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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/06/2025, n. 2830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2830 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO II SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 25/06/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Monica Stocco,
viene chiamata la causa promossa da
(avv. Parte_1
RACALBUTO GIOVANNI CARLO )
CONTRO
(avv. SAETTA ROBERTO ) Controparte_1
, (avv. Controparte_2 Pt_1
) CONDOMINIO PIAZZA VITTORIO EMANUELE 27 (avv. DI
PASQUALE MICHELE ) Controparte_3
(avv. DI PASQUALE MICHELE )
[...]
Si dà atto che sono presenti l'avv. RACALBUTO GIOVANNI CARLO per
[...]
Parte_1
dell'avv. DI PASQUALE MICHELE per CONDOMINIO PIAZZA
VITTORIO EMANUELE 27 nessuno è presente alle ore 10.56 per Controparte_1
congrui dal ctu nella sua relazione integrativa finale.
L'avv. Di Pasquale rappresenta che il condominio assistito ha anticipato al 50% le spese di liquidazione del ctu.
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente, concludono riportandosi ai propri atti difensivi e chiedono la cessazione della materia del contendere in base al principio della soccombenza virtuale.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 15.30 si dà atto del fatto che il verbale viene riaperto ed il giudice, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies, della quale viene data lettura. il Giudice dott.ssa Monica Stocco R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 25/06/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14852 dell'anno 2021 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. RACALBUTO P.IVA_1
GIOVANNI CARLO e con elezione di domicilio in VIA G.
BONANNO, 59 , presso il difensore avv. Pt_1
RACALBUTO GIOVANNI CARLO
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. SAETTA ROBERTO, elettivamente domiciliato in
PIAZZA MARINA 39 90133 , presso gli uffici Pt_1
dell'Avvocatura Comunale, presso il difensore avv. SAETTA
ROBERTO
PARTE CONVENUTA con il Controparte_4
patrocinio dell'avv. DI PASQUALE MICHELE, elettivamente domiciliato in PIAZZA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 27
90100 , presso il difensore avv. DI PASQUALE Pt_1
MICHELE
PARTE CONVENUTA
, con il Controparte_4
patrocinio dell'avv. DI PASQUALE MICHELE, elettivamente domiciliato in P.ZZA V. E ORLANDO N. 27 , presso il Pt_1
difensore avv. DI PASQUALE MICHELE
PARTE CONVENUTA
Controparte_5
(C.F. ), P.IVA_3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Alla luce delle dichiarazioni delle parti deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Occorre considerare che nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
Lo stretto collegamento esistente tra il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e la pronuncia di cessata materia del contendere
è stato chiaramente messo in luce dalla Suprema Corte che ha evidenziato che “l'interesse alla definizione del ricorso deve persistere sino al momento della decisione a opera della Corte di
Cassazione e il suo venire meno può fondarsi anche in una dichiarazione espressa in tali sensi, benché non integrante formale rinuncia per evidente difetto di requisiti formali, del ricorrente, anche in carenza di accordo con la controparte e qualora questa non abbia svolto altre attività comunque tendenti a conseguire una pronuncia sul merito della controversia” (cfr. Cass., 4368 del 2013).
Orbene, nel caso di specie, la dichiarazione di parte attrice volta alla declaratoria della definizione del giudizio in considerazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori per porre rimedio alla situazione di degrado denunciata, dapprima in via cautelare e poi in sede di cognizione, impone di dichiararsi cessata la materia del contendere .
Ai fini della soccombenza virtuale occorre comunque rilevare che le domande formulate dal codominio attore e dal
[...]
27 avrebbero dovuto essere Controparte_6
accolte.
La fondatezza delle richieste formulate dalle predette parti emerge inequivocabilmente, anzitutto, dagli esiti del procedimento cautelare concluso con ordinanza del 09/01/2020 che ha accertato la sussistenza della grave situazione di pericolo derivante dal degrado strutturale del marciapiede, di proprietà comunale, indicata in atto introduttivo.
Va, poi, evidenziato che la responsabilità nei confronti dei due condomini che hanno formulato, nel presente giudizio, domanda risarcitoria, emerge dagli esiti della ctu espletata nel corso del giudizio che ha accertato la permanenza e l'aggravarsi delle condizioni di degrado del marciapiede che delimita il “Palazzo
Moncada”, e ha confermato l'esattezza delle valutazioni svolte dal ctu nominato in sede cautelare, evidenziando un peggioramento del pericolo e del danno lamentato per la mancata esecuzione degli interventi indicati nell'ordinanza emessa inter partes (cfr. elaborato peritale depositato il 6.12.2023).
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, pertanto, il va condannato a corrispondere in favore del Controparte_1
le Parte_2
spese di lite che si liquidano, ai sensi del DM 55 del 2014, in complessivi euro 12.500 per onorari di difesa oltre spese vive pari a €
406,50, Iva cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
In applicazione del medesimo principio, il va Controparte_1
condannato a corrispondere in favore del
[...]
le spese di lite che si liquidano in Controparte_4
complessivi euro 11.900,00 per onorari di difesa, Oltre iva e cpa come per legge il rimborso spese generali al 15%.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidata in atti, vanno poste interamente a carico di parte convenuta , Controparte_1
comprese le spese anticipate da parte attrice per consentire l'esecuzione delle operazioni peritali, pari a € 3.710,00
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Condanna il a corrispondere in favore del Controparte_1
le Parte_2
spese di lite che si liquidano, ai sensi del DM 55 del 2014, in complessivi euro 12.500 per onorari di difesa oltre spese vive pari a € 406,50, Iva cpa come per legge e rimborso spese generali al
15% e in favore del Controparte_4
le spese di lite che si liquidano in complessivi
[...]
euro 11.900,00 per onorari di difesa, Oltre iva e cpa come per legge il rimborso spese generali al 15%.
• Pone definitivamente a carico del le spese Controparte_1
della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in atti comprese le spese anticipate da parte attrice per consentire l'esecuzione delle operazioni peritali pari a € 3.710,00.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 25/06/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.