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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 11/07/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 677/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 677/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Antonello Parte_1 C.F._1
De Marco;
OPPONENTE
Contro
P. IVA ), in persona della mandataria con Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 il patrocinio dell'Avv. Domenico Formica;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione ad atto di precetto.
CONCLUSIONI
Per l'attore: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria deduzione/istanza : i. - in via preliminare : concedersi, inaudita altera parte, o previa convocazione e comparizione delle parti, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato in data 19.04.2024, in ragione dei motivi enunciati in narrativa. ii. - in via principale e nel merito : accertata e dichiarata l'erroneità e l'infondatezza dell'atto di precetto opposto, per l'effetto dichiarare non dovuto l'importo richiesto con l'atto di precetto stante l'avvenuta prescrizione del credito azionato. Vinte sempre e comunque tutte le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc;
Per il convenuto: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per le motivazioni espresse nella superiore narrativa, in integrale rigetto delle avverse domande e disattesa ogni avversa ulteriore istanza:
— In via preliminare: fermo il già disposto rigetto dell'avversa domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, e con essa di ogni eventuale effetto sospensivo e/o inibitorio alla prosecuzione della
pagina 1 di 5 preannunciata e promuovenda esecuzione, stante la comprovata infondatezza in fatto ed in diritto dei “gravi motivi” e la relativa carenza di prova, per l'effetto;
— In via principale di merito: accertata e dichiarata la certezza, liquidità ed esigibilità del credito intimato con il precetto, come ivi dettagliato nei termini di legge, ed incorporato nel menzionato titolo esecutivo giudiziale, stante l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa eccezione di prescrizione in ragione dei comprovati eventi sospensivi, ovvero comunque interruttivi, del decorso del relativo periodo decennale;
per l'effetto, RIGETTARE integralmente le domande tutte dell'opponente, ovvero qualsivoglia ulteriore domanda ex adverso proposta, a qualsiasi titolo formulata, nelle quantificazioni indicate da controparte ovvero in qualsiasi altra, per l'infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse doglianze e pretese, e in ogni caso per l'assoluta carenza di supporto probatorio alle stesse;
— In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art. 615 e ss. c.p.c. notificato in data 9.5.2024, conveniva Parte_1 in giudizio la proponendo opposizione al precetto recante l'intimazione di Controparte_3 pagamento della somma complessiva di € 616.736,94 (All. 1 dell'atto di citazione). In via preliminare, l'attore domandava la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto. Nel merito, lamentava la mancata notificazione nei suoi confronti del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 29/2009 emesso in data 21.01.2009 dal Tribunale di Ascoli Piceno (proc. n. 49/2009 RG, Cron. n. 326/2009). Inoltre, eccepiva la prescrizione ex art. 2953 c.c. del credito azionato per avvenuto decorso del termine di dieci anni: il credito consacrato nel provvedimento monitorio, asseritamente notificato in data 10.02.2009, si sarebbe perento il 23.03.2019, non essendovi nell'atto di precetto menzione di idonei atti interruttivi del decorso della prescrizione. Chiedeva, dunque, di “dichiarare non dovuto l'importo richiesto con l'atto di precetto”. Si costituiva in giudizio la e per essa la mandataria la Controparte_1 CP_2 quale, in via preliminare, domandava il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto per mancanza dei presupposti di legge. Nel merito, la convenuta evidenziava che: il decreto ingiuntivo – intimato nei confronti della e dei soci illimitatamente Controparte_4 responsabili e fideiussori , e - era stato Parte_1 CP_5 Controparte_6 ritualmente notificato, tra gli altri, a dalla precedente creditrice BA PI Parte_1
EN di credito cooperativo soc. coop., per il tramite dell' presso il Tribunale di Ascoli Pt_2
