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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 02/08/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
N. 534/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 534/2024 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Scalzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-Parte ricorrente- nei confronti di
(C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Meo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
-Parte convenuta -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: impugnazione del riconoscimento di paternità.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.04.2024, ha esposto: di avere intrattenuto Parte_1 una relazione occasionale con;
che in data 16.04.2019 nasceva CP_1 Persona_1
; che il bambino veniva dichiarato, nell'atto di nascita n. 148 parte 1 serie A dell'anno 2019,
[...] registrato all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Crotone, figlio del ricorrente e della convenuta;
che le condizioni di salute del ricorrente al momento dei fatti indicati in narrativa erano molto precarie e che infatti soffriva di una forte depressione, di diverse patologie psichiatriche, di patologie cardiache e della tiroide;
che tutte queste patologie di cui il era ed è portatore a tutt'oggi, lo hanno Pt_1 condotto in un forte stato confusionale in cui la sua capacità di intendere e di volere era fortemente scemata e quindi anche compromessa;
che la relazione occasionale tra i due si è interrotta dopo solo un paio di incontri e successivamente il signor veniva informato dalla donna che si trovava Pt_1 in stato di gravidanza e che lui era certamente il padre del suo bambino;
che ha sempre dubitato della paternità, anche perché a partire dal mese di dicembre del 2012 gli era stato diagnosticato, presso le strutture mediche “Mater Domini” con sede a Catanzaro e “Medicenter” con sede a Crotone, un disturbo del desiderio sessuale ipoattivo, una patologia che provoca un calo del desiderio sessuale associato ad una disfunzione erettile;
che nonostante il forte dubbio circa la paternità del bambino, comunque, il ricorrente ha inteso riconoscere il neonato;
che il ricorrente è venuto a conoscenza solo qualche mese fa (ottobre 2023) che la sig.ra poteva aver intrattenuto altre relazioni all'epoca CP_1 del concepimento;
che la presunta paternità del sig. è resa dubbia, dunque, sia dalla patologia Pt_1 di cui il medesimo soffre che non gli consente di avere rapporti sessuali completi, e sia dalla situazione personale della sig.ra che non aveva una relazione stabile con il e quindi poteva avere CP_1 Pt_1 intrattenuto altre relazioni.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale in via preliminare l'accoglimento della domanda di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento e per l'effetto dichiarare che nato a [...] il [...] non è figlio del ricorrente, con ordine Persona_1 all'Ufficiale di stato civile del Comune di Crotone di procedere con le dovute annotazioni;
in via subordinata, qualora si accertasse la paternità biologica del ricorrente, riconoscere e dichiarare che l'atto di concepimento è frutto di raggiro da parte della signora difettando il presupposto della CP_1 capacità di discernimento del ricorrente, anche in considerazione del vizio del consenso estorto presumibilmente con dolo, e pertanto condannare la signora al risarcimento del danno da CP_1 paternità non desiderata.
costituitasi in giudizio, ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza del 11.09.2024 venivano sentite personalmente le parti. Con ordinanza del 24.09.2024, il Giudice delegato rilevava d'ufficio la questione della decadenza dal termine per proporre impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, assegnando termini per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione dedotta d'ufficio.
All'udienza del 29.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il Giudice riteneva la causa matura per la decisione.
All'udienza del 21.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
***** In via preliminare occorre verificare se l'azione è stata proposta entro i termini perentori previsti dalla legge.
In materia di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, l'art. 263, co. 3 c.c. dispone che “l'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita.
Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza;
nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento”.
Con riferimento al termine previsto dall'art. 263 c.c. per l'esercizio dell'azione, occorre considerare che esso è vincolante ed afferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti. Di conseguenza, spetta al giudice accertare ex officio il rispetto del termine ai sensi dell'art. 2969 c.c.
Ciò premesso, va osservato che, nel caso di specie, risulta dagli atti del giudizio che il minore è nato a Crotone in data 16.04.2019 e che il riconoscimento del bambino, da parte del ricorrente, è avvenuto in data 23.04.2019.
Considerato che il ricorso è stato depositato in data 15.04.2024, e quindi circa cinque anni dopo rispetto alla data di avvenuta annotazione del riconoscimento del minore sull'atto di nascita, risulta abbondantemente decorso il termine annuale per la proposizione dell'azione.
Né, in senso contrario, potrebbe darsi rilievo alla circostanza, allegata dal ricorrente nell'atto introduttivo e ribadita all'udienza del 21.05.2025, secondo cui egli sarebbe stato affetto da impotenza e altri disturbi che lo ponevano in condizione di incapacità a procreare. In questo caso, invero, il termine decorrerebbe dalla data in cui l'autore del riconoscimento ha avuto conoscenza di versare in tale condizione. Ebbene, come riconosciuto dal ricorrente stesso e attestato dalla documentazione medica in atti, tali patologie (disfunzione erettile, disturbo del desiderio sessuale ipoattivo) gli erano già state diagnosticate nell'anno 2012, non essendo precluso che egli successivamente si sia curato risolvendo tali problematiche.
Come pure non può darsi rilevanza alla circostanza, allegata dal ricorrente, secondo cui egli avrebbe appreso solo di recente (nel mese di ottobre 2023) che la sig.ra poteva avere intrattenuto altre CP_1 relazioni e che, a partire da questo momento, sarebbe sorto il dubbio circa la paternità biologica del minore. Invero, a conferma del fatto che, invece, i dubbi erano sorti già molto tempo prima rispetto alla data indicata dal ricorrente, si osserva che è versato in atti un test del DNA – recante la data del
22.07.2020 – al quale sia le parti che il minore si sono sottoposti, con il seguente esito:
[...]
è figlio biologico di con una probabilità del 99,99999999%”. Persona_1 Parte_1 In conclusione, assorbita ogni altra questione, la domanda va dichiarata inammissibile in quanto non proposta entro il termine previsto dall'art. 263 co. 3 c.c.
Da ultimo, deve essere rigettata la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. avanzata da , CP_1 atteso che non si reputa che parte ricorrente abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte ricorrente non assumendo rilevanza, all'uopo, la soccombenza della parte resistente sulla domanda per lite temeraria: non vi è, infatti, soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92 c.p.c. a seguito del rigetto della domanda di condanna per lite temeraria proposta dal convenuto vittorioso sul merito della lite (Cass. Civile, sez. II, sentenza n. 22951 del
13.09.2019).
Le spese di lite sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi e considerata la causa di valore indeterminabile, complessità bassa, ed esclusa la fase istruttoria che non risulta essere stata espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 534 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda proposta da parte ricorrente;
2. Condanna al pagamento delle spese processuali di parte convenuta, che Parte_1 liquida in € 5.810,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 24.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 534/2024 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Scalzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-Parte ricorrente- nei confronti di
(C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Meo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
-Parte convenuta -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: impugnazione del riconoscimento di paternità.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.04.2024, ha esposto: di avere intrattenuto Parte_1 una relazione occasionale con;
che in data 16.04.2019 nasceva CP_1 Persona_1
; che il bambino veniva dichiarato, nell'atto di nascita n. 148 parte 1 serie A dell'anno 2019,
[...] registrato all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Crotone, figlio del ricorrente e della convenuta;
che le condizioni di salute del ricorrente al momento dei fatti indicati in narrativa erano molto precarie e che infatti soffriva di una forte depressione, di diverse patologie psichiatriche, di patologie cardiache e della tiroide;
che tutte queste patologie di cui il era ed è portatore a tutt'oggi, lo hanno Pt_1 condotto in un forte stato confusionale in cui la sua capacità di intendere e di volere era fortemente scemata e quindi anche compromessa;
che la relazione occasionale tra i due si è interrotta dopo solo un paio di incontri e successivamente il signor veniva informato dalla donna che si trovava Pt_1 in stato di gravidanza e che lui era certamente il padre del suo bambino;
che ha sempre dubitato della paternità, anche perché a partire dal mese di dicembre del 2012 gli era stato diagnosticato, presso le strutture mediche “Mater Domini” con sede a Catanzaro e “Medicenter” con sede a Crotone, un disturbo del desiderio sessuale ipoattivo, una patologia che provoca un calo del desiderio sessuale associato ad una disfunzione erettile;
che nonostante il forte dubbio circa la paternità del bambino, comunque, il ricorrente ha inteso riconoscere il neonato;
che il ricorrente è venuto a conoscenza solo qualche mese fa (ottobre 2023) che la sig.ra poteva aver intrattenuto altre relazioni all'epoca CP_1 del concepimento;
che la presunta paternità del sig. è resa dubbia, dunque, sia dalla patologia Pt_1 di cui il medesimo soffre che non gli consente di avere rapporti sessuali completi, e sia dalla situazione personale della sig.ra che non aveva una relazione stabile con il e quindi poteva avere CP_1 Pt_1 intrattenuto altre relazioni.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale in via preliminare l'accoglimento della domanda di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento e per l'effetto dichiarare che nato a [...] il [...] non è figlio del ricorrente, con ordine Persona_1 all'Ufficiale di stato civile del Comune di Crotone di procedere con le dovute annotazioni;
in via subordinata, qualora si accertasse la paternità biologica del ricorrente, riconoscere e dichiarare che l'atto di concepimento è frutto di raggiro da parte della signora difettando il presupposto della CP_1 capacità di discernimento del ricorrente, anche in considerazione del vizio del consenso estorto presumibilmente con dolo, e pertanto condannare la signora al risarcimento del danno da CP_1 paternità non desiderata.
costituitasi in giudizio, ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza del 11.09.2024 venivano sentite personalmente le parti. Con ordinanza del 24.09.2024, il Giudice delegato rilevava d'ufficio la questione della decadenza dal termine per proporre impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, assegnando termini per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione dedotta d'ufficio.
All'udienza del 29.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il Giudice riteneva la causa matura per la decisione.
All'udienza del 21.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
***** In via preliminare occorre verificare se l'azione è stata proposta entro i termini perentori previsti dalla legge.
In materia di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, l'art. 263, co. 3 c.c. dispone che “l'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita.
Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza;
nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento”.
Con riferimento al termine previsto dall'art. 263 c.c. per l'esercizio dell'azione, occorre considerare che esso è vincolante ed afferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti. Di conseguenza, spetta al giudice accertare ex officio il rispetto del termine ai sensi dell'art. 2969 c.c.
Ciò premesso, va osservato che, nel caso di specie, risulta dagli atti del giudizio che il minore è nato a Crotone in data 16.04.2019 e che il riconoscimento del bambino, da parte del ricorrente, è avvenuto in data 23.04.2019.
Considerato che il ricorso è stato depositato in data 15.04.2024, e quindi circa cinque anni dopo rispetto alla data di avvenuta annotazione del riconoscimento del minore sull'atto di nascita, risulta abbondantemente decorso il termine annuale per la proposizione dell'azione.
Né, in senso contrario, potrebbe darsi rilievo alla circostanza, allegata dal ricorrente nell'atto introduttivo e ribadita all'udienza del 21.05.2025, secondo cui egli sarebbe stato affetto da impotenza e altri disturbi che lo ponevano in condizione di incapacità a procreare. In questo caso, invero, il termine decorrerebbe dalla data in cui l'autore del riconoscimento ha avuto conoscenza di versare in tale condizione. Ebbene, come riconosciuto dal ricorrente stesso e attestato dalla documentazione medica in atti, tali patologie (disfunzione erettile, disturbo del desiderio sessuale ipoattivo) gli erano già state diagnosticate nell'anno 2012, non essendo precluso che egli successivamente si sia curato risolvendo tali problematiche.
Come pure non può darsi rilevanza alla circostanza, allegata dal ricorrente, secondo cui egli avrebbe appreso solo di recente (nel mese di ottobre 2023) che la sig.ra poteva avere intrattenuto altre CP_1 relazioni e che, a partire da questo momento, sarebbe sorto il dubbio circa la paternità biologica del minore. Invero, a conferma del fatto che, invece, i dubbi erano sorti già molto tempo prima rispetto alla data indicata dal ricorrente, si osserva che è versato in atti un test del DNA – recante la data del
22.07.2020 – al quale sia le parti che il minore si sono sottoposti, con il seguente esito:
[...]
è figlio biologico di con una probabilità del 99,99999999%”. Persona_1 Parte_1 In conclusione, assorbita ogni altra questione, la domanda va dichiarata inammissibile in quanto non proposta entro il termine previsto dall'art. 263 co. 3 c.c.
Da ultimo, deve essere rigettata la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. avanzata da , CP_1 atteso che non si reputa che parte ricorrente abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte ricorrente non assumendo rilevanza, all'uopo, la soccombenza della parte resistente sulla domanda per lite temeraria: non vi è, infatti, soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92 c.p.c. a seguito del rigetto della domanda di condanna per lite temeraria proposta dal convenuto vittorioso sul merito della lite (Cass. Civile, sez. II, sentenza n. 22951 del
13.09.2019).
Le spese di lite sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi e considerata la causa di valore indeterminabile, complessità bassa, ed esclusa la fase istruttoria che non risulta essere stata espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 534 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda proposta da parte ricorrente;
2. Condanna al pagamento delle spese processuali di parte convenuta, che Parte_1 liquida in € 5.810,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 24.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Dott.ssa Alessandra Angiuli