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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/10/2025, n. 4993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4993 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7531/2023
Tribunale di Catania
NT
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7531/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
N.Q. gestionaria FGVS
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 14 ottobre 2025 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma cartolare:
Per l'avv. FIORITO DANILO DOMENICO Parte_1
TO
Per n. q., l'Avv. PARISI MASSIMO VINCENZO Controparte_1
Per nessuno è comparso. Controparte_1
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da depositi che costituiscono parte integrante del presente atto.
Dopo la loro lettura, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il GOT dott. Assunta Massaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE NT CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7531/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. FIORITO DANILO DOMENICO
TO ( ) ed elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_2
RI AT
ATTORE/I contro
(C.F. ), Via Controparte_1 C.F._3
RUGGERO LEONCAVALLO, 1/B IT (ME), convenuta contumace pagina 2 di 10 FGVS (c.f. ), domiciliata Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente in Paternò, Piazza Martiri d'Ungheria 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Parisi (c.f. ), C.F._4
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, il signor adiva questo Tribunale Parte_1
premettendo che:
- in data 24/05/18, alle ore 21:00 circa, in Mascalucia, l'attore percorreva, nella qualità di trasportato, a bordo del ciclomotore Piaggio Liberty, targato X264BV, privo di copertura assicurativa per la r.c.a., la via
Cagliari a Mascalucia, indossando regolarmente il dispositivo di sicurezza;
- nell'occorso il conducente del motociclo Piaggio, giunto all'intersezione con la via Perugia, non arrestava la marcia del ciclomotore nonostante la presenza del segnale di stop ed entrava in collisione con l'autovettura Fiat
Croma, targata DR915SY, proveniente da via Perugia;
- in conseguenza dell'urto, il ciclomotore rovinava a terra unitamente all'istante;
- in conseguenza della caduta, l'attore riportava lesioni;
- a seguito di intervento del personale del 118, veniva trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania e, ivi ricoverato, gli veniva diagnosticata frattura scomposta femore destro, frattura pluriframmentaria scomposta metaepifisaria ulna e radio destro, dubbio minimo focolaio contusivo regione frontale;
pagina 3 di 10 - in data 24/05/18 era sottoposto ad intervento chirurgico con inchiodamento endomidollare con chiodo bloccato, riduzione e stecca gessata BAM e dimesso in 06/06/2018;
- con pec del 17/07/18 e 27/11/18 venivano costituite in mora la CP_1
nella qualità di gestionaria del fondo di garanzia vittime per la strada, nonché la consap;
- l'impresa assicuratrice nominava proprio medico legale il quale accertava un danno biologico da invalidità permanente nella misura del 13%, una
ITT di 13 gg, ITP di 22 giorni al 75% ed ITP di 10 giorni al 50%;
- la formulava diniego di offerta;
CP_1
- con raccomandate AR del 27/07/21 e pec del 14/07/21 venivano inviate la e la sig.ra , proprietaria del ciclomotore CP_1 Controparte_3
Piaggio Liberty, alla stipula di una convenzione di negoziazione obbligatoria.
Chiedeva:
- la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, per la complessiva somma di euro 34.949,16, di cui danni non patrimoniali € 30.749 a titolo di danno biologico nella misura del 13%, euro 1.592,50 titolo di ITT, euro
2.021,25 a titolo di ITP al 75% ed euro 612,00 di ITP al 50%, valutazione effettuata sulla base della perizia della dott.ssa medico fiduciario Per_1
dell'impresa convenuta;
- chiedeva la personalizzazione massima del danno da invalidità permanente e ITP, rilevante in quanto l'attore, oltre al danno biologico,
pagina 4 di 10 aveva patito anche un danno morale perchè all'epoca del sinistro aveva
16 anni e per un anno era uscito da casa solo al fine di effettuare terapie e visite di controllo, ed era stato costretto a rimanere a casa allettato per un lungo periodo non potendo provvedere alle proprie esigenze quotidiane come andare in bagno, mangiare a tavola o semplicemente camminare, condizione che gli aveva creato una notevole sofferenza interiore e soggettiva anche data la giovane età, sofferenza dettata sia dalla consapevolezza di avere subito una grave menomazione fisica sia dalla certezza di non poter più svolgere la vita quotidiana pregressa a causa dell'importanza delle lesioni subite;
l'attore, difatti, non poteva più svolgere attività fisiche e sportive che svolgeva prima del sinistro, appassionato di partite di calcetto che svolgeva tutte le settimane con gli amici e, conseguentemente, aveva dovuto abbandonare la frequentazione con gli amici con cui faceva sport;
- chiedeva, inoltre, il pagamento dei danni patrimoniali per € 34,91;
- vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la , divisione Controparte_4 [...]
, la quale contestava in toto la dinamica del sinistro Controparte_5
descritta dall'attore nonché tutta la documentazione versata in atti;
in particolare contestava la qualità di trasportato dell'attore, in quanto riteneva ne fosse il conducente e responsabile esclusivo dell'evento per cui è causa.
Tale circostanza era provata dalle dichiarazioni rese al fiduciario della compagnia dal conducente del veicolo investitore, sig. , e Testimone_1
confermata da un teste, sig. , mentre nessuno aveva visto Testimone_2
pagina 5 di 10 l'ipotetico conducente;
inoltre il veicolo risultava di essere di proprietà della madre dell'attore, signora e non si capiva perché dovesse essere CP_1
condotto da altro soggetto di cui non si avevano tracce e la cui identità non era neanche rivelata in citazione;
anche con la chiamata al 118 si richiedeva di intervento solo per un soggetto, che risultava essere appunto il signor , Pt_1
senza nessun riferimento ad altro soggetto;
inoltre, da ricerche fatte sui social dell'attore, egli era avvezzo postare foto che lo ritraevano mentre eseguiva manovre pericolose a bordo del motociclo di proprietà della madre, accompagnate da messaggi in cui si vantava di tali prodezze;
inoltre il motociclo
Piaggio Liberty aveva una cilindrata di 50 cc. e, pertanto, non era omologato al trasporto dei passeggeri;
anche a ritenere che l'attore fosse trasportato, quest'ultimo con il proprio comportamento e consapevole del fatto che il trasporto sul veicolo non fosse consentito dalla legge, aveva di fatto assunto ogni responsabilità dell'evento quindi, eventualmente, doveva applicarsi disposto dell'art. 1227 c.c. e il risarcimento doveva essere ridotto o escluso totalmente, a seconda che il danneggiato avesse contribuito ad aggravare il danno ovvero a determinarlo;
inoltre, in ordine al danno morale, questo non era dovuto come da orientamento delle SU della Suprema Corte.
Chiedeva:
- rigettare in via principale della domanda attrice perché del tutto priva di fondamento;
- in via subordinata, ritenere l'esclusiva o prevalente responsabilità del signor nella verificazione dell'evento da cui Parte_1
pagina 6 di 10 aveva riportato lesioni e, in questa evenienza, graduare in negativo il montante risarcitorio;
- attestare, in ogni caso, le risultanze della disponenda consulenza medico legale al grado e all'intensità di colpa dello stesso attore;
- ritenere e dichiarare non dovuto il danno morale;
- spese onorari del giudizio compensati.
Depositate dalle parti le note ex art. 171 ter c.p.c., alla prima udienza la causa andava in riserva e successivamente venivano sentiti i testi.
Prima di dare avvio alla prova, l'avvocato dell'attore chiedeva di poter depositare un documento del 118 relativo al conducente, che veniva contestato dal convenuto per la sua tardività; il giudice ammetteva la produzione documentale, trattandosi di documento acquisito dalla parte successivamente allo scadere dei termini. Tale documento non veniva, tuttavia, prodotto.
All'esito della prova entrambi i procuratori chiedevano venisse rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, la causa era chiamata alla data odierna per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va respinta.
Secondo quanto riferito dai testi, , dichiarava di essere a Testimone_3
conoscenza dei fatti di causa perché l'incidente era avvenuto poco più avanti della sua abitazione e lui era a passeggio con il cane;
dichiarava ancora che aveva visto l'auto percorrere la via Perugia e un ciclomotore, che usciva dalla via Cagliari senza rispettare lo stop, urtare lo sportello sinistro posteriore dell'autovettura; ricordava che a bordo c'erano due ragazzini, pensava di 15- 16
pagina 7 di 10 anni e che entrambi portavano il casco;
dopo l'urto i due ragazzi erano stati sbalzati a terra;
il conducente sembrava svenuto ed il passeggero urlava di dolore e si vedeva l'osso del femore destro di fuori;
dichiarava che erano arrivate due ambulanze e la prima aveva portato via il conducente che sembrava più grave, mentre la seconda aveva soccorso e passeggero.
Il teste , invece, dichiarava di essere passeggero nell'auto Testimone_2
investita dal motorino e che, dopo l'urto, erano scesi e avevano visto a terra questo ragazzo che si lamentava e accusava dolori alle gambe;
non ricordava altro perché nell'immediato si era creato un capannello di persone;
si era accorto dell'incidente solo sentendo il botto;
dichiarava di essere rimasto lì fin quando era arrivata l'ambulanza, insieme al conducente dell'auto e ricordava che erano arrivate due ambulanze, la prima aveva lasciato lì il ferito mentre la seconda l'aveva portato via, ma non sapeva dire se la prima se n'era andata vuota.
Dei due testi sentiti solo il appare certamente attendibile, in quanto la sua Tes_2
testimonianza è stata resa in precedenza anche alla Unipol, mentre il teste di parte attrice non risulta essere stato mai sentito ed il suo nominativo è stato reso noto solo con le note istruttorie.
Il teste , passeggero sull'autovettura, era certamente presente sui luoghi Tes_2
del sinistro ed ha riferito di aver visto un solo ferito e di aver visto due ambulanze di cui una è andata via prima del trasporto dell'attore. Tale fatto potrebbe fare ipotizzare la presenza di un secondo ferito ma non è credibile che una persona presente sul luogo dell'incidente non si accorga se ci sono due feriti. Inoltre, una spiegazione alla presenza di due ambulanze la dà il conducente l'autovettura, laddove riferisce, nella dichiarazione resa pagina 8 di 10 all'assicurazione, che la prima era andata via perché priva di medico a bordo, circostanza credibile considerate le condizioni del ferito. A confermare la presenza di un solo ferito è anche la scheda di intervento del 118, dove è riferito
“unico paziente coinvolto” mentre, se ci fossero stati due feriti, normalmente si sarebbe effettuata un'unica chiamata per tutti. Altro elemento che non convince
è l'assenza del certificato di P.S. dell'asserito conducente: se davvero ci fosse stato un conducente, soggetto che, peraltro, pur avendo reso dichiarazione all'assicurazione, non è stato sentito quale teste, sarebbe stato sufficiente produrre anche il solo certificato di PS del medesimo che, visti i rapporti amicali tra le parti, tali da concedere la guida del proprio mezzo, sarebbe stato facilissimo ottenere. Il conducente si asserisce essere addirittura svenuto e portato via con la prima ambulanza, motivo per cui doveva certamente esserci un certificato di P.S. A ciò si aggiunga che il nominativo del teste chiamato dall'attore è emerso solo in sede di note istruttorie, circostanza di per se non dirimente ma che, se letta insieme a tutti gli altri elementi sopra richiamati, lascia propendere per la sua non genuinità.
Tutti questi indizi formano la prova della correttezza della tesi di CP_1
ovvero che sui luoghi vi fosse un solo ferito, l'attore, e questi fosse proprio il conducente del veicolo investitore.
“In tema di prova presuntiva, se il fatto generatore di responsabilità non è direttamente conoscibile, il giudice è tenuto, in base agli indizi offerti alla sua valutazione, ad articolare il procedimento logico-deduttivo nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, per scartare quelli assolutamente irrilevanti, e della successiva valutazione complessiva di quelli
pagina 9 di 10 così identificati, per vagliare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.”
Cassazione civile , sez. III , 13/07/2025 , n. 19253
Accertato quanto sopra, ovvero che l'attore era anche il conducente del veicolo investitore, è evidente che al Sig. non spetta alcun risarcimento, dal Pt_1
momento che il danno è stato cagionato esclusivamente dalla sua responsabilità, considerate le descritte modalità dell'incidente.
La domanda va, pertanto, integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 3809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda
2) Condanna l'attore al pagamento delle spese legali, in favore della convenuta, che liquida come in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Catania, 14/10/2025
Il Giudice dott.ssa Assunta Massaro
pagina 10 di 10
Tribunale di Catania
NT
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7531/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
N.Q. gestionaria FGVS
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 14 ottobre 2025 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma cartolare:
Per l'avv. FIORITO DANILO DOMENICO Parte_1
TO
Per n. q., l'Avv. PARISI MASSIMO VINCENZO Controparte_1
Per nessuno è comparso. Controparte_1
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da depositi che costituiscono parte integrante del presente atto.
Dopo la loro lettura, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il GOT dott. Assunta Massaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE NT CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7531/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. FIORITO DANILO DOMENICO
TO ( ) ed elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_2
RI AT
ATTORE/I contro
(C.F. ), Via Controparte_1 C.F._3
RUGGERO LEONCAVALLO, 1/B IT (ME), convenuta contumace pagina 2 di 10 FGVS (c.f. ), domiciliata Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente in Paternò, Piazza Martiri d'Ungheria 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Parisi (c.f. ), C.F._4
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, il signor adiva questo Tribunale Parte_1
premettendo che:
- in data 24/05/18, alle ore 21:00 circa, in Mascalucia, l'attore percorreva, nella qualità di trasportato, a bordo del ciclomotore Piaggio Liberty, targato X264BV, privo di copertura assicurativa per la r.c.a., la via
Cagliari a Mascalucia, indossando regolarmente il dispositivo di sicurezza;
- nell'occorso il conducente del motociclo Piaggio, giunto all'intersezione con la via Perugia, non arrestava la marcia del ciclomotore nonostante la presenza del segnale di stop ed entrava in collisione con l'autovettura Fiat
Croma, targata DR915SY, proveniente da via Perugia;
- in conseguenza dell'urto, il ciclomotore rovinava a terra unitamente all'istante;
- in conseguenza della caduta, l'attore riportava lesioni;
- a seguito di intervento del personale del 118, veniva trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania e, ivi ricoverato, gli veniva diagnosticata frattura scomposta femore destro, frattura pluriframmentaria scomposta metaepifisaria ulna e radio destro, dubbio minimo focolaio contusivo regione frontale;
pagina 3 di 10 - in data 24/05/18 era sottoposto ad intervento chirurgico con inchiodamento endomidollare con chiodo bloccato, riduzione e stecca gessata BAM e dimesso in 06/06/2018;
- con pec del 17/07/18 e 27/11/18 venivano costituite in mora la CP_1
nella qualità di gestionaria del fondo di garanzia vittime per la strada, nonché la consap;
- l'impresa assicuratrice nominava proprio medico legale il quale accertava un danno biologico da invalidità permanente nella misura del 13%, una
ITT di 13 gg, ITP di 22 giorni al 75% ed ITP di 10 giorni al 50%;
- la formulava diniego di offerta;
CP_1
- con raccomandate AR del 27/07/21 e pec del 14/07/21 venivano inviate la e la sig.ra , proprietaria del ciclomotore CP_1 Controparte_3
Piaggio Liberty, alla stipula di una convenzione di negoziazione obbligatoria.
Chiedeva:
- la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, per la complessiva somma di euro 34.949,16, di cui danni non patrimoniali € 30.749 a titolo di danno biologico nella misura del 13%, euro 1.592,50 titolo di ITT, euro
2.021,25 a titolo di ITP al 75% ed euro 612,00 di ITP al 50%, valutazione effettuata sulla base della perizia della dott.ssa medico fiduciario Per_1
dell'impresa convenuta;
- chiedeva la personalizzazione massima del danno da invalidità permanente e ITP, rilevante in quanto l'attore, oltre al danno biologico,
pagina 4 di 10 aveva patito anche un danno morale perchè all'epoca del sinistro aveva
16 anni e per un anno era uscito da casa solo al fine di effettuare terapie e visite di controllo, ed era stato costretto a rimanere a casa allettato per un lungo periodo non potendo provvedere alle proprie esigenze quotidiane come andare in bagno, mangiare a tavola o semplicemente camminare, condizione che gli aveva creato una notevole sofferenza interiore e soggettiva anche data la giovane età, sofferenza dettata sia dalla consapevolezza di avere subito una grave menomazione fisica sia dalla certezza di non poter più svolgere la vita quotidiana pregressa a causa dell'importanza delle lesioni subite;
l'attore, difatti, non poteva più svolgere attività fisiche e sportive che svolgeva prima del sinistro, appassionato di partite di calcetto che svolgeva tutte le settimane con gli amici e, conseguentemente, aveva dovuto abbandonare la frequentazione con gli amici con cui faceva sport;
- chiedeva, inoltre, il pagamento dei danni patrimoniali per € 34,91;
- vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la , divisione Controparte_4 [...]
, la quale contestava in toto la dinamica del sinistro Controparte_5
descritta dall'attore nonché tutta la documentazione versata in atti;
in particolare contestava la qualità di trasportato dell'attore, in quanto riteneva ne fosse il conducente e responsabile esclusivo dell'evento per cui è causa.
Tale circostanza era provata dalle dichiarazioni rese al fiduciario della compagnia dal conducente del veicolo investitore, sig. , e Testimone_1
confermata da un teste, sig. , mentre nessuno aveva visto Testimone_2
pagina 5 di 10 l'ipotetico conducente;
inoltre il veicolo risultava di essere di proprietà della madre dell'attore, signora e non si capiva perché dovesse essere CP_1
condotto da altro soggetto di cui non si avevano tracce e la cui identità non era neanche rivelata in citazione;
anche con la chiamata al 118 si richiedeva di intervento solo per un soggetto, che risultava essere appunto il signor , Pt_1
senza nessun riferimento ad altro soggetto;
inoltre, da ricerche fatte sui social dell'attore, egli era avvezzo postare foto che lo ritraevano mentre eseguiva manovre pericolose a bordo del motociclo di proprietà della madre, accompagnate da messaggi in cui si vantava di tali prodezze;
inoltre il motociclo
Piaggio Liberty aveva una cilindrata di 50 cc. e, pertanto, non era omologato al trasporto dei passeggeri;
anche a ritenere che l'attore fosse trasportato, quest'ultimo con il proprio comportamento e consapevole del fatto che il trasporto sul veicolo non fosse consentito dalla legge, aveva di fatto assunto ogni responsabilità dell'evento quindi, eventualmente, doveva applicarsi disposto dell'art. 1227 c.c. e il risarcimento doveva essere ridotto o escluso totalmente, a seconda che il danneggiato avesse contribuito ad aggravare il danno ovvero a determinarlo;
inoltre, in ordine al danno morale, questo non era dovuto come da orientamento delle SU della Suprema Corte.
Chiedeva:
- rigettare in via principale della domanda attrice perché del tutto priva di fondamento;
- in via subordinata, ritenere l'esclusiva o prevalente responsabilità del signor nella verificazione dell'evento da cui Parte_1
pagina 6 di 10 aveva riportato lesioni e, in questa evenienza, graduare in negativo il montante risarcitorio;
- attestare, in ogni caso, le risultanze della disponenda consulenza medico legale al grado e all'intensità di colpa dello stesso attore;
- ritenere e dichiarare non dovuto il danno morale;
- spese onorari del giudizio compensati.
Depositate dalle parti le note ex art. 171 ter c.p.c., alla prima udienza la causa andava in riserva e successivamente venivano sentiti i testi.
Prima di dare avvio alla prova, l'avvocato dell'attore chiedeva di poter depositare un documento del 118 relativo al conducente, che veniva contestato dal convenuto per la sua tardività; il giudice ammetteva la produzione documentale, trattandosi di documento acquisito dalla parte successivamente allo scadere dei termini. Tale documento non veniva, tuttavia, prodotto.
All'esito della prova entrambi i procuratori chiedevano venisse rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, la causa era chiamata alla data odierna per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va respinta.
Secondo quanto riferito dai testi, , dichiarava di essere a Testimone_3
conoscenza dei fatti di causa perché l'incidente era avvenuto poco più avanti della sua abitazione e lui era a passeggio con il cane;
dichiarava ancora che aveva visto l'auto percorrere la via Perugia e un ciclomotore, che usciva dalla via Cagliari senza rispettare lo stop, urtare lo sportello sinistro posteriore dell'autovettura; ricordava che a bordo c'erano due ragazzini, pensava di 15- 16
pagina 7 di 10 anni e che entrambi portavano il casco;
dopo l'urto i due ragazzi erano stati sbalzati a terra;
il conducente sembrava svenuto ed il passeggero urlava di dolore e si vedeva l'osso del femore destro di fuori;
dichiarava che erano arrivate due ambulanze e la prima aveva portato via il conducente che sembrava più grave, mentre la seconda aveva soccorso e passeggero.
Il teste , invece, dichiarava di essere passeggero nell'auto Testimone_2
investita dal motorino e che, dopo l'urto, erano scesi e avevano visto a terra questo ragazzo che si lamentava e accusava dolori alle gambe;
non ricordava altro perché nell'immediato si era creato un capannello di persone;
si era accorto dell'incidente solo sentendo il botto;
dichiarava di essere rimasto lì fin quando era arrivata l'ambulanza, insieme al conducente dell'auto e ricordava che erano arrivate due ambulanze, la prima aveva lasciato lì il ferito mentre la seconda l'aveva portato via, ma non sapeva dire se la prima se n'era andata vuota.
Dei due testi sentiti solo il appare certamente attendibile, in quanto la sua Tes_2
testimonianza è stata resa in precedenza anche alla Unipol, mentre il teste di parte attrice non risulta essere stato mai sentito ed il suo nominativo è stato reso noto solo con le note istruttorie.
Il teste , passeggero sull'autovettura, era certamente presente sui luoghi Tes_2
del sinistro ed ha riferito di aver visto un solo ferito e di aver visto due ambulanze di cui una è andata via prima del trasporto dell'attore. Tale fatto potrebbe fare ipotizzare la presenza di un secondo ferito ma non è credibile che una persona presente sul luogo dell'incidente non si accorga se ci sono due feriti. Inoltre, una spiegazione alla presenza di due ambulanze la dà il conducente l'autovettura, laddove riferisce, nella dichiarazione resa pagina 8 di 10 all'assicurazione, che la prima era andata via perché priva di medico a bordo, circostanza credibile considerate le condizioni del ferito. A confermare la presenza di un solo ferito è anche la scheda di intervento del 118, dove è riferito
“unico paziente coinvolto” mentre, se ci fossero stati due feriti, normalmente si sarebbe effettuata un'unica chiamata per tutti. Altro elemento che non convince
è l'assenza del certificato di P.S. dell'asserito conducente: se davvero ci fosse stato un conducente, soggetto che, peraltro, pur avendo reso dichiarazione all'assicurazione, non è stato sentito quale teste, sarebbe stato sufficiente produrre anche il solo certificato di PS del medesimo che, visti i rapporti amicali tra le parti, tali da concedere la guida del proprio mezzo, sarebbe stato facilissimo ottenere. Il conducente si asserisce essere addirittura svenuto e portato via con la prima ambulanza, motivo per cui doveva certamente esserci un certificato di P.S. A ciò si aggiunga che il nominativo del teste chiamato dall'attore è emerso solo in sede di note istruttorie, circostanza di per se non dirimente ma che, se letta insieme a tutti gli altri elementi sopra richiamati, lascia propendere per la sua non genuinità.
Tutti questi indizi formano la prova della correttezza della tesi di CP_1
ovvero che sui luoghi vi fosse un solo ferito, l'attore, e questi fosse proprio il conducente del veicolo investitore.
“In tema di prova presuntiva, se il fatto generatore di responsabilità non è direttamente conoscibile, il giudice è tenuto, in base agli indizi offerti alla sua valutazione, ad articolare il procedimento logico-deduttivo nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, per scartare quelli assolutamente irrilevanti, e della successiva valutazione complessiva di quelli
pagina 9 di 10 così identificati, per vagliare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.”
Cassazione civile , sez. III , 13/07/2025 , n. 19253
Accertato quanto sopra, ovvero che l'attore era anche il conducente del veicolo investitore, è evidente che al Sig. non spetta alcun risarcimento, dal Pt_1
momento che il danno è stato cagionato esclusivamente dalla sua responsabilità, considerate le descritte modalità dell'incidente.
La domanda va, pertanto, integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 3809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda
2) Condanna l'attore al pagamento delle spese legali, in favore della convenuta, che liquida come in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Catania, 14/10/2025
Il Giudice dott.ssa Assunta Massaro
pagina 10 di 10