabete mellito tipo 2, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, ateromasia carotidea bilaterale”, patologie determinanti l'impossibilità per la medesima di provvedere autonomamente ai propri interessi ed ai propri bisogni personali;
l'interdicenda, per le suddette patologie, è stata riconosciuta dalla Commissione medica dell'INPS portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art 3, comma 3, L 5/2/1991 n.104, con diritto al riconoscimento dei relativi emolumenti pensionistici.
Ciò posto hanno chiesto l'accoglimento del ricorso con la nomina di , nata a [...] il Parte_2
2/12/1969, figlia dell'interdicenda, tutore provvisorio della genitrice. Fissata l'udienza domiciliare del
15.1.2025, preso atto della costituzione dei prossimi congiunti dell'interdicenda, ed espletato l'esame della predetta, i ricorrenti, nel riportarsi al contenuto dell'atto introduttivo, dato atto della disponibilità della figlia dell'interdicenda, , a ricoprire l'ufficio di tutore nell'interesse della genitrice, (in quanto è colei Parte_2 che si occupa prevalentemente e continuativamente delle sue esigenze di vita e di cura), hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Con ordinanza di scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.1.2025 il g.i., ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni, quindi rimessa al Collegio per la decisione, giusta ordinanza del 25.6.2025.
Orbene, tanto premesso e richiamato, il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Come è noto, il processo di interdizione ha per oggetto un accertamento della capacità di agire che incide sullo status della persona e si conclude con una pronuncia qualificata espressamente come sentenza, suscettibile di giudicato. A tale classico istituto di assistenza, nel 2004 si è associata la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, più elastica nella sua formulazione e prevista per conservare, fino a dove possibile, la capacità di agire del tutelato. A seguito della riforma del 2004, quindi, l'interdizione va considerata come misura di extrema ratio, da adottare solo nelle ipotesi in cui l'amministrazione di sostegno non riesca a tutelare la persona cui è destinata. La residualità dell'interdizione si evince anche dal nuovo tenore della rubrica e del testo dell'art. 414 c.c. che fa riferimento alle persone che possono essere interdette, nelle ipotesi in cui l'interdizione sia necessaria per assicurare ai soggetti con abituale infermità di mente adeguata protezione. Dunque, il criterio di proporzionalità della misura è il principio guida nella gestione dei mezzi di protezione degli adulti incapaci. Deve evidenziarsi che il presupposto richiesto dall'art. 414 c.c. per la pronunzia di interdizione è che la persona si trovi “in condizioni di abituale infermità di mente che la renda incapace di provvedere ai propri interessi”; si richiede, cioè, non l'esistenza di una tipica malattia mentale o di un'infermità nella quale ricorrono caratteristiche di una forma patologica ben definita, bensì l'esistenza di un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tali da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, non solo con riguardo agli affari di indole patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita, a tutela di interessi suscettibili di essere coltivati attraverso l'adozione di opportuni atti giuridici e, per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore (cfr. Trib. Perugia, 3 aprile 2007; Cass. Civ., sez.
I, 21 ottobre 1991, n. 11131).Va, peraltro, aggiunto che, a seguito della riformulazione operata dall'articolo 3
L. 9 gennaio 2004, n. 6, il nuovo testo della norma – rubricata con la dicitura “persone che possono essere interdette”, in luogo della precedente “persone che devono essere interdette” – prevede come alternativa alla misura dell'interdizione quella dell'amministrazione di sostegno, consentendo l'applicazione della prima misura alle persone si che trovano in condizioni di abituale infermità di mente quando ciò sia “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”. Ne deriva che l'istituto dell'interdizione degrada da strumento principe, diretto a definire lo statuto di diritto privato dei disabili psichici, a strumento eventuale e residuale rispetto all'amministrazione di sostegno, che assume ora la funzione di istituto guida dell'intera materia, in quanto complessivamente orientata a predisporre interventi volti a tutelare il disabile “con la minore limitazione possibile della capacità di agire” (in argomento: Trib. Foggia, 18 giugno 2012, n. 838; Trib.
Roma, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 10329; Trib. Roma, Sez. I, 18 novembre 2011, n. 22557; Cass. Civ., Sez. I,
24 luglio 2009, n. 17421).
Sul punto la Cassazione di recente ha precisato che l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (cfr. Cass. civ. Sez. I, 11-09-2015, n. 17962, nonché in sede di merito Trib. Milano Sez. IX, 03-11-
2014).
Tanto evidenziato in diritto, con riferimento al caso in esame, la domanda di interdizione deve essere accolta atteso che risultano sussistenti i relativi presupposti soggettivi.
L'interdicenda, risulta affetta da Demenza di Alzheimer, Morbo di Parkinson, insufficienza renale cronica III stadio con proteinuria e anemia, severo rischio trombo embolico, alimentata con sondino, diabete mellito tipo
2, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, ateromasia carotidea bilaterale (cfr. verbale della commissione medica Inps allegata al ricorso), per le quali è stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 Legge 104/1992, con diritto alla corresponsione dei relativi emolumenti pensionistici. Le condizioni psicofisiche dell'interdicenda sono state riscontrate nel corso dell'udienza domiciliare ove il g.i., constatate le condizioni psicofisiche dell'interdicenda, (allettata, alimentata da sondino nasogastrico) non ha potuto formulare alcuna domanda, in quanto incapace di rispondere.
Dunque, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la pronuncia di interdizione, quale unica misura concretamente efficace per la tutela del soggetto incapace, in ragione dell'assoluta impossibilità di instaurare da parte sua qualsivoglia modalità proficua di contatto ed approccio con il mondo esterno (cfr. Cass. Civ., Sez.
I, 30 agosto 2007, n. 18322), soprattutto alla luce delle patologie da cui l'interdicenda risulta affetta.
Nel caso di specie, quindi, come insegna la giurisprudenza, l'infermità mentale richiesta dall'art. 414 c.c. va ritenuta sussistente, giacché risultano compromesse le facoltà intellettive superiori, con conseguente incapacità del soggetto di manifestare la propria volontà in modo sufficientemente apprezzabile dagli altri, in ragione delle proprie patologie, oltre che di provvedere autonomamente ai propri interessi (cfr. Trib. Modena,
9 settembre 2002).
La presente sentenza va trasmessa, a cura della Cancelleria, per i successivi adempimenti (art. 42 disp. att.
c.c.), al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Nocera Inferiore, il quale provvederà alla eventuale conferma della nomina del tutore, nella persona della figlia dell'interdicenda, , nata a [...] il Parte_2 2.12.1969, in tal sede provvisoriamente disposta, dichiaratasi disponibile a ricoprire l'ufficio di tutore nell'interesse della madre, e per quanto di ulteriore competenza.
Ai sensi dell'art. 423 c.c. va disposta la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.
Le spese processuali possono essere compensate, in ragione della natura della controversia e degli interessi sottesi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'interdizione di nata a [...], il Controparte_1
20.11.1944, ivi residente in [...], già n.84; nomina tutore provvisorio dell'interdetta la figlia , nata a [...] il [...]; Parte_2 ordina annotarsi la presente sentenza ex artt. 423 c.c. e 49, lett. e), D.P.R. n. 396 del 2000 (Ordinamento dello
Stato Civile); ordina la trasmissione, a cura della Cancelleria, della copia della sentenza al Giudice Tutelare presso il
Tribunale di Nocera Inferiore per la conferma della nomina del tutore provvisorio e per quanto di ulteriore competenza;
spese di lite compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 26.6.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire