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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/03/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del G.O.P. dott.ssa Maria Bertha
Romano, ha pronunciato all'udienza del 11.03.2025, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6184 /2022 del ruolo generale lavoro / previdenza
TRA
rapp.ta e difesa dagli avvocati MICHELA DE RISI e MASSIMO Parte_1
SCALA
OPPONENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. CIRO BARONE.
OPPOSTO
NONCHE'
, in persona del rapp.te leg. p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 dall' avv. LUISA ROMANO
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.12.2022 la ricorrente deduceva di aver ricevuto in data 07.10.2022, da parte dell' , la comunicazione preventiva di fermo amministrativo Controparte_2
n. 07180202200019033000 cui erano sottese le seguenti cartelle di pagamento: n. 071
20180001294332 000, presuntivamente notificata il 22.01.2018, n. 071 2019 0016961575 000 notificata il 22.01.2019, n. 071 20190142400177 000, asseritamente notificata il 23.01.2020, tutte afferenti contributi spettanti alla , relativamente agli anni Controparte_1
2009-2014 quanto alla prima cartella, agli anni 2014 -2017 quanto alla seconda, agli anni 2012- 2013 quanto alla terza.
La parte opponente eccepiva l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo sull'autovettura di sua proprietà, asserendo che si trattasse di un bene strumentale allo svolgimento della professione di notaio ed in quanto tale indispensabile, pertanto concludeva chiedendone l'annullamento, vinte le spese di lite.
Si costituiva l' che eccepiva, preliminarmente, la carenza di Controparte_2
legittimazione passiva, in relazione alle eccezioni afferenti il merito della pretesa contributiva, eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 12.03.2024 questo giudicante onerava parte ricorrente ad integrare il contraddittorio nei confronti della . Controparte_1
Si costituiva, pertanto, la la quale eccepiva, Controparte_1 preliminarmente, la tardività dell'opposizione, deduceva altresì che in merito alla cartella di pagamento n. 071 20180001294332000 la ricorrente avvesse già promosso giudizio innanzi al
Tribunale di Nola- sezione lavoro, concluso con la sentenza n. 1065/2024, pubblicata il 14.05.24, emessa dalla dott.ssa Scelza in virtù della quale veniva condannata al versamento dei contributi alla detta oltre alle spese di giudizio, chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con CP_1
vittoria delle spese di lite.
All'odierna udienza le parti costituite depositavano note di trattazione, nelle quali si riportavano ai rispettivi atti chiedendone l'accoglimento.
La causa veniva, pertanto, decisa con la presente sentenza, emessa ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% La domanda va interamente rigettata.
1.-Preliminarmente occorre procedere all'esatta qualificazione della domanda al fine di applicare la disciplina sostanziale e processuale corretta. E' noto che, per quanto riguarda i vizi della cartella stessa, in tema di opposizione a cartella esattoriale e/o avviso di addebito, relativo a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art. 29, comma
2, del d.lgs. n. 46 del 1999 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie) e non l'art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione nel merito della pretesa azionata).
Ne consegue che l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi, ai sensi dell'art. 617
c.p.c., entro venti giorni (a seguito dell'elevazione del termine di cinque giorni ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e, n. 41, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica della cartella, ed è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l'obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25757 del 24/10/2008; ad es. sulla carenza di motivazione dell'atto cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 18691 del 08/07/2008; sulla nullità o inesistenza della notificazione del titolo esecutivo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6448 del
23/04/2003; sui vizi formali, in generale, degli atti preliminari all'azione esecutiva, tra cui il titolo ed il precetto e sui vizi formali degli atti svolti o dei provvedimenti adottati nel processo, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15036 del 27 novembre 2001).
Pertanto, nel caso di specie, la domanda proposta deve essere qualificata, ai sensi dell'art. 615 C.P.C., come opposizione all'esecuzione, si tratta, com'è noto, di un'azione di mero accertamento negativo
(Cass. N° 15190\2005; Cass. N° 12239\2007, ecc.) con la quale si contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene, invece, al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
Nella presente fattispecie, si versa nell'ipotesi prevista dal primo comma della norma in questione
(art. 615 C.P.C.), in quanto l'esecuzione non è ancora iniziata (manca infatti alcun pignoramento o altra forma equivalente di procedimento coattivo sui beni del debitore).
2.-Giova, sempre in via preliminare, chiarire, quanto alla legittimazione passiva (cfr. Cass. N°
18522\2011) che in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l' o l' ) e il cessionario del credito in quanto titolari CP_3 CP_4
del credito e a conoscenza degli atti su cui si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli.
3.-Ordunque è necessario, a questo punto, esaminare la questione concernente la tempestività della domanda proposta che presuppone la verifica dell'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali sottese al preavviso di fermo amministrativo.
Non vi è dubbio che la dedotta questione sia di più celere soluzione, con ciò risultando assorbente e dirimente.
La tempestività dell'opposizione, infatti, va valutata in relazione al momento in cui l'esistenza dell'atto sia resa palese alle parti del processo, ossia a quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo.
Solo in caso di omissione o di inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento, sottese alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposto, il contribuente può recuperare la tutela, rispetto alla quale opera il termine di decadenza di cui all'art. 24 comma 5 D. lgs. 46/1999, ovvero di gg. 40 dalla notifica di ciascuna cartella di pagamento e/o avviso di addebito.
Orbene, per quanto concerne le cartelle di pagamento n. 071 20180001294332 000, n. 071 2019
0016961575 000 e n. 071 20190142400177 000 sottese al suddetto preavviso di fermo amministrativo, l' ha documentato la relativa notifica effettuata a Controparte_2
mezzo posta elettronica certificata, rispettivamente in data 22.01.2018, 22.01.2019 e 23.01.2020 (v. ricevute pec di consegna in atti della produzione dell' all'indirizzo di posta elettronica: CP_5
estratto da , sicché per esse l'odierna opposizione Email_1 CP_6
non può che ritenersi tardiva.
Le spese processuali, in dipendenza delle recenti evoluzioni giurisprudenziali e gli attuali contrasti ancora presenti nella giurisprudenza di legittimità su alcune delle questioni affrontate vanno interamente compensate
P.Q.M.
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione
Monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Bertha Romano, così definitivamente provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Nola 11 MARZO 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
GOP dott.ssa Maria Bertha Romano