TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/09/2025, n. 6986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6986 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N.23694/2024 R.G
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/06/2024 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Daniela Ballariano presso la quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maria Antonietta Biagiolini Agosti presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 26.06.2002 (anno 2002, atto n. 1204 , reg. 01, parte I, serie 1) In separazione dei beni. con i seguenti figli:
nato a [...] il [...], cittadino italiano;
Persona_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana. Persona_2
FATTO Con ricorso in data 28.6.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali, la signora in sintesi, ha chiesto di ottenere la pronuncia di separazione da Parte_1 [...]
con pronuncia di addebito di responsabilità, rilascio da parte del marito della casa coniugale Pt_2 di sua esclusiva proprietà, nonché assegno di mantenimento per sé e fissazione dei contributi per il mantenimento dei figli come in atti e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni di separazione. Con comparsa di costituzione depositata in data 14.11.2024, si costituiva in giudizio Parte_2 il quale nulla opponendo alle domande di separazione e scioglimento del matrimonio, chiedeva il rigetto della domanda di addebito e di assegno di mantenimento alla moglie, l'assegnazione della casa coniugale e la fissazione dei contributi per il mantenimento dei figli come esposte in atti. Avviato il procedimento di mediazione dopo comparizione delle parti innanzi al GOT e nelle more della udienza di prima comparizione, fallito il medesimo, le parti raggiungevano, successivamente, un accordo complessivo per la definizione del giudizio, come comunicato alla udienza tenutasi in data 26.6.25 dalle parti, comparse personalmente. I difensori, pertanto, chiedevano un breve termine per depositare il testo dell'accordo medesimo e per formalizzare la richiesta di procedersi ai sensi dell'art. 473 bis 51 cpc. Con istanza congiunta in data 3.7.2025, le parti depositavano l'accordo contenente le condizioni di separazione e conseguente scioglimento del matrimonio ed il Giudice assegnava termine al 10.9.2025 per il deposito di istanza congiunta ex art. 473 bis 15 cpc. Con istanza depositata in data 21.7.2025, le parti davano atto di aver modificato le condizioni di separazione e scioglimento del matrimonio già in atti che provvedevano a depositare nella nuova stesura. Le parti, inoltre, con nota congiunta (sottoscritta anche dalle parti personalmente, poiché contenente integrazioni - riportate al punto 3 - con riguardo al termine di stipula degli atti di trasferimento e la richiesta di applicazione dei benefici fiscali) hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno dato atto di aver depositato la documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e, con espressa rinuncia all'impugnazione della sentenza di separazione, hanno confermato il raggiungimento dell'accordo alle seguenti
CONDIZIONI
1. La casa coniugale di Milano, via Bellosio, 15, Piano 1 (così identificata al catasto di Milano:
Foglio 445, Particella 48, Subalterno 736, Categoria A/3, Classe 4, Consistenza 8 vani, Rendita €
1.074,23), con box pertinenziale in via Bellosio n. 6, Piano S2 (così identificato al catasto di Milano:
Foglio 444, Particella 306, Subalterno 90, Categoria C/6, Classe 8, Consistenza 25 mq., Rendita €
170,43) entrambi intestati a verranno ceduti in nuda proprietà, alla figlia Parte_1 maggiorenne C.F. , residente in [...], Persona_2 C.F._3 con usufrutto vitalizio a Medio tempore, i predetti immobili sono da ritenersi assegnati Parte_2 al Signor Parte_2
- con dichiarazione in atti - conferma di accettare il trasferimento immobiliare in Persona_2 parola e di rendersi disponibile a collaborare a tutti gli incombenti che si renderanno necessari al fine di formalizzarla.
Qualora, per qualsivoglia ragione, non dovesse, poi, concretamente accettare il Persona_2 predetto trasferimento immobiliare, questo verrà effettuato in favore del signor Parte_2
I rimborsi IRPEF/detrazioni fiscali relativi alle opere di ristrutturazione della casa coniugale di
Milano, Via Bellosio n. 15, non si trasferiranno né alla nuda proprietaria né all'usufruttuario né all'eventuale nuovo proprietario e resteranno integralmente di pertinenza di la Parte_1 quale manterrà il diritto a beneficiarne per tutti gli anni previsti, anche successivi al trasferimento della proprietà dell'immobile in parola. Tale circostanza verrà espressamente indicata nell'atto di trasferimento della proprietà.
2. L'immobile di Milano, via dei Missaglia, 13, Scala B, Interno 8, Piano 2 (così identificato al catasto di Milano: Foglio 629, Particella 98, Subalterno 65, Consistenza 5,5 vani, Rendita € 809,55), con box pertinenziale al medesimo indirizzo, Piano terra (così identificato al catasto di Milano: Foglio
629, Particella 99, Subalterno 18, Categoria C/6, Classe 7, Consistenza 13 mq), intestato alle parti nella misura del 50% ciascuno, verrà ceduto per la quota del 35% di attuale pertinenza di
[...] da quest'ultimo a in piena proprietà e, per l'ulteriore quota del 15% di Pt_2 Parte_1 attuale pertinenza di da quest'ultimo, in nuda proprietà, al figlio maggiorenne Parte_2 Per_1
C.F. , residente in [...], con usufrutto vitalizio
[...] C.F._4 in favore di Parte_1
- con dichiarazione in atti - conferma di accettare il trasferimento immobiliare in Persona_1 parola e di rendersi disponibile a collaborare a tutti gli incombenti che si renderanno necessari al fine di formalizzarla.
Qualora, per qualsivoglia ragione, non dovesse, poi, concretamente accettare il Persona_1 predetto trasferimento immobiliare per quanto a lui riferito, questo verrà effettuato integralmente in favore di in piena proprietà. Parte_1
3. Le parti si impegnano ad effettuare le suddette operazioni, come dettagliatamente riportate ai sopra riportati punti 1 e 2, entro e non oltre 30 giorni dalla data di deposito della sentenza di separazione, a mezzo Notaio che verrà indicato dal signor Parte_2 Il signor si impegna, altresì, a trasferire ai figli, entro il suddetto termine e comunque Parte_2 contestualmente alle suddette operazioni, anche alcuni altri immobili, di sua esclusiva proprietà, come segue:
- appartamento di viale Corsica 72-Milano, fg 443, particella 39, sub 50 con relativo garage auto pertinenziale in via Bellosio 6, fg 444, particella 306, sub 83 a in piena proprietà. Persona_1
- con dichiarazione in atti - conferma di accettare il trasferimento immobiliare Persona_1 inerente l'immobile di viale Corsica, 72 e di rendersi disponibile a collaborare a tutti gli incombenti che si renderanno necessari al fine di formalizzarlo.
Qualora, per qualsivoglia ragione, non dovesse, poi, concretamente accettare il Persona_1 predetto trasferimento immobiliare, questo non verrà effettuato.
- appartamento di via Aldo Moro 23-Matera fg, 71, particella 137, sub 8 con relativo garage;
auto pertinenziale in via Aldo Moro 23-Matera, fg 71, particella 137, sub 50 ad in nuda Persona_2 proprietà ed usufrutto a Parte_2
- con dichiarazione in atti - conferma di accettare il trasferimento immobiliare Persona_2 inerente l'immobile di Matera, via Aldo Moro, 23 e di rendersi disponibile a collaborare a tutti gli incombenti che si renderanno necessari al fine di formalizzarlo.
Qualora, per qualsivoglia ragione, non dovesse, poi, concretamente accettare il Persona_2 predetto trasferimento immobiliare, questo non verrà effettuato.
- villino in via Oceano delle Tempeste 66 a Castellaneta Marina-TA, fg 125, particella 543 in nuda proprietà a ed al 50% ciascuno, ed usufrutto a Persona_1 Persona_2 Parte_2
e - con dichiarazioni in atti – confermano (ciascuno per quanto di Persona_2 Persona_1 competenza) di accettare il trasferimento immobiliare inerente il villino di Castellaneta Marina, via
Oceano delle Tempeste, 66 e di rendersi disponibili a collaborare a tutti gli incombenti che si renderanno necessari al fine di formalizzarlo.
Qualora, per qualsivoglia ragione, non dovesse, poi, concretamente accettare il Persona_2 predetto trasferimento immobiliare, questo non verrà effettuato per quanto relativo alla stessa.
Qualora, per qualsivoglia ragione, non dovesse, poi, concretamente accettare il Persona_1 predetto trasferimento immobiliare, questo non verrà effettuato per quanto relativo allo stesso.
Le parti hanno dichiarato di volersi avvalere, nell'ambito dei predetti trasferimenti immobiliari, del regime fiscale agevolato previsto dall'art. 19 della Legge n. 74/1987, richiamando espressamente la sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999, n. 154, che ha equiparato il trattamento fiscale degli atti relativi al divorzio a quelli relativi alla separazione.
Le parti hanno, altresì, dichiarato, che i trasferimenti immobiliari sopra riportati e da effettuare a beneficio dei figli, costituiscono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e che la traslazione della proprietà dei beni immobili de quibus a favore della prole costituisce condizione indispensabile per sedare le controversie patrimoniali tra le parti stesse.
4. Le spese e oneri conseguenti ai predetti trasferimenti verranno così sostenuti:
- quanto ai trasferimenti e costituzioni di usufrutto degli immobili di esclusiva proprietà del signor da quest'ultimo; Pt_2
- quanto ai trasferimenti e costituzione di usufrutto dell'immobile e box di via Bellosio, da
Parte_1
- quanto ai trasferimenti e attribuzione di usufrutto dell'immobile di via Missaglia, da
[...]
Pt_2
5. I genitori contribuiranno al mantenimento dei due figli, maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, corrispondendo ciascuno, direttamente agli stessi, con decorrenza dal mese di Luglio
2025 ed entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, l'importo mensile di euro 600,00 (seicento/00) in favore di e l'importo di euro 500,00 (cinquecento/00) in favore di Persona_1 Persona_2
6. Le parti concordano che nei suddetti contributi sono ricomprese le voci di spesa ordinarie, nonché tutte le spese straordinarie “obbligatorie” che non richiedono preventivo accordo (sulla base del
Protocollo del Tribunale di Milano) e, in particolare, per miglior specificazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto segue: vitto e spese di gestione del ménage familiare, tasse universitarie, palestra/attività sportive di qualsivoglia genere e visita medica sportiva, libri, cancelleria, lavanderia e sartoria, viaggi per studio istituzionali, parrucchiere, vestiti, scarpe, uscite con amici/partner, regali per amici/partner, estetista, medicine, cosmetici, “sim” telefonica, abbonamento mezzi pubblici, cinema, teatro, feste, ristoranti, biglietti mezzi pubblici per spostamenti tra la sede universitaria e la residenza.
7. Le spese straordinarie da concordare (sulla base del Protocollo del Tribunale di Milano), e, in particolare, per miglior specificazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche non coperte dal SSN (visite ed esami), affitto e spese accessorie per alloggio fuori sede di Persona_1
(e, in futuro, se necessario, anche di , revisione, tagliando, manutenzione di Persona_2 auto/moto dei figli, vacanze autonome dei figli, saranno sostenute dai genitori - previo accordo e, comunque, con gestione secondo il Protocollo del Tribunale di Milano - nella misura del 60 (sessanta) per cento a carico del padre e del 40 (quaranta) per cento a carico della madre.
8. Entrambe le parti sono economicamente indipendenti e, pertanto, nessun contributo di mantenimento è dovuto da nessuna delle parti in favore dell'altra.
9. Le parti danno atto che il signor ha già in precedenza corrisposto alla signora Pt_2 Parte_1
a titolo di “una tantum” di separazione e divorzio, l'importo di € 13.000,00 (tredicimila/00).
10. Le parti dichiarano di aver già in precedenza provveduto a conguagliare tutte le spese pregresse
(comprese quelle delle forniture della casa coniugale e di condominio della medesima -ratei 1,2,3 nonché conguaglio, come da prospetto dell'amministrazione in data 25.6.25 e del box cointestato di via Dei Missaglia), ritenendo, in tal modo, azzerato il dare/avere tra loro di ogni spesa pregressa.
Tutte le spese dell'immobile di Milano, Via Bellosio n. 15 maturate/divenute necessarie (incluse quelle relative ad eventuali lavori di manutenzione straordinaria) a far data dal 03/07/2025 (facendo riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle date di scadenza delle rate degli oneri condominiali e delle bollette) saranno integralmente a carico del Signor che si impegna a Pt_2 provvedere al pagamento delle stesse nei termini previsti (con esclusione di qualsivoglia ipotesi di compensazione).
Le parti danno, altresì, atto che il signor ha provveduto a volturare a suo nome tutte le Pt_2 utenze relative all'immobile di Milano, Via Bellosio n. 15, ivi compresa la Tassa rifiuti.
A seguito del trasferimento di proprietà di cui al punto 1), nei termini di legge, si Parte_2 impegna, altresì, ad effettuare tutte le comunicazioni del caso agli uffici competenti.
A seguito dei trasferimenti di proprietà di cui al punto 1) e 2), nei termini di legge, Parte_1 trasferirà la propria residenza anagrafica da Milano, Via Bellosio n. 15 a Milano, Via Dei Missaglia
n. 13.
11. Le spese future di gestione ordinaria e straordinaria degli immobili di cui sopra, una volta intestati (totalmente/parzialmente) ai figli come previsto ai precedenti punti 1) e 2) e 3), saranno integralmente a carico (ordinarie e straordinarie) di per quanto riguarda l'immobile Parte_2
(compreso box di pertinenza) di Milano, via Bellosio, 15 e tutti gli immobili attualmente di sua esclusiva proprietà e saranno integralmente a carico (ordinarie e straordinarie) di Parte_1 per quanto riguarda l'immobile (compreso box di pertinenza) di Milano, via dei Missaglia, 13.
Saranno integralmente a carico di anche tutte le spese (ordinarie e straordinarie) di Parte_2 eventuali ulteriori immobili attualmente di proprietà esclusiva dello stesso che dovessero essere successivamente trasferiti – a qualsivoglia titolo – a e/o nonché di Per_1 Persona_2 qualsivoglia eventuale ulteriore immobile che lo stesso dovesse eventualmente intestare/far intestare ai figli.
12. Le eventuali opere di intervento per lavori condominiali futuri attualmente già in discussione in relazione all'immobile di Milano, Via Bellosio, 15 e, in ogni caso, tutti gli oneri condominiali straordinari relativi al predetto immobile e/o al box di pertinenza dello stesso saranno a carico di anche qualora le relative delibere dovessero essere assunte dal Parte_2 CP_1 prima del trasferimento di proprietà di cui sopra.
13. Gli arredi e suppellettili presenti nell'immobile di Milano, Via Bellosio, 15 restano di proprietà comune dei due figli, la signora si impegna a prelevare eventuali suoi effetti personali Parte_1 attualmente nel predetto appartamento e/o nel box di pertinenza entro il giorno 24/07/2025, dandosi atto che la signora ha già ricevuto la propria vetrinetta e collezione di Swarovski. Parte_1
14. Attualmente, la figlia vive con il padre presso la casa coniugale, mentre il figlio Persona_2 vive a Roma per ragioni di studio. Entrambi i figli sono attualmente anagraficamente Persona_1 residenti presso l'immobile di Milano, Via Bellosio n. 15. In ogni caso, i figli sceglieranno liberamente presso quale genitore vivere e dove fissare la propria residenza anagrafica e concorderanno direttamente con ciascun genitore tempi e modi di frequentazione.
15. Spese legali compensate.
16. Le parti rinunciano alla impugnazione dell'emananda sentenza di separazione personale e chiedono, una volta passata in giudicato detta sentenza, la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 26.6.2002 nel Comune di Milano, con atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Milano (MI) al numero 1204, registro 01, parte 1, anno 2002, alle medesime condizioni sopra riportate, con ordine alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI), affinché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge.
* Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile alle stesse condizioni qui riportate.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della Legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Milano in data 26.6.2002;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge 7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato per la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
Così deciso in Milano, il 17/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/06/2024 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Daniela Ballariano presso la quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maria Antonietta Biagiolini Agosti presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 26.06.2002 (anno 2002, atto n. 1204 , reg. 01, parte I, serie 1) In separazione dei beni. con i seguenti figli:
nato a [...] il [...], cittadino italiano;
Persona_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana. Persona_2
FATTO Con ricorso in data 28.6.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali, la signora in sintesi, ha chiesto di ottenere la pronuncia di separazione da Parte_1 [...]
con pronuncia di addebito di responsabilità, rilascio da parte del marito della casa coniugale Pt_2 di sua esclusiva proprietà, nonché assegno di mantenimento per sé e fissazione dei contributi per il mantenimento dei figli come in atti e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni di separazione. Con comparsa di costituzione depositata in data 14.11.2024, si costituiva in giudizio Parte_2 il quale nulla opponendo alle domande di separazione e scioglimento del matrimonio, chiedeva il rigetto della domanda di addebito e di assegno di mantenimento alla moglie, l'assegnazione della casa coniugale e la fissazione dei contributi per il mantenimento dei figli come esposte in atti. Avviato il procedimento di mediazione dopo comparizione delle parti innanzi al GOT e nelle more della udienza di prima comparizione, fallito il medesimo, le parti raggiungevano, successivamente, un accordo complessivo per la definizione del giudizio, come comunicato alla udienza tenutasi in data 26.6.25 dalle parti, comparse personalmente. I difensori, pertanto, chiedevano un breve termine per depositare il testo dell'accordo medesimo e per formalizzare la richiesta di procedersi ai sensi dell'art. 473 bis 51 cpc. Con istanza congiunta in data 3.7.2025, le parti depositavano l'accordo contenente le condizioni di separazione e conseguente scioglimento del matrimonio ed il Giudice assegnava termine al 10.9.2025 per il deposito di istanza congiunta ex art. 473 bis 15 cpc. Con istanza depositata in data 21.7.2025, le parti davano atto di aver modificato le condizioni di separazione e scioglimento del matrimonio già in atti che provvedevano a depositare nella nuova stesura. Le parti, inoltre, con nota congiunta (sottoscritta anche dalle parti personalmente, poiché contenente integrazioni - riportate al punto 3 - con riguardo al termine di stipula degli atti di trasferimento e la richiesta di applicazione dei benefici fiscali) hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno dato atto di aver depositato la documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e, con espressa rinuncia all'impugnazione della sentenza di separazione, hanno confermato il raggiungimento dell'accordo alle seguenti
CONDIZIONI
1. La casa coniugale di Milano, via Bellosio, 15, Piano 1 (così identificata al catasto di Milano:
Foglio 445, Particella 48, Subalterno 736, Categoria A/3, Classe 4, Consistenza 8 vani, Rendita €
1.074,23), con box pertinenziale in via Bellosio n. 6, Piano S2 (così identificato al catasto di Milano:
Foglio 444, Particella 306, Subalterno 90, Categoria C/6, Classe 8, Consistenza 25 mq., Rendita €
170,43) entrambi intestati a verranno ceduti in nuda proprietà, alla figlia Parte_1 maggiorenne C.F. , residente in [...], Persona_2 C.F._3 con usufrutto vitalizio a Medio tempore, i predetti immobili sono da ritenersi assegnati Parte_2 al Signor Parte_2
- con dichiarazione in atti - conferma di accettare il trasferimento immobiliare in Persona_2 parola e di rendersi disponibile a collaborare a tutti gli incombenti che si renderanno necessari al fine di formalizzarla.
Qualora, per qualsivoglia ragione, non dovesse, poi, concretamente accettare il Persona_2 predetto trasferimento immobiliare, questo verrà effettuato in favore del signor Parte_2
I rimborsi IRPEF/detrazioni fiscali relativi alle opere di ristrutturazione della casa coniugale di
Milano, Via Bellosio n. 15, non si trasferiranno né alla nuda proprietaria né all'usufruttuario né all'eventuale nuovo proprietario e resteranno integralmente di pertinenza di la Parte_1 quale manterrà il diritto a beneficiarne per tutti gli anni previsti, anche successivi al trasferimento della proprietà dell'immobile in parola. Tale circostanza verrà espressamente indicata nell'atto di trasferimento della proprietà.
2. L'immobile di Milano, via dei Missaglia, 13, Scala B, Interno 8, Piano 2 (così identificato al catasto di Milano: Foglio 629, Particella 98, Subalterno 65, Consistenza 5,5 vani, Rendita € 809,55), con box pertinenziale al medesimo indirizzo, Piano terra (così identificato al catasto di Milano: Foglio
629, Particella 99, Subalterno 18, Categoria C/6, Classe 7, Consistenza 13 mq), intestato alle parti nella misura del 50% ciascuno, verrà ceduto per la quota del 35% di attuale pertinenza di
[...] da quest'ultimo a in piena proprietà e, per l'ulteriore quota del 15% di Pt_2 Parte_1 attuale pertinenza di da quest'ultimo, in nuda proprietà, al figlio maggiorenne Parte_2 Per_1
C.F. , residente in [...], con usufrutto vitalizio
[...] C.F._4 in favore di Parte_1
- con dichiarazione in atti - conferma di accettare il trasferimento immobiliare in Persona_1 parola e di rendersi disponibile a collaborare a tutti gli incombenti che si renderanno necessari al fine di formalizzarla.
Qualora, per qualsivoglia ragione, non dovesse, poi, concretamente accettare il Persona_1 predetto trasferimento immobiliare per quanto a lui riferito, questo verrà effettuato integralmente in favore di in piena proprietà. Parte_1
3. Le parti si impegnano ad effettuare le suddette operazioni, come dettagliatamente riportate ai sopra riportati punti 1 e 2, entro e non oltre 30 giorni dalla data di deposito della sentenza di separazione, a mezzo Notaio che verrà indicato dal signor Parte_2 Il signor si impegna, altresì, a trasferire ai figli, entro il suddetto termine e comunque Parte_2 contestualmente alle suddette operazioni, anche alcuni altri immobili, di sua esclusiva proprietà, come segue:
- appartamento di viale Corsica 72-Milano, fg 443, particella 39, sub 50 con relativo garage auto pertinenziale in via Bellosio 6, fg 444, particella 306, sub 83 a in piena proprietà. Persona_1
- con dichiarazione in atti - conferma di accettare il trasferimento immobiliare Persona_1 inerente l'immobile di viale Corsica, 72 e di rendersi disponibile a collaborare a tutti gli incombenti che si renderanno necessari al fine di formalizzarlo.
Qualora, per qualsivoglia ragione, non dovesse, poi, concretamente accettare il Persona_1 predetto trasferimento immobiliare, questo non verrà effettuato.
- appartamento di via Aldo Moro 23-Matera fg, 71, particella 137, sub 8 con relativo garage;
auto pertinenziale in via Aldo Moro 23-Matera, fg 71, particella 137, sub 50 ad in nuda Persona_2 proprietà ed usufrutto a Parte_2
- con dichiarazione in atti - conferma di accettare il trasferimento immobiliare Persona_2 inerente l'immobile di Matera, via Aldo Moro, 23 e di rendersi disponibile a collaborare a tutti gli incombenti che si renderanno necessari al fine di formalizzarlo.
Qualora, per qualsivoglia ragione, non dovesse, poi, concretamente accettare il Persona_2 predetto trasferimento immobiliare, questo non verrà effettuato.
- villino in via Oceano delle Tempeste 66 a Castellaneta Marina-TA, fg 125, particella 543 in nuda proprietà a ed al 50% ciascuno, ed usufrutto a Persona_1 Persona_2 Parte_2
e - con dichiarazioni in atti – confermano (ciascuno per quanto di Persona_2 Persona_1 competenza) di accettare il trasferimento immobiliare inerente il villino di Castellaneta Marina, via
Oceano delle Tempeste, 66 e di rendersi disponibili a collaborare a tutti gli incombenti che si renderanno necessari al fine di formalizzarlo.
Qualora, per qualsivoglia ragione, non dovesse, poi, concretamente accettare il Persona_2 predetto trasferimento immobiliare, questo non verrà effettuato per quanto relativo alla stessa.
Qualora, per qualsivoglia ragione, non dovesse, poi, concretamente accettare il Persona_1 predetto trasferimento immobiliare, questo non verrà effettuato per quanto relativo allo stesso.
Le parti hanno dichiarato di volersi avvalere, nell'ambito dei predetti trasferimenti immobiliari, del regime fiscale agevolato previsto dall'art. 19 della Legge n. 74/1987, richiamando espressamente la sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999, n. 154, che ha equiparato il trattamento fiscale degli atti relativi al divorzio a quelli relativi alla separazione.
Le parti hanno, altresì, dichiarato, che i trasferimenti immobiliari sopra riportati e da effettuare a beneficio dei figli, costituiscono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e che la traslazione della proprietà dei beni immobili de quibus a favore della prole costituisce condizione indispensabile per sedare le controversie patrimoniali tra le parti stesse.
4. Le spese e oneri conseguenti ai predetti trasferimenti verranno così sostenuti:
- quanto ai trasferimenti e costituzioni di usufrutto degli immobili di esclusiva proprietà del signor da quest'ultimo; Pt_2
- quanto ai trasferimenti e costituzione di usufrutto dell'immobile e box di via Bellosio, da
Parte_1
- quanto ai trasferimenti e attribuzione di usufrutto dell'immobile di via Missaglia, da
[...]
Pt_2
5. I genitori contribuiranno al mantenimento dei due figli, maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, corrispondendo ciascuno, direttamente agli stessi, con decorrenza dal mese di Luglio
2025 ed entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, l'importo mensile di euro 600,00 (seicento/00) in favore di e l'importo di euro 500,00 (cinquecento/00) in favore di Persona_1 Persona_2
6. Le parti concordano che nei suddetti contributi sono ricomprese le voci di spesa ordinarie, nonché tutte le spese straordinarie “obbligatorie” che non richiedono preventivo accordo (sulla base del
Protocollo del Tribunale di Milano) e, in particolare, per miglior specificazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto segue: vitto e spese di gestione del ménage familiare, tasse universitarie, palestra/attività sportive di qualsivoglia genere e visita medica sportiva, libri, cancelleria, lavanderia e sartoria, viaggi per studio istituzionali, parrucchiere, vestiti, scarpe, uscite con amici/partner, regali per amici/partner, estetista, medicine, cosmetici, “sim” telefonica, abbonamento mezzi pubblici, cinema, teatro, feste, ristoranti, biglietti mezzi pubblici per spostamenti tra la sede universitaria e la residenza.
7. Le spese straordinarie da concordare (sulla base del Protocollo del Tribunale di Milano), e, in particolare, per miglior specificazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche non coperte dal SSN (visite ed esami), affitto e spese accessorie per alloggio fuori sede di Persona_1
(e, in futuro, se necessario, anche di , revisione, tagliando, manutenzione di Persona_2 auto/moto dei figli, vacanze autonome dei figli, saranno sostenute dai genitori - previo accordo e, comunque, con gestione secondo il Protocollo del Tribunale di Milano - nella misura del 60 (sessanta) per cento a carico del padre e del 40 (quaranta) per cento a carico della madre.
8. Entrambe le parti sono economicamente indipendenti e, pertanto, nessun contributo di mantenimento è dovuto da nessuna delle parti in favore dell'altra.
9. Le parti danno atto che il signor ha già in precedenza corrisposto alla signora Pt_2 Parte_1
a titolo di “una tantum” di separazione e divorzio, l'importo di € 13.000,00 (tredicimila/00).
10. Le parti dichiarano di aver già in precedenza provveduto a conguagliare tutte le spese pregresse
(comprese quelle delle forniture della casa coniugale e di condominio della medesima -ratei 1,2,3 nonché conguaglio, come da prospetto dell'amministrazione in data 25.6.25 e del box cointestato di via Dei Missaglia), ritenendo, in tal modo, azzerato il dare/avere tra loro di ogni spesa pregressa.
