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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/09/2025, n. 3702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3702 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3241/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 3241/2021 promossa da (c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MACCHION PAOLO, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Via Aldo Moro, 48 25124 Brescia attore contro
(c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PRATI ANTONIO GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA DIAZ 1/E 25100 BRESCIA, convenuta OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 24.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2.Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore conveniva in giudizio la
[...
[...] [
chiedendo che la stessa fosse condannata a Controparte_2 risarcirgli i danni subiti a seguito del sinistro stradale occorsogli in data 23.05.2019. Allegava che quel giorno, alle ore 15 e 30 circa, si trovava alla guida del proprio veicolo Mercedes 250D targato BSB26588 e si accingeva ad uscire dal parcheggio dell'ospedale di Chiari allorché veniva violentemente attinto all'altezza della fiancata destra dall'autovettura Fiat Idea targata DV455KL di proprietà e condotta da assicurata per la responsabilità civile verso terzi con la Controparte_3 compagnia Controparte_1
Il sinistro era stato causato dalla eccessiva velocità del veicolo condotto dal sig. il quale, volendo svoltare alla sua sinistra per entrare nel parcheggio CP_3 dell'Ospedale di Chiari, aveva perso il controllo del mezzo andando a collidere contro la fiancata destra della sua autovettura. Per effetto dell'urto il veicolo dell'attore aveva subito un sobbalzo e la portiera del lato conducente si era aperta per poi richiudersi colpendolo all'altezza dell'arto superiore sinistro e dell'emisoma sinistro. Era stato accompagnato al vicino Pronto Soccorso del nosocomio di Chiari dove all'esame obiettivo gli era stata riscontrata "..dolorabilità in regione cervicale e spalla sinistra...". Dalla radiografia del rachide cervicale era emersa "..la rettilineizzazione delle fisiologica lordosi..." e, successivamente. Dimesso, con la prescrizione di collare, e diagnosi di "distrazione del rachide cervicale" . Si erano susseguite visite di controllo, esami e trattamenti curativi con ultrasuoni, crioterapia e infiltrazioni. A causa del sinistro, come attestato nella perizia di parte a firma del dott. , Per_1 aveva riportato un danno biologico da invalidità permanente pari al 10%, e un danno biologico da invalidità temporanea nella misura di venti giorni al 75%, di ottantacinque giorni al 50% e di duecentosessanta giorni al 25%, riconoscendo, un danno permanente da riduzione della capacità lavorativa specifica di fabbro nella misura del 20%. In data 25 maggio era stato licenziato per superamento del periodo di comporto. Richiesto il risarcimento dei danni in via stragiudiziale alla compagnia che assicurava per la R.C.A. l'automobile investitrice, questa aveva offerto la somma di euro 1.070,00, accettata a titolo di acconto. Tanto premesso, ritenuto di aver subito ulteriori danni patrimoniali (da perdita di capacità reddituale e da spese mediche) e non patrimoniali (danno biologico), l'attore ne chiedeva il risarcimento. Si costituiva non contestando la verificazione del Controparte_1 sinistro né la riconducibilità della causa alla condotta di guida del proprio assicurato.
2 La convenuta, tuttavia, contestava la richiesta risarcitoria evidenziando la preesistenza al sinistro delle lesioni personali lamentate, l'assenza di prova in ordine alla causazione del licenziamento, infine la non riconducibilità ai fatti di causa delle spese mediche richieste in citazione. Rappresentava, infine, come la somma già corrisposta fosse satisfattiva della pretesa risarcitoria oggetto della domanda attorea di cui, pertanto, chiedeva il rigetto. La causa era istruita a mezzo di ctu, all'esito della quale, all'udienza del 24 aprile 2025, sulle conclusioni rassegnate per iscritto dalle parti, la scrivente Giudice, intanto subentrata al precedente assegnatario del fascicolo, l'assumeva in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. La convenuta non ha contestato la dinamica del sinistro per come ricostruita in atto di citazione né la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Fiat Idea targata DV455KL in ordine alla causazione dello stesso, fondante la domanda che ci occupa. Si procederà, pertanto, ad accertare se siano fondate -ed in quale misura- le singole richieste risarcitorie alla luce del compendio probatorio apprezzato. In punto di danno biologico, preme osservare come gli accertamenti peritali condotti dal consulente tecnico d'ufficio, dott. in merito al cui Persona_2 operato non sono apprezzabili motivi di censura, abbiano dato atto che, a seguito del sinistro occorso in data 23 maggio 2019, subì una Parte_1 distorsione traumatica del rachide cervicale di modica entità, causa di disturbi nelle settimane successive. L'ausiliario ha evidenziato come “La sintomatologia lamentata nei mesi seguenti non può essere addebitata all'incidente del traffico del 23 maggio 2019; il quadro clinico generale propende considerevolmente per una discopatia cronico- degenerativa a carico di C5-C6 associata a tendinopatia del sovraspinoso, tali condizioni risultano, pertanto, correlabili ad un'azione stressogena elicitatasi cronicamente sul distretto cervico-scapolare (aspetto già desumibile dall'anamnesi lavorativa). Appare evidente, quindi, che non sia ravvisabile alcun nesso causale tra il quadro clinico ad oggi lamentato dal sig. e l'incidente del Parte_1 traffico occorso il 23 maggio 2019”. Premesso quanto esposto, sulla scorta della documentazione sanitaria valutata e della comune esperienza clinica, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle più recenti linee guida in uso nella pratica medico-legale, il ctu ha accertato che, a seguito delle lesioni riportate in data 23 maggio 2019, è derivato a Parte_1 un periodo di inabilità temporanea di 10 giorni al 75%, di 20 giorni al
[...]
3 50% e di ulteriori 20 giorni al 25%. Ha escluso, invece, che la situazione menomativa derivata al Sig. Parte_1
possa essere quantificata in termini di danno biologico permanente.
[...]
Il Tribunale recepisce le superiori conclusioni in quanto congrue rispetto ai dati clinici in atti documentati come emerso dalla relazione peritale, in cui si legge:
“durante la permanenza presso il Pronto Soccorso, a seguito dell'esame radiografico, venne rilevata “...rettilineizzazione della fisiologica lordosi...” in aggiunta a “... non evidenti franche immagini da riferire a rime di frattura...”, tale quadro riconosce differenti ipotesi eziopatogenetiche tra cui l'evento traumatico comunemente noto come “colpo di frusta” causativo di una contrattura antalgica della muscolatura paravertebrale, purtuttavia tale condizione, di comune riscontro nella popolazione, presenta anche un principio di natura cronico-degenerativa causalmente correlabile ad uno stress reiterato della colonna (carichi eccessivi, posture errate); tale ipotesi non appare remota tenendo conto del fatto che, anche ad una radiografia della regione lombo-sacrale del 7 maggio 2019 (dunque precedente al sinistro), venne evidenziato, in tale distretto, un quadro di scoliosi destro- convessa. Per quanto attiene, in secondo luogo, al trauma contusivo, subito a seguito dell'impatto della portiera contro l'emisoma sinistro, sarebbe stato lecito prefigurare la presenza di lesioni riferibili ad una contusione (principalmente ecchimosi) tuttavia, all'interno del verbale di Pronto Soccorso, sebbene il sig. sia Parte_1 stato sottoposto ad esame obiettivo da parte del personale medico, non vi è menzione di esiti riconducibili a tale trauma. Per cui, qualora tale momento lesivo sia occorso, si deve necessariamente ritenere che l'evento fu di modesta entità al punto tale da non determinare alcuna lesione obiettivabile……….. Risulta utile, nella comprensione del quadro generale, considerare che, il 27 maggio 2019, a pochi giorni dal sinistro, il sig. effettuò un'ecografia Parte_1 della spalla sinistra (sede del trauma contusivo causato dalla portiera) che dettagliò
“...note tendinosiche del sovraspinato, lievemente ipoecogeno in sede anteriore. Non versamento articolare nè bursale...”, in tal caso, l'assenza di versamento o di edema permette di escludere che tali reperti siano riferibili ad un trauma acuto ed anzi, l'iniziale tendinosi del sovraspinato avvalora l'evidenza, anche in tal sede, di un ulteriore primordiale processo degenerativo, in tal caso, a carico della spalla. Il 16 aprile 2020 venne effettuata anche una Risonanza Magnetica di tale distretto da cui emerse che “... il tendine del sovraspinato appare assottigliato e disomogeneo ma senza evidenti lesioni a tutto spessore, con segni di atrofia adiposa del relativo ventre muscolare ...” tale condizione risultò ulteriormente indicativa di una tendinosi degenerativa. Da ultimo è debito tenere considerazione di quanto obiettivato in occasione della
4 visita medico-legale, infatti, il quadro semeiologico rilevato non appariva di chiara ed univoca interpretazione riferendo il sig. in tale occasione, dolore e Parte_1 limitazioni anche nella mobilizzazione attiva e passiva dell'emisoma superiore destro;
purtuttavia, è opportuno considerare che nel rivestirsi la mobilità generale del sig. si rivelava meno impacciata rispetto a quanto valutato in sede Parte_1 di esame obiettivo, così come la manipolazione della penna all'atto dello scrivere, in contrasto con le pinze incomplete evidenziate all'esame obiettivo;
ad ogni modo l'assenza di un'univoca lateralità sinistra depone ancor più a sfavore di una genesi traumatica del quadro sintomatologico” (cfr relazione di Ctu pagg. 16 e ss.) Alla stregua delle superiori argomentazioni, senz'altro va esclusa la prova del nesso causale tra il sinistro stradale e la sintomatologia attualmente lamentata dall'attore.
4.Venendo quindi alla quantificazione del danno da invalidità temporanea stimato in sede peritale, applicati i criteri di cui alle tabelle di applicati i criteri di cui alle tabelle elaborate dall'Osservatorio sul danno biologico presso il Tribunale di Milano, da ultimo aggiornate, sulla base di un punto base I.T.T. pari a euro 56.18, tenuto conto dell'età della vittima al momento del sinistro (47 anni), il danno biologico da invalidità permanente si liquida in euro 1.264,00. Avendo l'attore già percepito dalla compagnia di assicurazioni l'importo di euro 1.070,00 a titolo di danno biologico derivato dal sinistro oggetto di causa, il risarcimento va limitato al danno differenziale ammontante a euro 194,00. Trattandosi di debito di valore, sul predetto importo devalutato alla data del sinistro e rivalutato di anno in anno, andranno corrisposti gli interessi compensativi sino alla presente sentenza, oltre gli interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.
Quanto al danno patrimoniale, va respinta la domanda avente ad oggetto il rimborso delle spese mediche. Come accertato dal ctu, infatti, nella documentazione presente in atti non figura un dettagliato resoconto di queste ultime. Nell'atto di citazione viene riportato un valore complessivo di euro 1.143,00 per spese mediche, non meglio precisate, sicchè non può escludersi la riferibilità degli esborsi a problemi relativi ai postumi dell'infortunio del 12 aprile 2019 e non del sinistro del 23 maggio 2019. Con riguardo, infine, al risarcimento del danno da perdita di capacità reddituale, altresì richiesto dall'attore, viene anzitutto in evidenza come il ctu non abbia accertato la derivazione dalle lesioni patite dall'attoree di un danno permanente che abbia potuto incidere sulla piena esplicazione della sua capacità lavorativa. A ciò si aggiunga l'assenza di prova, ancor prima di specifiche allegazioni, in
5 punto di durata dell'assenza per malattia riferibile al sinistro oggetto di causa e di nesso di causa tra il superamento del periodo di comporto, che l'attore ha allegato a sostegno della domanda e il licenziamento. Ne discende il rigetto della domanda.
5. Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti, tenuto conto della reciproca parziale soccombenza e della non contestazione in fatto, da parte della convenuta, circa l'an della domanda attorea. Le spese di ctu si pongono definitivamente a carico dell'attore attesa l'infondatezza della domanda relativa al danno biologico da invalidità permanente, e la congruità dell'importo già corrisposto dalla convenuta rispetto alle lesioni dallo stesso effettivamente subite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-parzialmente accogliendo la domanda avanzata da Parte_1 condanna a risarcirgli il danno non patrimoniale Controparte_1 nella misura di euro 194,00, oltre interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno sino alla pubblicazione della presente sentenza e interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
-rigetta le ulteriori domande attoree;
-compensa tra le parti le spese di lite;
-pone definitivamente a carico dell'attore le spese di ctu. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Brescia, lì 11 settembre 2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 3241/2021 promossa da (c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MACCHION PAOLO, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Via Aldo Moro, 48 25124 Brescia attore contro
(c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PRATI ANTONIO GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA DIAZ 1/E 25100 BRESCIA, convenuta OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 24.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2.Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore conveniva in giudizio la
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[...] [
chiedendo che la stessa fosse condannata a Controparte_2 risarcirgli i danni subiti a seguito del sinistro stradale occorsogli in data 23.05.2019. Allegava che quel giorno, alle ore 15 e 30 circa, si trovava alla guida del proprio veicolo Mercedes 250D targato BSB26588 e si accingeva ad uscire dal parcheggio dell'ospedale di Chiari allorché veniva violentemente attinto all'altezza della fiancata destra dall'autovettura Fiat Idea targata DV455KL di proprietà e condotta da assicurata per la responsabilità civile verso terzi con la Controparte_3 compagnia Controparte_1
Il sinistro era stato causato dalla eccessiva velocità del veicolo condotto dal sig. il quale, volendo svoltare alla sua sinistra per entrare nel parcheggio CP_3 dell'Ospedale di Chiari, aveva perso il controllo del mezzo andando a collidere contro la fiancata destra della sua autovettura. Per effetto dell'urto il veicolo dell'attore aveva subito un sobbalzo e la portiera del lato conducente si era aperta per poi richiudersi colpendolo all'altezza dell'arto superiore sinistro e dell'emisoma sinistro. Era stato accompagnato al vicino Pronto Soccorso del nosocomio di Chiari dove all'esame obiettivo gli era stata riscontrata "..dolorabilità in regione cervicale e spalla sinistra...". Dalla radiografia del rachide cervicale era emersa "..la rettilineizzazione delle fisiologica lordosi..." e, successivamente. Dimesso, con la prescrizione di collare, e diagnosi di "distrazione del rachide cervicale" . Si erano susseguite visite di controllo, esami e trattamenti curativi con ultrasuoni, crioterapia e infiltrazioni. A causa del sinistro, come attestato nella perizia di parte a firma del dott. , Per_1 aveva riportato un danno biologico da invalidità permanente pari al 10%, e un danno biologico da invalidità temporanea nella misura di venti giorni al 75%, di ottantacinque giorni al 50% e di duecentosessanta giorni al 25%, riconoscendo, un danno permanente da riduzione della capacità lavorativa specifica di fabbro nella misura del 20%. In data 25 maggio era stato licenziato per superamento del periodo di comporto. Richiesto il risarcimento dei danni in via stragiudiziale alla compagnia che assicurava per la R.C.A. l'automobile investitrice, questa aveva offerto la somma di euro 1.070,00, accettata a titolo di acconto. Tanto premesso, ritenuto di aver subito ulteriori danni patrimoniali (da perdita di capacità reddituale e da spese mediche) e non patrimoniali (danno biologico), l'attore ne chiedeva il risarcimento. Si costituiva non contestando la verificazione del Controparte_1 sinistro né la riconducibilità della causa alla condotta di guida del proprio assicurato.
2 La convenuta, tuttavia, contestava la richiesta risarcitoria evidenziando la preesistenza al sinistro delle lesioni personali lamentate, l'assenza di prova in ordine alla causazione del licenziamento, infine la non riconducibilità ai fatti di causa delle spese mediche richieste in citazione. Rappresentava, infine, come la somma già corrisposta fosse satisfattiva della pretesa risarcitoria oggetto della domanda attorea di cui, pertanto, chiedeva il rigetto. La causa era istruita a mezzo di ctu, all'esito della quale, all'udienza del 24 aprile 2025, sulle conclusioni rassegnate per iscritto dalle parti, la scrivente Giudice, intanto subentrata al precedente assegnatario del fascicolo, l'assumeva in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. La convenuta non ha contestato la dinamica del sinistro per come ricostruita in atto di citazione né la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Fiat Idea targata DV455KL in ordine alla causazione dello stesso, fondante la domanda che ci occupa. Si procederà, pertanto, ad accertare se siano fondate -ed in quale misura- le singole richieste risarcitorie alla luce del compendio probatorio apprezzato. In punto di danno biologico, preme osservare come gli accertamenti peritali condotti dal consulente tecnico d'ufficio, dott. in merito al cui Persona_2 operato non sono apprezzabili motivi di censura, abbiano dato atto che, a seguito del sinistro occorso in data 23 maggio 2019, subì una Parte_1 distorsione traumatica del rachide cervicale di modica entità, causa di disturbi nelle settimane successive. L'ausiliario ha evidenziato come “La sintomatologia lamentata nei mesi seguenti non può essere addebitata all'incidente del traffico del 23 maggio 2019; il quadro clinico generale propende considerevolmente per una discopatia cronico- degenerativa a carico di C5-C6 associata a tendinopatia del sovraspinoso, tali condizioni risultano, pertanto, correlabili ad un'azione stressogena elicitatasi cronicamente sul distretto cervico-scapolare (aspetto già desumibile dall'anamnesi lavorativa). Appare evidente, quindi, che non sia ravvisabile alcun nesso causale tra il quadro clinico ad oggi lamentato dal sig. e l'incidente del Parte_1 traffico occorso il 23 maggio 2019”. Premesso quanto esposto, sulla scorta della documentazione sanitaria valutata e della comune esperienza clinica, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle più recenti linee guida in uso nella pratica medico-legale, il ctu ha accertato che, a seguito delle lesioni riportate in data 23 maggio 2019, è derivato a Parte_1 un periodo di inabilità temporanea di 10 giorni al 75%, di 20 giorni al
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3 50% e di ulteriori 20 giorni al 25%. Ha escluso, invece, che la situazione menomativa derivata al Sig. Parte_1
possa essere quantificata in termini di danno biologico permanente.
[...]
Il Tribunale recepisce le superiori conclusioni in quanto congrue rispetto ai dati clinici in atti documentati come emerso dalla relazione peritale, in cui si legge:
“durante la permanenza presso il Pronto Soccorso, a seguito dell'esame radiografico, venne rilevata “...rettilineizzazione della fisiologica lordosi...” in aggiunta a “... non evidenti franche immagini da riferire a rime di frattura...”, tale quadro riconosce differenti ipotesi eziopatogenetiche tra cui l'evento traumatico comunemente noto come “colpo di frusta” causativo di una contrattura antalgica della muscolatura paravertebrale, purtuttavia tale condizione, di comune riscontro nella popolazione, presenta anche un principio di natura cronico-degenerativa causalmente correlabile ad uno stress reiterato della colonna (carichi eccessivi, posture errate); tale ipotesi non appare remota tenendo conto del fatto che, anche ad una radiografia della regione lombo-sacrale del 7 maggio 2019 (dunque precedente al sinistro), venne evidenziato, in tale distretto, un quadro di scoliosi destro- convessa. Per quanto attiene, in secondo luogo, al trauma contusivo, subito a seguito dell'impatto della portiera contro l'emisoma sinistro, sarebbe stato lecito prefigurare la presenza di lesioni riferibili ad una contusione (principalmente ecchimosi) tuttavia, all'interno del verbale di Pronto Soccorso, sebbene il sig. sia Parte_1 stato sottoposto ad esame obiettivo da parte del personale medico, non vi è menzione di esiti riconducibili a tale trauma. Per cui, qualora tale momento lesivo sia occorso, si deve necessariamente ritenere che l'evento fu di modesta entità al punto tale da non determinare alcuna lesione obiettivabile……….. Risulta utile, nella comprensione del quadro generale, considerare che, il 27 maggio 2019, a pochi giorni dal sinistro, il sig. effettuò un'ecografia Parte_1 della spalla sinistra (sede del trauma contusivo causato dalla portiera) che dettagliò
“...note tendinosiche del sovraspinato, lievemente ipoecogeno in sede anteriore. Non versamento articolare nè bursale...”, in tal caso, l'assenza di versamento o di edema permette di escludere che tali reperti siano riferibili ad un trauma acuto ed anzi, l'iniziale tendinosi del sovraspinato avvalora l'evidenza, anche in tal sede, di un ulteriore primordiale processo degenerativo, in tal caso, a carico della spalla. Il 16 aprile 2020 venne effettuata anche una Risonanza Magnetica di tale distretto da cui emerse che “... il tendine del sovraspinato appare assottigliato e disomogeneo ma senza evidenti lesioni a tutto spessore, con segni di atrofia adiposa del relativo ventre muscolare ...” tale condizione risultò ulteriormente indicativa di una tendinosi degenerativa. Da ultimo è debito tenere considerazione di quanto obiettivato in occasione della
4 visita medico-legale, infatti, il quadro semeiologico rilevato non appariva di chiara ed univoca interpretazione riferendo il sig. in tale occasione, dolore e Parte_1 limitazioni anche nella mobilizzazione attiva e passiva dell'emisoma superiore destro;
purtuttavia, è opportuno considerare che nel rivestirsi la mobilità generale del sig. si rivelava meno impacciata rispetto a quanto valutato in sede Parte_1 di esame obiettivo, così come la manipolazione della penna all'atto dello scrivere, in contrasto con le pinze incomplete evidenziate all'esame obiettivo;
ad ogni modo l'assenza di un'univoca lateralità sinistra depone ancor più a sfavore di una genesi traumatica del quadro sintomatologico” (cfr relazione di Ctu pagg. 16 e ss.) Alla stregua delle superiori argomentazioni, senz'altro va esclusa la prova del nesso causale tra il sinistro stradale e la sintomatologia attualmente lamentata dall'attore.
4.Venendo quindi alla quantificazione del danno da invalidità temporanea stimato in sede peritale, applicati i criteri di cui alle tabelle di applicati i criteri di cui alle tabelle elaborate dall'Osservatorio sul danno biologico presso il Tribunale di Milano, da ultimo aggiornate, sulla base di un punto base I.T.T. pari a euro 56.18, tenuto conto dell'età della vittima al momento del sinistro (47 anni), il danno biologico da invalidità permanente si liquida in euro 1.264,00. Avendo l'attore già percepito dalla compagnia di assicurazioni l'importo di euro 1.070,00 a titolo di danno biologico derivato dal sinistro oggetto di causa, il risarcimento va limitato al danno differenziale ammontante a euro 194,00. Trattandosi di debito di valore, sul predetto importo devalutato alla data del sinistro e rivalutato di anno in anno, andranno corrisposti gli interessi compensativi sino alla presente sentenza, oltre gli interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.
Quanto al danno patrimoniale, va respinta la domanda avente ad oggetto il rimborso delle spese mediche. Come accertato dal ctu, infatti, nella documentazione presente in atti non figura un dettagliato resoconto di queste ultime. Nell'atto di citazione viene riportato un valore complessivo di euro 1.143,00 per spese mediche, non meglio precisate, sicchè non può escludersi la riferibilità degli esborsi a problemi relativi ai postumi dell'infortunio del 12 aprile 2019 e non del sinistro del 23 maggio 2019. Con riguardo, infine, al risarcimento del danno da perdita di capacità reddituale, altresì richiesto dall'attore, viene anzitutto in evidenza come il ctu non abbia accertato la derivazione dalle lesioni patite dall'attoree di un danno permanente che abbia potuto incidere sulla piena esplicazione della sua capacità lavorativa. A ciò si aggiunga l'assenza di prova, ancor prima di specifiche allegazioni, in
5 punto di durata dell'assenza per malattia riferibile al sinistro oggetto di causa e di nesso di causa tra il superamento del periodo di comporto, che l'attore ha allegato a sostegno della domanda e il licenziamento. Ne discende il rigetto della domanda.
5. Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti, tenuto conto della reciproca parziale soccombenza e della non contestazione in fatto, da parte della convenuta, circa l'an della domanda attorea. Le spese di ctu si pongono definitivamente a carico dell'attore attesa l'infondatezza della domanda relativa al danno biologico da invalidità permanente, e la congruità dell'importo già corrisposto dalla convenuta rispetto alle lesioni dallo stesso effettivamente subite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-parzialmente accogliendo la domanda avanzata da Parte_1 condanna a risarcirgli il danno non patrimoniale Controparte_1 nella misura di euro 194,00, oltre interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno sino alla pubblicazione della presente sentenza e interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
-rigetta le ulteriori domande attoree;
-compensa tra le parti le spese di lite;
-pone definitivamente a carico dell'attore le spese di ctu. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Brescia, lì 11 settembre 2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
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