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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2693/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nella controversia di primo grado promossa da
[...]
[...]
Parte_1
Parte_2
[...]
tutti rappresentati e difesi dall'avv. BARBONI DOMENICO e dall'avv. NARDONE ANNAMARIA
- RICORRENTI contro
in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
in persona del Direttore Controparte_3
Generale pro tempore
in persona del Dirigente pro tempore Controparte_4
tutti costituiti con la dott.ssa , il dott. , la CP_5 Controparte_6
dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa Controparte_7 CP_8 CP_9
ex art. 417-bis c.p.c. CP_10
- RESISTENTI Oggetto: Carta docente
All'udienza odierna i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , , , Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_2
hanno adito l'intestato Tribunale rappresentando di essere tutti, al momento Parte_2 dell'instaurazione del presente giudizio, docenti a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
– in servizio presso varie istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di Controparte_1
– e di avere stipulato con il convenuto contratti a tempo determinato così dettagliati: CP_4
a) (doc. 1 del ricorso): Parte_1
- nell'a.s. 2023/2024 dal 01/09/2023 al 30/06/2024 (ossia fino al termine delle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno per ventiquattro ore settimanali, presso la scuola primaria dell'IC “don Lorenzo Milani” di VA (BS);
- nell'a.s. 2024/2025 dal 05/09/2024 al 31/08/2025 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno per ventiquattro ore settimanali, presso la scuola primaria “don Remo Tonoli” di LI (BS);
b) (doc. 2 del ricorso): Parte_1
- nell'a.s. 2019/2020 dal 02/10/2019 al 30/06/2020 (ossia fino al termine delle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Salvatore Quasimodo” di VO (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 23/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Salvatore Quasimodo” di VO (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 07/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Salvatore Quasimodo” di VO (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 08/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Salvatore Quasimodo” di VO (BS);
- nell'a.s. 2024/2025 dal 05/09/2024 al 30/06/2025 (ossia fino al termine delle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Salvatore Quasimodo” di VO (BS);
Pag. 2 di 14 c) (doc. 3 del ricorso): Parte_1
- nell'a.s. 2020/2021 dal 04/11/2020 al 12/06/2021, in virtù di otto incarichi di supplenza immediatamente consecutivi, tutti a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia per tredici ore settimanali e tutti espletati presso la scuola secondaria di primo grado “
[...]
di CA AN RT (BS), intercorsi nei periodi seguenti: il primo tra il 04/11/2020 ed Per_1
il 18/11/2020, il secondo tra il 19/11/2020 ed il 22/11/2020, il terzo il 23/11/2020, il quarto tra il
24/11/2020 ed il 13/01/2021, il quinto tra il 14/01/2021 ed il 13/03/2021, il sesto tra il 14/03/2021 ed il
15/03/2021, il settimo tra il 16/03/2021 ed il 08/06/2021, l'ottavo tra il 09/06/2021 ed il 12/06/2021;
- nell'a.s. 2021/2022 dal 29/10/2021 al 08/06/2022, in virtù di cinque incarichi di supplenza pressoché consecutivi, tutti a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra e tutti espletati presso la scuola secondaria di primo grado “Arcangelo Mazzotti” dell'IC “Monte
Orfano” di Cologne (BS), intercorsi nei periodi seguenti: il primo tra il 29/10/2021 ed il 08/12/2021, il secondo tra il 09/12/2021 ed il 08/03/2022, il terzo tra il 09/03/2022 ed il 08/04/2022, il quarto tra il
09/04/2022 ed il 13/04/2022, il quinto tra il 20/04/2022 ed il 08/06/2022;
- nell'a.s. 2022/2023 dal 08/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Giovanni XXIII” dell'IC “Angelo Maffeo Chiecca” di
Rudiano (BS);
- nell'a.s. 2023/2024 dal 01/09/2023 al 30/06/2024 (ossia fino al termine delle attività didattiche), a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Giovanni XXIII” dell'IC “Angelo Maffeo Chiecca” di Rudiano (BS);
- nell'a.s. 2024/2025 dal 05/09/2024 al 30/06/2025 (ossia fino al termine delle attività didattiche), a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia per dieci ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Martin Luther King” di Palazzolo sull'Oglio (BS);
d) (doc. 4 del ricorso): Parte_2
- nell'a.s. 2019/2020 dal 03/10/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado dell'IC Polo est di Lumezzane (BS); Controparte_11
- nell'a.s. 2020/2021 dal 23/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Canossi” di ON IA (BS);
Pag. 3 di 14 - nell'a.s. 2021/2022 dal 13/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Canossi” di ON IA (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 08/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Canossi” di ON IA (BS);
- nell'a.s. 2024/2025 dal 05/09/2024 al 30/06/2025 (ossia fino al termine delle attività didattiche), a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado dell'IC “Teresio Olivelli” di LA CA (BS);
e) (doc. 5 del ricorso): Parte_2
- nell'a.s. 2022/2023 dal 08/09/2022 al 30/06/2023 (ossia fino al termine delle attività didattiche), a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia per nove ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Andrea Belli” di BB HI (BS);
- nell'a.s. 2023/2024 dal 01/09/2023 al 30/06/2024 (ossia fino al termine delle attività didattiche), a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia per dieci ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Andrea Belli” di BB HI (BS);
- nell'a.s. 2024/2025 dal 30/09/2024 al 31/08/2025 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado dell'IC “Teresio Olivelli” di LA CA (BS).
Hanno lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di euro 500,00
(infra “Carta docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato, al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Hanno affermato che sono qualificabili come “annuali” sia le supplenze conferite sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico (supplenze su posti vacanti e disponibili) sia le supplenze conferite sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico (supplenze su posti di fatto disponibili fino al termine delle attività didattiche) sia, infine, le supplenze conferite in ciascun anno scolastico, ai sensi dell'art. 11, co. 14, legge n. 124/1999, per almeno centoottanta giorni, anche non consecutivi, oppure conferite dal 1° febbraio sino alla conclusione delle operazioni di scrutinio, in quanto tutte egualmente destinate a sopperire ad esigenze dell'amministrazione scolastica e dunque non brevi o saltuarie.
Hanno precisato che, secondo le indicazioni fornite dalle disposizioni attuative della normativa di rango primario – d.p.c.m. 23 settembre 2015 n. 32313, nota ministeriale 15 ottobre 2015 n. 15219 e
Pag. 4 di 14 d.p.c.m. 28 novembre 2016 – il beneficio in contesa veniva riconosciuto anche agli insegnanti di ruolo: assunti a tempo parziale;
in periodo di formazione e prova;
in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati.
