Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/05/2025, n. 3049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3049 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
BE TT HE de Courtelary Presidente
Marina UC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5754 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Eurialo n. 13 (c/o Studio Legale avv. Monica Gallone), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Frabotta e Barbara Bartoli per mandato in atti
E
( P.I. ) in persona della mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
[...]
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Leonardo Blandino che la rappresenta e difende per mandato in atti
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Frosinone n. 497/2021 resa nel procedimento 3734/2017 – opposizione a decreto ingiuntivo - credito al consumo -
1
Con decreto n. 1084/2017 il Tribunale di Frosinone ingiungeva ad e Parte_1
in solido di pagare a € 54.644,67 oltre interessi Parte_2 Controparte_1 convenzionali, entro i limiti della soglia di usura e spese.
Il credito asseritamente derivava da un contratto di finanziamento ( n. 2540815 ) stipulato il due novembre 2007 dagli ingiunti con per l'importo di € 50.000,00, finalizzato Parte_3 all'acquisto di un'autovettura Audi A5, da rimborsare in rate mensili di € 819,40 ciascuna da novembre 2007 a marzo 2013.
era stata incorporata da con effetti dal Parte_3 Controparte_3 primo giugno 2015.
aveva ceduto i crediti in blocco il ventidue giugno Controparte_3
2015 a ( G.U. 75 del due luglio 2015 ). Al ricorso monitorio era stato Controparte_1 allegato estratto 50 TUB di al ventidue giugno 2015. Controparte_3
proponeva opposizione negando di essersi recato presso l'autosalone Parte_1 [...] per acquistare l'autovettura e di aver firmato il contratto;
constatava a riscontro Parte_4 come, in base al numero di telaio, il veicolo alla data del presunto finanziamento e quindi dell'acquisto non fosse più di proprietà dell'autosalone per essere stato ceduto ad agosto
2007 a un terzo;
negava comunque di aver avuto notizia della cessione del credito e contestava la quantificazione della somma.
proponeva distinta opposizione ma i due procedimenti non erano riuniti. Parte_2
si costituiva tardivamente nei confronti di , chiedeva di Controparte_1 Parte_1 essere rimessa in termini e comunque sosteneva l'infondatezza dell'opposizione e rilevava quanto segue ai fini della riconducibilità del contratto alla controparte:
a) quest'ultima il primo febbraio 2010 aveva inviato a una richiesta di Parte_3 rinegoziazione del finanziamento con riduzione della rata affermando di non poterla più sostenere per problemi di lavoro;
2 b) il quindici dicembre 2015 nella nota a firma del legale di fiducia di Parte_1 nonché di quest'ultimo personalmente, avente espressamente ad oggetto “rimborso rate prestito – contratto 2540815 del due novembre 2007 “ si era affermato che l'opponente si era recato presso la concessionaria e aveva stipulato il contratto di finanziamento per acquistare l'autovettura;
c) nell'istanza di mediazione firmata da e espressamente Parte_1 Parte_2 era indicato come oggetto “ finanziamento …. per l'acquisto di un'automobile mai consegnata… richiesta liberatoria a definizione posizione debitoria contratta da Parte_1 per inadempimento del venditore”
[...]
d) era stato allegato al contratto la copia del documento di identità e codice fiscale circostanza di riscontro al fatto che il contratto fosse stato firmato proprio dall'opponente.
L'opposta proponeva poi istanza di verificazione delle firme.
Riguardo al quantum affermava che l'opposizione era generica e comunque Controparte_1 specificava testualmente ai fini del calcolo : “ Scadevano, rimanendo impagate, le…. rate da
30 (parzialmente) fino a 40. Interveniva, quindi, la decadenza dal beneficio del termine in data trentuno marzo 2011. Il complessivo importo ingiunto è costituito dal capitale residuo alla decadenza dal beneficio del termine (rata n. 40), pari a € 24.262,54, oltre alle rate scadute e agli interessi maturati e le penali per l'inadempimento. E, così, complessivamente
€ 54.677,97.”.
Sulla base dei documenti prodotti il Tribunale con sentenza 497/2021 così statuiva : “rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1084 del 2017 Parte_1 emesso dal Tribunale di Frosinone e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna a pagare in favore della (n.q. di Parte_1 Controparte_2 procuratrice della le spese processuali, che si liquidano in 4.015,00 €, Controparte_1 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.”
proponeva appello, chiedeva la sospensione degli effetti esecutivi della Parte_1 sentenza e concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata: “Accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo e/o invalido e revocare lo stesso per mancata sottoscrizione da parte dell'opponente del presunto contratto di finanziamento n. 2540815, per carenza di titolarità attiva in capo alla e per tutti i motivi di cui in Controparte_1
3 narrativa, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale di Frosinone, con ogni conseguenza di legge;
In via subordinata, accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo e/o invalido e revocare lo stesso per mancanza del requisito della liquidità della somma dovuta e per tutti i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge;
Condannare l'opposto/appellato alla refusione delle spese e al pagamento del compenso professionale del doppio grado di giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva l'appellata che concludeva chiedendo :” rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti confermando la sentenza…; respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro per i motivi Controparte_1 esposti in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n. 55/14, rimborso delle spese generali se ed in quanto dovute, oltre a c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
Con ordinanza depositata il diciassette ottobre 2022 era respinta l'istanza di sospensiva e all'esito dell'udienza del sette aprile 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venti febbraio 2025, la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante contesta in primo luogo il passaggio della sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto provata la legittimazione dell'opposta sulla base della sola pubblicazione della cessione del credito in blocco nella Gazzetta Ufficiale.
Il motivo è infondato.
L'appellante non si confronta con l'ambito delle contestazioni sollevate in primo grado laddove sul punto l'unica difesa, contenuta nell'atto di opposizione e non integrata negli scritti difensivi successivi, era stata quella della mancata notifica della cessione ex art. 1264
c.c.. in quanto la lettera del ventisette giugno 2017 all. sub 5 al fascicolo monitorio era pervenuta a tale non convivente e non facente parte del nucleo familiare. Controparte_4
Mai era stata sollevata la questione relativa all'efficacia della pubblicazione in GU della cessione nonostante l'opposta, oltre ad averla indicata nel ricorso monitorio notificato insieme al decreto ingiuntivo, l'avesse prodotta nel proprio fascicolo costituendosi.
4 Il Tribunale ha compiutamente argomentato riguardo poi non solo all'efficacia della cessione in blocco ma anche alla natura della notifica ex art. 1264 c.c. affermandone l'irrilevanza e su questo ultimo punto, con cui è stata data compiuta risposta alle uniche difese dell'opponente, non ha svolto alcuna doglianza in appello. Parte_1
Il Tribunale in particolare ha affermato “….mediante la conclusione del contratto di cessione di credito (per effetto dello scambio del consenso tra cedente e cessionario) il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto (ovvero l'unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione nei confronti del medesimo), pur in mancanza della notificazione prevista dall'art. 1264 c.c., la quale è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento che il debitore ceduto abbia eventualmente effettuato in buona fede al cedente, anziché al cessionario….. In ogni caso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione di crediti in blocco dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Cass. 5617/2020 ha chiarito al riguardo che a norma dell'art. 58, quarto comma, del d.l.gs. 1° settembre 1993, n. 385 - come si evince univocamente dal tenore letterale della disposizione - la pubblicazione interviene quale equipollente della notificazione della cessione prevista dall'art. 1264, secondo comma, c.c. e vale a impedire che il pagamento eseguito al cedente abbia efficacia liberatoria per il debitore ceduto. In ogni caso, la notificazione della cessione - non essendo subordinata a particolari requisiti di forma - può aver luogo anche mediante l'atto con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (in tal senso v. ex multis Cass. 24490/2020; Cass. 20495/2020; Cass. 5997/2006)….”
Osserva comunque la Corte come il credito azionato nel presente giudizio corrisponda per Contr categoria a quelli ceduti ( tutti i crediti già di poi fusa in ) come descritta Parte_3 compiutamente riguardo a caratteristiche e tempistica nella GU 75 del due luglio 2015 prodotta;
a ciò è poi stato dato riscontro con l'indicazione della posizione di Pt_1
contenuta nell'elenco specifico dei crediti ceduti depositato presso notaio il 22
[...] giugno 2015, pochi giorni prima della pubblicazione, come documentato in atti.
Ulteriore profilo di doglianza riguarda il passaggio motivazionale con cui il Tribunale ha affermato l'irrilevanza del procedimento di verificazione affermando che la prova della sottoscrizione del documento da parte di ex art. 2702 c.c. deriverebbe Parte_1
5 dal pagamento delle prime trenta rate mentre il documento prodotto riguardante la precedente cessione dell'autovettura a terzi riguarderebbe altro veicolo.
Il motivo è fondato con le seguenti precisazioni.
La mancata verificazione in ordine alla firma apposta in calce al contratto azionato ( l'istanza
è stata proposta tardivamente e non è stata reiterata in sede di conclusioni di primo grado e nel presente giudizio di appello ), come affermato e argomentato dal Tribunale senza che sul punto vi sia stata espressa confutazione in appello, non ha in generale effetti sul piano probatorio laddove la sottoscrizione risulti da altri elementi.
Ebbene, detti riscontri devono avere, osserva il Collegio, una valenza di vero e proprio riconoscimento espresso o tacito della sottoscrizione effettuato al di fuori del giudizio con le caratteristiche proprie della confessione.
In assenza di detti riscontri confessori la mancata verificazione impedisce che il Giudice deduca aliunde l'autenticità della sottoscrizione come ritenuto da Cass. SS.UU. 3086/2022 che ha stabilito : “La mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto”.
Nel caso invece di dichiarazioni integranti una confessione stragiudiziale vale quanto affermato condivisibilmente da Cass. 22460/2017 in motivazione : “il riconoscimento espresso o tacito della scrittura, compiuto al di fuori del processo, deve inquadrarsi nello schema della dichiarazione confessoria stragiudiziale ex art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento della scrittura privata in giudizio (che si configura come eccezione in senso stretto: Corte cass. Sez. L, Sentenza n.
11911 del 07/08/2003), venendo ad incontrare, pertanto, i limiti imposti dall'art. 2732 c.c. alla revoca della confessione, nel caso in cui il sottoscrittore, convenuto in giudizio, intenda
6 procedere al disconoscimento della scrittura (riconosciuta stragiudizialmente) che viene prodotta e fatta valere contro di lui dalla parte processuale che intenda avvalersene”.
Osserva la Corte come nel caso concreto, in linea con quanto rilevato da parte appellante, gli elementi utilizzati dal Tribunale in sentenza non sono idonei in quanto, come risulta documentalmente, il pagamento delle rate è avvenuto con addebito su conto intestato solo a e il documento prodotto riguardo alla cessione del veicolo riguardava Parte_2 proprio quello in relazione al quale è stato contratto il finanziamento.
L'opposta ha invero prodotto in primo grado altri documenti idonei a confutare la tesi dell'appellante e su detta documentazione ha argomentato compiutamente in primo grado ribadendo le medesime difese in grado di appello.
Si tratta della nota sottoscritta da il primo febbraio 2010 con cui è stata Parte_1 richiesta una dilazione nei pagamenti, la nota del quindici dicembre 2015 a firma del legale di fiducia di e di quest'ultimo e l'istanza di mediazione avanzata da Parte_1
e per richiedere la restituzione di somme già versate per il Pt_1 Parte_2 finanziamento del ventisei aprile 2016, tutti documenti antecedenti il ricorso per decreto ingiuntivo .
A tale proposito si rileva come detti documenti siano stati prodotti tardivamente in sede di costituzione in primo grado avvenuta dopo la dichiarazione di contumacia, dopo oltre otto mesi dall'ordinanza di rinvio per precisazione delle conclusioni e solo due settimane prima rispetto a detta udienza.
Si tratta di atti estranei rispetto a quelli contenuti nel fascicolo monitorio;
per questi ultimi non vige la preclusione e il Tribunale infatti ha deciso argomentando unicamente su quelli già depositati in detta sede.
L'appellante poi in primo grado aveva eccepito tempestivamente ( nella prima difesa utile dopo la produzione ) l'inammissibilità di detti documenti.
Il Tribunale ha inoltre respinto con ordinanza del due luglio 2019 l'istanza di rimessione in termini avanzata dall'odierna appellata anche se non ha espressamente disposto lo stralcio
7 dei documenti già tardivamente prodotti in via telematica dovendosi peraltro far derivare l'inutilizzabilità da detta statuizione.
L'appellante sempre in primo grado ha ribadito detta inutilizzabilità nelle memorie conclusionali di primo grado oltre ad aver riproposto la questione nell'atto introduttivo del presente grado.
Come condivisibilmente ritenuto in motivazione da Cass. 908/2024 “ l'art. 293 cod. proc. civ. consente al contumace la costituzione tardiva e il riferimento ai documenti di cui al comma 2 deve essere limitato, affinché questi siano utilizzabili già soltanto in forza del deposito - e non siano, al contrario, tardivi - alla fase del processo in cui ancora non è maturata la decadenza processuale in ordine alla produzione documentale ”.
Anche Cass. 19274/2016 in motivazione respingendo un motivo di doglianza ha avuto modo di rilevare : “In primo luogo, ( il ricorrente ndr ) adduce che l'articolo 293 c.p.c., poiché consente, al secondo comma, la costituzione del contumace "mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti", renderebbe non tardiva la produzione dei documenti da parte del contumace all'atto della sua costituzione. La ricorrente finge di obliterare il successivo articolo 294 c.p.c., rispetto al quale non può non essere contestualizzato in una interpretazione logicamente sistemica il secondo comma dell'articolo
293: esso prevede, infatti, una rimessione in termini che il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore in relazione alle "attività che gli sarebbero precluse" (così al primo comma). Richiesta che deve essere supportata (secondo comma) con allegazione e prova dell'impedimento che lo ha condotta a una costituzione tardiva. È dunque inequivoco che il riferimento ai documenti dell'articolo 293 deve essere limitato, affinché questi siano utilizzabili già soltanto in forza del deposito - e non siano, al contrario, tardivi -, alla fase del processo in cui ancora non è maturata la decadenza processuale in ordine alla produzione documentale”.
Atteso quanto detto sono infondate le argomentazioni difensive dell'appellata volte a far ritenere provata la debenza delle somme sulla base comunque dei documenti prodotti tardivamente e quindi inammissibili;
non può poi essere utilizzato il documento di richiesta di finanziamento in quanto l'istanza di verificazione è stata proposta tardivamente senza rimessione in termini;
l'eventuale decisività del documento non sottrae infatti il deposito dello stesso al regime delle preclusioni.
8 L'appello deve essere di conseguenza accolto e il decreto ingiuntivo deve essere revocato con rigetto delle domande dell'appellata.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in misura prossima ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate, senza fase istruttoria in appello in quanto non tenuta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata revoca nei confronti del solo il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1084/2017 del Tribunale di Frosinone e respinge le domande avanzata nel presente giudizio da nei confronti di per il finanziamento di cui in CP_1 CP_1 Parte_1 motivazione.
Condanna a pagare le spese di entrambi i gradi di giudizio in favore della Controparte_1 difesa antistataria dell'appellante liquidate per il primo grado in complessivi € 7.100,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA e per il presente grado in complessivi € 5.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Roma, dodici maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina UC BE TT HE de Courtelary
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