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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/07/2024, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2255/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2255/2020
Tra
Parte_1
ATTORE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
e
LE. CO. Srl CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 22 luglio 2024 ad ore 11.08 innanzi al GOP dott. ssa Maria Carmen Napolitano, sono comparsi l'Avv. Maurizio Sacchetti per parte convenuta opposta e l'Avv. Elena Baldi in sostituzione dell'Avv. Chiarinelli Corrado per parte attrice opponente.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Sacchetti conclude come in comparsa di costituzione e risposta. L'Avv. Baldi conclude come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Il Giudice si ritira per decidere alle ore 11.30 autorizzando le parti ad allontanarsi
Dopo breve discussione orale il Giudice, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 19.30
Il Giudice
dott. ssa Maria Carmen Napolitano
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. ssa Maria Carmen Napolitano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2255/2020 promossa da:
Ditta Individuale C.F. / P:I: Parte_1 C.F._1
con sede in Fiumicino, (RM), Via William D'Altri, 15, elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Roma, Via Gian Giacomo Porro, n. 20, presso lo studio dell'Avvocato Corrado Chiarinelli
attore in opposizione a decreto ingiuntivo contro
Co
CO. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. con sede in Controparte_2
Prato Viale Vittorio Veneto 13, C.F. P.I. , rappresentata e difesa P.IVA_2 P.IVA_3 dall'Avv. Maurizio Sacchetti presso e il cui studio in Prato Viale Vittorio Veneto 13 è elettivamente domiciliata Convenuto opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22.7.2024 allegato
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha presentato opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 774/2020, emesso in data 25 giugno 2020 dal Tribunale di Prato nella procedura n. R.G. n. 1575/2020 con cui era stato ordinato il pagamento della somma di € 11.795,40, oltre interessi e spese di procedura.
L'attore a sostegno dell'opposizione ha esposto che l'ordine commissionato atteneva ad una fornitura di tavolame in doghe in TEAK, che aveva ritenuto non conforme a quanto richiesto;
egli non aveva accettato la merce provvedendo a restituirla come era indicato nel ddt datato 6.05.2016 in cui compare la seguente dicitura “ 06/05/2016 MATERIALE NON CONFORME ALLA LAVORAZIONE” a firma del vettore.
A fronte della contestazione la merce era ripartita per essere indirizzata nuovamente a CP_3
In merito alla conclusione dell'accordo parte attrice ha riconosciuto di avere ordinato la merce recandosi personalmente presso unitamente al Sig. , responsabile CP_3 Testimone_1
pagina 2 di 5 dell'imbarcazione dove dovevano essere posizionate le doghe in Teak, e che ivi aveva concordato con Per_ il Sig. il materiale per l'installazione.
Diversamente da quanto convenuto la merce giunta presso la Bussola Cantieri Navali del Tevere RL, sita in Fiumicino, Via della Scafa, n. 65,si era rivelata difforme da quella pattuita con il sig. Per_2
Sul punto ha depositato una email del 15.7.2020 proveniente da ed un'altra
[...] Testimone_1 comunicazione proveniente da RC, Riparazioni e Costruzioni Navali RL, ma non sottoscritta, nella quale la mittente aveva esposto che il materiale inviato “ è di pessima qualità e non conforme agli standard previsti, né per la lunghezza delle tavole, né per la fibra nodosa delle stesse
L'attore ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo per l'effetto la dichiarazione che nulla fosse dovuto dalla Ditta Individuale di alla in via subordinata, Parte_1 Parte_1 CP_3 laddove fosse stata accertata la posizione debitoria della Ditta Individuale Parte_1 nei confronti della , ha domandato che fosse operata una riduzione della pretesa
[...] CP_3 avversaria.
Le. Co. RL si è costituita in giudizio con comparsa nella quale ha rilevato l'infondatezza della opposizione sostenendo che la contestazione di parte attrice era riferita ad una fornitura del mese di
Maggio del 2016, risalente quindi ad un anno prima rispetto a quella per la quale aveva avanzato richiesta di pagamento e pertanto si rivelava non pertinente in rapporto all'oggetto della domanda monitoria costituito dal pagamento della somma di Euro 11.795,40 portata dalla fattura n. 535 del
09.05.2017, la quale era stata emessa sulla base del documento di trasporto n. 736 del 09.05.2017.
Ha osservato che anche i documenti depositati da parte attrice a supporto della propria tesi, oltre ad essere riferiti ad una fornitura diversa, erano privi di data certa atteso che la dicitura apposta sul ddt datato 6.5.2016 “materiale non conforme alla lavorazione” era scritta a mani ed avrebbe potuto essere aggiunta in qualsiasi momento, che analoghe considerazioni in punto di mancanza di data certa dovevano essere svolte per la email proveniente da che aveva un contenuto impreciso Testimone_1
e non era coeva al periodo in cui era stata eseguita la fornitura ed anche per la lettera proveniente da
RC non essendovi prova dell'invio, a dispetto della data apposta sul documento del 6.5.2016.
Le. Co. RL ha concluso chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
nel merito ha domandato il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo oltre alla condanna della al pagamento della somma ritenuta di Parte_1 giustizia a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
All'udienza celebrata con rito cartolare del 26 gennaio 2021 il Giudice scrivente ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte nel provvedimento che si intendono integralmente richiamate in questa sede.
La causa è stata istruita con l'assunzione della prova testimoniale di indicato da parte Persona_2 convenuta opposta.
All'esito dell'assunzione della testimonianza è stato revocato l'interrogatorio formale del l.r. di parte convenuta che era stato inizialmente ammesso su richiesta di parte attrice, atteso che quest'ultima, interessata allo sfogo del mezzo istruttorio, non era comparsa all'udienza fissata per gli incombenti pagina 3 di 5 istruttori e non ha insistito per disporre nuova comparizione della parte, impedita a comparire quel giorno, ad altra udienza.
Con l'esaurimento dell'istruttoria la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna del 22 luglio 2024 , nella quale è stata decisa con lettura del dispositivo dell' allegata motivazione.
ˬˬˬ
L'opposizione presentata avverso il d.i. n. n. 774/2020, emesso in data 25 giugno 2020 dal Tribunale di
Prato nella procedura n. R.G. n. 1575/2020 non ha trovato fondamento e deve essere respinta.
Preliminarmente deve osservarsi che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova da parte del creditore opposto.
Nel caso di specie la convenuta opposta ha comprovato la pretesa creditoria avendo CP_3 dimostrato di avere fornito ad la merce indicata nella fattura n. 535 del 09.05.2017 Parte_1 provvedendo alla regolare consegna della stessa. Con Sul tale circostanza è stato ascoltato un dipendente di Co. RL , che si è rivelato non Persona_2 solo informato della vicenda, ma il soggetto che aveva trattato direttamente con Parte_1 dal quale aveva ricevuto l'ordinativo di materiale. Egli aveva evaso la commissione recandosi
[...] personalmente a consegnare i beni nella sede di situata a Fiumicino. Parte_1
Non vi è dubbio che la sua testimonianza si profili particolarmente attendibile in quanto proveniente da persona che aveva gestito i rapporti direttamente col cliente, raccogliendo la richiesta e provvedendo al recapitare il legno nella disponibilità di Pt_1
Il testimone ha aggiunto che al momento della consegna nessuna contestazione venne mossa da sulla merce tramite denunce di vizi o di difformità rispetto a quanto ordinato. Egli ha Pt_1 decisamente escluso di avere riportato il materiale presso la sede di quale effetto di una non CP_3 accettazione dello stesso da parte dell'acquirente.
Ed allora si conclude che la dichiarazione testimoniale abbia consentito di ricostruire in modo completo il rapporto contrattuale, intercorso tra le parti, costituito dalla vendita di doghe per imbarcazioni, di collocare la vendita precisamente nel periodo a cui risalgono la fattura azionata ed il relativo documento di trasporto, e quindi nel maggio 2017, e di escludere la formulazione di contestazioni su presunte mancanze o difformità della merce.
Non solo il testimone ha risposto in modo chiaro che il materiale ordinato fu consegnato a il Pt_1 quale nulla ebbe ad obiettare, ma i documenti allegati da parte attrice - che dovrebbero comprovare la presenza di lamentele da parte dei clienti di - si sono rivelati non pertinenti alla Parte_1 compravendita oggetto di causa, per il tempo di formazione degli stessi.
Infatti la email di , datata 15 luglio 2020, oltre ad essere successiva alla compravendita Testimone_1 di ben tre anni, cita genericamente una vicenda del 2017 in cui il fornitore – neppure menzionato nel nome - avrebbe sostituito la fornitura con doghe prive di difetti.
Il ddt del 6.5.2016 contiene un'integrazione fatta a mano che pone dei dubbi sulla validità del documento e sulla sua efficacia probatoria;
peraltro lo stesso è riferito temporalmente al 2016 e non pagina 4 di 5 sembra essere correlato alla compravendita oggetto di causa. Analoghe osservazioni vanno svolte per la lettera, priva di data certa e di firma, asseritamente proveniente da RC .
A fronte della dimostrazione del raggiungimento del consenso sulla fornitura di merce e sulla consegna della stessa, parte attrice non ha provato fatti impeditivi o estintivi della obbligazione di pagamento .
Alla luce di quanto esposto è comprovato il titolo della pretesa azionata Le. Co. RL RL nella procedura monitoria ed il mancato pagamento della fattura azionata.
La soccombenza comporta per parte attrice il carico delle spese processuali sostenute dalla controparte
(art. 91 c.p.c.), che appaiono necessarie nella misura di € 4227,00 oltre spese generali 15%, IVA e
CAP di legge, applicando i valori medi delle fasi introduttiva, studio e decisionale e il valore minimo per la fase istruttoria data la limitata attività.
Non ricorrono i presupposti per configurare a carico di parte attrice una responsabilità aggravata non essendovi prova di mala fede o colpa grave nell'attività di difesa della sua posizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2255/2020 RG , ogni altra istanza disattesa o assorbita, respinge l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 774/2020, emesso in data 25 giugno 2020 dal Tribunale di Prato nella procedura n. R.G. n. 1575/2020 nell'interesse di che condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 sostenute dalla controparte nel presente giudizio, liquidate in € 4227,00 oltre 15%, Iva e Cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Prato il 22.07.2024 IL GOP Maria Carmen Napolitano
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2255/2020
Tra
Parte_1
ATTORE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
e
LE. CO. Srl CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 22 luglio 2024 ad ore 11.08 innanzi al GOP dott. ssa Maria Carmen Napolitano, sono comparsi l'Avv. Maurizio Sacchetti per parte convenuta opposta e l'Avv. Elena Baldi in sostituzione dell'Avv. Chiarinelli Corrado per parte attrice opponente.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Sacchetti conclude come in comparsa di costituzione e risposta. L'Avv. Baldi conclude come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Il Giudice si ritira per decidere alle ore 11.30 autorizzando le parti ad allontanarsi
Dopo breve discussione orale il Giudice, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 19.30
Il Giudice
dott. ssa Maria Carmen Napolitano
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. ssa Maria Carmen Napolitano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2255/2020 promossa da:
Ditta Individuale C.F. / P:I: Parte_1 C.F._1
con sede in Fiumicino, (RM), Via William D'Altri, 15, elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Roma, Via Gian Giacomo Porro, n. 20, presso lo studio dell'Avvocato Corrado Chiarinelli
attore in opposizione a decreto ingiuntivo contro
Co
CO. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. con sede in Controparte_2
Prato Viale Vittorio Veneto 13, C.F. P.I. , rappresentata e difesa P.IVA_2 P.IVA_3 dall'Avv. Maurizio Sacchetti presso e il cui studio in Prato Viale Vittorio Veneto 13 è elettivamente domiciliata Convenuto opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22.7.2024 allegato
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha presentato opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 774/2020, emesso in data 25 giugno 2020 dal Tribunale di Prato nella procedura n. R.G. n. 1575/2020 con cui era stato ordinato il pagamento della somma di € 11.795,40, oltre interessi e spese di procedura.
L'attore a sostegno dell'opposizione ha esposto che l'ordine commissionato atteneva ad una fornitura di tavolame in doghe in TEAK, che aveva ritenuto non conforme a quanto richiesto;
egli non aveva accettato la merce provvedendo a restituirla come era indicato nel ddt datato 6.05.2016 in cui compare la seguente dicitura “ 06/05/2016 MATERIALE NON CONFORME ALLA LAVORAZIONE” a firma del vettore.
A fronte della contestazione la merce era ripartita per essere indirizzata nuovamente a CP_3
In merito alla conclusione dell'accordo parte attrice ha riconosciuto di avere ordinato la merce recandosi personalmente presso unitamente al Sig. , responsabile CP_3 Testimone_1
pagina 2 di 5 dell'imbarcazione dove dovevano essere posizionate le doghe in Teak, e che ivi aveva concordato con Per_ il Sig. il materiale per l'installazione.
Diversamente da quanto convenuto la merce giunta presso la Bussola Cantieri Navali del Tevere RL, sita in Fiumicino, Via della Scafa, n. 65,si era rivelata difforme da quella pattuita con il sig. Per_2
Sul punto ha depositato una email del 15.7.2020 proveniente da ed un'altra
[...] Testimone_1 comunicazione proveniente da RC, Riparazioni e Costruzioni Navali RL, ma non sottoscritta, nella quale la mittente aveva esposto che il materiale inviato “ è di pessima qualità e non conforme agli standard previsti, né per la lunghezza delle tavole, né per la fibra nodosa delle stesse
L'attore ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo per l'effetto la dichiarazione che nulla fosse dovuto dalla Ditta Individuale di alla in via subordinata, Parte_1 Parte_1 CP_3 laddove fosse stata accertata la posizione debitoria della Ditta Individuale Parte_1 nei confronti della , ha domandato che fosse operata una riduzione della pretesa
[...] CP_3 avversaria.
Le. Co. RL si è costituita in giudizio con comparsa nella quale ha rilevato l'infondatezza della opposizione sostenendo che la contestazione di parte attrice era riferita ad una fornitura del mese di
Maggio del 2016, risalente quindi ad un anno prima rispetto a quella per la quale aveva avanzato richiesta di pagamento e pertanto si rivelava non pertinente in rapporto all'oggetto della domanda monitoria costituito dal pagamento della somma di Euro 11.795,40 portata dalla fattura n. 535 del
09.05.2017, la quale era stata emessa sulla base del documento di trasporto n. 736 del 09.05.2017.
Ha osservato che anche i documenti depositati da parte attrice a supporto della propria tesi, oltre ad essere riferiti ad una fornitura diversa, erano privi di data certa atteso che la dicitura apposta sul ddt datato 6.5.2016 “materiale non conforme alla lavorazione” era scritta a mani ed avrebbe potuto essere aggiunta in qualsiasi momento, che analoghe considerazioni in punto di mancanza di data certa dovevano essere svolte per la email proveniente da che aveva un contenuto impreciso Testimone_1
e non era coeva al periodo in cui era stata eseguita la fornitura ed anche per la lettera proveniente da
RC non essendovi prova dell'invio, a dispetto della data apposta sul documento del 6.5.2016.
Le. Co. RL ha concluso chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
nel merito ha domandato il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo oltre alla condanna della al pagamento della somma ritenuta di Parte_1 giustizia a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
All'udienza celebrata con rito cartolare del 26 gennaio 2021 il Giudice scrivente ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte nel provvedimento che si intendono integralmente richiamate in questa sede.
La causa è stata istruita con l'assunzione della prova testimoniale di indicato da parte Persona_2 convenuta opposta.
All'esito dell'assunzione della testimonianza è stato revocato l'interrogatorio formale del l.r. di parte convenuta che era stato inizialmente ammesso su richiesta di parte attrice, atteso che quest'ultima, interessata allo sfogo del mezzo istruttorio, non era comparsa all'udienza fissata per gli incombenti pagina 3 di 5 istruttori e non ha insistito per disporre nuova comparizione della parte, impedita a comparire quel giorno, ad altra udienza.
Con l'esaurimento dell'istruttoria la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna del 22 luglio 2024 , nella quale è stata decisa con lettura del dispositivo dell' allegata motivazione.
ˬˬˬ
L'opposizione presentata avverso il d.i. n. n. 774/2020, emesso in data 25 giugno 2020 dal Tribunale di
Prato nella procedura n. R.G. n. 1575/2020 non ha trovato fondamento e deve essere respinta.
Preliminarmente deve osservarsi che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova da parte del creditore opposto.
Nel caso di specie la convenuta opposta ha comprovato la pretesa creditoria avendo CP_3 dimostrato di avere fornito ad la merce indicata nella fattura n. 535 del 09.05.2017 Parte_1 provvedendo alla regolare consegna della stessa. Con Sul tale circostanza è stato ascoltato un dipendente di Co. RL , che si è rivelato non Persona_2 solo informato della vicenda, ma il soggetto che aveva trattato direttamente con Parte_1 dal quale aveva ricevuto l'ordinativo di materiale. Egli aveva evaso la commissione recandosi
[...] personalmente a consegnare i beni nella sede di situata a Fiumicino. Parte_1
Non vi è dubbio che la sua testimonianza si profili particolarmente attendibile in quanto proveniente da persona che aveva gestito i rapporti direttamente col cliente, raccogliendo la richiesta e provvedendo al recapitare il legno nella disponibilità di Pt_1
Il testimone ha aggiunto che al momento della consegna nessuna contestazione venne mossa da sulla merce tramite denunce di vizi o di difformità rispetto a quanto ordinato. Egli ha Pt_1 decisamente escluso di avere riportato il materiale presso la sede di quale effetto di una non CP_3 accettazione dello stesso da parte dell'acquirente.
Ed allora si conclude che la dichiarazione testimoniale abbia consentito di ricostruire in modo completo il rapporto contrattuale, intercorso tra le parti, costituito dalla vendita di doghe per imbarcazioni, di collocare la vendita precisamente nel periodo a cui risalgono la fattura azionata ed il relativo documento di trasporto, e quindi nel maggio 2017, e di escludere la formulazione di contestazioni su presunte mancanze o difformità della merce.
Non solo il testimone ha risposto in modo chiaro che il materiale ordinato fu consegnato a il Pt_1 quale nulla ebbe ad obiettare, ma i documenti allegati da parte attrice - che dovrebbero comprovare la presenza di lamentele da parte dei clienti di - si sono rivelati non pertinenti alla Parte_1 compravendita oggetto di causa, per il tempo di formazione degli stessi.
Infatti la email di , datata 15 luglio 2020, oltre ad essere successiva alla compravendita Testimone_1 di ben tre anni, cita genericamente una vicenda del 2017 in cui il fornitore – neppure menzionato nel nome - avrebbe sostituito la fornitura con doghe prive di difetti.
Il ddt del 6.5.2016 contiene un'integrazione fatta a mano che pone dei dubbi sulla validità del documento e sulla sua efficacia probatoria;
peraltro lo stesso è riferito temporalmente al 2016 e non pagina 4 di 5 sembra essere correlato alla compravendita oggetto di causa. Analoghe osservazioni vanno svolte per la lettera, priva di data certa e di firma, asseritamente proveniente da RC .
A fronte della dimostrazione del raggiungimento del consenso sulla fornitura di merce e sulla consegna della stessa, parte attrice non ha provato fatti impeditivi o estintivi della obbligazione di pagamento .
Alla luce di quanto esposto è comprovato il titolo della pretesa azionata Le. Co. RL RL nella procedura monitoria ed il mancato pagamento della fattura azionata.
La soccombenza comporta per parte attrice il carico delle spese processuali sostenute dalla controparte
(art. 91 c.p.c.), che appaiono necessarie nella misura di € 4227,00 oltre spese generali 15%, IVA e
CAP di legge, applicando i valori medi delle fasi introduttiva, studio e decisionale e il valore minimo per la fase istruttoria data la limitata attività.
Non ricorrono i presupposti per configurare a carico di parte attrice una responsabilità aggravata non essendovi prova di mala fede o colpa grave nell'attività di difesa della sua posizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2255/2020 RG , ogni altra istanza disattesa o assorbita, respinge l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 774/2020, emesso in data 25 giugno 2020 dal Tribunale di Prato nella procedura n. R.G. n. 1575/2020 nell'interesse di che condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 sostenute dalla controparte nel presente giudizio, liquidate in € 4227,00 oltre 15%, Iva e Cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Prato il 22.07.2024 IL GOP Maria Carmen Napolitano
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