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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/04/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1540 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
CPF n.: , nato a [...]/PR il 25/10/1978; Parte_1 C.F._1
, CPF: , nata a [...]/PR il Controparte_1 C.F._2
21/03/1994; , CPF: , nato a [...]/PR il Controparte_2 C.F._3
10/11/1991; CPF: , nato a [...]/PR il 23/07/1974, in proprio CP_3 C.F._4
e come esercente la responsabilità sul minore
CPF: , nata a [...]/PR il Persona_1 C.F._5
09/11/2013; CPF: , nato a [...]/PR il Controparte_4 C.F._6
14/08/1967;
, CPF: , nata a Controparte_5 C.F._7
Apucarana/PR il
09/08/1966;
, CPF: , nato a [...]/PR il Controparte_6 C.F._8
21/11/1995, civilmente incapace, in questo atto rappresentato da
[...]
, curatore nominato con sentenza passata in giudicato in data 11/02/2016, Controparte_5
emessa agli atti in Azione Interdittiva Giudiziaria, processo n. 000053456.2015.8.16.0014 del 10°
Tribunale Civile del Distretto di ON/PR;
CPF: , nato a [...]/PR il 05/03/1992; Controparte_7 C.F._9
CPF: , nata a [...]/SP il 02/03/2004; Controparte_8 C.F._10 CPF: , nato a [...]/SP il Controparte_9 C.F._11
06/01/1986, in proprio e come esercente la responsabilità sui minori
CPF: , nata a [...]/TO il 18/09/2020 e Persona_2 C.F._12
CPF: , nata a [...]/SP il 05/10/2022; Controparte_10 C.F._13
CPF: , nata a [...]/SP il 18/05/2005; Controparte_11 C.F._14
CPF: , nata a [...]/SP il Controparte_12 C.F._15
10/08/1975, in próprio e come esercente la responsabilità genitoriale sul minore
CPF: , nata a [...]/SP il Persona_3 C.F._16
11/11/2011; giusta procura speciale notarile come da separato atto ai sensi dell'art. 83 comma 3
c.p.c., con apostilla n. 1523477 del 28.07.2023;
, CPF: , nata a [...]/PR il Controparte_13 C.F._17
giorno 09/03/1975, in proprio e come esercente la responsabilità genitoriale sui minori,
, CPF: , nata a [...]/SP il Persona_4 C.F._18
giorno 02/04/2007;
, CPF: , nata a [...]/SP il Controparte_14 C.F._19 giorno 02/01/2003; giusta procura speciale notarile come da separato atto ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c., con apostilla n. 2215244 del 24.10.2023, depositata in atti e da intendersi al calce al presente atto, Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ludovica Amenta del Foro di Catania, con studio in Lentini (SR) Via Termine n.6, c.a.p 96016, in forza di procura allegata in atti.
- RICORRENTI -
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_15 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_15
dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano ovvero ovvero ovvero Persona_5 Persona_5 Persona_6
, nato a [...] in data [...]ed emigrato in Persona_5 Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che ebbe un Persona_5
figlio con nato a [...]-Brasile) in data Persona_7 Persona_8
01.01.1905.
In data 20.10.1928 il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_8 [...]
e dalla loro unione sono nati tre figli: a UR (SP-Brasile) in data 21.02.1930 la Parte_2
sig.ra a UR (SP-Brasile) in data 18.02.1937 il sig. Parte_3 Parte_4
, a RI (SP-Brasile) in data 20.08.1940 la sig.ra
[...] Parte_5
In data 02.09.1950 la sig.ra ha contratto matrimonio con il sig. Parte_3
, dal quale rimane vedova e dalla cui unione è nata a [...]- Parte_6
Brasile) in data 02.08.1951 la sig.ra , in data 08.10.1959 la sig.ra Parte_7 Parte_3
ha contratto secondo matrimonio a RA RE (PR-Brasile) con il sig.
[...] [...]