Hanno sostenuto l'illegittimità della condotta avversaria, per violazione della clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva europea n. 1999/70/CE, la quale impone il divieto di discriminazione del personale cd. precario con riferimento alle condizioni di impiego, anche in ambito formativo, in assenza di ragioni oggettive.
Hanno dedotto, altresì, la violazione da parte del degli artt. 3, 35 e 97 Cost., ovvero dei CP_1
connessi principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione.
Hanno evidenziato in particolare, per quanto di interesse in questa sede, come il diritto/dovere di formazione – strettamente collegato alla Carta docente – sia previsto ed imposto, senza distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, dall'art. 395, co. 2 lett. a), d.lgs. n.
297/1994 e dagli artt. 29, 63 e 64 CCNL 29.11.2007.
Hanno citato, a sostegno della propria tesi, gli interventi sul tema della Suprema Corte di Cassazione
(sent. n. 29961 del 27.10.2023), del Consiglio di Stato (sent. n. 1842 del 16.03.2022) e della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea (ord. 18.05.2022, causa C-450/21), menzionando altresì ulteriori pronunce, più risalenti nel tempo, dei medesimi giudici di legittimità (Cass. ordinanze nn. 27950/2017,
7112/2018, 3473/2019, Cass. Sez. Lav. sent. 32104/2022) e della stessa GU (sent. 13.09.2007 causa
C-307/05, sent. 15.04.2008 causa C-268/06, sent. 08.09.2011 causa C-177/10, sent. 18.10.2012 cause riunite C-302/11, C-303/11, C-304/11 e C-305/11, ord. 07.03.2013 causa C-393/11).
Hanno ricordato come l'obbligo di applicazione conforme del diritto dell'Unione incomba su tutti gli organi dello Stato, con conseguente necessità di disapplicazione delle norme interne incompatibili con disposizioni europee – come la richiamata clausola 4 dell'Accordo Quadro – dotate di efficacia diretta.
Hanno aggiunto che il recente intervento normativo in materia – art. 15 decreto-legge n. 69/2023 – non aveva risolto il problema avendo riconosciuto il beneficio solo in relazione all'anno 2023 ed ai soli destinatari di supplenze su posto vacante e disponibile.
Hanno invocato, in punto di prescrizione, l'applicabilità dell'art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28.11.2016, ai sensi del quale il termine prescrizionale decorre dal 30 ottobre di ciascun anno, ossia dal momento in cui è consentito anche ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica sul portale dedicato.
A tal proposito hanno inoltre precisato di avere inutilmente notificato al convenuto le CP_1
seguenti diffide ad adempiere, rimaste tutte prive di riscontro:
a) a mezzo di missiva di posta elettronica certificata regolarmente recapitata in data Parte_1
08.10.2024 (doc. 6 del ricorso);
Pag. 5 di 14 b) a mezzo di lettere raccomandate inviate in data 15.10.2024 all'USR della Parte_1 ed all'UST di (doc. 7 del ricorso); CP_3 CP_4
c) , a mezzo di lettere raccomandate inviate in data 18.10.2024 all'USR della Parte_1 ed all'UST di (doc. 8 del ricorso); CP_3 CP_4
d) , a mezzo di lettere raccomandate inviate in data 21.10.2024 all'USR della Parte_2 CP_3 ed all'UST di (doc. 9 del ricorso); CP_4
e) , a mezzo di lettere raccomandate inviate in data 18.10.2024 all'USR della ed Parte_2 CP_3 all'UST di (doc. 10 del ricorso). CP_4
Hanno concluso chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del CP_1
alla concessione della Carta docente ed all'accreditamento su di essa di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici rivendicati da ognuna delle parti ricorrenti, secondo quanto qui di seguito dettagliato:
a) , per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025 per un importo totale pari ad euro 1.000,00; Parte_1
b) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025 per un Parte_1
importo totale pari ad euro 2.500,00;
c) , per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 per un Parte_1
importo totale pari ad euro 2.500,00;
d) , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025 per un Parte_2
importo totale pari ad euro 2.500,00;
e) , per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 per un importo totale pari ad euro Parte_2
1.500,00.
2. Con memoria di costituzione ritualmente depositata il ha Controparte_1
preliminarmente eccepito la natura breve e saltuaria delle supplenze assegnate al ricorrente
[...]
nel corso degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, chiedendone l'esclusione. Parte_1
Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto illegittimo o comunque infondato ed il rigetto di tutte le domande in contrasto con il quadro normativo e giurisprudenziale nelle more delineatosi.
Ha sostanzialmente confermato lo svolgimento dei servizi di docenza esposti nell'atto introduttivo del giudizio ed attestato l'effettiva permanenza, al momento del deposito della memoria di costituzione, di tutte le parti ricorrenti all'interno del sistema scolastico, in virtù di contratti di supplenza in essere.
Ha ampiamente richiamato i principi di diritto recentemente affermati in materia dalla Corte di
Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 emessa nell'ambito del procedimento ex art. 363-bis
c.p.c. instaurato da altro Tribunale.
Ha richiamato, altresì, la disciplina nelle more introdotta con decreto-legge n. 69/2023, che ha previsto il riconoscimento del beneficio invocato per l'anno 2023, nell'ipotesi di supplenza annuale su posto
Pag. 6 di 14 vacante e disponibile, sottolineando come l'onere della prova di tale requisito fosse a carico delle parti ricorrenti.
Ha evidenziato che la formazione viene disciplinata dalla clausola numero 6 dell'Accordo Quadro, secondo la quale i datori di lavoro devono agevolare l'accesso dei dipendenti a tempo determinato
“nella misura del possibile”; quindi, nel caso di specie, anche tenendo conto della compatibilità finanziaria della relativa spesa, oltreché delle ulteriori occasioni di crescita professionale già garantite anche ai docenti cd. precari.
Ha sottolineato la rilevanza della condotta dell'amministrazione, adeguatasi dapprima alla normativa di rango primario ex art. 97 Cost. e successivamente alle determinazioni della GU.
Ha segnalato, in ogni caso, la necessità di sottoporre l'eventuale riconoscimento del beneficio ai medesimi vincoli previsti per il personale di ruolo – onde evitare una discriminazione cd. alla rovescia
– e di non applicare alcuna maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1277 c.c. e dell'art. 2 d.p.c.m. 28 novembre 2016, né alcun cumulo di interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 ed art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.
3. Pacifici i servizi svolti dalle parti ricorrenti, il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
3.1. Come puntualmente osservato dalle parti ricorrenti, la Carta docente è disciplinata dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, il quale prevede che la stessa, dell'importo nominale di euro 500,00 all'anno, venga riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, tramite i diversi possibili utilizzi dettagliatamente indicati nell'ambito della medesima disposizione (acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste, di hardware e software, etc.).
Come anche recentemente affermato dalla Suprema Corte “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto”; sebbene il riferimento a software e hardware possa sviare, anche tali elementi “vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale” (Cassazione civile Sez. Lav. del 27/10/2023, n. 29961).
Tanto premesso in ordine alle finalità del beneficio richiesto, deve osservarsi come l'art. 282 d.lgs. n.
297/1994 preveda che l'aggiornamento – inteso come “adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica, come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica” – sia un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato.
Pag. 7 di 14 Analogamente gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007 prevedono, senza differenze tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, rispettivamente: che la formazione costituisca “una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituiscano un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, se è vero che la scelta di prevedere la corresponsione del beneficio ai soli insegnanti di ruolo manifesta “un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta … la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo” è altrettanto innegabile che “la taratura di quell'importo di 500 Euro in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima” (Cass. 29961 cit.).
A fronte di tale quadro normativo, non può dunque negarsi il potenziale contrasto della normativa nazionale con la clausola n. 4 dell'Accordo Quadro;
infatti, “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura … Essi infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento” (Cass. 29961 cit.).
La stessa GU, in effetti – le cui interpretazioni delle norme comunitarie hanno efficacia ultra partes
(ex multis Cassazione civile Sez. Lav., 15/10/2020, n. 22401) – con ordinanza del 18.05.2022 richiamata in ricorso ha affermato che la clausola 4 più volte citata osta ad una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del il beneficio Controparte_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso ai fini di accrescimento formativo;
fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato il quale invochi la Carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato, nel corso del medesimo periodo (punto 42).
3.2. Riconosciuto, per i motivi esposti, che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 si presti a una possibile disapplicazione per contrarietà ad una disposizione europea self executing – come evidentemente è la clausola 4, laddove introduce un divieto di discriminazione che non necessita di ulteriori attuazioni di carattere nazionale – è necessario verificare se, nel caso di specie, sussistano i presupposti per ritenere che le parti ricorrenti abbiano subito un trattamento deteriore esclusivamente a causa della propria assunzione a tempo determinato, in assenza di ragioni oggettive.
Pag. 8 di 14 Giova a questo proposito richiamare i principi recentemente espressi sul punto dalla Suprema Corte – il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia – con la sentenza n. 29961 più volte richiamata.
Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi:
a) che non appaiono criteri idonei “quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari” (docenti di ruolo a tempo parziale verticale o orizzontale, inidonei per motivi di salute, comandati, distaccati, etc.) perché così la “connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi … il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso … Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali”;
b) che analogamente non sia idoneo il dato normativo dei centottanta giorni, valorizzato da “norme riguardanti specifici fenomeni … che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica”;
c) che possa invece essere utile il disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 4, legge n. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario;
d) che, nei casi di cui alla lett. c), la relazione tra supplenza e didattica annua è chiaramente enunciata, trattandosi di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”;
e) che rispetto alle citate tipologie di incarico “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Risulta dirimente, dunque, la tipologia di incarico che, per poter determinare un'assimilazione – ai fini dell'attività formativa alla quale è connessa la Carta docenti – deve avere una taratura annuale. In altri
Pag. 9 di 14 termini, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della 'didattica annua' non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Al riguardo occorre sottolineare, in replica alle difese del , che non costituisce adeguamento CP_1 alla normativa europea l'introduzione dell'art. 15 decreto-legge n. 69/2023, il quale prevede l'attribuzione della Carta soltanto ai docenti con “contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, escludendo quindi i docenti che abbiano comunque prestato la loro attività con una taratura annuale. Viene infatti in tal modo introdotta un'ingiustificata discriminazione ai danni di coloro che abbiano espletato la loro supplenza per tutta la durata delle attività didattiche cessando la prestazione al 30 giugno e dunque ai danni dei docenti “che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale … risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili”.
Pertanto, anche tale disposizione, contrastante con il diritto dell'Unione, va disapplicata con conseguente riconoscimento del beneficio in parola in favore della ricorrente anche per Parte_1
l'a.s. 2023/2024, del ricorrente anche per l'a.s. 2023/2024, della ricorrente Parte_1 Pt_2
anche per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, avendo costoro svolto nel corso dei succitati anni
[...]
scolastici supplenze fino al termine delle attività didattiche (docc. 3.1, 3.3., 3.5 della memoria).
Si precisa, quanto all'orario di lavoro, eventualmente ridotto, che possa essere assegnato al supplente, che i principi espressi dalla Corte – non pronunciatasi specificamente sul punto per ragioni di irrilevanza nella fattispecie concreta – laddove focalizzano l'attenzione sulla taratura annuale della didattica, inducono a ritenere ininfluente una eventuale incompletezza oraria della cattedra, rispetto alle diciotto ore standard. D'altro canto, è la stessa Corte di Cassazione a specificare che il lavoro a tempo indeterminato part time settimanale non è ex se un criterio di comparazione perché comunque
“si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica 'annua' … che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza”; con la conseguenza che, a contrario, laddove la supplenza si tari sull'intero anno scolastico, anche per il lavoratore a tempo determinato dovrebbe risultare irrilevante il minor impegno orario, ai fini del riconoscimento del beneficio della
Carta docente.
3.3. Il beneficio deve essere altresì riconosciuto a anche per gli aa.ss. 2020/2021 e Parte_1
2021/2022, volta che dalle dichiarazioni rese dallo stesso resistente e dai dati emergenti CP_1
dallo stato matricolare prodotto in atti (doc.
3.3 della memoria) si evince come al docente, durante l'anno scolastico 2020/2021, nel periodo compreso tra il 04/11/2020 ed il 12/06/2021 siano stati assegnati otto incarichi di supplenza immediatamente consecutivi, tutti a copertura di un posto di
Pag. 10 di 14 insegnamento di italiano, storia e geografia per tredici ore settimanali e tutti espletati presso la scuola secondaria di primo grado ” di CA AN RT (BS) mentre, durante l'anno Persona_1
scolastico 2021/2022, nel periodo compreso tra il 29/10/2021 ed il 08/06/2022 siano stati assegnati cinque incarichi di supplenza pressoché consecutivi con una sola interruzione in corrispondenza delle festività pasquali, tutti a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra e tutti espletati presso la scuola secondaria di primo grado “Arcangelo Mazzotti” di Cologne
(BS) (per altro, seguiti da un ulteriore incarico dal 09/06/2022 al 15/06/2022 effettuato presso la medesima istituzione scolastica a copertura di un posto di identico insegnamento).
Invero, stima il Tribunale che un “piano didattico temporale”, costituito da molteplici contratti di supplenza, i quali si siano succeduti nel corso dell'anno scolastico, tali da raggiungere, considerati complessivamente, la configurazione di una vera e propria didattica annua, possa essere equiparato al piano didattico svolto dai docenti assunti a tempo indeterminato, soprattutto se tali incarichi abbiano ad oggetto la medesima materia di insegnamento e siano espletati presso il medesimo istituto scolastico.
3.4. Applicando i principi enunciati al caso di specie, deve essere riconosciuta la violazione del diritto europeo da parte del , consistente nell'omessa disapplicazione della normativa Controparte_1
nazionale e nella mancata corresponsione della Carta docente, considerato che le seguenti parti ricorrenti hanno effettivamente svolto e stanno svolgendo tuttora, negli anni scolastici specificati appresso per ciascuna di esse, supplenze ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, legge n. 124/1999:
a) negli aa.ss. 2023/2024, 2024/2025, Parte_1
b) negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025, Parte_1
c) negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, Parte_1
d) negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025, Parte_2
e) negli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. Parte_2
3.5. Il beneficio va riconosciuto anche con riferimento all'a.s. 2024/2025 non essendovi evidenze agli atti che, nonostante le previsioni della legge di bilancio evocate dal Ministero all'udienza di discussione, lo stesso sia stato effettivamente erogato in favore delle parti ricorrenti aventi contratti in scadenza al 31 agosto 2025.
4. In ordine alle conseguenze di quanto accertato al precedente paragrafo, la Corte, con l'arresto citato, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis” in quanto: le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti;
secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.p.c.m. 28 novembre 2016, la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati.
Pag. 11 di 14 Queste caratteristiche, da considerarsi unitamente agli ordinari principi in materia di obbligazioni, impongono secondo la Corte di accogliere le domande di adempimento, mediante attribuzione della
Carta, perché “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”; ciò ovviamente solo laddove sia tecnicamente possibile e vi sia ancora interesse delle parti.
In ordine a tali due ultimi aspetti, ha innanzitutto evidenziato che, vista l'esistenza attuale dell'istituto nell'ordinamento, “non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare almeno in oggi anche rispetto a periodi pregressi” mediante la semplice concessione di un accesso “ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue”. Né rilevano in senso ostativo i termini e le modalità procedurali imposte dai d.p.c.m. citati (registrazione sulla piattaforma web, sulla base di un'autenticazione attraverso il sistema “Spid”) anche perché “i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega CP_1
l'esistenza di un loro diritto in proposito”. Analogamente irrilevante è il tema della decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, anch'essa prevista dai relativi decreti, non potendo la stessa operare per fatto del creditore;
dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Inoltre, la stessa Corte ha sottolineato: come la natura “continua del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento” e l'inserirsi di esso “nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo … ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato” portino a ritenere “che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte supplenze, non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”; e come analogamente non venga meno neanche l'interesse datoriale, proprio perché “l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative”.
È stato infine specificato che la nozione di “cessazione dal servizio” quale causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio debba essere “adattata” con riferimento al personale precario, che non fuoriesce necessariamente dal sistema scolastico al momento della fine della supplenza. In altri termini
“se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva
Pag. 12 di 14 anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Solo in questo secondo caso residua l'azione risarcitoria, ma tale situazione, secondo quanto dichiarato dalla stessa amministrazione resistente e comprovato dai rispettivi stati matricolari prodotti in atti, non ricorre nell'ipotesi in esame, nella quale:
a) ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal 05/09/2024 al Parte_1
31/08/2025 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola primaria “don Remo Tonoli” di LI
(BS) (doc. 1 del ricorso e doc.
3.1 della memoria);
b) ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal 05/09/2024 al Parte_1
30/06/2025 (ossia fino al termine delle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Salvatore
Quasimodo” di VO (BS) (doc. 2 del ricorso e doc.
3.2 della memoria);
c) ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal 05/09/2024 al Parte_1
30/06/2025 (ossia fino al termine delle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia per dieci ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Martin
Luther King” di Palazzolo sull'Oglio (BS) (doc. 3 del ricorso e doc.
3.3 della memoria);
d) ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal 05/09/2024 al Parte_2
30/06/2025 (ossia fino al termine delle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado dell'IC “Teresio
Olivelli” di LA CA (BS) (doc. 4 del ricorso e doc.
3.4 della memoria);
e) ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal 30/09/2024 al Parte_2
31/08/2025 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado dell'IC “Teresio Olivelli” di LA CA (BS) (doc. 5 del ricorso e doc.
3.5 della memoria).
Pertanto, correttamente tutte le parti ricorrenti hanno esercitato l'azione di adempimento in principalità, che deve essere accolta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e tenendo conto, nella valutazione dell'attività difensiva delle parti, anche della serialità del contenzioso;
con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Pag. 13 di 14
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1 – in accoglimento del ricorso, accerta il diritto delle parti ricorrenti all'assegnazione della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma
121, legge n. 107/2015 per i seguenti anni scolastici:
- quanto alla ricorrente , per gli aa.ss. 2023/2024, 2024/2025, Parte_1
- quanto alla ricorrente per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_1
2022/2023, 2024/2025,
- quanto al ricorrente , per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_1
2023/2024, 2024/2025,
- quanto alla ricorrente , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_2
2022/2023, 2024/2025,
- quanto alla ricorrente , per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; Parte_2
2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i periodi di Controparte_1 cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore delle parti ricorrenti;
3 – condanna il a rimborsare alle parti ricorrenti le spese Controparte_1 di lite, che si liquidano complessivamente in € 800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 26 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Chiara Desenzani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nella controversia di primo grado promossa da
[...]
