Decreto cautelare 9 agosto 2025
Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
Ordinanza cautelare 23 gennaio 2026
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00506/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01494/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1494 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Archest s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la mandante Seingim Global Service s.r.l. in relazione alla procedura CIG B6C820CD04, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Quaranta, Gianni Zgagliardich e Alberto Lodolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
nei confronti
MA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con la mandante INM and Partner s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Casella, Giovanni Scudier e Roberta Paccagnella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo
- del decreto del Provveditore alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia n. 626 in data 17 luglio 2025, nella parte in cui viene disposta l’aggiudicazione, in favore del R.T.P. MA S.p.A. – INM and Partner s.r.l., della procedura aperta per l’affidamento di “ servizi di architettura e ingegneria relativi alla Direzione Lavori e Ufficio di Direzione Lavori nell’ambito della realizzazione di un nuovo Istituto Penitenziario nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN) da 300 posti ”, comunicato in pari data ai sensi dell’art. 90 d.lgs. 36/2023;
- del disciplinare di gara, nella parte in cui vengono definiti i criteri di valutazione in relazione al subcriterio “ B.4 .” e nella parte in cui si prevede che venga verificata la sola busta amministrativa del primo graduato;
- dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante in data 5 giugno 2025;
- dei verbali del seggio di gara n. 1 del 17 giugno 2025, n. 2 del 26 giugno 2025 e n. 3 del 1° luglio 2025;
- dei verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 17 giugno 2025, n. 2 del 18 giugno 2025 e n. 3 del 24 giugno 2025, con annessi gli allegati “A”, “B” e “C”, recanti le tabelle relative alla valutazione tecnico-qualitativa delle offerte presentate;
- della comunicazione della stazione appaltante del 17 luglio 2025;
- dell’eventuale consegna in via d’urgenza e/o anticipata e/o altro titolo disposta nelle more della stipula del contratto;
- dell’eventuale contratto medio tempore stipulato con l’aggiudicataria;
- di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi;
quanto ai motivi aggiunti presentati il 26 novembre 2025
per l’annullamento
- del decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche, prot. n. 0001014 del 18 novembre 2025, con cui è stata disposta la revoca dell’intera procedura di gara recante il CIG B6C820CD04, comunicato alle parti e depositato agli atti di giudizio il 18 novembre 2025;
- nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti;
quanto ai motivi aggiunti presentati il 10 gennaio 2026
per l’annullamento
- del decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche, prot. n. 0001014 del 18 novembre 2025, con cui è stata disposta la revoca dell’intera procedura di gara recante il CIG B6C820CD04, comunicato alle parti e depositato agli atti di giudizio il 18 novembre 2025;
- del provvedimento del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche, prot. n. 36907 del 1° ottobre 2025, recante ad oggetto “ Nomina del direttore dei lavori e costituzione con rimodulazione dell’ufficio di direzione lavori ” conosciuto solo in data 12 dicembre 2025 attraverso l’ostensione documentale da parte dell’amministrazione;
- della nota del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, prot. n. 47368 del 12 dicembre 2025, con cui l’amministrazione ha riscontrato l’istanza di accesso agli atti inviata il 5 dicembre 2025 dalla capogruppo mandataria Archest s.r.l. e assunta a prot. n. 46497 del 9 dicembre 2025 del Provveditorato;
- nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di MA S.p.A. e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il dott. EA IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La questione sulla quale si controverte attiene all’esito della gara pubblica avente ad oggetto “ l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi alla Direzione Lavori e Ufficio di Direzione Lavori nell’ambito della realizzazione di un nuovo Istituto Penitenziario nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN) da 300 posti ”.
1.1. La relativa procedura aperta (CIG B6C820CD04) è stata indetta con decreto del Provveditore del 7 maggio 2025, n. 72, con il quale è stato individuato, quale criterio ai fini della selezione dell’aggiudicatario, quello “ dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 71 e 108, co. 2, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 ”.
1.2. Il bando di gara è stato sottoscritto il 13 maggio 2025 per essere poi pubblicato sia sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea sia sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC.
La stazione appaltante ha fissato in euro 1.386.884,90 l’importo posto a base d’asta e ha stabilito, quali punteggi massimi attribuibili in sede di valutazione delle offerte, 75 punti per l’offerta tecnica e 25 punti per quella economica.
