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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 4543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4543 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, VERBALE dell' UDIENZA del 26/09/25 Lette le note depositate nei termini assegnati la Corte decide come da sentenza di seguito redatta:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3453/2024 R.G ad oggetto: appello in riassunzione ex art. 392 cpc a seguito della cassazione della sentenza n. 1858/2020, vertente
T R A
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi nella qualità di unici eredi della Sig.ra C.F._2
(C.F.: elettivamente domiciliati Persona_1 C.F._3 in Sorrento al Corso Italia n. 261, presso lo studio degli Avv.ti Salvatore Mazzotta
(C.f.: ) Giovanni Visco (C.f.: ) che li C.F._4 C.F._5 rappresentano e difendono, con poteri congiunti e disgiunti, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio cartaceo separati - indirizzi PEC
e Email_1 Email_2
Appellanti
CONTRO con Sede Sociale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, Controparte_1
e Sede Secondaria in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, Capitale Sociale Euro
9.085.469.851,64, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice
Fiscale – rappresentante del Gruppo I.V.A. “ ” Partita P.IVA_1 Controparte_1
IVA ([...]), in persona della dott.ssa Ivana Granata, a P.IVA_2
1 quanto infra facoltizzata in forza di procura del 14.4.2021 a rogito del Notaio
Rep. n. 6745 – Racc. n. 4737, registrata all'Agenzia Persona_2
delle Entrate di Milano il 15.4.2021 al n. 36535 Serie 1T, rappresentata e difesa dal
Prof. avv. Nicola Rocco di Torrepadula ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone n.
1 - fax
081/2481333 p.e.c.: Email_3
Appellata
OGGETTO: appello in riassunzione a seguito della Cassazione della sentenza n
1858/2020 resa dalla Corte di Appello di Napoli il 27.05.2020 a definizione del procedimento nrg 990/2018 di impugnazione della sentenza n. 12436/2017 resa dal Tribunale di Napoli.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti e : in applicazione Parte_1 Parte_2 delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla ordinanza di rinvio della Suprema
Corte di cassazione n. 15073 del 21.05.2024 pubblicata il 29.05.2024 così provvedere:
1) Dichiarare l'invalidità e/o la nullità parziale del contratto di conto corrente oggetto del rapporto tra la parte attrice e la banca, particolarmente in relazione alle clausole con le quali sono state applicate al rapporto in argomento gli interessi in misura ultralegale e la loro capitalizzazione anatocistica trimestrale, le spese unilateralmente stabilite dalla banca convenuta, la commissione di massimo scoperto ed ogni ulteriore addebito non contrattualmente convenuto in forma scritta e/o comunque non rispondente ai dettami di legge e/o convenuto in modo da derogare a norme di legge di carattere imperativo;
2) Determinare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti in base al ricalcolo ed alle risultanze di cui alla CT tecnico-contabile a firma del Dott. CT Persona_3 datata 10.05.2016 nonché alla CT integrativa datata 1.06.2017 e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito e di conto corrente;
3) Condannare la convenuta banca, per i motivi descritti nel corpo del presente atto, alla restituzione, in favore degli attori in riassunzione, della somma di euro 96.827,68 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, o in quella diversa somma, anche maggiore, in conformità alle risultanze di cui all'espletata CT;
4) Condannare, infine, la convenuta banca al pagamento delle spese, diritti e onorari di
2 causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente, nonché delle spese di
CT espletata nel corso del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Per l'appellata : Controparte_2
1) Dichiarare inammissibili in rito, infondate nel merito e, comunque, rigettare le avverse domande.
2) Dichiarare che nulla è dovuto da i sig.ri Controparte_1 Parte_1
e entrambi nella qualità di unici eredi della Sig.ra Parte_2 Persona_1 per qualsiasi titolo o causale, anche per l'eccepita prescrizione.
3) In subordine, rideterminare il minor importo dovuto da Controparte_1 ai sig.ri condannando questi ultimi alla refusione della differenza tra le somme Pt_1 versate dalla Banca in favore della sig.ra pari ad € 149.811,59 e quella Persona_1 che sarà ritenuta, maggiorata di interessi e rivalutazione dalla data di versamento a quella di soddisfo.
4) Condannare parte riassumente al pagamento delle spese e competenze della presente fase di giudizio e di tutte le precedenti condannando la stessa alla restituzione delle somme versate di € 17.057,08 in esecuzione della sent. n. 12436/2017 del Tribunale di Napoli oltre interessi e rivalutazione e compensando le spese del giudizio di Cassazione n. 30471/2020 in cui la non si è costituita. CP_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PRIMO GRADO
Con atto ritualmente notificato l'11 febbraio 2011 conveniva la Persona_1
chiedendo declararsi: Controparte_4
- la invalidità e/o la nullità parziale del contratto di conto corrente
“particolarmente in relazione alle clausole relative all'applicazione di interessi in misura ultralegale e la loro capitalizzazione anatocistica trimestrale, le spese unilateralmente stabilite dalla banca convenuta, la commissione di massimo scoperto ed ogni ulteriore addebito non contrattualmente convenuto in forma scritta e/o comunque non rispondente ai dettami di legge e/o convenuto in modo da derogare a norme di legge di carattere imperativo;
3 - determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base al ricalcolo contenuto della relazione peritale di parte, ovvero sulla base di quello che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico-contabile;
- condannare la convenuta banca alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di euro 131.510,15- (oltre rivalutazione monetaria ed interessi), ovvero di quelle somme diverse (maggiori o minori) che risulteranno a seguito della CT;
- condannare la convenuta banca al pagamento delle spese di lite (ivi comprese le spese della consulenza tecnica di parte, nonché quelle che saranno riconosciute al
CT che sarà nominato nel corso del procedimento) e compensi di difesa, nonché rimborso forfetario ex art. 15 T.P.F., in rigida applicazione del criterio della soccombenza, in favore dell'avvocato costituito che si dichiara antistatario”.
A sostegno della domanda esponeva:
- di aver intrattenuto col Banco di Napoli Spa Filiale di Capri, il rapporto di conto corrente contraddistinto dal n. 27/4095 nel corso del quale risultavano applicati, interessi, commissioni, competenze, remunerazioni, valute e costi in genere (non solo non concordati) non dovuti e comunque tali da determinare un costo complessivo per il correntista di gran lunga superiore a quello nominale;
e ciò almeno a far data dal mese di gennaio dell'anno 1992;
- di aver la Banca convenuta Banca convenuta, disatteso le disposizioni di legge del T.U.L.B., nonché quelle di cui agli artt. 1823 e ss., 1283, 1284, 1346 e 1842 e ss. codice civile, ed ancora quelle relative all'art. 7, comma 2, della Delibera CICR del
9 febbraio 2000 avendo provveduto – nel corso del periodo in esame del rapporto per cui è causa – ad applicare non solo costi e tassi d'interesse nominali unilateralmente stabiliti e determinati, ma capitalizzando trimestralmente gli interessi (anatocismo) ed omettendo qualsiasi condizione di reciprocità;
- di aver diritto alla restituzione, alla data del 14.07.2006, da parte della CP_3
dell'importo di euro 131.510,15 così come determinato dalla Consulenza tecnica di parte depositata agli atti.
Si costituiva alla prima udienza di trattazione Banco di Napoli Spa che chiedeva il rigetto delle avverse domande per intervenuta prescrizione del diritto, essendo
4 infruttuosamente elasso il termine di anni 10.
Concessi i termini 183 VI comma cpc, il G.I. all'udienza del 2.03.2012, il Giudice conferiva al Dott. Normale Busillo Sergio incarico peritale. Nelle more dell'espletamento dell'incarico peritale da parte del nominato CT, a seguito della soppressione della Sezione Dist.ta di Capri del Tribunale di Napoli, la causa veniva trasferita presso il Tribunale di Napoli con R.G.n.60006/2011 con conseguenziale nomina di nuovo G.I.
All'udienza del 7.07.2015 veniva nominato quale nuovo CT il Dott. Per_3
ed il 16.12.2016 disposto supplemento di perizia.
[...]
Depositata la CT anche INTEGRATIVA in data 1.06.2017, la causa veniva ritenuta matura per la decisone previa concessione dei termini 190 cpc.
Con sentenza n. 12436/2017 depositata in data 7.12.2017 e resa pubblica in data
28.12.2017, il Tribunale di Napoli accoglieva integralmente la domanda attorea così testualmente disponeva“
P.Q.M.
1) in accoglimento delle domande proposte dall'attrice dichiara la illegittimità dell'applicazione, nei termini di Persona_1 cui in motivazione, di interessi in misura ultralegale, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto, al rapporto di conto corrente bancario inter partes;
2) Condanna l'istituto bancario convenuto alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo di Euro 136.807,55, oltre interessi al saggio legale dalla data della notifica dell'atto di citazione al saldo;
3) Condanna la società convenuta alla refusione in favore dell'attrice dell'importo di Euro 13.430,00 per compenso professionale ed Euro 550,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15 %
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte attrice dichiaratori anticipatario;
4) PONE definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separati decreti, a carico della società convenuta, che condanna al relativo rimborso in favore della parte attrice se e nella misura in cui ne documenti l'anticipo”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Per la riforma della sentenza interponeva gravame l' con atto Parte_3
notificato in data 16.02.2018, rubricato sub nrg 990/2018, fondato su tre motivi.
5 Con il primo la appellante contestava il rigetto dell'eccezione sulla prescrizione, CP_3 adducendo di averla correttamente sollevata, non essendo tenuto ad allegare specificamente le singole rimesse che si assumono solutorie. Richiamando le conclusioni della CT, affermava doversi tener conto “dell'invio da parte dell'attrice della lettera interruttiva della prescrizione, avvenuto in data 20/04/2010” sicché “il Giudice avrebbe dovuto accertare e dichiarare l'esistenza di un credito della correntista per € 25.392, 45, e non di € 129.838,63 come invece è stato disposto, con ingente e giusto danno per l'Istituto bancario”.
Con il secondo richiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il primo Giudicante, condividendo in toto le conclusioni del proprio Ausiliario aveva accertato e dichiarato, relativamente al periodo 1992/1996, l'esistenza di un affidamento di fatto. Secondo la difesa appellante: “il conto corrente intrattenuto dalla sig.ra Per_1
non risulta affidato, non rinvenendosi agli atti del giudizio un contratto di
[...] apertura di credito che attesti ciò; in mancanza di prova scritta dell'apertura di credito (di cui deve essere inequivocabilmente indicata la soglia stessa dell'affidamento) è da escludersi l'esistenza di affidamento”.
Con il terzo motivo richiedeva infine la riforma del capo della sentenza impugnata relativa alla refusione delle spese di lite.
Concludeva: 1) In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 12436/2017, […], sino all'esito del presente giudizio di appello, con cui si
Vorrà riformare la sentenza n. 12436/2017 nel senso richiesto, considerando correttamente sollevata l'eccezione di prescrizione relativa ad un rapporto non affidato, e per l'effetto ridimensionando notevolmente la condanna disposta in danno della banca, odierna appellante, sia per la sorta capitale che per le spese di lite;
2) Accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza per vizio di motivazione, data l'erroneità degli assunti in essa contenuti e per l'effetto, accertare e dichiarare che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierna appellante nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, risulta tempestivamente e correttamente proposta e per l'effetto considerare prescritte tutte le movimentazioni anteriori al 20/04/2000 ( considerando la lettera interruttiva della prescrizione del 20/04/2010 indicata dal CT); 3) Accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza per vizio di motivazione, data l'erroneità degli assunti in essa 6 contenuti e per l'effetto, accertare e dichiarare che il conto corrente n. 27/4095, oggetto di contestazione da parte dell'odierna appellante, per il periodo ricompreso tra il 1992 ed il
1996 era privo di affidamenti in quanto alcun contratto di affidamento è stato prodotto in atti;
4) Accertare e dichiarare che, a tutto voler concedere, il saldo del conto corrente in contestazione è pari ad € 25.392,45, e non ad € 129.838,63.
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre Iva, CPA e rimborso forfettario, nonché, con riforma delle spese di lite liquidate in primo grado, per effetto della cospicua riduzione dell'importo oggetto di condanna”.
Si costituiva che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma Persona_1 della sentenza impugnata, richiamando con le proprie difese le motivazioni espresse in sentenza.
Veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Celebrate le udienze di trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione con termini.
All'esito del deposito delle conclusionali e delle repliche, la Corte di Appello di
Napoli con la sentenza nr. 1858/2020 pubblicata il 27.5.2020 accoglieva l'appello e stabiliva in dispositivo: “in parziale riforma della sentenza impugnata ridetermina in euro 25.392,45 la somma dovuta a oltre interessi al saggio legale dalla Persona_1 data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
condanna alla Persona_1 restituzione della differenza di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata;
dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e, per l'effetto, condanna parte appellata alla restituzione delle somme ricevute, a titolo di spese e competenze professionali, in esecuzione della sentenza impugnata.”
Così argomentando: riguardo al primo motivo di appello, “La tesi difensiva
(dell'appellata) è infondata alla luce delle precisazioni fornite dalla S.C. con successiva sentenza n. 2020 n. 5510. Ed, invero, con la suddetta sentenza la S.C. ha avuto modo di precisare che “in linea con i principii in tema di onere di allegazione, in generale, e di onere di allegazione riferito all'eccezione di prescrizione, non è necessaria l'indicazione da parte della banca del dies a quo del termine di prescrizione;
l'elemento qualificante l'eccezione di
7 prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce, appunto, il fatto principale al quale la legge riconnette l'invocato effetto estintivo;
richiedere al convenuto, ai fini della valutazione dell'ammissibilità dell'eccezione che tale inerzia sia particolarmente connotata in riferimento al termine iniziale della stessa (individuando e specificando diverse rimesse solutorie) comporterebbe l'introduzione indiretta di una nuova tipizzazione delle diverse forme di prescrizione“ per cui si conclude ritenendo che” non era la banca a dover provare il fatto negativo dell'inesistenza di apertura di credito, o la natura solutoria delle rimesse, che invece scaturiva automaticamente dall'assenza di prova di un rapporto di affidamento in conto corrente”.
A tal punto il thema decidendum si intreccia con il secondo motivo (cosiddetta l'inesistenza di un contratto di apertura di credito, anche collegato a quello di conto corrente.) Il problema posto dalle contrapposte tesi difensive involge il riconoscimento o meno del cd. “fido di fatto” prima dell'entrata in vigore della Legge 1992 n. 154 che ha previsto per il contratto di apertura di credito (come per tutti i contratti bancari) la forma scritta ad substantiam e ad probationem. In merito, in assenza di un indirizzo giurisprudenziale di legittimità uniforme, si richiama, per la sua rilevanza in subiecta materia, la sentenza della S.C. 2017 n. 27836 che ha rigettato il ricorso proposto con cui si chiedeva di considerare valido il contratto di apertura di credito concluso per “facta concludentia”. Sul punto, in ogni caso, non può che richiamarsi il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (Tribunale di Catania ordinanza 21.3.2013; Corte d'Appello di Napoli ordinanza 01.10.2012; Corte d'Appello di Milano n. 563 del 03.02.2018;
Tribunale Cosenza sent. 461/2013; Tribunale Torino sentenza 4.3.2013; Tribunale di
Catania sentenza 2167 del 17.5.2018 oltre alla giurisprudenza di merito richiamata da parte appellante) secondo cui anche per il periodo antecedente alla riforma bancaria, in ogni caso, la tolleranza di fatto nell'utilizzo del conto in scoperto o in esubero viene ritenuto non idoneo a far sorgere in capo alla banca le obbligazioni derivanti da un contratto di apertura di credito, soprattutto quando tali circostanze non consentano di determinare l'ammontare del fido asseritamente accordato (come nel caso di specie). L'accoglimento dell'appello proposto comporta, pertanto, che si devono considerare prescritte tutte le movimentazioni bancarie, relative al c/c 27/4095, anteriori al 20.04.2000 (considerando la lettera interruttiva della prescrizione del 20.04.2010 indicata dal c.t.u) e che il suddetto conto
8 corrente, per il periodo ricompreso tra il 1992 ed il 1996, era privo di affidamento (con la conseguenza che rimesse erano da considerarsi sempre di “natura solutoria”). La sentenza impugnata, pertanto, deve essere in parte riformata nel senso di ritenere dovuta in restituzione all'appellata non la somma di euro 136.807,55 ma la minor somma Per_1 di euro 25.392,45 con conseguente restituzione della differenza di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata.
Quanto al terzo motivo evidenziava che tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali sopra richiamati, solo in “parte” risolti dalla più recente giurisprudenza di legittimità
(anche con arresti intervenuti successivamente alla data della rimessione in decisione della presente causa), ricorrono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio, con conseguente obbligo di restituzione in favore di parte appellante –secondo la richiesta del suo difensore -delle somme ricevute, a titolo di spese e competenze professionali, in esecuzione della sentenza impugnata.”
GIUDIZIO IN CASSAZIONE
Con atto notificato il 1.12.2020 proponeva ricorso per cassazione Per_1
fondandolo in ragione di quattro motivi.
[...]
Col primo: la ricorrente denunciava violazione o falsa applicazione dell'art.2697, comma
2, degli artt.2935 e 2946 cod..civ. nonché dell'art.115 cod.proc.civ. relativamente alla ritenuta non configurabilità di un fido di fatto e all'accoglimento da parte della Corte territoriale dell'eccezione di prescrizione con riferimento alle rimesse del quadriennio 1992-
1996.
Con il secondo la ricorrente denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente e comunque inferiore al minimo costituzionale relativamente all'accoglimento da parte della Corte territoriale dell'eccezione di prescrizione con riferimento alle rimesse del quadriennio 1996-2000.
Con il terzo la ricorrente denunciava l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti con riferimento al contratto di affidamento del 8.4.1996
Con il quarto la ricorrente denunciava l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti con riferimento alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
L'intimata già Banco di Napoli, non si costituiva nel Controparte_5
9 giudizio di legittimità.
Con sentenza n. 15073 del 2024 depositata il 21 maggio 2024 la Suprema Corte di cassazione a definizione del procedimento nrg 30471/2020 proposto dalla accoglieva il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, inammissibile il Per_1
primo e cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti rinviando la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, in virtù delle seguenti motivazioni:
- SUL PRIMO MOTIVO: “Il motivo che deduce violazione di legge e specificamente della regola dell'onere probatorio (art.2697 cod.civ.), delle norme in materia di prescrizione
(art.2935 e 2946 cod..civ.) e del principio di disponibilità delle prove (art.115 cod.proc.civ.) non coglie il segno e non si raffronta con la necessaria attitudine confutatoria alla succinta, eppur comprensibile, ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte partenopea non ha affatto negato che il contratto di apertura di credito pro tempore potesse essere stipulato in forma concludente, ma a pagina 4, dopo aver richiamato indirizzi giurisprudenziali di legittimità e di merito, ha assunto che la tolleranza di fatto nell'utilizzo del conto in scoperto o in esubero non dimostrava la stipulazione per facta concludentia di una apertura di credito affidata in conto corrente, «soprattutto quanto tali circostanze non consentano di determinare l'ammontare del fido asseritamente accordato (come nel caso di specie).» Con tale concisa affermazione la Corte territoriale ha affermato che non vi era la prova nel caso di specie della stipulazione del contratto, ma solo di una mera tolleranza di fatto e ne ha anche addotto la ragione (ossia che non si sarebbe potuto indicare il limite del fido). Ciò premesso, il mezzo proposto non solo non coglie la ratio e non censura un difetto assoluto o mera apparenza di motivazione (che peraltro, come osservato, non sussiste), ma sconfina apertamente nel merito, laddove finisce con il chiedere a questa Corte di legittimità di rivalutare il fatto e le prove per concludere che invece il negozio per fatti concludenti era stato concluso. Ciò, per giunta, senza affrontare la specifica ragione indicata dalla Corte napoletana a sostegno del suo convincimento”.
- SUL SECONDO, TERZO E QUARTO MOTIVO: “I motivi sono connessi e possono essere affrontati congiuntamente. Con riferimento al periodo successivo all'aprile del 1996
10 la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia totalmente ignorato l'esistenza di un contratto scritto di apertura di credito dell'8.4.1996, assumendo la perdurante inesistenza di un valido contratto di affidamento anche per il periodo intercorrente tra tale data e il
20.4.2000. L'esistenza del contratto scritto di apertura di credito del 1996 per la somma di lire 200.000.000 era stata accertata dal Tribunale, come riferisce puntualmente la ricorrente (pag.5, ultimo capoverso, pag.6 capoverso;
pag.10 capoverso;
pag.11, 2° capoverso). Inoltre, per vero, non risulta neppure che la appellante avesse aggredito CP_3 con specifico motivo quella statuizione, visto che si era concentrato le sue censure sulla corretta formulazione dell'eccezione di prescrizione e sull'insussistenza di un affidamento di fatto nel periodo 1992-1996. Al riguardo la motivazione in forza della quale la Corte di appello si è indotta a riformare la decisione di primo grado, accogliendo l'eccezione di prescrizione e, si suppone, a considerare solutorie le rimesse operate in quel periodo 1996-
2000 non supera la soglia dell'apparenza e rasenta l'assoluta assenza grafica: «….si devono considerare prescritte tutte le movimentazioni bancarie, relative al c/c 27/4095, anteriori al
20.4.2000 (considerando la lettera interruttiva della prescrizione del 20.4.2010 indicata dal c.t.u.) e che il suddetto conto corrente, per il periodo ricompreso fra il 1992 e il 1996, era privo di affidamento (con la conseguenza che rimesse erano da considerarsi sempre di
“natura solutoria”)». Non è certamente possibile comunque ricostruire e comprendere il percorso logico e giuridico seguito dai giudici partenopei nella parte riferibile alle rimesse relative al periodo 1996-2000, omologate senza alcuna spiegazione a quelle del quadriennio precedente non coperto dal contratto. Per altro verso la ricorrente stigmatizza efficacemente, nello scrupoloso rispetto del canone di specificità e autosufficienza, l'omessa considerazione del fatto decisivo della stipulazione del contratto di apertura di credito dell'8.4.1996, prodotto in giudizio e ampiamente richiamato dal consulente d'ufficio. Ed è innegabile che la Corte partenopea abbia completamente omesso di esaminare il fatto decisivo dell'esistenza del contratto formale, non solo discussa fra le parti ma accertata dal
Tribunale. La Corte pertanto accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità”.
APPELLO IN RIASSUNZIONE
11 Con appello in riassunzione notificato il 17.07.2024 e iscritto a ruolo il 19 luglio
2024 sub nrg 3453/2024 e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
rassegnavano le conclusioni come sopra riportate, sulla scorta Persona_1 della pronuncia resa dalla Suprema Corte.
Si costituiva la (già Banco di Napoli Spa), richiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni già riportate.
Fissata l'udienza del 26/09/25 ai sensi dell'art 281 sexies cpc, preso atto delle note scritte depositate per l'udienza indicata la causa veniva decisa in ragione della seguente
MOTIVAZIONE
La domanda di ripetizione indebito originariamente introdotta da Per_1
e successivamente proseguita dai suoi eredi e
[...] Parte_1 Pt_2
merita di essere accolta nei limiti della statuizione della Suprema Corte
[...] di Legittimità. Invero, la Suprema Corte ha cassato la sentenza pronunciata, in prima battuta dalla Corte d'Appello di Napoli per aver "totalmente ignorato l'esistenza di un contratto scritto di apertura di credito dell'8.4.1996", rilevando che:
"L'esistenza del contratto scritto di apertura di credito del 1996 per la somma di lire
200.000.000 era stata accertata dal Tribunale... Inoltre, per vero, non risulta neppure che la appellante avesse aggredito con specifico motivo quella statuizione" così CP_3
erroneamente assumendo la perdurante inesistenza di un valido contratto di affidamento anche per il periodo intercorrente tra tale data e il 20.04.2000. (..) e nell'aver dichiarato prescritte le movimentazioni del periodo 1996-2000 "senza alcuna spiegazione".
Come correttamente rilevato dalla Suprema Corte, la Banca appellante non aveva
"aggredito con specifico motivo quella statuizione", concentrando le proprie censure esclusivamente sulla prescrizione per il periodo 1992-1996 e sull'inesistenza di un affidamento di fatto per tale quadriennio.
Ne segue l'incontestabilità dell'accertamento relativo all'esistenza del contratto di apertura di credito del 8.04.1996 con riguardo alla presenza di un valido contratto di apertura di credito per il periodo 1996-2000 in applicazione dei consolidati dalla
12 giurisprudenza di legittimità:
-Natura ripristinatoria delle rimesse: I versamenti effettuati entro i limiti dell'affidamento concesso hanno funzione meramente ripristinatoria della provvista-
-Decorrenza della prescrizione: Il termine prescrizionale decorre dalla chiusura del conto
(17.07.2006) e non dalle singole annotazioni;
-Inapplicabilità dell'eccezione di prescrizione: Non essendo decorso il termine decennale dalla chiusura del conto alla notifica dell'atto di citazione (11.02.2011).
Sulla base di tali premesse in alcun modo potranno ritenersi prescritte le partite di cui al periodo 1996/2000 tenuto conto del fatto che, (come dichiarato dal Giudice di primo grado), il conto in questione dovrà ritenersi non già scoperto, ma semplicemente passivo e ciò, a decorrere dall'aprile del 1996, in virtù del contratto di affidamento sottoscritto dalle parti in causa in data 8.04.1996 e pertanto, in considerazione della natura ripristinatoria delle relative rimesse, ritenere inapplicabile l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall'Istituto di credito per tutto il periodo 1996/2000. (cfr. note conclusionali appellante in riassunzione che qui si richiamano nella parte in corsivo). Invero, alla luce della
CT in primo grado, l'ausiliario ha elaborato tre possibili ipotesi:
1) € 136.807,55 nell'ipotesi di calcolo elaborata su tutto il periodo 1992-2006, senza quindi tener conto di alcuna prescrizione;
2) € 60.959,71 nell'ipotesi di calcolo elaborata limitatamente al periodo 2000-2006, applicando quindi la prescrizione sul tutto il periodo precedente (1992-2000) e precisamente dalla data del 20.04.2000 (decennio antecedente alla data della messa in mora interruttiva inoltrata dall'attrice alla Banca il 20.04.2010) alla data del 1.01.1992 (primo estratto conto in atti);
3) € 96.827, 68 nell'ipotesi di calcolo elaborata limitatamente al periodo 1996-2006, applicando quindi la prescrizione esclusivamente sul periodo precedente (1992-1996) e precisamente dall'aprile del 1996 (tenuto conto del contratto di affidamento in atti sottoscritto in data 8.04.1996) alla data del 1.01.1992 (primo estratto conto in atti).
Orbene, alla luce dei principi fissati dalla Cassazione e dell'accertato contratto di apertura di credito del 1996, deve applicarsi la terza ipotesi di calcolo elaborata dal CT, che tiene conto:
-Dell'inesistenza di un affidamento di fatto per il periodo 1992-1996;
13 -Dell'esistenza del contratto scritto di apertura di credito per il periodo 1996-2000;
-Della conseguente natura ripristinatoria delle rimesse per quest'ultimo periodo.
Occorre inoltre precisare che: la convenuta in riassunzione sostiene la legittimità della capitalizzazione trimestrale post-2000 in base alla delibera CICR. Tale argomentazione contrasta con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.
Come chiarito dalla Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 13669 del 21 maggio 2025: "…
In tema di capitalizzazione degli interessi nei contratti bancari, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera
CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera, non risultando sufficienti le comunicazioni effettuate sulla Gazzetta Ufficiale e tramite gli estratti conto, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR." (nello stesso senso ex multis
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 28215 del 4 novembre 2024).
La Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8947 del 3 aprile 2025 ha ulteriormente precisato:
"La delibera CICR del 9 febbraio 2000 non ha determinato alcuna sanatoria automatica delle clausole anatocistiche nulle contenute nei contratti bancari stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, essendo necessaria una specifica rinegoziazione delle condizioni contrattuali"
Quanto all'onere probatorio dell'avvenuto adeguamento, la Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 31256 del 28 novembre 2024 ha chiarito: "Grava sulla banca l'onere di provare l'avvenuto adeguamento del contratto alle disposizioni della delibera CICR del 9 febbraio 2000, mediante la dimostrazione dell'invio della comunicazione prevista dall'art. 2 della delibera stessa e dell'accettazione da parte del cliente"
Ed ancora, la Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 4782 del 20 febbraio 2025 ha ribadito:
"Non è sufficiente la mera pubblicazione della delibera CICR in Gazzetta Ufficiale per rendere operativa la capitalizzazione trimestrale nei rapporti contrattuali preesistenti, essendo necessaria la specifica approvazione scritta del cliente ai sensi dell'art. 7, comma 3, della delibera".
14 IL CT nella relazione integrativa del 1.06.2017 ha affermato che “in merito al criterio di capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi per il periodo successivo al giugno 2000, si rappresenta che in base alla documentazione agli atti non vi è specifica approvazione scritta da parte del correntista ai sensi dell'art 7 co 3 della delibera
CICR del 9 febbraio 2000 né la banca ha dato prova dell'invio della comunicazione a mezzo raccomandata…”.
Sulla base di tali premesse, correttamente il consulente ha provveduto ad elaborare nuovi conteggi escludendo la capitalizzazione illegittimamente operata dalla per l'intero CP_3 periodo.
Occorre poi precisare che, secondo che il calcolo doveva essere Controparte_1
effettuato sul "saldo banca" anziché sul "saldo ricostruito". Tale tesi contrasta frontalmente con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui “"Nelle controversie bancarie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito" (Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 15684 del 12 giugno
2025).
Il principio è stato ribadito dalla Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 9203 del 8 aprile
2025, che ha precisato: "L'individuazione delle rimesse solutorie deve avvenire sulla base dei saldi ricalcolati dal consulente di ufficio a seguito dell'espunzione delle poste ritenute illegittime, secondo il criterio del saldo rettificato, e non già alla stregua delle operazioni risultanti negli estratti conto originari formati all'epoca in cui sarebbero avvenuti i pagamenti indebiti"
La giurisprudenza di legittimità ha fornito una solida giustificazione teorica al principio del saldo rettificato. Come evidenziato dalla Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 29374 del
13 novembre 2024: "Se il contratto di conto corrente è viziato da nullità delle annotazioni in esso presenti, anche l'estratto conto presenta dei saldi viziati, inidonei ad individuare le rimesse solutorie effettuate dal correntista. Non si può fare affidamento su quelle che sono le risultanze finali offerte dalla banca, in quanto sono basate su clausole contrattuali e
15 prassi contabili contrarie a norme imperative ed inderogabili, creando, così, una realtà contabile solo apparente e virtuale"
(..) Il Tribunale di primo grado ha correttamente dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale per violazione dell'art. 1283 c.c., principio mai contestato dalla banca convenuta.
Analogamente, è stata dichiarata la nullità della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza ex art. 1346 c.c., non essendo stati indicati i criteri di determinazione.
Quanto alla determinazione del credito dovuto in ripetizione sulla base delle considerazioni svolte e dei principi fissati dalla Cassazione, deve applicarsi la terza ipotesi di calcolo elaborata dal CT, che quantifica il credito degli odierni ricorrenti in €
96.827,68.
Tale importo tiene conto:
-Della prescrizione per il periodo 1992-1996 (assenza di affidamento di fatto);
-Dell'esistenza del contratto scritto per il periodo 1996-2000;
-Della natura ripristinatoria delle rimesse per quest'ultimo periodo;
-Dell'inapplicabilità della prescrizione per il periodo 1996-2006.
Il credito così determinato deve essere maggiorato degli interessi legali dalla domanda al saldo, conformemente ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite n. 15895 del 2019 in materia di decorrenza degli interessi nell'azione di ripetizione dell'indebito.
Occorre ora considerare che il Tribunale aveva accolto la domanda riconoscendo un saldo a credito del correntista di € 136.807,55 (saldo ricalcolato senza prescrizione periodo 1992/2006), oltre interessi legali dalla data di notifica della citazione in primo grado sino al saldo.
Poiché, in appello, NON è stata sospesa l'esecutorietà della sentenza in parola,
l'appellata vi ha provveduto versando in favore della sig.ra l'importo di CP_3 Pt_4
€ 149.811,59 per capitale ed interessi riconosciuti nella sentenza di primo grado nonché €
17.057,08 per compensi maturati in favore del professionista come liquidati dal provvedimento. (Confronta conclusioni dell'appellata in riassunzione la quale ha precisato che, nonostante la sentenza della Corte d'Appello di Napoli avesse riconosciuto il minor credito della sig.ra pari ad € 25.392,45 compensando le spese del doppio Per_1 grado di giudizio, la controparte non aveva provveduto alla restituzione degli importi
16 dovuti). L'assunto non è stato contestato dalla controparte.
Non è dato sapere quando il pagamento è avvenuto.
Orbene, onde adeguare le disposizioni del Tribunale a quanto disposto dalla Corte di legittimità, la domanda di (proseguita dai suoi eredi Controparte_6 Pt_1
e ) va accolta riconoscendo il diritto dell'originaria parte
[...] Parte_2
attorea alla ripetizione delle somme indebitamente incassate dalla CP_7
(già Banco di Napoli Spa), in ragione del conto corrente per cui è
[...]
controversia pari ad € 96.827,68, oltre interessi legali dalla notifica della citazione in primo grado al saldo, con necessità per l'appellante in riassunzione di restituire le somme indebitamente percepite rispetto alla minor somma dovuta oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado all'effettivo pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza in ossequio al principio di diritto fissato dal
Giudice di Legittimità secondo cui: Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla
Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato. (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/06/2025, (ud. 22/05/2025, dep.
21/06/2025), n.16645 nonché, tra le altre: Cass. n. 15506/2018).
Orbene, considerato che la domanda è stata sostanzialmente accolta con riguardo alla diversa somma calcolata dalla CT (come pure chiesto nell'atto introduttivo del primo grado), tenuto conto del valore della controversia, pari a € 96.827,68, in applicazione delle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, esse vanno liquidate come di seguito: per il giudizio di primo grado conclusosi con sentenza n. 12436/2017 del 28.12.2017 in € 14.103,00 per compensi professionali (oltre spese generali, IVA e CPA) nonché rimborso del CU versato all'iscrizione a ruolo pari ad € 374,00;
17 per il giudizio di appello conclusosi con sentenza n. 1858/2020 del 27.05.2020, in €
14.317,00 per compensi professionali (oltre spese generali, IVA e CPA); per il giudizio di Cassazione (ricorso n. 30471/2020), conclusosi con ordinanza n.
15073 del 29.05.2024, € 7.655,00 per compensi professionali (oltre spese generali, IVA
e CPA) nonché rimborso del CU (€ 1.518,00) e del contributo fisso ex art. 13, comma
2-bis, D.P.R. 115/2002 (€ 200,00) entrambi versati all'iscrizione a ruolo pari a complessivi € 1.718,00; per il presente giudizio in riassunzione in: € 14.317,00 per compensi professionali
(oltre spese generali, IVA e CPA) nonché rimborso del CU (€ 759,00) e del contributo spese forfettarie (€ 27,00) entrambi versati all'iscrizione a ruolo pari a complessivi € 786,00.
Le somme come liquidate vanno distratte in favore degli Avv.ti Salvatore
Mazzotta e Giovanni Visco, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 75 del R.D.
1368/1941.
Inoltre, la convenuta in primo grado va condannata al pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio espletate nel primo grado di giudizio con obbligo di rimborso in favore degli odierni appellanti per quanto anticipato.
PQM
la Corte d'Appello di Napoli, VIII sez., in persona dei Consiglieri in epigrafe specificati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 12436/2017 del 28.12.2017, ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
a) accoglie la domanda originariamente introdotta da Controparte_6
(proseguita dai suoi eredi e ) con diritto alla Parte_1 Parte_2 ripetizione delle somme indebitamente incassate dalla Controparte_7
(già Banco di Napoli Spa) in ragione del conto corrente per cui è
[...]
controversia pari ad € 96.827,68, oltre interessi legali dalla notifica della citazione in primo grado al saldo;
b) condanna l'appellante in riassunzione a restituire le somme indebitamente percepite rispetto alla minor somma dovuta pari ad € 96.827,68, oltre interessi
18 legali dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado all'effettivo pagamento;
c) condanna l'appellata in riassunzione (già Banco di Controparte_7
Napoli Spa) in persona del l.r.p.t. a rifondere alla controparte le spese di lite come di seguito specificate: per il giudizio di primo grado conclusosi con sentenza n. 12436/2017 del
28.12.2017 in € 14.103,00 per compensi professionali (oltre spese generali, IVA e
CPA) nonché rimborso del CU versato all'iscrizione a ruolo pari ad € 374,00; per il giudizio di appello conclusosi con sentenza n. 1858/2020 del 27.05.2020, in € 14.317,00 per compensi professionali (oltre spese generali, IVA e CPA); per il giudizio di Cassazione (ricorso n. 30471/2020), conclusosi con ordinanza n. 15073 del 29.05.2024, € 7.655,00 per compensi professionali (oltre spese generali, IVA e CPA) nonché rimborso del CU (€ 1.518,00) e del contributo fisso ex art. 13, comma 2-bis, D.P.R. 115/2002 (€ 200,00) entrambi versati all'iscrizione a ruolo pari a complessivi € 1.718,00; per il presente giudizio in riassunzione in: € 14.317,00 per compensi professionali (oltre spese generali, IVA e CPA) nonché rimborso del CU (€
759,00) e del contributo spese forfettarie (€ 27,00) entrambi versati all'iscrizione a ruolo pari a complessivi € 786,00.
Le somme come liquidate vanno distratte in favore degli Avv.ti Salvatore
Mazzotta e Giovanni Visco, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 75 del R.D.
1368/1941;
d) condanna (già Banco di Napoli Spa) in persona del Controparte_7
l.r.p.t. al pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio espletate nel primo grado di giudizio con obbligo di rimborso in favore degli odierni appellanti e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Controparte_6
per quanto anticipato.
Così deciso il 26/09/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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