[...]
Parte_1
Parte_2
[...]
tutti rappresentati e difesi dall'avv. BARBONI DOMENICO e dall'avv. NARDONE ANNAMARIA
- RICORRENTI contro
in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
in persona del Direttore Controparte_3
Generale pro tempore
in persona del Dirigente pro tempore Controparte_4
tutti costituiti con la dott.ssa , il dott. , la CP_5 Controparte_6
dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa Controparte_7 CP_8 CP_9
ex art. 417-bis c.p.c. CP_10
- RESISTENTI Oggetto: Carta docente
All'udienza odierna i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , , , Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_2
hanno adito l'intestato Tribunale rappresentando di essere tutti, al momento Parte_2 dell'instaurazione del presente giudizio, docenti a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
– in servizio presso varie istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di Controparte_1
– e di avere stipulato con il convenuto contratti a tempo determinato così dettagliati: CP_4
a) (doc. 1 del ricorso): Parte_1
- nell'a.s. 2023/2024 dal 01/09/2023 al 30/06/2024 (ossia fino al termine delle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno per ventiquattro ore settimanali, presso la scuola primaria dell'IC “don Lorenzo Milani” di VA (BS);
- nell'a.s. 2024/2025 dal 05/09/2024 al 31/08/2025 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno per ventiquattro ore settimanali, presso la scuola primaria “don Remo Tonoli” di LI (BS);
b) (doc. 2 del ricorso): Parte_1
- nell'a.s. 2019/2020 dal 02/10/2019 al 30/06/2020 (ossia fino al termine delle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Salvatore Quasimodo” di VO (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 23/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Salvatore Quasimodo” di VO (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 07/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Salvatore Quasimodo” di VO (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 08/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Salvatore Quasimodo” di VO (BS);
- nell'a.s. 2024/2025 dal 05/09/2024 al 30/06/2025 (ossia fino al termine delle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Salvatore Quasimodo” di VO (BS);
Pag. 2 di 14 c) (doc. 3 del ricorso): Parte_1
- nell'a.s. 2020/2021 dal 04/11/2020 al 12/06/2021, in virtù di otto incarichi di supplenza immediatamente consecutivi, tutti a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia per tredici ore settimanali e tutti espletati presso la scuola secondaria di primo grado “
[...]
di CA AN RT (BS), intercorsi nei periodi seguenti: il primo tra il 04/11/2020 ed Per_1
il 18/11/2020, il secondo tra il 19/11/2020 ed il 22/11/2020, il terzo il 23/11/2020, il quarto tra il
24/11/2020 ed il 13/01/2021, il quinto tra il 14/01/2021 ed il 13/03/2021, il sesto tra il 14/03/2021 ed il
15/03/2021, il settimo tra il 16/03/2021 ed il 08/06/2021, l'ottavo tra il 09/06/2021 ed il 12/06/2021;
- nell'a.s. 2021/2022 dal 29/10/2021 al 08/06/2022, in virtù di cinque incarichi di supplenza pressoché consecutivi, tutti a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra e tutti espletati presso la scuola secondaria di primo grado “Arcangelo Mazzotti” dell'IC “Monte
Orfano” di Cologne (BS), intercorsi nei periodi seguenti: il primo tra il 29/10/2021 ed il 08/12/2021, il secondo tra il 09/12/2021 ed il 08/03/2022, il terzo tra il 09/03/2022 ed il 08/04/2022, il quarto tra il
09/04/2022 ed il 13/04/2022, il quinto tra il 20/04/2022 ed il 08/06/2022;
- nell'a.s. 2022/2023 dal 08/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Giovanni XXIII” dell'IC “Angelo Maffeo Chiecca” di
Rudiano (BS);
- nell'a.s. 2023/2024 dal 01/09/2023 al 30/06/2024 (ossia fino al termine delle attività didattiche), a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Giovanni XXIII” dell'IC “Angelo Maffeo Chiecca” di Rudiano (BS);
- nell'a.s. 2024/2025 dal 05/09/2024 al 30/06/2025 (ossia fino al termine delle attività didattiche), a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia per dieci ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Martin Luther King” di Palazzolo sull'Oglio (BS);
d) (doc. 4 del ricorso): Parte_2
- nell'a.s. 2019/2020 dal 03/10/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado dell'IC Polo est di Lumezzane (BS); Controparte_11
- nell'a.s. 2020/2021 dal 23/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Canossi” di ON IA (BS);
Pag. 3 di 14 - nell'a.s. 2021/2022 dal 13/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Canossi” di ON IA (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 08/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Canossi” di ON IA (BS);
- nell'a.s. 2024/2025 dal 05/09/2024 al 30/06/2025 (ossia fino al termine delle attività didattiche), a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado dell'IC “Teresio Olivelli” di LA CA (BS);
e) (doc. 5 del ricorso): Parte_2
- nell'a.s. 2022/2023 dal 08/09/2022 al 30/06/2023 (ossia fino al termine delle attività didattiche), a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia per nove ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Andrea Belli” di BB HI (BS);
- nell'a.s. 2023/2024 dal 01/09/2023 al 30/06/2024 (ossia fino al termine delle attività didattiche), a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia per dieci ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Andrea Belli” di BB HI (BS);
- nell'a.s. 2024/2025 dal 30/09/2024 al 31/08/2025 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado dell'IC “Teresio Olivelli” di LA CA (BS).
Hanno lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di euro 500,00
(infra “Carta docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato, al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Hanno affermato che sono qualificabili come “annuali” sia le supplenze conferite sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico (supplenze su posti vacanti e disponibili) sia le supplenze conferite sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico (supplenze su posti di fatto disponibili fino al termine delle attività didattiche) sia, infine, le supplenze conferite in ciascun anno scolastico, ai sensi dell'art. 11, co. 14, legge n. 124/1999, per almeno centoottanta giorni, anche non consecutivi, oppure conferite dal 1° febbraio sino alla conclusione delle operazioni di scrutinio, in quanto tutte egualmente destinate a sopperire ad esigenze dell'amministrazione scolastica e dunque non brevi o saltuarie.
Hanno precisato che, secondo le indicazioni fornite dalle disposizioni attuative della normativa di rango primario – d.p.c.m. 23 settembre 2015 n. 32313, nota ministeriale 15 ottobre 2015 n. 15219 e
Pag. 4 di 14 d.p.c.m. 28 novembre 2016 – il beneficio in contesa veniva riconosciuto anche agli insegnanti di ruolo: assunti a tempo parziale;
in periodo di formazione e prova;
in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati.
Hanno sostenuto l'illegittimità della condotta avversaria, per violazione della clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva europea n. 1999/70/CE, la quale impone il divieto di discriminazione del personale cd. precario con riferimento alle condizioni di impiego, anche in ambito formativo, in assenza di ragioni oggettive.
Hanno dedotto, altresì, la violazione da parte del degli artt. 3, 35 e 97 Cost., ovvero dei CP_1
connessi principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione.
Hanno evidenziato in particolare, per quanto di interesse in questa sede, come il diritto/dovere di formazione – strettamente collegato alla Carta docente – sia previsto ed imposto, senza distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, dall'art. 395, co. 2 lett. a), d.lgs. n.
297/1994 e dagli artt. 29, 63 e 64 CCNL 29.11.2007.
Hanno citato, a sostegno della propria tesi, gli interventi sul tema della Suprema Corte di Cassazione
(sent. n. 29961 del 27.10.2023), del Consiglio di Stato (sent. n. 1842 del 16.03.2022) e della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea (ord. 18.05.2022, causa C-450/21), menzionando altresì ulteriori pronunce, più risalenti nel tempo, dei medesimi giudici di legittimità (Cass. ordinanze nn. 27950/2017,
7112/2018, 3473/2019, Cass. Sez. Lav. sent. 32104/2022) e della stessa GU (sent. 13.09.2007 causa
C-307/05, sent. 15.04.2008 causa C-268/06, sent. 08.09.2011 causa C-177/10, sent. 18.10.2012 cause riunite C-302/11, C-303/11, C-304/11 e C-305/11, ord. 07.03.2013 causa C-393/11).
Hanno ricordato come l'obbligo di applicazione conforme del diritto dell'Unione incomba su tutti gli organi dello Stato, con conseguente necessità di disapplicazione delle norme interne incompatibili con disposizioni europee – come la richiamata clausola 4 dell'Accordo Quadro – dotate di efficacia diretta.
Hanno aggiunto che il recente intervento normativo in materia – art. 15 decreto-legge n. 69/2023 – non aveva risolto il problema avendo riconosciuto il beneficio solo in relazione all'anno 2023 ed ai soli destinatari di supplenze su posto vacante e disponibile.
Hanno invocato, in punto di prescrizione, l'applicabilità dell'art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28.11.2016, ai sensi del quale il termine prescrizionale decorre dal 30 ottobre di ciascun anno, ossia dal momento in cui è consentito anche ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica sul portale dedicato.
A tal proposito hanno inoltre precisato di avere inutilmente notificato al convenuto le CP_1
seguenti diffide ad adempiere, rimaste tutte prive di riscontro:
a) a mezzo di missiva di posta elettronica certificata regolarmente recapitata in data Parte_1
08.10.2024 (doc. 6 del ricorso);
Pag. 5 di 14 b) a mezzo di lettere raccomandate inviate in data 15.10.2024 all'USR della Parte_1 ed all'UST di (doc. 7 del ricorso); CP_3 CP_4
c) , a mezzo di lettere raccomandate inviate in data 18.10.2024 all'USR della Parte_1 ed all'UST di (doc. 8 del ricorso); CP_3 CP_4
d) , a mezzo di lettere raccomandate inviate in data 21.10.2024 all'USR della Parte_2 CP_3 ed all'UST di (doc. 9 del ricorso); CP_4
e) , a mezzo di lettere raccomandate inviate in data 18.10.2024 all'USR della ed Parte_2 CP_3 all'UST di (doc. 10 del ricorso). CP_4
Hanno concluso chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del CP_1
alla concessione della Carta docente ed all'accreditamento su di essa di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici rivendicati da ognuna delle parti ricorrenti, secondo quanto qui di seguito dettagliato:
a) , per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025 per un importo totale pari ad euro 1.000,00; Parte_1
b) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025 per un Parte_1
importo totale pari ad euro 2.500,00;
c) , per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 per un Parte_1
importo totale pari ad euro 2.500,00;
d) , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025 per un Parte_2
importo totale pari ad euro 2.500,00;
e) , per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 per un importo totale pari ad euro Parte_2
1.500,00.
2. Con memoria di costituzione ritualmente depositata il ha Controparte_1
preliminarmente eccepito la natura breve e saltuaria delle supplenze assegnate al ricorrente
[...]
nel corso degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, chiedendone l'esclusione. Parte_1
Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto illegittimo o comunque infondato ed il rigetto di tutte le domande in contrasto con il quadro normativo e giurisprudenziale nelle more delineatosi.
Ha sostanzialmente confermato lo svolgimento dei servizi di docenza esposti nell'atto introduttivo del giudizio ed attestato l'effettiva permanenza, al momento del deposito della memoria di costituzione, di tutte le parti ricorrenti all'interno del sistema scolastico, in virtù di contratti di supplenza in essere.
Ha ampiamente richiamato i principi di diritto recentemente affermati in materia dalla Corte di
Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 emessa nell'ambito del procedimento ex art. 363-bis
c.p.c. instaurato da altro Tribunale.
Ha richiamato, altresì, la disciplina nelle more introdotta con decreto-legge n. 69/2023, che ha previsto il riconoscimento del beneficio invocato per l'anno 2023, nell'ipotesi di supplenza annuale su posto
Pag. 6 di 14 vacante e disponibile, sottolineando come l'onere della prova di tale requisito fosse a carico delle parti ricorrenti.
Ha evidenziato che la formazione viene disciplinata dalla clausola numero 6 dell'Accordo Quadro, secondo la quale i datori di lavoro devono agevolare l'accesso dei dipendenti a tempo determinato
“nella misura del possibile”; quindi, nel caso di specie, anche tenendo conto della compatibilità finanziaria della relativa spesa, oltreché delle ulteriori occasioni di crescita professionale già garantite anche ai docenti cd. precari.
Ha sottolineato la rilevanza della condotta dell'amministrazione, adeguatasi dapprima alla normativa di rango primario ex art. 97 Cost. e successivamente alle determinazioni della GU.
Ha segnalato, in ogni caso, la necessità di sottoporre l'eventuale riconoscimento del beneficio ai medesimi vincoli previsti per il personale di ruolo – onde evitare una discriminazione cd. alla rovescia
– e di non applicare alcuna maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1277 c.c. e dell'art. 2 d.p.c.m. 28 novembre 2016, né alcun cumulo di interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 ed art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.