Tutte le spese dell'immobile di Milano, Via Bellosio n. 15 maturate/divenute necessarie (incluse quelle relative ad eventuali lavori di manutenzione straordinaria) a far data dal 03/07/2025 (facendo riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle date di scadenza delle rate degli oneri condominiali e delle bollette) saranno integralmente a carico del Signor che si impegna a Pt_2 provvedere al pagamento delle stesse nei termini previsti (con esclusione di qualsivoglia ipotesi di compensazione).
Le parti danno, altresì, atto che il signor ha provveduto a volturare a suo nome tutte le Pt_2 utenze relative all'immobile di Milano, Via Bellosio n. 15, ivi compresa la Tassa rifiuti.
A seguito del trasferimento di proprietà di cui al punto 1), nei termini di legge, si Parte_2 impegna, altresì, ad effettuare tutte le comunicazioni del caso agli uffici competenti.
A seguito dei trasferimenti di proprietà di cui al punto 1) e 2), nei termini di legge, Parte_1 trasferirà la propria residenza anagrafica da Milano, Via Bellosio n. 15 a Milano, Via Dei Missaglia
n. 13.
11. Le spese future di gestione ordinaria e straordinaria degli immobili di cui sopra, una volta intestati (totalmente/parzialmente) ai figli come previsto ai precedenti punti 1) e 2) e 3), saranno integralmente a carico (ordinarie e straordinarie) di per quanto riguarda l'immobile Parte_2
(compreso box di pertinenza) di Milano, via Bellosio, 15 e tutti gli immobili attualmente di sua esclusiva proprietà e saranno integralmente a carico (ordinarie e straordinarie) di Parte_1 per quanto riguarda l'immobile (compreso box di pertinenza) di Milano, via dei Missaglia, 13.
Saranno integralmente a carico di anche tutte le spese (ordinarie e straordinarie) di Parte_2 eventuali ulteriori immobili attualmente di proprietà esclusiva dello stesso che dovessero essere successivamente trasferiti – a qualsivoglia titolo – a e/o nonché di Per_1 Persona_2 qualsivoglia eventuale ulteriore immobile che lo stesso dovesse eventualmente intestare/far intestare ai figli.
12. Le eventuali opere di intervento per lavori condominiali futuri attualmente già in discussione in relazione all'immobile di Milano, Via Bellosio, 15 e, in ogni caso, tutti gli oneri condominiali straordinari relativi al predetto immobile e/o al box di pertinenza dello stesso saranno a carico di anche qualora le relative delibere dovessero essere assunte dal Parte_2 CP_1 prima del trasferimento di proprietà di cui sopra.
13. Gli arredi e suppellettili presenti nell'immobile di Milano, Via Bellosio, 15 restano di proprietà comune dei due figli, la signora si impegna a prelevare eventuali suoi effetti personali Parte_1 attualmente nel predetto appartamento e/o nel box di pertinenza entro il giorno 24/07/2025, dandosi atto che la signora ha già ricevuto la propria vetrinetta e collezione di Swarovski. Parte_1
14. Attualmente, la figlia vive con il padre presso la casa coniugale, mentre il figlio Persona_2 vive a Roma per ragioni di studio. Entrambi i figli sono attualmente anagraficamente Persona_1 residenti presso l'immobile di Milano, Via Bellosio n. 15. In ogni caso, i figli sceglieranno liberamente presso quale genitore vivere e dove fissare la propria residenza anagrafica e concorderanno direttamente con ciascun genitore tempi e modi di frequentazione.
15. Spese legali compensate.
16. Le parti rinunciano alla impugnazione dell'emananda sentenza di separazione personale e chiedono, una volta passata in giudicato detta sentenza, la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 26.6.2002 nel Comune di Milano, con atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Milano (MI) al numero 1204, registro 01, parte 1, anno 2002, alle medesime condizioni sopra riportate, con ordine alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI), affinché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge.
* Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile alle stesse condizioni qui riportate.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della Legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Milano in data 26.6.2002;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge 7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato per la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
Così deciso in Milano, il 17/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG