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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2024, n. 18033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18033 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Abano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 53461/2019 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Masotti e dall'avv. Parte_1
Natascia Anzalone, come da procura in atti;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Tomassini, come da Controparte_1
procura in atti;
resistente
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.8.2019 il ricorrente premetteva di avere contratto matrimonio con la resistente, dalla cui unione erano nati due figli, di avere ottenuto la sentenza di separazione, nonché che a far data dall'udienza presidenziale della separazione i coniugi vivevano separati, essendo ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale spirituale tra gli stessi, e chiedeva, oltre alla pronuncia di divorzio, che nessun assegno divorzile venisse riconosciuto in favore della moglie, oltre che l'assegnazione allo stesso della casa coniugale.
Si costituiva la resistente la quale aderiva alla domanda circa la pronuncia di divorzio e chiedeva un assegno divorzile pari ad euro 4.000,00 mensili e l'ordine al ricorrente di liberare l'immobile di sua proprietà, meglio descritto in atti, in favore della resistente, di proprietà di quest'ultima e unito all'appartamento di proprietà del marito (immobili nei quali ha vissuto la famiglia), ponendo anche a carico del coniuge l'onere di dividere i due appartamenti.
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione, all'epoca quelle emesse in sede presidenziale, dunque un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 2.000,00 mensili ed il godimento della casa coniugale in capo al marito (cfr. ordinanza presidenziale resa nel giudizio di separazione del
3.3.2016, in atti).
In questo giudizio è stata già emessa sentenza di scioglimento del matrimonio.
Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la documentazione depositata dal con le note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle Pt_1
2 conclusioni e dalla con le memorie conclusionali, in quanto tardiva ed al di CP_2
fuori del contraddittorio.
Deve, poi, essere confermata l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile.
In sede di precisazione delle conclusioni, poi, il non riproponeva la Pt_1
domanda inerente la casa coniugale, da intendersi, dunque, rinunciata, e la CP_2
rinunciava espressamente alle domande relative alla casa coniugale sulle quali, dunque, non può essere emessa alcuna pronuncia, e chiedeva un assegno divorzile pari ad euro 4.300,00 mensili, oppure pari ad euro 2.500,00 mensili a titolo di assegno ed euro 1.800,00 mensili a titolo di contributo per l'abitazione, oltre che la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c..
Quanto alla domanda di assegno divorzile, deve osservarsi che la giurisprudenza della Suprema Corte si è modificata rispetto alla sentenza n. 11504/2017 del maggio
2017, essendo stata emessa la sentenza a SS.UU. nel luglio 2018, la n. 18287, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile, ciò che impone le seguenti considerazioni.
Superando il principio della natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda (che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dell'an e quella destinata alla analisi del quantum, fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970), la Suprema Corte, al fine di fornire un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento
3 costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.” rilevava come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, e riconosceva all'assegno divorzile sia una natura assistenziale
(fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), che una compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partners),che un'altra risarcitoria (criterio, quest'ultimo, che seppure indicato nella parte motiva della sentenza, non compariva nella parte finale, con ciò dovendosi ritenere che si tratti di un elemento meno rilevante ed incidente sulla valutazione complessiva). La motivazione è da rinvenire nella necessità di dover considerare “…l'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e
l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
Ciò premesso, è necessario dare rilevanza alle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullandosi la pregressa vita coniugale ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, atteso che la parte di vita condivisa, fatta di scelte anche comuni,
4 inevitabilmente non può che incidere sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Nella concreta applicazione di tali principi occorre considerare innanzitutto, come rilevato dalla Suprema Corte, se ed in che misura vi sia stato uno squilibrio economico determinato dal divorzio, mediante la ricostruzione della situazione economico- patrimoniale dei coniugi, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice (e ciò “nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”); una volta ricostruita la situazione economico-reddituale delle parti, deve verificarsi se sussista o meno una sperequazione tra le due posizioni, verificando “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o
l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”, valutazione comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarseli, con particolare rilevanza da attribuire alla durata del vincolo coniugale (“I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli
5 profili economico-patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale”) ed alla età (“Inoltre, non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”).
