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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO – SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 1053/24 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilita' aquiliana, riservata per la decisone all' odierna udienza ex art. 2051 c.c., vertente tra:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 dall' avv. G. Clemente per mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente della G.R. pro tempore, rappresentata e difesa in CP_1 giudizio dall' avv. R. Marino per mandato in atti
RESISTENTE
All' udienza designata, le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale di causa
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, la societa' traeva in lite l' Amm.ne Regionale Pugliese Parte_1 innanzi all' intestato Ufficio, per ivi sentirla dichiarare tenuta, e, di conseguenza, condannare, alla rifusione del nocumento materiale subito in occasione del sinistro occorso in data 6/5/23, ore 23,30 circa, allorche' mentre il , quale legale rappresentante, conduceva l' auto Controparte_2 aziendale (“BMW”, tg. FT 908 AP), a velocita' moderata, lungo la Strada Provinciale SP 23, assunta come scarsamente illuminata, il mezzo venisse impattato sulla parte anteriore destra da un cinghiale che repentinamente attraversava la carreggiata, senza che il conduttore potesse effettuare alcuna manovra diversiva per evitare la collisione.
Rappresentando che intervenissero in loco gli agenti delle forze dell' ordine e che alcuna contravvenzione elevassero al conduttore, stante il comportamento di guida irreprensibile tenuto dal conducente, evidenziato che la strada fosse priva di segnaletica indicante il pericolo di attraversamento animali, esclusa la presunzione di colpa in capo al conducente stesso, non operando il principio espresso dall' art. 2054 c.c., capoverso, sulla base di gravi e concordanti indizi sussistenti in tal senso, assunta, dunque, la responsabilita' esclusiva dell' ente locale regionale ai sensi dell' art. 2052 c.c., quantificato il nocumento all'auto in € 11142,00, giusta risultanze di cui all' ATP preventiva, domandava conforme condanna della convenuta al relativo pagamento, salva la somma di giustizia, vinte le spese con distrazione.
Resisteva l' , che, in primis, negava ogni addebito, attribuendo la responsabilita' dell' CP_3 accaduto al proprietario della strada aperta al pubblico transito veicolare (nel caso la Provincia di
Taranto), e, pur non disconoscendo l' astratta applicabilita' al caso della fattispecie aggravata ex art. 2052 c.c., obiettava che fosse onere dell' attore provare gli elementi costitutivi della pretesa, quali la dinamica sinistrosa, l' azione dell' animale selvatico nella determinazione della serie causale ed il nesso eziologico tra danno ed evento, oltre all' appartenenza dell' animale al patrimonio indisponibile faunistico di pertinenza regionale, precisando che la fattispecie, tuttavia, concorresse con le previsioni di cui all' art. 2054 c.c., sicche' operasse la presunzione di responsabilita' in capo al conducente il mezzo, sino a prova contraria, egualmente incombente sull' assunto danneggiato.
Invocata anche l' esimente da fortuito accidentale per fatto ascrivibile al danneggiato, evenienza idonea a recidere il nesso eziologico tra l' azione dell' animale selvatico e l' evento, ed anche l' imprevedibilita'/inevitabilita' dell' evento da parte della (per la cui prova contraria sarebbe CP_1 onerato lo stesso danneggiato), sostenuto, infine, di aver adottato tutte le misure opportunamente finalizzate ad evitare il danni a terzi (procedendo ad un appropriato excursus sulla normativa di settore e sulle iniziativa adottate dalla in tale direzione), alludendo anche ad una non CP_1 corretta condotta di guida dell' attore (in violazione del disposto ex art. 141 CdS), ed ancora gradatamente, il concorso di colpa, secondo i criteri (anche) officiosamente applicabili ex art. 1227
c.c., concludeva per il rigetto dell' infondata pretesa, gradatamente per la limitazione del risarcimento in proporzione al grado di colpa accertando in capo allo stesso attore, vinte le spese.
Istruita con i soli documenti offerti in visione, la causa veniva trattenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate, udita la discussione di rito.
MOTIVI
Sussiste, in tema di danni provocati da fauna selvatica, la legittimazione passiva in capo alla , CP_1 come da nota, quanto diffusa, posizione ermeneutica, sicche' correttamente la societa' attrice ha individuato proprio nella il soggetto tenuto a rispondere (conforme orientamento di cui a CP_1
Cass. 6979/20, confermata da recente 31350/23).
