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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NI LUCIANO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 643/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240009899217000 LL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento N. 01720240009899217000, notificata in data 5/5/2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione intimava al sig. Ricorrente_1 residente in [...], il pagamento dell'importo di € 388,54 derivante dal ruolo n. 2024/001555 emesso dalla Regione Campania per omesso pagamento della tassa auto anno 2017, in riferimento all'autovettura TG. Targa_1, di cui all'avviso di accertamento notificato il 22/5/2023.
Propone ricorso il contribuente, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 sia nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che della Regione Campania, contestando la pretesa impositiva, concludendo per l'annullamento della cartella impugnata, la non debenza della tassa richiesta, il tutto con vittoria delle spese di lite.
A motivi della impugnazione ha eccepito la intervenuta prescrizione e/o decadenza, trattandosi di tassa auto relativa all'anno 2017 ed emissione dell'avviso di accertamento in data 13/1/2021 con evidente decorso del termine triennale previsto dalla legge e decadenza dall'esercizio delle azioni.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 , impugnando e contestando tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito dalla controparte, concludendo per la infondatezza ed inammissibilità del ricorso e, comunque, per il difetto di legittimazione passiva di essa concessionaria, con salvezza di spese e competenze di giudizio.
Rileva il difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni attinenti al merito della vicenda, essendo titolare sostanziale del credito l'ente impositore.
Ritiene evidente la propria estraneità alle attività precedenti alla consegna del ruolo avvenuta il 10/10/24 con emissione della cartella di pagamento nei termini previsti dalla legge.
Ritiene, pertanto, che alcuna prescrizione o decadenza nei suoi confronti possa essere sollevata.
Non si costituisce nel giudizio la Regione Campania sebbene risulti la regolare e tempestiva notifica del ricorso a mezzo PEC come da documentazione prodotta in atti.
All'udienza di discussione pubblica del 27/1/2026 il difensore del ricorrente si riporta ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi racchiuse.
La Corte, in funzione monocratica ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. Con cartella di pagamento l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha intimato al sig. Ricorrente_1 il versamento dell'importo di € 388,54 dovute alla Regione Campania in rifermento alla tassa auto anno 2017 sulla base di un avviso di accertamento notificato il 22/5/2023.
Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente eccepisce la interventua prescrizione e/o decadenza trattandosi di tassa auto relativa all'anno 2017 con superamento del termine triennale previsto dalla normativa.
La presente eccezione deve ritenersi fondata, non risultando in atti alcuna prova della avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, asseritamente consegnato il 22/5/2023, stante la mancata partecipazione al giudizio da parte della Regione Campania sebbene regolarmente evocata come da documentazione in atti.
Non vi è dubbio, pertanto, che il titolo sottostante la cartella di pagamento non risulta dimostrato, con conseguente annullamento della stessa.
Va rilevata la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in ordine alle doglianze sollevate nei confronti dell'ente impositore.
Da tanto ne deriva l'accoglimeno del ricorso con annullamento della cartella di pagamento e condanna della
Regione Campania al pagamento delle spese e competenze del giudizio che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in funzione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la
Regione Campania al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del ricorrente, che vengono liquidate in € 300,00, di cui € 30,00 per Cut ed € 270,00 per compensi, oltre accessori. IL
Giudice monocratico
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NI LUCIANO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 643/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240009899217000 LL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento N. 01720240009899217000, notificata in data 5/5/2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione intimava al sig. Ricorrente_1 residente in [...], il pagamento dell'importo di € 388,54 derivante dal ruolo n. 2024/001555 emesso dalla Regione Campania per omesso pagamento della tassa auto anno 2017, in riferimento all'autovettura TG. Targa_1, di cui all'avviso di accertamento notificato il 22/5/2023.
Propone ricorso il contribuente, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 sia nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che della Regione Campania, contestando la pretesa impositiva, concludendo per l'annullamento della cartella impugnata, la non debenza della tassa richiesta, il tutto con vittoria delle spese di lite.
A motivi della impugnazione ha eccepito la intervenuta prescrizione e/o decadenza, trattandosi di tassa auto relativa all'anno 2017 ed emissione dell'avviso di accertamento in data 13/1/2021 con evidente decorso del termine triennale previsto dalla legge e decadenza dall'esercizio delle azioni.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 , impugnando e contestando tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito dalla controparte, concludendo per la infondatezza ed inammissibilità del ricorso e, comunque, per il difetto di legittimazione passiva di essa concessionaria, con salvezza di spese e competenze di giudizio.
Rileva il difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni attinenti al merito della vicenda, essendo titolare sostanziale del credito l'ente impositore.
Ritiene evidente la propria estraneità alle attività precedenti alla consegna del ruolo avvenuta il 10/10/24 con emissione della cartella di pagamento nei termini previsti dalla legge.
Ritiene, pertanto, che alcuna prescrizione o decadenza nei suoi confronti possa essere sollevata.
Non si costituisce nel giudizio la Regione Campania sebbene risulti la regolare e tempestiva notifica del ricorso a mezzo PEC come da documentazione prodotta in atti.
All'udienza di discussione pubblica del 27/1/2026 il difensore del ricorrente si riporta ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi racchiuse.
La Corte, in funzione monocratica ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. Con cartella di pagamento l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha intimato al sig. Ricorrente_1 il versamento dell'importo di € 388,54 dovute alla Regione Campania in rifermento alla tassa auto anno 2017 sulla base di un avviso di accertamento notificato il 22/5/2023.
Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente eccepisce la interventua prescrizione e/o decadenza trattandosi di tassa auto relativa all'anno 2017 con superamento del termine triennale previsto dalla normativa.
La presente eccezione deve ritenersi fondata, non risultando in atti alcuna prova della avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, asseritamente consegnato il 22/5/2023, stante la mancata partecipazione al giudizio da parte della Regione Campania sebbene regolarmente evocata come da documentazione in atti.
Non vi è dubbio, pertanto, che il titolo sottostante la cartella di pagamento non risulta dimostrato, con conseguente annullamento della stessa.
Va rilevata la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in ordine alle doglianze sollevate nei confronti dell'ente impositore.
Da tanto ne deriva l'accoglimeno del ricorso con annullamento della cartella di pagamento e condanna della
Regione Campania al pagamento delle spese e competenze del giudizio che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in funzione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la
Regione Campania al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del ricorrente, che vengono liquidate in € 300,00, di cui € 30,00 per Cut ed € 270,00 per compensi, oltre accessori. IL
Giudice monocratico