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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3425 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott. Efisia Gaviano Consigliere dott. Silvana Sica Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 1543 /2024 avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio”
TRA
, nato a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. FERRARO MARIA ), studio in VIALE C.F._2
COLLI AMINEI N. 461 LOTTO 27 80100 NAPOLI, come da procura in atti,
Email_1 appellante
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. CHEF MARIA GIUSEPPINA ), studio in VIA C.F._4
G. JANNELLI 139 80131 NAPOLI, come da mandato in atti,
Email_2
appellato
Con l'intervento del P.G. sede
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 28 maggio 2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 18 gennaio 2022, chiese al Tribunale di Napoli Parte_1 pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto il 5.10.2004, in Napoli, con
, e dal quale erano nati due figli, il 5.7.2005, e , Controparte_1 Persona_1 Per_2
l'8.11.2010. Concluse, quindi, affinché venissero confermate le pattuizioni della separazione consensuale, come modificate dal Tribunale di Napoli con decreto del 16.2.2020, ove il contributo al mantenimento della prole era stato rideterminato nella minor somma di € 400,00 mensili.
L' , costituitasi in giudizio, non si oppose alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, ma CP_1 resistette nel merito, rilevando che le esigenze dei figli erano aumentate rispetto alla data della separazione, mentre la condizione patrimoniale del marito, piccolo imprenditore nel settore della pelletteria, non era mutata, tanto che aveva assunto un impiegato alle sue dipendenze, mentre ella solo di recente aveva rinvenuto un'occupazione quale assistente di poltrona in uno studio dentistico.
Chiese, quindi, in via riconvenzionale che il fosse obbligato a corrispondergli un assegno di Pt_1 euro 700,00 per il mantenimento dei figli, oltre alla corresponsione del costo delle utenze e del 50% delle spese straordinarie.
Concessi i termini ex art. 183, comma sei, cod. proc. civ., disposte indagini tributarie nonché l'ascolto dei minori, con sentenza non definitiva del 31 marzo 2023 pronunziò la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal e dall e rimise la causa sul ruolo con ordinanza in pari data Pt_1 CP_1 per il prosieguo del giudizio.
Depositati gli accertamenti compiuti dalla guardia di finanza, precisate le conclusioni in data 4 marzo
2021 ed assegnati i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. il 18 ottobre 2023, con sentenza del 19 gennaio, depositata il 23 febbraio 2024, il Tribunale assegnò la casa coniugale alla , affidò la CP_1 figlia ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, regolamentò gli incontri Per_2 tra la minore ed il padre e obbligò il al versamento in favore della resistente dell'importo di Pt_1 euro 700,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, quale contributo al mantenimento dei figli, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie individuate nel protocollo d'intesa sottoscritto il 7 marzo 2018 dal presidente del tribunale e del presidente del locale consiglio dell'ordine, compensò la metà delle spese processuali e pose la restante parte a carico del ricorrente.
Nel motivare la decisione, per quel che concerne la presente impugnazione, rilevò:
1.Dalla documentazione reddituale prodotta, e in particolare, quella relativa agli anni di imposta 2020 e
2022, emergeva che le entrate erano più considerevoli, non solo rispetto a quelle valutate dal tribunale di Napoli in sede di modifica delle condizioni della separazione, afferente l'anno 2018, ma addirittura ai redditi percepiti alla data dell'omologa sella separazione consensuale, l'anno 2017. Doveva, peraltro, considerarsi che, essendo cessata l'emergenza pandemica, l'attività commerciale svolta non incontrava più le difficoltà connesse alle restrizioni imposte.
2.Nella determinazione dell'importo dovuto per il mantenimento dei figli occorreva, comunque, tener conto, da un lato, dei debiti da cui il risultava gravato, come enumerati nel suindicato Pt_1 provvedimento del Tribunale di Napoli, dall'altro, delle esigenze correlate alla crescita dei figli. Discendeva da tali considerazioni che l'assegno in favore della prole doveva essere determinato in complessi € 700,00 mensili.
3..Le spese straordinarie andavano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
4..La natura della controversia e l'esito della stessa, segnatamente la non contestazione in ordine alla domanda divorzile e alle forme di affidamento nonché la soccombenza del ricorrente in ordine alla quantificazione del contributo, giustificavano la compensazione della metà delle spese processuali, mentre la restante parte doveva essere posta a carico del Pt_1
Per la riforma di questa sentenza ha proposto appello con ricorso del 2 aprile 2024, il Parte_1 quale, per i motivi che di seguito si illustreranno, ha concluso perché la Corte voglia porre a suo carico il contributo mensile di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat per il mantenimento dei figli;
in via istruttoria, ha chiesto ammettersi prova testimoniale.
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, l si è costituita in CP_1 giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Con decreto del 29 maggio 2025 Corte ha riservato la decisione.
A)Sul mantenimento dei figli
Con il primo motivo di gravame il adducendo che sin dalla data della separazione i redditi da Pt_1 lui percepiti avevano subito una riduzione, a causa dei debiti da lui contratti, tanto che il 6 febbraio
2020 il tribunale aveva modificato l'importo del contributo al mantenimento dei figli da lui concordato con il coniuge in sede di separazione consensuale, lamentava che i primi giudici non avevano adeguatamente considerato la sua complessiva situazione patrimoniale. Era, inoltre, sopravvenuta l'emergenza pandemica che aveva determinato un'ulteriore flessione reddituale. Al contrario, l' CP_1 aveva rinvenuto un'attività lavorativa ed aveva ereditato la quota di un appartamento. La condizione abitativa dell'appellante era, invece, del tutto precaria, sì da dimorare nella soffitta dell'esercizio commerciale da lui gestito, in quanto l' aveva rifiutato di alienare la casa familiare, in CP_1 comproprietà con il in modo tale da non consentirgli di acquistare un appartamento ove Pt_1 risiedere.
Ha chiesto, quindi, che l'assegno periodico in favore della prole sia contenuto in € 400,00 mensili.
Ora, come è noto, ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni ma non ancora dipendenti economicamente, deve farsi riferimento al disposto del comma quattro dell'art. 337 cod. civ. che riproduce, in sostanza, quanto già stabilito dal comma quattro dell'art. 155 cod. civile
La norma, in particolare, prevede che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore."
Deve considerarsi al riguardo che da un lato sussiste il rapporto tra genitori e figlio e, dall'altro, quello tra genitori obbligati.
Invero, l'art. 337 ter cod. civ., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio pone, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze di questi e il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori.
Per i genitori sposati, il dovere di contribuire al mantenimento del figlio è, in particolare, regolato dall'art. 143, comma tre, cod. civ., che sancisce il dovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle capacità di lavoro professionale e casalingo.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno, i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno, quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
È evidente che gli elementi di giudizio appena elencati costituiscono aspetti in cui il principio di proporzionalità si declina, ove le esigenze del figlio e il tenore tenuto durante la convivenza dei genitori indirizzano il contributo che ciascuno dei genitori è chiamato a dare, oltre che la misura dell'assegno periodico da porre eventualmente a carico di uno di essi (ex plurimis Cass. 4145/2023).
Nel caso di specie la domanda insistita per ottenere la riduzione dell'assegno imposto in favore di e appare infondata. Persona_1 Per_2
Ora, come correttamente ritenuto dai primi giudici, le entrate del commerciante appaiono più Pt_1 consistenti di quelle di cui godeva all'epoca della separazione, l'anno 2017, allorché risultava aver percepito nell'annualità 2016 il reddito di € 4.235.
Solo nell'anno successivo si è verificata una riduzione patrimoniale con una cospicua passività pari a meno € 26.501, tanto da avere depositato al tribunale di Napoli, nel mese di gennaio del 2019, istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012, con una rilevante esposizione debitoria nei confronti dell'erario e di altri creditori, che gli avevano pignorato il locale di sua proprietà ove esercitava l'attività di rivendita di pelletterie.
Tuttavia, le dichiarazioni fiscali degli anni successivi attestano un miglioramento della complessiva situazione economica e, invero, nell'anno di imposta 2020 risultano percepiti redditi pari a € 8.898 e nel
2022 a € 9.257.
Ora non si comprende perché l'appellante lamenti l'eccessività dell'importo del mantenimento, posto a suo carico dai primi giudici, se raffrontato all'esiguità dei redditi di cui è titolare, quando proprio lui ha concordato con l'ex coniuge, in sede di separazione consensuale nell'anno 2017, il versamento dell'assegno periodico di € 600 in favore della prole, oltre alla corresponsione del 50% del costo delle utenze della casa familiare assegnata all' , allorché egli dichiarava entrate ancora inferiori, pari ad CP_1 appena € 4.235, come sopra precisato, mostrando, in tal modo, con evidenza, di potere contare su risorse ben più consistenti di quelle risultanti dalla documentazione fiscale e non potute verificare dalla polizia tributaria, che ha compiuto un accertamento basato sull'esame delle banche dati da loro consultabili.
D'altro canto, egli, allo stato, non ha dedotto di non ottemperare alla corresponsione degli importi cui è obbligato a seguito dei debiti contratti.
Quanto alla posizione della , non emerge alcun sostanziale mutamento rispetto alla data del CP_1 deposito del decreto del tribunale di Napoli, ove già era stato accertato lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte della stessa, così come la proprietà di un immobile, quale emergente dalla visura catastale depositata dall'appellante.
Ritiene, quindi, la Corte che, avuto riguardo alla capacità lavorativa ed al reddito delle parti, come innanzi precisato, alle esigenze di vita di di venti anni, e di , di quindici anni, Persona_1 Per_2 che vivono in maniera prevalente con la madre, l'assegno dome determinato appare del tutto congruo.
B)Sulle spese processuali
Con ulteriore motivo di impugnazione il si duole della pronunciata condanna al pagamento Pt_1 della metà delle spese processuali, sull'assunto che il rigetto della domanda riconvenzionale ed il prestato consenso al divorzio ed all'affido condiviso della figlia, avrebbe comportato la loro integrale compensazione.
Il motivo è infondato.
Giova precisare che, secondo l'orientamento consolidato della S.C., il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, per cui rientra nel potere discrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti fissati dalle tabelle vigenti (ex plurimis Cass.
2592/2025).
Orbene, nella specie correttamente i primi giudici hanno ritenuto di compensare, nella metà, le spese processuali considerato l'esito della lite, che aveva visto l'appellante soccombente in ordine alla determinazione del quantum del contributo al mantenimento.
L'appello deve essere, quindi, rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza emessa dal tribunale di Napoli il 23 febbraio 2024, così Controparte_1 provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna il al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.900 per compensi, oltre Pt_1 rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Napoli, 28 maggio 2025
Il consigliere rel. Il presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott. Efisia Gaviano Consigliere dott. Silvana Sica Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 1543 /2024 avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio”
TRA
, nato a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. FERRARO MARIA ), studio in VIALE C.F._2
COLLI AMINEI N. 461 LOTTO 27 80100 NAPOLI, come da procura in atti,
Email_1 appellante
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. CHEF MARIA GIUSEPPINA ), studio in VIA C.F._4
G. JANNELLI 139 80131 NAPOLI, come da mandato in atti,
Email_2
appellato
Con l'intervento del P.G. sede
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 28 maggio 2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 18 gennaio 2022, chiese al Tribunale di Napoli Parte_1 pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto il 5.10.2004, in Napoli, con
, e dal quale erano nati due figli, il 5.7.2005, e , Controparte_1 Persona_1 Per_2
l'8.11.2010. Concluse, quindi, affinché venissero confermate le pattuizioni della separazione consensuale, come modificate dal Tribunale di Napoli con decreto del 16.2.2020, ove il contributo al mantenimento della prole era stato rideterminato nella minor somma di € 400,00 mensili.
L' , costituitasi in giudizio, non si oppose alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, ma CP_1 resistette nel merito, rilevando che le esigenze dei figli erano aumentate rispetto alla data della separazione, mentre la condizione patrimoniale del marito, piccolo imprenditore nel settore della pelletteria, non era mutata, tanto che aveva assunto un impiegato alle sue dipendenze, mentre ella solo di recente aveva rinvenuto un'occupazione quale assistente di poltrona in uno studio dentistico.
Chiese, quindi, in via riconvenzionale che il fosse obbligato a corrispondergli un assegno di Pt_1 euro 700,00 per il mantenimento dei figli, oltre alla corresponsione del costo delle utenze e del 50% delle spese straordinarie.
Concessi i termini ex art. 183, comma sei, cod. proc. civ., disposte indagini tributarie nonché l'ascolto dei minori, con sentenza non definitiva del 31 marzo 2023 pronunziò la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal e dall e rimise la causa sul ruolo con ordinanza in pari data Pt_1 CP_1 per il prosieguo del giudizio.
Depositati gli accertamenti compiuti dalla guardia di finanza, precisate le conclusioni in data 4 marzo
2021 ed assegnati i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. il 18 ottobre 2023, con sentenza del 19 gennaio, depositata il 23 febbraio 2024, il Tribunale assegnò la casa coniugale alla , affidò la CP_1 figlia ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, regolamentò gli incontri Per_2 tra la minore ed il padre e obbligò il al versamento in favore della resistente dell'importo di Pt_1 euro 700,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, quale contributo al mantenimento dei figli, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie individuate nel protocollo d'intesa sottoscritto il 7 marzo 2018 dal presidente del tribunale e del presidente del locale consiglio dell'ordine, compensò la metà delle spese processuali e pose la restante parte a carico del ricorrente.
Nel motivare la decisione, per quel che concerne la presente impugnazione, rilevò:
1.Dalla documentazione reddituale prodotta, e in particolare, quella relativa agli anni di imposta 2020 e
2022, emergeva che le entrate erano più considerevoli, non solo rispetto a quelle valutate dal tribunale di Napoli in sede di modifica delle condizioni della separazione, afferente l'anno 2018, ma addirittura ai redditi percepiti alla data dell'omologa sella separazione consensuale, l'anno 2017. Doveva, peraltro, considerarsi che, essendo cessata l'emergenza pandemica, l'attività commerciale svolta non incontrava più le difficoltà connesse alle restrizioni imposte.
2.Nella determinazione dell'importo dovuto per il mantenimento dei figli occorreva, comunque, tener conto, da un lato, dei debiti da cui il risultava gravato, come enumerati nel suindicato Pt_1 provvedimento del Tribunale di Napoli, dall'altro, delle esigenze correlate alla crescita dei figli. Discendeva da tali considerazioni che l'assegno in favore della prole doveva essere determinato in complessi € 700,00 mensili.
3..Le spese straordinarie andavano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
4..La natura della controversia e l'esito della stessa, segnatamente la non contestazione in ordine alla domanda divorzile e alle forme di affidamento nonché la soccombenza del ricorrente in ordine alla quantificazione del contributo, giustificavano la compensazione della metà delle spese processuali, mentre la restante parte doveva essere posta a carico del Pt_1
Per la riforma di questa sentenza ha proposto appello con ricorso del 2 aprile 2024, il Parte_1 quale, per i motivi che di seguito si illustreranno, ha concluso perché la Corte voglia porre a suo carico il contributo mensile di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat per il mantenimento dei figli;
in via istruttoria, ha chiesto ammettersi prova testimoniale.
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, l si è costituita in CP_1 giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Con decreto del 29 maggio 2025 Corte ha riservato la decisione.
A)Sul mantenimento dei figli
Con il primo motivo di gravame il adducendo che sin dalla data della separazione i redditi da Pt_1 lui percepiti avevano subito una riduzione, a causa dei debiti da lui contratti, tanto che il 6 febbraio
2020 il tribunale aveva modificato l'importo del contributo al mantenimento dei figli da lui concordato con il coniuge in sede di separazione consensuale, lamentava che i primi giudici non avevano adeguatamente considerato la sua complessiva situazione patrimoniale. Era, inoltre, sopravvenuta l'emergenza pandemica che aveva determinato un'ulteriore flessione reddituale. Al contrario, l' CP_1 aveva rinvenuto un'attività lavorativa ed aveva ereditato la quota di un appartamento. La condizione abitativa dell'appellante era, invece, del tutto precaria, sì da dimorare nella soffitta dell'esercizio commerciale da lui gestito, in quanto l' aveva rifiutato di alienare la casa familiare, in CP_1 comproprietà con il in modo tale da non consentirgli di acquistare un appartamento ove Pt_1 risiedere.
Ha chiesto, quindi, che l'assegno periodico in favore della prole sia contenuto in € 400,00 mensili.
Ora, come è noto, ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni ma non ancora dipendenti economicamente, deve farsi riferimento al disposto del comma quattro dell'art. 337 cod. civ. che riproduce, in sostanza, quanto già stabilito dal comma quattro dell'art. 155 cod. civile
La norma, in particolare, prevede che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore."
Deve considerarsi al riguardo che da un lato sussiste il rapporto tra genitori e figlio e, dall'altro, quello tra genitori obbligati.
Invero, l'art. 337 ter cod. civ., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio pone, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze di questi e il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori.
Per i genitori sposati, il dovere di contribuire al mantenimento del figlio è, in particolare, regolato dall'art. 143, comma tre, cod. civ., che sancisce il dovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle capacità di lavoro professionale e casalingo.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno, i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno, quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
È evidente che gli elementi di giudizio appena elencati costituiscono aspetti in cui il principio di proporzionalità si declina, ove le esigenze del figlio e il tenore tenuto durante la convivenza dei genitori indirizzano il contributo che ciascuno dei genitori è chiamato a dare, oltre che la misura dell'assegno periodico da porre eventualmente a carico di uno di essi (ex plurimis Cass. 4145/2023).
Nel caso di specie la domanda insistita per ottenere la riduzione dell'assegno imposto in favore di e appare infondata. Persona_1 Per_2
Ora, come correttamente ritenuto dai primi giudici, le entrate del commerciante appaiono più Pt_1 consistenti di quelle di cui godeva all'epoca della separazione, l'anno 2017, allorché risultava aver percepito nell'annualità 2016 il reddito di € 4.235.
Solo nell'anno successivo si è verificata una riduzione patrimoniale con una cospicua passività pari a meno € 26.501, tanto da avere depositato al tribunale di Napoli, nel mese di gennaio del 2019, istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012, con una rilevante esposizione debitoria nei confronti dell'erario e di altri creditori, che gli avevano pignorato il locale di sua proprietà ove esercitava l'attività di rivendita di pelletterie.
Tuttavia, le dichiarazioni fiscali degli anni successivi attestano un miglioramento della complessiva situazione economica e, invero, nell'anno di imposta 2020 risultano percepiti redditi pari a € 8.898 e nel
2022 a € 9.257.
Ora non si comprende perché l'appellante lamenti l'eccessività dell'importo del mantenimento, posto a suo carico dai primi giudici, se raffrontato all'esiguità dei redditi di cui è titolare, quando proprio lui ha concordato con l'ex coniuge, in sede di separazione consensuale nell'anno 2017, il versamento dell'assegno periodico di € 600 in favore della prole, oltre alla corresponsione del 50% del costo delle utenze della casa familiare assegnata all' , allorché egli dichiarava entrate ancora inferiori, pari ad CP_1 appena € 4.235, come sopra precisato, mostrando, in tal modo, con evidenza, di potere contare su risorse ben più consistenti di quelle risultanti dalla documentazione fiscale e non potute verificare dalla polizia tributaria, che ha compiuto un accertamento basato sull'esame delle banche dati da loro consultabili.
D'altro canto, egli, allo stato, non ha dedotto di non ottemperare alla corresponsione degli importi cui è obbligato a seguito dei debiti contratti.
Quanto alla posizione della , non emerge alcun sostanziale mutamento rispetto alla data del CP_1 deposito del decreto del tribunale di Napoli, ove già era stato accertato lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte della stessa, così come la proprietà di un immobile, quale emergente dalla visura catastale depositata dall'appellante.
Ritiene, quindi, la Corte che, avuto riguardo alla capacità lavorativa ed al reddito delle parti, come innanzi precisato, alle esigenze di vita di di venti anni, e di , di quindici anni, Persona_1 Per_2 che vivono in maniera prevalente con la madre, l'assegno dome determinato appare del tutto congruo.
B)Sulle spese processuali
Con ulteriore motivo di impugnazione il si duole della pronunciata condanna al pagamento Pt_1 della metà delle spese processuali, sull'assunto che il rigetto della domanda riconvenzionale ed il prestato consenso al divorzio ed all'affido condiviso della figlia, avrebbe comportato la loro integrale compensazione.
Il motivo è infondato.
Giova precisare che, secondo l'orientamento consolidato della S.C., il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, per cui rientra nel potere discrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti fissati dalle tabelle vigenti (ex plurimis Cass.
2592/2025).
Orbene, nella specie correttamente i primi giudici hanno ritenuto di compensare, nella metà, le spese processuali considerato l'esito della lite, che aveva visto l'appellante soccombente in ordine alla determinazione del quantum del contributo al mantenimento.
L'appello deve essere, quindi, rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza emessa dal tribunale di Napoli il 23 febbraio 2024, così Controparte_1 provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna il al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.900 per compensi, oltre Pt_1 rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Napoli, 28 maggio 2025
Il consigliere rel. Il presidente