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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/10/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 851/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento– I sezione civile – in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Enrica Nasti – ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 851 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2022, avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo,
e vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Troisi in virtù di procura in Parte_1
atti
ATTORE
E
già Controparte_1 [...]
Controparte_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato come in atti, l'attore proponeva opposizione avverso l'ingiunzione fiscale di pagamento prot. n. 406 del 17.12.21 con cui gli veniva ingiunto il pagamento di euro 11.773,05, oltre spese e interessi per omesso versamento di quanto dovuto nell'ambito di un rapporto di locazione commerciale.
Deduceva in particolare la genericità e l'incertezza del provvedimento e tra l'altro la prescrizione della pretesa.
Il resistente, seppur regolarmente citato, non si costituiva.
L'opposizione proposta è fondata e va pertanto accolta.
E' noto che presupposto fondamentale per poter ricorrere all'ingiunzione fiscale è che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagamento sia certo, liquido ed esigibile e ciò all'evidente scopo di tutelare le posizioni soggettive di coloro che vengono in contatto con gli Enti pubblici (Cass. n.8162 del 15/06/2002; Cass. SSUU
civili n. 11992/2009, Cass. civ., sez. III, n. 18902/2009).
Invero, come precisato dalla giurisprudenza, l'ingiunzione fiscale cumula in sé la duplice natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario è l'atto di precetto (Cass. n. 2894 del 1997;
Cass. n. 13140 del 1995).
La valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti di certezza,
liquidità ed esigibilità del credito va effettuata verificando se la pretesa è ancorata a parametri oggettivi e predeterminati.
In particolare, il giudizio relativo all'opposizione ad ingiunzione fiscale è un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato,
pagina 2 di 4 nel quale, a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente assume la posizione dell'attore in senso formale e in senso sostanziale, sicché su di lui grava l'onere della prova. Tale onere probatorio va tuttavia inteso con riferimento alle argomentazioni a sostegno della confutazione della pretesa creditoria ex adverso azionata con l'ingiunzione fiscale, ma non esonera di certo il soggetto emittente detta ingiunzione a produrre ogni documentazione probante il credito così azionato (Corte
d'Appello Roma, Sezione 1 civile - Sentenza 17 ottobre 2011, n. 4295).
E' stato sul punto precisato che la pubblica amministrazione convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 R.D. n. 639/1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi (Tribunale
Milano sez. I, 24/06/2020, n.3662).
Ciò premesso, è fondato il motivo di opposizione concernente in sostanza la genericità ed indeterminatezza della pretesa.
E' appena il caso di rilevare che l'ingiunzione di pagamento fiscale deve contenere l'esposizione chiara dell'an della pretesa tale da consentire al contribuente l'esatta conoscenza della stessa in modo da garantire l'esatto contraddittorio nonche' il diritto inviolabile alla difesa (Sentenza del 27/11/2008 n. 174 – Comm. Trib. Prov. Foggia).
In particolare, “l'ingiunzione amministrativa per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato deve contenere una motivazione che consenta di conoscere con sufficiente precisione l'ammontare e la causale del pagamento richiesto: a tale fine deve peraltro ritenersi adeguata un'esposizione sintetica degli elementi predetti,
pagina 3 di 4 tale da porre il debitore in grado di conoscere i presupposti di fatto e di diritto dell'intimazione” (Cass. n. 3822 del 1980).
Nella specie, non possono ritenersi rispettati i requisiti prescritti, stante la genericità
della causale riportata nell'ingiunzione - che richiama genericamente un rapporto di locazione commerciale-, anche in ragione delle contestazioni precipue di parte opponente.
Atteso che nel giudizio di merito che fa seguito all'opposizione a tale ingiunzione l'oggetto del giudizio è rappresentato dalla fondatezza o meno del diritto di credito fatto valere dall'ente pubblico (Cass. n. 3706 del 1987 e, più recentemente, Cass. n.
8335 del 2003), in assenza di elementi da cui evincerne la fondatezza, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, l'ordinanza ingiunzione va annullata, assorbito ogni altro profilo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così decide:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di pagamento impugnata;
b) condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge.
Benevento, 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento– I sezione civile – in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Enrica Nasti – ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 851 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2022, avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo,
e vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Troisi in virtù di procura in Parte_1
atti
ATTORE
E
già Controparte_1 [...]
Controparte_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato come in atti, l'attore proponeva opposizione avverso l'ingiunzione fiscale di pagamento prot. n. 406 del 17.12.21 con cui gli veniva ingiunto il pagamento di euro 11.773,05, oltre spese e interessi per omesso versamento di quanto dovuto nell'ambito di un rapporto di locazione commerciale.
Deduceva in particolare la genericità e l'incertezza del provvedimento e tra l'altro la prescrizione della pretesa.
Il resistente, seppur regolarmente citato, non si costituiva.
L'opposizione proposta è fondata e va pertanto accolta.
E' noto che presupposto fondamentale per poter ricorrere all'ingiunzione fiscale è che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagamento sia certo, liquido ed esigibile e ciò all'evidente scopo di tutelare le posizioni soggettive di coloro che vengono in contatto con gli Enti pubblici (Cass. n.8162 del 15/06/2002; Cass. SSUU
civili n. 11992/2009, Cass. civ., sez. III, n. 18902/2009).
Invero, come precisato dalla giurisprudenza, l'ingiunzione fiscale cumula in sé la duplice natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario è l'atto di precetto (Cass. n. 2894 del 1997;
Cass. n. 13140 del 1995).
La valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti di certezza,
liquidità ed esigibilità del credito va effettuata verificando se la pretesa è ancorata a parametri oggettivi e predeterminati.
In particolare, il giudizio relativo all'opposizione ad ingiunzione fiscale è un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato,
pagina 2 di 4 nel quale, a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente assume la posizione dell'attore in senso formale e in senso sostanziale, sicché su di lui grava l'onere della prova. Tale onere probatorio va tuttavia inteso con riferimento alle argomentazioni a sostegno della confutazione della pretesa creditoria ex adverso azionata con l'ingiunzione fiscale, ma non esonera di certo il soggetto emittente detta ingiunzione a produrre ogni documentazione probante il credito così azionato (Corte
d'Appello Roma, Sezione 1 civile - Sentenza 17 ottobre 2011, n. 4295).
E' stato sul punto precisato che la pubblica amministrazione convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 R.D. n. 639/1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi (Tribunale
Milano sez. I, 24/06/2020, n.3662).
Ciò premesso, è fondato il motivo di opposizione concernente in sostanza la genericità ed indeterminatezza della pretesa.
E' appena il caso di rilevare che l'ingiunzione di pagamento fiscale deve contenere l'esposizione chiara dell'an della pretesa tale da consentire al contribuente l'esatta conoscenza della stessa in modo da garantire l'esatto contraddittorio nonche' il diritto inviolabile alla difesa (Sentenza del 27/11/2008 n. 174 – Comm. Trib. Prov. Foggia).
In particolare, “l'ingiunzione amministrativa per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato deve contenere una motivazione che consenta di conoscere con sufficiente precisione l'ammontare e la causale del pagamento richiesto: a tale fine deve peraltro ritenersi adeguata un'esposizione sintetica degli elementi predetti,
pagina 3 di 4 tale da porre il debitore in grado di conoscere i presupposti di fatto e di diritto dell'intimazione” (Cass. n. 3822 del 1980).
Nella specie, non possono ritenersi rispettati i requisiti prescritti, stante la genericità
della causale riportata nell'ingiunzione - che richiama genericamente un rapporto di locazione commerciale-, anche in ragione delle contestazioni precipue di parte opponente.
Atteso che nel giudizio di merito che fa seguito all'opposizione a tale ingiunzione l'oggetto del giudizio è rappresentato dalla fondatezza o meno del diritto di credito fatto valere dall'ente pubblico (Cass. n. 3706 del 1987 e, più recentemente, Cass. n.
8335 del 2003), in assenza di elementi da cui evincerne la fondatezza, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, l'ordinanza ingiunzione va annullata, assorbito ogni altro profilo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così decide:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di pagamento impugnata;
b) condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge.
Benevento, 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 4 di 4