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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 28/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 195/2024
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione Prima civile, in persona dei magistrati:
Daniele Venier Presidente
Sergio Carnimeo Consigliere relatore
Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 195/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 473 bis.30 c.p.c. depositato il 7.6.2024 da:
- , residente a [...], Parte_1 rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso in appello, dall'avv. Simona
Stefanutto, con domicilio eletto presso il suo studio in Cervignano del Friuli (UD),
Piazza Unità n. 6 – ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del
Consiglio dell'Ordine di Udine dd. 22.3.2024; ricorrente nei confronti di
- , nato in [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso - come da mandato a margine del presente atto – dall'avv. Massimo Vittor del
Foro di Udine, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Cervignano del Friuli
(Ud) Largo Oberdan 1;
- resistente -
con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste che, con atto dd.
4.2.2025 ha chiesto il rigetto dell'appello; interveniente
avente ad oggetto: impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Udine di data
29.11 – 7.12.2024, emessa nell'ambito procedimento sub RG 2328/23 del Tribunale di
Udine, non notificata;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.3.2025, sentiti i difensori che hanno rassegnato conclusioni congiunte,
OSSERVA
Premessa
1. Le parti contraevano matrimonio in Bosnia il 25.5.2002. Dal matrimonio è nato il figlio (30.4.2006). Per_1
2. Si sono poi separate con sentenza n. 833/2021 del Tribunale di Udine, emessa il 24-
27.9.2021.
3. Hanno, infine, divorziato, all'esito di procedimento consensuale, con sentenza del
Tribunale di Udine n.719/2022, emessa il 14-22.7.2022. con la quale si statuiva, in sintesi:
- l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente presso Per_1 la madre e frequentazioni paterne libere previ accordi diretti;
- l'assegnazione della casa ex residenza coniugale, sita in Cervignano del Friuli (UD), via Monfalcone n. 27/2, alla signora Parte_1
- l'imposizione al padre dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento di €.700 mensili alla sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie;
Parte_1
- l'obbligo, a carico del sig. , di pagare un assegno divorzile all'ex Controparte_1 moglie, in misura di €.500,00 mensili;
- presa d'atto dell'accordo tra le parti dell'accollo integrale del mutuo per la casa in capo al sig. Parte_1
La sentenza impugnata
2. Con sentenza pubblicata il 7.12.2023 il Tribunale di Udine ha definito il procedimento civile per la modifica delle condizioni di divorzio introdotto con ricorso dal sig. Parte_1
2.1. Chiedeva il ricorrente, allegando, oltre a problemi di salute, una forte riduzione delle proprie entrate economiche, per il venir meno degli introiti derivanti da trasferte lavorative in Russia, la riduzione dell'assegno per il figlio da 700 a 500 euro mensili, la revoca dell'assegno divorzile e la distribuzione al 50% ciascuno delle rate di mutuo per la casa assegnata all'ex moglie.
2.2. Si opponeva la controparte contestando la sussistenza di reali modifiche o di fatti nuovi rilevanti a giustificazione di quanto richiesto.
2.3. Il Tribunale di Udine, su base documentale, ha parzialmente accolto il ricorso del sig. così decidendo: Parte_1
- ha respinto la richiesta relativa alle rate di mutuo, trattandosi di accordo negoziale tra le parti, su aspetti integranti un contenuto meramente eventuale della sentenza di divorzio;
pag. 2/5 - ha ridotto gli assegni mensili a carico del sig. ad €.500,00 per il figlio ed Parte_1
€.150 per la moglie.
Il ricorso introduttivo della sig.ra Parte_1
3. Con ricorso depositato il 7.6.2024 la sig.ra ha proposto impugnazione ex Parte_1 art.473bis.30 cpc chiedendo una parziale riforma della sentenza, con riguardo ai due assegni mensili, da mantenere nelle precedenti misure (700,00 per il figlio e 500,00 per l'ex moglie ricorrente).
3.1. Secondo l'appellante, in primo luogo, il sig. non avrebbe efficacemente Parte_1 provato una riduzione del proprio reddito.
Egli, anche nelle precedenti sedi (separazione e divorzio) aveva sempre e solo prodotto buste paga lavorative dalle quali si desumeva un reddito più o meno stabile tra il 2020 e il 2022. Non avrebbe, invece, mai documentato i reali guadagni derivanti dalle trasferte in Russia.
Né si potrebbe desumere la riduzione reddituale dalla lettera di datata Controparte_2
28.10.2022, prodotta in primo grado, contenendo, la stessa, mera comunicazione della risoluzione del contratto di distacco all'estero a far data dal 31.10.2022, dato che, anche in precedenza, con evidenza nel corso del procedimento divorzile, tale contratto era stato chiuso per poi essere riaperto in occasione di una successiva trasferta.
Era stato allegato, e dichiarato dall'odierna appellante, che il ricorrente lavorava alternando periodi in Russia e periodi in Italia, e, in particolare, il 5.6.2024, il ricorrente si sarebbe trovato in Russia, a Murmansk, come appresa tramite il figlio e confermato dalla provenienza delle telefonate.
Infine, dall'esame dell'estratto di conto corrente bancario prodotto, in assenza, peraltro, di garanzie che si tratti dell'unico a lui intestato, risulta che nel 2022 sarebbero aumentati i risparmi.
3.2. Per il resto il possiede un'indubbia capacità lavorativa, non lamenta CP_3 problemi di salute ed è proprietario di un immobile in Bosnia.
3.3. Al contrario, il Tribunale avrebbe sottovalutato l'invalidità dell'appellante, priva di capacità lavorativa, che ha allegato di voler inoltrare richiesta per un lavoro accessibile, compatibile con la propria percentuale di invalidità.
3.4. Ha sostenuto, infine, l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile comprensivo anche di una componente risarcitoria- indennitaria.
Le difese del sig. Parte_1
4. Con comparsa depositata il 10.1.2025 si è costituito in questa sede il sig.
[...] resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il Tribunale di Udine, secondo il resistente, avrebbe correttamente valutato gli elementi probatori offerti, integrati dalle dichiarazioni delle parti in udienza e dalla documentazione prodotta in primo grado.
pag. 3/5 Sarebbe tardiva l'istanza di ordine di esibizione documentale formulata solo in sede di appello dalla controparte.
Il procedimento in appello
5. Con memoria ex art. 473.bis.32 c.p.c. depositata il 22.1.2025, l'appellante ha dedotto:
- che l'ex marito ha lavorato anche in Russia nel 2023 (alternando 2 mesi all'estero e 15 giorni in Italia) e, attualmente, dall'estate del 2024, lavora in Norvegia;
- di avere richiesto formalmente notizie sulle retribuzioni dell'appellato alla società datrice di lavoro, senza ricevere risposta;
- di non avere altri mezzi per documentare i redditi lavorativi della controparte, precisando che in passato solo parte di questi redditi erano dichiarati in Italia;
- di avere saputo che il resistente si era risposato ed aveva intestato alla nuova moglie l'immobile in Bosnia (in tesi acquistato anche con denaro dell'appellante).
Ha quindi richiesto, in via istruttoria:
- ordinare alla l'esibizione di tutti gli emolumenti erogati Controparte_2 all'appellato negli anni 2022-2023 e 2024;
- in caso di contestazione delle trasferte in Russia e in Norvegia, l'interrogatorio libero o formale della controparte sul punto.
6. Con memoria depositata il 4.2.2025 l'appellato ha replicato producendo i seguenti documenti:
- dichiarazioni dei redditi mod. 730 per gli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023;
- estratti conto del conto corrente bancario (due saldaconti con indicazione CP_4 della giacenza media e un estratto conto dell'ultimo trimestre 2024);
- una visura tavolare relativa alle proprietà immobiliari in Italia;
- copia di contratto dd.
7.8.2024 con di assegnazione all'estero, presso Controparte_2 un cantiere in Norvegia.
7. All'udienza dell'11.2.2025 queta Corte ha formulato una proposta conciliativa dando alle parti un termine per valutarla.
8. All'udienza del 25.3.2025 le parti hanno comunicato di avere raggiunto un accordo per la definizione del procedimento, a conclusioni congiunte, la cui valutazione hanno rimesso alla Corte che, recepite le conclusioni predette, si è riservata la decisione.
RILEVATO E RITENUTO CHE
9. Le conclusioni congiunte delle parti, sulla materia del contendere già limitata alle sole statuizioni di tipo economico, meritano recepimento, per quanto di competenza, apparendo assunte nell'interesse della prole, che non potrà che trarre giovamento dalla conferma della misura del contributo paterno al suo mantenimento, già congruamente motivata con il provvedimento reclamato, e, seppure indirettamente, anche dalla definizione di ulteriori controversie economiche, anche per arretrati, tra i genitori;
pag. 4/5
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, recependo le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 25.3.2025:
1- conferma nella misura di 500,00 euro mensili, fermo il resto, il contributo al mantenimento del figlio a carico del sig. Per_2 Controparte_1
2- a parziale modifica del provvedimento impugnato, quantifica in €.300,00 mensili, fermo il resto, l'assegno divorzile a carico del sig. in favore dell'ex Controparte_1 moglie salvo quanto infra;
Parte_1
3 – dà atto che le parti si sono accordate per il pagamento, a carico di Controparte_1 di “arretrati di cui al punto 2) in euro 150,00 per euro 1950,00 totali in 13 rate mensili”;
4 – dispone che, dal mese di agosto 2024, l'assegno divorzile in favore della sig.ra
[...]
è aumentato ad €.500 mensili e dà atto che, per accordo tra le parti, è dovuta Parte_1
l'ulteriore somma di euro 2.800,00 totali, per arretrati, “in coda alle 13 rate di cui al punto 3)”;
5 – dispone, inoltre “da aprile '25 euro 500,00 per la moglie, euro 500 per il figlio” e dà atto che, per accordo tra le parti, sono dovuti euro 150,00 per arretrati;
6- spese compensate.
Trieste, così deciso nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Sergio Carnimeo dott. Daniele Venier
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 195/2024
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione Prima civile, in persona dei magistrati:
Daniele Venier Presidente
Sergio Carnimeo Consigliere relatore
Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 195/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 473 bis.30 c.p.c. depositato il 7.6.2024 da:
- , residente a [...], Parte_1 rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso in appello, dall'avv. Simona
Stefanutto, con domicilio eletto presso il suo studio in Cervignano del Friuli (UD),
Piazza Unità n. 6 – ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del
Consiglio dell'Ordine di Udine dd. 22.3.2024; ricorrente nei confronti di
- , nato in [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso - come da mandato a margine del presente atto – dall'avv. Massimo Vittor del
Foro di Udine, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Cervignano del Friuli
(Ud) Largo Oberdan 1;
- resistente -
con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste che, con atto dd.
4.2.2025 ha chiesto il rigetto dell'appello; interveniente
avente ad oggetto: impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Udine di data
29.11 – 7.12.2024, emessa nell'ambito procedimento sub RG 2328/23 del Tribunale di
Udine, non notificata;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.3.2025, sentiti i difensori che hanno rassegnato conclusioni congiunte,
OSSERVA
Premessa
1. Le parti contraevano matrimonio in Bosnia il 25.5.2002. Dal matrimonio è nato il figlio (30.4.2006). Per_1
2. Si sono poi separate con sentenza n. 833/2021 del Tribunale di Udine, emessa il 24-
27.9.2021.
3. Hanno, infine, divorziato, all'esito di procedimento consensuale, con sentenza del
Tribunale di Udine n.719/2022, emessa il 14-22.7.2022. con la quale si statuiva, in sintesi:
- l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente presso Per_1 la madre e frequentazioni paterne libere previ accordi diretti;
- l'assegnazione della casa ex residenza coniugale, sita in Cervignano del Friuli (UD), via Monfalcone n. 27/2, alla signora Parte_1
- l'imposizione al padre dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento di €.700 mensili alla sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie;
Parte_1
- l'obbligo, a carico del sig. , di pagare un assegno divorzile all'ex Controparte_1 moglie, in misura di €.500,00 mensili;
- presa d'atto dell'accordo tra le parti dell'accollo integrale del mutuo per la casa in capo al sig. Parte_1
La sentenza impugnata
2. Con sentenza pubblicata il 7.12.2023 il Tribunale di Udine ha definito il procedimento civile per la modifica delle condizioni di divorzio introdotto con ricorso dal sig. Parte_1
2.1. Chiedeva il ricorrente, allegando, oltre a problemi di salute, una forte riduzione delle proprie entrate economiche, per il venir meno degli introiti derivanti da trasferte lavorative in Russia, la riduzione dell'assegno per il figlio da 700 a 500 euro mensili, la revoca dell'assegno divorzile e la distribuzione al 50% ciascuno delle rate di mutuo per la casa assegnata all'ex moglie.
2.2. Si opponeva la controparte contestando la sussistenza di reali modifiche o di fatti nuovi rilevanti a giustificazione di quanto richiesto.
2.3. Il Tribunale di Udine, su base documentale, ha parzialmente accolto il ricorso del sig. così decidendo: Parte_1
- ha respinto la richiesta relativa alle rate di mutuo, trattandosi di accordo negoziale tra le parti, su aspetti integranti un contenuto meramente eventuale della sentenza di divorzio;
pag. 2/5 - ha ridotto gli assegni mensili a carico del sig. ad €.500,00 per il figlio ed Parte_1
€.150 per la moglie.
Il ricorso introduttivo della sig.ra Parte_1
3. Con ricorso depositato il 7.6.2024 la sig.ra ha proposto impugnazione ex Parte_1 art.473bis.30 cpc chiedendo una parziale riforma della sentenza, con riguardo ai due assegni mensili, da mantenere nelle precedenti misure (700,00 per il figlio e 500,00 per l'ex moglie ricorrente).
3.1. Secondo l'appellante, in primo luogo, il sig. non avrebbe efficacemente Parte_1 provato una riduzione del proprio reddito.
Egli, anche nelle precedenti sedi (separazione e divorzio) aveva sempre e solo prodotto buste paga lavorative dalle quali si desumeva un reddito più o meno stabile tra il 2020 e il 2022. Non avrebbe, invece, mai documentato i reali guadagni derivanti dalle trasferte in Russia.
Né si potrebbe desumere la riduzione reddituale dalla lettera di datata Controparte_2
28.10.2022, prodotta in primo grado, contenendo, la stessa, mera comunicazione della risoluzione del contratto di distacco all'estero a far data dal 31.10.2022, dato che, anche in precedenza, con evidenza nel corso del procedimento divorzile, tale contratto era stato chiuso per poi essere riaperto in occasione di una successiva trasferta.
Era stato allegato, e dichiarato dall'odierna appellante, che il ricorrente lavorava alternando periodi in Russia e periodi in Italia, e, in particolare, il 5.6.2024, il ricorrente si sarebbe trovato in Russia, a Murmansk, come appresa tramite il figlio e confermato dalla provenienza delle telefonate.
Infine, dall'esame dell'estratto di conto corrente bancario prodotto, in assenza, peraltro, di garanzie che si tratti dell'unico a lui intestato, risulta che nel 2022 sarebbero aumentati i risparmi.
3.2. Per il resto il possiede un'indubbia capacità lavorativa, non lamenta CP_3 problemi di salute ed è proprietario di un immobile in Bosnia.
3.3. Al contrario, il Tribunale avrebbe sottovalutato l'invalidità dell'appellante, priva di capacità lavorativa, che ha allegato di voler inoltrare richiesta per un lavoro accessibile, compatibile con la propria percentuale di invalidità.
3.4. Ha sostenuto, infine, l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile comprensivo anche di una componente risarcitoria- indennitaria.
Le difese del sig. Parte_1
4. Con comparsa depositata il 10.1.2025 si è costituito in questa sede il sig.
[...] resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il Tribunale di Udine, secondo il resistente, avrebbe correttamente valutato gli elementi probatori offerti, integrati dalle dichiarazioni delle parti in udienza e dalla documentazione prodotta in primo grado.
pag. 3/5 Sarebbe tardiva l'istanza di ordine di esibizione documentale formulata solo in sede di appello dalla controparte.
Il procedimento in appello
5. Con memoria ex art. 473.bis.32 c.p.c. depositata il 22.1.2025, l'appellante ha dedotto:
- che l'ex marito ha lavorato anche in Russia nel 2023 (alternando 2 mesi all'estero e 15 giorni in Italia) e, attualmente, dall'estate del 2024, lavora in Norvegia;
- di avere richiesto formalmente notizie sulle retribuzioni dell'appellato alla società datrice di lavoro, senza ricevere risposta;
- di non avere altri mezzi per documentare i redditi lavorativi della controparte, precisando che in passato solo parte di questi redditi erano dichiarati in Italia;
- di avere saputo che il resistente si era risposato ed aveva intestato alla nuova moglie l'immobile in Bosnia (in tesi acquistato anche con denaro dell'appellante).
Ha quindi richiesto, in via istruttoria:
- ordinare alla l'esibizione di tutti gli emolumenti erogati Controparte_2 all'appellato negli anni 2022-2023 e 2024;
- in caso di contestazione delle trasferte in Russia e in Norvegia, l'interrogatorio libero o formale della controparte sul punto.
6. Con memoria depositata il 4.2.2025 l'appellato ha replicato producendo i seguenti documenti:
- dichiarazioni dei redditi mod. 730 per gli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023;
- estratti conto del conto corrente bancario (due saldaconti con indicazione CP_4 della giacenza media e un estratto conto dell'ultimo trimestre 2024);
- una visura tavolare relativa alle proprietà immobiliari in Italia;
- copia di contratto dd.
7.8.2024 con di assegnazione all'estero, presso Controparte_2 un cantiere in Norvegia.
7. All'udienza dell'11.2.2025 queta Corte ha formulato una proposta conciliativa dando alle parti un termine per valutarla.
8. All'udienza del 25.3.2025 le parti hanno comunicato di avere raggiunto un accordo per la definizione del procedimento, a conclusioni congiunte, la cui valutazione hanno rimesso alla Corte che, recepite le conclusioni predette, si è riservata la decisione.
RILEVATO E RITENUTO CHE
9. Le conclusioni congiunte delle parti, sulla materia del contendere già limitata alle sole statuizioni di tipo economico, meritano recepimento, per quanto di competenza, apparendo assunte nell'interesse della prole, che non potrà che trarre giovamento dalla conferma della misura del contributo paterno al suo mantenimento, già congruamente motivata con il provvedimento reclamato, e, seppure indirettamente, anche dalla definizione di ulteriori controversie economiche, anche per arretrati, tra i genitori;
pag. 4/5
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, recependo le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 25.3.2025:
1- conferma nella misura di 500,00 euro mensili, fermo il resto, il contributo al mantenimento del figlio a carico del sig. Per_2 Controparte_1
2- a parziale modifica del provvedimento impugnato, quantifica in €.300,00 mensili, fermo il resto, l'assegno divorzile a carico del sig. in favore dell'ex Controparte_1 moglie salvo quanto infra;
Parte_1
3 – dà atto che le parti si sono accordate per il pagamento, a carico di Controparte_1 di “arretrati di cui al punto 2) in euro 150,00 per euro 1950,00 totali in 13 rate mensili”;
4 – dispone che, dal mese di agosto 2024, l'assegno divorzile in favore della sig.ra
[...]
è aumentato ad €.500 mensili e dà atto che, per accordo tra le parti, è dovuta Parte_1
l'ulteriore somma di euro 2.800,00 totali, per arretrati, “in coda alle 13 rate di cui al punto 3)”;
5 – dispone, inoltre “da aprile '25 euro 500,00 per la moglie, euro 500 per il figlio” e dà atto che, per accordo tra le parti, sono dovuti euro 150,00 per arretrati;
6- spese compensate.
Trieste, così deciso nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Sergio Carnimeo dott. Daniele Venier
pag. 5/5