La Suprema Corte ha anche recentemente affermato che “L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.”,
(Cass., sent del 19.12.2023, n. 35434).
Ebbene, la chiedeva l'assegno divorzile sulla base sia della sua funzione CP_2
compensativa che assistenziale.
Ebbene, fatto incontestato è che durante la vita matrimoniale la moglie non ha svolto attività lavorativa, essendosi occupata della famiglia, né il ricorrente ha dimostrato, con
6 l'istruttoria anche orale espletata, che non si sia trattato di una scelta condivisa. La coppia è stata sposata per 33 anni, dal 1984, avendo avuto uno dei due figli in data antecedente al matrimonio, nel 1978, e l'altro nel 1986; la moglie, come detto, ha svolto l'attività di casalinga ed il marito, invece, ha svolto la professione di medico, con incarichi sia come primario che anche governativi, come si evince dalla sentenza di separazione datata 15.12.2020, in atti.
Emerge, poi, dalla documentazione depositata nel presente procedimento (dichiarazioni sostitutive di atto notorio, estratti conto e dichiarazioni dei redditi) una sperequazione reddituale tra le parti: il è pensionato, con un reddito pari ad euro 5.520,00 netti mensili calcolati su Pt_1
12 mensilità, è proprietario di parte della casa coniugale dove vive, avendo in uso anche l'altra parte di immobile, di proprietà della moglie (pende procedimento civile ex art. 2932 c.c. in ordine a detto bene), nonché di due villette a Parghelia (VV), utilizzate per le vacanze dalla famiglia, di un terreno nel Comune di Trevignano e di un immobile sito a Napoli per la nuda proprietà, il cui usufrutto è intestato alla sorella;
lo stesso è proprietario di una Toyota Aygo del 2022, di una Ferrari, di una Suzuki e di un'Audi del
2005, nonché di una barca pure del 2005; egli risulta anche avere un saldo a dicembre
2022 pari ad euro 47.193,00 su un conto e pari ad euro 34.035,00 su un altro, nonché un valore di investimenti pari ad euro 115.491,00 a marzo 2022 (non risultano più contabilizzati nel trimestre successivo); nel 2017 risultava una polizza vita del valore di quasi un milione di euro intestata al e non risulta contestato che lo stesso sia Pt_1
7 anche proprietario di un locale a Parghelia (VV) e di tre box a Roma, come dedotto dalla e di cui alla visura allegata alle memorie istruttorie;
CP_2
la è proprietaria della casa dove vive in Corso Francia, Roma, gravata da mutuo CP_2
per la somma di euro 1.135,50 mensili, nonché di parte dell'immobile già adibito a casa coniugale ed in uso all'ex marito (come detto, pende procedimento civile in ordine a detto cespite); la stessa è titolare di investimenti derivanti dall'eredità dei suoi genitori per un valore di euro 109.116,00 e risulta avere riscattato una polizza vita nel gennaio
2022 pari ad euro 74.053,00; nel 2015, poi, la incassava a titolo di prezzo in un CP_2
atto di compravendita la somma di euro 259.000,00, come da contratto allegato alle memorie istruttorie del Pt_1
Ritiene questo Collegio che l'assenza di redditi della ex moglie, il mutuo insistente sulla casa di sua proprietà dove vive, l'assenza di altre proprietà immobiliari da parte della stessa, a differenza del che invece è titolare di altri cespiti potenzialmente Pt_1
produttivi di reddito, nonchè le attuali consistenze mobiliari delle parti (alle quali deve ritenersi abbia attinto nel tempo la ), provino la sperequazione patrimoniale CP_2
detta.
Ebbene, tutto ciò premesso, si ritiene di determinare un assegno divorzile in favore della pari ad euro 2.000,00 mensili, oltre Istat, con decorrenza dalla sentenza di CP_2
divorzio, da corrispondersi da parte del entro il g. 5 di ogni mese. Pt_1
In vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
8 il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- determina a titolo di assegno divorzile in favore della la somma pari ad euro CP_2
2.000,00 mensili, oltre Istat, con decorrenza dalla sentenza di divorzio, da versarsi dal alla entro il g. 5 di ogni;
Pt_1 CP_2
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 8.11.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Abano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 53461/2019 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Masotti e dall'avv. Parte_1
Natascia Anzalone, come da procura in atti;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Tomassini, come da Controparte_1
procura in atti;
resistente
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.8.2019 il ricorrente premetteva di avere contratto matrimonio con la resistente, dalla cui unione erano nati due figli, di avere ottenuto la sentenza di separazione, nonché che a far data dall'udienza presidenziale della separazione i coniugi vivevano separati, essendo ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale spirituale tra gli stessi, e chiedeva, oltre alla pronuncia di divorzio, che nessun assegno divorzile venisse riconosciuto in favore della moglie, oltre che l'assegnazione allo stesso della casa coniugale.
Si costituiva la resistente la quale aderiva alla domanda circa la pronuncia di divorzio e chiedeva un assegno divorzile pari ad euro 4.000,00 mensili e l'ordine al ricorrente di liberare l'immobile di sua proprietà, meglio descritto in atti, in favore della resistente, di proprietà di quest'ultima e unito all'appartamento di proprietà del marito (immobili nei quali ha vissuto la famiglia), ponendo anche a carico del coniuge l'onere di dividere i due appartamenti.
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione, all'epoca quelle emesse in sede presidenziale, dunque un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 2.000,00 mensili ed il godimento della casa coniugale in capo al marito (cfr. ordinanza presidenziale resa nel giudizio di separazione del
3.3.2016, in atti).
In questo giudizio è stata già emessa sentenza di scioglimento del matrimonio.
Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la documentazione depositata dal con le note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle Pt_1
2 conclusioni e dalla con le memorie conclusionali, in quanto tardiva ed al di CP_2
fuori del contraddittorio.
Deve, poi, essere confermata l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile.
In sede di precisazione delle conclusioni, poi, il non riproponeva la Pt_1
domanda inerente la casa coniugale, da intendersi, dunque, rinunciata, e la CP_2
rinunciava espressamente alle domande relative alla casa coniugale sulle quali, dunque, non può essere emessa alcuna pronuncia, e chiedeva un assegno divorzile pari ad euro 4.300,00 mensili, oppure pari ad euro 2.500,00 mensili a titolo di assegno ed euro 1.800,00 mensili a titolo di contributo per l'abitazione, oltre che la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c..
Quanto alla domanda di assegno divorzile, deve osservarsi che la giurisprudenza della Suprema Corte si è modificata rispetto alla sentenza n. 11504/2017 del maggio
2017, essendo stata emessa la sentenza a SS.UU. nel luglio 2018, la n. 18287, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile, ciò che impone le seguenti considerazioni.
Superando il principio della natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda (che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dell'an e quella destinata alla analisi del quantum, fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970), la Suprema Corte, al fine di fornire un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento
3 costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.” rilevava come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, e riconosceva all'assegno divorzile sia una natura assistenziale
(fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), che una compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partners),che un'altra risarcitoria (criterio, quest'ultimo, che seppure indicato nella parte motiva della sentenza, non compariva nella parte finale, con ciò dovendosi ritenere che si tratti di un elemento meno rilevante ed incidente sulla valutazione complessiva). La motivazione è da rinvenire nella necessità di dover considerare “…l'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e
l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
Ciò premesso, è necessario dare rilevanza alle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullandosi la pregressa vita coniugale ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, atteso che la parte di vita condivisa, fatta di scelte anche comuni,
4 inevitabilmente non può che incidere sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Nella concreta applicazione di tali principi occorre considerare innanzitutto, come rilevato dalla Suprema Corte, se ed in che misura vi sia stato uno squilibrio economico determinato dal divorzio, mediante la ricostruzione della situazione economico- patrimoniale dei coniugi, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice (e ciò “nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”); una volta ricostruita la situazione economico-reddituale delle parti, deve verificarsi se sussista o meno una sperequazione tra le due posizioni, verificando “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o
l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”, valutazione comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarseli, con particolare rilevanza da attribuire alla durata del vincolo coniugale (“I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli
5 profili economico-patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale”) ed alla età (“Inoltre, non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”).
La Suprema Corte ha anche recentemente affermato che “L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.”,
(Cass., sent del 19.12.2023, n. 35434).
Ebbene, la chiedeva l'assegno divorzile sulla base sia della sua funzione CP_2
compensativa che assistenziale.
Ebbene, fatto incontestato è che durante la vita matrimoniale la moglie non ha svolto attività lavorativa, essendosi occupata della famiglia, né il ricorrente ha dimostrato, con
6 l'istruttoria anche orale espletata, che non si sia trattato di una scelta condivisa. La coppia è stata sposata per 33 anni, dal 1984, avendo avuto uno dei due figli in data antecedente al matrimonio, nel 1978, e l'altro nel 1986; la moglie, come detto, ha svolto l'attività di casalinga ed il marito, invece, ha svolto la professione di medico, con incarichi sia come primario che anche governativi, come si evince dalla sentenza di separazione datata 15.12.2020, in atti.
Emerge, poi, dalla documentazione depositata nel presente procedimento (dichiarazioni sostitutive di atto notorio, estratti conto e dichiarazioni dei redditi) una sperequazione reddituale tra le parti: il è pensionato, con un reddito pari ad euro 5.520,00 netti mensili calcolati su Pt_1
12 mensilità, è proprietario di parte della casa coniugale dove vive, avendo in uso anche l'altra parte di immobile, di proprietà della moglie (pende procedimento civile ex art. 2932 c.c. in ordine a detto bene), nonché di due villette a Parghelia (VV), utilizzate per le vacanze dalla famiglia, di un terreno nel Comune di Trevignano e di un immobile sito a Napoli per la nuda proprietà, il cui usufrutto è intestato alla sorella;
lo stesso è proprietario di una Toyota Aygo del 2022, di una Ferrari, di una Suzuki e di un'Audi del
2005, nonché di una barca pure del 2005; egli risulta anche avere un saldo a dicembre
2022 pari ad euro 47.193,00 su un conto e pari ad euro 34.035,00 su un altro, nonché un valore di investimenti pari ad euro 115.491,00 a marzo 2022 (non risultano più contabilizzati nel trimestre successivo); nel 2017 risultava una polizza vita del valore di quasi un milione di euro intestata al e non risulta contestato che lo stesso sia Pt_1
7 anche proprietario di un locale a Parghelia (VV) e di tre box a Roma, come dedotto dalla e di cui alla visura allegata alle memorie istruttorie;
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la è proprietaria della casa dove vive in Corso Francia, Roma, gravata da mutuo CP_2
per la somma di euro 1.135,50 mensili, nonché di parte dell'immobile già adibito a casa coniugale ed in uso all'ex marito (come detto, pende procedimento civile in ordine a detto cespite); la stessa è titolare di investimenti derivanti dall'eredità dei suoi genitori per un valore di euro 109.116,00 e risulta avere riscattato una polizza vita nel gennaio
2022 pari ad euro 74.053,00; nel 2015, poi, la incassava a titolo di prezzo in un CP_2
atto di compravendita la somma di euro 259.000,00, come da contratto allegato alle memorie istruttorie del Pt_1
Ritiene questo Collegio che l'assenza di redditi della ex moglie, il mutuo insistente sulla casa di sua proprietà dove vive, l'assenza di altre proprietà immobiliari da parte della stessa, a differenza del che invece è titolare di altri cespiti potenzialmente Pt_1
produttivi di reddito, nonchè le attuali consistenze mobiliari delle parti (alle quali deve ritenersi abbia attinto nel tempo la ), provino la sperequazione patrimoniale CP_2
detta.
Ebbene, tutto ciò premesso, si ritiene di determinare un assegno divorzile in favore della pari ad euro 2.000,00 mensili, oltre Istat, con decorrenza dalla sentenza di CP_2
divorzio, da corrispondersi da parte del entro il g. 5 di ogni mese. Pt_1
In vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
8 il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- determina a titolo di assegno divorzile in favore della la somma pari ad euro CP_2
2.000,00 mensili, oltre Istat, con decorrenza dalla sentenza di divorzio, da versarsi dal alla entro il g. 5 di ogni;
Pt_1 CP_2
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 8.11.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
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