In particolare, nella parte del disciplinare dedicata alla ripartizione dei punteggi discrezionali da attribuire in sede di valutazione dell’offerta tecnica, per il sub-criterio “ B.4. ” (riguardante “Il possesso di eventuali certificazioni di qualità attinenti al servizio da svolgere ”), è stata prevista l’“ attribuzione di max 5 punti ”.
In sede di chiarimenti è stato chiesto alla stazione appaltante di “ specificare se le certificazioni elencate in parentesi a pag. 33 (UNI EN ISO 90001, SA 8000, UNI ISO 37001, UNI/PdR 125) [dovessero] essere possedute tutte o se [fosse] solo un elenco esemplificativo ”; la medesima amministrazione ha riscontrato la richiesta in data 5 giugno 2025 affermando che “ Le certificazioni indicate a pagina 33 del Disciplinare di gara [costituivano] un elenco di certificazioni di qualità ritenute attinenti al servizio da svolgere e considerate premianti ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo all’offerta tecnica ”, conseguentemente “ il Concorrente non [era] obbligato a possederle tutte ”.
1.3. Con decreto del Provveditore del 16 giugno 2025, n. 523, l’amministrazione ha nominato la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte e il Seggio di gara “ ai fini dell’esame della documentazione amministrativa ”.
Quest’ultimo, riunitosi nella seduta pubblica del 17 giugno 2025, ha verificato che, nel termine perentorio delle ore 23:59 del 12 giugno 2025, fossero pervenuti i plichi contenenti le offerte digitali di altrettanti operatori economici, tra cui quelle del ricorrente e del controinteressato, risultato poi aggiudicatario del servizio.
1.4. La Commissione giudicatrice si è quindi riunita nei giorni 17, 18 e 24 giugno 2025, stabilendo, nella seduta di cui al verbale n. 3, per quanto concerne il sub-criterio “ B.4. ”, di attribuire i punteggi “ mediante un approccio di tipo quantitativo, ovvero considerando il possesso o meno delle certificazioni di qualità attinenti al servizio oggetto della procedura da parte dei Concorrenti fino all’attribuzione del punteggio massimo di 5 punti previsto dal Disciplinare ”.
Sulla scorta di tali premesse, con riferimento al sub-criterio “ B.4. ”, la Commissione giudicatrice ha attribuito il punteggio definitivo di punti 5,000 e 2,500, rispettivamente, al controinteressato e al ricorrente.
1.5. Come da verbale n. 2 del 26 giugno 2025, il Seggio di gara si è riunito nuovamente in seduta pubblica per procedere con l’inserimento sulla piattaforma di e-procurement del punteggio tecnico assegnato dalla Commissione giudicatrice.
1.6. In data 1° luglio 2025, il Seggio di gara si è riunito nella terza seduta pubblica e, dopo aver dato conto della riparametrazione del punteggio tecnico (per il R.T.I. Archest punti 74,716; per il R.T.P. MA punti 75,000), sussistendo i presupposti – ex art. 107, comma 3, d.lgs. 36/2023 – per l’inversione procedimentale, ha proceduto all’apertura delle buste economiche.
Avendo entrambi i menzionati concorrenti offerto un ribasso del 100%, si sono visti attribuire il punteggio economico di 25 punti che ha conseguentemente portato il R.T.P. MA a classificarsi primo, con un punteggio complessivo di 100,000 punti (derivante dalla somma di 75,000 punti [riparametrati] attribuiti per l’offerta tecnica e 25,000 punti attribuiti per l’offerta economica), e il R.T.I. Archest secondo graduato, con un punteggio complessivo di 99,716 punti (derivante dalla somma di 74,716 punti [riparametrati] attribuiti per l’offerta tecnica e 25,000 punti attribuiti per l’offerta economica).
Nella stessa seduta pubblica, il Seggio di gara ha aperto la busta contenente la documentazione amministrativa “ presentata dal solo concorrente risultato primo in graduatoria ” (R.T.P. MA), la quale, ritenuta regolare, ha determinato la proposta di aggiudicazione in suo favore.
1.7. In data 8 luglio 2025, tramite portale, il R.T.I. Archest, dopo aver visionato i punteggi assegnati dai Commissari con riferimento al sub-criterio “ B.4 .” concernente la valutazione delle certificazioni, ha chiesto chiarimenti alla stazione appaltante sia per la mancata attribuzione di 1 punto per il possesso della certificazione UNI/PdR 125 (posseduta sia dalla mandataria Archest che dalla mandante Seingim) sia per l’attribuzione all’aggiudicatario di 2 punti per il possesso di “ altre certificazioni ” (che però non venivano espressamente richieste dal disciplinare) con invito a indicare quali fossero state presentate e ritenute meritevoli di punteggio.
1.8. In data 9 luglio 2025, la stazione appaltante ha riscontrato la richiesta di chiarimenti. Con riguardo alla prima questione, ha riferito di avere preso atto dell’errore attribuendolo a un mero refuso ininfluente sul punteggio assegnato al ricorrente; in ordine al secondo aspetto, ossia il punteggio attribuito al R.T.P. MA per il possesso di “ altre certificazioni ” (nello specifico, le certificazioni ISO 14001 e ISO 45001), ha rappresentato che quelle “ riportate tra parentesi nel Disciplinare (ISO 9001, SA 8000, ISO 37001, UNI/PdR 125) [costituivano] un elenco esemplificativo di certificazioni ritenute premianti da parte della Stazione Appaltante ” e che, di “ conseguenza, ciascun concorrente avrebbe potuto presentare anche altre certificazioni, purché attinenti al servizio oggetto” dell’appalto.
In pari data, il R.T.I. ricorrente ha comunicato alla stazione appaltante le seguenti osservazioni:
- le certificazioni ISO 14001 e ISO 4500, rispettivamente attinenti alla gestione ambientale e alla salute e sicurezza sul lavoro, sebbene riconosciute a livello internazionale, non rientravano nella definizione di certificazione di qualità così come delineata dalla FAQ richiamata dall’amministrazione. Invero, le predette certificazioni, riguardando specificamente la gestione ambientale e la salute e sicurezza sul lavoro, non sarebbero state idonee ad attestare “ la qualità organizzativa complessiva dell’operatore, come richiesto dal criterio in oggetto ”;
- nelle FAQ richiamate dalla stazione appaltante veniva affermato solamente che l’operatore economico non fosse obbligato a possedere tutte le certificazioni elencate; ivi non veniva chiaramente detto che un operatore economico potesse presentare delle certificazioni diverse da quelle elencate a pagina 33 nel disciplinare con riferimento al sub-criterio “ B.4 .”, “[...] bensì solamente che il punteggio sarebbe stato proporzionato al numero effettivamente posseduto tra quelle elencate ”;
- di essere anch’esso in possesso delle medesime certificazioni presentate e valorizzate dal R.T.P. MA (le certificazioni ISO 14001 e ISO 45001) e di averle inserite nella busta contenente la documentazione amministrativa e non nella busta contenente l’offerta tecnica, perché, secondo quanto previsto nel disciplinare e chiarito nelle FAQ, “ non [erano] state ritenute valutabili ai fini del sub-criterio B.4 ”.
In detta prospettiva, il ricorrente ha chiesto un chiarimento sulla loro ammissibilità ai fini della valutazione delle stesse nel sub-criterio “ B.4. ”, nonché – in chiave di autotutela – un riesame nell’attribuzione dei punteggi, in ossequio al “ principio di parità di trattamento e coerenza valutativa ”.
1.9. In data 17 luglio 2025, la stazione appaltante ha fornito un nuovo riscontro evidenziando che, siccome la procedura di gara si era svolta con l’inversione procedimentale e le operazioni di valutazione della Commissione giudicatrice si erano “ concluse nella seduta riservata del 24 giugno us ” (mentre nelle successive sedute pubbliche, rispettivamente del 26 giugno 2025 e del 1° luglio 2025, si era proceduto all’apertura delle buste economiche e della sola busta amministrativa dell’operatore economico, primo classificato), “ non [sarebbe stato] possibile avvalersi del soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del D.Lgs 36/2023 ” e, pertanto, la gara era da ritenersi legittimamente condotta.
1.10. In forza dei suesposti fatti, sempre in data 17 luglio 2025, con decreto del Provveditore n. 626, è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto in parola in favore del R.T.P. MA.
