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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1995/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione unica civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 10.6.2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LIOTTA FIORELLA, giusta procura in atti, Parte_1 presso il cui studio, sito in Trani alla via Avv. V. Malcangi n. 197, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'Avv. GORGOGLIONE ANTONIO, giusta Controparte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Barletta alla via G. Palmitessa n. 20, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.6.2024, ha chiesto pronunciarsi la separazione dalla Parte_1 coniuge con la quale ha contratto matrimonio concordatario in Barletta il 28.5.2012 Controparte_1
(atto n. 80, parte II, serie A, anno 2012), con richiesta di addebito alla resistente e proponendo ulteriori domande accessorie.
Con decreto del 14.6.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 15.10.2024, si è costituita non Controparte_1 opponendosi alla domanda principale di separazione personale, ma chiedendo il rigetto della richiesta di addebito e delle ulteriori conclusioni di parte ricorrente aventi ad oggetto le domande accessorie.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione.
Quindi, con note depositate in sostituzione dell'udienza del 15.1.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nella convenzione sottoscritta il 7.1.2025 e depositata telematicamente l'11.1.2025 e la causa è stata riservata in decisione al Collegio.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta in data 3.3.2025.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole Per_ relative ai figli minori (nata l'[...]) e (nato il [...]), non sono in contrasto con Per_2 gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Barletta il 28.5.2012 alle condizioni indicate nella convenzione del 7.1.2025, depositata telematicamente l'11.1.2025, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Spese compensate;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 4.3.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione unica civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 10.6.2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LIOTTA FIORELLA, giusta procura in atti, Parte_1 presso il cui studio, sito in Trani alla via Avv. V. Malcangi n. 197, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'Avv. GORGOGLIONE ANTONIO, giusta Controparte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Barletta alla via G. Palmitessa n. 20, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.6.2024, ha chiesto pronunciarsi la separazione dalla Parte_1 coniuge con la quale ha contratto matrimonio concordatario in Barletta il 28.5.2012 Controparte_1
(atto n. 80, parte II, serie A, anno 2012), con richiesta di addebito alla resistente e proponendo ulteriori domande accessorie.
Con decreto del 14.6.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 15.10.2024, si è costituita non Controparte_1 opponendosi alla domanda principale di separazione personale, ma chiedendo il rigetto della richiesta di addebito e delle ulteriori conclusioni di parte ricorrente aventi ad oggetto le domande accessorie.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione.
Quindi, con note depositate in sostituzione dell'udienza del 15.1.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nella convenzione sottoscritta il 7.1.2025 e depositata telematicamente l'11.1.2025 e la causa è stata riservata in decisione al Collegio.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta in data 3.3.2025.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole Per_ relative ai figli minori (nata l'[...]) e (nato il [...]), non sono in contrasto con Per_2 gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Barletta il 28.5.2012 alle condizioni indicate nella convenzione del 7.1.2025, depositata telematicamente l'11.1.2025, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Spese compensate;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 4.3.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore