Sentenza 22 settembre 2022
Ordinanza collegiale 27 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 7 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02140/2026REG.PROV.COLL.
N. 08192/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8192 del 2022, proposto da
Comune di Ariano Irpino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
NI Lo AL, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Corbyons, Federico Bulfoni, Enrico Battagliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;
Alto Calore Servizi Spa, non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 2421/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NI Lo AL;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. MA AZ VA;
Uditi per le parti gli avvocati, come da verbale di udienza;
Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il sig. NI Lo AL è proprietario di un fondo nel Comune di Ariano Irpino, catastalmente identificato al foglio 89, particelle nn. 236-284-205.
2. Di tale area è stata autorizzata l’occupazione in via d’urgenza per 330 mq, ai fini della realizzazione di una rete fognaria, con decreto sindacale del 21 maggio 1999, in virtù della delibera di G.C. n. 31 del 21 gennaio 1999, recante l’approvazione del piano particellare di esproprio, nonché della delibera di G.C. n. 271 del 29 aprile 1999, avente ad oggetto la decretazione di opera di pubblica utilità, urgente ed indifferibile.
3. Il 21 giugno 1999 è avvenuta l’occupazione, con verbale di consistenza e presa di possesso del Consorzio Idrico Interprovinciale dell'Alto Calore, delegato dal Comune a svolgere la procedura, conseguendone la trasformazione irreversibile del fondo attraverso la parziale realizzazione dell’opera summenzionata, pur in mancanza di un decreto di esproprio ovvero di un accordo di cessione volontaria.
4. Il sig. Lo AL, con nota dell’8 gennaio 2015, ha intimato all’Amministrazione comunale al pagamento dell'indennità di occupazione e di espropriazione.
5. Il 10 marzo 2015, con successiva raccomandata, anticipata via fax e a mezzo PEC, è stata contestata la violazione dell’art 22-bis del D.P.R. n. 327/2001 e reiterata la richiesta di risarcimento dei danni.
6. Il Comune, il 27 maggio 2015, ha richiesto chiarimenti in ordine al mancato pagamento dell'indennità espropriativa alla società Alto Calore Servizi s.p.a., esecutrice dei lavori della fognatura.
7. Il sig. Lo AL, con raccomandata del 24 giugno 2016, ha chiesto il ristoro di un danno complessivo pari ad euro 163.867,61 ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001.
8. Visto il perdurante silenzio del Comune, egli ha poi adito il TAR Napoli che, con ordinanza n. 1305/2021 del 10 dicembre 2021, ha dichiarato il difetto di competenza in favore del TAR Salerno cui è stato trasmesso il relativo fascicolo dinanzi al quale sono state formulate le seguenti conclusioni: 1) accertare l'illegittimità e la nullità della procedura di esproprio n. prot. 11474 del 21.5.1999; 2) condannare il Comune all’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis e, in solido con la Alto Calore s.p.a, al pagamento del valore venale del fondo e delle indennità spettanti, nonché alla liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio per i danni ingiustamente sofferti.
9. Il TAR ha accolto il ricorso, ha liquidato le spese in euro 1500 a carico dell'Amministrazione e ha constatato ex actis la condotta antigiuridica del Comune per l’assenza di un titolo valido ed efficace, idoneo a produrre l’effetto traslativo (decreto di esproprio, contratto o provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis) in armonia con il consolidato orientamento secondo cui l'irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione di un'opera pubblica non possa traslare il bene dalla sfera giuridica dei proprietari a quella della pubblica amministrazione che se ne è illecitamente impossessata e ciò indipendentemente dalle modalità di occupazione (acquisitiva od usurpativa) del terreno su cui l’opera insiste (cfr. C. Cost. 4 ottobre 2010 n. 293).
Pertanto il TAR ha disposto la condanna dell'Amministrazione a procedere ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2000, con delibera dell'organo consiliare, rinnovando la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico all'eventuale acquisizione del fondo per cui è causa ed adottando, all'esito di essa ed entro il termine di 90 giorni dalla notificazione della sentenza, un provvedimento col quale lo stesso, in tutto od in parte, sia alternativamente:
a) acquisito non retroattivamente al suo patrimonio indisponibile;
b) restituito in tutto od in parte al legittimo proprietario entro novanta giorni, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell'apprensione”.
Inoltre ha disposto che sia nell'ipotesi a) che nell'ipotesi b), il provvedimento da emanarsi dovrà contenere la liquidazione, in favore delle ricorrenti ed a titolo risarcitorio, di una somma in denaro pari all'applicazione del saggio di interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dell'intero bene occupato per tutto il periodo di occupazione senza titolo, che decorre dalla scadenza del termine finale per l'espropriazione.
10. Il Comune di Ariano Arpino non ha dato seguito alla sentenza sopra indicata, ma ha proposto appello chiedendone l’annullamento e/o la riforma, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado.
11. Il sig. NI Lo AL, previa costituzione in giudizio il 23 novembre 2022, ha depositato il 27 settembre 2024 una memoria allo scopo di confutare puntualmente i motivi di appello.
12. Il Comune, a sua volta, ha depositato il 7 ottobre 2024 una memoria di replica, ribadendo che la fattispecie in discussione non sia espropriativa, bensì un mero asservimento per la realizzazione di una fognatura, stante, per di più, l’assenza di una prova rigorosa del danno da illegittima occupazione.
13. Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con l’ordinanza n. 597/2925 ha nominato un verificatore per rispondere ai seguenti quesiti: “accertato lo stato dei luoghi, esaminati gli atti di causa, descriva l’immobile di proprietà di NI Lo AL, il suo valore venale, il valore locatizio, e specifichi se l’installazione della condotta fognaria ad opera del Comune abbia comportato una totale o parziale indisponibilità di utilizzo del bene e se ne abbia ridotto il valore (venale e locatizio), quantificando la relativa somma”.
14. Il 31 ottobre 2025 è stata deposita la relazione di verificazione.
15. Il Comune, con una memoria del 9 gennaio 2026, ha criticato gli esiti della relazione del verificatore, ne ha eccepito il deposito tardivo e, infine, ha dedotto come sia stato impossibile presentare rilievi difensivi, risultando così violata l’ordinanza n. 597/2025.
16. In particolare, si pone l’accento sui profili a seguire: 1. l’omessa valutazione del verbale di stato di consistenza del bene (21 giugno 1999) che attesta un’occupazione non di 4900, ma di soli 330 mq per realizzare la fognatura; 2. l’erronea qualificazione della fattispecie come esproprio anziché come asservimento; 3. l’illegittimità dell’utilizzo di 4900 mq come superficie di riferimento, con conseguente erroneità nel computo dell’indennizzo dovuto; 4. l'indennità complessivamente spettante è di soli € 552,70 (indennità di servitù € 490,12 e indennità di danno € 62,57), pur avendo il Comune, peraltro, formalizzato il 17 settembre 2024 una ragionevole proposta transattiva di € 3.000.
17. Il sig. Lo AL, con una memoria depositata il medesimo giorno, si è riportato alle conclusioni del verificatore per sostenere le proprie ragioni.
18. Seguiva, infine, un ulteriore scambio di memorie tra le parti, ferme nelle rispettive conclusioni e all’udienza dell’11 febbraio 2026, tenutasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con i primi due motivi di appello, rubricati “ Erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 47, comma 2, cpa ” e “ In via subordinata: erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 cpa ”, il Comune appellante contesta al TAR di averlo ritenuto erroneamente come non costituito in giudizio. In realtà, essendo la causa radicata inizialmente innanzi al TAR Napoli e poi trasferita per decreto presidenziale al TAR Salerno ritenuto competente per territorio, la trasmissione d’ufficio del fascicolo ex art. 47 CPA avrebbe dovuto comportare la prosecuzione del giudizio già instaurato presso il TAR Napoli e conseguentemente il TAR Salerno avrebbe dovuto considerare costituito il Comune di Ariano Irpino e tenere in considerazione le sue memorie. Per contro, non solo lo ha dichiarato contumace, ma non lo ha neppure informato della fissazione dell’udienza di merito per la discussione, né ha considerato i propri atti difensivi, pure trasmessi dal TAR Napoli.
1.1. La censura è fondata in quanto i giudici di primo grado non hanno tenuto conto della costituzione del Comune resistente e delle sue difese. Tuttavia, ritiene il Collegio che non si tratti di un’ipotesi di nullità della sentenza contemplata dall’art. 105 CPA per i casi di mancanza del contraddittorio o di violazione dei diritti di difesa, cui è ricondotto l’effetto di rimessione della causa al primo giudice.
Non vi è infatti il vizio genetico di violazione del contraddittorio in quanto non si rientra nell’ipotesi in cui doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte; non vi è nemmeno la lesione funzionale del diritto di difesa, che si traduce nella menomazione dei diritti di difesa di una parte, in quanto il Comune ha preso parte al giudizio, perché nei suoi confronti il contraddittorio iniziale è stato regolarmente instaurato, ma, successivamente, nel corso dello svolgimento del giudizio, i giudici di primo grado hanno erroneamente ritenuto la parte non costituita.
Pertanto, pur essendo fondata la censura dedotta, ritiene il Collegio di poter esaminare l’appello, esaminando in questa sede le censure e le difese del Comune, che, peraltro, si ritengono complessivamente fondate.
2. Con il terzo motivo di appello, rubricato “ Erroneità della sentenza per la condanna a provvedere tra acquisizione sanante ex art. 42-bis tue e restituzione ”, si duole il Comune che il giudice di prime cure ha condannato la pubblica amministrazione ad una scelta tra acquisire l’intera proprietà occupata sine titulo e restituirla, non avvedendosi che nella fattispecie non vi sia stata alcuna espropriazione, bensì la mera imposizione di una servitù per la realizzazione di un tratto di condotta fognante.
In definitiva, l’unico pregiudizio ravvisabile consiste nell'indebita compressione della facoltà di godimento del fondo illegittimamente occupato dalle tubazioni (nel suolo e nel sottosuolo), non essendovi, invece, alcuna diminuzione di valore del fondo che non è stato trasformato radicalmente e la cui proprietà è rimasta in capo al privato. Non troverebbe pertanto applicazione l’art. 42 bis d.P.R. 380/2001, bensì l’art. 44 d.P.R. cit.
3. Con il quarto motivo di appello, rubricato “ Erroneità della sentenza per non aver valutato la incongruenza tra i documenti versati in atti da controparte e le proprie richieste ”, sostiene il Comune che i giudici di primo grado non abbiano tenuto in debito conto alcune opacità e discrasie nella documentazione depositata, tra cui quella da cui è ben agevole rendersi conto che solo in data 2011 (quindi ben 8 anni dopo la conclusione dei lavori di fognatura) il ricorrente aveva deciso unilateralmente di estirpare il vigneto già esistente sull’area.
La censura verrà esaminata in prosieguo in sede di valutazione dell’istanza risarcitoria alla luce degli esiti della verificazione.
4. Con il quinto motivo di appello, rubricato “ Erroneità della sentenza nella parte in cui condanna al periodo di occupazione illegittima per intero, senza la rigorosa prova del danno effettivo ”, si censura il capo di sentenza che, dopo avere previsto la condanna alternativa tra acquisizione o restituzione dei beni, prevede “Sia nell'ipotesi a) che nell'ipotesi b)” l’emanazione di un provvedimento che “dovrà contenere la liquidazione, in favore delle ricorrenti ed a titolo risarcitorio, di una somma in denaro pari all'applicazione del saggio di interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dell'intero bene occupato per tutto il periodo di occupazione senza titolo, che decorre dalla scadenza del termine finale per l'espropriazione”.
Sostiene il Comune che, come indicato dal certificato di regolare esecuzione dei lavori, all’8 ottobre 2003 gli stessi risultavano completati (cfr. doc. 12 in atti giudizio di primo grado). Dall’8 ottobre 2003 il privato era nella disponibilità del bene perché i lavori si erano conclusi in maniera regolare. Il dato certo della ultimazione dei lavori all’ottobre del 2003 dimostra, con altrettanta certezza, che gli stessi erano stati completati quando era ancora valida ed efficace la dichiarazione di pubblica utilità: tanto si ricava dal provvedimento dichiarativo della pubblica utilità (cfr. deliberazione GC n. 271 del 29 aprile 1999 – in atti doc. 6) nella quale si fissava in cinque anni il termine per il completamento delle procedure espropriative ( ergo : di asservimento). E la ultimazione dei lavori durante il periodo di pubblica utilità non è di poco conto per i casi di asservimento, come anche la stessa giurisprudenza ha avuto modo di chiarire. E’ stato rilevato, infatti, come “in ipotesi di realizzazione di opere fognarie cui non abbia fatto seguito l'adozione di alcun atto formale di costituzione di servitù, non può essere riconosciuta al proprietario l'indennità da occupazione illegittima per il periodo successivo a quello di occupazione legittima, qualora le opere fognarie siano state realizzate entro il termine (prorogato) di validità della dichiarazione di p.u. e, trattandosi di opere realizzate nel sottosuolo, verosimilmente alcun pregiudizio è derivato in ordine all'utilizzazione del fondo a fini agricoli per la fase temporale successiva alla realizzazione delle opere medesime.” (cfr. TAR Campania, Sezione V Napoli, sentenza n.2605 del 12 maggio 2014).
E tanto è avvenuto nella specie giacché le opere all’8 ottobre 2003, data del certificato di regolare esecuzione dei lavori (dunque in vigenza della pubblica utilità), erano state completate.
5. Con il sesto motivo di appello, rubricato “ Erroneità della sentenza nella parte in cui condanna al periodo di occupazione illegittima per intero, applicando, in via analogica l’art. 42-bis comma 3 tue e senza riconoscere la prescrizione ”, eccepisce il Comune, in ogni caso, l’intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria. Tenuto conto che i fatti di causa risalgono al 1999, data in cui è avvenuta l’occupazione d’urgenza, legittima fino al giugno 2004, e che la prima richiesta di pagamento è avvenuta con una lettera raccomandata dell’8 gennaio 2015, il termine di prescrizionale quinquennale dall’illecito è ormai scaduto e non si è mai data prova del compimento di atti interruttivi.
6. Con il settimo motivo di appello, rubricato “ Erroneità della sentenza per aver condannato anche al danno non patrimoniale quando, in caso di servitù, l’art. 42-bis tue non lo prevede ”, si impugna la statuizione della condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, estraneo ad una vicenda di acquisizione sanante del diritto di servitù ex art. 42-bis, co. 6 T.U. espropri.
7. Con l’ottavo motivo di appello, rubricato “ Erroneità della sentenza laddove parla di danno al valore venale ”, si deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui fa riferimento al valore venale del bene senza considerarne la destinazione agricola, ossia la non edificabilità.
8. Con il nono motivo di appello, rubricato “ Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la responsabilità della alto calore servizi ”, si addebita al TAR di non aver riconosciuto la responsabilità della società Alto Calore Servizi, delegata dal Comune al compimento della procedura ablativa, per il mancato completamento della stessa.
9. Con il decimo motivo di appello, rubricato “ In conseguenza sulla condanna alle spese ”, si rappresenta che, per effetto delle altre censure, la sentenza debba essere riformata anche relativamente alle spese di lite.
10. Osserva il Collegio quanto segue.
10.1. Occorre inquadrare i fatti in via di diritto al fine di poter corrispondere alle censure dedotte dall’appellante, tenendo conto non dell’ordine espositivo dell’appello, ma della priorità logica delle medesime.
10.2. È incontroverso che con il provvedimento prot. 11474 del 21.05.1999, il Comune di Ariano Irpino (AV) avviava la procedura di esproprio mediante asservimento e costituzione di servitù di fognatura di una parte del terreno di proprietà del sig. NI Lo AL, sito nel Comune di Ariano Irpino, Contrada Torana 10/B e contraddistinto al mappale 89, particelle 236-284-205 pari a soli 330 mq. L'asservimento con costituzione di servitù di fognatura era finalizzato all’esecuzione in loco dei lavori di realizzazione di una rete fognaria, con conseguente occupazione temporanea d'urgenza decretata dal Sindaco con il provvedimento predetto del 21 maggio 1999 in forza della delibera di G.C. n. 31 del 21 gennaio 1999 di approvazione del piano particellare di esproprio e della delibera di G.C. n. 271 del 29 aprile 1999 di decretazione di opera di pubblica utilità urgente ed indifferibile, autorizzando la procedura di occupazione temporanea di urgenza delle aree private interessate ai lavori.
10.3. È altresì pacifico che il terreno è stato occupato dal Comune in data 21 giugno 1999, per 330 mq., con verbale di consistenza e presa di possesso del Consorzio Idrico Interprovinciale, avente efficacia pari a 5 anni. L’occupazione temporanea, originariamente legittima, ha perso la sua efficacia in data 2004. Tanto si ricava dal provvedimento dichiarativo della pubblica utilità (cfr. deliberazione GC n. 271 del 29 aprile 1999) nel quale si fissava in cinque anni il termine per il completamento delle procedure espropriative ( rectius di asservimento). Inoltre, come indicato dal certificato di regolare esecuzione dei lavori, l’8 ottobre 2003 gli stessi risultavano completati. Dall’8 ottobre 2003 il privato era, quindi, nella disponibilità del bene perché i lavori si erano conclusi in maniera regolare. Il dato certo dell’ultimazione dei lavori all’ottobre del 2003 dimostra, con altrettanta certezza, che gli stessi erano stati completati quando era ancora valida ed efficace la dichiarazione di pubblica utilità.
10.4. Inoltre, riferisce il ricorrente che, con propria raccomandata a mani del 8 gennaio 2015 protocollata agli uffici del Comune, facendo seguito ai numerosi solleciti precedenti effettuati sia con raccomandate a mani che verbali, che erano rimasti senza alcun riscontro – tuttavia non documentati - ha rinnovato la richiesta e intimato il pagamento dell'indennità di occupazione e di espropriazione a proprio favore.
11. Dal quadro sopra ricostruito, risulta evidente, secondo quanto documentato dal ricorrente, che per la prima volta -rispetto al provvedimento prot. 11474 del 21 maggio 1999 ed all’occupazione del 21 giugno 1999 cessata l’8 ottobre 2003 quando i lavori sono terminati - solo in data 8 gennaio 2015 è stato richiesto dal ricorrente all’amministrazione il pagamento dell'indennità di occupazione e di espropriazione. Pertanto, a quella data si era prescritto il diritto ad ottenere l’indennità di occupazione per consumazione del termine di prescrizionale decennale.
12. Non si era tuttavia consumato il diritto al risarcimento dei danni in quanto, come noto, il dies a quo del termine di prescrizione non decorre trattandosi di illecito permanente (T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 19 agosto 2020, n. 1106; Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 23 luglio 2025, n. 6561).
13. Conseguentemente deve essere respinto il sesto motivo.
14. Si può pertanto procedere con l’esame del quinto motivo di appello, là ove si censura il capo di sentenza che, dopo aver previsto la condanna alternativa tra acquisizione o restituzione dei beni, prevede “Sia nell'ipotesi a) che nell'ipotesi b)” l’emanazione di un provvedimento che “dovrà contenere la liquidazione, in favore delle ricorrenti ed a titolo risarcitorio, di una somma in denaro pari all'applicazione del saggio di interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dell'intero bene occupato per tutto il periodo di occupazione senza titolo, che decorre dalla scadenza del termine finale per l'espropriazione”.
15. La censura è in parte fondata, per quanto visto sopra. Infatti, da un lato l’indennità di legittima occupazione si è prescritta, d’altro canto è indubbio che fino al 2004 vi era una occupazione legittima che non è divenuta successivamente illegittima, in quanto il fondo è stato restituito al proprietario. Solo in seguito a tale data, non essendo stato adottato un atto di asservimento e costituzione della servitù, pur essendo stata realizzata la fognatura, l’opera è divenuta illecita, cagionando quindi dei danni al proprietario del fondo.
Tant’è che, come correttamente richiamato dall’appellante, la giurisprudenza amministrativa, a prescindere dall’intervenuta prescrizione dell’indennità di occupazione legittima, per quanto visto sopra, è condivisibilmente giunta all’approdo per cui “in ipotesi di realizzazione di opere fognarie cui non abbia fatto seguito l'adozione di alcun atto formale di costituzione di servitù, non può essere riconosciuta al proprietario l'indennità da occupazione illegittima per il periodo successivo a quello di occupazione legittima, qualora le opere fognarie siano state realizzate entro il termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità.” (cfr. TAR Campania, Sezione V, sentenza n.2605 del 12 maggio 2014). Pertanto, essendo le opere state realizzate durante la fase di occupazione legittima, ed essendo stato il terreno restituito subito dopo, nessuna indennità o risarcimento sono dovuti nemmeno nella fase successiva al 2004.
Anche la Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13 febbraio 2024, n. 3919 ha riconosciuto che “Nel caso di occupazione acquisitiva derivante dalla trasformazione irreversibile del terreno ablato nell'ambito di un procedimento inizialmente assistito da dichiarazione di pubblica utilità, e successivamente divenuto illegittimo per la mancata emanazione del decreto di esproprio nel termine di legge, l'inefficacia della dichiarazione opera ex nunc. Ne consegue che al privato è dovuta l'indennità di occupazione legittima a far data dall'immissione in possesso nel bene fino alla perdita di efficacia della dichiarazione”.
Non è quindi possibile, come ha fatto il giudice di primo grado, quantificare il danno per la realizzazione di un’opera divenuta illecita in una somma in denaro pari all'applicazione del saggio di interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dell'intero bene occupato per tutto il periodo di occupazione senza titolo, che decorre dalla scadenza del termine finale per l'espropriazione.
16. Dall’accoglimento, parziale, della censura deriva, tuttavia, che spetterà a titolo risarcitorio a favore del proprietario del fondo la perdita di valore del medesimo in seguito alla realizzazione delle opere fognarie realizzate, nei limiti tuttavia dei 330mq interessati dalle opere realizzate.
17. A tal proposito nella relazione di verificazione sono riportate le seguenti conclusioni: “(…) il terreno di proprietà di NI Lo AL si presenta come un terreno oggi privo di coltivazioni e redditualità da coltivazione agricola. Attraversato dalla rete fognaria secondo lo schema grafico allegato non è presente alcun vitigno. L’installazione della condotta fognaria ad opera del Comune, a suo tempo eseguita, ha sicuramente comportato una totale o parziale indisponibilità di utilizzo del bene e ne ha ridotto il valore (venale e locatizio). In superficie, all’attualità, sono visibili i pozzetti di ispezione della rete e nessuna parte del lotto interessato dall’opera pubblica presenta piantumazioni a vitigno. La condotta fognaria corre a oltre 3,00 mt dalla quota di campagna. La sua successiva e futura utilizzazione per attività culturali risulta vincolata non solo dalla tipologia di esproprio previsto, ma, è funzione della previsione a carattere manutentivo al quale potrebbe essere sottoposta l’opera pubblica realizzata. La restituzione dell’area dopo i lavori e l’occupazione temporanea, se mai formalizzata, non esime l’Ente, sul tratto in oggetto, da prevedibili interventi di tipo manutentivo con conseguente impossibilità a perseguire attività seminative e colturali di tipo intensivo. Valore venale e valore locatizio. Con riferimento a quanto descritto il valore venale del terreno stimato è di euro 61.400,00. Il danno per la trasformazione da vigneto ad incolto è valutabile con riferimento agli estimi precedenti nello 0,85% del Valore venale stimato ed è pertanto di euro 52.190,00. Il valore locatizio del terreno desumibile con riferimento al valore locatizio di base che bisogna aggiungere una rendita supplementare corrispondente ad una quota dei frutti e per mantenere il terreno in buono stato. Tale rendita, pressappoco pari al valore locatizio annuo, determina un valore di locazione annuo pari a circa 2.200,00 euro per ettaro di superficie. Considerato che il terreno in esame sviluppa una superficie di circa 5.000 mq, pari a mezzo ettaro, i valori devono essere ridotti a metà. Pertanto, il valore locatizio annuo di base per un terreno incolto, come quello attuale, è pari a circa 550,00 euro annui, mentre il valore del canone di locazione comprensivo della rendita supplementare per i frutti è pari a circa 1.100,00 euro annui. Il frazionamento del lotto agricolo ha avuto una incidenza poco determinante rispetto alla suddivisione del lotto, infatti, l’opera realizzata è interrata, pertanto attualmente non vi è alcun impedimento, per i mezzi agricoli e quant’altro, nel passaggio da una zona all’altra del fondo rurale, ma è altrettanto vero che l’occupazione di una parte del lotto agricolo non ha più consentito la produzione del vino riconosciuto doc. Si ritiene plausibile stimare tale decremento partendo dalla differenza percentuale esistente tra il tipo di coltura a vigneto e gli incolti produttivi”.
18. Ritiene il Collegio che le conclusioni della verificazione possano essere condivise solo in parte.
18.1. Preliminarmente, non può ritenersi corretta la valutazione del valore venale del terreno, stimato in euro 61.400,00 e determinata considerando che il terreno era coltivato a vigneto, in quanto, in accoglimento della censura n. 4, è incontestato che solo in data 2011 (quindi ben 8 anni dopo la conclusione dei lavori per la realizzazione della fognatura) il ricorrente aveva deciso unilateralmente di estirpare il vigneto. Ne deriva che non vi è alcun nesso di causalità tra la realizzazione delle opere e la estirpazione del vigneto.
18.2. Ulteriormente, è possibile ritenere che il valore venale del terreno si assesta sul probabile valore di mercato del fondo rurale, riferito al valore fondiario medio, pari a Vm = 4900 mq x 1,4757 euro = 7.230,93 euro x (5) = 36.154,65 euro, ma il calcolo è errato in considerazione dei soli 330 mq attinti, e pertanto deve essere così riformulato: Vm = 330 mq x 1,4757 euro = 486,981euro x (5) = 2.434,905.
Pertanto, in accoglimento parziale dell’ottavo motivo, il danno per la realizzazione delle opere che hanno costituito la servitù è valutabile in un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale con riferimento agli estimi nello 0,85% del valore venale stimato in E. 2.434,905 alla data di scadenza dell’efficacia dell’occupazione legittima, ossia al 2004.
Trattandosi di un debito di valore, sulla somma così determinata debbono essere riconosciuti dalla scadenza del termine della occupazione legittima (2004) gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Non può al momento riconoscersi il danno non patrimoniale, pur previsto ai sensi dell’art. 42 bis cit comma 1, in quanto il Comune dovrà in primo luogo provvedere, nell’esercizio dei propri poteri amministrativi, ad effettuare la scelta correttamente indicata dai giudici di primo grado e consistente nell’adozione dell’atto di asservimento o nella restituzione del bene integro. Solo se il Comune adotterà l’atto di asservimento ex art. 42 bis cit., sarà dovuto anche l’ulteriore danno non patrimoniale forfetariamente liquidabile ex lege nella misura del dieci per cento del valore venale del bene. Va quindi respinto il settimo motivo di appello.
19. Detto ciò, va esaminato, per essere respinto, il terzo motivo, con cui il Comune si duole che il giudice di prime cure ha condannato la pubblica amministrazione ad una scelta tra acquisire l’intera proprietà occupata sine titulo e restituirla, non avvedendosi che nella fattispecie non vi sia stata alcuna espropriazione, bensì la mera imposizione di una servitù per la realizzazione di un tratto di condotta fognante.
La censura è infondata, trovando applicazione il comma 6 dell’art. 42 bis d.P.R. 327/2001 là dove stabilisce che “6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia”. È pertanto evidente che la sentenza impugnata là dove fa applicazione dell’art. 42 bis d.P.R. cit. deve essere interpretata nel senso che l’amministrazione dovrà provvedere, ai sensi del comma 1 dell’art. 42 bis, alla adozione di un atto di asservimento o costituzione della servitù per atto pubblico, ovvero alla riduzione in pristino.
20. Va respinto il nono motivo con cui si censura la sentenza di primo grado per non aver riconosciuto la responsabilità della società Alto Calore Servizi, delegata dal Comune al compimento della procedura ablativa, per il mancato completamento della stessa. La responsabilità è infatti dell’amministrazione comunale che potrà rivalersi sulla società delegata.
21. Infine, va accolto anche il decimo motivo di appello con cui si censura la condanna alle spese a carico del comune, posto che in primo grado i giudici non hanno preso in considerazione la costituzione e le memorie del Comune, pur legittimamente costituito per quanto visto sopra.
22. Conclusivamente l’appello va in parte accolto nei limiti di cui in motivazione. Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate tra le parti, mentre le spese di verificazione vanno poste a carico dell’appellato, in ragione della maggiore soccombenza e liquidate in E. 2.000,00, oltre accessori se dovuti, a favore del verificatore.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate tra le parti, mentre le spese di verificazione vanno poste a carico dell’appellato, in ragione della maggiore soccombenza e liquidate in E. 2.000,00, oltre accessori se dovuti, a favore del verificatore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DI NT, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
MA AZ VA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AZ VA | DI NT |
IL SEGRETARIO