3. Pacifici i servizi svolti dalle parti ricorrenti, il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
3.1. Come puntualmente osservato dalle parti ricorrenti, la Carta docente è disciplinata dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, il quale prevede che la stessa, dell'importo nominale di euro 500,00 all'anno, venga riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, tramite i diversi possibili utilizzi dettagliatamente indicati nell'ambito della medesima disposizione (acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste, di hardware e software, etc.).
Come anche recentemente affermato dalla Suprema Corte “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto”; sebbene il riferimento a software e hardware possa sviare, anche tali elementi “vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale” (Cassazione civile Sez. Lav. del 27/10/2023, n. 29961).
Tanto premesso in ordine alle finalità del beneficio richiesto, deve osservarsi come l'art. 282 d.lgs. n.
297/1994 preveda che l'aggiornamento – inteso come “adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica, come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica” – sia un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato.
Pag. 7 di 14 Analogamente gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007 prevedono, senza differenze tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, rispettivamente: che la formazione costituisca “una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituiscano un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, se è vero che la scelta di prevedere la corresponsione del beneficio ai soli insegnanti di ruolo manifesta “un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta … la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo” è altrettanto innegabile che “la taratura di quell'importo di 500 Euro in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima” (Cass. 29961 cit.).
A fronte di tale quadro normativo, non può dunque negarsi il potenziale contrasto della normativa nazionale con la clausola n. 4 dell'Accordo Quadro;
infatti, “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura … Essi infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento” (Cass. 29961 cit.).
La stessa GU, in effetti – le cui interpretazioni delle norme comunitarie hanno efficacia ultra partes
(ex multis Cassazione civile Sez. Lav., 15/10/2020, n. 22401) – con ordinanza del 18.05.2022 richiamata in ricorso ha affermato che la clausola 4 più volte citata osta ad una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del il beneficio Controparte_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso ai fini di accrescimento formativo;
fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato il quale invochi la Carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato, nel corso del medesimo periodo (punto 42).
3.2. Riconosciuto, per i motivi esposti, che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 si presti a una possibile disapplicazione per contrarietà ad una disposizione europea self executing – come evidentemente è la clausola 4, laddove introduce un divieto di discriminazione che non necessita di ulteriori attuazioni di carattere nazionale – è necessario verificare se, nel caso di specie, sussistano i presupposti per ritenere che le parti ricorrenti abbiano subito un trattamento deteriore esclusivamente a causa della propria assunzione a tempo determinato, in assenza di ragioni oggettive.
Pag. 8 di 14 Giova a questo proposito richiamare i principi recentemente espressi sul punto dalla Suprema Corte – il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia – con la sentenza n. 29961 più volte richiamata.
Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi:
a) che non appaiono criteri idonei “quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari” (docenti di ruolo a tempo parziale verticale o orizzontale, inidonei per motivi di salute, comandati, distaccati, etc.) perché così la “connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi … il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso … Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali”;
b) che analogamente non sia idoneo il dato normativo dei centottanta giorni, valorizzato da “norme riguardanti specifici fenomeni … che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica”;
c) che possa invece essere utile il disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 4, legge n. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario;
d) che, nei casi di cui alla lett. c), la relazione tra supplenza e didattica annua è chiaramente enunciata, trattandosi di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”;
e) che rispetto alle citate tipologie di incarico “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Risulta dirimente, dunque, la tipologia di incarico che, per poter determinare un'assimilazione – ai fini dell'attività formativa alla quale è connessa la Carta docenti – deve avere una taratura annuale. In altri
Pag. 9 di 14 termini, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della 'didattica annua' non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Al riguardo occorre sottolineare, in replica alle difese del , che non costituisce adeguamento CP_1 alla normativa europea l'introduzione dell'art. 15 decreto-legge n. 69/2023, il quale prevede l'attribuzione della Carta soltanto ai docenti con “contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, escludendo quindi i docenti che abbiano comunque prestato la loro attività con una taratura annuale. Viene infatti in tal modo introdotta un'ingiustificata discriminazione ai danni di coloro che abbiano espletato la loro supplenza per tutta la durata delle attività didattiche cessando la prestazione al 30 giugno e dunque ai danni dei docenti “che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale … risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili”.
Pertanto, anche tale disposizione, contrastante con il diritto dell'Unione, va disapplicata con conseguente riconoscimento del beneficio in parola in favore della ricorrente anche per Parte_1
l'a.s. 2023/2024, del ricorrente anche per l'a.s. 2023/2024, della ricorrente Parte_1 Pt_2
anche per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, avendo costoro svolto nel corso dei succitati anni
[...]
scolastici supplenze fino al termine delle attività didattiche (docc. 3.1, 3.3., 3.5 della memoria).
Si precisa, quanto all'orario di lavoro, eventualmente ridotto, che possa essere assegnato al supplente, che i principi espressi dalla Corte – non pronunciatasi specificamente sul punto per ragioni di irrilevanza nella fattispecie concreta – laddove focalizzano l'attenzione sulla taratura annuale della didattica, inducono a ritenere ininfluente una eventuale incompletezza oraria della cattedra, rispetto alle diciotto ore standard. D'altro canto, è la stessa Corte di Cassazione a specificare che il lavoro a tempo indeterminato part time settimanale non è ex se un criterio di comparazione perché comunque
“si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica 'annua' … che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza”; con la conseguenza che, a contrario, laddove la supplenza si tari sull'intero anno scolastico, anche per il lavoratore a tempo determinato dovrebbe risultare irrilevante il minor impegno orario, ai fini del riconoscimento del beneficio della
Carta docente.
3.3. Il beneficio deve essere altresì riconosciuto a anche per gli aa.ss. 2020/2021 e Parte_1
2021/2022, volta che dalle dichiarazioni rese dallo stesso resistente e dai dati emergenti CP_1
dallo stato matricolare prodotto in atti (doc.
