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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/09/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3570/2018 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3570/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 05.03.2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co.
I, c.p.c. e vertente
TRA
C.F. , corrente in Potenza alla Via Parte_1 P.IVA_1
Due Torri n.3, in persona dell'Amministratore pro-tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Luigi Brancati, presso il cui studio, in
Potenza al Viale Marconi n. 167, elettivamente domicilia;
ATTORE
E
P.IVA in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_2 unico Geom. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gennaro Rosa e Vito Controparte_2
Vincenzo Zaccagnino, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Potenza alla Via Ciccotti n.36/C, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
Oggetto: inadempimento contrattuale;
appalto privato;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 05.03.2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
3570/2018 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il in persona del Parte_1 suo amministratore pro tempore, ha convenuto in giudizio la società Controparte_1 deducendone l'inadempimento nell'esecuzione dei lavori di copertura del lastrico
[...] solare e di rifacimento del sistema di convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche, alla stessa affidati con l'accettazione dell'offerta/preventivo n. 123/2009 del
15.05.2009, rassegnando le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa deduzione, eccezione, istanza e conclusione, così provvedere:
CP_
- accertare e dichiarare il grave inadempimento o l'inadempimento della in persona del legale rapp. p.t., relativamente alle Controparte_1 omissioni delle prestazioni contrattualmente assunte di cui all'offerta preventivo n.
123/2009 (come meglio descritte in narrativa al punto “u” e/o risultanti dalla CTU esperita nel giudizio R.G. 4081/2016 ovvero accertate a mezzo di consulenza d'ufficio come di seguito richiesta anche ad integrazione della precedente), e per l'effetto condannare la convenuta inadempiente in persona del Controparte_4 suo legale rapp. pt, all'adempimento ossia all'esecuzione dei lavori già dedotti in contratto — e non eseguiti — relativi all'impermeabilizzazione totale, previo svuotamento e successivo riempimento, della zona sottostante la parte inclinata della copertura (canale fondato) ed al risvolto della guaina impermeabile all'interno dei canali stessi oltre che del collegamento tra detto canale e quello di gronda, oltre che alla sostituzione dei discendenti (pluviali) con quelli di sezione 100 mm nonché al conseguenziale pagamento di tutti i danni, patiti e patendi, che ne sono conseguiti alle parteti perimetrali ed alle strutture condominiali, come risultanti dalla stessa CTU, qui depositata, nella misura stabilita dal CTP Ing. pari ad euro 14.875,49 s.e.o. ovvero Per_1 in quella diversa, maggiore o minore — sempre nei limiti di competenza per valore del
Giudice adito — che meglio verrà accertata e determinata in corso di causa a mezzo della di seguito richiesta integrazione alla consulenza tecnica d'ufficio già esperita tra le parti nel proc. R.G. 4081/16;
- in subordine ed in via equivalente, accertato e dichiarato il grave inadempimento o
l'inadempimento della ditta convenuta, condannare la Controparte_1 in persona del legale rapp. p.t., a rifondere in favore dell'istante le spese Parte_1 ed i costi necessari realizzazione delle suddette opere rimaste inadempiute nella misura
3570/2018 r.g.a.c. Pag. 2 di euro 14.875,59 ovvero in quella diversa, maggiore o minore — sempre nei limiti di competenza per valore del Giudice adito — che verrà stabilita dal nominando CTU nel presente giudizio, oltre che al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal Parte_1 istante alle pareti perimetrali ed alle strutture condominiali, già accertati nella precedente consulenza tecnica d'ufficio e come meglio determinati e liquidati anche a mezzo della di seguito richiesta integrazione alla suddetta consulenza già esperita tra le parti nel proc. R.G. 4081/16;
- in via cumulativa o alternativa, accertati e dichiarati i gravi errori, deficienze, vizi e difetti del progetto (di cui all'offerta preventivo n. 123/2009 proposto dalla convenuta per la riparazione della copertura del fabbricato condominiale) e delle opere in base ad esso realizzate dalla ditta , condannare quest'ultima, in Controparte_4 persona del suo legale rapp. p.t., nella sua qualità di progettista, de facto, ed esecutrice delle lavorazioni di cui alla predetta offerta preventivo n. 123/2009, a rimuovere tutti gli errori, le deficienze, i difetti ed i vizi — dunque a sostituire le gronde ed i pluviali con quelli di diametro adeguati all'area del lastrico solare, correggendo la pendenza e
l'inclinazione degli stessi, oltre che a provvedere allo svuotamento e successivo riempimento nonché impermeabilizzazione del preesistente canale fondato e della guaina di risvolto tra questo ed il canale di gronda — ovvero, in mancanza, condannare la
[...]
a corrispondere in favore del istante gli importi necessari Controparte_5 Parte_1 all'eliminazione dei predetti errori, deficienze, difetti e vizi della progettazione degli interventi realizzati sulla base di essa in virtù dell'offerta preventivo n. 139/09, già accertati nella precedente consulenza, come meglio determinati con la qui di seguito richiesta di integrazione, e nella misura di euro 14.875,69 ovvero in quella diversa, maggiore o minore — sempre nei limiti di competenza per valore del Giudice adito — liquidata a mezzo della di seguito richiesta integrazione alla consulenza tecnica d'ufficio già esperita tra le parti nel proc. R.G. 4081/16; oltre che a risarcire i danni subiti e subendi dalla parte attrice alle pareti perimetrali e strutture condominiali, come già risultanti ed accertati nella CTU eseguita nel proc. civ. R.G. 4081/2016;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze».
Deduceva, in particolare:
- che la consegna dei lavori era avvenuta in data 25.08.2009 e che la loro ultimazione era intervenuta in data 23.09.2009, come da attestazione del Direttore dei lavori (all. III del fascicolo di ATP RG 4081/2016);
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3 - di aver corrisposto alla ditta convenuta la somma di € 39.760,50;
- che la ditta convenuta è risultata inadempiente sia per la mancata esecuzione di alcune opere previste in contratto sia per la mancata esecuzione a regola d'arte di quelle eseguite, rivelatesi inidonee ed inadeguate;
- che, a causa dell'inadempimento di controparte, sia le pareti perimetrali del fabbricato sia le abitazioni sottostanti hanno sofferto infiltrazioni di acqua che le suddette opere, per come progettate e realizzate, non hanno scongiurato;
- che la ditta convenuta riconosceva le problematiche in commento, inviando al
Condominio l'offerta/preventivo n. 235/214 del 12.12.2014 riguardante la “migliore offerta relativa ai lavori di revisione della copertura” (All. V proc. Atp); CP_
- che il tecnico di parte, incaricato dal , accertava la responsabilità della Parte_1 convenuta nella causazione dei fenomeni infiltrativi e dei danni conseguenti;
- che nessun esito avevano avuto i diversi incontri e sopralluoghi volti ad una definizione bonaria della vicenda;
- che il presente giudizio veniva preceduto da procedimento per accertamento tecnico preventivo, rubricato al n. RG 4081/2016;
- che il consulente tecnico d'ufficio riconosceva l'inadeguatezza e la cattiva esecuzione del sistema di convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche progettato e realizzato dalla ditta CP_1
- che la ditta convenuta negava ogni responsabilità rendendo necessaria l'instaurazione del presente giudizio contenzioso.
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito la decadenza per mancata Controparte_1 denuncia ex art. 1667 cod. civ. nonché negato ogni responsabilità a fronte di lavori interamente e correttamente eseguiti. Nel merito degli addebiti ha dedotto:
- di non aver provveduto alla progettazione delle opere, affidata al direttore dei lavori;
- che i problemi di infiltrazioni agli appartamenti di proprietà esclusiva sono da ricondurre, non alla imperfetta impermeabilizzazione, ma al giunto tra il fabbricato in questione e quello adiacente e da una lesione presente su una canna fumaria in copertura;
- che la revisione del 12.12.2014 era finalizzata ad un miglioramento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche mediante la sostituzione dei discendenti di sezione
80 mm con altrettanti da 10 mm, intervento proposto ma non accettato dal Parte_1 sia per ragioni economiche sia per ragioni tecniche avendo il direttore dei lavori sostenuto la sufficienza dei discendenti esistenti;
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4 - che nell'ultimo intervento effettuato è stato accertato che il regolare deflusso delle acque
è rallentato dalla presenza di detriti in gronda;
- che non è vero che il CTU nominato nel procedimento di ATP abbia acclarato la cattiva esecuzione dei lavori e, dunque, la propria responsabilità nella causazione dei fenomeni infiltrativi, avendo piuttosto il CTU accertato la correttezza e l'adeguatezza dell'operato della società.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle avverse domande e la condanna del condominio alla refusione delle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, anche attraverso l'acquisizione del fascicolo di ATP
e della relativa consulenza tecnica, non ammesse le ulteriori richieste di prova, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ratione temporis vigente.
****
Le domande avanzate dal possono essere parzialmente accolte per le ragioni Parte_1 di seguito chiarite.
Dalla ricostruzione dei fatti fornita dall'attore è possibile distinguere le inadempienze lamentate in tre categorie: 1) mancata esecuzione di opere previste in contratto;
2) inadeguatezza delle opere progettate e realizzate dalla società convenuta;
3) errata esecuzione delle opere.
Mentre per la prima trova applicazione la disciplina generale in tema di inadempimento ex art. 1453 cod. civ., le altre due vanno ricondotte alla speciale garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera prevista dall'art. 1667 cod. civ.
Difatti, le disposizioni in tema di inadempimento contenute nella disciplina dell'appalto
(artt. 1667, 1668 e 1669 cod. civ.) integrano, ma non escludono l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale (artt. 1453 e 1455 cod. civ.) quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali (che presuppongono l'ultimazione dell'opera, Cass. 13983/2011): quando, cioè, l'appaltatore non esegue interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine pattuito (Cass. 8103/2006; Cass. 3302/2006; Cass. 9333/2004; Cass. 9849/2003;
Cass. 10255/1998; Cass. 10772/1995; Cass. 11950/1990). In conformità a tali principi, si
è deciso che, in caso di omessa ultimazione dei lavori, il committente può chiederne il
3570/2018 r.g.a.c. Pag. 5 completamento, ex art. 1453, 1° co., indipendentemente dall'esercizio della facoltà - e non onere - prevista dall' art. 1662 (Cass. 3239/1998).
Nel procedimento di ATP, RG 4081/2016, al Consulente è stato chiesto di accertare:
a) lo stato e le condizioni della copertura e del lastrico solare e delle pareti perimetrali nonché del sistema di convogliamento e smaltimento elle acque meteoriche del corrente in Potenza alla Via Due Torri n.3 oltre che lo stato e Parte_1 le condizioni delle unità abitative sottostanti colpite da fenomeni di infiltrazioni d'acqua e presenza di umidita e muffe sulle pareti perimetrali;
b) la corrispondenza delle opere progettate e realizzate dall'impresa Controparte_1 alle regole dell'arte; la conformità delle lavorazioni effettivamente realizzate rispetto a quanto dedotto nell'offerta preventivo n. 123/09 del 15.5.2009 nonché la correttezza ed adeguatezza del progetto ideato, sviluppato ed eseguito dalla predetta impresa per preservare il fabbricato condominiale dei pregiudizi degli agenti atmosferici (quali pioggia, neve ecc.);
c) le cause e l'imputabilità dei danni che ne sono derivati al fabbricato come CP_6 esposti in narrativa (fenomeni di infiltrazioni di acqua dai discendenti dal lastrico solare e dal sistema di captazione e smaltimento delle acque meteoriche con conseguenziale formazione di umidita e muffa sulle pareti perimetrali dell'immobile ed all'interno di alcune unità abitative);
d) la quantificazione in valori monetari di detti danni e la congruità dell'importo in perizia allegata dal tecnico di parte per l'esecuzione dei necessari interventi da realizzarsi sulla copertura del lastrico solare ed al sistema di convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche tesi ad evitare ulteriori effetti pregiudizievoli
Esaminando quanto accertato dal Consulente Tecnico d'Ufficio nel procedimento di Atp
– la cui indagine è da ritenersi senz'altro sufficiente ed esaustiva ai fini del decidere, senza necessità di ulteriori indagini peritali – si rileva quanto segue.
In merito al quesito sub a), il Consulente rilevava come “Le condizioni generali della copertura sono da ritenersi più che buone, non si evidenziano infatti, particolari problemi ad eccezione di piccole scollature della guaina in corrispondenza di alcuni risvolti della stessa e comunque ininfluenti ai fini delle infiltrazioni lamentate. Per la parte inclinata della copertura realizzata con pannelli in lamiera grecata non è stato possibile ispezionare il preesistente canale fondato e il suo avvenuto riempimento ed
3570/2018 r.g.a.c. Pag. 6 impermeabilizzazione, in quanto interamente ricoperto per tutto lo sviluppo perimetrale della copertura e dunque, per operare in sicurezza, sarebbe stato necessario intervenire dall'esterno con una piattaforma aerea e smontare almeno un pannello, da riposizionare dopo l'ispezione, con un aggravio significativo delle spese per la CTU. La gronda esterna in lamiera preverniciata si presenta anch'essa in un buono stato di conservazione priva di deformazioni e con la vernice di rivestimento intatta in ogni punto. Come già detto, nell'abitazione del sig. al quarto piano si sono rilevate piccole tracce di Pt_2 possibili pregresse infiltrazioni, in corrispondenza del controsoffitto realizzato nella veranda della cucina inglobata nell'abitazione; Al quinto piano, nell'all'abitazione del sig. si sono rilevate macchie di umidita lungo le pareti perimetrali del Pt_3 soggiorno concentrate soprattutto in corrispondenza dell'infisso prossimo alla parete di confine con l'appartamento limitrofo e ulteriori macchie si sono rilevate in prossimità degli infissi che affacciano sul cinema Due Torri”.
Circa il quesito sub b) il consulente osservava “Dall'analisi del preventivo offerta della ditta , dallo stato finale redatto dal direttore dei lavori, ing. Imperatrice, e per CP_1 quanto è stato possibile visionare sul posto, si può affermare una sostanziale rispondenza tra le lavorazioni offerte e quelle realizzate;
Nulla si può dire circa
l'impermeabilizzazione ed il riempimento del vecchio canale fondato in quanto, per le ragioni su esposte, non è stato possibile visionarlo. Per quanto attiene la correttezza ed adeguatezza del progetto ideato, sviluppato ed eseguito dalla ditta , alla luce CP_1 di quanto fin qui accaduto, ed a posteriori, risulta semplicistico affermare
l'inadeguatezza del progetto o, meglio, l'inesistenza dello stesso, infatti il preventivo offerta, a parere dello scrivente, è stato formulato sulla base dei numerosi interventi similari eseguiti dalla stessa ditta nel corso degli oltre trent'anni della sua attività sul territorio, in questo campo specifico. Notoriamente i discendenti si realizzano del diametro di 100 mm. e il canale di gronda di conseguenza, ovvero la base inferiore di dimensioni adeguate ad ospitare il discendente diametro 100 mm., ovvero almeno 130-
140 mm., e, sempre riferendosi al diametro 100 è prassi prevedere un discendente ogni circa 100 mq di superficie di tetto servita e a distanza massima tra i discendenti intorno ai 13 mt; pertanto, nel caso specifico, il sistema di scarico risulta sottodimensionato, probabilmente per la decisione di non sostituire tre dei quattro discendenti preesistenti, perché in buono stato, limitando la sostituzione solo di quello lato nord verso il cinema
Due Torri, con le stesse dimensioni di 80 mm di quello sostituito, e di conseguenza,
3570/2018 r.g.a.c. Pag. 7 realizzando il canale di gronda con la base inferiore di 110 mm. (vedi foto n._) sufficiente esclusivamente per discendenti con diametro 80 mm. Altro aspetto che andava considerato è la massima distanza tra i discendenti, che essendo intorno ai 20 mt. (vedi foto n.6) risulta eccessiva, tanto è vero che nell'ultima proposta formulata dalla ditta è stata prevista la possibilità dell'installazione di due nuovi discendenti CP_1 agli spigoli del fabbricato, proprio per ridurre la distanza tra gli stessi e migliorare complessivamente il sistema di scarico delle acque meteoriche. Altro aspetto non meno importante è l'altezza della lamiera posteriore della grondaia a contatto con il cornicione (vedi foto n.13-14) stimata intorno ai 100 mm, che fa sì che in presenza di rovesci copiosi le acque provenienti dalla copertura che non riescono a defluire nei discendenti, tracimino verso il preesistente canale fondato, che, se non correttamente impermeabilizzato, è fonte di infiltrazioni nelle sottostanti abitazioni. La presenza di vegetazione in alcuni punti del canale (vedi foto n.14), e di acqua stagnante per buona parte dello stesso (vedi foto n.15), denota un deflusso assai lento, imputabile altresì alla scarsa pendenza data ai canali verso i discendenti”.
Orbene, il tecnico, dunque, ha concluso per la rispondenza tra le lavorazioni commissionate alla società convenuta e quelle effettivamente realizzate, nei limiti di quelle visionabili, mentre ha ritenuto – ex post, anche in considerazione dei fenomeni infiltrativi verificatisi – che sarebbe stato necessario un più efficiente sistema di scarico delle acque meteoriche mediante la sostituzione dei discendenti esistenti con altri di diametro maggiore (10 mm in luogo degli 8 mm di quelli esistenti) eventualmente anche mediante l'installazione di ulteriori discendenti rispetto a quelli già presenti.
CP_ Tale accertamento, tuttavia, non è sufficiente a fondare la responsabilità della convenuta atteso che quest'ultima ha realizzato le opere effettivamente commissionate così come accettate dalla committenza anche su parere positivo del direttore dei lavori dalla stessa nominato.
La circostanza che il sistema di smaltimento delle acque meteoriche fosse perfettibile – mediante l'installazione di più discendenti e la sostituzione di tutti quelli esistenti con altri di maggiore diametro – non è sufficiente a muovere un addebito di responsabilità alla ditta esecutrice a fronte di un preventivo accettato dalla committenza anche in relazione ai costi, sicuramente superiori, che un sistema analogo a quello ipotizzato dal consulente avrebbe comportato.
3570/2018 r.g.a.c. Pag. 8 In proposito, il ha dedotto che «il sistema di convogliamento e smaltimento Parte_1 delle acque meteoriche (né correttamente progettato né realizzato secondo le regole dell'arte) era inidoneo ad evitare e prevenire i danni lamentati ed anzi, stante l'omissione di alcuni interventi pur dedotti n contratto, lo stesso aveva determinato l'insorgenza e/o
l'ampliamento del fenomeno di infiltrazioni di acqua piovana;
t) che, più in particolare, risultava che le acque meteoriche, una volta convogliate nelle gronde (canali pluviali), non venivano smaltite sia per la collocazione ed il dimensionamento dei discendenti
(che, peraltro, già di sezione inferiore a quelli pattuiti, risultavano ostruiti da materiale CP_ di risulta dei lavori realizzati anni addietro dalla stessa resistente) sia perché la pendenza – longitudinale e trasversale – delle gronde ed il loro collegamento con il pannello inclinato non permettevano alle acque di dirigersi e di precipitare verso e nei discendenti, tracimando, in “mancanza di scossalina o guaina di collegamento con la parte inclinata, verso le pareti perimetrali dell'immobile per poi incanalarsi nel canale fondato ivi già esistente che verosimilmente, non essendo stato chiuso ed impermeabilizzato, come previsto nell'offerta/preventivo del 2009, determinava le lamentate infiltrazioni (tutto come risulta meglio esposto nella relazione tecnica diparte ad integrazione ed aggiornamento il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, v. relazione aggiornata al 18.11.16, AIL.XI del sub fasc.); u) che, dunque, risultava che il progetto dell'impresa non era adeguato ed Controparte_1 efficiente rispetto alla funzione propria delle strutture (mal) realizzate e che, inoltre, la stessa IT non aveva eseguito i lavori né li aveva eseguiti a regola d'arte ed anzi alcuni di essi erano stati completamente omessi, come a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: lo svuotamento, riempimento ed impermeabilizzazione del canale fondato, la mancata realizzazione della scossalina o guaina di collegamento tra la parte inclinate ed il canale di gronda, l'errato o assente collegamento con i pannelli inclinati, la mancata pulitura dei discendenti dal materiale di risulta, la mancata sostituzione del discendente lato nord e degli ulteriori discendenti con quelli di diametro necessario rispetto alla superficie, ecc ecc».
Ebbene, a parere della scrivente le indagini peritali non hanno restituito risultati sufficienti a chiarire l'effettivo oggetto dell'appalto.
In primo luogo, non è chiaro se fosse stata effettivamente commissionata la sostituzione di tutti i pluviali esistenti, di diametro pari a 80 mm, con altri di diametro pari a 100 mm.
3570/2018 r.g.a.c. Pag. 9 Invero, dalla lettura del preventivo n. 123/09, poi accettato dal condominio, tale circostanza non è chiarita essendo solamente prevista, tra le opere complementari “la fornitura e posta in opera di nuovi pluviali di lamiera preverniciata con sezione circolare da 100 mm completo di staffe è curve” con applicazione di un prezzo di €/ML 18,00 iva esclusa, senza alcuna ulteriore precisazione circa l'effettiva pattuizione della sostituzione, nei prefati termini, di tutti i pluviali esistenti.
In proposito, nella comparsa di costituzione, la ha eccepito che tale Controparte_1 sostituzione fu proposta al ma non accettata, sia per motivi economici sia per Parte_1 ragioni tecniche, in quanto il direttore dei lavori sosteneva che i discendenti esistenti erano sufficienti, circostanza negata, in modo alquanto generico, dal nella Parte_1 prima memoria ex art. 183 co. 6 cod. proc. civ.
Il tecnico, invece, ha accertato che la sostituzione ha interessato solamente uno dei quattro pluviali esistenti, con la sostituzione di quello presente con altro sempre di diametro di
80 mm.
A ben vedere, considerando l'importo netto dei lavori indicato nel verbale di ultimazione dei lavori del 23.09.2009 (all. III proc. ATP), pari ad € 36.500,00, e gli importi indicati nel preventivo iniziale, non risulta provata l'effettiva pattuizione della sostituzione dei pluviali esistenti con altri di maggiore diametro.
Invero, nel preventivo 123/09 del 15.05.2009 era prevista la somma di € 14.000,00 oltre
Iva per la realizzazione della “soluzione parte piana”; € 12.500,00 oltre Iva per la
“soluzione parte inclinata”; € 10.000 oltre iva per il nolo di piattaforma aerea con altezza di metri 30 per un periodo presumibile di 15 giorni, per un totale di € 36.500, oltre iva, pari alla somma indicata nel verbale di chiusura dei lavori, mentre non è chiarito se sia stata o meno commissionata la sostituzione dei pluviali per i quali la ditta aveva previsto solamente l'applicazione di un prezzo a misura pari ad € 18,00 oltre iva a metro lineare.
Del resto, nella relazione sul conto finale dei lavori del 29.09.2009 (prodotta da parte attrice), sottoscritta anche dall'amministratore del condominio, sono elencate le seguenti opere appaltate alla ditta convenuta: «1) rifacimento della copertura esistente con
l'applicazione di pannello rigido in poliuretano espanso rigido con spessore pari a cm.
6; applicazione a fiamma di doppio strato di guaina bituminosa di cui uno ardesiato;
2) esecuzione di rappezzi di intonaco e di intonaco colorato sulle pareti del torrino di
3570/2018 r.g.a.c. Pag. 10 copertura; 3) montaggio di scossaline di raccordo con la parte inclinata e di scossaline di protezione dei risvolti;
4) esecuzione della parte inclinata della copertura con rimozione della scossalina esistente, riempimento del canale fondato esistente, posa del pannello sandwich in lamiera grecata su listelli in legno e completamento con scossaline in lamiera preverniciata».
Peraltro, nel medesimo documento, si dà atto «che i lavori sono stati eseguiti secondo la regola dell'arte ed in conformità dei patti contrattuali», sottoscritto per il condominio dall'allora amministratore Controparte_7
Pertanto, considerando che grava sul istante, ex art. 2697 cod. civ., la prova Parte_1 del titolo per il quale agisce in giudizio e, dunque, delle prestazioni effettivamente commissionate alla convenuta, la domanda di esatto adempimento, così come formulata in via principale dal , non può essere accolta, al pari di quella per equivalente, Parte_1 per quanto riguarda i lavori relativi “alla sostituzione dei discendenti (pluviali) con quelli di sezione 100 mm”.
Con riferimento ai lavori previsti in contratto, invece, a fronte della sostanziale accettazione dell'opera da parte del committente, gravava su quest'ultimo, per giurisprudenza costante, dimostrare l'esistenza delle difformità e dei vizi nonché delle conseguenze dannose lamentate (cfr. Cassazione civile sez. II, 23/01/2025, n.1701), prova che deve ritenersi raggiunta nel caso di specie in considerazione delle risultanze cui è pervenuto il CTU.
L'ausiliario, in particolare, nel rispondere al quesito sub lett. c) ha ritenuto, con valutazione sicuramente condivisibile, che “I danni occorsi al fabbricato sono rilevabili dal distacco della tinteggiatura del cornicione al disotto del canale di gronda (vedi foto
n.16-17), che sono il segnale del dilavamento delle acque meteoriche e che evidenziano
l'anomalo funzionamento del sistema di scarico e della tracimazione dell'acqua dalla grondaia verso il cornicione e, che in alcuni punti, specialmente lungo il lato nord, avviene direttamente sulla parete esterna del fabbricato non essendo correttamente garantita l'impermeabilizzazione tra la gronda e il cornicione retrostante. Si ritiene dunque che tali danni derivino sostanzialmente dal non corretto dimensionamento dell'intero sistema di scarico e dalla sua realizzazione, soprattutto in riferimento alle scarse pendenze dei canali verso i discendenti e alla non corretta impermeabilizzazione dello stesso verso il cornicione del fabbricato”.
3570/2018 r.g.a.c. Pag. 11 Acclarata, dunque, la non corretta realizzazione delle opere previste in contratto e la realizzazione di un sistema di convogliamento delle acque meteoriche del fabbricato rilevatosi inadeguato, va riconosciuta la responsabilità della società convenuta, risultando tardiva l'eccezione di decadenza ex art. 1667 cod. civ. formulata dall'impresa
(nella comparsa di costituzione depositata in data 07.06.2019, a fronte di una prima udienza rinviata, ex art. 168 bis cod. proc. civ., alla data del 12.06.2025, in violazione del termine perentorio stabilito dall'art. 167 cod. proc. civ.) e a nulla rilevando l'eventuale concorrente responsabilità del direttore dei lavori.
Invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte, costituiscono vizi e difetti dell'immobile, non solo quelli ascrivibili all'esecuzione non a regola d'arte dei lavori di edificazione, ma anche quelli dovuti all'imperfetta o erronea progettazione delle opere, con applicazione, dunque, della relativa disciplina (cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. II, 25/06/2025, n. 17028).
L'appaltatore è, dunque, responsabile anche in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori, trovando tale responsabilità fonte diretta nella perizia e nella capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto, in particolare nel caso in cui lo stesso non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli.
La realizzazione, in concreto, di un sistema di convogliamento delle acque meteoriche inadeguato, pertanto, è fonte di responsabilità dell'appaltatore, responsabile solidalmente, ex art. 2055, con gli altri soggetti coinvolti, non evocati nel presente giudizio.
In tema di appalto, infatti, il direttore dei lavori ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, nonché che quando l'opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l'appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni, entrambi autori dell'unico illecito, e perciò rispondendo, entrambi, del danno cagionato.
CP_ Parimenti va dichiarata la responsabilità della convenuta per l'errata esecuzione delle opere di impermeabilizzazione e per l'insufficiente pendenza dei canali verso i discendenti nei termini accertati dal consulente.
3570/2018 r.g.a.c. Pag. 12 L'impossibilità di accogliere la domanda di esatto adempimento, per la mancata prova della pattuizione di tutte le prestazioni così come descritte da parte attrice, comporta l'accoglimento della subordinata domanda di condanna della convenuta al pagamento della somma necessaria alla realizzazione delle opere non esattamente eseguite.
In proposito, il CTU ha chiarito che “a seguito dei diversi sopralluoghi effettuati e dopo aver constatato il buono stato di conservazione della gronda e dei discendenti, propone la conservazione di quanto già realizzato, con l'integrazione di altri due discendenti dello stesso diametro 80 mm. da posizionarsi agli spigoli del fabbricato, oltre che all'impermeabilizzazione totale della zona sottostante la parte inclinata della copertura
e il risvolto della guaina impermeabile all'interno dei canali stessi, e una precisa e puntuale ridefinizione delle pendenze dei canali verso i discendenti. La soluzione prospettata risulta alquanto simile a quella suggerita dalla ditta nell'ultimo CP_1 preventivo trasmesso ed è quantificabile in € 8.648,91, oltre ad IVA al 10%, come dettagliato nel computo metrico allegato, con i prezzi riferiti al Tariffario della Regione
Basilicata edizione 2017 e di seguito sinteticamente descritti per categorie di lavoro”.
Considerando la necessaria rivalutazione dell'importo stimato dal CTU (considerando che sono decorsi più di sette anni dalla data di stesura della bozza del 25.01.2018), si ritiene congruo riconoscere la complessiva somma di € 12.000,00 € comprensiva d'iva.
In merito alla censura di parte attrice circa la mancata rinnovazione della consulenza – reiterata anche negli scritti conclusionali – si osserva che il nuovo consulente nominato avrebbe incontrato le medesime difficoltà tecniche oltre a considerare che l'accertamento sarebbe avvenuto ad oltre dieci anni dall'esecuzione dei lavori (considerando, peraltro, che il ha instaurato il presente giudizio di merito nel 2018 ed il procedimento Parte_1 di ATP nel 2016, a fronte di lavori conclusi nel 2009).
Non possono, infine, trovare accoglimento le ulteriori domande risarcitorie in mancanza di precise allegazioni sui danni lamentati, sulla loro quantificazione (considerando che il quantifica in pari misura la somma necessaria per l'esecuzione delle opere Parte_1 con quella richiesta a titolo di risarcimento).
In particolare, la domanda risarcitoria per i danni all'intero fabbricato va disattesa per mancata prova del nesso causale tra l'inadempimento della convenuta ed i danni patiti dovendosi valorizzare la sussistenza di concause nella produzione dell'evento, costituite
3570/2018 r.g.a.c. Pag. 13 dalla scarsa manutenzione del sistema di convogliamento delle acque (accertata anche dal
CTU che ha rinvenuto la presenza di detriti e foglie nei canali di scolo) di cui è responsabile il;
il tempo trascorso dall'esecuzione dei lavori (esauriti nel Parte_1 settembre del 2009 a fronte di una prima trattativa con la società convenuta per la risoluzione delle problematiche del 2014); l'esecuzione di opere da parte dei singoli condomini che hanno modificato lo stato dei luoghi esistente (si veda in proposito quanto affermato dal CTU).
Da ultimo, va chiarito che il non ha legittimazione attiva rispetto ai danni Parte_1 occorsi esclusivamente alle proprietà individuali dei singoli condomini, unici legittimati attivi della conseguente pretesa risarcitoria.
In tema di condominio, difatti, la legittimazione dell'amministratore a promuovere l'azione di responsabilità nei confronti dell'appaltatore, in qualità di committente in nome e per conto dei singoli condomini, non può estendersi, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini danneggiati, anche alla proposizione delle azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente, relative ai danni subiti dai condomini nei rispettivi immobili di proprietà esclusiva (arg. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19121 del
2025; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3846 del 17/02/2020).
Considerando l'esito complessivo della lite ed il disposto dell'art. 92 co. 2 cod. proc. civ., si ritiene di compensare le spese – anche del procedimento di ATP – nella misura del
50%; la restante parte liquidata come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, è posta a carico della società secondo la regola generale della soccombenza. Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Condanna, per le ragioni di cui in motivazione, al pagamento Controparte_1 in favore del della somma di € 12.000,00 oltre interessi Parte_1 dalla pronuncia e fino all'effettivo soddisfo;
2) Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna al Controparte_1 pagamento in favore del della restante parte che liquida Parte_1
3570/2018 r.g.a.c. Pag. 14 complessivamente in € 2.670,50, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge;
3) Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna alla Controparte_1 refusione in favore del delle spese del giudizio di ATP Parte_1 che si liquidano complessivamente in € 1.685,25, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Potenza, il 22/09/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
3570/2018 r.g.a.c. Pag. 15
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3570/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 05.03.2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co.
