Articolo 49 della Legge 26 luglio 1961, n. 709
Articolo 48Articolo 50
Versione
24 agosto 1961
Art. 49.
In tempo di guerra, nel caso di militare di truppa appartenente a reparto inquadrato in uniti di altra forza armata il comandante di tale uniti dispone gli accertamenti disciplinari, adotta le decisioni conseguenti a tali accertamenti e trasmette gli atti al Ministero dell'interno per i provvedimenti di competenza.
Entrata in vigore il 24 agosto 1961