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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/09/2025, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10182/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10182/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSICCO Parte_1 C.F._1
DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA BESANA 8 20122 MILANO presso il difensore avv. MUSICCO DOMENICO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSICCO Parte_2 C.F._2
DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA BESANA 8 20122 MILANO presso il difensore avv. MUSICCO DOMENICO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSICCO Parte_3 C.F._3
DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA BESANA 8 20122 MILANO presso il difensore avv. MUSICCO DOMENICO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSICCO Parte_4 C.F._4
DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA BESANA 8 20122 MILANO presso il difensore avv. MUSICCO DOMENICO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSICCO Parte_5 C.F._5
DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA BESANA 8 20122 MILANO presso il difensore avv. MUSICCO DOMENICO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.VA_1
NICCHI GAETANO, elettivamente domiciliato in VIA MATTARELLA 43 90020 SCILLATO presso il difensore avv. NICCHI GAETANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue pagina 1 di 17 Per , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Bologna, contrariis rejectis, così giudicare in via principale e nel merito: riconosciuto il danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., in particolare, tra gli altri, sub specie di danno da perdita parentale, dichiarare tenuta la
(C.F. e P.VA ), in qualità di Controparte_1 P.VA_1 P.VA_2
impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Sicilia per
i sinistri occorsi dall'1 luglio 2015, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da parte dei congiunti (fratelli e sorelle) , in Pt_1
conseguenza del sinistro automobilistico occorso in Termini Imerese, autostrada A/19 il
13.12.2016, a danno del fratello e, per l'effetto, ancora nel merito: condannare la Parte_6
(C.F. e P.VA ), in qualità di Controparte_1 P.VA_1 P.VA_2
impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Sicilia per
i sinistri occorsi dall'1 luglio 2015, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai signori , , , e Parte_1 Parte_5 Parte_3 Parte_2 [...]
la somma di € 146.120,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data Pt_4
del sinistro (13.12.2016) al saldo, per ogni singolo attore e dunque in totale € 730.600,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (13.12.2016) o la diversa somma, anche in via equitativa, che risulterà in corso di causa. In ogni caso: con integrale vittoria di compensi e spese del presente giudizio”.
Per Controparte_1
“l'On.le Tribunale voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto tutte le domande avanzate dagli attori nei confronti dell'odierna concludente e con qualsivoglia statuizione rigettarle;
- ritenere e dichiarare il de cuius unico responsabile dell'evento lamentato in citazione e, per l'effetto, con qualsivoglia statuizione, rigettare tutte le domande avanzate dagli attori nei confronti dell'odierna concludente;
In via subordinata: - ritenere e dichiarare che l'evento dannoso per cui è causa si
è verificato per fatto e colpa prevalente del de cuius o in quell'altra misura che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, limitare il risarcimento, eventualmente riconosciuto agli attori,
pagina 2 di 17 contenendolo alla sola parte dei danni che dovessero risultare conseguenza diretta della condotta ascrivibile al conducente del presunto veicolo rimasto ignoto ed all'effettivo grado di colpa dello stesso, con esclusione delle voci di danno non connesse causalmente al sinistro per cui è giudizio;
- ritenere e dichiarare l'applicabilità del massimale di legge vigente all'epoca del sinistro pari ad € 5.000.000,00, così come richiamato dall'art. 283 n. 3 del dlgs 209/2005, meglio specificato in narrativa della comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto, contenere l'eventuale risarcimento entro tale limite di legge, riducendolo, eventualmente e proporzionalmente, ex art 291 del DLGS 209/2005 nel caso di superamento del cennato massimale, tenendo conto anche della presenza degli altri familiari di cui al procedimento civile RG. 2352/2021, pendente presso il Tribunale di Termini Imerese e sino alla concorrenza del cennato massimale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio, dinanzi al
Tribunale Civile di Bologna, quale impresa designata ex art. 283 Controparte_1
e ss. D.lgs. 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, al fine di ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale conseguente al decesso del sig. . Parte_6
Gli odierni istanti allegavano che:
i) il giorno 13 dicembre 2016, alle ore 19:30 circa, lungo l'autostrada A/19, nel territorio di Termini Imerese (PA), sulla carreggiata che va da Catania a Palermo, all'altezza del chilometro 34+950, il sig. , dopo essere uscito dal proprio veicolo (Fiat Parte_6
PL, tg. DZ629SX) fermatosi per un guasto sulla corsia di emergenza, veniva investito da un'altra auto, tuttora non identificata, e così decedeva all'istante per via delle gravi lesioni riportate;
ii) la responsabilità del sinistro stradale sarebbe da ascriversi in via esclusiva alla condotta negligente dell'automobilista rimasto ignoto, il quale non avrebbe adottato le dovute cautele esigibili nella circolazione stradale;
pagina 3 di 17 iii) nei confronti degli istanti, in qualità di fratelli di , si sarebbe Parte_6
verificato un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., sub specie di danno da perdita del rapporto parentale;
iv) dopo aver tentato invano la definizione stragiudiziale della vicenda, promuovevano l'odierno procedimento al fine di ottenere il ristoro del danno non patrimoniale, quantificato per ogni singolo attore nella misura di € 146.120,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo, e dunque in totale €
730.600,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro;
Nel giudizio così instaurato si costituiva , contestando Controparte_1
integralmente la pretesa attorea poiché infondata in fatto ed in diritto e chiedendone, pertanto, il rigetto. Nello specifico:
i) in via principale, la convenuta contestava la responsabilità del sinistro in capo all'automobilista rimasto ignoto, atteso che il decesso di sarebbe stato cagionato Parte_6
esclusivamente dalla condotta colposa della vittima stessa;
ii) in via subordinata, la convenuta chiedeva il riconoscimento del concorso di colpa in capo all'attore e comunque di dichiarare l'applicabilità del massimale di legge vigente all'epoca del sinistro pari ad € 5.000.000,00, così come richiamato dall'art. 283 n. 3 del
D.lgs. 209/2005, tenendo conto anche del procedimento civile RG. 2352/2021, pendente presso il Tribunale di Termini Imerese, riguardante gli altri familiari di . Parte_6
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 25.10.2023 il Giudice disponeva C.T.U. cinematica e, all'udienza del 23.11.2023, estendeva il quesito ai profili evidenziati da parte convenuta nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3), c.p.c., riservando, all'esito, ogni determinazione sulle ulteriori istanze istruttorie avanzate dalle parti. Depositata la C.T.U, il
Giudice, con provvedimento del 7.05.2024, dapprima ammetteva la prova orale richiesta da parte attrice, rinviando per l'assunzione all'udienza del 18.07.2024, quindi, preso atto in tale udienza che parte attrice vi rinunciava, il Giudice dichiarava la parte decaduta dalla prova e formulava proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.; all'udienza del 11.02.2025 preso atto che parte convenuta non accettava la proposta, il Giudice rinviava per la precisazione delle pagina 4 di 17 conclusioni all'udienza del 29.05.2025. Il Giudice, quindi, tratteneva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
§§§
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito spiegati.
Ricostruzione del sinistro e individuazione delle rispettive responsabilità
La dinamica del sinistro stradale può essere ricostruita sulla base della relazione della Polizia
Stradale di Palermo, sottosezione autostradale “Buonfornello”, delle consulenze tecniche di parte attrice e di parte convenuta nonché, infine, della consulenza tecnica d'ufficio. I fatti possono essere riassunti nel modo che segue.
Il sinistro si verificava sull'autostrada A/19, direzione Catania-Palermo. Va premesso che si tratta di una strada a due carreggiate, separate da spartitraffico rilevato, con il limite di velocità pari a 130 km/h. La sede stradale è larga circa 9,85 metri ed è suddivisa in due corsie di marcia, quella di sinistra larga 3,45 metri, quella di destra larga 3,50 metri. Vi è poi una corsia di emergenza sulla destra, larga 1,90 metri. L'incidente si verificava verso le ore 19:30 del 13 dicembre 2016, le condizioni di luce naturale erano pertanto quelle del buio. Il cielo era comunque sereno e si registrava una buona visibilità. La pavimentazione risultava in buono stato di manutenzione, il fondo stradale si presentava asciutto. Il traffico era in condizioni normali.
, in compagnia di suo figlio, e la fidanzata di quest'ultimo, Parte_6 Persona_1
, stava percorrendo l'autostrada A/19 a bordo di una Fiat PL, tg. Persona_2
DZ692SX, di sua proprietà, quando all'altezza del chilometro 34+950 era costretto a fermarsi sulla corsia di emergenza a causa di un guasto alla macchina. Come risulta dalle sommarie pagina 5 di 17 informazioni testimoniali rese dal figlio subito dopo i fatti, all'inizio Per_1 Parte_6
riconduceva la causa del problema alla mancanza di benzina;
pertanto, accese le quattro frecce lampeggianti, senza indossare il giubbotto ad alta visibilità né esporre il c.d. triangolo catarifrangente, lasciava i due giovani in auto e si dirigeva a piedi al distributore più vicino;
quindi, sfruttando un passaggio, faceva ritorno alla macchina con una tanica di carburante1. Pur versando la benzina nel serbatoio, tuttavia, l'auto non ripartiva. A tal punto , che si Parte_6
trovava al posto del guidatore nell'intento di mettere in moto la macchina, apriva la portiera e scendeva in strada, trovandosi dunque momentaneamente in prima corsia2. In quel frangente, non appena chiuso lo sportello, una macchina che viaggiava sulla prima corsia lo investiva, sbalzandolo in avanti e causandone il decesso all'istante per via delle gravi lesioni subite3.
L'automobilista che investiva , infine, non si fermava per prestare soccorso e Parte_6
tuttora non è mai stato identificato, come risulta dalla richiesta di archiviazione da parte della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese allegata in atti4.
§§§
Secondo parte attrice, la responsabilità del sinistro sarebbe da ascriversi in via esclusiva alla condotta negligente dell'automobilista rimasto ignoto, il quale non avrebbe adottato le dovute cautele esigibili nella circolazione stradale. Anzitutto, non avrebbe rispettato l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza adeguata nel sorpassare l'auto ferma in corsia di emergenza: secondo il C.T. di parte attrice, infatti, il sorpasso sarebbe avvenuto lasciando una distanza laterale inferiore ai 50 cm. Ancora, l'automobilista non avrebbe osservato l'obbligo di rallentare alla vista delle luci di emergenza accese dalla macchina in panne. Quanto alla possibilità di una condotta alternativa, parte attrice sostiene che il veicolo ignoto avrebbe avuto la possibilità di avvistare la , con le quattro frecce accese e in corsia di Pt_7
emergenza, ad una distanza di circa 150 metri, così da disporre di oltre 5 secondi per rallentare o comunque spostarsi all'interno della prima corsia a una distanza maggiore rispetto all'auto in sosta.
Al contempo, parte attrice sottolinea che nessuna negligenza potrebbe riconoscersi nella condotta del pedone, considerato che egli appena sceso dall'auto non avrebbe potuto spostarsi maggiormente sulla destra perché la corsia di emergenza era interamente occupata dalla
. Infine, a nulla sarebbe servito indossare il giubbotto ad alta visibilità: dato che il Pt_7
veicolo investitore non ha rallentato, il giubbotto non avrebbe comunque evitato l'evento.
Secondo parte convenuta, viceversa, la causa del sinistro sarebbe da ricondurre unicamente alla condotta negligente del pedone: , infatti, da un lato avrebbe tenuto un Parte_6
comportamento imprevedibile e abnorme, trovandosi a piedi all'interno della prima corsia della carreggiata autostradale;
dall'altro lato, non sarebbe risultato visibile perché sprovvisto del giubbotto ad alta visibilità e perché non avrebbe posizionato il c.d. triangolo catarifrangente.
Ancora, si assume che le quattro frecce lampeggianti avrebbero diminuito la visibilità del pedone che si trovava al lato della macchina: ciò avrebbe ridotto il tempo di avvistamento del pedone e quindi il tempo di reazione dell'automobilista che pure procedeva a una velocità inferiore al limite previsto.
Infine, secondo parte convenuta è possibile ipotizzare che il veicolo investitore non avesse acceso – legittimamente – i propri fari abbaglianti, in quanto, stante l'assenza di nebbia, neve o forte pioggia, non vi era l'obbligo di accenderli. Così ragionando, la visibilità dell'uomo senza giubbotto catarifrangente sarebbe stata ancora minore – con conseguente ancor minore tempo di reazione – e quindi nessun rimprovero potrebbe essere mosso all'automobilista rimasto ignoto, stante l'impossibilità oggettiva di avvistare in tempo il pedone.
Riassunti i fatti e analizzate le posizioni contrapposte, occorre anzitutto riepilogare le circostanze su cui vi è unità di vedute, confermate anche nella relazione del C.T.U.:
pagina 7 di 17 i) l'automobilista rimasto ignoto viaggiava a una velocità di circa 100 km/h;
ii) la di aveva le quattro frecce accese;
Pt_7 Parte_6
iii) il pedone non indossava il giubbotto ad alta visibilità;
iv) il pedone non esponeva il c.d. triangolo catarifrangente;
v) al momento dell'impatto, la si trovava all'interno della corsia di Pt_7
emergenza, con le ruote di sinistra sulla striscia di margine o comunque pochi centimetri oltre tale striscia;
vi) il pedone si trovava all'interno della prima corsia, a ridosso della striscia di margine con la corsia di emergenza5;
vii) non vi sono stati danni da contatto diretto tra la e il veicolo investitore6; Pt_7
viii) non sono stati rilevati segni di frenata sull'asfalto.
§§§
Per quanto riguarda la condotta dell'automobilista non identificato possono svolgersi le seguenti considerazioni.
È corretto affermare, in linea astratta, che l'automobilista procedesse a velocità regolare – circa 100 km/h – osservando i limiti imposti per il tratto autostradale. Al contempo, tuttavia, deve evidenziarsi che la valutazione in ordine al rispetto dei limiti di velocità deve necessariamente calarsi nello scenario concreto, come indicato anche dalla norma a fattispecie aperta ex art. 141 C.d.S. che impone di regolare la velocità “avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura”. Nel caso di specie, in particolare, il
C.T.U. ha rilevato che grazie alle quattro frecce lampeggianti l'auto in sosta era visibile da circa 150 mt, il che significa che l'automobilista, viaggiando a 100 km/h, aveva a disposizione circa 5,4 secondi per spostarsi nell'altra corsia o comunque maggiormente a sinistra rispetto alla corsia di emergenza dove si trovava la macchina in panne7. In altre parole, è possibile affermare che l'automobilista avrebbe avuto il tempo di rallentare per poi muoversi in sicurezza8. Del resto, appare condivisibile la considerazione di parte attrice in ordine all'obbligo di moderare comunque la velocità in vista di un veicolo in corsia di emergenza con le quattro frecce lampeggianti, soprattutto se la propria auto viaggia nella corsia adiacente a quella di emergenza dove si trova l'auto in sosta. Una condotta alternativa da parte dell'automobilista, pertanto, doveva ritenersi esigibile.
Tale conclusione non è scalfita dal rilievo di parte convenuta secondo cui sarebbe possibile ipotizzare che l'automobilista non avesse acceso i fari abbaglianti, stante l'assenza di condizioni meteo avverse o, comunque, la presenza di auto nella carreggiata opposta;
sicché, conclude parte convenuta, in assenza dei c.d. proiettori di luminosità, il tempo per avvistare il pedone sarebbe stato troppo esiguo. Anche a voler seguire questo ragionamento ipotetico, tuttavia, deve osservarsi che, in linea con quanto rilevato dal C.T.U., le quattro frecce lampeggianti della erano visibili da circa 150 metri: questa circostanza avrebbe Pt_7
imposto comunque all'automobilista di rallentare e scostarsi per tempo dalla striscia che divide la prima corsia e quella di emergenza dove era parcheggiata l'auto di . Parte_6
Quanto alla dedotta abnormità della condotta del pedone che si trovava sulla prima corsia, deve osservarsi che secondo giurisprudenza di legittimità costante, in tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento deve trovare un temperamento nel principio secondo il quale l'automobilista è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità (cfr. Cass. pen. sez. IV, 06/05/2021, n. 24414). Nel caso odierno, in particolare, poteva ritenersi prevedibile che accanto a un'auto ferma con le quattro luci lampeggianti in corsia di emergenza vi fosse la presenza di pedoni. È evidente che ciò non sarebbe sostenibile nel caso in cui il pedone si trovasse nel mezzo della prima corsia o addirittura nella seconda o nella terza corsia. Rientra invece nella normale prevedibilità
l'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il pedone si trovi sulla prima corsia a ridosso di quella di emergenza dove è parcheggiata l'auto in avaria.
Infine, sempre in punto di esigibilità della condotta alternativa lecita da parte dell'automobilista, deve aggiungersi che – diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta – l'accensione delle quattro frecce lampeggianti non rendeva più difficile l'avvistamento del pedone. Come affermato dal C.T.U., infatti, le luci lampeggianti né diminuiscono né aumentano la visibilità del pedone in prossimità dell'auto9. Tali luci, in ogni caso, pur non avendo la funzione di illuminare il campo adiacente al veicolo, servono ad attirare l'attenzione circa la presenza di un pericolo, così da imporre alle auto in arrivo l'adozione di maggiori cautele durante la guida, quali, ad esempio, il rallentamento e un adeguato spostamento in sicurezza. Cautele che, nel caso di specie, l'automobilista non adottava.
Quanto alla condotta del pedone, possono svolgersi le seguenti considerazioni.
Anzitutto, il pedone non era tenuto a esporre il c.d. triangolo catarifrangente. Va premesso che secondo l'art. 162 C.d.S., “fuori dei centri abitati, i veicoli (…) che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza (…) devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo”.
Nel caso di specie, l'auto di era ferma sulla corsia di emergenza che, ai sensi Parte_6 dell'art. 15, comma 3, C.d.S., non fa parte della carreggiata ma è soltanto una “corsia adiacente alla carreggiata”. A ciò si deve aggiungere, comunque, che l'auto aveva correttamente acceso le luci di emergenza che consentivano la visibilità del veicolo a oltre 150 mt. Sotto questo specifico profilo, dunque, la condotta del pedone deve ritenersi non censurabile.
Ciò detto, deve rilevarsi che l'utilizzo del giubbotto ad alta visibilità era obbligatorio ai sensi dell'art. 162, comma 4-ter, C.d.S.10. Ciò avrebbe senz'altro incrementato la visibilità del pedone: come osservato dal C.T.U., la distanza di avvistamento dell'ostacolo e la distanza di riconoscimento del pedone sarebbero raddoppiate, consentendo all'automobilista di adeguare la propria guida;
pertanto, deve concludersi che, se il pedone avesse utilizzato il giubbotto ad alta visibilità, avrebbe aumentato le possibilità di essere avvistato a una distanza maggiore.
Infine, al pedone deve essere attribuita anche la violazione di un obbligo generale di diligenza il cui contenuto è desumibile dal combinato disposto degli artt. 157, comma 7, C.d.S.,
(“È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”), dell'art. 190, commi 4 e 5, C.d.S. (“È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”) e, più in generale, dell'art. 140 C.d.S. (“Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”). Detto altrimenti, se il pedone avesse prestato maggiore attenzione alla discesa dal veicolo, in un momento in cui non vi erano altre auto in transito, avrebbe aumentato le possibilità di evitare il sinistro. Né sarebbe possibile ravvisare, nel caso di specie, i presupposti dello stato di necessità, visto che le condizioni dell'automobile – affetta da un mero guasto al motore – non rendevano necessaria e improrogabile la discesa dal veicolo né, tantomeno, l'uscita dal lato del guidatore. 10 Secondo il quale “è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta”. pagina 11 di 17 Per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi accertata la responsabilità dell'automobilista non identificato nella misura del 60%: tale soggetto, infatti, avrebbe potuto impedire il verificarsi dell'evento se avesse moderato la velocità in vista delle quattro frecce lampeggianti e se avesse rispettato una distanza maggiore rispetto all'auto ferma in corsia di emergenza;
al contempo, deve ritenersi salvo il concorso di colpa del pedone investito, nella misura del 40% della responsabilità nella causazione del sinistro, considerato che egli, da un lato, non rispettava l'obbligo di utilizzo del giubbotto ad alta visibilità, dall'altro lato, scendeva dall'auto senza essersi accertato che non vi fossero veicoli in transito.
Danno da lesione del rapporto parentale
Gli attori chiedono il risarcimento del c.d. danno da perdita del rapporto parentale: la domanda va accolta e il risarcimento deve essere riconosciuto nei termini di seguito spiegati.
Va premesso che il danno da perdita del rapporto parentale rappresenta il pregiudizio provocato dal dolore e dalla sofferenza per la perdita della persona cara e dal fatto di non poter più sperimentare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione e solidarietà che caratterizzano un sistema di vita, ormai irreversibilmente stravolto11.
La legittimazione attiva è riconosciuta ai parenti qualificabili come “immediati” congiunti, e cioè, oltre al coniuge, ai genitori e ai figli, anche ai fratelli, come nel caso odierno. Il danno da perdita del rapporto parentale può essere dimostrato anche in via meramente presuntiva12. Da ciò deriva un'inversione del normale riparto dell'onere della prova, sicché grava sul convenuto dimostrare che vittima e superstiti fossero fra loro indifferenti e che, pertanto, la morte della prima non abbia arrecato pregiudizi non patrimoniali ai secondi. Nel caso di specie, il danno si può evincere in via presuntiva grazie al legame parentale che univa gli attori al defunto e, sotto il profilo probatorio, il pregiudizio non è stato revocato in dubbio da parte convenuta.
Con riferimento al quantum risarcitorio, è possibile ricorrere al meccanismo di liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., non potendo per sua natura il danno provarsi nel suo preciso ammontare. La giurisprudenza svolge la valutazione equitativa attraverso le tabelle predisposte dagli osservatori per la giustizia civile istituiti presso i maggiori tribunali italiani, la cui uniforme applicazione consente di garantire l'omogeneità di valutazione sull'intero territorio nazionale e la prevedibilità della liquidazione, salva sempre la considerazione delle circostanze del caso concreto (c.d. personalizzazione).
Ciò premesso, nel caso di specie il “valore punto” indicato nella tabella del Tribunale di
Milano del 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello corrisponde a Euro1.698,00. Sicché il danno patito dagli odierni attori va liquidato nel modo che segue.
Per quanto riguarda , il danno va liquidato nella misura di Euro 62.826,00 per Parte_1
un totale di 37 (trentasette) punti. Nello specifico, sono stati attribuiti: 10 (dieci) punti con riguardo all'età della vittima primaria;
8 (otto) punti con riguardo all'età della vittima secondaria;
0 (zero) punti per la convivenza, non essendo stata fornita prova al riguardo;
9
(nove) punti per la presenza dei sei fratelli superstiti, oltre alla stessa vittima secondaria;
10
(dieci) punti per quanto riguarda la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto, considerando le allegate frequentazioni ricorrenti e la condivisione delle festività, tenuto conto anche della distanza dei rispettivi domicili (in
Sicilia e in Piemonte).
Per quanto riguarda , il danno va liquidato nella misura di Euro 66.222,00 per Parte_5
un totale di 39 (trentanove) punti. Nello specifico, sono stati attribuiti: 10 (dieci) punti in considerazione dell'età della vittima primaria;
10 (dieci) punti con riguardo all'età della vittima secondaria;
0 (zero) punti per la convivenza, non essendo stata fornita prova al riguardo;
9
(nove) punti per la presenza dei sei fratelli superstiti, oltre alla stessa vittima secondaria;
10
pagina 13 di 17 (dieci) punti per quanto riguarda la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto, considerando le frequentazioni ricorrenti e la condivisione delle festività, tenuto conto, in ogni caso, della distanza dei rispettivi domicili (in
Sicilia e in Piemonte), come allegato da parte attrice mediante documentazione fotografica.
Per quanto riguarda , il danno va liquidato nella misura di Euro 69.618,00 per Parte_2
un totale di 41 punti (trentadue). Nello specifico, sono stati attribuiti: 10 (dieci) punti in considerazione dell'età della vittima primaria;
12 (dodici) punti con riguardo all'età della vittima secondaria;
0 (zero) punti per la convivenza, non essendo stata fornita prova al riguardo;
9 (nove) punti per la presenza dei sei fratelli superstiti, oltre alla stessa vittima secondaria;
10 (dieci) punti per quanto riguarda la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto, considerando le frequentazioni ricorrenti e la condivisione delle festività, tenuto conto, in ogni caso, della distanza dei rispettivi domicili (in
Sicilia e in Piemonte), come allegato da parte attrice mediante documentazione fotografica.
Per quanto riguarda , il danno va liquidato nella misura di Euro 69.618,00 per Parte_3
un totale di 41 punti (trentadue). Nello specifico, sono stati attribuiti: 10 (dieci) punti in considerazione dell'età della vittima primaria;
12 (dodici) punti con riguardo all'età della vittima secondaria;
0 (zero) punti per la convivenza, non essendo stata fornita prova al riguardo;
9 (nove) punti per la presenza dei sei fratelli superstiti, oltre alla stessa vittima secondaria;
10 (dieci) punti per quanto riguarda la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto, considerando le frequentazioni ricorrenti e la condivisione delle festività, tenuto conto, in ogni caso, della distanza dei rispettivi domicili (in
Sicilia e in Piemonte), come allegato da parte attrice mediante documentazione fotografica.
Per quanto riguarda , il danno va liquidato nella misura di Euro 69.618,00 Parte_4
per un totale di 41 punti (trentadue). Nello specifico, sono stati attribuiti: 10 (dieci) punti in considerazione dell'età della vittima primaria;
12 (dodici) punti con riguardo all'età della vittima secondaria;
0 (zero) punti per la convivenza, non essendo stata fornita prova al riguardo;
9 (nove) punti per la presenza dei sei fratelli superstiti, oltre alla stessa vittima pagina 14 di 17 secondaria;
10 (dieci) punti per quanto riguarda la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto, considerando le frequentazioni ricorrenti e la condivisione delle festività, tenuto conto, in ogni caso, della distanza dei rispettivi domicili (in
Sicilia e in Piemonte), come allegato da parte attrice mediante documentazione fotografica.
Le somme di Euro 62.826,00 per di Euro 66.222,00 per e di Parte_1 Parte_5
Euro 69.618,00 rispettivamente per , e devono essere Pt_2 Pt_3 Parte_4
rivalutate al momento presente, con cumulo degli interessi compensativi medio tempore maturati sulla somma rivalutata. Infatti, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, nei debiti di valore, di cui costituisce esempio l'obbligazione risarcitoria, sulla somma liquidata in favore del danneggiato decorrono di diritto sia gli interessi legali
(compensativi) sia la rivalutazione monetaria13. Svolti detti calcoli, si ottiene la somma di Euro
69.610,38 per di Euro 73.373,10 per e di Euro 77.135,82 Parte_1 Parte_5
rispettivamente per , e precisando che per la rivalutazione Pt_2 Pt_3 Parte_4
sono stati utilizzati gli indici Istat FOI, con ultimo indice risalente al luglio dell'anno corrente.
I valori così ottenuti vanno decurtati nella misura del 40% in ragione del concorso di colpa della vittima primaria nella causazione del danno. Consegue che a favore di va Parte_1
liquidata la somma di Euro 41.766,00; a favore di la somma di Euro 44.023,86; Parte_5
a favore di la somma di Euro 46.281,49; a favore di la somma di Parte_2 Parte_3
Euro 46.281,49; a favore di la somma di Euro 46.281,49. Parte_4
A ciò si deve aggiungere che, dalla data di pubblicazione della sentenza, decorreranno, sulle somme così calcolate, gli interessi al saggio legale sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico delle parti rispettivamente nella misura di 2/3 per la convenuta e nella misura di 1/3 per gli attori, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata e in applicazione dei parametri previsti dal
D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, da distrarsi direttamente in favore pagina 15 di 17 dell'avv. Domenico Musicco nella sua qualità di legale antistatario. Le spese, pertanto, ammontano complessivamente a Euro 12.000,00, da porsi a carico di parte convenuta nella misura di Euro 8.000,00 e a carico di parte attrice nella misura di Euro 4.000,00.
Le spese di C.T.U., come già liquidate con separato decreto del 13 aprile 2024, complessivamente pari a Euro 1.718,03, vanno poste a carico di parte convenuta nella misura di
2/3, pari a Euro 1.145,35, e a carico di parte attrice nella misura di 1/3, pari a Euro 572,68.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto:
1. Accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa è avvenuto per responsabilità di automobilista allo stato non identificato, quale conducente di veicolo non identificato, nella misura del 60% e, per responsabilità di , nella misura del 40%. Parte_6
2. Condanna in qualità di impresa designata dal Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Sicilia per i sinistri accaduti dal
1.07.2015, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di della somma di Euro 41.766,00; a favore di della somma di Parte_1 Parte_5
Euro 44.023,86; a favore di della somma di Euro 46.281,49; a favore di Parte_2
della somma di Euro 46.281,49; a favore di della somma di Parte_3 Parte_4
Euro 46.281,49, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
3. Compensa le spese del presente giudizio in misura di 1/3, condannando parte convenuta al pagamento, nei confronti degli attori, dei residui 2/3 delle spese di lite, liquidate per l'intero in € 12.000,00, per compensi professionali oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, I.V.A. e C.P.A, da distrarsi direttamente in favore dell'avv. Domenico Musicco nella sua qualità di legale antistatario.
4. Pone definitivamente a carico di parte convenuta il pagamento delle spese di
C.T.U. per il presente procedimento nella misura dei 2/3, liquidate in Euro 1.145,35; pone definitivamente a carico di parte attrice il pagamento delle spese di C.T.U. nella restante parte di 1/3, liquidate in Euro 572,68.
pagina 16 di 17 Bologna, 22/09/2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non è dato sapere dalle S.I.T. in che modo avrebbe raggiunto la propria auto, ferma nella corsia Parte_6 di emergenza della carreggiata opposta a quella utilizzata per il passaggio di ritorno in auto. 2 Nelle S.I.T. ignora per quale ragione il padre abbia deciso di scendere dall'auto Persona_1 ritrovandosi così all'interno della prima corsia di marcia (“non so per fare cosa”). Sta di fatto che – continua nelle S.I.T. – “dopo aver chiuso lo sportello, ho sentito un tonfo e quindi sceso dalla macchina Persona_1
e, non vedendolo, facevo qualche metro di strada e ho intravisto la sagoma di mio padre che giaceva a terra, sul ciglio della strada, sotto il guard-rail”. La versione collima con quella riportata nelle S.I.T. di
[...]
. Persona_2 3 Secondo la relazione della Polizia Stradale “dopo essere stato schiacciato tra la fiancata Parte_6 sinistra della propria autovettura e la parte laterale destra del veicolo investitore, veniva violentemente sbalzato in avanti, rovinando poi sulla corsia di emergenza”. 4 Cfr. allegato n. 1 all'atto di citazione, ove manca, tuttavia, il riferimento al provvedimento di archiviazione del competente Giudice per le indagini preliminari. pagina 6 di 17 5 V. figura n. 5, p. 17 della relazione peritale. 6 V. figura n. 10, p. 21 della relazione peritale, ove si può notare che nell'impatto si verificava il distacco dello specchietto retrovisore e del tergicristallo della a causa dello sbalzo del corpo del pedone. Pt_7 pagina 8 di 17 7 Afferma il CTU che l'automobilista “aveva a disposizione circa 5,4 secondi per regolare la propria traiettoria portandosi ad una distanza di sicurezza dalla striscia di margine destra, anche rimanendo all'interno della propria corsia, nel caso vi fossero stati altri veicoli in sorpasso sulla sinistra. Un tale comportamento, ricorrente negli utenti della strada, era pertanto esigibile”. Al contrario, “Il conducente non identificato proseguiva invece imprudentemente mantenendo una posizione leggermente decentrata verso destra ad una distanza di circa 60 cm dalla striscia di margine. Avvicinandosi alla Fiat PL, poteva avvedersi della presenza del pedone in corsia in un tempo variabile da 1,1 secondi a 2,5 secondi in funzione dell'azionamento dei proiettori (anabbaglianti o abbaglianti) e degli indumenti del pedone (chiari o scuri): il tempo a disposizione si rilevava a quel punto insufficiente per evitare l'investimento”. 8 Secondo il C.T.U., “L'automobilista non identificato, vedendo il veicolo con le quattro frecce davanti a sé in corsia di emergenza, avrebbe avuto il tempo di avvicinarsi alla striscia di separazione delle corsie di marcia e superare così la Fiat PL ferma sulla banchina di emergenza con un franco di sicurezza laterale di 1,7 metri circa, sufficiente per non interferire con il pedone . La manovra era esigibile, e poteva essere Parte_6 messa in atto rimanendo all'interno della propria corsia, quindi indipendentemente dalla presenza di altri veicoli sulla corsia di marcia veloce”. pagina 9 di 17 9 Afferma il C.T.U. nella relazione peritale: “L'utilizzo degli indicatori di pericolo lampeggianti seppur abbiano potuto pre-allertare il conducente della strada, non hanno aumentato la visibilità del pedone stesso, trovandosi esso a lato di tale sorgente luminosa intermittente e non idonea a rischiarire l'ambiente circostante. Lo scrivente però non reputa che possano avere avuto un effetto controproducente nell'avvistamento del Signor
”. Parte_6 pagina 10 di 17 11 Cfr. Cass. civ. sez. III, n. 9196/2018; Cass. civ. n. 14655/2017, secondo cui: “ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare, anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza”. 12 Cfr. Cass. civ. sez. II n. 25541/2022: “nel caso di morte di un prossimo congiunti (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano”. pagina 12 di 17 13 Cfr. Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12234, secondo cui “la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario “petitum” della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi”. Il giudice, perciò, è tenuto ad attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, quando quest'ultima si sia limitata a richiedere la condanna del debitore.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10182/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSICCO Parte_1 C.F._1
DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA BESANA 8 20122 MILANO presso il difensore avv. MUSICCO DOMENICO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSICCO Parte_2 C.F._2
DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA BESANA 8 20122 MILANO presso il difensore avv. MUSICCO DOMENICO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSICCO Parte_3 C.F._3
DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA BESANA 8 20122 MILANO presso il difensore avv. MUSICCO DOMENICO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSICCO Parte_4 C.F._4
DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA BESANA 8 20122 MILANO presso il difensore avv. MUSICCO DOMENICO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSICCO Parte_5 C.F._5
DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA BESANA 8 20122 MILANO presso il difensore avv. MUSICCO DOMENICO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.VA_1
NICCHI GAETANO, elettivamente domiciliato in VIA MATTARELLA 43 90020 SCILLATO presso il difensore avv. NICCHI GAETANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue pagina 1 di 17 Per , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Bologna, contrariis rejectis, così giudicare in via principale e nel merito: riconosciuto il danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., in particolare, tra gli altri, sub specie di danno da perdita parentale, dichiarare tenuta la
(C.F. e P.VA ), in qualità di Controparte_1 P.VA_1 P.VA_2
impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Sicilia per
i sinistri occorsi dall'1 luglio 2015, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da parte dei congiunti (fratelli e sorelle) , in Pt_1
conseguenza del sinistro automobilistico occorso in Termini Imerese, autostrada A/19 il
13.12.2016, a danno del fratello e, per l'effetto, ancora nel merito: condannare la Parte_6
(C.F. e P.VA ), in qualità di Controparte_1 P.VA_1 P.VA_2
impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Sicilia per
i sinistri occorsi dall'1 luglio 2015, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai signori , , , e Parte_1 Parte_5 Parte_3 Parte_2 [...]
la somma di € 146.120,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data Pt_4
del sinistro (13.12.2016) al saldo, per ogni singolo attore e dunque in totale € 730.600,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (13.12.2016) o la diversa somma, anche in via equitativa, che risulterà in corso di causa. In ogni caso: con integrale vittoria di compensi e spese del presente giudizio”.
Per Controparte_1
“l'On.le Tribunale voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto tutte le domande avanzate dagli attori nei confronti dell'odierna concludente e con qualsivoglia statuizione rigettarle;
- ritenere e dichiarare il de cuius unico responsabile dell'evento lamentato in citazione e, per l'effetto, con qualsivoglia statuizione, rigettare tutte le domande avanzate dagli attori nei confronti dell'odierna concludente;
In via subordinata: - ritenere e dichiarare che l'evento dannoso per cui è causa si
è verificato per fatto e colpa prevalente del de cuius o in quell'altra misura che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, limitare il risarcimento, eventualmente riconosciuto agli attori,
pagina 2 di 17 contenendolo alla sola parte dei danni che dovessero risultare conseguenza diretta della condotta ascrivibile al conducente del presunto veicolo rimasto ignoto ed all'effettivo grado di colpa dello stesso, con esclusione delle voci di danno non connesse causalmente al sinistro per cui è giudizio;
- ritenere e dichiarare l'applicabilità del massimale di legge vigente all'epoca del sinistro pari ad € 5.000.000,00, così come richiamato dall'art. 283 n. 3 del dlgs 209/2005, meglio specificato in narrativa della comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto, contenere l'eventuale risarcimento entro tale limite di legge, riducendolo, eventualmente e proporzionalmente, ex art 291 del DLGS 209/2005 nel caso di superamento del cennato massimale, tenendo conto anche della presenza degli altri familiari di cui al procedimento civile RG. 2352/2021, pendente presso il Tribunale di Termini Imerese e sino alla concorrenza del cennato massimale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio, dinanzi al
Tribunale Civile di Bologna, quale impresa designata ex art. 283 Controparte_1
e ss. D.lgs. 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, al fine di ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale conseguente al decesso del sig. . Parte_6
Gli odierni istanti allegavano che:
i) il giorno 13 dicembre 2016, alle ore 19:30 circa, lungo l'autostrada A/19, nel territorio di Termini Imerese (PA), sulla carreggiata che va da Catania a Palermo, all'altezza del chilometro 34+950, il sig. , dopo essere uscito dal proprio veicolo (Fiat Parte_6
PL, tg. DZ629SX) fermatosi per un guasto sulla corsia di emergenza, veniva investito da un'altra auto, tuttora non identificata, e così decedeva all'istante per via delle gravi lesioni riportate;
ii) la responsabilità del sinistro stradale sarebbe da ascriversi in via esclusiva alla condotta negligente dell'automobilista rimasto ignoto, il quale non avrebbe adottato le dovute cautele esigibili nella circolazione stradale;
pagina 3 di 17 iii) nei confronti degli istanti, in qualità di fratelli di , si sarebbe Parte_6
verificato un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., sub specie di danno da perdita del rapporto parentale;
iv) dopo aver tentato invano la definizione stragiudiziale della vicenda, promuovevano l'odierno procedimento al fine di ottenere il ristoro del danno non patrimoniale, quantificato per ogni singolo attore nella misura di € 146.120,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo, e dunque in totale €
730.600,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro;
Nel giudizio così instaurato si costituiva , contestando Controparte_1
integralmente la pretesa attorea poiché infondata in fatto ed in diritto e chiedendone, pertanto, il rigetto. Nello specifico:
i) in via principale, la convenuta contestava la responsabilità del sinistro in capo all'automobilista rimasto ignoto, atteso che il decesso di sarebbe stato cagionato Parte_6
esclusivamente dalla condotta colposa della vittima stessa;
ii) in via subordinata, la convenuta chiedeva il riconoscimento del concorso di colpa in capo all'attore e comunque di dichiarare l'applicabilità del massimale di legge vigente all'epoca del sinistro pari ad € 5.000.000,00, così come richiamato dall'art. 283 n. 3 del
D.lgs. 209/2005, tenendo conto anche del procedimento civile RG. 2352/2021, pendente presso il Tribunale di Termini Imerese, riguardante gli altri familiari di . Parte_6
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 25.10.2023 il Giudice disponeva C.T.U. cinematica e, all'udienza del 23.11.2023, estendeva il quesito ai profili evidenziati da parte convenuta nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3), c.p.c., riservando, all'esito, ogni determinazione sulle ulteriori istanze istruttorie avanzate dalle parti. Depositata la C.T.U, il
Giudice, con provvedimento del 7.05.2024, dapprima ammetteva la prova orale richiesta da parte attrice, rinviando per l'assunzione all'udienza del 18.07.2024, quindi, preso atto in tale udienza che parte attrice vi rinunciava, il Giudice dichiarava la parte decaduta dalla prova e formulava proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.; all'udienza del 11.02.2025 preso atto che parte convenuta non accettava la proposta, il Giudice rinviava per la precisazione delle pagina 4 di 17 conclusioni all'udienza del 29.05.2025. Il Giudice, quindi, tratteneva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
§§§
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito spiegati.
Ricostruzione del sinistro e individuazione delle rispettive responsabilità
La dinamica del sinistro stradale può essere ricostruita sulla base della relazione della Polizia
Stradale di Palermo, sottosezione autostradale “Buonfornello”, delle consulenze tecniche di parte attrice e di parte convenuta nonché, infine, della consulenza tecnica d'ufficio. I fatti possono essere riassunti nel modo che segue.
Il sinistro si verificava sull'autostrada A/19, direzione Catania-Palermo. Va premesso che si tratta di una strada a due carreggiate, separate da spartitraffico rilevato, con il limite di velocità pari a 130 km/h. La sede stradale è larga circa 9,85 metri ed è suddivisa in due corsie di marcia, quella di sinistra larga 3,45 metri, quella di destra larga 3,50 metri. Vi è poi una corsia di emergenza sulla destra, larga 1,90 metri. L'incidente si verificava verso le ore 19:30 del 13 dicembre 2016, le condizioni di luce naturale erano pertanto quelle del buio. Il cielo era comunque sereno e si registrava una buona visibilità. La pavimentazione risultava in buono stato di manutenzione, il fondo stradale si presentava asciutto. Il traffico era in condizioni normali.
, in compagnia di suo figlio, e la fidanzata di quest'ultimo, Parte_6 Persona_1
, stava percorrendo l'autostrada A/19 a bordo di una Fiat PL, tg. Persona_2
DZ692SX, di sua proprietà, quando all'altezza del chilometro 34+950 era costretto a fermarsi sulla corsia di emergenza a causa di un guasto alla macchina. Come risulta dalle sommarie pagina 5 di 17 informazioni testimoniali rese dal figlio subito dopo i fatti, all'inizio Per_1 Parte_6
riconduceva la causa del problema alla mancanza di benzina;
pertanto, accese le quattro frecce lampeggianti, senza indossare il giubbotto ad alta visibilità né esporre il c.d. triangolo catarifrangente, lasciava i due giovani in auto e si dirigeva a piedi al distributore più vicino;
quindi, sfruttando un passaggio, faceva ritorno alla macchina con una tanica di carburante1. Pur versando la benzina nel serbatoio, tuttavia, l'auto non ripartiva. A tal punto , che si Parte_6
trovava al posto del guidatore nell'intento di mettere in moto la macchina, apriva la portiera e scendeva in strada, trovandosi dunque momentaneamente in prima corsia2. In quel frangente, non appena chiuso lo sportello, una macchina che viaggiava sulla prima corsia lo investiva, sbalzandolo in avanti e causandone il decesso all'istante per via delle gravi lesioni subite3.
L'automobilista che investiva , infine, non si fermava per prestare soccorso e Parte_6
tuttora non è mai stato identificato, come risulta dalla richiesta di archiviazione da parte della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese allegata in atti4.
§§§
Secondo parte attrice, la responsabilità del sinistro sarebbe da ascriversi in via esclusiva alla condotta negligente dell'automobilista rimasto ignoto, il quale non avrebbe adottato le dovute cautele esigibili nella circolazione stradale. Anzitutto, non avrebbe rispettato l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza adeguata nel sorpassare l'auto ferma in corsia di emergenza: secondo il C.T. di parte attrice, infatti, il sorpasso sarebbe avvenuto lasciando una distanza laterale inferiore ai 50 cm. Ancora, l'automobilista non avrebbe osservato l'obbligo di rallentare alla vista delle luci di emergenza accese dalla macchina in panne. Quanto alla possibilità di una condotta alternativa, parte attrice sostiene che il veicolo ignoto avrebbe avuto la possibilità di avvistare la , con le quattro frecce accese e in corsia di Pt_7
emergenza, ad una distanza di circa 150 metri, così da disporre di oltre 5 secondi per rallentare o comunque spostarsi all'interno della prima corsia a una distanza maggiore rispetto all'auto in sosta.
Al contempo, parte attrice sottolinea che nessuna negligenza potrebbe riconoscersi nella condotta del pedone, considerato che egli appena sceso dall'auto non avrebbe potuto spostarsi maggiormente sulla destra perché la corsia di emergenza era interamente occupata dalla
. Infine, a nulla sarebbe servito indossare il giubbotto ad alta visibilità: dato che il Pt_7
veicolo investitore non ha rallentato, il giubbotto non avrebbe comunque evitato l'evento.
Secondo parte convenuta, viceversa, la causa del sinistro sarebbe da ricondurre unicamente alla condotta negligente del pedone: , infatti, da un lato avrebbe tenuto un Parte_6
comportamento imprevedibile e abnorme, trovandosi a piedi all'interno della prima corsia della carreggiata autostradale;
dall'altro lato, non sarebbe risultato visibile perché sprovvisto del giubbotto ad alta visibilità e perché non avrebbe posizionato il c.d. triangolo catarifrangente.
Ancora, si assume che le quattro frecce lampeggianti avrebbero diminuito la visibilità del pedone che si trovava al lato della macchina: ciò avrebbe ridotto il tempo di avvistamento del pedone e quindi il tempo di reazione dell'automobilista che pure procedeva a una velocità inferiore al limite previsto.
Infine, secondo parte convenuta è possibile ipotizzare che il veicolo investitore non avesse acceso – legittimamente – i propri fari abbaglianti, in quanto, stante l'assenza di nebbia, neve o forte pioggia, non vi era l'obbligo di accenderli. Così ragionando, la visibilità dell'uomo senza giubbotto catarifrangente sarebbe stata ancora minore – con conseguente ancor minore tempo di reazione – e quindi nessun rimprovero potrebbe essere mosso all'automobilista rimasto ignoto, stante l'impossibilità oggettiva di avvistare in tempo il pedone.
Riassunti i fatti e analizzate le posizioni contrapposte, occorre anzitutto riepilogare le circostanze su cui vi è unità di vedute, confermate anche nella relazione del C.T.U.:
pagina 7 di 17 i) l'automobilista rimasto ignoto viaggiava a una velocità di circa 100 km/h;
ii) la di aveva le quattro frecce accese;
Pt_7 Parte_6
iii) il pedone non indossava il giubbotto ad alta visibilità;
iv) il pedone non esponeva il c.d. triangolo catarifrangente;
v) al momento dell'impatto, la si trovava all'interno della corsia di Pt_7
emergenza, con le ruote di sinistra sulla striscia di margine o comunque pochi centimetri oltre tale striscia;
vi) il pedone si trovava all'interno della prima corsia, a ridosso della striscia di margine con la corsia di emergenza5;
vii) non vi sono stati danni da contatto diretto tra la e il veicolo investitore6; Pt_7
viii) non sono stati rilevati segni di frenata sull'asfalto.
§§§
Per quanto riguarda la condotta dell'automobilista non identificato possono svolgersi le seguenti considerazioni.
È corretto affermare, in linea astratta, che l'automobilista procedesse a velocità regolare – circa 100 km/h – osservando i limiti imposti per il tratto autostradale. Al contempo, tuttavia, deve evidenziarsi che la valutazione in ordine al rispetto dei limiti di velocità deve necessariamente calarsi nello scenario concreto, come indicato anche dalla norma a fattispecie aperta ex art. 141 C.d.S. che impone di regolare la velocità “avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura”. Nel caso di specie, in particolare, il
C.T.U. ha rilevato che grazie alle quattro frecce lampeggianti l'auto in sosta era visibile da circa 150 mt, il che significa che l'automobilista, viaggiando a 100 km/h, aveva a disposizione circa 5,4 secondi per spostarsi nell'altra corsia o comunque maggiormente a sinistra rispetto alla corsia di emergenza dove si trovava la macchina in panne7. In altre parole, è possibile affermare che l'automobilista avrebbe avuto il tempo di rallentare per poi muoversi in sicurezza8. Del resto, appare condivisibile la considerazione di parte attrice in ordine all'obbligo di moderare comunque la velocità in vista di un veicolo in corsia di emergenza con le quattro frecce lampeggianti, soprattutto se la propria auto viaggia nella corsia adiacente a quella di emergenza dove si trova l'auto in sosta. Una condotta alternativa da parte dell'automobilista, pertanto, doveva ritenersi esigibile.
Tale conclusione non è scalfita dal rilievo di parte convenuta secondo cui sarebbe possibile ipotizzare che l'automobilista non avesse acceso i fari abbaglianti, stante l'assenza di condizioni meteo avverse o, comunque, la presenza di auto nella carreggiata opposta;
sicché, conclude parte convenuta, in assenza dei c.d. proiettori di luminosità, il tempo per avvistare il pedone sarebbe stato troppo esiguo. Anche a voler seguire questo ragionamento ipotetico, tuttavia, deve osservarsi che, in linea con quanto rilevato dal C.T.U., le quattro frecce lampeggianti della erano visibili da circa 150 metri: questa circostanza avrebbe Pt_7
imposto comunque all'automobilista di rallentare e scostarsi per tempo dalla striscia che divide la prima corsia e quella di emergenza dove era parcheggiata l'auto di . Parte_6
Quanto alla dedotta abnormità della condotta del pedone che si trovava sulla prima corsia, deve osservarsi che secondo giurisprudenza di legittimità costante, in tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento deve trovare un temperamento nel principio secondo il quale l'automobilista è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità (cfr. Cass. pen. sez. IV, 06/05/2021, n. 24414). Nel caso odierno, in particolare, poteva ritenersi prevedibile che accanto a un'auto ferma con le quattro luci lampeggianti in corsia di emergenza vi fosse la presenza di pedoni. È evidente che ciò non sarebbe sostenibile nel caso in cui il pedone si trovasse nel mezzo della prima corsia o addirittura nella seconda o nella terza corsia. Rientra invece nella normale prevedibilità
l'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il pedone si trovi sulla prima corsia a ridosso di quella di emergenza dove è parcheggiata l'auto in avaria.
Infine, sempre in punto di esigibilità della condotta alternativa lecita da parte dell'automobilista, deve aggiungersi che – diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta – l'accensione delle quattro frecce lampeggianti non rendeva più difficile l'avvistamento del pedone. Come affermato dal C.T.U., infatti, le luci lampeggianti né diminuiscono né aumentano la visibilità del pedone in prossimità dell'auto9. Tali luci, in ogni caso, pur non avendo la funzione di illuminare il campo adiacente al veicolo, servono ad attirare l'attenzione circa la presenza di un pericolo, così da imporre alle auto in arrivo l'adozione di maggiori cautele durante la guida, quali, ad esempio, il rallentamento e un adeguato spostamento in sicurezza. Cautele che, nel caso di specie, l'automobilista non adottava.
Quanto alla condotta del pedone, possono svolgersi le seguenti considerazioni.
Anzitutto, il pedone non era tenuto a esporre il c.d. triangolo catarifrangente. Va premesso che secondo l'art. 162 C.d.S., “fuori dei centri abitati, i veicoli (…) che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza (…) devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo”.
Nel caso di specie, l'auto di era ferma sulla corsia di emergenza che, ai sensi Parte_6 dell'art. 15, comma 3, C.d.S., non fa parte della carreggiata ma è soltanto una “corsia adiacente alla carreggiata”. A ciò si deve aggiungere, comunque, che l'auto aveva correttamente acceso le luci di emergenza che consentivano la visibilità del veicolo a oltre 150 mt. Sotto questo specifico profilo, dunque, la condotta del pedone deve ritenersi non censurabile.
Ciò detto, deve rilevarsi che l'utilizzo del giubbotto ad alta visibilità era obbligatorio ai sensi dell'art. 162, comma 4-ter, C.d.S.10. Ciò avrebbe senz'altro incrementato la visibilità del pedone: come osservato dal C.T.U., la distanza di avvistamento dell'ostacolo e la distanza di riconoscimento del pedone sarebbero raddoppiate, consentendo all'automobilista di adeguare la propria guida;
pertanto, deve concludersi che, se il pedone avesse utilizzato il giubbotto ad alta visibilità, avrebbe aumentato le possibilità di essere avvistato a una distanza maggiore.
Infine, al pedone deve essere attribuita anche la violazione di un obbligo generale di diligenza il cui contenuto è desumibile dal combinato disposto degli artt. 157, comma 7, C.d.S.,
(“È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”), dell'art. 190, commi 4 e 5, C.d.S. (“È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”) e, più in generale, dell'art. 140 C.d.S. (“Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”). Detto altrimenti, se il pedone avesse prestato maggiore attenzione alla discesa dal veicolo, in un momento in cui non vi erano altre auto in transito, avrebbe aumentato le possibilità di evitare il sinistro. Né sarebbe possibile ravvisare, nel caso di specie, i presupposti dello stato di necessità, visto che le condizioni dell'automobile – affetta da un mero guasto al motore – non rendevano necessaria e improrogabile la discesa dal veicolo né, tantomeno, l'uscita dal lato del guidatore. 10 Secondo il quale “è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta”. pagina 11 di 17 Per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi accertata la responsabilità dell'automobilista non identificato nella misura del 60%: tale soggetto, infatti, avrebbe potuto impedire il verificarsi dell'evento se avesse moderato la velocità in vista delle quattro frecce lampeggianti e se avesse rispettato una distanza maggiore rispetto all'auto ferma in corsia di emergenza;
al contempo, deve ritenersi salvo il concorso di colpa del pedone investito, nella misura del 40% della responsabilità nella causazione del sinistro, considerato che egli, da un lato, non rispettava l'obbligo di utilizzo del giubbotto ad alta visibilità, dall'altro lato, scendeva dall'auto senza essersi accertato che non vi fossero veicoli in transito.
Danno da lesione del rapporto parentale
Gli attori chiedono il risarcimento del c.d. danno da perdita del rapporto parentale: la domanda va accolta e il risarcimento deve essere riconosciuto nei termini di seguito spiegati.
Va premesso che il danno da perdita del rapporto parentale rappresenta il pregiudizio provocato dal dolore e dalla sofferenza per la perdita della persona cara e dal fatto di non poter più sperimentare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione e solidarietà che caratterizzano un sistema di vita, ormai irreversibilmente stravolto11.
La legittimazione attiva è riconosciuta ai parenti qualificabili come “immediati” congiunti, e cioè, oltre al coniuge, ai genitori e ai figli, anche ai fratelli, come nel caso odierno. Il danno da perdita del rapporto parentale può essere dimostrato anche in via meramente presuntiva12. Da ciò deriva un'inversione del normale riparto dell'onere della prova, sicché grava sul convenuto dimostrare che vittima e superstiti fossero fra loro indifferenti e che, pertanto, la morte della prima non abbia arrecato pregiudizi non patrimoniali ai secondi. Nel caso di specie, il danno si può evincere in via presuntiva grazie al legame parentale che univa gli attori al defunto e, sotto il profilo probatorio, il pregiudizio non è stato revocato in dubbio da parte convenuta.
Con riferimento al quantum risarcitorio, è possibile ricorrere al meccanismo di liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., non potendo per sua natura il danno provarsi nel suo preciso ammontare. La giurisprudenza svolge la valutazione equitativa attraverso le tabelle predisposte dagli osservatori per la giustizia civile istituiti presso i maggiori tribunali italiani, la cui uniforme applicazione consente di garantire l'omogeneità di valutazione sull'intero territorio nazionale e la prevedibilità della liquidazione, salva sempre la considerazione delle circostanze del caso concreto (c.d. personalizzazione).
Ciò premesso, nel caso di specie il “valore punto” indicato nella tabella del Tribunale di
Milano del 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello corrisponde a Euro1.698,00. Sicché il danno patito dagli odierni attori va liquidato nel modo che segue.
Per quanto riguarda , il danno va liquidato nella misura di Euro 62.826,00 per Parte_1
un totale di 37 (trentasette) punti. Nello specifico, sono stati attribuiti: 10 (dieci) punti con riguardo all'età della vittima primaria;
8 (otto) punti con riguardo all'età della vittima secondaria;
0 (zero) punti per la convivenza, non essendo stata fornita prova al riguardo;
9
(nove) punti per la presenza dei sei fratelli superstiti, oltre alla stessa vittima secondaria;
10
(dieci) punti per quanto riguarda la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto, considerando le allegate frequentazioni ricorrenti e la condivisione delle festività, tenuto conto anche della distanza dei rispettivi domicili (in
Sicilia e in Piemonte).
Per quanto riguarda , il danno va liquidato nella misura di Euro 66.222,00 per Parte_5
un totale di 39 (trentanove) punti. Nello specifico, sono stati attribuiti: 10 (dieci) punti in considerazione dell'età della vittima primaria;
10 (dieci) punti con riguardo all'età della vittima secondaria;
0 (zero) punti per la convivenza, non essendo stata fornita prova al riguardo;
9
(nove) punti per la presenza dei sei fratelli superstiti, oltre alla stessa vittima secondaria;
10
pagina 13 di 17 (dieci) punti per quanto riguarda la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto, considerando le frequentazioni ricorrenti e la condivisione delle festività, tenuto conto, in ogni caso, della distanza dei rispettivi domicili (in
Sicilia e in Piemonte), come allegato da parte attrice mediante documentazione fotografica.
Per quanto riguarda , il danno va liquidato nella misura di Euro 69.618,00 per Parte_2
un totale di 41 punti (trentadue). Nello specifico, sono stati attribuiti: 10 (dieci) punti in considerazione dell'età della vittima primaria;
12 (dodici) punti con riguardo all'età della vittima secondaria;
0 (zero) punti per la convivenza, non essendo stata fornita prova al riguardo;
9 (nove) punti per la presenza dei sei fratelli superstiti, oltre alla stessa vittima secondaria;
10 (dieci) punti per quanto riguarda la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto, considerando le frequentazioni ricorrenti e la condivisione delle festività, tenuto conto, in ogni caso, della distanza dei rispettivi domicili (in
Sicilia e in Piemonte), come allegato da parte attrice mediante documentazione fotografica.
Per quanto riguarda , il danno va liquidato nella misura di Euro 69.618,00 per Parte_3
un totale di 41 punti (trentadue). Nello specifico, sono stati attribuiti: 10 (dieci) punti in considerazione dell'età della vittima primaria;
12 (dodici) punti con riguardo all'età della vittima secondaria;
0 (zero) punti per la convivenza, non essendo stata fornita prova al riguardo;
9 (nove) punti per la presenza dei sei fratelli superstiti, oltre alla stessa vittima secondaria;
10 (dieci) punti per quanto riguarda la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto, considerando le frequentazioni ricorrenti e la condivisione delle festività, tenuto conto, in ogni caso, della distanza dei rispettivi domicili (in
Sicilia e in Piemonte), come allegato da parte attrice mediante documentazione fotografica.
Per quanto riguarda , il danno va liquidato nella misura di Euro 69.618,00 Parte_4
per un totale di 41 punti (trentadue). Nello specifico, sono stati attribuiti: 10 (dieci) punti in considerazione dell'età della vittima primaria;
12 (dodici) punti con riguardo all'età della vittima secondaria;
0 (zero) punti per la convivenza, non essendo stata fornita prova al riguardo;
9 (nove) punti per la presenza dei sei fratelli superstiti, oltre alla stessa vittima pagina 14 di 17 secondaria;
10 (dieci) punti per quanto riguarda la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto, considerando le frequentazioni ricorrenti e la condivisione delle festività, tenuto conto, in ogni caso, della distanza dei rispettivi domicili (in
Sicilia e in Piemonte), come allegato da parte attrice mediante documentazione fotografica.
Le somme di Euro 62.826,00 per di Euro 66.222,00 per e di Parte_1 Parte_5
Euro 69.618,00 rispettivamente per , e devono essere Pt_2 Pt_3 Parte_4
rivalutate al momento presente, con cumulo degli interessi compensativi medio tempore maturati sulla somma rivalutata. Infatti, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, nei debiti di valore, di cui costituisce esempio l'obbligazione risarcitoria, sulla somma liquidata in favore del danneggiato decorrono di diritto sia gli interessi legali
(compensativi) sia la rivalutazione monetaria13. Svolti detti calcoli, si ottiene la somma di Euro
69.610,38 per di Euro 73.373,10 per e di Euro 77.135,82 Parte_1 Parte_5
rispettivamente per , e precisando che per la rivalutazione Pt_2 Pt_3 Parte_4
sono stati utilizzati gli indici Istat FOI, con ultimo indice risalente al luglio dell'anno corrente.
I valori così ottenuti vanno decurtati nella misura del 40% in ragione del concorso di colpa della vittima primaria nella causazione del danno. Consegue che a favore di va Parte_1
liquidata la somma di Euro 41.766,00; a favore di la somma di Euro 44.023,86; Parte_5
a favore di la somma di Euro 46.281,49; a favore di la somma di Parte_2 Parte_3
Euro 46.281,49; a favore di la somma di Euro 46.281,49. Parte_4
A ciò si deve aggiungere che, dalla data di pubblicazione della sentenza, decorreranno, sulle somme così calcolate, gli interessi al saggio legale sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico delle parti rispettivamente nella misura di 2/3 per la convenuta e nella misura di 1/3 per gli attori, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata e in applicazione dei parametri previsti dal
D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, da distrarsi direttamente in favore pagina 15 di 17 dell'avv. Domenico Musicco nella sua qualità di legale antistatario. Le spese, pertanto, ammontano complessivamente a Euro 12.000,00, da porsi a carico di parte convenuta nella misura di Euro 8.000,00 e a carico di parte attrice nella misura di Euro 4.000,00.
Le spese di C.T.U., come già liquidate con separato decreto del 13 aprile 2024, complessivamente pari a Euro 1.718,03, vanno poste a carico di parte convenuta nella misura di
2/3, pari a Euro 1.145,35, e a carico di parte attrice nella misura di 1/3, pari a Euro 572,68.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto:
1. Accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa è avvenuto per responsabilità di automobilista allo stato non identificato, quale conducente di veicolo non identificato, nella misura del 60% e, per responsabilità di , nella misura del 40%. Parte_6
2. Condanna in qualità di impresa designata dal Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Sicilia per i sinistri accaduti dal
1.07.2015, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di della somma di Euro 41.766,00; a favore di della somma di Parte_1 Parte_5
Euro 44.023,86; a favore di della somma di Euro 46.281,49; a favore di Parte_2
della somma di Euro 46.281,49; a favore di della somma di Parte_3 Parte_4
Euro 46.281,49, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
3. Compensa le spese del presente giudizio in misura di 1/3, condannando parte convenuta al pagamento, nei confronti degli attori, dei residui 2/3 delle spese di lite, liquidate per l'intero in € 12.000,00, per compensi professionali oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, I.V.A. e C.P.A, da distrarsi direttamente in favore dell'avv. Domenico Musicco nella sua qualità di legale antistatario.
4. Pone definitivamente a carico di parte convenuta il pagamento delle spese di
C.T.U. per il presente procedimento nella misura dei 2/3, liquidate in Euro 1.145,35; pone definitivamente a carico di parte attrice il pagamento delle spese di C.T.U. nella restante parte di 1/3, liquidate in Euro 572,68.
pagina 16 di 17 Bologna, 22/09/2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non è dato sapere dalle S.I.T. in che modo avrebbe raggiunto la propria auto, ferma nella corsia Parte_6 di emergenza della carreggiata opposta a quella utilizzata per il passaggio di ritorno in auto. 2 Nelle S.I.T. ignora per quale ragione il padre abbia deciso di scendere dall'auto Persona_1 ritrovandosi così all'interno della prima corsia di marcia (“non so per fare cosa”). Sta di fatto che – continua nelle S.I.T. – “dopo aver chiuso lo sportello, ho sentito un tonfo e quindi sceso dalla macchina Persona_1
e, non vedendolo, facevo qualche metro di strada e ho intravisto la sagoma di mio padre che giaceva a terra, sul ciglio della strada, sotto il guard-rail”. La versione collima con quella riportata nelle S.I.T. di
[...]
. Persona_2 3 Secondo la relazione della Polizia Stradale “dopo essere stato schiacciato tra la fiancata Parte_6 sinistra della propria autovettura e la parte laterale destra del veicolo investitore, veniva violentemente sbalzato in avanti, rovinando poi sulla corsia di emergenza”. 4 Cfr. allegato n. 1 all'atto di citazione, ove manca, tuttavia, il riferimento al provvedimento di archiviazione del competente Giudice per le indagini preliminari. pagina 6 di 17 5 V. figura n. 5, p. 17 della relazione peritale. 6 V. figura n. 10, p. 21 della relazione peritale, ove si può notare che nell'impatto si verificava il distacco dello specchietto retrovisore e del tergicristallo della a causa dello sbalzo del corpo del pedone. Pt_7 pagina 8 di 17 7 Afferma il CTU che l'automobilista “aveva a disposizione circa 5,4 secondi per regolare la propria traiettoria portandosi ad una distanza di sicurezza dalla striscia di margine destra, anche rimanendo all'interno della propria corsia, nel caso vi fossero stati altri veicoli in sorpasso sulla sinistra. Un tale comportamento, ricorrente negli utenti della strada, era pertanto esigibile”. Al contrario, “Il conducente non identificato proseguiva invece imprudentemente mantenendo una posizione leggermente decentrata verso destra ad una distanza di circa 60 cm dalla striscia di margine. Avvicinandosi alla Fiat PL, poteva avvedersi della presenza del pedone in corsia in un tempo variabile da 1,1 secondi a 2,5 secondi in funzione dell'azionamento dei proiettori (anabbaglianti o abbaglianti) e degli indumenti del pedone (chiari o scuri): il tempo a disposizione si rilevava a quel punto insufficiente per evitare l'investimento”. 8 Secondo il C.T.U., “L'automobilista non identificato, vedendo il veicolo con le quattro frecce davanti a sé in corsia di emergenza, avrebbe avuto il tempo di avvicinarsi alla striscia di separazione delle corsie di marcia e superare così la Fiat PL ferma sulla banchina di emergenza con un franco di sicurezza laterale di 1,7 metri circa, sufficiente per non interferire con il pedone . La manovra era esigibile, e poteva essere Parte_6 messa in atto rimanendo all'interno della propria corsia, quindi indipendentemente dalla presenza di altri veicoli sulla corsia di marcia veloce”. pagina 9 di 17 9 Afferma il C.T.U. nella relazione peritale: “L'utilizzo degli indicatori di pericolo lampeggianti seppur abbiano potuto pre-allertare il conducente della strada, non hanno aumentato la visibilità del pedone stesso, trovandosi esso a lato di tale sorgente luminosa intermittente e non idonea a rischiarire l'ambiente circostante. Lo scrivente però non reputa che possano avere avuto un effetto controproducente nell'avvistamento del Signor
”. Parte_6 pagina 10 di 17 11 Cfr. Cass. civ. sez. III, n. 9196/2018; Cass. civ. n. 14655/2017, secondo cui: “ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare, anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza”. 12 Cfr. Cass. civ. sez. II n. 25541/2022: “nel caso di morte di un prossimo congiunti (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano”. pagina 12 di 17 13 Cfr. Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12234, secondo cui “la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario “petitum” della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi”. Il giudice, perciò, è tenuto ad attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, quando quest'ultima si sia limitata a richiedere la condanna del debitore.