I, c.p.c. e vertente
TRA
C.F. , corrente in Potenza alla Via Parte_1 P.IVA_1
Due Torri n.3, in persona dell'Amministratore pro-tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Luigi Brancati, presso il cui studio, in
Potenza al Viale Marconi n. 167, elettivamente domicilia;
ATTORE
E
P.IVA in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_2 unico Geom. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gennaro Rosa e Vito Controparte_2
Vincenzo Zaccagnino, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Potenza alla Via Ciccotti n.36/C, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
Oggetto: inadempimento contrattuale;
appalto privato;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 05.03.2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
3570/2018 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il in persona del Parte_1 suo amministratore pro tempore, ha convenuto in giudizio la società Controparte_1 deducendone l'inadempimento nell'esecuzione dei lavori di copertura del lastrico
[...] solare e di rifacimento del sistema di convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche, alla stessa affidati con l'accettazione dell'offerta/preventivo n. 123/2009 del
15.05.2009, rassegnando le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa deduzione, eccezione, istanza e conclusione, così provvedere:
CP_
- accertare e dichiarare il grave inadempimento o l'inadempimento della in persona del legale rapp. p.t., relativamente alle Controparte_1 omissioni delle prestazioni contrattualmente assunte di cui all'offerta preventivo n.
123/2009 (come meglio descritte in narrativa al punto “u” e/o risultanti dalla CTU esperita nel giudizio R.G. 4081/2016 ovvero accertate a mezzo di consulenza d'ufficio come di seguito richiesta anche ad integrazione della precedente), e per l'effetto condannare la convenuta inadempiente in persona del Controparte_4 suo legale rapp. pt, all'adempimento ossia all'esecuzione dei lavori già dedotti in contratto — e non eseguiti — relativi all'impermeabilizzazione totale, previo svuotamento e successivo riempimento, della zona sottostante la parte inclinata della copertura (canale fondato) ed al risvolto della guaina impermeabile all'interno dei canali stessi oltre che del collegamento tra detto canale e quello di gronda, oltre che alla sostituzione dei discendenti (pluviali) con quelli di sezione 100 mm nonché al conseguenziale pagamento di tutti i danni, patiti e patendi, che ne sono conseguiti alle parteti perimetrali ed alle strutture condominiali, come risultanti dalla stessa CTU, qui depositata, nella misura stabilita dal CTP Ing. pari ad euro 14.875,49 s.e.o. ovvero Per_1 in quella diversa, maggiore o minore — sempre nei limiti di competenza per valore del
Giudice adito — che meglio verrà accertata e determinata in corso di causa a mezzo della di seguito richiesta integrazione alla consulenza tecnica d'ufficio già esperita tra le parti nel proc. R.G. 4081/16;
- in subordine ed in via equivalente, accertato e dichiarato il grave inadempimento o
l'inadempimento della ditta convenuta, condannare la Controparte_1 in persona del legale rapp. p.t., a rifondere in favore dell'istante le spese Parte_1 ed i costi necessari realizzazione delle suddette opere rimaste inadempiute nella misura
3570/2018 r.g.a.c. Pag. 2 di euro 14.875,59 ovvero in quella diversa, maggiore o minore — sempre nei limiti di competenza per valore del Giudice adito — che verrà stabilita dal nominando CTU nel presente giudizio, oltre che al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal Parte_1 istante alle pareti perimetrali ed alle strutture condominiali, già accertati nella precedente consulenza tecnica d'ufficio e come meglio determinati e liquidati anche a mezzo della di seguito richiesta integrazione alla suddetta consulenza già esperita tra le parti nel proc. R.G. 4081/16;
- in via cumulativa o alternativa, accertati e dichiarati i gravi errori, deficienze, vizi e difetti del progetto (di cui all'offerta preventivo n. 123/2009 proposto dalla convenuta per la riparazione della copertura del fabbricato condominiale) e delle opere in base ad esso realizzate dalla ditta , condannare quest'ultima, in Controparte_4 persona del suo legale rapp. p.t., nella sua qualità di progettista, de facto, ed esecutrice delle lavorazioni di cui alla predetta offerta preventivo n. 123/2009, a rimuovere tutti gli errori, le deficienze, i difetti ed i vizi — dunque a sostituire le gronde ed i pluviali con quelli di diametro adeguati all'area del lastrico solare, correggendo la pendenza e
l'inclinazione degli stessi, oltre che a provvedere allo svuotamento e successivo riempimento nonché impermeabilizzazione del preesistente canale fondato e della guaina di risvolto tra questo ed il canale di gronda — ovvero, in mancanza, condannare la
[...]
a corrispondere in favore del istante gli importi necessari Controparte_5 Parte_1 all'eliminazione dei predetti errori, deficienze, difetti e vizi della progettazione degli interventi realizzati sulla base di essa in virtù dell'offerta preventivo n. 139/09, già accertati nella precedente consulenza, come meglio determinati con la qui di seguito richiesta di integrazione, e nella misura di euro 14.875,69 ovvero in quella diversa, maggiore o minore — sempre nei limiti di competenza per valore del Giudice adito — liquidata a mezzo della di seguito richiesta integrazione alla consulenza tecnica d'ufficio già esperita tra le parti nel proc. R.G. 4081/16; oltre che a risarcire i danni subiti e subendi dalla parte attrice alle pareti perimetrali e strutture condominiali, come già risultanti ed accertati nella CTU eseguita nel proc. civ. R.G. 4081/2016;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze».
Deduceva, in particolare:
- che la consegna dei lavori era avvenuta in data 25.08.2009 e che la loro ultimazione era intervenuta in data 23.09.2009, come da attestazione del Direttore dei lavori (all. III del fascicolo di ATP RG 4081/2016);
3570/2018 r.g.a.c. Pag.
3 - di aver corrisposto alla ditta convenuta la somma di € 39.760,50;
- che la ditta convenuta è risultata inadempiente sia per la mancata esecuzione di alcune opere previste in contratto sia per la mancata esecuzione a regola d'arte di quelle eseguite, rivelatesi inidonee ed inadeguate;
- che, a causa dell'inadempimento di controparte, sia le pareti perimetrali del fabbricato sia le abitazioni sottostanti hanno sofferto infiltrazioni di acqua che le suddette opere, per come progettate e realizzate, non hanno scongiurato;
- che la ditta convenuta riconosceva le problematiche in commento, inviando al
Condominio l'offerta/preventivo n. 235/214 del 12.12.2014 riguardante la “migliore offerta relativa ai lavori di revisione della copertura” (All. V proc. Atp); CP_
- che il tecnico di parte, incaricato dal , accertava la responsabilità della Parte_1 convenuta nella causazione dei fenomeni infiltrativi e dei danni conseguenti;
- che nessun esito avevano avuto i diversi incontri e sopralluoghi volti ad una definizione bonaria della vicenda;
- che il presente giudizio veniva preceduto da procedimento per accertamento tecnico preventivo, rubricato al n. RG 4081/2016;
- che il consulente tecnico d'ufficio riconosceva l'inadeguatezza e la cattiva esecuzione del sistema di convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche progettato e realizzato dalla ditta CP_1
- che la ditta convenuta negava ogni responsabilità rendendo necessaria l'instaurazione del presente giudizio contenzioso.
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito la decadenza per mancata Controparte_1 denuncia ex art. 1667 cod. civ. nonché negato ogni responsabilità a fronte di lavori interamente e correttamente eseguiti. Nel merito degli addebiti ha dedotto:
- di non aver provveduto alla progettazione delle opere, affidata al direttore dei lavori;
- che i problemi di infiltrazioni agli appartamenti di proprietà esclusiva sono da ricondurre, non alla imperfetta impermeabilizzazione, ma al giunto tra il fabbricato in questione e quello adiacente e da una lesione presente su una canna fumaria in copertura;
- che la revisione del 12.12.2014 era finalizzata ad un miglioramento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche mediante la sostituzione dei discendenti di sezione
80 mm con altrettanti da 10 mm, intervento proposto ma non accettato dal Parte_1 sia per ragioni economiche sia per ragioni tecniche avendo il direttore dei lavori sostenuto la sufficienza dei discendenti esistenti;
3570/2018 r.g.a.c. Pag.
4 - che nell'ultimo intervento effettuato è stato accertato che il regolare deflusso delle acque
è rallentato dalla presenza di detriti in gronda;
- che non è vero che il CTU nominato nel procedimento di ATP abbia acclarato la cattiva esecuzione dei lavori e, dunque, la propria responsabilità nella causazione dei fenomeni infiltrativi, avendo piuttosto il CTU accertato la correttezza e l'adeguatezza dell'operato della società.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle avverse domande e la condanna del condominio alla refusione delle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, anche attraverso l'acquisizione del fascicolo di ATP
e della relativa consulenza tecnica, non ammesse le ulteriori richieste di prova, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ratione temporis vigente.
****
Le domande avanzate dal possono essere parzialmente accolte per le ragioni Parte_1 di seguito chiarite.
Dalla ricostruzione dei fatti fornita dall'attore è possibile distinguere le inadempienze lamentate in tre categorie: 1) mancata esecuzione di opere previste in contratto;
2) inadeguatezza delle opere progettate e realizzate dalla società convenuta;
3) errata esecuzione delle opere.
Mentre per la prima trova applicazione la disciplina generale in tema di inadempimento ex art. 1453 cod. civ., le altre due vanno ricondotte alla speciale garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera prevista dall'art. 1667 cod. civ.
Difatti, le disposizioni in tema di inadempimento contenute nella disciplina dell'appalto
(artt. 1667, 1668 e 1669 cod. civ.) integrano, ma non escludono l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale (artt. 1453 e 1455 cod. civ.) quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali (che presuppongono l'ultimazione dell'opera, Cass. 13983/2011): quando, cioè, l'appaltatore non esegue interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine pattuito (Cass. 8103/2006; Cass. 3302/2006; Cass. 9333/2004; Cass. 9849/2003;
Cass. 10255/1998; Cass. 10772/1995; Cass. 11950/1990). In conformità a tali principi, si
è deciso che, in caso di omessa ultimazione dei lavori, il committente può chiederne il
3570/2018 r.g.a.c. Pag. 5 completamento, ex art. 1453, 1° co., indipendentemente dall'esercizio della facoltà - e non onere - prevista dall' art. 1662 (Cass. 3239/1998).
Nel procedimento di ATP, RG 4081/2016, al Consulente è stato chiesto di accertare:
a) lo stato e le condizioni della copertura e del lastrico solare e delle pareti perimetrali nonché del sistema di convogliamento e smaltimento elle acque meteoriche del corrente in Potenza alla Via Due Torri n.3 oltre che lo stato e Parte_1 le condizioni delle unità abitative sottostanti colpite da fenomeni di infiltrazioni d'acqua e presenza di umidita e muffe sulle pareti perimetrali;
b) la corrispondenza delle opere progettate e realizzate dall'impresa Controparte_1 alle regole dell'arte; la conformità delle lavorazioni effettivamente realizzate rispetto a quanto dedotto nell'offerta preventivo n. 123/09 del 15.5.2009 nonché la correttezza ed adeguatezza del progetto ideato, sviluppato ed eseguito dalla predetta impresa per preservare il fabbricato condominiale dei pregiudizi degli agenti atmosferici (quali pioggia, neve ecc.);
c) le cause e l'imputabilità dei danni che ne sono derivati al fabbricato come CP_6 esposti in narrativa (fenomeni di infiltrazioni di acqua dai discendenti dal lastrico solare e dal sistema di captazione e smaltimento delle acque meteoriche con conseguenziale formazione di umidita e muffa sulle pareti perimetrali dell'immobile ed all'interno di alcune unità abitative);
d) la quantificazione in valori monetari di detti danni e la congruità dell'importo in perizia allegata dal tecnico di parte per l'esecuzione dei necessari interventi da realizzarsi sulla copertura del lastrico solare ed al sistema di convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche tesi ad evitare ulteriori effetti pregiudizievoli
Esaminando quanto accertato dal Consulente Tecnico d'Ufficio nel procedimento di Atp
– la cui indagine è da ritenersi senz'altro sufficiente ed esaustiva ai fini del decidere, senza necessità di ulteriori indagini peritali – si rileva quanto segue.
In merito al quesito sub a), il Consulente rilevava come “Le condizioni generali della copertura sono da ritenersi più che buone, non si evidenziano infatti, particolari problemi ad eccezione di piccole scollature della guaina in corrispondenza di alcuni risvolti della stessa e comunque ininfluenti ai fini delle infiltrazioni lamentate. Per la parte inclinata della copertura realizzata con pannelli in lamiera grecata non è stato possibile ispezionare il preesistente canale fondato e il suo avvenuto riempimento ed
3570/2018 r.g.a.c. Pag. 6 impermeabilizzazione, in quanto interamente ricoperto per tutto lo sviluppo perimetrale della copertura e dunque, per operare in sicurezza, sarebbe stato necessario intervenire dall'esterno con una piattaforma aerea e smontare almeno un pannello, da riposizionare dopo l'ispezione, con un aggravio significativo delle spese per la CTU. La gronda esterna in lamiera preverniciata si presenta anch'essa in un buono stato di conservazione priva di deformazioni e con la vernice di rivestimento intatta in ogni punto. Come già detto, nell'abitazione del sig. al quarto piano si sono rilevate piccole tracce di Pt_2 possibili pregresse infiltrazioni, in corrispondenza del controsoffitto realizzato nella veranda della cucina inglobata nell'abitazione; Al quinto piano, nell'all'abitazione del sig. si sono rilevate macchie di umidita lungo le pareti perimetrali del Pt_3 soggiorno concentrate soprattutto in corrispondenza dell'infisso prossimo alla parete di confine con l'appartamento limitrofo e ulteriori macchie si sono rilevate in prossimità degli infissi che affacciano sul cinema Due Torri”.
Circa il quesito sub b) il consulente osservava “Dall'analisi del preventivo offerta della ditta , dallo stato finale redatto dal direttore dei lavori, ing. Imperatrice, e per CP_1 quanto è stato possibile visionare sul posto, si può affermare una sostanziale rispondenza tra le lavorazioni offerte e quelle realizzate;
Nulla si può dire circa
l'impermeabilizzazione ed il riempimento del vecchio canale fondato in quanto, per le ragioni su esposte, non è stato possibile visionarlo. Per quanto attiene la correttezza ed adeguatezza del progetto ideato, sviluppato ed eseguito dalla ditta , alla luce CP_1 di quanto fin qui accaduto, ed a posteriori, risulta semplicistico affermare
l'inadeguatezza del progetto o, meglio, l'inesistenza dello stesso, infatti il preventivo offerta, a parere dello scrivente, è stato formulato sulla base dei numerosi interventi similari eseguiti dalla stessa ditta nel corso degli oltre trent'anni della sua attività sul territorio, in questo campo specifico. Notoriamente i discendenti si realizzano del diametro di 100 mm. e il canale di gronda di conseguenza, ovvero la base inferiore di dimensioni adeguate ad ospitare il discendente diametro 100 mm., ovvero almeno 130-
140 mm., e, sempre riferendosi al diametro 100 è prassi prevedere un discendente ogni circa 100 mq di superficie di tetto servita e a distanza massima tra i discendenti intorno ai 13 mt; pertanto, nel caso specifico, il sistema di scarico risulta sottodimensionato, probabilmente per la decisione di non sostituire tre dei quattro discendenti preesistenti, perché in buono stato, limitando la sostituzione solo di quello lato nord verso il cinema
Due Torri, con le stesse dimensioni di 80 mm di quello sostituito, e di conseguenza,
3570/2018 r.g.a.c. Pag. 7 realizzando il canale di gronda con la base inferiore di 110 mm. (vedi foto n._) sufficiente esclusivamente per discendenti con diametro 80 mm. Altro aspetto che andava considerato è la massima distanza tra i discendenti, che essendo intorno ai 20 mt. (vedi foto n.6) risulta eccessiva, tanto è vero che nell'ultima proposta formulata dalla ditta è stata prevista la possibilità dell'installazione di due nuovi discendenti CP_1 agli spigoli del fabbricato, proprio per ridurre la distanza tra gli stessi e migliorare complessivamente il sistema di scarico delle acque meteoriche. Altro aspetto non meno importante è l'altezza della lamiera posteriore della grondaia a contatto con il cornicione (vedi foto n.13-14) stimata intorno ai 100 mm, che fa sì che in presenza di rovesci copiosi le acque provenienti dalla copertura che non riescono a defluire nei discendenti, tracimino verso il preesistente canale fondato, che, se non correttamente impermeabilizzato, è fonte di infiltrazioni nelle sottostanti abitazioni. La presenza di vegetazione in alcuni punti del canale (vedi foto n.14), e di acqua stagnante per buona parte dello stesso (vedi foto n.15), denota un deflusso assai lento, imputabile altresì alla scarsa pendenza data ai canali verso i discendenti”.