2. Avverso tale provvedimento e i suoi atti presupposti è stato dunque proposto gravame, con atto introduttivo notificato e depositato in data 8 agosto 2025, affidato a una sola articolata doglianza così rubricata: “ I. Violazione di legge (Violazione dell’art. 97, Cost.: violazione principi buon andamento, imparzialità e par condicio, nonché del principio di legalità – Violazione dell’art. 1, D.Lgs. n. 36/2023: violazione principio del risultato – Violazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 36/2023: violazione del principio della fiducia – Violazione dell’art. 5, D.Lgs. n. 36/2023: violazione dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento – Violazione dell’art. 1, comma 2-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241 – Violazione degli artt. 1362 e 1363, Cod. Civ. – Violazione dell’art. 107, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023 – Violazione dell’art. 56, paragrafo 2, Direttiva 2014/24/UE – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101, D.Lgs. n. 36/2023 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, L. 7 agosto 1990, n. 241 – Violazione delle norme regolamentari in materia di tenuta del Casellario A.N.AC. discendenti dagli artt. 94-98, D.Lgs. n. 36/2023). Violazione dei principi generali in materia di errore scusabile. Violazione del Disciplinare di gara. Eccesso di potere (Travisamento dei fatti – Disparità di trattamento – Illogicità – Contraddittorietà – Carenza di istruttoria – Sviamento di potere – Ingiustizia manifesta). Violazione del principio giurisprudenziale di prevalenza, nei casi come quello di specie, della “sostanza” sulla mera “forma” ”.
In estrema sintesi, con la predetta doglianza il R.T.I. ricorrente ha inteso censurare la mancata valutazione da parte della stazione appaltante delle certificazioni ISO 14001 e ISO 45001 effettivamente possedute dallo stesso, il quale, tratto in errore dall’incertezza generata dall’amministrazione, le ha inserite nella busta amministrativa, caricata sul portale di e-procurement nel pieno rispetto dei termini di presentazione delle offerte.
La stessa stazione appaltante avrebbe violato il principio del clare loqui secondo cui i bandi, i disciplinari e, in generale, tutti gli atti di gara devono essere redatti in modo chiaro, preciso e univoco .
Tale violazione discenderebbe dalla formulazione di una specifica disposizione del capitolato tecnico il cui elenco, riportante le certificazioni eventualmente possedute dagli operatori economici utili ai fini dell’assegnazione dei punti relativi al sub-criterio “ B.4. ”, avrebbe rappresentato un vero e proprio numerus clausus , dal momento che la stazione appaltante non solo non aveva indicato che era una esemplificazione ma non si era nemmeno espressa in tal senso nei chiarimenti resi a seguito di un quesito mirato.
Nel medesimo atto introduttivo, è stata avanzata, in via subordinata, una domanda di risarcimento del danno ed è stata altresì richiesta l’adozione di misure cautelari sia monocratiche sia collegiali volte alla sospensione degli effetti del provvedimento gravato.
3. Con decreto presidenziale n. 352 del 9 agosto 2025, dopo avere rilevato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 56 c.p.a. “ per concedere, inaudita altera parte, l’invocata misura cautelare monocratica, limitatamente alla sospensione del provvedimento di aggiudicazione ”, è stata accolta la domanda cautelare e sospeso “ l’impugnato decreto n. 626 del 17 luglio 2025, nella parte in cui [veniva] disposta l’aggiudicazione dell’appalto al R.T.P. MA S.p.A. e INM and Partner S.r.l. ”.
4. Successivamente al menzionato decreto monocratico, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il R.T.P. controinteressato si sono formalmente costituiti in giudizio, rispettivamente, nei giorni 21 e 28 agosto 2025 per poi depositare, in data 2 settembre 2025, le loro memorie ove hanno contraddetto la censura chiedendo la reiezione del ricorso e della misura cautelare collegiale.
5. All’esito della camera di consiglio del 4 settembre 2025, è stata pubblicata l’ordinanza n. 420 del 10 settembre 2025 con la quale è stata accolta la domanda cautelare sulla scorta della sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora .
In particolare, nel provvedimento, dopo avere tratteggiato l’intera vicenda e avere rilevato che “ l’elenco delle certificazioni il cui possesso avrebbe potuto determinare l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo ne riportava solo quattro ” e che “ la risposta fornita dalla stazione appaltante in data 5 giugno 2025 sul valore dell’elenco in questione non [risultava] essere dirimente in alcun modo ”, è stato ritenuto che vi fossero elementi a favore della “ tassatività del tipo di certificazioni utili alla determinazione del punteggio e che, dunque, certificazioni diverse non avrebbero dovuto essere computate ”.
6. In prossimità dell’udienza pubblica del 27 novembre 2025, prima della quale le parti hanno scambiato memorie e repliche, il R.T.I. ricorrente ha depositato dei motivi aggiunti avanzando specifiche domande.
Nel dettaglio, il ricorrente ha impugnato il decreto del 18 novembre 2025 con il quale il Provveditorato ha disposto la revoca dell’intera procedura di gara, articolando la doglianza così rubricata: “ I. Violazione di legge (Violazione dell’art. 97, Cost.: violazione principi buon andamento, imparzialità e par condicio, nonché del principio di legalità – Violazione dell’art. 1, D.Lgs. n. 36/2023: violazione principio del risultato – Violazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 36/2023: violazione del principio della fiducia – Violazione dell’art. 5, D.Lgs. n. 36/2023: violazione dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento – Violazione dell’art. 1, comma 2-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241 – Violazione dell’art. 21-quinques, L. 7 agosto 1990, n. 241 Eccesso di potere (Travisamento dei fatti – Falsità e/o carenza assoluta dei presupposti – Contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza della motivazione – Sviamento di potere – Ingiustizia manifesta) ”.
Dopo avere richiamato la disciplina in tema di revoca dei provvedimenti assunti dalla p.a., il ricorrente ha specificamente contestato il mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento di adozione dell’atto.
In primo luogo, il ricorrente ha osservato che, nel decreto di indizione della procedura revocata, l’amministrazione aveva dato atto delle valutazioni compiute dal RUP circa “[…] la difficoltà di ricorrere a professionalità interne a questa Stazione appaltante in possesso di idonea competenza a cui affidare l’incarico di Direzione lavori e Ufficio della Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 114 e dell’allegato II.14 del D.lgs n. 36/2023 ”. Successivamente, sulla scorta di quanto affermato da questo Tribunale in punto di periculum nella fase cautelare, la stessa amministrazione ha rilevato la “ sopravvenuta disponibilità ” di un ingegnere “ il quale, pur prossimo al pensionamento, [aveva] espresso formale disponibilità a proseguire temporaneamente il servizio presso l’Amministrazione per ricoprire il ruolo di Direttore dei Lavori ”.
Siffatta disponibilità – a detta del ricorrente – non costituirebbe “ un elemento nuovo e imprevedibile tale da comportare un mutamento della situazione di fatto ed integrare il presupposto richiesto dall’art. 21-quinquies, cit. affinché quindi venga legittimamente adottato il provvedimento di revoca ”.
In ogni caso, le motivazioni a sostegno del provvedimento di revoca della gara poggerebbero su un travisamento dei fatti in quanto il professionista interno sarebbe stato individuato come un “ funzionario tecnico con oltre trent’anni di esperienza e con specifica professionalità maturata sia come RUP sia come Direttore dei Lavori in opere penitenziarie analoghe ”.
Il curriculum vitae del predetto professionista, in realtà, qualificherebbe lo stesso come un esperto di ingegneria idraulica che ha ricoperto il ruolo di RUP in interventi edilizi sicuramente di prestigio ma che nulla hanno a che vedere con le specifiche opere penitenziarie.
Un ulteriore profilo di illegittimità della revoca risiederebbe nel fatto che una direzione lavori così complessa necessiterebbe di una struttura multidisciplinare per il controllo delle attività in cantiere che dunque non potrebbe essere affidata ad un solo soggetto.
In sostanza, risulterebbe evidente l’irragionevolezza e la sproporzione di un simile provvedimento posto che un solo direttore dei lavori non sarebbe in grado di soprintendere a tutte le lavorazioni per le quali sarebbe stato indispensabile, come previsto nel disciplinare, un gruppo di lavoro con plurime professionalità.
Per quanto detto, dunque, la finalità del provvedimento di revoca sarebbe stata solo quella di evitare i temuti esiti sfavorevoli del giudizio pendente, per le censure specificamente svolte nel ricorso introduttivo, il che porterebbe anche ad una patente violazione dei basilari principi che informano l’azione amministrativa e i rapporti tra la stazione appaltante e gli operatori economici.
Da ultimo, il medesimo provvedimento presenterebbe gravi ed insanabili contraddizioni interne: posto che la soluzione individuata dall’amministrazione dovrebbe essere risolutiva, sarebbe irragionevole il richiamo alla temporaneità del servizio del professionista.
7. Alla predetta udienza pubblica, stante il deposito dei motivi aggiunti, il Presidente ha disposto il differimento della trattazione della causa, fissandola per il giorno 19 febbraio 2026.
8. In data 5 dicembre 2025 la capogruppo mandataria del RTI ricorrente ha inviato una formale istanza di accesso agli atti, ex artt. 22 e ss. legge 241/1990, volta ad ottenere l’ostensione degli atti afferenti all’incarico conferito al professionista interno che solo in un secondo momento aveva manifestato la propria disponibilità a ricoprirlo.
La successiva produzione dei documenti da parte dell’amministrazione, seppure avvenuta in modo parziale, ha indotto il ricorrente a presentare un nuovo ricorso per motivi aggiunti, corredato di istanza cautelare e affidato a cinque vizi-motivo diretti a contestare anche la legittimità degli atti posti a sostegno della revoca precedentemente gravata.
Con il primo vizio-motivo, sulla base degli atti acquisiti, è stato rilevato, da un lato, come l’interpello interno andato deserto avesse riguardato l’intero Ministero a livello nazionale, dall’altro, come la dichiarazione di impegno del professionista a proseguire temporaneamente il servizio presso l’amministrazione riposasse esclusivamente su interlocuzioni verbali nonostante il riferimento a un formale consenso indicato nel provvedimento di revoca.
Con gli altri vizi-motivo, sono state riproposte, arricchite di ulteriori elementi e meglio circoscritte, le medesime censure svolte nella doglianza del primo ricorso per motivi aggiunti.
9. All’esito della camera di consiglio del 22 gennaio 2026, questo Tribunale ha adottato l’ordinanza n. 86, con la quale ha respinto la domanda cautelare, fissando, per la trattazione di merito del ricorso principale e dei motivi aggiunti, l’udienza pubblica già calendarizzata per il 19 febbraio 2026.
La decisione è stata assunta dopo avere rilevato come la parte ricorrente non avesse “ comprovato, e prima ancora allegato, la sussistenza delle ragioni di “estrema gravità ed urgenza” richieste dall’art. 119, co. 4., c.p.a. per concedere l’invocata sospensiva avverso gli atti con cui la stazione appaltante ha revocato la procedura di gara ”.
10. Alla succitata udienza pubblicata, in vista della quali sono state depositate memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio – per ragioni di economia processuale – ritiene di dovere scrutinare prioritariamente il secondo ricorso per motivi aggiunti in quanto le censure ivi formulate, ad eccezione della prima, sono un’elaborazione più accurata di quelle articolate con il primo ricorso per motivi aggiunti, nell’ambito di un unico vizio-motivo, con il quale è stato gravato il provvedimento di revoca della gara indetta con il decreto del Provveditore recante data 7 maggio 2025.
Tali censure, come meglio illustrato nella parte in fatto, sono riproposte nei motivi dal secondo al quinto e tengono conto degli elementi acquisiti a seguito dell’ostensione degli atti – anch’essi oggetto di impugnazione – afferenti all’individuazione di un professionista interno al Dicastero per i “ servizi di architettura e ingegneria relativi alla Direzione Lavori e Ufficio di Direzione Lavori nell’ambito della realizzazione di un nuovo Istituto Penitenziario ”.
Al riguardo, il loro esame può effettuarsi prescindendo anche dall’eccezione di inammissibilità avanzata per ambedue i ricorsi per motivi aggiunti stante l’infondatezza dei medesimi.
2. Con la prima doglianza dei secondi motivi aggiunti il ricorrente ha contestato la legittimità del decreto di revoca dell’intera procedura di gara nonché i correlati atti, tra i quali la nota del provveditorato del 12 dicembre 2025.
In particolare, è stata dedotta la violazione dell’art. 21- quinquies legge 241/1990 nonché l’assoluta carenza dei presupposti stabiliti dalla legge per poter disporre legittimamente e validamente la revoca di tutti provvedimenti che concorrono a formare l’intera sequenza procedimentale della gara di cui si discute.
Infatti, l’amministrazione, con il decreto di indizione della procedura competitiva, a seguito di apposito interpello andato deserto, aveva preso atto della mancanza di professionalità interne in possesso di idonea competenza per poter svolgere l’incarico di direzione lavori; successivamente, dopo l’adozione dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale, ha invece rilevato la sopravvenuta disponibilità di un professionista interno, prossimo al pensionamento, a proseguire il servizio per ricoprire il ruolo di direttore dei lavori. Quest’ultima disponibilità, stando a quanto appreso a seguito dell’accesso agli atti, non sarebbe stata acquisita formalmente ma nell’ambito di interlocuzioni verbali con l’interessato; la stessa, in disparte la specifica criticità, non potrebbe comunque essere inquadrata alla stregua di un elemento nuovo e imprevedibile capace di integrare un mutamento della situazione di fatto utile ai fini della revoca così come disciplinata normativamente.
2.1. Il motivo è infondato.
In tema di revoca, è pertinente il richiamo operato dalla parte resistente a un precedente giurisprudenziale secondo cui “ anche in relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, l’amministrazione conserva il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in presenza di vizi dell’intera procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara ” (Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2024, n. 4349).
Nella fattispecie, l’amministrazione ha proceduto al ritiro degli atti in precedenza adottati non tanto per la supposta loro illegittimità quanto per ragioni di opportunità di cui ha dato ampiamente conto nel provvedimento del 18 novembre 2025.
Al riguardo, è significativo che il provvedimento in parola esordisca evidenziando il carattere strategico dell’opera in relazione alla necessità di “ dare adeguata e tempestiva risposta all’acclarata emergenza nazionale carceri ” nonché l’avviata esecuzione del contratto d’appalto dei lavori, questi ultimi avviati il 12 novembre 2024.
Parimenti rilevanti sono i riferimenti alle attività già svolte e alla presa d’atto del grave pregiudizio sottolineato da questo Tribunale, in sede cautelare, circa l’esigenza di evitare “ avvicendamenti tra diverse compagini di operatori economici ” in grado di riverberarsi negativamente sulla “ realizzazione di un’opera fondamentale ” per lo Stato.
Va da sé che l’amministrazione, nel cogliere le criticità su ambedue i fronti – quello relativo alle irregolarità commesse nella conduzione gara (foriere di una probabile soccombenza in sede giurisdizionale) nonché quello inerente ai ritardi nell’esecuzione dei lavori –, abbia avviato una nuova ricerca ad ampio raggio nei ruoli del personale ministeriale per individuare una professionalità interna cui assegnare la direzione dei lavori che in precedenza non era stata reperita.
Il fatto che la disponibilità del professionista non sia stata acquisita formalmente non inficia la sua designazione in quanto si è poi concretizzata nell’accettazione dell’incarico e nello svolgimento dei primi compiti materiali.
3. Con la seconda doglianza dei secondi motivi aggiunti il ricorrente ha contestato le motivazioni addotte dall’amministrazione a sostegno del provvedimento di revoca della gara sottolineando come esse poggino su un chiaro travisamento dei fatti e siano illogiche e irragionevoli.
Il professionista interno non ha mai ricoperto l’incarico di direttore dei lavori “ in opere penitenziarie analoghe ” e, stando al suo curriculum vitae , è un esperto di ingegneria idraulica, conseguentemente non avrebbe mai maturato la specifica professionalità indicata dall’amministrazione nel suo provvedimento.
3.1. Il motivo è infondato.
In via generale, l’atto di affidamento dell’incarico di direzione dei lavori costituisce espressione di discrezionalità amministrativa e non è sindacabile dal giudice amministrativo nel merito, se non nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o violazione di legge.
In proposito, gli atti versati in giudizio attestano comunque un’esperienza nel settore da parte del professionista interno che non consentono di dedurre alcuna irragionevolezza nella selezione effettuata anche in ragione dell’orizzonte temporale previsto per la fine lavori (25 ottobre 2026).
4. Con la terza doglianza dei secondi motivi aggiunti il ricorrente ha contestato la legittimità del decreto di revoca dell’intera procedura di gara sul rilievo che una direzione lavori complessa necessita di una struttura multidisciplinare per il controllo delle attività in cantiere e non può essere affidata ad un solo soggetto.
Sul punto, ha sottolineato che il disciplinare, per poter partecipare alla gara in parola, aveva previsto che gli operatori economici avrebbero dovuto costituire e mettere a disposizione dell’amministrazione un gruppo di lavoro composto da un direttore dei lavori e tre professionisti con comprovata esperienza maturata in appalti affini per un numero minimo di anni pari, rispettivamente, a dieci e cinque.
4.1. Il motivo è infondato.
Fermo restando il carattere discrezionale della scelta effettuata dall’amministrazione, di cui si è già detto in occasione dello scrutinio della precedente censura, preme aggiungere che tale scelta, resa praticabile solo per la sopravvenuta disponibilità del professionista interno, ha condotto alla costituzione di un ufficio stabile e continuativo che ha modificato l’organizzazione pubblica rimodellandola in relazione allo specifico fine perseguito.