CP_16
In data 23.09.1972 la sig.ra ha contratto matrimonio a AO PA (SP- Parte_7
Brasile) con il sig. e dalla loro unione sono nati a ON (PR-Brasile) due Controparte_17
figli: in data 23.07.1974 il sig. e in data 25.10.1978 la sig.ra CP_3 Parte_1
In data 19.12.2007 il sig. ha contratto matrimonio a RA (PR-Brasile) con la CP_3
sig.ra dalla cui unione è nata a [...]-Brasile) in data 09.11.2013 la sig.ra Parte_8
Persona_1
In data 15.05.2004 la sig.ra ha sposato a ON (PR-Brasile) Parte_1 Per_9
dal quale divorziò;
[...]
In data 09.02.1963 il sig. ha contratto matrimonio a RA (PR- Parte_4
Brasile) con la sig.ra e dalla loro unione sono nati ad PU (PR-Brasile) due CP_18
figli: in data 09.08.1966 (doc.21), in data 14.08.1967 Controparte_5 Controparte_4
[...]
In data 16.07.1988 la sig.ra ha contratto matrimonio a ON Controparte_5
(PR-Brasile) con , e dalla loro unione sono nati a ON (PR-Brasile) tre Controparte_19
figli: in data 10.11.1991 ; in data 21.03.1994 la sig.ra Controparte_2 Controparte_1
, in data 21.11.1995 ;
[...] Controparte_6
In data 05.03.1992 è nato a [...]-Brasile) Controparte_7
In data 02.03.2004 è nata a [...]-Brasile) la sig.ra odierna Controparte_8
ricorrente; In data 21.06.1958 la sig.ra ha contratto matrimonio a RA Parte_5
RE (PR-Brasile) con il sig. dal quale divorzia e dalla cui Parte_9
unione sono nati tre figli: a RA RE (PR-Brasile) in data 22.10.1960 la sig.ra
[...]
a OR (PR-Brasile) in data 26.02.1963 il sig. Parte_10 Persona_10
; a AO PA (SP-Brasile)
[...]
in data 10.08.1975 la sig.ra . Controparte_12
In data 21.10.1982 la sig.ra ha contratto matrimonio a AO PA Parte_5
(SP-Brasile) con il sig. ; Persona_11
In data 27.07.1985 la sig.ra ha contratto matrimonio a AO Parte_10
PA (SP-Brasile) con il sig. dal quale Controparte_20
divorzia e dalla cui unione è nato a [...]-Brasile) in data 06.01.1986 il sig.
[...]
Controparte_9
In data 06.01.2013 il sig. ha contratto matrimonio a IR Controparte_9
(SP-Brasile) con la sig.ra e dalla loro unione sono nati due Parte_11
figlie: a LM (TO-Brasile) in data 18.09.2020 la sig.ra a AO PA (SP- Persona_2
Brasile) in data 05.10.2022 la sig.ra Controparte_10
In data 11.02.2000 il sig. ha contratto matrimonio a Primeiro de Persona_10
Maio (PR-Brasile) con la sig.ra , dalla quale divorzia e dalla cui unione Controparte_13
sono nate a AO PA (SP-Brasile) due figlie: in data 02.01.2003 la sig.ra Controparte_14
, e in data 02.04.2007 la sig.ra
[...] Persona_4
In data 20.10.2004 la sig.ra ha contratto matrimonio a AO PA Controparte_12
(SP-Brasile) con il sig. dalla cui unione sono nate a AO PA (SP-Brasile) Controparte_21
due figlie: in data 18.05.2005 la sig.ra e in data 11.11.2011 la sig.ra Controparte_11 [...]
Persona_3
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il d'Italia di San OL e Curitiba (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web Pt_12
istituzionale del al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza Pt_12
ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_15
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 30.04.2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda mentre il resistente ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. All'esito, la giudice ha riservato la decisione.
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Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, la scrivente ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio 2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di GL BR (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art.
320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»). L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al soggetto civilmente incapace come sopra costituito e rappresentato.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. unitamente agli ulteriori atti di Persona_5
nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Pt_12
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Pt_13
giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del
2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di
San OL e Curitiba (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni Controparte_15 trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_15
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 30.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro