Art. 49.
In tempo di guerra, nel caso di militare di truppa appartenente a reparto inquadrato in uniti di altra forza armata il comandante di tale uniti dispone gli accertamenti disciplinari, adotta le decisioni conseguenti a tali accertamenti e trasmette gli atti al Ministero dell'interno per i provvedimenti di competenza.
In tempo di guerra, nel caso di militare di truppa appartenente a reparto inquadrato in uniti di altra forza armata il comandante di tale uniti dispone gli accertamenti disciplinari, adotta le decisioni conseguenti a tali accertamenti e trasmette gli atti al Ministero dell'interno per i provvedimenti di competenza.