Piceno in data 10.02.2009, con consegna all'indirizzo di residenza in San Benedetto del Tronto, via Ovidio n. 9, nelle mani del figlio Marco, qualificatosi come tale e dichiaratosi persona capace e convivente con (All. 7 della comparsa di risposta); il decreto ingiuntivo non era Parte_1 stato opposto nei termini di legge dai debitori ingiunti e, dunque, era divenuto definitivamente esecutivo. Contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, poiché smentita dall'ammissione della società debitrice principale e dei suoi soci personalmente ed illimitatamente responsabili alla procedura di concordato preventivo, nonché dall'attitudine della procedura di concordato preventivo a sospendere il corso della prescrizione. Nello specifico, allegava che: in accoglimento della domanda pagina 2 di 5 proposta in data 31.12.2008, per il tramite dei soci illimitatamente responsabili , Controparte_6
e , il Tribunale di Ascoli Piceno, con decreto n. 251 del CP_5 Parte_1
05.02.2009, aveva dichiarato l'apertura della procedura di concordato preventivo della società
e dei suoi soci personalmente responsabili (All. 8); il piano di concordato Controparte_7 prevedeva, tra l'altro, il conferimento all'attivo di alcuni immobili di proprietà dei soci sui quali la aveva già iscritto ipoteca in virtù del decreto ingiuntivo;
l'originaria titolare del credito BA PI EN RE IV aveva espresso voto favorevole alla proposta di concordato e, con decreto del 02.04.2009 depositato in cancelleria il 03.04.2009, il Tribunale di Ascoli Piceno aveva disposto l'apertura del giudizio di omologa, conclusosi con decreto positivo del 30.06.2009 (All. 10); in data 14.4.2017 la BA aveva ricevuto dalla procedura un pagamento di € 8.050,00 (All. 14); con decreto cron. n. 1117/2018 del 14.12.2018 il Tribunale di Ascoli Piceno aveva, poi, dichiarato concluso ed ineseguito, in quanto non ritualmente adempiuto, il concordato preventivo (All. 15); visto il mancato riscontro alla diffida notificata a mezzo UNEP Trib. Macerata del 20.11.2023, la convenuta, a mezzo della propria mandataria, aveva provveduto alla notifica dell'atto di precetto qui opposto (All. 17). Dunque, sul presupposto per cui l'effetto sospensivo della prescrizione derivante dall'ammissione al concordato preventivo riguarderebbe sia la società debitrice principale che i soci illimitatamente responsabili, in ragione della vincolatività del concordato anche per questi ultimi, ex art. 184 l. fall., solo dal riparto disposto dal commissario liquidatore il 14 aprile 2017 la prescrizione avrebbe iniziato a decorrere, e come tale sarebbe poi stata interrotta dalla diffida del dicembre 2023 e dal precetto dell'aprile 2024, in ogni caso entro il termine decennale di prescrizione del credito. A ciò la convenuta aggiungeva la copiosa corrispondenza intercorsa con gli organi della procedura in ordine alle modalità esecutive tra il 2014 ed il 2017 e il pagamento ricevuto nell'aprile 2017, che avrebbero rappresentato singoli atti interruttivi della prescrizione del credito per effetto del riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale può essere fatto valere ex art. 2944 c.c. e in rapporto ai quali la diffida del 2023 ed il precetto del 2024 si erano collocati a seguire quali nuovi ed ulteriori eventi interruttivi. La convenuta domandava, dunque, il rigetto dell'opposizione. Con decreto dell'8.07.2024, il Giudice confermava la prima udienza del 24.10.2024 e la conseguente decorrenza dei termini per le memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c. Nessuna delle parti depositava le memorie. A seguito della prima udienza del 24.10.2024, con ordinanza in pari data veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e fissata, per la precisazione delle conclusioni con discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 10.07.2025 in trattazione scritta. Entro il termine perentorio assegnato depositava la propria nota scritta solo la parte convenuta. Si procede, dunque, al deposito della sentenza.
Nel merito, l'opposizione proposta non appare meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo l'opponente ha eccepito il difetto di prova della notificazione del titolo esecutivo (richiamato nel precetto opposto) presso il luogo di residenza dell'epoca, ovvero San Benedetto del Tronto, via Ovidio n.
9. Sostiene, infatti, di non aver ricevuto alcunché all'indirizzo di residenza, chiedendo pertanto al Giudicante di ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 213 c.p.c., l'esibizione in giudizio dell'originale di notifica del decreto ingiuntivo n. 29/2009. L'odierno Giudice ha già dato conto della infondatezza di tale eccezione nell'ordinanza del 24.10.2024, ove si indicava che la pagina 3 di 5 precettante ha depositato la prova dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) in data 10.2.2009 all'odierno opponente (doc. 6), e perciò si rigettava la richiesta di ordine di esibizione del titolo da ritenersi superflua alla luce delle produzioni dell'opposto. Il decreto ingiuntivo, come emerge dalla documentazione depositata, è stato notificato dall'ufficiale giudiziario proprio in via Ovidio n. 9 a San Benedetto del Tronto mediante consegna a mani del figlio dell'odierno opponente, qualificatosi capace e convivente. Tanto basta a far ritenere valida e perfezionata la notifica.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione del credito. Innanzitutto, vi è prova di alcuni atti interruttivi della eccepita prescrizione decennale, con l'inserimento del credito nell'elenco dei creditori in sede di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo della società debitrice principale, domanda sottoscritta anche dal socio illimitatamente responsabile . Il Persona_1 riconoscimento del credito dichiarato, posto alla base del voto ed incluso nella proposta omologata in data 22.5.2009, la corrispondenza intercorsa con gli organi della procedura in ordine alle modalità esecutive tra il 2014 ed il 2017, e soprattutto il pagamento in sede di riparto parziale del concordato omologato in data 14.04.2017 della somma di € 8.050,00 alla creditrice insinuata costituiscono dei singoli atti interruttivi della prescrizione del credito, per effetto del riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale può essere fatto valere ex art. 2944 c.c. Tali atti interruttivi producono un effetto estensibile anche ai soci personalmente responsabili;
a tal riguardo, già nell'ordinanza del 24.10.2024 l'odierno Giudice richiamava l'indirizzo giurisprudenziale prevalente secondo cui la responsabilità illimitata del socio illimitatamente responsabile di una società di persone per le obbligazioni sociali trae origine dalla sua qualità di socio e si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale. Pertanto, l'atto con cui il socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo rilascia garanzia ipotecaria per un debito della società non può considerarsi costitutivo di garanzia per un'obbligazione altrui, ma per un'obbligazione propria (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3022 del 16/02/2015). Da tale ragionamento si può trarre l'ulteriore corollario secondo cui la duplice veste di debitore e fideiussore fa sì che la prescrizione interrotta contro il socio debitore in proprio (soggetto agli effetti del concordato) valga anche contro il medesimo nella qualità di fideiussore. Infatti, la disposizione di cui all'articolo 184, comma 2, legge fall., ai sensi della quale il concordato di una società di persone ha efficacia esdebitatoria dei debiti sociali anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, opera anche quando per tali debiti i soci abbiano prestato fideiussione, in quanto la previsione di cui al comma 1 (secondo cui i creditori anteriori conservano i propri diritti contro i fideiussori) si riferisce a fideiussori terzi e non a fideiussori che siano anche soci, i quali invece soggiacciono alla responsabilità diretta, ancorché sussidiaria, per i debiti sociali (cfr. anche Trib. Milano sent. 23.12.2015, g. D'Aquino, in ilcaso.it). Tant'è che il creditore, durante la pendenza della procedura concordataria e prima dell'inserimento del credito in un piano di riparto delle somme disponibili, non avrebbe nemmeno potuto esercitare il proprio diritto, a causa della natura vincolante della proposta concordataria omologata. Ne consegue che il credito vantato dalla creditrice precettante non possa considerarsi prescritto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerata la non particolare complessità delle questioni trattate, con riduzione rispetto al valore medio per la fase di trattazione, stante il mancato deposito delle memorie integrative.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di giudizio, liquidate in € 22.426,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap.