Altro e', in tale contesto dialettico, la sussistenza o meno dell' obbligo risarcitorio (o che dello stesso debba rispondere altro soggetto nei termini evidenziati dalla difesa regionale) a carico della convenuta, che integra questione di merito, e che andra' vagliata all' esito delle esaminande emergenze di causa.
In termini egualmente pregiudiziali si riflette la valutazione della transizione difensiva con cui la resistente riversa il titolo causale, contro di essa avanzato, sulla Provincia di Taranto, ritenuta responsabile in quanto, ex art. 14 , comma 1, del CdS, tenuta a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza della circolazione sulle vie stradali ad essa appartenenti, che, si ribadisce, non attiene alle condizioni dell' azione, quanto, innescando l' eccezione esigenza di indagare su eventuali responsabilita' di terzi, al merito della domanda.
Ritenuta, dunque, l' ammissibilita' dell' azione, esaminando l' eccezione in punto meritorio, la pretesa “riversativa”, pare connotarsi di inoperativita', dovendo la stessa essere introdotta ai sensi del combinato ex art. 106/269 cpc, mediante esplicita deduzione di comunanza di causa, previa istanza di chiamata in lite, al fine di accertare la trasversale responsabilita' del terzo indicato dal convenuto quale effettivo responsabile.
Fermo quanto evidenziato, dimensionata la contestazione quale eccezione finalizzata ad impedire l' accertamento di responsabilita' della convenuta per fatto altrui, alcuna deduzione, in ogni caso, se non un mero richiamo alle responsabilita' della Provincia (ai sensi della disposizione stradale evocata), contiene l' allegazione difensiva della , idonea a confortarne la tesi, non essendo CP_1 sufficiente, in tale prospettiva, la mancata apposizione di segnali stradali di pericolo, richiedendosi in tale prospettiva, la compiuta dimostrazione che il sinistro fosse causalmente riconducibile a tale evenienza, sicche' la , in tanto sarebbe andata esente da responsabilita' in quanto fossero CP_1 stati acquisiti elementi atti a dimostrare che il conducente avesse tenuto una condotta di guida inadeguata proprio per tale riscontrata “carenza” segnalatoria (di modo che l' eccezione pare confluire nello stesso alveo contestativo generico da fortuito, nel caso imputandosi a terzi la seriologia causale dannosa).
Invero, secondo il sistema predisposto ex art. 2052 c.c., ove si sostenga l' intervento di un fattore esterno nella serie produttiva del danno che presenti i caratteri dell' imprevedibilita', dell' inevitabilita' e dell' assoluta eccezionalita', idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra l' animale ed il danno, spettante indubbiamente al convenuto darne rigorosa dimostrazione (Cass. 15895/11), avuto riguardo al regime aggravato che caratterizza la fattispecie in esame.
Va opinata come irricevibile, per altro profilo impeditivo, la tesi di responsabilita' in proprio del conducente, per quanto postulata sul disposto di cui all' art. 2054 c.c., che addossa al conducente di veicolo, in caso di sinistro connesso alla circolazione stradale, la presunzione di colpa sino a prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Seppur vero che il presupposto su cui si basa tale eccezione, diversamente dal fortuito, soggiace astrattamente ad un regime ripartitorio aggravato di cui alla fattispecie in evidenza, sicche' e' lo stesso assunto responsabile che ne deve provare i fondamenti costitutivi, va osservato che, in ogni caso, la difesa resistente, sul punto, si e' rimenata apoditticamente e genericamente alle opinioni di legittimita' (citata Cass. 27931/22) che hanno opinato sulla questione in via meramente discorsiva, essendo i punti qualificanti della decisione altri.
In ogni caso, anche ammettendo la validita' del principio e la sua applicabilita' al caso in esame, non ci si puo' esimere dall' evidenziare che la tesi pare impropriamente elaborata, ove si consideri che la presunzione di responsabilita' in capo al conducente ivi prevista opera limitatamente al danno provocato a terzi dal conduttore, mentre la presunzione di pari responsabilita' di cui al secondo comma riguarda ipotesi di scontro tra veicoli, qui, in effetti, evenienza non ravvisabile (non essendo plausibile ricomprendere nella nozione lo scontro tra un veicolo ed un animale).
Ne discende che anche tale eccezione vada ragionevolmente ridimensionata, nella sua concreta operativita' di contestazione idonea ad impedire l' accoglimento della pretesa, esattamente nella parte in cui addossa sul danneggiato l' onere di dimostrare di essere esente da colpe (in effetti affermazione non suffragata da un orientamento giurisprudenziale consolidato e costante), sebbene sia chiaro, come correttamente sostenuto dalla resistente, che egli debba, in primis, dimostrare l' effettiva verificazione dell' evento, quindi allegare e provare di aver adottato, in occasione del sinistro, una condotta di guida prudente ed adeguata allo stato dei luoghi, esente da ogni addebito nella determinazione della serie dannosa, il danno nella sua dimensione ontologica ed il nesso di causalita' tra danno e azione dell' animale, mentre risulta incontestato che il cinghiale rientri nel novero di animale selvatico appartenente alla fauna protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato e quindi di pertinenza della qui convenuta, che, per tale motivo, rimane CP_1 legittimata anche sostanzialmente.
Ne' giovano alle ragioni resistenti gli allegati difensivi della mirati ad escludere la propria repsonsabilita' perche' adeguatasi alla normativa di settore, adottando tutti gli accorgimenti opportuni per evitare evenienze dannose a carico di terzi, in effetti non sufficienti di per se soli a scagionarla da ogni addebito.
Tanto in ossequio alla linea interpretativa assunta dalla Suprema Corte, tra cui emerge il recentissimo arresto di Cass. 12714/24 (a mente della quale spetta all' ente pubblico dimostrare che la condotta dell' animale non era ragionevolmente prevedibile ne' evitabile, anche mediante l' adozione delle piu' adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna).
In merito va ribadito che il fattore liberatorio “fortuito”, idoneo a rescindere il nesso di causalita' tra l' azione dell' animale ed il danno deve vertere sull' intervento di un fattore esterno che presenti i caratteri dell' imprevedibilita', dell' inveitabilita' e dell' “assoluta eccezionalita”, estraneo alla sua sfera soggettiva, “non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell' animale” (Cass. 15895/11, indirettamente confermata dalla gia' citata 12714/24), elemento non acquisito in atti, sicche' la diligenza adottata dall' ente responsabile nell' adeguarsi alla normativa specifica rimane aspetto, pur acquisito, non bastevole nella chiave esimente esplicitata.
In ordine ai precedenti di merito richiamati ed allegati in atti dalla resistente, vertenti sulla scelta dei criteri per accertare la responsabilita' in caso di danno prodotto dall' azione di animale rientrante nella categoria di fauna selvatica, non si puo' non ribadire, ancora una volta, che la Corte di
Legittimita', affrontando la questione in una prospettiva nuova rispetto al diverso orientamento elaborato in pregressi arresti, ha inteso chiarire che i danni causati da fauna selvatica in circolazione sono risarcibili secondo lo schema aquiliano ex art. 2052 c.c. (quale fattispecie aggravata rispetto a quella generale ex art. 2043) poiche' tale disposizione non e' riferita esplicitamente ai soli animali domestici, ma in generale si rapporta a tutti quelli suscettibili di proprieta' o di ulilizzazione da parte dell' uomo, a prescindere dall' esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi (Cass. Civ.
13848/20), anche, giova ricordare, superando precedenti orientamenti interpretativi, cui pare si siano ispirati gli arresti in evidenza, da considerarsi, allo stato, superati ed assorbiti dai nuovi quanto inequivocabili sviluppi nomofilattici.
Su tale assetto orientativo in punto sostanziale e processuale, avuto riguardo anche alle emergenze
“preventive”, e documentali, la domanda pare fondata in diritto e dimostrata in punto fattuale.
Le allegazioni difensive che il conducente guidasse il mezzo appartenente alla convenuta nelle condizioni di luogo e di tempo esplicitate sono da opinarsi dimostrate attraverso la produzione documentale offerta in fascicolo ricorrente, tra cui emerge il verbale redatto dagli operatori delle
Forza dell' Ordina intervenuti in loco, subito dopo il sinistro.