Orbene, il tecnico, dunque, ha concluso per la rispondenza tra le lavorazioni commissionate alla società convenuta e quelle effettivamente realizzate, nei limiti di quelle visionabili, mentre ha ritenuto – ex post, anche in considerazione dei fenomeni infiltrativi verificatisi – che sarebbe stato necessario un più efficiente sistema di scarico delle acque meteoriche mediante la sostituzione dei discendenti esistenti con altri di diametro maggiore (10 mm in luogo degli 8 mm di quelli esistenti) eventualmente anche mediante l'installazione di ulteriori discendenti rispetto a quelli già presenti.
CP_ Tale accertamento, tuttavia, non è sufficiente a fondare la responsabilità della convenuta atteso che quest'ultima ha realizzato le opere effettivamente commissionate così come accettate dalla committenza anche su parere positivo del direttore dei lavori dalla stessa nominato.
La circostanza che il sistema di smaltimento delle acque meteoriche fosse perfettibile – mediante l'installazione di più discendenti e la sostituzione di tutti quelli esistenti con altri di maggiore diametro – non è sufficiente a muovere un addebito di responsabilità alla ditta esecutrice a fronte di un preventivo accettato dalla committenza anche in relazione ai costi, sicuramente superiori, che un sistema analogo a quello ipotizzato dal consulente avrebbe comportato.
3570/2018 r.g.a.c. Pag. 8 In proposito, il ha dedotto che «il sistema di convogliamento e smaltimento Parte_1 delle acque meteoriche (né correttamente progettato né realizzato secondo le regole dell'arte) era inidoneo ad evitare e prevenire i danni lamentati ed anzi, stante l'omissione di alcuni interventi pur dedotti n contratto, lo stesso aveva determinato l'insorgenza e/o
l'ampliamento del fenomeno di infiltrazioni di acqua piovana;
t) che, più in particolare, risultava che le acque meteoriche, una volta convogliate nelle gronde (canali pluviali), non venivano smaltite sia per la collocazione ed il dimensionamento dei discendenti
(che, peraltro, già di sezione inferiore a quelli pattuiti, risultavano ostruiti da materiale CP_ di risulta dei lavori realizzati anni addietro dalla stessa resistente) sia perché la pendenza – longitudinale e trasversale – delle gronde ed il loro collegamento con il pannello inclinato non permettevano alle acque di dirigersi e di precipitare verso e nei discendenti, tracimando, in “mancanza di scossalina o guaina di collegamento con la parte inclinata, verso le pareti perimetrali dell'immobile per poi incanalarsi nel canale fondato ivi già esistente che verosimilmente, non essendo stato chiuso ed impermeabilizzato, come previsto nell'offerta/preventivo del 2009, determinava le lamentate infiltrazioni (tutto come risulta meglio esposto nella relazione tecnica diparte ad integrazione ed aggiornamento il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, v. relazione aggiornata al 18.11.16, AIL.XI del sub fasc.); u) che, dunque, risultava che il progetto dell'impresa non era adeguato ed Controparte_1 efficiente rispetto alla funzione propria delle strutture (mal) realizzate e che, inoltre, la stessa IT non aveva eseguito i lavori né li aveva eseguiti a regola d'arte ed anzi alcuni di essi erano stati completamente omessi, come a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: lo svuotamento, riempimento ed impermeabilizzazione del canale fondato, la mancata realizzazione della scossalina o guaina di collegamento tra la parte inclinate ed il canale di gronda, l'errato o assente collegamento con i pannelli inclinati, la mancata pulitura dei discendenti dal materiale di risulta, la mancata sostituzione del discendente lato nord e degli ulteriori discendenti con quelli di diametro necessario rispetto alla superficie, ecc ecc».
Ebbene, a parere della scrivente le indagini peritali non hanno restituito risultati sufficienti a chiarire l'effettivo oggetto dell'appalto.
In primo luogo, non è chiaro se fosse stata effettivamente commissionata la sostituzione di tutti i pluviali esistenti, di diametro pari a 80 mm, con altri di diametro pari a 100 mm.
3570/2018 r.g.a.c. Pag. 9 Invero, dalla lettura del preventivo n. 123/09, poi accettato dal condominio, tale circostanza non è chiarita essendo solamente prevista, tra le opere complementari “la fornitura e posta in opera di nuovi pluviali di lamiera preverniciata con sezione circolare da 100 mm completo di staffe è curve” con applicazione di un prezzo di €/ML 18,00 iva esclusa, senza alcuna ulteriore precisazione circa l'effettiva pattuizione della sostituzione, nei prefati termini, di tutti i pluviali esistenti.
In proposito, nella comparsa di costituzione, la ha eccepito che tale Controparte_1 sostituzione fu proposta al ma non accettata, sia per motivi economici sia per Parte_1 ragioni tecniche, in quanto il direttore dei lavori sosteneva che i discendenti esistenti erano sufficienti, circostanza negata, in modo alquanto generico, dal nella Parte_1 prima memoria ex art. 183 co. 6 cod. proc. civ.
Il tecnico, invece, ha accertato che la sostituzione ha interessato solamente uno dei quattro pluviali esistenti, con la sostituzione di quello presente con altro sempre di diametro di
80 mm.
A ben vedere, considerando l'importo netto dei lavori indicato nel verbale di ultimazione dei lavori del 23.09.2009 (all. III proc. ATP), pari ad € 36.500,00, e gli importi indicati nel preventivo iniziale, non risulta provata l'effettiva pattuizione della sostituzione dei pluviali esistenti con altri di maggiore diametro.
Invero, nel preventivo 123/09 del 15.05.2009 era prevista la somma di € 14.000,00 oltre
Iva per la realizzazione della “soluzione parte piana”; € 12.500,00 oltre Iva per la
“soluzione parte inclinata”; € 10.000 oltre iva per il nolo di piattaforma aerea con altezza di metri 30 per un periodo presumibile di 15 giorni, per un totale di € 36.500, oltre iva, pari alla somma indicata nel verbale di chiusura dei lavori, mentre non è chiarito se sia stata o meno commissionata la sostituzione dei pluviali per i quali la ditta aveva previsto solamente l'applicazione di un prezzo a misura pari ad € 18,00 oltre iva a metro lineare.
Del resto, nella relazione sul conto finale dei lavori del 29.09.2009 (prodotta da parte attrice), sottoscritta anche dall'amministratore del condominio, sono elencate le seguenti opere appaltate alla ditta convenuta: «1) rifacimento della copertura esistente con
l'applicazione di pannello rigido in poliuretano espanso rigido con spessore pari a cm.
6; applicazione a fiamma di doppio strato di guaina bituminosa di cui uno ardesiato;
2) esecuzione di rappezzi di intonaco e di intonaco colorato sulle pareti del torrino di
3570/2018 r.g.a.c. Pag. 10 copertura; 3) montaggio di scossaline di raccordo con la parte inclinata e di scossaline di protezione dei risvolti;
4) esecuzione della parte inclinata della copertura con rimozione della scossalina esistente, riempimento del canale fondato esistente, posa del pannello sandwich in lamiera grecata su listelli in legno e completamento con scossaline in lamiera preverniciata».
Peraltro, nel medesimo documento, si dà atto «che i lavori sono stati eseguiti secondo la regola dell'arte ed in conformità dei patti contrattuali», sottoscritto per il condominio dall'allora amministratore Controparte_7
Pertanto, considerando che grava sul istante, ex art. 2697 cod. civ., la prova Parte_1 del titolo per il quale agisce in giudizio e, dunque, delle prestazioni effettivamente commissionate alla convenuta, la domanda di esatto adempimento, così come formulata in via principale dal , non può essere accolta, al pari di quella per equivalente, Parte_1 per quanto riguarda i lavori relativi “alla sostituzione dei discendenti (pluviali) con quelli di sezione 100 mm”.
