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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 22/10/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 29/2025
Udienza del 21 ottobre 2025.
Il giudice dott. Matteo Marini sono pervenute le note in sostituzione di udienza depositate da parte attrice e da parte convenuta Parte_1 CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sara Arrigoni nelle quali le parti hanno
[...] brevemente illustrato le proprie domande ed eccezioni insistendo per l'accogli- mento delle proprie domande.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 21/10/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 29/2025 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ; Parte_1
- parte attrice –
Contro
cod. fisc. rappresentata e di- Controparte_2 C.F._2 fesa dall'avv. ARRIGONI SARA;
- parte convenuta –
Oggetto: pagamento onorari avvocato.
Conclusioni parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contra- ria istanza: ▪ accertata la rispondenza delle somme richieste a titolo di competenze profes- sionali, per i titoli e causali in premessa, alle vigenti Tariffe Professionali Forensi, condannare la convenuta al pagamento, a favore del ricorrente, della somma residua Controparte_2 dovutale a titolo di compensi, detratto l'acconto ricevuto, ammontante ad € 17.410,34, o di quella maggiore o minore somma dovesse essere ritenuta congrua e di giustizia, oltre agli accessori di legge (spese generali di studio, C.p.a. ed I.v.a.) e agli interessi maturati al tasso legale dal giorno della domanda fino al momento del pagamento effettivo;
▪ condannare al- tresì la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, accessori di legge compresi, nella misura che verrà ritenuta congrua e di giustizia.
Conclusioni parte convenuta: “IN TESI: a) Accertare e dichiarare che il compenso professionale per l'attività stragiudiziale è dovuto unicamente per la assistenza alla cliente nella redazione dell'esposto disciplinare che la sig.ra a dato incarico di redigere nei CP_1 confronti del CTU, per i motivi e nella misura indicata in narrativa;
b) Accertare e dichiarare che il compenso professionale per la procedura di negoziazione assistita è dovuto unicamente per la fase di attivazione per i motivi e nella misura indicati in narrativa;
c) Accertare e di- chiarare che il compenso professionale per l'attività giudiziale è dovuto nella misura risul- tante dall'applicazione dei correttivi e delle riduzioni indicati in narrativa e per i motivi ivi esposti;
- IN IPOTESI: liquidare il compenso professionale ritenuto dovuto nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
IN SUBORDINATA IPOTESI: liquidare il compenso professionale in
2 misura pari alla somma che verrà liquidata dal giudice assegnatario del giudizio presuppo- sto, a titolo di spese legali, in favore della sig.ra Con ogni consequenziale pronuncia CP_1 di ragione e di legge. Con ogni riserva ex art. 281 duodecies cpc. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio ”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per il rito semplificato, l'avv. ha dedotto di Parte_1 avere effettuato a favore di dal mese di maggio 2022 a oggi Controparte_2 attività di assistenza a seguito del sinistro stradale occorsole in data 31 luglio
2021, quando, alla guida dell'autovettura Fiat modello 500, targata DV604NS, mentre percorreva la Strada Provinciale Pratese SP2 di Montale (PT), veniva urtata frontalmente dall'autovettura Mercedes, modello Classe A 180 D, targata
GF064GG, di proprietà della liqui- Controparte_3 dando il proprio credito nei seguenti termini: voce attività specifiche compenso
1 stragiudiziale esame documentazione medica esame rapporto carabinieri corrispondenza Infortunistica
4.563,00 €
esame consulenza medica redazione richiesta risarcimento esame documentazione medica redazione esposto disciplinare CTU
2 negoziazione assistita attivazione 1.008,00 €
3 esecuzione negoziazione 2.016,00 €
4 fase giudiziale: studio 2.552,00 €
5 fase giudiziale: introduttiva citazione 1.628,00 €
6 fase giudiziale: trattazione n. 4 note difensiva 5.670,00 €
TOTALE 17.437,00 €
acconto 26,66 €
17.410,34 €
La convenuta si è costituita in giudizio eccependo:
a) quanto alle attività sub 1), esse sarebbero “riconducibili nel compenso per la fase di studio e per la fase introduttiva della controversia” in quanto propedeuti- che all'instaurazione della causa mentre “il compenso per attività stragiudiziale è invece dovuto per l'attività di assistenza prestata dal professionista nella redazione
e successiva integrazione dell'esposto disciplinare presentato dalla sig.ra CP_1 nei confronti del CTU” che dovrebbe essere quantificato nei valori minimi di €
1.205,00;
b) non essendo stata espletata la fase di negoziazione nulla sarebbe dovuto mentre quello di attivazione dovrebbe essere ridotto allo scaglione minimo;
3 c) quanto all'attività giudiziale, essa dovrebbe essere valutata in base alla quantità e qualità dell'opera prestata e in relazione a ciò ha rilevato che il procu- ratore “ha chiesto ammettersi CTU medico legale (doc. 03) senza chiedere i termini ex art. 183 cpc – vigente ratione temporis – e, pertanto, la parte attrice non ha avuto modo di replicare alle eccezioni sollevate dalla Compagnia assicuratrice nella com- parsa di costituzione e risposta” con la conseguenza che “la mancata richiesta dei termini ex art. 183 cpc e la omessa produzione di parte della documentazione medica
e della documentazione attestante le spese sanitarie ha inciso notevolmente sulla valutazione medico-legale e sulle conclusioni del CTU”;
d) sarebbe disposta a versare alla parte ricorrente “l'intera somma che le verrà liquidata dal giudice del giudizio presupposto a titolo di spese legali”.
2.- L'attività stragiudiziale dell'avvocato comprende tutte le prestazioni che non sono finalizzate all'instaurazione di un giudizio perché in questo caso rien- trano nella fase di studio. Da ciò consegue che la disamina degli atti relativi alla dinamica del sinistro, alla documentazione medica e alla richiesta del risarcimento in quanto chiaramente destinati all'instaurazione del procedimento civile non pos- sono rientrare nell'attività sub 1). In essa rientra invece la redazione dell'esposto contro il dott. in quanto confezionato al di fuori del giudizio per CP_4 quanto ad esso attinente.
Somma congrua è quella di € 850,00.
Per quanto attiene invece alla negoziazione assistita, fermo restando la spet- tanza del compenso per la fase introduttiva come quantificato di € 1.008,00, il riconoscimento dell'ulteriore fase di trattazione è subordinata alla verifica dell'ef- fettivo suo svolgimento in termini di discussione fattiva delle varie domande men- tre non vi può rientrare l'effettuazione di un incontro nel quale gli aderenti hanno valutato di “non proseguire nella negoziazione in assenza della compagnia dell'as- sicurazione”.
Con riguardo poi all'attività più propriamente giudiziale, si è recentemente affermato che “nella determinazione del valore della lite per il pagamento degli ono- rari controversi, spettanti al legale che ha rinunciato al mandato, è necessario aver riguardo al valore effettivo del credito stabilito all'esito della causa” in quanto “sol- tanto in tal modo si garantisce quella proporzione tra il compenso e il risultato otte- nuto dal difensore nell'interesse del cliente” (Cass. 26/05/2025, n. 14021) sulla base di un criterio stabilito non solo nell'art. 6 d.m. n. 127/2004 - cui si era riferita la sentenza citata - ma di un principio immanente di proporzionalità. Su detta lunghezza d'onda è anche una recente sentenza della Corte di Cassazione secondo
4 cui “tra avvocato e cliente esiste la possibilità di adeguare gli onorari al valore effet- tivo della controversia, anche in presenza di una manifesta sproporzione rispetto a quelli derivanti dalle norme del codice di procedura civile” in quanto “tale adegua- mento è giustificato dal principio di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari nell'opera professionale effettivamente prestata, e può essere disposto dal giudice in base alla valutazione della concreta valenza economica della controversia” (Cass.
20/09/2024, n. 25271).
Dunque, dal momento che la sentenza definitoria del giudizio ha stabilito che il risarcimento spettante alla convenuta è pari a poco più di € 9.800,00 a fronte della domanda formulata per poco più di € 31.000,00, quel principio di proporzio- nalità impone di parametrare il compenso sull'”accolto” e non sul “chiesto”.
Ne consegue che il compenso per le fase di studio, introduttive e trattazione sulla base del valore medio è, secondo le vigenti tabelle, così quantificato:
fase studio: € 919,00
fase introduttiva: € 777,00
fase trattazione: € 1.680,00
totale: € 3.376,00.
Complessivamente, la somma spettante è di € 5.234,00 oltre accessori come per legge.
Venendo alla regolamentazione delle spese del giudizio, il fatto che le conte- stazioni della parte convenute – che non ha mai negato di essere debitrice del pro- fessionista - siano state in parte accolte assieme alla disponibilità manifestata dalla stessa nel versare le somme eventualmente liquidate per le spese legali nel giudizio (spese in realtà compensate integralmente dal giudice) impongono di di- sporne l'integrale compensazione tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- condanna a corrispondere a a titolo di Controparte_2 Parte_1 compensi professionali di avvocato la somma di € 5.234,00 oltre accessori come per legge;
- dispone l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
21/10/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
5
RGN. N. 29/2025
Udienza del 21 ottobre 2025.
Il giudice dott. Matteo Marini sono pervenute le note in sostituzione di udienza depositate da parte attrice e da parte convenuta Parte_1 CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sara Arrigoni nelle quali le parti hanno
[...] brevemente illustrato le proprie domande ed eccezioni insistendo per l'accogli- mento delle proprie domande.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 21/10/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 29/2025 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ; Parte_1
- parte attrice –
Contro
cod. fisc. rappresentata e di- Controparte_2 C.F._2 fesa dall'avv. ARRIGONI SARA;
- parte convenuta –
Oggetto: pagamento onorari avvocato.
Conclusioni parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contra- ria istanza: ▪ accertata la rispondenza delle somme richieste a titolo di competenze profes- sionali, per i titoli e causali in premessa, alle vigenti Tariffe Professionali Forensi, condannare la convenuta al pagamento, a favore del ricorrente, della somma residua Controparte_2 dovutale a titolo di compensi, detratto l'acconto ricevuto, ammontante ad € 17.410,34, o di quella maggiore o minore somma dovesse essere ritenuta congrua e di giustizia, oltre agli accessori di legge (spese generali di studio, C.p.a. ed I.v.a.) e agli interessi maturati al tasso legale dal giorno della domanda fino al momento del pagamento effettivo;
▪ condannare al- tresì la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, accessori di legge compresi, nella misura che verrà ritenuta congrua e di giustizia.
Conclusioni parte convenuta: “IN TESI: a) Accertare e dichiarare che il compenso professionale per l'attività stragiudiziale è dovuto unicamente per la assistenza alla cliente nella redazione dell'esposto disciplinare che la sig.ra a dato incarico di redigere nei CP_1 confronti del CTU, per i motivi e nella misura indicata in narrativa;
b) Accertare e dichiarare che il compenso professionale per la procedura di negoziazione assistita è dovuto unicamente per la fase di attivazione per i motivi e nella misura indicati in narrativa;
c) Accertare e di- chiarare che il compenso professionale per l'attività giudiziale è dovuto nella misura risul- tante dall'applicazione dei correttivi e delle riduzioni indicati in narrativa e per i motivi ivi esposti;
- IN IPOTESI: liquidare il compenso professionale ritenuto dovuto nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
IN SUBORDINATA IPOTESI: liquidare il compenso professionale in
2 misura pari alla somma che verrà liquidata dal giudice assegnatario del giudizio presuppo- sto, a titolo di spese legali, in favore della sig.ra Con ogni consequenziale pronuncia CP_1 di ragione e di legge. Con ogni riserva ex art. 281 duodecies cpc. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio ”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per il rito semplificato, l'avv. ha dedotto di Parte_1 avere effettuato a favore di dal mese di maggio 2022 a oggi Controparte_2 attività di assistenza a seguito del sinistro stradale occorsole in data 31 luglio
2021, quando, alla guida dell'autovettura Fiat modello 500, targata DV604NS, mentre percorreva la Strada Provinciale Pratese SP2 di Montale (PT), veniva urtata frontalmente dall'autovettura Mercedes, modello Classe A 180 D, targata
GF064GG, di proprietà della liqui- Controparte_3 dando il proprio credito nei seguenti termini: voce attività specifiche compenso
1 stragiudiziale esame documentazione medica esame rapporto carabinieri corrispondenza Infortunistica
4.563,00 €
esame consulenza medica redazione richiesta risarcimento esame documentazione medica redazione esposto disciplinare CTU
2 negoziazione assistita attivazione 1.008,00 €
3 esecuzione negoziazione 2.016,00 €
4 fase giudiziale: studio 2.552,00 €
5 fase giudiziale: introduttiva citazione 1.628,00 €
6 fase giudiziale: trattazione n. 4 note difensiva 5.670,00 €
TOTALE 17.437,00 €
acconto 26,66 €
17.410,34 €
La convenuta si è costituita in giudizio eccependo:
a) quanto alle attività sub 1), esse sarebbero “riconducibili nel compenso per la fase di studio e per la fase introduttiva della controversia” in quanto propedeuti- che all'instaurazione della causa mentre “il compenso per attività stragiudiziale è invece dovuto per l'attività di assistenza prestata dal professionista nella redazione
e successiva integrazione dell'esposto disciplinare presentato dalla sig.ra CP_1 nei confronti del CTU” che dovrebbe essere quantificato nei valori minimi di €
1.205,00;
b) non essendo stata espletata la fase di negoziazione nulla sarebbe dovuto mentre quello di attivazione dovrebbe essere ridotto allo scaglione minimo;
3 c) quanto all'attività giudiziale, essa dovrebbe essere valutata in base alla quantità e qualità dell'opera prestata e in relazione a ciò ha rilevato che il procu- ratore “ha chiesto ammettersi CTU medico legale (doc. 03) senza chiedere i termini ex art. 183 cpc – vigente ratione temporis – e, pertanto, la parte attrice non ha avuto modo di replicare alle eccezioni sollevate dalla Compagnia assicuratrice nella com- parsa di costituzione e risposta” con la conseguenza che “la mancata richiesta dei termini ex art. 183 cpc e la omessa produzione di parte della documentazione medica
e della documentazione attestante le spese sanitarie ha inciso notevolmente sulla valutazione medico-legale e sulle conclusioni del CTU”;
d) sarebbe disposta a versare alla parte ricorrente “l'intera somma che le verrà liquidata dal giudice del giudizio presupposto a titolo di spese legali”.
2.- L'attività stragiudiziale dell'avvocato comprende tutte le prestazioni che non sono finalizzate all'instaurazione di un giudizio perché in questo caso rien- trano nella fase di studio. Da ciò consegue che la disamina degli atti relativi alla dinamica del sinistro, alla documentazione medica e alla richiesta del risarcimento in quanto chiaramente destinati all'instaurazione del procedimento civile non pos- sono rientrare nell'attività sub 1). In essa rientra invece la redazione dell'esposto contro il dott. in quanto confezionato al di fuori del giudizio per CP_4 quanto ad esso attinente.
Somma congrua è quella di € 850,00.
Per quanto attiene invece alla negoziazione assistita, fermo restando la spet- tanza del compenso per la fase introduttiva come quantificato di € 1.008,00, il riconoscimento dell'ulteriore fase di trattazione è subordinata alla verifica dell'ef- fettivo suo svolgimento in termini di discussione fattiva delle varie domande men- tre non vi può rientrare l'effettuazione di un incontro nel quale gli aderenti hanno valutato di “non proseguire nella negoziazione in assenza della compagnia dell'as- sicurazione”.
Con riguardo poi all'attività più propriamente giudiziale, si è recentemente affermato che “nella determinazione del valore della lite per il pagamento degli ono- rari controversi, spettanti al legale che ha rinunciato al mandato, è necessario aver riguardo al valore effettivo del credito stabilito all'esito della causa” in quanto “sol- tanto in tal modo si garantisce quella proporzione tra il compenso e il risultato otte- nuto dal difensore nell'interesse del cliente” (Cass. 26/05/2025, n. 14021) sulla base di un criterio stabilito non solo nell'art. 6 d.m. n. 127/2004 - cui si era riferita la sentenza citata - ma di un principio immanente di proporzionalità. Su detta lunghezza d'onda è anche una recente sentenza della Corte di Cassazione secondo
4 cui “tra avvocato e cliente esiste la possibilità di adeguare gli onorari al valore effet- tivo della controversia, anche in presenza di una manifesta sproporzione rispetto a quelli derivanti dalle norme del codice di procedura civile” in quanto “tale adegua- mento è giustificato dal principio di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari nell'opera professionale effettivamente prestata, e può essere disposto dal giudice in base alla valutazione della concreta valenza economica della controversia” (Cass.
20/09/2024, n. 25271).
Dunque, dal momento che la sentenza definitoria del giudizio ha stabilito che il risarcimento spettante alla convenuta è pari a poco più di € 9.800,00 a fronte della domanda formulata per poco più di € 31.000,00, quel principio di proporzio- nalità impone di parametrare il compenso sull'”accolto” e non sul “chiesto”.
Ne consegue che il compenso per le fase di studio, introduttive e trattazione sulla base del valore medio è, secondo le vigenti tabelle, così quantificato:
fase studio: € 919,00
fase introduttiva: € 777,00
fase trattazione: € 1.680,00
totale: € 3.376,00.
Complessivamente, la somma spettante è di € 5.234,00 oltre accessori come per legge.
Venendo alla regolamentazione delle spese del giudizio, il fatto che le conte- stazioni della parte convenute – che non ha mai negato di essere debitrice del pro- fessionista - siano state in parte accolte assieme alla disponibilità manifestata dalla stessa nel versare le somme eventualmente liquidate per le spese legali nel giudizio (spese in realtà compensate integralmente dal giudice) impongono di di- sporne l'integrale compensazione tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- condanna a corrispondere a a titolo di Controparte_2 Parte_1 compensi professionali di avvocato la somma di € 5.234,00 oltre accessori come per legge;
- dispone l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
21/10/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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