Si tratta, come bene rimarcato nel provvedimento del 18 novembre 2025, di un “ elemento essenziale per evitare il rischio […] di avvicendamenti nelle attività direzionali e per scongiurare ulteriori ritardi nell’esecuzione dell’opera, la cui tempestiva realizzazione è imprescindibile alla luce dell’emergenza carceri e della natura strategica del nuovo Istituto penitenziario ”.
5. Con la quarta doglianza dei secondi motivi aggiunti il ricorrente ha contestato la legittimità del decreto di revoca dell’intera procedura di gara sul rilievo che lo stesso è stato adottato tardivamente rispetto alla pubblicazione dell’ordinanza cautelare e all’avvenuta nomina del professionista interno nonché pochi giorni prima dell’udienza pubblica al fine di evitare gli esiti sfavorevoli del giudizio pendente.
5.1. Il motivo è infondato.
Coglie nel segno l’amministrazione quando osserva che l’eventuale annullamento dell’aggiudicazione da parte di questo Tribunale non l’avrebbe potuta obbligare a stipulare un contratto non più rispondente all’interesse pubblico.
In ogni caso, il tempo trascorso tra i vari atti adottati dall’amministrazione non denotano ritardi eccessivi nell’espletamento di un’azione amministrativa protesa al superamento di quelle criticità sulle quali sopra si è avuto modo di soffermarsi e che rivestono un ruolo centrale nell’intera vicenda.
6. Con la quinta e ultima doglianza dei secondi motivi aggiunti il ricorrente ha contestato la legittimità del decreto di revoca dell’intera procedura di gara sul rilievo di gravi ed insanabili contraddizioni interne all’atto stesso confermate nella nota del provveditorato del 12 dicembre 2025.
La temporaneità dell’incarico conferito al professionista interno non consentirebbe di apprezzare positivamente la soluzione individuata dall’amministrazione; in altri termini, non sarebbe garantita alcuna direzione dei lavori “ stabile e continuativa ” e, in prospettiva, il provveditorato potrebbe essere costretto a cercare all’esterno nuove figure professionali.
Quanto sopra dimostrerebbe che i provvedimenti di nomina del direttore dei lavori e di revoca della gara costituirebbero un tentativo di eludere e aggirare l’ordinanza di questo Tribunale asseritamente adottata per evitare i pregiudizi derivanti dagli avvicendamenti nella direzione dei lavori.
6.1. Il motivo è infondato.
Il provvedimento cautelare assunto da questo Tribunale si è limitato a vagliare la sussistenza dei presupposti di legge per l’accoglimento della domanda formulata nel ricorso introduttivo diretta alla sospensione dell’efficacia degli atti gravati.
In tale contesto, è stato posto solo l’accento sull’esistenza del grave pregiudizio arrecato alla collettività dinanzi al quale l’amministrazione si è determinata ad agire nell’ambito dei propri poteri discrezionali operando una scelta sulla cui sindacabilità si è già detto.
La scarsa rilevanza del tema della temporaneità dell’incarico si evince dalla documentazione versata agli atti del giudizio dall’amministrazione, la quale attesta che il trattenimento in servizio del professionista ha una durata superiore al periodo temporale previsto per la conclusione dell’appalto in questione e potrebbe includere anche eventuali ulteriori integrazioni contrattuali.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi per motivi aggiunti devono essere respinti.
Il loro rigetto determina l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Per quanto concerne le spese di lite, si ritiene che debba essere disposta la compensazione delle medesime.
Sul punto, infatti, la soccombenza virtuale dell’amministrazione nel ricorso principale – derivante dalla fondatezza della censura, incentrata sulla formulazione della disposizione del disciplinare che sottintendeva “ la tassatività del tipo di certificazioni utili alla determinazione del punteggio ”, già emersa in sede cautelare – deve misurarsi con la soccombenza del ricorrente nei ricorsi per motivi aggiunti aventi ad oggetto la revoca della gara formalizzata con un provvedimento ampiamente motivato e, all’evidenza, privo di vizi di sorta che è stato comunque gravato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così statuisce:
- dichiara improcedibile il ricorso principale;
- respinge i ricorsi per motivi aggiunti;
- compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ZI IM, Presidente
EL RI, Primo Referendario
EA IZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA IZ | ZI IM |
IL SEGRETARIO