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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/05/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3346/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3346 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA Parte_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata il Controparte_1 C.F._1
8.11.2005 in ROMA (RM)
INTERDICENDA
nonché
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana di Perna, Parte_2 C.F._2
per procura in atti;
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: interdizione
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 6 - i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 8.8.2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Latina, chiedeva pronunciarsi l'interdizione di . Controparte_1
A sostegno della domanda, parte ricorrente deduceva che: la era nata in [...] CP_1
famiglia multiproblematica ed il Tribunale per i Minorenni aveva disposto la sospensione della
responsabilità genitoriale con allontanamento dei minori, inserendoli dapprima in una comunità
familiare per poi essere affidati alla nonna materna; l'interdicenda era affetta da “gravi
problematiche, associate a comportamenti impulsivi e disfunzionali” e nel mese di novembre 2023,
essendo divenuta maggiorenne, aveva deciso di autodeterminarsi intraprendendo uno stile di vita
inappropriato e potenzialmente pregiudizievole per la sua persona; l'interdicenda era stata ricoverata in data 3.7.2024 presso la struttura “Insieme Ausonia” da cui si era allontanata volontariamente per ben quattro volte;
la suddetta struttura non era più disposta ad accogliere la per incompatibilità ambientali in quanto il suo quadro clinico presentava una CP_1
labilità emotiva su un deficit cognitivo e comportamenti disinibiti tendenti alla promiscuità; alla luce
Contr di accadimenti recenti l' non era la misura più idonea a tutelare la , che CP_1
necessitava di una forma di tutela maggiore.
madre della , si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare la Parte_2 CP_1
domanda d'interdizione e, nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, di essere nominata tutrice della figlia.
A sostegno delle proprie domande la stessa assumeva che: tutti gli eventi verificatisi in tempi recenti (scarsa capacità di seguire i progetti del Servizio Sociale, allontanamento volontario dalla struttura “Insieme Ausonia”) erano la conseguenza di eccessiva sedazione con una miriade di
psicofarmaci ed antidepressivi prescritti dal CSM ed assunti dalla tali da causare CP_1
confusione, temporanea perdita di memoria e disturbi della condotta e delle emozioni; la CP_1
non era affetta da patologie particolarmente gravi tali da incidere notevolmente sulla salute psichica;
era in grado di provvedere ai propri interessi e il precario stato Controparte_1
di salute attuale con tutte le ulteriori problematiche emerse, erano fatti transitori e conseguenza
dell'intossicazione da psicofarmaci in atto;
la nel procedimento rg 330/2024 avente ad oggetto Pt_2
pagina 2 di 6 Contr la nomina di si era dichiarata disponibile ad accettare l'incarico Amministratore di sostegno della
figlia volendo occuparsi in prima persona di tutte le Controparte_1
necessità della figlia;
la si trovava, da ultimo, presso la Struttura Residenziale CP_1
“Sorriso sul mare, Ico Salus srl“ di Formia i cui costi erano totalmente a carico della madre che provvedeva al pagamento della retta mensile (lavanderia, terapie farmacologiche, spesa giornaliera) ed aveva un continuo ed ininterrotto contatto con gli operatori, con il Servizio
Con sociale e con il;
nel caso si fossero ritenuti sussistenti i presupposti per l'interdizione della figlia la era disponibile a ricoprire l'incarico di tutrice. Pt_3
Con provvedimento del 23.9.2024, all'esito dell'esame dell'interdicenda, veniva nominato - in via d'urgenza - il tutore provvisorio.
Quindi, espletata la C.T.U., la causa veniva rimessa alla decisone Collegiale.
- il merito della lite
La domanda di interdizione va accolta per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione in atti risulta che è affetta da Controparte_1
patologia psichiatrica.
Nel corso dell'istruttoria tutte le figure professionali coinvolte hanno sottolineato la discontinuità della nell'assunzione della terapia farmacologica prescritta e la CP_1
pericolosità dei comportamenti dalla stessa assunti (v. verbale udienza 20.8.2024, ove è dato leggersi: La dott.ssa (Servizio Sociale del Comune di Fondi) dichiara: la Persona_1
situazione è piuttosto complessa, per la situazione di pericolo. E' scappata dalla Comunità e si è
piazzata al centro strada. Non prende la terapia. E' molto altalenante nelle decisioni e non è stabile
nelle decisioni. La ragazza non percepisce la pericolosità delle sue azioni. Vuole andare via dalla
clinica Salus. Il dott. SM Fondi) dichiara: Siamo intervenuti perché la Controparte_4
ragazza manifestava comportamenti anomali e faceva abusi di sostanze stupefacenti. Non prendeva
terapia farmacologica. Ha una diagnosi di disturbo bordeline della personalità. E' stata inserita nella
Comunità, ora è alla clinica Salus. Non accetta terapia ed è a rischio per sé e per altri. La
dott.ssa (dirigente medico psichiatrico) dichiara: confermo il quadro e le Persona_2
condotte autolesioniste, i tagli sull'avambraccio).
pagina 3 di 6 Anche dall'esame effettuato dal GOP è emersa l'attualità della malattia, tale da produrre con carattere di abitualità, una patologica alterazione delle facoltà mentali e volitive dell'interessata, con entità tale da determinare un'assoluta incapacità di attendere ai propri interessi e di controllare le proprie condotte.