3.3 della memoria) si evince come al docente, durante l'anno scolastico 2020/2021, nel periodo compreso tra il 04/11/2020 ed il 12/06/2021 siano stati assegnati otto incarichi di supplenza immediatamente consecutivi, tutti a copertura di un posto di
Pag. 10 di 14 insegnamento di italiano, storia e geografia per tredici ore settimanali e tutti espletati presso la scuola secondaria di primo grado ” di CA AN RT (BS) mentre, durante l'anno Persona_1
scolastico 2021/2022, nel periodo compreso tra il 29/10/2021 ed il 08/06/2022 siano stati assegnati cinque incarichi di supplenza pressoché consecutivi con una sola interruzione in corrispondenza delle festività pasquali, tutti a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra e tutti espletati presso la scuola secondaria di primo grado “Arcangelo Mazzotti” di Cologne
(BS) (per altro, seguiti da un ulteriore incarico dal 09/06/2022 al 15/06/2022 effettuato presso la medesima istituzione scolastica a copertura di un posto di identico insegnamento).
Invero, stima il Tribunale che un “piano didattico temporale”, costituito da molteplici contratti di supplenza, i quali si siano succeduti nel corso dell'anno scolastico, tali da raggiungere, considerati complessivamente, la configurazione di una vera e propria didattica annua, possa essere equiparato al piano didattico svolto dai docenti assunti a tempo indeterminato, soprattutto se tali incarichi abbiano ad oggetto la medesima materia di insegnamento e siano espletati presso il medesimo istituto scolastico.
3.4. Applicando i principi enunciati al caso di specie, deve essere riconosciuta la violazione del diritto europeo da parte del , consistente nell'omessa disapplicazione della normativa Controparte_1
nazionale e nella mancata corresponsione della Carta docente, considerato che le seguenti parti ricorrenti hanno effettivamente svolto e stanno svolgendo tuttora, negli anni scolastici specificati appresso per ciascuna di esse, supplenze ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, legge n. 124/1999:
a) negli aa.ss. 2023/2024, 2024/2025, Parte_1
b) negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025, Parte_1
c) negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, Parte_1
d) negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025, Parte_2
e) negli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. Parte_2
3.5. Il beneficio va riconosciuto anche con riferimento all'a.s. 2024/2025 non essendovi evidenze agli atti che, nonostante le previsioni della legge di bilancio evocate dal Ministero all'udienza di discussione, lo stesso sia stato effettivamente erogato in favore delle parti ricorrenti aventi contratti in scadenza al 31 agosto 2025.
4. In ordine alle conseguenze di quanto accertato al precedente paragrafo, la Corte, con l'arresto citato, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis” in quanto: le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti;
secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.p.c.m. 28 novembre 2016, la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati.
Pag. 11 di 14 Queste caratteristiche, da considerarsi unitamente agli ordinari principi in materia di obbligazioni, impongono secondo la Corte di accogliere le domande di adempimento, mediante attribuzione della
Carta, perché “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”; ciò ovviamente solo laddove sia tecnicamente possibile e vi sia ancora interesse delle parti.
In ordine a tali due ultimi aspetti, ha innanzitutto evidenziato che, vista l'esistenza attuale dell'istituto nell'ordinamento, “non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare almeno in oggi anche rispetto a periodi pregressi” mediante la semplice concessione di un accesso “ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue”. Né rilevano in senso ostativo i termini e le modalità procedurali imposte dai d.p.c.m. citati (registrazione sulla piattaforma web, sulla base di un'autenticazione attraverso il sistema “Spid”) anche perché “i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega CP_1
l'esistenza di un loro diritto in proposito”. Analogamente irrilevante è il tema della decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, anch'essa prevista dai relativi decreti, non potendo la stessa operare per fatto del creditore;
dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Inoltre, la stessa Corte ha sottolineato: come la natura “continua del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento” e l'inserirsi di esso “nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo … ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato” portino a ritenere “che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte supplenze, non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”; e come analogamente non venga meno neanche l'interesse datoriale, proprio perché “l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative”.
È stato infine specificato che la nozione di “cessazione dal servizio” quale causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio debba essere “adattata” con riferimento al personale precario, che non fuoriesce necessariamente dal sistema scolastico al momento della fine della supplenza. In altri termini
“se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva
Pag. 12 di 14 anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Solo in questo secondo caso residua l'azione risarcitoria, ma tale situazione, secondo quanto dichiarato dalla stessa amministrazione resistente e comprovato dai rispettivi stati matricolari prodotti in atti, non ricorre nell'ipotesi in esame, nella quale:
a) ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal 05/09/2024 al Parte_1
31/08/2025 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola primaria “don Remo Tonoli” di LI
(BS) (doc. 1 del ricorso e doc.
3.1 della memoria);
b) ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal 05/09/2024 al Parte_1
30/06/2025 (ossia fino al termine delle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Salvatore
Quasimodo” di VO (BS) (doc. 2 del ricorso e doc.
3.2 della memoria);
c) ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal 05/09/2024 al Parte_1
30/06/2025 (ossia fino al termine delle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia per dieci ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Martin
Luther King” di Palazzolo sull'Oglio (BS) (doc. 3 del ricorso e doc.
3.3 della memoria);
d) ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal 05/09/2024 al Parte_2
30/06/2025 (ossia fino al termine delle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado dell'IC “Teresio
Olivelli” di LA CA (BS) (doc. 4 del ricorso e doc.
3.4 della memoria);
e) ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal 30/09/2024 al Parte_2
31/08/2025 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di italiano, storia e geografia ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado dell'IC “Teresio Olivelli” di LA CA (BS) (doc. 5 del ricorso e doc.
3.5 della memoria).
Pertanto, correttamente tutte le parti ricorrenti hanno esercitato l'azione di adempimento in principalità, che deve essere accolta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e tenendo conto, nella valutazione dell'attività difensiva delle parti, anche della serialità del contenzioso;
con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1 – in accoglimento del ricorso, accerta il diritto delle parti ricorrenti all'assegnazione della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma
121, legge n. 107/2015 per i seguenti anni scolastici:
- quanto alla ricorrente , per gli aa.ss. 2023/2024, 2024/2025, Parte_1
- quanto alla ricorrente per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_1
2022/2023, 2024/2025,
- quanto al ricorrente , per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_1
2023/2024, 2024/2025,
- quanto alla ricorrente , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_2
2022/2023, 2024/2025,
- quanto alla ricorrente , per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; Parte_2
2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i periodi di Controparte_1 cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore delle parti ricorrenti;
3 – condanna il a rimborsare alle parti ricorrenti le spese Controparte_1 di lite, che si liquidano complessivamente in € 800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 26 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Chiara Desenzani
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