Con riferimento ai lavori previsti in contratto, invece, a fronte della sostanziale accettazione dell'opera da parte del committente, gravava su quest'ultimo, per giurisprudenza costante, dimostrare l'esistenza delle difformità e dei vizi nonché delle conseguenze dannose lamentate (cfr. Cassazione civile sez. II, 23/01/2025, n.1701), prova che deve ritenersi raggiunta nel caso di specie in considerazione delle risultanze cui è pervenuto il CTU.
L'ausiliario, in particolare, nel rispondere al quesito sub lett. c) ha ritenuto, con valutazione sicuramente condivisibile, che “I danni occorsi al fabbricato sono rilevabili dal distacco della tinteggiatura del cornicione al disotto del canale di gronda (vedi foto
n.16-17), che sono il segnale del dilavamento delle acque meteoriche e che evidenziano
l'anomalo funzionamento del sistema di scarico e della tracimazione dell'acqua dalla grondaia verso il cornicione e, che in alcuni punti, specialmente lungo il lato nord, avviene direttamente sulla parete esterna del fabbricato non essendo correttamente garantita l'impermeabilizzazione tra la gronda e il cornicione retrostante. Si ritiene dunque che tali danni derivino sostanzialmente dal non corretto dimensionamento dell'intero sistema di scarico e dalla sua realizzazione, soprattutto in riferimento alle scarse pendenze dei canali verso i discendenti e alla non corretta impermeabilizzazione dello stesso verso il cornicione del fabbricato”.
3570/2018 r.g.a.c. Pag. 11 Acclarata, dunque, la non corretta realizzazione delle opere previste in contratto e la realizzazione di un sistema di convogliamento delle acque meteoriche del fabbricato rilevatosi inadeguato, va riconosciuta la responsabilità della società convenuta, risultando tardiva l'eccezione di decadenza ex art. 1667 cod. civ. formulata dall'impresa
(nella comparsa di costituzione depositata in data 07.06.2019, a fronte di una prima udienza rinviata, ex art. 168 bis cod. proc. civ., alla data del 12.06.2025, in violazione del termine perentorio stabilito dall'art. 167 cod. proc. civ.) e a nulla rilevando l'eventuale concorrente responsabilità del direttore dei lavori.
Invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte, costituiscono vizi e difetti dell'immobile, non solo quelli ascrivibili all'esecuzione non a regola d'arte dei lavori di edificazione, ma anche quelli dovuti all'imperfetta o erronea progettazione delle opere, con applicazione, dunque, della relativa disciplina (cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. II, 25/06/2025, n. 17028).
L'appaltatore è, dunque, responsabile anche in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori, trovando tale responsabilità fonte diretta nella perizia e nella capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto, in particolare nel caso in cui lo stesso non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli.
La realizzazione, in concreto, di un sistema di convogliamento delle acque meteoriche inadeguato, pertanto, è fonte di responsabilità dell'appaltatore, responsabile solidalmente, ex art. 2055, con gli altri soggetti coinvolti, non evocati nel presente giudizio.
In tema di appalto, infatti, il direttore dei lavori ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, nonché che quando l'opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l'appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni, entrambi autori dell'unico illecito, e perciò rispondendo, entrambi, del danno cagionato.
CP_ Parimenti va dichiarata la responsabilità della convenuta per l'errata esecuzione delle opere di impermeabilizzazione e per l'insufficiente pendenza dei canali verso i discendenti nei termini accertati dal consulente.
3570/2018 r.g.a.c. Pag. 12 L'impossibilità di accogliere la domanda di esatto adempimento, per la mancata prova della pattuizione di tutte le prestazioni così come descritte da parte attrice, comporta l'accoglimento della subordinata domanda di condanna della convenuta al pagamento della somma necessaria alla realizzazione delle opere non esattamente eseguite.
In proposito, il CTU ha chiarito che “a seguito dei diversi sopralluoghi effettuati e dopo aver constatato il buono stato di conservazione della gronda e dei discendenti, propone la conservazione di quanto già realizzato, con l'integrazione di altri due discendenti dello stesso diametro 80 mm. da posizionarsi agli spigoli del fabbricato, oltre che all'impermeabilizzazione totale della zona sottostante la parte inclinata della copertura
e il risvolto della guaina impermeabile all'interno dei canali stessi, e una precisa e puntuale ridefinizione delle pendenze dei canali verso i discendenti. La soluzione prospettata risulta alquanto simile a quella suggerita dalla ditta nell'ultimo CP_1 preventivo trasmesso ed è quantificabile in € 8.648,91, oltre ad IVA al 10%, come dettagliato nel computo metrico allegato, con i prezzi riferiti al Tariffario della Regione
Basilicata edizione 2017 e di seguito sinteticamente descritti per categorie di lavoro”.
Considerando la necessaria rivalutazione dell'importo stimato dal CTU (considerando che sono decorsi più di sette anni dalla data di stesura della bozza del 25.01.2018), si ritiene congruo riconoscere la complessiva somma di € 12.000,00 € comprensiva d'iva.
In merito alla censura di parte attrice circa la mancata rinnovazione della consulenza – reiterata anche negli scritti conclusionali – si osserva che il nuovo consulente nominato avrebbe incontrato le medesime difficoltà tecniche oltre a considerare che l'accertamento sarebbe avvenuto ad oltre dieci anni dall'esecuzione dei lavori (considerando, peraltro, che il ha instaurato il presente giudizio di merito nel 2018 ed il procedimento Parte_1 di ATP nel 2016, a fronte di lavori conclusi nel 2009).
Non possono, infine, trovare accoglimento le ulteriori domande risarcitorie in mancanza di precise allegazioni sui danni lamentati, sulla loro quantificazione (considerando che il quantifica in pari misura la somma necessaria per l'esecuzione delle opere Parte_1 con quella richiesta a titolo di risarcimento).
In particolare, la domanda risarcitoria per i danni all'intero fabbricato va disattesa per mancata prova del nesso causale tra l'inadempimento della convenuta ed i danni patiti dovendosi valorizzare la sussistenza di concause nella produzione dell'evento, costituite
3570/2018 r.g.a.c. Pag. 13 dalla scarsa manutenzione del sistema di convogliamento delle acque (accertata anche dal
CTU che ha rinvenuto la presenza di detriti e foglie nei canali di scolo) di cui è responsabile il;
il tempo trascorso dall'esecuzione dei lavori (esauriti nel Parte_1 settembre del 2009 a fronte di una prima trattativa con la società convenuta per la risoluzione delle problematiche del 2014); l'esecuzione di opere da parte dei singoli condomini che hanno modificato lo stato dei luoghi esistente (si veda in proposito quanto affermato dal CTU).
Da ultimo, va chiarito che il non ha legittimazione attiva rispetto ai danni Parte_1 occorsi esclusivamente alle proprietà individuali dei singoli condomini, unici legittimati attivi della conseguente pretesa risarcitoria.
In tema di condominio, difatti, la legittimazione dell'amministratore a promuovere l'azione di responsabilità nei confronti dell'appaltatore, in qualità di committente in nome e per conto dei singoli condomini, non può estendersi, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini danneggiati, anche alla proposizione delle azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente, relative ai danni subiti dai condomini nei rispettivi immobili di proprietà esclusiva (arg. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19121 del
2025; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3846 del 17/02/2020).
Considerando l'esito complessivo della lite ed il disposto dell'art. 92 co. 2 cod. proc. civ., si ritiene di compensare le spese – anche del procedimento di ATP – nella misura del
50%; la restante parte liquidata come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, è posta a carico della società secondo la regola generale della soccombenza. Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Condanna, per le ragioni di cui in motivazione, al pagamento Controparte_1 in favore del della somma di € 12.000,00 oltre interessi Parte_1 dalla pronuncia e fino all'effettivo soddisfo;
2) Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna al Controparte_1 pagamento in favore del della restante parte che liquida Parte_1
3570/2018 r.g.a.c. Pag. 14 complessivamente in € 2.670,50, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge;
3) Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna alla Controparte_1 refusione in favore del delle spese del giudizio di ATP Parte_1 che si liquidano complessivamente in € 1.685,25, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Potenza, il 22/09/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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