TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 506
TAR
Decreto cautelare 9 agosto 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 23 gennaio 2026
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TAR
Sentenza 3 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata valutazione delle certificazioni possedute

    La Corte ha ritenuto che la censura relativa alla formulazione del disciplinare, che sottintendeva la tassatività delle certificazioni utili, fosse fondata in sede cautelare, ma il ricorso principale è diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della revoca della gara.

  • Accolto
    Criteri di valutazione subcriterio B.4.

    La Corte ha ritenuto fondata la censura in sede cautelare, evidenziando che la risposta della stazione appaltante non era dirimente e che vi erano elementi a favore della tassatività delle certificazioni.

  • Accolto
    Chiarimenti sul subcriterio B.4.

    La Corte ha ritenuto che i chiarimenti non fossero dirimenti e che vi fossero elementi a favore della tassatività delle certificazioni.

  • Accolto
    Valutazione tecnica delle offerte

    La Corte ha ritenuto che la censura relativa alla valutazione delle certificazioni fosse fondata in sede cautelare.

  • Improcedibile
    Aggiudicazione in favore del RTP MA S.p.A.

    L'annullamento dell'aggiudicazione è diventato improcedibile a seguito della revoca della gara.

  • Rigettato
    Carenza dei presupposti per la revoca

    Il motivo è infondato. L'amministrazione ha esercitato il potere di ritiro in autotutela per ragioni di opportunità, dando conto del carattere strategico dell'opera, dell'avviata esecuzione del contratto e del pregiudizio derivante da ritardi. La disponibilità del professionista interno, seppur non formalizzata inizialmente, si è concretizzata nell'accettazione dell'incarico.

  • Rigettato
    Travasamento dei fatti e illogicità della motivazione del provvedimento di revoca

    Il motivo è infondato. L'atto di affidamento dell'incarico di direzione dei lavori rientra nella discrezionalità amministrativa. Gli atti di causa attestano un'esperienza nel settore del professionista che non consente di dedurre irragionevolezza nella selezione.

  • Rigettato
    Necessità di una struttura multidisciplinare per la direzione lavori

    Il motivo è infondato. La scelta discrezionale dell'amministrazione di affidare l'incarico a un professionista interno, anche se prossimo al pensionamento, è motivata dalla necessità di evitare ritardi e garantire continuità, rimodellando l'organizzazione pubblica. La temporaneità dell'incarico è superata dal fatto che la durata prevista è superiore al termine dei lavori e potrebbe includere integrazioni contrattuali.

  • Rigettato
    Tardività del provvedimento di revoca e intento di eludere l'esito del giudizio

    Il motivo è infondato. L'eventuale annullamento dell'aggiudicazione non obbligherebbe l'amministrazione a stipulare un contratto non più rispondente all'interesse pubblico. I tempi tra gli atti non denotano ritardi eccessivi.

  • Rigettato
    Contraddizioni interne nel provvedimento di revoca

    Il motivo è infondato. Il provvedimento cautelare del Tribunale si è limitato a vagliare la sussistenza dei presupposti di legge per la sospensione. L'amministrazione ha agito nell'ambito dei propri poteri discrezionali. La temporaneità dell'incarico è superata dalla durata prevista e dalla possibilità di integrazioni contrattuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 506
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 506
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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