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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GRASSI TOMMASO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 331/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Grezar 14 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06220239004191547 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06220239004191547 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06220239004191547 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'insussistenza del credito preteso.
Le cartelle di pagamento a fondamento dell'atto impugnato erano state azionate con atto di pignoramento presso terzi già opposto innanzi a questa Corte, che, con sentenza n. 6/25 annullava una serie di cartelle, ad eccezione delle tre richieste. A seguito del pignoramento, il terzo, Società_1 Nominativo_1 versava alla Agenzia delle Entrate Riscossione la somma richiesta. Le cartelle sono già state pagate dal ricorrente.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che chiedeva il rigetto del ricorso, argomentando la legittimità dell'operato, in quanto i versamenti effettuati dal terzo pignorato erano stati quietanzati sulle cartelle più vetuste;
dopo il deposito della sentenza della Corte di primo grado, i versamenti venivano riversati sulle cartelle che non erano state oggetto di annullamento, in quanto le cartelle dichiarate nulle dalla Corte Tributaria erano state sospese, in attesa del giudizio di secondo grado.
Depositava quindi memoria il Ricorrente_1, che ribadiva che comunque il credito di cui alle cartelle indicate nella intimazione impugnata era stato saldato, e che pertanto la pretesa avanzata dalla Agenzia delle Entrate
Riscossione non era legittima
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Risulta dalla documentazione in atti che il terzo pignorato, Società_1 Nominativo_1, ha versato alla Agenzia delle Entrate Riscossione la somma di euro 1447,25, a fronte di un credito erariale di euro 1167,87 risultante dalle tre cartelle di cui alla intimazione impugnata. Le altre cartelle sono state annullate come dalla sentenza n. 6 del 2025 di questa Corte, e quindi non possono essere azionate.
Il credito è già stato pagato.
Le spese processuali seguono la soccombenza. Si condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione delle spese processuali in favore di Ricorrente_1, liquidate in complessivi euro trecento, oltre accessori di legge e rifusione del CU.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 300, oltre accessori di legge e rifusione del CU.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GRASSI TOMMASO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 331/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Grezar 14 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06220239004191547 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06220239004191547 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06220239004191547 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'insussistenza del credito preteso.
Le cartelle di pagamento a fondamento dell'atto impugnato erano state azionate con atto di pignoramento presso terzi già opposto innanzi a questa Corte, che, con sentenza n. 6/25 annullava una serie di cartelle, ad eccezione delle tre richieste. A seguito del pignoramento, il terzo, Società_1 Nominativo_1 versava alla Agenzia delle Entrate Riscossione la somma richiesta. Le cartelle sono già state pagate dal ricorrente.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che chiedeva il rigetto del ricorso, argomentando la legittimità dell'operato, in quanto i versamenti effettuati dal terzo pignorato erano stati quietanzati sulle cartelle più vetuste;
dopo il deposito della sentenza della Corte di primo grado, i versamenti venivano riversati sulle cartelle che non erano state oggetto di annullamento, in quanto le cartelle dichiarate nulle dalla Corte Tributaria erano state sospese, in attesa del giudizio di secondo grado.
Depositava quindi memoria il Ricorrente_1, che ribadiva che comunque il credito di cui alle cartelle indicate nella intimazione impugnata era stato saldato, e che pertanto la pretesa avanzata dalla Agenzia delle Entrate
Riscossione non era legittima
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Risulta dalla documentazione in atti che il terzo pignorato, Società_1 Nominativo_1, ha versato alla Agenzia delle Entrate Riscossione la somma di euro 1447,25, a fronte di un credito erariale di euro 1167,87 risultante dalle tre cartelle di cui alla intimazione impugnata. Le altre cartelle sono state annullate come dalla sentenza n. 6 del 2025 di questa Corte, e quindi non possono essere azionate.
Il credito è già stato pagato.
Le spese processuali seguono la soccombenza. Si condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione delle spese processuali in favore di Ricorrente_1, liquidate in complessivi euro trecento, oltre accessori di legge e rifusione del CU.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 300, oltre accessori di legge e rifusione del CU.