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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 14/04/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1237/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1237/2024, del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “Ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promosso da:
, nato l'[...] in [...], residente in [...], Corso Vittorio Veneto nr. 33 Parte_1
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giommaria Uggias C.F._1
( ), e Valentina Varrucciu ( ), elettivamente domiciliato C.F._2 C.F._3
presso lo studio del difensore, in Olbia, Via G. Carducci nr. 5;
ricorrente
pagina 1 di 18 contro
, nata ad [...] il [...], ivi residente in [...] Controparte_1
( ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Debidda C.F._4
) e Daniela Petrillo ) del Foro di Tempio Pausania, C.F._5 C.F._6
elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in Olbia, Via Cosenza nr. 1;
resistente
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti;
il PM in sede nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente, emettere sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 3, n.
2), lett. b), L. 898/1970 dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Olbia in data 24.5.2014 annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune Atto n. 12, p. II, Serie A-Anno 2014 tra e , ordinando la Parte_1 Controparte_1 trascrizione dell'emanando provvedimento all'ufficiale dello Stato civile, e proseguire il procedimento per la definizione delle ulteriori domande;
2) affidare il figlio minore a entrambi i genitori Per_1 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento presso l'ex abitazione familiare sita in Olbia, via Agrigento n. 63, dove risiederà insieme alla madre. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sul figlio per le
pagina 2 di 18 questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
il padre potrà tenere con sé il minore previo accordo con la signora e più specificamente: due giorni consecutivi da CP_1
concordarsi tra i coniugi la settimana precedente che tengano conto degli impegni lavorativi del signor
ovvero lunedì alle 16.30 ritirandolo presso l'edificio scolastico fino a mercoledì con Pt_1 accompagnamento presso l'edificio scolastico;
nelle settimane in cui il weekend è di pertinenza della madre, ovvero martedì alle ore 16,30, ritirandolo presso l'edificio scolastico fino al giovedì, con accompagnamento presso l'edificio scolastico, ovvero mercoledì alle ore 16:30 ritirandolo presso
l'edificio scolastico fino al venerdì con accompagnamento presso l'edificio scolastico, ovvero giovedì alle ore 16,30 ritirandolo presso l'edificio scolastico fino alle ore 10 del sabato;
nelle settimane in cui il weekend è di pertinenza della madre, con prelievo e accompagnamento presso la casa coniugale o
l'abitazione della nonna materna dalle ore 10 del sabato, sempre con prelievo presso l'abitazione materna o della nonna sino a lunedì, con accompagnamento presso l'edificio scolastico;
le festività natalizie saranno gestite col principio dell'alternanza con la precisazione che, se starà con la Per_1
madre il giorno della vigilia di Natale, trascorrerà con il padre il 25 dicembre sino alla mattina successiva allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
allo stesso modo Pt_1
potrà tenere il figlio il 31 dicembre, mentre trascorrerà con la mamma il 1° gennaio e così di anno in anno nel principio della giusta turnazione tra i genitori;
anche per le festività pasquali, il giorno di
Pasqua e lunedì dell'Angelo saranno gestiti con il criterio dell'alternanza di anno in anno;
durante le vacanze scolastiche estive, il padre potrà altresì tenere con sé il minore per 15 giorni non consecutivi da dividersi in segmenti di una settimana per il mese di luglio e una per il mese di agosto;
le date dovranno essere concordate in base alle esigenze di entrambi i genitori;
le parti potranno comunque trascorrere con dei periodi di vacanza di 10 giorni anche non consecutivi, compatibilmente Per_1
con gli impegni scolastici dello stesso;
ciò costituisce un diritto irrinunciabile sia dei genitori che del bambino, pertanto nessuna contestazione potrà essere eventualmente mossa da parte dell'altro genitore. Resta inteso che tali periodi dovranno essere previamente concordati e che le parti dovranno comunicarsi con congruo anticipo le date e i luoghi della villeggiatura;
durante il periodo in cui
starà con un genitore quest'ultimo potrà adottare in piena autonomia le decisioni di Per_1 ordinaria amministrazione;
consentirà a telefonate o video chiamate quotidiane all'altro genitore, senza interferenze attivandosi nel sensibilizzare il minore nelle ipotesi in cui lo stesso non intenda farlo spontaneamente;
qualora per circostanze imprevedibili, esempio malattia , sia costretto ad Per_1
una permanenza forzata presso un genitore, quest'ultimo si impegna a consentire all'altro una visita quotidiana nella propria abitazione della durata di almeno 30 minuti;
nel caso in cui il bambino frequenti un'attività sportiva, ludica o extra scolastica, il genitore si impegna ad accompagnarlo e
pagina 3 di 18 riprenderlo nei giorni in cui si trova presso di sé, consentendo e agevolando, anche su richiesta dello stesso minore, le visite ai parenti di ciascun ramo genitoriale ed in particolare i rapporti con i nonni materni e paterni;
nel caso di impedimento di uno dei genitori per l'accudimento del bambino dovrà essere data priorità all'altro genitore e solo in via residuale ai parenti o a persone di fiducia di entrambi o soggetti qualificati o con esperienza nel settore. 3) Assegnare la casa coniugale sita in
Olbia via Agrigento 63 alla signora con tutti gli arredi che la compongono, fintanto che il CP_1
figlio non raggiunga la maggiore età ovvero fino a quando, concordemente con il ricorrente, Per_1
questi decida di vivere in una diversa abitazione, ovvero presso la sede universitaria. 4) dichiarare la cessazione di validità ed efficacia, sin dall'instaurazione del presente giudizio, delle condizioni di mantenimento contenute nel decreto di omologa del Tribunale di Tempio Pausania depositato in data
28.10.2022, con espressa dichiarazione di nullità ab origine, in quanto meramente potestativa, dell'obbligazione del secondo cui “le parti si accordano come segue: i coniugi Parte_1
decidono di lasciare cointestato il mutuo rimanendo entrambi obbligati nei confronti della banca erogante. Il signor provvederà al pagamento integrale della rata di mutuo, pari ad euro Pt_1
500,00 solo per i mesi in cui la signora risulterà priva di lavoro e finché la stessa non reperirà CP_1
una stabile occupazione, situazione questa che porterà i coniugi a partecipare al pagamento della rata nella misura di € 250,00 ciascuno”. 5) Determinare a carico del padre un contributo mensile di mantenimento a favore del figlio minore nella misura di € 400,00, oltre alla Persona_2
corresponsione, per la quota del 50%, delle spese straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, preventivamente concordate e documentate e, comunque, secondo “Le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” emanate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29/11/2017, sostenute nell'interesse del minore. 6) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
A sostegno delle proprie richieste, il rilevava: Pt_1
- di avere contratto matrimonio concordatario con la il 24 maggio 2014 in Olbia e che, dalla CP_1
loro unione, il 13 settembre 2016 nasceva un figlio, ; Per_1
- che, stante il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la instaurava, CP_1 davanti all'intestato Tribunale, un giudizio per la separazione dei medesimi, definito in via consensuale, con l'omologa delle seguenti condizioni: “il signor corrisponderà a titolo di Pt_1
mantenimento per il figlio la somma mensile di euro 500,00 oltre il 50% delle spese Per_1
straordinarie (…) nonché l'importo di € 400,00 per la moglie (…) Resta inteso che l'assegno per la moglie sarà corrisposto solo per il mese in cui la stessa risulterà priva di lavoro e finché non recupererà una stabile occupazione.; 6) la casa coniugale sita in Olbia via Agrigento, 63, sarà
pagina 4 di 18 assegnata alla signora con tutti gli arredi che la compongono. Tale abitazione è attualmente di CP_1
proprietà di entrambi i coniugi, acquistata nel corso dell'anno 2018 con mutuo intestato a entrambi. A riguardo le parti si accordano come segue: i coniugi decidono di lasciare cointestato il mutuo rimanendo entrambi obbligati nei confronti della banca erogante. Il signor provvederà al Pt_1
pagamento integrale della rata di mutuo, pari ad euro 500,00 solo per i mesi in cui la signora CP_1
risulterà priva di lavoro e finché la stessa non reperirà una stabile occupazione, situazione questa che porterà i coniugi a partecipare al pagamento della rata nella misura di € 250,00 ciascuno”;
- che, dalla separazione, i coniugi continuavano a vivere separati, senza alcuna volontà di ripristinare la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale, per cui sussistevano i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della Legge n. 898/70, e successive modificazioni;
- l'equità di un assegno mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento in favore del figlio minore;
- l'insussistenza dei presupposti per riconoscere un assegno divorzile in favore della vista la CP_1 diversa funzione del predetto rispetto all'assegno di mantenimento in sede di separazione, e considerato che, con la cessazione del rapporto matrimoniale, entrambi i coniugi dovevano ritenersi in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, mentre la nonostante la giovane età, e la CP_1 precedente esperienza lavorativa, non si impegnava nel reperire un'occupazione lavorativa stabile, limitandosi a svolgere impieghi stagionali;
- il peggioramento delle condizioni economiche complessive del ricorrente, ulteriormente aggravato dai costi che il doveva sostenere per le rate mensili del mutuo contratto insieme al coniuge per Pt_1
l'acquisto della casa familiare assegnata alla per le rate dei finanziamenti indicati in atti, e per il CP_1
pagamento di un canone di locazione mensile pari ad € 710,00 (oltre agli oneri condominiali).
Si costituiva nel presente giudizio parte resistente, chiedendo, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre;
2) Disporre che il padre tenga con sé il figlio secondo le condizioni stabilite nel decreto di omologa, indicando che il padre è tenuto a prendere il figlio nelle modalità stabilite e che il figlio e la madre si possano sentire telefonicamente quando questi si trova con il padre;
3) confermare le condizioni economiche stabilite nel decreto di omologa disponendo inoltre che
l'assegno unico ed ogni emolumento riguardante il minore sia interamente percepito dalla ricorrente e
l'obbligo del padre di corrispondere il 50 % delle spese del campo estivo o del doposcuola o della
Baby sitter necessaria durante l'orario lavorativo dei genitori;
4) Condannare il signor al Pt_1 risarcimento dei danni, posto l'inadempimento delle obbligazioni stabilite nel decreto di separazione consensuale nella misura che il Giudice Vorra indicare anche in via equitativa;
5) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
pagina 5 di 18 Nelle proprie difese, la parte resistente contestava tutto quanto dedotto dal ricorrente, rilevando di essersi sempre dedicata alla cura della famiglia, svolgendo al contempo, per quanto possibile, anche attività lavorativa, sino alla nascita di , allorquando i coniugi decidevano che la si Per_1 CP_1
sarebbe occupata del figlio.
Eccepiva altresì di essersi attivamente impegnata nella ricerca di un lavoro anche dopo la fine della convivenza, accettando di svolgere lavori stagionali anche fisicamente impegnativi;
in particolare, la allegava di avere lavorato come segretaria presso il IO , presso uno CP_1 Controparte_2
studio medico da luglio 2022 sino al settembre 2022, come commessa presso il Supermercato Despar dal 1.3.2023 al 31.10.2023, come operaia presso Lavanderia Nivea dal 13.05.2024 al 30.09.2024.
Parte resistente riferiva di essersi trovata priva di occupazione lavorativa dal mese di novembre 2023 al mese di maggio 2024, e di non avere ricevuto dal per quel periodo, l'assegno di Pt_1
mantenimento disposto in suo favore in sede di omologa;
rilevava altresì che il ricorrente, in via unilaterale, riduceva il mantenimento dovuto in favore del figlio, corrispondendo l'importo di € 250,00, in luogo di quello dovuto pari ad € 500,00, e che, dal mese di ottobre 2023, il iniziava a Pt_1
trattenere per sé la metà dell' assegno unico, sino a quel momento percepito dalla con il CP_1
consenso del ricorrente.
La rilevava la disparità tra le condizioni reddituali dei coniugi, e le difficoltà per la stessa di CP_1 reperire un'occupazione lavorativa stabile che le garantisse di prendersi cura di , viste anche le Per_1
criticità manifestate negli ultimi tempi dal medesimo, al quale veniva diagnosticato un disturbo della condotta, così da richiedere ulteriore dedizione e tempo alla madre, vista anche la mancata collaborazione del padre rispetto al percorso sanitario intrapreso dal minore.
All'udienza del 22 gennaio 2025, il Giudice Relatore procedeva all'ascolto dei coniugi.
All'esito dell'audizione delle parti, la difesa di parte ricorrente eccepiva la tardività della costituzione della resistente, rilevando la decadenza della medesima rispetto a tutte le domande svolte, con particolare riferimento a quella relativa al riconoscimento dell'assegno periodico per l'ex coniuge.
Parte ricorrente dichiarava poi di intendere modificare le proprie conclusioni in punto mantenimento in favore del minore, confermando la disponibilità a corrispondere l'importo di € 500,00 mensili, come richiesto dalla resistente.
Chiedeva dunque, trattenersi la causa in decisione, con rinuncia ai termini per le comparse conclusionali, e le memorie di replica.
Parte resistente si richiamava alla propria comparsa, quindi alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo la conferma delle statuizioni assunte in sede di omologa della separazione. Specificava altresì che il ricorrente non aveva corrisposto le spese extra necessarie per le esigenze del minore, quindi chiedeva pagina 6 di 18 la restituzione degli importi sostenuti per il campo scuola estivo di , per il dopo scuola, e Per_1
quelli inerenti alle visite mediche e psicologiche, sino a quel momento corrisposti in via esclusiva dalla
Rinunciava alle proprie richieste istruttorie, chiedendo la definizione del procedimento, ed CP_1
associandosi alla rinuncia di controparte ai termini per comparse conclusionali, e repliche.
Il Giudice Relatore si riservava di riferire la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del 22 gennaio 2025, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, formulando alle parti proposta di conciliazione.
All'udienza del 19 marzo 2025, previa manifestazione, da parte del ricorrente, dell'indisponibilità ad accettare la proposta conciliativa formulata dal Collegio, il Giudice Relatore riservava di riferire la causa al Collegio per la decisione.
Raccolto il parere del PM in sede, la causa veniva riferita al Collegio nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
*****
1) Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
pagina 7 di 18 Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Olbia, il 24 maggio 2014, tra e Parte_1
, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia, al nr. 12, parte II, Controparte_1
Serie A, anno 2014.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile). Quest'ultimo eseguirà le successive annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi, e trasmetterà la comunicazione di divorzio all' Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto
(nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all' Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
2) Sull'affidamento del figlio minore delle parti, e sul collocamento del medesimo
Entrambe le parti hanno chiesto disporsi l'affidamento condiviso del piccolo ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Il Collegio ritiene che non vi siano motivi per derogare al regime dell'affidamento condiviso, il quale, è noto, “costituisce la scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo provato di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (…)” (Cassazione civile sez. I, 08/05/2024, n.12474).
Tale regime, dunque, appare derogabile solo ove la sua applicazione risulti contraria all'interesse del minore, ed un'eventuale pronuncia in tal senso dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Nella specie, nonostante le allegazioni delle parti acclarino una forte conflittualità tra i genitori, emersa anche nel corso del procedimento, la predetta non si ritiene circostanza idonea a precludere l'adozione pagina 8 di 18 del modello dell'affidamento condiviso che, altrimenti, sarebbe ridotto ad un'ipotesi del tutto residuale: anzi, in un caso come quello di specie, è proprio la soluzione dell'affidamento condiviso a dovere essere prediletta, in quanto, riesce a ripartire in modo equilibrato le responsabilità tra l'uno e l'altro genitore, tutelando la relazione di ciascuno con il figlio, e la partecipazione del genitore non collocatario alle scelte che riguardano la vita della prole minore.
Vista l'assenza di contestazioni sul punto, si ritiene doversi confermare la collocazione prevalente di presso la residenza materna, sita in Olbia, Via Agrigento, nr. 63. Per_1
3) Sull'assegnazione della casa familiare
Non è oggetto di contestazione l'assegnazione della casa familiare, per cui si ritiene doversi disporre che la stessa, con tutti gli arredi che la compongono, resti assegnata alla che vi abiterà con il CP_1
figlio . Per_1
4) Sul diritto di visita del genitore non collocatario
Sul punto, il Collegio ritiene doversi confermare quanto disposto in sede di omologa della separazione, alle condizioni di cui al punto nr. 3, come segue: “Il padre potrà tenere con sé il minore previo accordo con la signora e comunque, più specificamente: - due giorni consecutivi da concordarsi tra i CP_1
coniugi la settimana precedente, che tengano conto degli impegni lavorativi del SI , Pt_1 ovvero lunedì alle ore 16.30, ritirandolo presso l'edificio scolastico, fino al mercoledì con riaccompagnamento presso l'edificio scolastico, nelle settimane in cui il week end è di pertinenza della madre, ovvero martedì alle ore 16.30 ritirandolo presso l'edificio scolastico, fino al giovedì con riaccompagnamento presso l'edificio scolastico, ovvero mercoledì alle ore 16.30 ritirandolo presso
l'edificio scolastico, fino al venerdì con riaccompagnamento presso l'edificio scolastico, ovvero giovedì alle ore 16.30, ritirandolo presso l'edificio scolastico, fino alle ore 10.00 del sabato nelle settimane in cui il week end è di pertinenza della madre, con prelievo e riaccompagnamento presso la casa coniugale o l'abitazione della nonna materna;
- a fine settimana alterni, dalle ore 10,00 del sabato, sempre con prelievo presso l'abitazione materna o della nonna, sino al lunedì con riaccompagnamento presso l'edificio scolastico;
- le festività natalizie saranno gestite con il principio dell'alternanza con la precisazione che se starà con la madre il giorno della vigilia di Natale, Per_1
trascorrerà col padre il 25 Dicembre sino alla mattina successiva (allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna), allo stesso modo potrà tenere il figlio il 31 Dicembre, mentre Pt_1
trascorrerà con la mamma il primo Gennaio, e così di anno in anno, nel principio della giusta turnazione tra i genitori;
- anche per le festività pasquali, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo,
pagina 9 di 18 saranno gestite con il criterio dell'alternanza di anno in anno;
- durante le vacanze scolastiche estive, il padre potrà altresì tenere con sé il minore per 15 giorni non consecutivi da dividersi in segmenti di una settimana per il mese di luglio ed una per il mese di agosto, le date dovranno essere concordate in base alle esigenze di entrambi i genitori;
- le parti potranno comunque trascorrere con dei Per_1
periodi di vacanza, di dieci giorni anche non consecutivi, compatibilmente con gli impegni scolastici dello stesso;
ciò costituisce un diritto irrinunciabile sia dei genitori che del bambino, pertanto nessuna contestazione potrà essere eventualmente mossa da parte dell'altro genitore. Resta inteso che tali periodi dovranno essere previamente concordati e che le parti dovranno comunicarsi con congruo anticipo le date ed i luoghi della villeggiatura;
- i signori e dovranno comunicarsi CP_1 Pt_1
reciprocamente il domicilio in cui si trovano con il bambino rendendosi comunque reperibili telefonicamente”.
5) Sul mantenimento del figlio minore
Viste le conclusioni come modificate dal all'udienza del 22 gennaio 2025, ed il venir meno Pt_1
della contestazione sul punto in oggetto, il Collegio ritiene doversi disporre, a carico del ricorrente, la corresponsione dell'importo mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio minore , da versare entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese mediante bonifico sull'IBAN indicato dalla oltre al 50% delle spese straordinarie, CP_1
come disciplinate dalle Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017.
La percepirà altresì l'assegno unico ed universale erogato dall' , quale genitore collocatario CP_1 CP_3
del figlio minore, vista l'espressa richiesta di parte resistente in tal senso, l'assenza di specifica contestazione da parte del ricorrente, e trattandosi di diritto indisponibile, essendo la predetta indennità erogata in favore della prole, e finalizzata alla tutela di quest'ultima, così da garantire che l'assegno de quo non venga utilizzato in modo improprio.
6) Sulla validità delle condizioni di mantenimento contenute del decreto di omologa della della separazione
Parte ricorrente, al punto nr. 4 delle proprie conclusioni, ha richiesto al Tribunale di “dichiarare la cessazione di validità ed efficacia, sin dall'instaurazione del presente giudizio, delle condizioni di mantenimento contenute nel decreto di omologa del Tribunale di Tempio Pausania depositato in data
28.10.2022, con espressa dichiarazione di nullità ab origine, in quanto meramente potestativa, dell'obbligazione del secondo cui “le parti si accordano come segue: i coniugi Parte_1
decidono di lasciare cointestato il mutuo rimanendo entrambi obbligati nei confronti della banca
pagina 10 di 18 erogante. Il signor provvederà al pagamento integrale della rata di mutuo, pari ad euro Pt_1
500,00 solo per i mesi in cui la signora risulterà priva di lavoro e finché la stessa non reperirà CP_1
una stabile occupazione, situazione questa che porterà i coniugi a partecipare al pagamento della rata nella misura di € 250,00 ciascuno”.
Occorre osservare che la funzione specifica dell'omologa dell'accordo di separazione è quella di verificare che l'accordo sia in linea con le norme imperative, ed i principi di ordine pubblico e, soprattutto, di controllare che eventuali accordi relativi all'affidamento ed al mantenimento dei figli non siano contrari all'interesse dei minori. L'omologazione ha, dunque, il potere e la funzione di rendere efficace l'accordo tra i coniugi, a meno che non siano riscontrate le predette criticità.
Anche se un accordo di separazione viene omologato, le parti coinvolte hanno ancora la possibilità di impugnarlo per vizi della volontà: violenza, ovvero se uno dei coniugi è stato costretto a firmare l'accordo sotto minaccia o violenza fisica o morale;
inganno, se uno dei coniugi è stato indotto a firmare l'accordo con artifizi o raggiri;
errori nell'accordo, se l'accordo contiene errori di fatto, o di diritto, che ne compromettono la validità.
Questo significa che, se una delle parti ritiene che l'accordo sia stato stipulato in condizioni di costrizione, errore, dolo o altri vizi che ne compromettono la validità, può chiederne l'annullamento.
Più nello specifico, ai sensi dell'art. 711, comma 3, c.p.c., vigente all'epoca dell'omologa della separazione consensuale delle parti, “La separazione consensuale acquista efficacia con
l'omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente”.
In conformità alla disciplina dettata per i procedimenti in camera di consiglio, il decreto di omologazione (ovvero il suo diniego) è soggetto a reclamo, da presentarsi ad opera delle parti, o del
P.M., innanzi alla Corte di Appello. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento, e questo in quanto, trattandosi di separazione consensuale, non sussiste un contenzioso tra le parti che possa giustificare la notifica ex art. 739 c.p.c..
Decorsi i termini per la proposizione del reclamo, non è ammissibile la revoca del decreto di omologazione.
È chiaro, dunque, che l'omologa della separazione non può essere impugnata direttamente con il giudizio di divorzio, ma gli accordi patrimoniali contenuti nell'omologa possono essere contestati, o modificati nel corso del procedimento di divorzio, se sussistono nuove circostanze, o se sono stati raggiunti accordi diversi.
Nella specie, il ricorrente non ha agito allegando la sussistenza di nuove circostanze, né per modificare le condizioni della separazione consensuale, né la domanda oggetto di disamina può essere qualificata quale richiesta di modifica delle condizioni di separazione, versata nel giudizio di divorzio;
questo in pagina 11 di 18 quanto, a sostegno delle proprie pretese, il ricorrente non ha allegato alcuna sopravvenienza, o circostanza tale da ritenere compromesso l'equilibrio raggiunto tra i coniugi in sede di separazione.
Di fatto, il si è limitato a dedurre che “la sig.ra ha nel corso degli anni ha interpretato Pt_1 CP_1
l'obbligazione del sig. come sottoposta ad una condizione meramente potestativa e in tal Pt_1 senso ha deciso di non ricercare, né accettare un lavoro di durata annuale, né “reperire una stabile occupazione”. Con ciò, integrando un unilaterale e iniquo abuso del diritto prospettato al momento della separazione (…) una scelta meramente potestativa, unilaterale e irragionevole, tale da comportare la nullità della clausola e/o, comunque, da richiedere una sua declaratoria di cessazione di validità, unitamente alla cessazione di validità delle condizioni dell'accordo di separazione tra i coniugi”.
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda così formulata dal ricorrente al punto 4) delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo deve essere dichiarata inammissibile in questa sede.
Alla predetta declaratoria di inammissibilità consegue l'impossibilità, per il Collegio, di esaminare nel merito ogni questione attinente alle condizioni di cui all'omologa della separazione, con particolare riferimento alla condizione contestata da parte ricorrente, inerente al pagamento delle rate del mutuo che, dunque, continuerà ad essere vincolante anche dopo il giudizio di divorzio.
7) Sul mantenimento in favore dell'ex coniuge
Parte resistente, nelle proprie conclusioni, ha richiesto di confermare le condizioni economiche stabilite nel decreto di omologa della separazione, quindi che il continui a versare l'assegno di Pt_1
mantenimento.
Si ritiene che la domanda di conferma dell'assegno di mantenimento, versata in un giudizio di divorzio, debba essere valutata dal Giudice in termini di domanda di riconoscimento di assegno divorzile, tenendo conto dei presupposti specifici per quest'ultimo.
Con riferimento all'eccezione di decadenza rilevata da parte ricorrente all'udienza del 22 gennaio 2025, valga quanto segue.
Ai sensi dell'art. 473 bis 19, comma 1, c.p.c., “Le decadenze previste dagli articoli 473 bis 14, 473 bis
16 e 473 bis 17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili”.
In tema di separazione e divorzio, le statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra i coniugi ricadono nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata, e soggiacciono al corollario del limite invalicabile della domanda, in quanto presuppongono l'iniziativa della parte interessata e l'indicazione,
a pena di inammissibilità, del "petitum" richiesto al Giudice, potendo configurarsi come diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotato da finalità
pagina 12 di 18 assistenziale in favore dell'ex coniuge (in questo senso Cassazione civile sez. I, 05/05/2021, n.11795).
La giurisprudenza è ormai da tempo consolidata nel confermare l'indisponibilità dell'assegno divorzile, per quanto concerne la sua componente assistenziale, così da ritenere che ogni atto intervenuto in altra sede, tendente a precludere o a limitare la richiesta di un assegno divorzile, deve considerarsi nullo
(vedi tra le molte Cassazione civile sez. I, 13/01/2017, n.788).
Pertanto, il Collegio ritiene che nelle decadenze di cui all'art. 473 bis 19 c.p.c. non rientri l'assegno divorzile, limitatamente a quella parte indisponibile, riconosciuta nella componente assistenziale del medesimo, che discende dal principio di solidarietà post-coniugale, di cui all'art. 2 della Costituzione.
Orbene, l'assegno divorzile, nella sua componente esclusivamente assistenziale, potrà essere riconosciuto nella ricorrenza delle seguenti e concorrenti condizioni: a) la sussistenza di un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'istante, che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento;
b) la contribuzione del coniuge richiedente alla conduzione della vita familiare, ed all'allevamento dei figli, anche rinunciando ad opportunità professionali o lavorative;
c) la sussistenza di una disparità economica tra le posizioni reddituali dei coniugi.
La capacità dell'ex coniuge di mantenersi autonomamente può essere valutata in base a vari fattori, tra cui la presenza di un lavoro, la capacità di trovare lavoro, le condizioni di salute, e la volontà di impegnarsi nella ricerca di un'occupazione. È chiaro che la capacità lavorativa dell'ex coniuge, ai fini dell'assegno di mantenimento, debba essere valutata in concreto, considerando le sue reali possibilità di inserimento e collocamento sul mercato del lavoro, non solo le potenzialità in astratto.
D'altra parte, a fronte dell'assunto secondo cui ciascun ex coniuge deve ricercare la propria autosufficienza economica, le Sezioni Unite della Cassazione del 2018 hanno precisato che
“l'autoresponsabilità deve percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non solo alla sua fine ma dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio si concordano le scelte fondamentali su come organizzarla, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia”. La previsione dell'assegno divorzile serve, appunto, per temperare le “storture” che la rigida applicazione del principio di autoresponsabilità provocherebbe.
La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che “L'assegno divorzile può essere giustificato da una esigenza strettamente assistenziale se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive. Se la finalità assistenziale assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex
pagina 13 di 18 coniuge obbligato” (Cassazione civile sez. I, 13/12/2024 n.32354).
Nella specie, risulta evidente e pacifica la forte disparità reddituale tra i coniugi. All'udienza del 22 gennaio 2025, il ricorrente ha dichiarato di percepire una retribuzione mensile pari a circa € 5.000,00 lordi. Le dichiarazioni dei redditi prodotte in atti acclarano, per il ricorrente, un reddito che, tra gli anni
2021 e 2024, ha oscillato tra i € 120.000,00 annui e gli € 86.600,00 annui, arrivando anche ad oltre €
130.000,00 annui.
Diversamente, la resistente ha dichiarato di essere, allo stato, priva di occupazione lavorativa, e la documentazione reddituale prodotta atti dalla medesima evidenzia, da ultimo, un reddito annuo pari a circa € 14.600,00 (vedi Certificazione Unica 2024).
Tali limitate risorse economiche, insieme all'attuale stato di disoccupazione della ed alla CP_1
condizione di incertezza circa il futuro lavorativo della medesima, portano a ritenere che la parte resistente, ad oggi, non sia in grado, con le proprie risorse, di garantirsi adeguati mezzi di sussistenza.
È pacifico che, durante il matrimonio, i coniugi hanno deciso insieme che la si sarebbe dedicata CP_1
alle cure della famiglia, permettendo così al di realizzare la propria carriera. Tali circostanze, Pt_1
non oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente, sono emerse dalle allegazioni delle parti,
e dalle dichiarazioni della resistente che, all'udienza del 22 gennaio 2025, ha affermato quanto segue:
“Durante il nostro matrimonio io stavo a casa, lavoravo in un call center prima di sposarci. Io sono sempre stata a casa, lo avevamo deciso insieme. Lui ha sempre lavorato ed ha sempre provveduto alle necessità economiche della famiglia”.
Non si ritiene che il mancato reperimento di un'occupazione lavorativa stabile possa essere attribuito alla resistente a titolo di colpa.
Di fatto, come appena premesso, la si è ritirata dal mondo del lavoro per dedicarsi alla cura CP_1
della famiglia, ed alla crescita del figlio . Peraltro, immediatamente dopo la cessazione della Per_1
convivenza, la resistente si è subito attivata nel reperimento di impieghi lavorativi, anche accettando di svolgere lavori saltuari, e richiedenti l'impiego di sforzi fisici.
A tal proposito, si richiamano le dichiarazioni rese dalla all'udienza di comparizione dei CP_1
coniugi, come segue: “Lui è andato via da casa a gennaio 2022, ed io ho mandato subito il primo curriculum ed ho iniziato pure a fare le pulizie in casa. Ho fatto pulizie per qualche mese, fino a luglio
2022. Poi ho iniziato al IO di Porto Rotondo, ho lavorato lì per la stagione estiva, fino a settembre 2022. Dopodiché ho continuato a mandare curriculum e nel marzo 2023 ho trovato lavoro a tempo determinato da DESPAR, mi hanno tenuta da marzo a fine ottobre. Durante l'inverno non ho trovato nessun lavoro, ho ritrovato lavoro da Nivea S.p.a. per la stagione estiva”, circostanze non espressamente e specificamente contestate dal Pt_1
pagina 14 di 18 Del resto, non si può non rilevare la differenza tra i profili professionali dei due coniugi: il ricorrente possiede una Laurea Triennale, oltre ad un Master in Dritto e Contrattualistica di Impresa, e Principi di
Filosofia del Diritto, e svolge la professione di Agente di Commercio, mentre la è in possesso CP_1
della licenza media, e la scelta di allontanarsi dal mondo del lavoro per dedicarsi alla famiglia non le ha consentito di acquisire, nel corso degli anni, competenze specifiche, né di maturare esperienza in un determinato campo professionale, per cui è logico desumere che la stessa abbia avuto, e continui ad avere, difficoltà nel reperire un'occupazione stabile.
Inoltre, la parte resistente, sin dall'interruzione della convivenza tra i coniugi, ha ricoperto la figura di genitore collocatario del figlio minore , e punto di riferimento nella quotidianità per le Per_1
esigenze del medesimo, il quale, da ultimo, sta seguendo un percorso terapeutico per il disturbo alla condotta che gli è stato diagnosticato, così da richiedere alla madre ulteriore dedizione e cura.
Dunque, qualificata la domanda della di conferma dell'assegno di mantenimento (omologato in CP_1
sede di separazione) in domanda di riconoscimento di assegno divorzile, stante la sussistenza dei presupposti dell'an del predetto contributo per la sua componente assistenziale, si ritiene equo, per tutto quanto sopra esposto, determinarne l'importo in € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, che il ricorrente dovrà versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN indicato dalla limitatamente ai mesi in cui la stessa si troverà priva di occupazione CP_1
lavorativa, e finché la stessa non reperirà una stabile occupazione.
8) Sulle ulteriori richieste di parte resistente: la domanda di risarcimento danni, e la richiesta di restituzione delle spese straordinarie
Le domande in oggetto sono inammissibili in questa sede, in quanto l'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, ai sensi dell'art. 33 c.p.c.
e dell'art. 103 c.p.c., e soggette a riti diversi. Di conseguenza, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dei giudizi di separazione o divorzio, con quella relativa alle questioni dare\avere (e quindi di restituzione e\o pagamento di somme;
di divisione mobiliare e\o immobiliare, ecc..), o altro genere di domande tra le parti (come la domanda di risarcimento danno) che, per loro natura, non richiedano di essere avanzate nel procedimento speciale diretto alla separazione o allo scioglimento del vincolo matrimoniale, perché trattasi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione e\o divorzio e, come tali, sono soggette al rito ordinario (Cass. 15 maggio 2001 n. 6660; nello stesso senso, Cass. 12 gennaio pagina 15 di 18 2000 n. 266; Sez. I, sent. n. 4367 del 25-03-2003).
9) Sulle spese di lite
Visto l'esito complessivo del giudizio, la soccombenza principale del ricorrente, e la condotta processuale di quest'ultimo, che ha impedito la definizione in via consenuale del procedimento, si ritiene che le spese di lite debbano essere poste integralmente a carico del nell'importo Pt_1
liquidato in dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria, in quanto non celebrata.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato il 24 maggio
2014 in Olbia, tra e , iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Olbia, al nr. 12, parte II, Serie A, anno 2014;
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore delle parti, , ad entrambi i Persona_2
genitori, con collocazione prevalente presso la madre, che resterà assegnataria della casa familiare sita pagina 16 di 18 in Olbia, Via Agrigento nr. 63, con tutti gli arredi che la compongono, presso la quale vivrà con
; Per_1
Il padre potrà tenere con sé il figlio minore secondo quanto disposto in sede di omologa della separazione, al punto nr. 3 del decreto del 28.10.2022 (N.R.G. 816/2022), come riportato in parte motiva, che si richiama integralmente in questa sede;
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio minore, Parte_1
l'importo di € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN indicato dalla oltre al 50% delle spese CP_1
straordinarie, come disciplinate dalle Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017. La percepirà CP_1
altresì l'assegno unico ed universale, nella misura del 100%;
DICHIARA inammissibile la domanda di cui al punto nr. 4) delle conclusioni rassegnate dal ricorrente nel proprio atto introduttivo;
PONE a carico di a titolo di contributo economico in favore di , Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN indicato dalla per i mesi in cui la stessa si CP_1
troverà priva di occupazione lavorativa, e finché non reperirà una stabile occupazione;
DICHIARA inammissibili le ulteriori domande proposte da parte resistente;
CONDANNA parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che si liquidano in € 2.906,00 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre IVA, c.p.a. e 15% per spese generali;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
pagina 17 di 18 MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1237/2024, del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “Ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promosso da:
, nato l'[...] in [...], residente in [...], Corso Vittorio Veneto nr. 33 Parte_1
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giommaria Uggias C.F._1
( ), e Valentina Varrucciu ( ), elettivamente domiciliato C.F._2 C.F._3
presso lo studio del difensore, in Olbia, Via G. Carducci nr. 5;
ricorrente
pagina 1 di 18 contro
, nata ad [...] il [...], ivi residente in [...] Controparte_1
( ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Debidda C.F._4
) e Daniela Petrillo ) del Foro di Tempio Pausania, C.F._5 C.F._6
elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in Olbia, Via Cosenza nr. 1;
resistente
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti;
il PM in sede nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente, emettere sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 3, n.
2), lett. b), L. 898/1970 dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Olbia in data 24.5.2014 annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune Atto n. 12, p. II, Serie A-Anno 2014 tra e , ordinando la Parte_1 Controparte_1 trascrizione dell'emanando provvedimento all'ufficiale dello Stato civile, e proseguire il procedimento per la definizione delle ulteriori domande;
2) affidare il figlio minore a entrambi i genitori Per_1 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento presso l'ex abitazione familiare sita in Olbia, via Agrigento n. 63, dove risiederà insieme alla madre. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sul figlio per le
pagina 2 di 18 questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
il padre potrà tenere con sé il minore previo accordo con la signora e più specificamente: due giorni consecutivi da CP_1
concordarsi tra i coniugi la settimana precedente che tengano conto degli impegni lavorativi del signor
ovvero lunedì alle 16.30 ritirandolo presso l'edificio scolastico fino a mercoledì con Pt_1 accompagnamento presso l'edificio scolastico;
nelle settimane in cui il weekend è di pertinenza della madre, ovvero martedì alle ore 16,30, ritirandolo presso l'edificio scolastico fino al giovedì, con accompagnamento presso l'edificio scolastico, ovvero mercoledì alle ore 16:30 ritirandolo presso
l'edificio scolastico fino al venerdì con accompagnamento presso l'edificio scolastico, ovvero giovedì alle ore 16,30 ritirandolo presso l'edificio scolastico fino alle ore 10 del sabato;
nelle settimane in cui il weekend è di pertinenza della madre, con prelievo e accompagnamento presso la casa coniugale o
l'abitazione della nonna materna dalle ore 10 del sabato, sempre con prelievo presso l'abitazione materna o della nonna sino a lunedì, con accompagnamento presso l'edificio scolastico;
le festività natalizie saranno gestite col principio dell'alternanza con la precisazione che, se starà con la Per_1
madre il giorno della vigilia di Natale, trascorrerà con il padre il 25 dicembre sino alla mattina successiva allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
allo stesso modo Pt_1
potrà tenere il figlio il 31 dicembre, mentre trascorrerà con la mamma il 1° gennaio e così di anno in anno nel principio della giusta turnazione tra i genitori;
anche per le festività pasquali, il giorno di
Pasqua e lunedì dell'Angelo saranno gestiti con il criterio dell'alternanza di anno in anno;
durante le vacanze scolastiche estive, il padre potrà altresì tenere con sé il minore per 15 giorni non consecutivi da dividersi in segmenti di una settimana per il mese di luglio e una per il mese di agosto;
le date dovranno essere concordate in base alle esigenze di entrambi i genitori;
le parti potranno comunque trascorrere con dei periodi di vacanza di 10 giorni anche non consecutivi, compatibilmente Per_1
con gli impegni scolastici dello stesso;
ciò costituisce un diritto irrinunciabile sia dei genitori che del bambino, pertanto nessuna contestazione potrà essere eventualmente mossa da parte dell'altro genitore. Resta inteso che tali periodi dovranno essere previamente concordati e che le parti dovranno comunicarsi con congruo anticipo le date e i luoghi della villeggiatura;
durante il periodo in cui
starà con un genitore quest'ultimo potrà adottare in piena autonomia le decisioni di Per_1 ordinaria amministrazione;
consentirà a telefonate o video chiamate quotidiane all'altro genitore, senza interferenze attivandosi nel sensibilizzare il minore nelle ipotesi in cui lo stesso non intenda farlo spontaneamente;
qualora per circostanze imprevedibili, esempio malattia , sia costretto ad Per_1
una permanenza forzata presso un genitore, quest'ultimo si impegna a consentire all'altro una visita quotidiana nella propria abitazione della durata di almeno 30 minuti;
nel caso in cui il bambino frequenti un'attività sportiva, ludica o extra scolastica, il genitore si impegna ad accompagnarlo e
pagina 3 di 18 riprenderlo nei giorni in cui si trova presso di sé, consentendo e agevolando, anche su richiesta dello stesso minore, le visite ai parenti di ciascun ramo genitoriale ed in particolare i rapporti con i nonni materni e paterni;
nel caso di impedimento di uno dei genitori per l'accudimento del bambino dovrà essere data priorità all'altro genitore e solo in via residuale ai parenti o a persone di fiducia di entrambi o soggetti qualificati o con esperienza nel settore. 3) Assegnare la casa coniugale sita in
Olbia via Agrigento 63 alla signora con tutti gli arredi che la compongono, fintanto che il CP_1
figlio non raggiunga la maggiore età ovvero fino a quando, concordemente con il ricorrente, Per_1
questi decida di vivere in una diversa abitazione, ovvero presso la sede universitaria. 4) dichiarare la cessazione di validità ed efficacia, sin dall'instaurazione del presente giudizio, delle condizioni di mantenimento contenute nel decreto di omologa del Tribunale di Tempio Pausania depositato in data
28.10.2022, con espressa dichiarazione di nullità ab origine, in quanto meramente potestativa, dell'obbligazione del secondo cui “le parti si accordano come segue: i coniugi Parte_1
decidono di lasciare cointestato il mutuo rimanendo entrambi obbligati nei confronti della banca erogante. Il signor provvederà al pagamento integrale della rata di mutuo, pari ad euro Pt_1
500,00 solo per i mesi in cui la signora risulterà priva di lavoro e finché la stessa non reperirà CP_1
una stabile occupazione, situazione questa che porterà i coniugi a partecipare al pagamento della rata nella misura di € 250,00 ciascuno”. 5) Determinare a carico del padre un contributo mensile di mantenimento a favore del figlio minore nella misura di € 400,00, oltre alla Persona_2
corresponsione, per la quota del 50%, delle spese straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, preventivamente concordate e documentate e, comunque, secondo “Le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” emanate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29/11/2017, sostenute nell'interesse del minore. 6) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
A sostegno delle proprie richieste, il rilevava: Pt_1
- di avere contratto matrimonio concordatario con la il 24 maggio 2014 in Olbia e che, dalla CP_1
loro unione, il 13 settembre 2016 nasceva un figlio, ; Per_1
- che, stante il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la instaurava, CP_1 davanti all'intestato Tribunale, un giudizio per la separazione dei medesimi, definito in via consensuale, con l'omologa delle seguenti condizioni: “il signor corrisponderà a titolo di Pt_1
mantenimento per il figlio la somma mensile di euro 500,00 oltre il 50% delle spese Per_1
straordinarie (…) nonché l'importo di € 400,00 per la moglie (…) Resta inteso che l'assegno per la moglie sarà corrisposto solo per il mese in cui la stessa risulterà priva di lavoro e finché non recupererà una stabile occupazione.; 6) la casa coniugale sita in Olbia via Agrigento, 63, sarà
pagina 4 di 18 assegnata alla signora con tutti gli arredi che la compongono. Tale abitazione è attualmente di CP_1
proprietà di entrambi i coniugi, acquistata nel corso dell'anno 2018 con mutuo intestato a entrambi. A riguardo le parti si accordano come segue: i coniugi decidono di lasciare cointestato il mutuo rimanendo entrambi obbligati nei confronti della banca erogante. Il signor provvederà al Pt_1
pagamento integrale della rata di mutuo, pari ad euro 500,00 solo per i mesi in cui la signora CP_1
risulterà priva di lavoro e finché la stessa non reperirà una stabile occupazione, situazione questa che porterà i coniugi a partecipare al pagamento della rata nella misura di € 250,00 ciascuno”;
- che, dalla separazione, i coniugi continuavano a vivere separati, senza alcuna volontà di ripristinare la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale, per cui sussistevano i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della Legge n. 898/70, e successive modificazioni;
- l'equità di un assegno mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento in favore del figlio minore;
- l'insussistenza dei presupposti per riconoscere un assegno divorzile in favore della vista la CP_1 diversa funzione del predetto rispetto all'assegno di mantenimento in sede di separazione, e considerato che, con la cessazione del rapporto matrimoniale, entrambi i coniugi dovevano ritenersi in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, mentre la nonostante la giovane età, e la CP_1 precedente esperienza lavorativa, non si impegnava nel reperire un'occupazione lavorativa stabile, limitandosi a svolgere impieghi stagionali;
- il peggioramento delle condizioni economiche complessive del ricorrente, ulteriormente aggravato dai costi che il doveva sostenere per le rate mensili del mutuo contratto insieme al coniuge per Pt_1
l'acquisto della casa familiare assegnata alla per le rate dei finanziamenti indicati in atti, e per il CP_1
pagamento di un canone di locazione mensile pari ad € 710,00 (oltre agli oneri condominiali).
Si costituiva nel presente giudizio parte resistente, chiedendo, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre;
2) Disporre che il padre tenga con sé il figlio secondo le condizioni stabilite nel decreto di omologa, indicando che il padre è tenuto a prendere il figlio nelle modalità stabilite e che il figlio e la madre si possano sentire telefonicamente quando questi si trova con il padre;
3) confermare le condizioni economiche stabilite nel decreto di omologa disponendo inoltre che
l'assegno unico ed ogni emolumento riguardante il minore sia interamente percepito dalla ricorrente e
l'obbligo del padre di corrispondere il 50 % delle spese del campo estivo o del doposcuola o della
Baby sitter necessaria durante l'orario lavorativo dei genitori;
4) Condannare il signor al Pt_1 risarcimento dei danni, posto l'inadempimento delle obbligazioni stabilite nel decreto di separazione consensuale nella misura che il Giudice Vorra indicare anche in via equitativa;
5) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
pagina 5 di 18 Nelle proprie difese, la parte resistente contestava tutto quanto dedotto dal ricorrente, rilevando di essersi sempre dedicata alla cura della famiglia, svolgendo al contempo, per quanto possibile, anche attività lavorativa, sino alla nascita di , allorquando i coniugi decidevano che la si Per_1 CP_1
sarebbe occupata del figlio.
Eccepiva altresì di essersi attivamente impegnata nella ricerca di un lavoro anche dopo la fine della convivenza, accettando di svolgere lavori stagionali anche fisicamente impegnativi;
in particolare, la allegava di avere lavorato come segretaria presso il IO , presso uno CP_1 Controparte_2
studio medico da luglio 2022 sino al settembre 2022, come commessa presso il Supermercato Despar dal 1.3.2023 al 31.10.2023, come operaia presso Lavanderia Nivea dal 13.05.2024 al 30.09.2024.
Parte resistente riferiva di essersi trovata priva di occupazione lavorativa dal mese di novembre 2023 al mese di maggio 2024, e di non avere ricevuto dal per quel periodo, l'assegno di Pt_1
mantenimento disposto in suo favore in sede di omologa;
rilevava altresì che il ricorrente, in via unilaterale, riduceva il mantenimento dovuto in favore del figlio, corrispondendo l'importo di € 250,00, in luogo di quello dovuto pari ad € 500,00, e che, dal mese di ottobre 2023, il iniziava a Pt_1
trattenere per sé la metà dell' assegno unico, sino a quel momento percepito dalla con il CP_1
consenso del ricorrente.
La rilevava la disparità tra le condizioni reddituali dei coniugi, e le difficoltà per la stessa di CP_1 reperire un'occupazione lavorativa stabile che le garantisse di prendersi cura di , viste anche le Per_1
criticità manifestate negli ultimi tempi dal medesimo, al quale veniva diagnosticato un disturbo della condotta, così da richiedere ulteriore dedizione e tempo alla madre, vista anche la mancata collaborazione del padre rispetto al percorso sanitario intrapreso dal minore.
All'udienza del 22 gennaio 2025, il Giudice Relatore procedeva all'ascolto dei coniugi.
All'esito dell'audizione delle parti, la difesa di parte ricorrente eccepiva la tardività della costituzione della resistente, rilevando la decadenza della medesima rispetto a tutte le domande svolte, con particolare riferimento a quella relativa al riconoscimento dell'assegno periodico per l'ex coniuge.
Parte ricorrente dichiarava poi di intendere modificare le proprie conclusioni in punto mantenimento in favore del minore, confermando la disponibilità a corrispondere l'importo di € 500,00 mensili, come richiesto dalla resistente.
Chiedeva dunque, trattenersi la causa in decisione, con rinuncia ai termini per le comparse conclusionali, e le memorie di replica.
Parte resistente si richiamava alla propria comparsa, quindi alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo la conferma delle statuizioni assunte in sede di omologa della separazione. Specificava altresì che il ricorrente non aveva corrisposto le spese extra necessarie per le esigenze del minore, quindi chiedeva pagina 6 di 18 la restituzione degli importi sostenuti per il campo scuola estivo di , per il dopo scuola, e Per_1
quelli inerenti alle visite mediche e psicologiche, sino a quel momento corrisposti in via esclusiva dalla
Rinunciava alle proprie richieste istruttorie, chiedendo la definizione del procedimento, ed CP_1
associandosi alla rinuncia di controparte ai termini per comparse conclusionali, e repliche.
Il Giudice Relatore si riservava di riferire la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del 22 gennaio 2025, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, formulando alle parti proposta di conciliazione.
All'udienza del 19 marzo 2025, previa manifestazione, da parte del ricorrente, dell'indisponibilità ad accettare la proposta conciliativa formulata dal Collegio, il Giudice Relatore riservava di riferire la causa al Collegio per la decisione.
Raccolto il parere del PM in sede, la causa veniva riferita al Collegio nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
*****
1) Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
pagina 7 di 18 Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Olbia, il 24 maggio 2014, tra e Parte_1
, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia, al nr. 12, parte II, Controparte_1
Serie A, anno 2014.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile). Quest'ultimo eseguirà le successive annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi, e trasmetterà la comunicazione di divorzio all' Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto
(nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all' Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
2) Sull'affidamento del figlio minore delle parti, e sul collocamento del medesimo
Entrambe le parti hanno chiesto disporsi l'affidamento condiviso del piccolo ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Il Collegio ritiene che non vi siano motivi per derogare al regime dell'affidamento condiviso, il quale, è noto, “costituisce la scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo provato di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (…)” (Cassazione civile sez. I, 08/05/2024, n.12474).
Tale regime, dunque, appare derogabile solo ove la sua applicazione risulti contraria all'interesse del minore, ed un'eventuale pronuncia in tal senso dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Nella specie, nonostante le allegazioni delle parti acclarino una forte conflittualità tra i genitori, emersa anche nel corso del procedimento, la predetta non si ritiene circostanza idonea a precludere l'adozione pagina 8 di 18 del modello dell'affidamento condiviso che, altrimenti, sarebbe ridotto ad un'ipotesi del tutto residuale: anzi, in un caso come quello di specie, è proprio la soluzione dell'affidamento condiviso a dovere essere prediletta, in quanto, riesce a ripartire in modo equilibrato le responsabilità tra l'uno e l'altro genitore, tutelando la relazione di ciascuno con il figlio, e la partecipazione del genitore non collocatario alle scelte che riguardano la vita della prole minore.
Vista l'assenza di contestazioni sul punto, si ritiene doversi confermare la collocazione prevalente di presso la residenza materna, sita in Olbia, Via Agrigento, nr. 63. Per_1
3) Sull'assegnazione della casa familiare
Non è oggetto di contestazione l'assegnazione della casa familiare, per cui si ritiene doversi disporre che la stessa, con tutti gli arredi che la compongono, resti assegnata alla che vi abiterà con il CP_1
figlio . Per_1
4) Sul diritto di visita del genitore non collocatario
Sul punto, il Collegio ritiene doversi confermare quanto disposto in sede di omologa della separazione, alle condizioni di cui al punto nr. 3, come segue: “Il padre potrà tenere con sé il minore previo accordo con la signora e comunque, più specificamente: - due giorni consecutivi da concordarsi tra i CP_1
coniugi la settimana precedente, che tengano conto degli impegni lavorativi del SI , Pt_1 ovvero lunedì alle ore 16.30, ritirandolo presso l'edificio scolastico, fino al mercoledì con riaccompagnamento presso l'edificio scolastico, nelle settimane in cui il week end è di pertinenza della madre, ovvero martedì alle ore 16.30 ritirandolo presso l'edificio scolastico, fino al giovedì con riaccompagnamento presso l'edificio scolastico, ovvero mercoledì alle ore 16.30 ritirandolo presso
l'edificio scolastico, fino al venerdì con riaccompagnamento presso l'edificio scolastico, ovvero giovedì alle ore 16.30, ritirandolo presso l'edificio scolastico, fino alle ore 10.00 del sabato nelle settimane in cui il week end è di pertinenza della madre, con prelievo e riaccompagnamento presso la casa coniugale o l'abitazione della nonna materna;
- a fine settimana alterni, dalle ore 10,00 del sabato, sempre con prelievo presso l'abitazione materna o della nonna, sino al lunedì con riaccompagnamento presso l'edificio scolastico;
- le festività natalizie saranno gestite con il principio dell'alternanza con la precisazione che se starà con la madre il giorno della vigilia di Natale, Per_1
trascorrerà col padre il 25 Dicembre sino alla mattina successiva (allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna), allo stesso modo potrà tenere il figlio il 31 Dicembre, mentre Pt_1
trascorrerà con la mamma il primo Gennaio, e così di anno in anno, nel principio della giusta turnazione tra i genitori;
- anche per le festività pasquali, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo,
pagina 9 di 18 saranno gestite con il criterio dell'alternanza di anno in anno;
- durante le vacanze scolastiche estive, il padre potrà altresì tenere con sé il minore per 15 giorni non consecutivi da dividersi in segmenti di una settimana per il mese di luglio ed una per il mese di agosto, le date dovranno essere concordate in base alle esigenze di entrambi i genitori;
- le parti potranno comunque trascorrere con dei Per_1
periodi di vacanza, di dieci giorni anche non consecutivi, compatibilmente con gli impegni scolastici dello stesso;
ciò costituisce un diritto irrinunciabile sia dei genitori che del bambino, pertanto nessuna contestazione potrà essere eventualmente mossa da parte dell'altro genitore. Resta inteso che tali periodi dovranno essere previamente concordati e che le parti dovranno comunicarsi con congruo anticipo le date ed i luoghi della villeggiatura;
- i signori e dovranno comunicarsi CP_1 Pt_1
reciprocamente il domicilio in cui si trovano con il bambino rendendosi comunque reperibili telefonicamente”.
5) Sul mantenimento del figlio minore
Viste le conclusioni come modificate dal all'udienza del 22 gennaio 2025, ed il venir meno Pt_1
della contestazione sul punto in oggetto, il Collegio ritiene doversi disporre, a carico del ricorrente, la corresponsione dell'importo mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio minore , da versare entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese mediante bonifico sull'IBAN indicato dalla oltre al 50% delle spese straordinarie, CP_1
come disciplinate dalle Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017.
La percepirà altresì l'assegno unico ed universale erogato dall' , quale genitore collocatario CP_1 CP_3
del figlio minore, vista l'espressa richiesta di parte resistente in tal senso, l'assenza di specifica contestazione da parte del ricorrente, e trattandosi di diritto indisponibile, essendo la predetta indennità erogata in favore della prole, e finalizzata alla tutela di quest'ultima, così da garantire che l'assegno de quo non venga utilizzato in modo improprio.
6) Sulla validità delle condizioni di mantenimento contenute del decreto di omologa della della separazione
Parte ricorrente, al punto nr. 4 delle proprie conclusioni, ha richiesto al Tribunale di “dichiarare la cessazione di validità ed efficacia, sin dall'instaurazione del presente giudizio, delle condizioni di mantenimento contenute nel decreto di omologa del Tribunale di Tempio Pausania depositato in data
28.10.2022, con espressa dichiarazione di nullità ab origine, in quanto meramente potestativa, dell'obbligazione del secondo cui “le parti si accordano come segue: i coniugi Parte_1
decidono di lasciare cointestato il mutuo rimanendo entrambi obbligati nei confronti della banca
pagina 10 di 18 erogante. Il signor provvederà al pagamento integrale della rata di mutuo, pari ad euro Pt_1
500,00 solo per i mesi in cui la signora risulterà priva di lavoro e finché la stessa non reperirà CP_1
una stabile occupazione, situazione questa che porterà i coniugi a partecipare al pagamento della rata nella misura di € 250,00 ciascuno”.
Occorre osservare che la funzione specifica dell'omologa dell'accordo di separazione è quella di verificare che l'accordo sia in linea con le norme imperative, ed i principi di ordine pubblico e, soprattutto, di controllare che eventuali accordi relativi all'affidamento ed al mantenimento dei figli non siano contrari all'interesse dei minori. L'omologazione ha, dunque, il potere e la funzione di rendere efficace l'accordo tra i coniugi, a meno che non siano riscontrate le predette criticità.
Anche se un accordo di separazione viene omologato, le parti coinvolte hanno ancora la possibilità di impugnarlo per vizi della volontà: violenza, ovvero se uno dei coniugi è stato costretto a firmare l'accordo sotto minaccia o violenza fisica o morale;
inganno, se uno dei coniugi è stato indotto a firmare l'accordo con artifizi o raggiri;
errori nell'accordo, se l'accordo contiene errori di fatto, o di diritto, che ne compromettono la validità.
Questo significa che, se una delle parti ritiene che l'accordo sia stato stipulato in condizioni di costrizione, errore, dolo o altri vizi che ne compromettono la validità, può chiederne l'annullamento.
Più nello specifico, ai sensi dell'art. 711, comma 3, c.p.c., vigente all'epoca dell'omologa della separazione consensuale delle parti, “La separazione consensuale acquista efficacia con
l'omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente”.
In conformità alla disciplina dettata per i procedimenti in camera di consiglio, il decreto di omologazione (ovvero il suo diniego) è soggetto a reclamo, da presentarsi ad opera delle parti, o del
P.M., innanzi alla Corte di Appello. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento, e questo in quanto, trattandosi di separazione consensuale, non sussiste un contenzioso tra le parti che possa giustificare la notifica ex art. 739 c.p.c..
Decorsi i termini per la proposizione del reclamo, non è ammissibile la revoca del decreto di omologazione.
È chiaro, dunque, che l'omologa della separazione non può essere impugnata direttamente con il giudizio di divorzio, ma gli accordi patrimoniali contenuti nell'omologa possono essere contestati, o modificati nel corso del procedimento di divorzio, se sussistono nuove circostanze, o se sono stati raggiunti accordi diversi.
Nella specie, il ricorrente non ha agito allegando la sussistenza di nuove circostanze, né per modificare le condizioni della separazione consensuale, né la domanda oggetto di disamina può essere qualificata quale richiesta di modifica delle condizioni di separazione, versata nel giudizio di divorzio;
questo in pagina 11 di 18 quanto, a sostegno delle proprie pretese, il ricorrente non ha allegato alcuna sopravvenienza, o circostanza tale da ritenere compromesso l'equilibrio raggiunto tra i coniugi in sede di separazione.
Di fatto, il si è limitato a dedurre che “la sig.ra ha nel corso degli anni ha interpretato Pt_1 CP_1
l'obbligazione del sig. come sottoposta ad una condizione meramente potestativa e in tal Pt_1 senso ha deciso di non ricercare, né accettare un lavoro di durata annuale, né “reperire una stabile occupazione”. Con ciò, integrando un unilaterale e iniquo abuso del diritto prospettato al momento della separazione (…) una scelta meramente potestativa, unilaterale e irragionevole, tale da comportare la nullità della clausola e/o, comunque, da richiedere una sua declaratoria di cessazione di validità, unitamente alla cessazione di validità delle condizioni dell'accordo di separazione tra i coniugi”.
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda così formulata dal ricorrente al punto 4) delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo deve essere dichiarata inammissibile in questa sede.
Alla predetta declaratoria di inammissibilità consegue l'impossibilità, per il Collegio, di esaminare nel merito ogni questione attinente alle condizioni di cui all'omologa della separazione, con particolare riferimento alla condizione contestata da parte ricorrente, inerente al pagamento delle rate del mutuo che, dunque, continuerà ad essere vincolante anche dopo il giudizio di divorzio.
7) Sul mantenimento in favore dell'ex coniuge
Parte resistente, nelle proprie conclusioni, ha richiesto di confermare le condizioni economiche stabilite nel decreto di omologa della separazione, quindi che il continui a versare l'assegno di Pt_1
mantenimento.
Si ritiene che la domanda di conferma dell'assegno di mantenimento, versata in un giudizio di divorzio, debba essere valutata dal Giudice in termini di domanda di riconoscimento di assegno divorzile, tenendo conto dei presupposti specifici per quest'ultimo.
Con riferimento all'eccezione di decadenza rilevata da parte ricorrente all'udienza del 22 gennaio 2025, valga quanto segue.
Ai sensi dell'art. 473 bis 19, comma 1, c.p.c., “Le decadenze previste dagli articoli 473 bis 14, 473 bis
16 e 473 bis 17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili”.
In tema di separazione e divorzio, le statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra i coniugi ricadono nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata, e soggiacciono al corollario del limite invalicabile della domanda, in quanto presuppongono l'iniziativa della parte interessata e l'indicazione,
a pena di inammissibilità, del "petitum" richiesto al Giudice, potendo configurarsi come diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotato da finalità
pagina 12 di 18 assistenziale in favore dell'ex coniuge (in questo senso Cassazione civile sez. I, 05/05/2021, n.11795).
La giurisprudenza è ormai da tempo consolidata nel confermare l'indisponibilità dell'assegno divorzile, per quanto concerne la sua componente assistenziale, così da ritenere che ogni atto intervenuto in altra sede, tendente a precludere o a limitare la richiesta di un assegno divorzile, deve considerarsi nullo
(vedi tra le molte Cassazione civile sez. I, 13/01/2017, n.788).
Pertanto, il Collegio ritiene che nelle decadenze di cui all'art. 473 bis 19 c.p.c. non rientri l'assegno divorzile, limitatamente a quella parte indisponibile, riconosciuta nella componente assistenziale del medesimo, che discende dal principio di solidarietà post-coniugale, di cui all'art. 2 della Costituzione.
Orbene, l'assegno divorzile, nella sua componente esclusivamente assistenziale, potrà essere riconosciuto nella ricorrenza delle seguenti e concorrenti condizioni: a) la sussistenza di un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'istante, che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento;
b) la contribuzione del coniuge richiedente alla conduzione della vita familiare, ed all'allevamento dei figli, anche rinunciando ad opportunità professionali o lavorative;
c) la sussistenza di una disparità economica tra le posizioni reddituali dei coniugi.
La capacità dell'ex coniuge di mantenersi autonomamente può essere valutata in base a vari fattori, tra cui la presenza di un lavoro, la capacità di trovare lavoro, le condizioni di salute, e la volontà di impegnarsi nella ricerca di un'occupazione. È chiaro che la capacità lavorativa dell'ex coniuge, ai fini dell'assegno di mantenimento, debba essere valutata in concreto, considerando le sue reali possibilità di inserimento e collocamento sul mercato del lavoro, non solo le potenzialità in astratto.
D'altra parte, a fronte dell'assunto secondo cui ciascun ex coniuge deve ricercare la propria autosufficienza economica, le Sezioni Unite della Cassazione del 2018 hanno precisato che
“l'autoresponsabilità deve percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non solo alla sua fine ma dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio si concordano le scelte fondamentali su come organizzarla, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia”. La previsione dell'assegno divorzile serve, appunto, per temperare le “storture” che la rigida applicazione del principio di autoresponsabilità provocherebbe.
La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che “L'assegno divorzile può essere giustificato da una esigenza strettamente assistenziale se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive. Se la finalità assistenziale assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex
pagina 13 di 18 coniuge obbligato” (Cassazione civile sez. I, 13/12/2024 n.32354).
Nella specie, risulta evidente e pacifica la forte disparità reddituale tra i coniugi. All'udienza del 22 gennaio 2025, il ricorrente ha dichiarato di percepire una retribuzione mensile pari a circa € 5.000,00 lordi. Le dichiarazioni dei redditi prodotte in atti acclarano, per il ricorrente, un reddito che, tra gli anni
2021 e 2024, ha oscillato tra i € 120.000,00 annui e gli € 86.600,00 annui, arrivando anche ad oltre €
130.000,00 annui.
Diversamente, la resistente ha dichiarato di essere, allo stato, priva di occupazione lavorativa, e la documentazione reddituale prodotta atti dalla medesima evidenzia, da ultimo, un reddito annuo pari a circa € 14.600,00 (vedi Certificazione Unica 2024).
Tali limitate risorse economiche, insieme all'attuale stato di disoccupazione della ed alla CP_1
condizione di incertezza circa il futuro lavorativo della medesima, portano a ritenere che la parte resistente, ad oggi, non sia in grado, con le proprie risorse, di garantirsi adeguati mezzi di sussistenza.
È pacifico che, durante il matrimonio, i coniugi hanno deciso insieme che la si sarebbe dedicata CP_1
alle cure della famiglia, permettendo così al di realizzare la propria carriera. Tali circostanze, Pt_1
non oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente, sono emerse dalle allegazioni delle parti,
e dalle dichiarazioni della resistente che, all'udienza del 22 gennaio 2025, ha affermato quanto segue:
“Durante il nostro matrimonio io stavo a casa, lavoravo in un call center prima di sposarci. Io sono sempre stata a casa, lo avevamo deciso insieme. Lui ha sempre lavorato ed ha sempre provveduto alle necessità economiche della famiglia”.
Non si ritiene che il mancato reperimento di un'occupazione lavorativa stabile possa essere attribuito alla resistente a titolo di colpa.
Di fatto, come appena premesso, la si è ritirata dal mondo del lavoro per dedicarsi alla cura CP_1
della famiglia, ed alla crescita del figlio . Peraltro, immediatamente dopo la cessazione della Per_1
convivenza, la resistente si è subito attivata nel reperimento di impieghi lavorativi, anche accettando di svolgere lavori saltuari, e richiedenti l'impiego di sforzi fisici.
A tal proposito, si richiamano le dichiarazioni rese dalla all'udienza di comparizione dei CP_1
coniugi, come segue: “Lui è andato via da casa a gennaio 2022, ed io ho mandato subito il primo curriculum ed ho iniziato pure a fare le pulizie in casa. Ho fatto pulizie per qualche mese, fino a luglio
2022. Poi ho iniziato al IO di Porto Rotondo, ho lavorato lì per la stagione estiva, fino a settembre 2022. Dopodiché ho continuato a mandare curriculum e nel marzo 2023 ho trovato lavoro a tempo determinato da DESPAR, mi hanno tenuta da marzo a fine ottobre. Durante l'inverno non ho trovato nessun lavoro, ho ritrovato lavoro da Nivea S.p.a. per la stagione estiva”, circostanze non espressamente e specificamente contestate dal Pt_1
pagina 14 di 18 Del resto, non si può non rilevare la differenza tra i profili professionali dei due coniugi: il ricorrente possiede una Laurea Triennale, oltre ad un Master in Dritto e Contrattualistica di Impresa, e Principi di
Filosofia del Diritto, e svolge la professione di Agente di Commercio, mentre la è in possesso CP_1
della licenza media, e la scelta di allontanarsi dal mondo del lavoro per dedicarsi alla famiglia non le ha consentito di acquisire, nel corso degli anni, competenze specifiche, né di maturare esperienza in un determinato campo professionale, per cui è logico desumere che la stessa abbia avuto, e continui ad avere, difficoltà nel reperire un'occupazione stabile.
Inoltre, la parte resistente, sin dall'interruzione della convivenza tra i coniugi, ha ricoperto la figura di genitore collocatario del figlio minore , e punto di riferimento nella quotidianità per le Per_1
esigenze del medesimo, il quale, da ultimo, sta seguendo un percorso terapeutico per il disturbo alla condotta che gli è stato diagnosticato, così da richiedere alla madre ulteriore dedizione e cura.
Dunque, qualificata la domanda della di conferma dell'assegno di mantenimento (omologato in CP_1
sede di separazione) in domanda di riconoscimento di assegno divorzile, stante la sussistenza dei presupposti dell'an del predetto contributo per la sua componente assistenziale, si ritiene equo, per tutto quanto sopra esposto, determinarne l'importo in € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, che il ricorrente dovrà versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN indicato dalla limitatamente ai mesi in cui la stessa si troverà priva di occupazione CP_1
lavorativa, e finché la stessa non reperirà una stabile occupazione.
8) Sulle ulteriori richieste di parte resistente: la domanda di risarcimento danni, e la richiesta di restituzione delle spese straordinarie
Le domande in oggetto sono inammissibili in questa sede, in quanto l'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, ai sensi dell'art. 33 c.p.c.
e dell'art. 103 c.p.c., e soggette a riti diversi. Di conseguenza, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dei giudizi di separazione o divorzio, con quella relativa alle questioni dare\avere (e quindi di restituzione e\o pagamento di somme;
di divisione mobiliare e\o immobiliare, ecc..), o altro genere di domande tra le parti (come la domanda di risarcimento danno) che, per loro natura, non richiedano di essere avanzate nel procedimento speciale diretto alla separazione o allo scioglimento del vincolo matrimoniale, perché trattasi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione e\o divorzio e, come tali, sono soggette al rito ordinario (Cass. 15 maggio 2001 n. 6660; nello stesso senso, Cass. 12 gennaio pagina 15 di 18 2000 n. 266; Sez. I, sent. n. 4367 del 25-03-2003).
9) Sulle spese di lite
Visto l'esito complessivo del giudizio, la soccombenza principale del ricorrente, e la condotta processuale di quest'ultimo, che ha impedito la definizione in via consenuale del procedimento, si ritiene che le spese di lite debbano essere poste integralmente a carico del nell'importo Pt_1
liquidato in dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria, in quanto non celebrata.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato il 24 maggio
2014 in Olbia, tra e , iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Olbia, al nr. 12, parte II, Serie A, anno 2014;
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore delle parti, , ad entrambi i Persona_2
genitori, con collocazione prevalente presso la madre, che resterà assegnataria della casa familiare sita pagina 16 di 18 in Olbia, Via Agrigento nr. 63, con tutti gli arredi che la compongono, presso la quale vivrà con
; Per_1
Il padre potrà tenere con sé il figlio minore secondo quanto disposto in sede di omologa della separazione, al punto nr. 3 del decreto del 28.10.2022 (N.R.G. 816/2022), come riportato in parte motiva, che si richiama integralmente in questa sede;
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio minore, Parte_1
l'importo di € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN indicato dalla oltre al 50% delle spese CP_1
straordinarie, come disciplinate dalle Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017. La percepirà CP_1
altresì l'assegno unico ed universale, nella misura del 100%;
DICHIARA inammissibile la domanda di cui al punto nr. 4) delle conclusioni rassegnate dal ricorrente nel proprio atto introduttivo;
PONE a carico di a titolo di contributo economico in favore di , Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN indicato dalla per i mesi in cui la stessa si CP_1
troverà priva di occupazione lavorativa, e finché non reperirà una stabile occupazione;
DICHIARA inammissibili le ulteriori domande proposte da parte resistente;
CONDANNA parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che si liquidano in € 2.906,00 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre IVA, c.p.a. e 15% per spese generali;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
pagina 17 di 18 MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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