Ascoli Piceno, 11.07.2025
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 677/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Antonello Parte_1 C.F._1
De Marco;
OPPONENTE
Contro
P. IVA ), in persona della mandataria con Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 il patrocinio dell'Avv. Domenico Formica;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione ad atto di precetto.
CONCLUSIONI
Per l'attore: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria deduzione/istanza : i. - in via preliminare : concedersi, inaudita altera parte, o previa convocazione e comparizione delle parti, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato in data 19.04.2024, in ragione dei motivi enunciati in narrativa. ii. - in via principale e nel merito : accertata e dichiarata l'erroneità e l'infondatezza dell'atto di precetto opposto, per l'effetto dichiarare non dovuto l'importo richiesto con l'atto di precetto stante l'avvenuta prescrizione del credito azionato. Vinte sempre e comunque tutte le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc;
Per il convenuto: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per le motivazioni espresse nella superiore narrativa, in integrale rigetto delle avverse domande e disattesa ogni avversa ulteriore istanza:
— In via preliminare: fermo il già disposto rigetto dell'avversa domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, e con essa di ogni eventuale effetto sospensivo e/o inibitorio alla prosecuzione della
pagina 1 di 5 preannunciata e promuovenda esecuzione, stante la comprovata infondatezza in fatto ed in diritto dei “gravi motivi” e la relativa carenza di prova, per l'effetto;
— In via principale di merito: accertata e dichiarata la certezza, liquidità ed esigibilità del credito intimato con il precetto, come ivi dettagliato nei termini di legge, ed incorporato nel menzionato titolo esecutivo giudiziale, stante l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa eccezione di prescrizione in ragione dei comprovati eventi sospensivi, ovvero comunque interruttivi, del decorso del relativo periodo decennale;
per l'effetto, RIGETTARE integralmente le domande tutte dell'opponente, ovvero qualsivoglia ulteriore domanda ex adverso proposta, a qualsiasi titolo formulata, nelle quantificazioni indicate da controparte ovvero in qualsiasi altra, per l'infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse doglianze e pretese, e in ogni caso per l'assoluta carenza di supporto probatorio alle stesse;
— In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art. 615 e ss. c.p.c. notificato in data 9.5.2024, conveniva Parte_1 in giudizio la proponendo opposizione al precetto recante l'intimazione di Controparte_3 pagamento della somma complessiva di € 616.736,94 (All. 1 dell'atto di citazione). In via preliminare, l'attore domandava la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto. Nel merito, lamentava la mancata notificazione nei suoi confronti del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 29/2009 emesso in data 21.01.2009 dal Tribunale di Ascoli Piceno (proc. n. 49/2009 RG, Cron. n. 326/2009). Inoltre, eccepiva la prescrizione ex art. 2953 c.c. del credito azionato per avvenuto decorso del termine di dieci anni: il credito consacrato nel provvedimento monitorio, asseritamente notificato in data 10.02.2009, si sarebbe perento il 23.03.2019, non essendovi nell'atto di precetto menzione di idonei atti interruttivi del decorso della prescrizione. Chiedeva, dunque, di “dichiarare non dovuto l'importo richiesto con l'atto di precetto”. Si costituiva in giudizio la e per essa la mandataria la Controparte_1 CP_2 quale, in via preliminare, domandava il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto per mancanza dei presupposti di legge. Nel merito, la convenuta evidenziava che: il decreto ingiuntivo – intimato nei confronti della e dei soci illimitatamente Controparte_4 responsabili e fideiussori , e - era stato Parte_1 CP_5 Controparte_6 ritualmente notificato, tra gli altri, a dalla precedente creditrice BA PI Parte_1
EN di credito cooperativo soc. coop., per il tramite dell' presso il Tribunale di Ascoli Pt_2