Il libretto di circolazione dimostra che il mezzo appartenga alla societa' attrice, sebbene depositato solo parzialmente (evenienza che ha condotto ad un supplemento di discussione, nel corso della quale il ricorrente ha inteso, oltre a depositare copia del libretto integrale – che documenta la proprieta' in suo capo - esaustivamente affermare di essere proprietario del veicolo in base al principio possesso vale titolo, applicabile anche ai beni mobili registrati, per i cui atti dispositivi non e' prevista la forma scritta, sicche', in difetto di contestazione da parte di chi avente interesse contrario, rimane la presunzione di proprieta' in capo a chi se ne assume possessore). Che il conducente viaggiasse a velocita' moderata (comunque consona allo stato dei luoghi e delle condizioni di circolazione) e che l' evento sinistroso ebbe effettivamente a verificarsi per l' attraversamento repentino dell' animale, rimangono ragionevolmente confermate dalle emergenze di causa, indiziariamente valutabili (avendo la ricorrente lealmente affermato che non vi fossero testimoni oculari dell' accaduto) che inducono concordemente ed univocamente verso tale direzione, date esattamente dalla mancanza di ogni sanzione da parte delle forze dell' ordine intervenute, dalla mancanza di illuminazione, dai punti d' urto rilevati, dall' accertamento di mancanza di segni di frenata (tutti elementi ricavabili dal verbale prodotto in visione, che fa piena prova sino a querela di falso, di tutti gli elementi accertati direttamente dai verbalizzanti).
Anche i danni inferi al mezzo dall' impatto con l' animale risultano dimostrati dal verbale redatto dagli agenti (che provvedevano a fotografare debitamente le parti danneggiate), e che si trattasse di impatto da cinghiale viene testimoniato dalla presenza sull' auto di “peli” di cinghiale, sebbene l' animale non veniva rinvenuto in loco.
In conformita' rilevano gli accertamenti compiuti dal perito incaricato dell' ATP, che, in effetti, confermava che si fosse trattato di impatto dell' auto con animale selvatico, confermando definitivamente la dinamica e la causale dannosa.
Il danno, in difetto di ogni contestazione sulla rispondenza dei criteri quantificativi elaborati dal CTU rispetto alla descrizione datane dai militi nel verbale di intervento, va ragionevolmente riconosciuto in conformita' degli accertamenti del CTU.
Vanno, dunque, ritenuti per processualmente acquisiti gli aspetti fattuali esposti a sostengo costitutivo della domanda sull' an debeatur e sull' effettivo nocumento, per come lamentato.
Per completezza, va esclusa ogni responsabilita' del conducente per assunto concorso colposo nella verificazione causale dell' accadimento, mancando ogni deduzione idonea ad individuare il fattore riduttivo invocato sicche', in difetto di ogni contegno causalmente rilevante nella determinazione della serie dannosa (qui nemmeno allegato), va esclusa, nel caso che occupa, l' operativita' del disposto ex art. 1227 c.c., primo comma.
Cio' chiarito, accolta la domanda nell' an debeatur, ribadita la congruita' delle stime operate dal
CTU, la domanda risarcitoria va aderita in confromita', per un importo pari, dunque, ad € 11142,12 che, stimato all' attualita', va maggiorato dei soli interessi, che vanni computati sulla sorte devalutata alla data della produzione dannosa e da li' decorrenti sino ad effettivo soddisfo.
Le spese seguono soccombenza, con liquidazione, tuttavia, da rapportarsi allo scaglione riferibile all' effettivo riconosciuto.
PQM
Il Tribunale, come costituito, definitivamente pronunciando sulla domanda in atti, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle ragioni della ricorrente per quanto di giustizia, dichiara la responsabilita' della per il danno subito dalla societa' CP_1 istante nel sinistro in oggetto, nei limiti accertati, e, per l' effetto, la condanna al pagamento in favore della dell' importo di € 11142,12 oltre accessori come da motivazione, a titolo Parte_1 risarcitorio da responsabilita' aquiliana;
. condanna ancora la al pagamento delle spese di lite in favore dell' antistatario CP_1 procuratore di parte attrice, che si liquidano in € 4270,00 (comprensivi della fase ATP), di cui €
270,00 per borsuali, oltre 15% ed IVA e CAP, se dovuti, come per legge.
Cosi deciso, si deposita la presente in termini ex art. 281 sexies cpc, ultimo comma, in Taranto,
2/1/24
Il GO A. TAURINO