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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2675/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2675 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...], C.F. , entrambi
[...] C.F._2 elettivamente domiciliati in S. Antimo (NA) alla Via G. Carducci n.12, presso lo studio dell'avv.
Anna Lioniello, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 23.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 23.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM, apponendo il proprio visto, nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 02.07.2025, i ricorrenti epigrafati, premesso di aver contratto matrimonio in Cesa il 27.07.2023, in costanza del quale nasceva una figlia, in Per_1
Aversa il 27.11.2023-, e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 23.10.2025, sostituita con note scritte congiunte, depositate in data 23.10.2025 i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“A. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di non interferire nelle reciproche situazioni di vita privata e di rispetto reciproco;
B. Il sig potrà prelevare i suoi effetti personali dalla casa coniugale entro 15 Parte_1 gg dalla sottoscrizione del presente ricorso, previo accordo con la sig.ra del Parte_2 giorno ed ora. La stessa dovrà consentire l'accesso in casa al coniuge affinché egli prelevi le sue cose personalmente. Il sig. si impegna ad effettuare il cambio di Parte_1 residenza.
C. La piccola sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 presso la madre e con diritto del padre di vedere anche tutti i giorni la piccola presso Per_1 il domicilio materno, con orario da concordare con la stessa;
Potrà tenere con sé la minore nei giorni di martedì e giovedì preferibilmente dalle ore 19.00 alle 21.00 ; nel mentre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alterni, il sabato dalla ore 10.00 sino alle ore dalle pagina 2 di 4 ore 18:00 senza pernottamento , o la domenica sempre dalle 10.00 alle 18.00 , senza pernottamento, sempre in via alternata. Il sig preleverà la minore dalla casa Parte_1 materna e la riaccompagnerà all'orario stabilito. Le modalità ed i tempi di visita chiaramente potranno essere variati nel corso del tempo, man mano che la piccola Per_1 crescerà e si renderà più autonoma. Resta inteso che i predetti incontri potranno subire variazioni alla luce della tenera età della piccola nonché per impegni lavorativi del padre
(tipo turnazione lavoro); Naturalmente le parti potranno concordare sempre gli incontri anche in modalità diversa secondo le necessità, previa comunicazione messaggistica. Per le festività natalizie, ad oggi, in considerazione della tenera età della minore si conviene che il padre possa trascorrere del tempo con la figlia il 24 dicembre, di mattina, nonché il 31 dicembre, sempre di mattina, nonché il giorno di Pasqua, o il Lunedì in Albis, preferibilmente di mattina, con alternanza annuale. Per le vacanze estive le parti si accorderanno di volta in volta secondo le esigenze della minore e le disponibilità di lavoro del sig . Tutte le altre festività con il criterio dell'alternanza; Parte_1
D. Il sig. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento di , un assegno mensile di € 400.00 da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici Istat, come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate nel Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia
Tribunale di Napoli Nord e previa produzione di giustificativi di spesa e, in ogni caso e sin dalla data in calce al presente ricorso;
Nulla per la sig.ra . Parte_2
E. Ciascuno dei coniugi ha l'obbligo di comunicare all'altro coniuge, con almeno 30 giorni di anticipo, ogni eventuale cambio di residenza e/o domicilio;
F. I coniugi prestano l'assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio anche della minore;
G. I coniugi dichiarano che tali accordi hanno validità e sono operanti sin dalla sottoscrizione del presente ricorso;
Dichiarano, ai sensi dell'art. 473 bis n. 12 c.p.c., che non risultano pendenti altri procedimenti aventi a oggetto le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande ad esso connesse”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, nonché conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Va disposto lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art 191 c.c.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , e , nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
C.F. , ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al C.F._2 ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cesa per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 5, Parte
I– Serie A - Anno 2023);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2675 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...], C.F. , entrambi
[...] C.F._2 elettivamente domiciliati in S. Antimo (NA) alla Via G. Carducci n.12, presso lo studio dell'avv.
Anna Lioniello, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 23.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 23.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM, apponendo il proprio visto, nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 02.07.2025, i ricorrenti epigrafati, premesso di aver contratto matrimonio in Cesa il 27.07.2023, in costanza del quale nasceva una figlia, in Per_1
Aversa il 27.11.2023-, e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 23.10.2025, sostituita con note scritte congiunte, depositate in data 23.10.2025 i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“A. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di non interferire nelle reciproche situazioni di vita privata e di rispetto reciproco;
B. Il sig potrà prelevare i suoi effetti personali dalla casa coniugale entro 15 Parte_1 gg dalla sottoscrizione del presente ricorso, previo accordo con la sig.ra del Parte_2 giorno ed ora. La stessa dovrà consentire l'accesso in casa al coniuge affinché egli prelevi le sue cose personalmente. Il sig. si impegna ad effettuare il cambio di Parte_1 residenza.
C. La piccola sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 presso la madre e con diritto del padre di vedere anche tutti i giorni la piccola presso Per_1 il domicilio materno, con orario da concordare con la stessa;
Potrà tenere con sé la minore nei giorni di martedì e giovedì preferibilmente dalle ore 19.00 alle 21.00 ; nel mentre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alterni, il sabato dalla ore 10.00 sino alle ore dalle pagina 2 di 4 ore 18:00 senza pernottamento , o la domenica sempre dalle 10.00 alle 18.00 , senza pernottamento, sempre in via alternata. Il sig preleverà la minore dalla casa Parte_1 materna e la riaccompagnerà all'orario stabilito. Le modalità ed i tempi di visita chiaramente potranno essere variati nel corso del tempo, man mano che la piccola Per_1 crescerà e si renderà più autonoma. Resta inteso che i predetti incontri potranno subire variazioni alla luce della tenera età della piccola nonché per impegni lavorativi del padre
(tipo turnazione lavoro); Naturalmente le parti potranno concordare sempre gli incontri anche in modalità diversa secondo le necessità, previa comunicazione messaggistica. Per le festività natalizie, ad oggi, in considerazione della tenera età della minore si conviene che il padre possa trascorrere del tempo con la figlia il 24 dicembre, di mattina, nonché il 31 dicembre, sempre di mattina, nonché il giorno di Pasqua, o il Lunedì in Albis, preferibilmente di mattina, con alternanza annuale. Per le vacanze estive le parti si accorderanno di volta in volta secondo le esigenze della minore e le disponibilità di lavoro del sig . Tutte le altre festività con il criterio dell'alternanza; Parte_1
D. Il sig. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento di , un assegno mensile di € 400.00 da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici Istat, come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate nel Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia
Tribunale di Napoli Nord e previa produzione di giustificativi di spesa e, in ogni caso e sin dalla data in calce al presente ricorso;
Nulla per la sig.ra . Parte_2
E. Ciascuno dei coniugi ha l'obbligo di comunicare all'altro coniuge, con almeno 30 giorni di anticipo, ogni eventuale cambio di residenza e/o domicilio;
F. I coniugi prestano l'assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio anche della minore;
G. I coniugi dichiarano che tali accordi hanno validità e sono operanti sin dalla sottoscrizione del presente ricorso;
Dichiarano, ai sensi dell'art. 473 bis n. 12 c.p.c., che non risultano pendenti altri procedimenti aventi a oggetto le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande ad esso connesse”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, nonché conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Va disposto lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art 191 c.c.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , e , nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
C.F. , ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al C.F._2 ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cesa per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 5, Parte
I– Serie A - Anno 2023);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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