Piceno in data 10.02.2009, con consegna all'indirizzo di residenza in San Benedetto del Tronto, via Ovidio n. 9, nelle mani del figlio Marco, qualificatosi come tale e dichiaratosi persona capace e convivente con (All. 7 della comparsa di risposta); il decreto ingiuntivo non era Parte_1 stato opposto nei termini di legge dai debitori ingiunti e, dunque, era divenuto definitivamente esecutivo. Contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, poiché smentita dall'ammissione della società debitrice principale e dei suoi soci personalmente ed illimitatamente responsabili alla procedura di concordato preventivo, nonché dall'attitudine della procedura di concordato preventivo a sospendere il corso della prescrizione. Nello specifico, allegava che: in accoglimento della domanda pagina 2 di 5 proposta in data 31.12.2008, per il tramite dei soci illimitatamente responsabili , Controparte_6
e , il Tribunale di Ascoli Piceno, con decreto n. 251 del CP_5 Parte_1
05.02.2009, aveva dichiarato l'apertura della procedura di concordato preventivo della società
e dei suoi soci personalmente responsabili (All. 8); il piano di concordato Controparte_7 prevedeva, tra l'altro, il conferimento all'attivo di alcuni immobili di proprietà dei soci sui quali la aveva già iscritto ipoteca in virtù del decreto ingiuntivo;
l'originaria titolare del credito BA PI EN RE IV aveva espresso voto favorevole alla proposta di concordato e, con decreto del 02.04.2009 depositato in cancelleria il 03.04.2009, il Tribunale di Ascoli Piceno aveva disposto l'apertura del giudizio di omologa, conclusosi con decreto positivo del 30.06.2009 (All. 10); in data 14.4.2017 la BA aveva ricevuto dalla procedura un pagamento di € 8.050,00 (All. 14); con decreto cron. n. 1117/2018 del 14.12.2018 il Tribunale di Ascoli Piceno aveva, poi, dichiarato concluso ed ineseguito, in quanto non ritualmente adempiuto, il concordato preventivo (All. 15); visto il mancato riscontro alla diffida notificata a mezzo UNEP Trib. Macerata del 20.11.2023, la convenuta, a mezzo della propria mandataria, aveva provveduto alla notifica dell'atto di precetto qui opposto (All. 17). Dunque, sul presupposto per cui l'effetto sospensivo della prescrizione derivante dall'ammissione al concordato preventivo riguarderebbe sia la società debitrice principale che i soci illimitatamente responsabili, in ragione della vincolatività del concordato anche per questi ultimi, ex art. 184 l. fall., solo dal riparto disposto dal commissario liquidatore il 14 aprile 2017 la prescrizione avrebbe iniziato a decorrere, e come tale sarebbe poi stata interrotta dalla diffida del dicembre 2023 e dal precetto dell'aprile 2024, in ogni caso entro il termine decennale di prescrizione del credito. A ciò la convenuta aggiungeva la copiosa corrispondenza intercorsa con gli organi della procedura in ordine alle modalità esecutive tra il 2014 ed il 2017 e il pagamento ricevuto nell'aprile 2017, che avrebbero rappresentato singoli atti interruttivi della prescrizione del credito per effetto del riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale può essere fatto valere ex art. 2944 c.c. e in rapporto ai quali la diffida del 2023 ed il precetto del 2024 si erano collocati a seguire quali nuovi ed ulteriori eventi interruttivi. La convenuta domandava, dunque, il rigetto dell'opposizione. Con decreto dell'8.07.2024, il Giudice confermava la prima udienza del 24.10.2024 e la conseguente decorrenza dei termini per le memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c. Nessuna delle parti depositava le memorie. A seguito della prima udienza del 24.10.2024, con ordinanza in pari data veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e fissata, per la precisazione delle conclusioni con discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 10.07.2025 in trattazione scritta. Entro il termine perentorio assegnato depositava la propria nota scritta solo la parte convenuta. Si procede, dunque, al deposito della sentenza.
Nel merito, l'opposizione proposta non appare meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo l'opponente ha eccepito il difetto di prova della notificazione del titolo esecutivo (richiamato nel precetto opposto) presso il luogo di residenza dell'epoca, ovvero San Benedetto del Tronto, via Ovidio n.
9. Sostiene, infatti, di non aver ricevuto alcunché all'indirizzo di residenza, chiedendo pertanto al Giudicante di ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 213 c.p.c., l'esibizione in giudizio dell'originale di notifica del decreto ingiuntivo n. 29/2009. L'odierno Giudice ha già dato conto della infondatezza di tale eccezione nell'ordinanza del 24.10.2024, ove si indicava che la pagina 3 di 5 precettante ha depositato la prova dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) in data 10.2.2009 all'odierno opponente (doc. 6), e perciò si rigettava la richiesta di ordine di esibizione del titolo da ritenersi superflua alla luce delle produzioni dell'opposto. Il decreto ingiuntivo, come emerge dalla documentazione depositata, è stato notificato dall'ufficiale giudiziario proprio in via Ovidio n. 9 a San Benedetto del Tronto mediante consegna a mani del figlio dell'odierno opponente, qualificatosi capace e convivente. Tanto basta a far ritenere valida e perfezionata la notifica.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione del credito. Innanzitutto, vi è prova di alcuni atti interruttivi della eccepita prescrizione decennale, con l'inserimento del credito nell'elenco dei creditori in sede di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo della società debitrice principale, domanda sottoscritta anche dal socio illimitatamente responsabile . Il Persona_1 riconoscimento del credito dichiarato, posto alla base del voto ed incluso nella proposta omologata in data 22.5.2009, la corrispondenza intercorsa con gli organi della procedura in ordine alle modalità esecutive tra il 2014 ed il 2017, e soprattutto il pagamento in sede di riparto parziale del concordato omologato in data 14.04.2017 della somma di € 8.050,00 alla creditrice insinuata costituiscono dei singoli atti interruttivi della prescrizione del credito, per effetto del riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale può essere fatto valere ex art. 2944 c.c. Tali atti interruttivi producono un effetto estensibile anche ai soci personalmente responsabili;
a tal riguardo, già nell'ordinanza del 24.10.2024 l'odierno Giudice richiamava l'indirizzo giurisprudenziale prevalente secondo cui la responsabilità illimitata del socio illimitatamente responsabile di una società di persone per le obbligazioni sociali trae origine dalla sua qualità di socio e si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale. Pertanto, l'atto con cui il socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo rilascia garanzia ipotecaria per un debito della società non può considerarsi costitutivo di garanzia per un'obbligazione altrui, ma per un'obbligazione propria (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3022 del 16/02/2015). Da tale ragionamento si può trarre l'ulteriore corollario secondo cui la duplice veste di debitore e fideiussore fa sì che la prescrizione interrotta contro il socio debitore in proprio (soggetto agli effetti del concordato) valga anche contro il medesimo nella qualità di fideiussore. Infatti, la disposizione di cui all'articolo 184, comma 2, legge fall., ai sensi della quale il concordato di una società di persone ha efficacia esdebitatoria dei debiti sociali anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, opera anche quando per tali debiti i soci abbiano prestato fideiussione, in quanto la previsione di cui al comma 1 (secondo cui i creditori anteriori conservano i propri diritti contro i fideiussori) si riferisce a fideiussori terzi e non a fideiussori che siano anche soci, i quali invece soggiacciono alla responsabilità diretta, ancorché sussidiaria, per i debiti sociali (cfr. anche Trib. Milano sent. 23.12.2015, g. D'Aquino, in ilcaso.it). Tant'è che il creditore, durante la pendenza della procedura concordataria e prima dell'inserimento del credito in un piano di riparto delle somme disponibili, non avrebbe nemmeno potuto esercitare il proprio diritto, a causa della natura vincolante della proposta concordataria omologata. Ne consegue che il credito vantato dalla creditrice precettante non possa considerarsi prescritto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerata la non particolare complessità delle questioni trattate, con riduzione rispetto al valore medio per la fase di trattazione, stante il mancato deposito delle memorie integrative.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di giudizio, liquidate in € 22.426,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap.
Ascoli Piceno, 11.07.2025
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
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