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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/05/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 23 maggio 2025, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 3156/2024 R.G.L. promosso da
rappresentata e difesa per delega conferita a margine del Parte_1 ricorso dall'avv. Andrea Savella presso lo studio del quale in Barletta (BT)
è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.01.2023 Rep. n. 37590
a rogito del Notaio dall'avv. Domenico Longo ed Persona_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via
Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: assegno invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.03.2024 parte ricorrente, in epigrafe indicata, premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto negate in sede amministrativa;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno delle proprie pretese chiedeva all'adito Tribunale di: “a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, dal momento della domanda amministrativa, all'assegno mensile di invalidità ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 13 della Legge
n.118/1971 e 9 del D. Lgs. n.509/1988; b) il tutto con vittoria delle spese e competenze della presente procedura, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, per fattane anticipazione.”
Ritualmente evocato in giudizio si costituiva l che contestato CP_1
l'avverso dedotto concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Chiamato il CTU nominato in fase di ATPO a rendere i chiarimenti richiesti dalla parte ricorrente e la valutazione di certificazione di formazione successiva, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 23 maggio 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
Nel merito, l'assegno mensile di invalidità è disciplinato, dall'art. 13 l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 64° anno, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale situazione persista, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno del
74%. L'erogazione dell'assegno è inoltre subordinata al possesso di determinate condizioni economiche (cfr. art. 13, comma 1, L.118/71).
Il CTU nominato nella fase di ATPO, dott. Persona_2 ha accertato che le patologie da cui è affetta l'istante non risultano di entità tale da comportare il riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 74% essendo per la precisione pari al 70% (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 5577/2023 del Tribunale di Foggia).
Invero, il CTU, nel rassegnare le proprie conclusioni, ha diagnosticato, sulla scorta della documentazione medica e dell'esame obiettivo compiuto sulla perizianda, che la stessa è affetta da: a) ipoacusia bilaterale neurosensoriale con apparecchi acustici una percentuale di invalidità del 30% per analogia al codice 4012 b) sindrome depressiva maggiore una percentuale di invalidità del 25% per il codice
2205 c) cardiopatia ipertensiva in F.A. trattata con FAO un percentuale di invalidità deI 2I% per analogia del codice 6441 d) spondiloartrosi una percentuale di invalidità del 20% per riduzione del codice 7010. Applicando la formula a scalare in presenza di infermità concorrenti e coesistenti si ottiene un'invalidità del 70%.
Il CTU ha specificamente valutato l'incidenza delle patologie descritte nella relazione tecnica affermando chiaramente che le stesse non sono di gravità tale da comportare un complesso invalidante nella misura lamentata dalla parte ricorrente.
Ciò non solo sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata ma anche in virtù della percezione tratta dalla visita direttamente eseguita.
Nell'introdurre il presente procedimento parte ricorrente ha censurato l'elaborato peritale allegando che la grave ipoacusia bilaterale pantonale già nel verbale della Commissione II.CC. del 04.03.2013 della risultava valutata al 40%, e rifacendo i calcoli delle perdite CP_2 uditive risultanti dalle audiometrie della d.sa pari a Dx Persona_3
265/276 e a Sx 235/245, in base a tale perdita uditiva e alle tabelle del
D.M. 05.02.2921 la percentuale della invalidità per il difetto uditivo è pari al 52% e non del 30% come valutata dal CTU.
Tale percentuale consentirebbe, mediante il calcolo riduzionistico, di raggiungere una percentuale di invalidità complessiva pari al 77%
Valutate le censure mosse all'elaborato peritale il CTU è stato richiamato per rendere i chiarimenti come indicati in ricorso.
Il CTU, con l'integrazione dell'elaborato peritale, ha definitivamente confermato che le patologie da cui è affetta la ricorrente allo stato attuale non risultano di entità tale da comportare il riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 74% essendo pari al 70% sulla base del rilievo che: “la ipoacusia è stata valutata al
30% poiché si giova del beneficio di apparecchi acustici che attenuano la infermità come prescritto al punto 4 delle modalità d'uso della nuova tabella d'invalidità della Gazzetta Ufficiale del 26 Febbraio 1992”
Parte ricorrente non ha mosso, all'esito dell'integrazione, alcuna specifica censura alle conclusioni del CTU limitandosi a chiedere genericamente il rinnovo della CTU sulla base delle medesime osservazioni già svolte in ricorso.
La contestazioni della parte risultano del tutto generiche e non supportate da alcun nuovo elemento di valutazione.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Le conclusioni del CTU sono pienamente condivisibili in quanto sostenute da adeguate motivazioni, immuni da vizi logici e giuridici, e supportate da ogni utile e possibile accertamento.
Per le ragioni che precedono deve essere dichiarato che non sussiste in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno di invalidità civile.
Spese irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica della fase di ATPO che si liquidano con separato decreto in detto procedimento, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
Nulla per le spese di CTU nella presente fase rientrando i chiarimenti nell'incarico conferito.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accerta e dichiara che non sussistono in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%;
- dichiara la irripetibilità delle spese;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU della fase di CP_1
ATPO;
- nulla al CTU per spese della presente fase.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 23 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 23 maggio 2025, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 3156/2024 R.G.L. promosso da
rappresentata e difesa per delega conferita a margine del Parte_1 ricorso dall'avv. Andrea Savella presso lo studio del quale in Barletta (BT)
è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.01.2023 Rep. n. 37590
a rogito del Notaio dall'avv. Domenico Longo ed Persona_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via
Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: assegno invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.03.2024 parte ricorrente, in epigrafe indicata, premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto negate in sede amministrativa;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno delle proprie pretese chiedeva all'adito Tribunale di: “a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, dal momento della domanda amministrativa, all'assegno mensile di invalidità ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 13 della Legge
n.118/1971 e 9 del D. Lgs. n.509/1988; b) il tutto con vittoria delle spese e competenze della presente procedura, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, per fattane anticipazione.”
Ritualmente evocato in giudizio si costituiva l che contestato CP_1
l'avverso dedotto concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Chiamato il CTU nominato in fase di ATPO a rendere i chiarimenti richiesti dalla parte ricorrente e la valutazione di certificazione di formazione successiva, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 23 maggio 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
Nel merito, l'assegno mensile di invalidità è disciplinato, dall'art. 13 l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 64° anno, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale situazione persista, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno del
74%. L'erogazione dell'assegno è inoltre subordinata al possesso di determinate condizioni economiche (cfr. art. 13, comma 1, L.118/71).
Il CTU nominato nella fase di ATPO, dott. Persona_2 ha accertato che le patologie da cui è affetta l'istante non risultano di entità tale da comportare il riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 74% essendo per la precisione pari al 70% (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 5577/2023 del Tribunale di Foggia).
Invero, il CTU, nel rassegnare le proprie conclusioni, ha diagnosticato, sulla scorta della documentazione medica e dell'esame obiettivo compiuto sulla perizianda, che la stessa è affetta da: a) ipoacusia bilaterale neurosensoriale con apparecchi acustici una percentuale di invalidità del 30% per analogia al codice 4012 b) sindrome depressiva maggiore una percentuale di invalidità del 25% per il codice
2205 c) cardiopatia ipertensiva in F.A. trattata con FAO un percentuale di invalidità deI 2I% per analogia del codice 6441 d) spondiloartrosi una percentuale di invalidità del 20% per riduzione del codice 7010. Applicando la formula a scalare in presenza di infermità concorrenti e coesistenti si ottiene un'invalidità del 70%.
Il CTU ha specificamente valutato l'incidenza delle patologie descritte nella relazione tecnica affermando chiaramente che le stesse non sono di gravità tale da comportare un complesso invalidante nella misura lamentata dalla parte ricorrente.
Ciò non solo sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata ma anche in virtù della percezione tratta dalla visita direttamente eseguita.
Nell'introdurre il presente procedimento parte ricorrente ha censurato l'elaborato peritale allegando che la grave ipoacusia bilaterale pantonale già nel verbale della Commissione II.CC. del 04.03.2013 della risultava valutata al 40%, e rifacendo i calcoli delle perdite CP_2 uditive risultanti dalle audiometrie della d.sa pari a Dx Persona_3
265/276 e a Sx 235/245, in base a tale perdita uditiva e alle tabelle del
D.M. 05.02.2921 la percentuale della invalidità per il difetto uditivo è pari al 52% e non del 30% come valutata dal CTU.
Tale percentuale consentirebbe, mediante il calcolo riduzionistico, di raggiungere una percentuale di invalidità complessiva pari al 77%
Valutate le censure mosse all'elaborato peritale il CTU è stato richiamato per rendere i chiarimenti come indicati in ricorso.
Il CTU, con l'integrazione dell'elaborato peritale, ha definitivamente confermato che le patologie da cui è affetta la ricorrente allo stato attuale non risultano di entità tale da comportare il riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 74% essendo pari al 70% sulla base del rilievo che: “la ipoacusia è stata valutata al
30% poiché si giova del beneficio di apparecchi acustici che attenuano la infermità come prescritto al punto 4 delle modalità d'uso della nuova tabella d'invalidità della Gazzetta Ufficiale del 26 Febbraio 1992”
Parte ricorrente non ha mosso, all'esito dell'integrazione, alcuna specifica censura alle conclusioni del CTU limitandosi a chiedere genericamente il rinnovo della CTU sulla base delle medesime osservazioni già svolte in ricorso.
La contestazioni della parte risultano del tutto generiche e non supportate da alcun nuovo elemento di valutazione.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Le conclusioni del CTU sono pienamente condivisibili in quanto sostenute da adeguate motivazioni, immuni da vizi logici e giuridici, e supportate da ogni utile e possibile accertamento.
Per le ragioni che precedono deve essere dichiarato che non sussiste in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno di invalidità civile.
Spese irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica della fase di ATPO che si liquidano con separato decreto in detto procedimento, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
Nulla per le spese di CTU nella presente fase rientrando i chiarimenti nell'incarico conferito.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accerta e dichiara che non sussistono in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%;
- dichiara la irripetibilità delle spese;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU della fase di CP_1
ATPO;
- nulla al CTU per spese della presente fase.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 23 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Caterina Napolitano