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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 29/09/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
RG 2042/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
nel procedimento promosso da
, Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. BOTTOLI GIANCARLO parte ricorrente nei confronti di
Controparte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. BALLASINI PIERANGELA parte resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
il Signor e la Signora presentavano il 3 maggio 2023, avanti il Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Cremona, ricorso congiunto ex art. 473 bis.12 c.p.c. per la regolamentazione dei rapporti tra i genitori e la prole. Sull'accordo così raggiunto il Tribunale di Cremona provvedeva in conformità con sentenza 22/9/2023.
Con ricorso del 29 novembre 2024 il Signor chiedeva la modifica di tali Parte_1 condizioni, allegando che, dopo quel provvedimento, erano sopravvenute circostanze che richiedevano la modifica del proprio impegno economico, poiché non era più in grado di soddisfare integralmente le spese che si era assunto.
Si costituiva in giudizio al sig.ra la quale inizialmente contestava la pretesa Controparte_1 avversa.
Dopo la prima udienza le parti raggiungevano un accordo, il quale veniva esplicitato nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 06.05.2025:
“I procuratori delle parti, confermando il raggiunto accordo, così da intendersi reciprocamente rinunciate le istanze, eccezioni e deduzioni tutte di cui ai rispettivi atti introduttivi, in parziale modifica e/o integrazione delle condizioni della sentenza nr.
511/2023 resa da codesto Tribunale in data 22.9.2023 , concordano che alla fine del capoverso nr. 3) del dispositivo si aggiunga:
“Limitatamente all'appartamento posto al piano primo della casa famigliare sita in Casalmaggiore (CR) in Via Case Sparse 3/A, autonomo rispetto alle altre zone dell'immobile costituito da villa singola disposta su tre piani di proprietà di assegnato a in ragione della Parte_1 Controparte_1 Per_ Per collocazione presso di sé delle figlie e , la stessa, con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto modificativo/integrativo della sentenza, concorrerà in ragione del 35% al pagamento di luce e gas secondo i consumi rilevati da appositi contatori che verranno collocati a cura e spese di per Parte_1 ciascuna di dette utenze ”.
Il Collegio,
Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
Rilevato che l'accordo intervenuto tra le parti risulta equo, rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra le parti, disponendo che Limitatamente all'appartamento posto al piano primo della casa famigliare sita in
Casalmaggiore (CR) in Via Case Sparse 3/A, autonomo rispetto alle altre zone dell'immobile costituito da villa singola disposta su tre piani di proprietà di assegnato a in ragione Parte_1 Controparte_1 Per_ Per della collocazione presso di sé delle figlie e , la stessa, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, concorrerà in ragione del 35% al pagamento di luce e gas secondo i consumi rilevati da appositi contatori che verranno collocati a cura e spese di per ciascuna di dette utenze Parte_1
pag. 2/3 Spese di lite non ripetibili;
Cremona, 26/09/2025 la Giudice Relatrice il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
pag. 3/3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
nel procedimento promosso da
, Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. BOTTOLI GIANCARLO parte ricorrente nei confronti di
Controparte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. BALLASINI PIERANGELA parte resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
il Signor e la Signora presentavano il 3 maggio 2023, avanti il Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Cremona, ricorso congiunto ex art. 473 bis.12 c.p.c. per la regolamentazione dei rapporti tra i genitori e la prole. Sull'accordo così raggiunto il Tribunale di Cremona provvedeva in conformità con sentenza 22/9/2023.
Con ricorso del 29 novembre 2024 il Signor chiedeva la modifica di tali Parte_1 condizioni, allegando che, dopo quel provvedimento, erano sopravvenute circostanze che richiedevano la modifica del proprio impegno economico, poiché non era più in grado di soddisfare integralmente le spese che si era assunto.
Si costituiva in giudizio al sig.ra la quale inizialmente contestava la pretesa Controparte_1 avversa.
Dopo la prima udienza le parti raggiungevano un accordo, il quale veniva esplicitato nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 06.05.2025:
“I procuratori delle parti, confermando il raggiunto accordo, così da intendersi reciprocamente rinunciate le istanze, eccezioni e deduzioni tutte di cui ai rispettivi atti introduttivi, in parziale modifica e/o integrazione delle condizioni della sentenza nr.
511/2023 resa da codesto Tribunale in data 22.9.2023 , concordano che alla fine del capoverso nr. 3) del dispositivo si aggiunga:
“Limitatamente all'appartamento posto al piano primo della casa famigliare sita in Casalmaggiore (CR) in Via Case Sparse 3/A, autonomo rispetto alle altre zone dell'immobile costituito da villa singola disposta su tre piani di proprietà di assegnato a in ragione della Parte_1 Controparte_1 Per_ Per collocazione presso di sé delle figlie e , la stessa, con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto modificativo/integrativo della sentenza, concorrerà in ragione del 35% al pagamento di luce e gas secondo i consumi rilevati da appositi contatori che verranno collocati a cura e spese di per Parte_1 ciascuna di dette utenze ”.
Il Collegio,
Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
Rilevato che l'accordo intervenuto tra le parti risulta equo, rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra le parti, disponendo che Limitatamente all'appartamento posto al piano primo della casa famigliare sita in
Casalmaggiore (CR) in Via Case Sparse 3/A, autonomo rispetto alle altre zone dell'immobile costituito da villa singola disposta su tre piani di proprietà di assegnato a in ragione Parte_1 Controparte_1 Per_ Per della collocazione presso di sé delle figlie e , la stessa, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, concorrerà in ragione del 35% al pagamento di luce e gas secondo i consumi rilevati da appositi contatori che verranno collocati a cura e spese di per ciascuna di dette utenze Parte_1
pag. 2/3 Spese di lite non ripetibili;
Cremona, 26/09/2025 la Giudice Relatrice il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
pag. 3/3