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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20704/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20704/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Peres Daniela presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte d'udienza congiunte.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in NOVELLO il Parte_1 Parte_2
04/07/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NOVELLO (atto n. 5 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 02.08.2013. Per_1
Con ricorso depositato il 04/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NOVELLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale - sita in Rivalta di Torino, via Moriondo n. 16, di proprietà di entrambi i coniugi al 50% e sulla quale grava un mutuo ipotecario - alla IG.ra Pt_2
, quale genitore convivente con la minore , con tutti i mobili e gli arredi che la
[...] Persona_2 compongono, avendo già asportato il IG. i propri effetti personali;
Parte_1
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con residenza Persona_2 anagrafica e dimora principale, ma non esclusiva, presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che, fatti salvi diversi accordi tra i genitori e/o specifiche richieste da parte della minore, il padre possa vederla e tenerla con sé:
- a week end alterni dall'uscita di scuola del venerdì sino alla domenica sera prima di cena quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola sino al mattino successivo quando la accompagnerà a scuola;
- durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore dal 24.12 al 30.12
e dal 31.12 al 06.01 interrompendo la normale alternanza infrasettimanale;
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo, giorno del compleanno della minore, altre festività, ponti compresi, verranno trascorsi con ciascun genitore ad anni alterni garantendo anche l'alternanza durante l'anno;
- Festa della Mamma e compleanno della mamma con la madre e Festa del Papà e compleanno del papà con il padre;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, interrompendo la normale alternanza infrasettimanale, in periodo da concordarsi entro il 31.05. di ciascun anno;
DÀ ATTO che entrambi i genitori si impegnano:
pagina 2 di 4 - a mantenere una comunicazione funzionale con la figlia ed una comunicazione regolare con l'altro genitore, nonché ad essere collaborativi tra loro ed a condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti (es. scuola, insegnanti, attività sportive e ludiche, ecc...); Per_1
- ad essere flessibili e sostenere la relazione della figlia con l'altro genitore senza squalificarlo, nè controllarlo e/o interferire nella comunicazione tra lo stesso e la figlia;
- a comunicare spostamenti e/o viaggi fuori regione con la minore;
- ad accompagnare la minore agli impegni ludico-sportivi durante i giorni in cui li ha con sé e/o ad acconsentire, in caso di proprio impedimento, che sia l'altro genitore ad accompagnarla;
DÀ ATTO che entrambi i genitori si impegnano a condividere le decisioni nel migliore interesse della minore: - ciascun genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana della figlia quando è presso di lui;
- ciascun genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della minore ed informerà al più presto possibile l'altro genitore a cui dovrà ricorrere in caso di bisogno;
- ciascun genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute, alla sicurezza, alle attività sportive della minore e si impegna a sottoscrivere qualsiasi documentazione si renda necessaria;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia ed a ciascuna sua esigenza nei periodi di rispettiva permanenza presso di sé; inoltre, il IG. corrisponderà entro il Parte_1 giorno 15 di ogni mese (per 12 mesi), mediante bonifico bancario in favore della IG.ra , Parte_2 la somma di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento della minore fino a quando non sarà economicamente autosufficiente. Somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
DISPONE che il IG. corrisponda entro il giorno 15 di ogni mese (per 12 mesi), Parte_1 mediante bonifico bancario in favore della IG.ra , la somma di euro 350,00 Parte_2
(trecentocinquanta/00) a titolo di contributo al suo mantenimento. Somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
DÀ ATTO che le parti concordano che il IG. continuerà a corrispondere l'intera rata Parte_1 mensile del mutuo pari ad euro 556,00 di cui è gravata la casa ex coniugale di comproprietà di entrambi i coniugi e non pretenderà alcunché dalla IG.ra a titolo di restituzione del 50% a suo Parte_2 carico;
DÀ ATTO che le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche (compreso il trasporto e la mensa), sportive e ludiche sostenute nell'interesse della minore saranno a carico del IG. nella Parte_1 misura del 100% secondo il dettato del Protocollo d'Intesa del marzo 2016, ed andranno comunque preventivamente concordate qualora siano di importo superiore ad euro 500,00, successivamente documentate e rimborsate al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta fatta mediante email e/o messaggio WhatsApp;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per la figlia verrà richiesto dalla IG.ra Pt_2
nella misura del 100% e verrà utilizzato nell'esclusivo interesse della minore;
[...]
DÀ ATTO che le parti concordano che delle detrazioni relative alle spese straordinarie della minore ed agli interessi del mutuo ne beneficerà interamente il IG. avendone sostenuto la spesa Parte_1 nella misura del 100%;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
pagina 3 di 4 Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20704/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Peres Daniela presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte d'udienza congiunte.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in NOVELLO il Parte_1 Parte_2
04/07/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NOVELLO (atto n. 5 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 02.08.2013. Per_1
Con ricorso depositato il 04/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NOVELLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale - sita in Rivalta di Torino, via Moriondo n. 16, di proprietà di entrambi i coniugi al 50% e sulla quale grava un mutuo ipotecario - alla IG.ra Pt_2
, quale genitore convivente con la minore , con tutti i mobili e gli arredi che la
[...] Persona_2 compongono, avendo già asportato il IG. i propri effetti personali;
Parte_1
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con residenza Persona_2 anagrafica e dimora principale, ma non esclusiva, presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che, fatti salvi diversi accordi tra i genitori e/o specifiche richieste da parte della minore, il padre possa vederla e tenerla con sé:
- a week end alterni dall'uscita di scuola del venerdì sino alla domenica sera prima di cena quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola sino al mattino successivo quando la accompagnerà a scuola;
- durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore dal 24.12 al 30.12
e dal 31.12 al 06.01 interrompendo la normale alternanza infrasettimanale;
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo, giorno del compleanno della minore, altre festività, ponti compresi, verranno trascorsi con ciascun genitore ad anni alterni garantendo anche l'alternanza durante l'anno;
- Festa della Mamma e compleanno della mamma con la madre e Festa del Papà e compleanno del papà con il padre;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, interrompendo la normale alternanza infrasettimanale, in periodo da concordarsi entro il 31.05. di ciascun anno;
DÀ ATTO che entrambi i genitori si impegnano:
pagina 2 di 4 - a mantenere una comunicazione funzionale con la figlia ed una comunicazione regolare con l'altro genitore, nonché ad essere collaborativi tra loro ed a condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti (es. scuola, insegnanti, attività sportive e ludiche, ecc...); Per_1
- ad essere flessibili e sostenere la relazione della figlia con l'altro genitore senza squalificarlo, nè controllarlo e/o interferire nella comunicazione tra lo stesso e la figlia;
- a comunicare spostamenti e/o viaggi fuori regione con la minore;
- ad accompagnare la minore agli impegni ludico-sportivi durante i giorni in cui li ha con sé e/o ad acconsentire, in caso di proprio impedimento, che sia l'altro genitore ad accompagnarla;
DÀ ATTO che entrambi i genitori si impegnano a condividere le decisioni nel migliore interesse della minore: - ciascun genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana della figlia quando è presso di lui;
- ciascun genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della minore ed informerà al più presto possibile l'altro genitore a cui dovrà ricorrere in caso di bisogno;
- ciascun genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute, alla sicurezza, alle attività sportive della minore e si impegna a sottoscrivere qualsiasi documentazione si renda necessaria;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia ed a ciascuna sua esigenza nei periodi di rispettiva permanenza presso di sé; inoltre, il IG. corrisponderà entro il Parte_1 giorno 15 di ogni mese (per 12 mesi), mediante bonifico bancario in favore della IG.ra , Parte_2 la somma di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento della minore fino a quando non sarà economicamente autosufficiente. Somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
DISPONE che il IG. corrisponda entro il giorno 15 di ogni mese (per 12 mesi), Parte_1 mediante bonifico bancario in favore della IG.ra , la somma di euro 350,00 Parte_2
(trecentocinquanta/00) a titolo di contributo al suo mantenimento. Somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
DÀ ATTO che le parti concordano che il IG. continuerà a corrispondere l'intera rata Parte_1 mensile del mutuo pari ad euro 556,00 di cui è gravata la casa ex coniugale di comproprietà di entrambi i coniugi e non pretenderà alcunché dalla IG.ra a titolo di restituzione del 50% a suo Parte_2 carico;
DÀ ATTO che le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche (compreso il trasporto e la mensa), sportive e ludiche sostenute nell'interesse della minore saranno a carico del IG. nella Parte_1 misura del 100% secondo il dettato del Protocollo d'Intesa del marzo 2016, ed andranno comunque preventivamente concordate qualora siano di importo superiore ad euro 500,00, successivamente documentate e rimborsate al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta fatta mediante email e/o messaggio WhatsApp;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per la figlia verrà richiesto dalla IG.ra Pt_2
nella misura del 100% e verrà utilizzato nell'esclusivo interesse della minore;
[...]
DÀ ATTO che le parti concordano che delle detrazioni relative alle spese straordinarie della minore ed agli interessi del mutuo ne beneficerà interamente il IG. avendone sostenuto la spesa Parte_1 nella misura del 100%;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
pagina 3 di 4 Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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