Il C.T.U., inoltre, ha sottolineato che emergono dalla storia clinica comportamenti e devianze dal
punto di vista sessuale che espongono questa ragazza con evidente deficit intellettivo a danni e
pregiudizi per la sua salute […] Non è oggi presente alcuna capacità di intendere e volere della
perizianda che risulta inoltre incapace di autodeterminarsi e di provvedere ai propri
interessi.
La relazione di aggiornamento versata in atti dal Servizio Sociale del Comune di Fondi in data 22.4.2025 dimostra, peraltro, che lo stato di salute dell'interdicenda negli ultimi mesi è
ulteriormente peggiorato, essendosi l'interdicenda allontanata dalla struttura L.C.O. Salus di
Formia in tre diverse occasioni nell'arco di meno di un mese (18.3.2025, 4.4.2025 e 9.4.2025).
Il Consulente incaricato, le cui conclusioni vengono condivise dal Collegio, perché immuni da vizi logici e giuridici, integrando la propria perizia, ha ritenuto quindi che:
[...]
affetta da Psicosi Schizofrenica con Disturbo Comportamentale e della Condotta e Controparte_1
da disabilità intellettiva di grado lieve/ medio, debba essere soggetta allo strumento di tutela
dell'interdizione con la nomina di un tutore e con la possibilità di una eventuale rivalutazione a
distanza non inferiore a due anni che dovrà tener conto dell'eventuale miglioramento del quadro
psicopatologico e comportamentale.
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possano essere compiuti da senza l'intervento o l'assistenza del Controparte_1
tutore; deve, pertanto, ritenersi che la stessa necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che, soprattutto, in ordine alle decisioni relative al suo stato di salute.
In corso di causa, inoltre, è emerso che la rete familiare dell'interdicenda non può fornire alla stessa un adeguato sostegno. Da un lato, difatti, la ragazza ha manifestato un atteggiamento oppositivo nei confronti della di lei madre anche in occasione dell'esame effettuato dal GOP
pagina 4 di 6 (v. verbale udienza esame interdicendo, ove è dato leggersi: Introdotta la madre la ragazza si
mostra aggressiva nei confronti della stessa e dichiara di odiarla), dall'altro, il C.T.U. ha sottolineato che nel nucleo familiare non sono emerse valide figure parentali in grado di svolgere tale ruolo
evidenziando l'inidoneità della nel gestire la patologia della figlia (v. C.T.U. ove è Pt_2
dato leggersi: La perizianda e contestualmente la madre non sono in grado di responsabilizzarsi nella
necessità di seguire un percorso terapeutico […] I tentativi di inserimento in strutture comunitarie
hanno trovato una immotivata ostruzione sia da parte dell'interessata che da parte della
madre […] Manca però nella madre una capacità di discernimento della condizione di
[...]
[… ] Afferma che la figlia sta male a causa della Controparte_1
terapia e misconosce anche il disagio comportamentale della ragazza. Questo la porta a non
somministrare alla ragazza, come ha fatto nel tempo, la terapia prescritta dai sanitari del CSM).
Conclusivamente, l'interdizione risulta l'unico strumento idoneo ad assicurare un'adeguata protezione alla , in termini di assistenza, cura della persona e di gestione CP_1
patrimoniale.
Va quindi confermata la nomina del tutore provvisorio. I motivi della decisione giustificano la compensazione delle spese di lte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, così
dispone:
DICHIARA l'interdizione di nata il Controparte_1
8.11.2005 in ROMA (RM);
NOMINA tutore provvisorio il Sindaco di Fondi (LT), con facoltà di subdelega;
COMPENSA le spese di lite;
PONE le spese di CTU a carico di parte ricorrente;
Manda alla Cancelleria per le pubblicità e le comunicazioni degli artt. 423 c.c. e 42 disp. att.
c.c.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 23.5.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
pagina 5 di 6 dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3346 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA Parte_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata il Controparte_1 C.F._1
8.11.2005 in ROMA (RM)
INTERDICENDA
nonché
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana di Perna, Parte_2 C.F._2
per procura in atti;
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: interdizione
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 6 - i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 8.8.2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Latina, chiedeva pronunciarsi l'interdizione di . Controparte_1
A sostegno della domanda, parte ricorrente deduceva che: la era nata in [...] CP_1
famiglia multiproblematica ed il Tribunale per i Minorenni aveva disposto la sospensione della
responsabilità genitoriale con allontanamento dei minori, inserendoli dapprima in una comunità
familiare per poi essere affidati alla nonna materna; l'interdicenda era affetta da “gravi
problematiche, associate a comportamenti impulsivi e disfunzionali” e nel mese di novembre 2023,
essendo divenuta maggiorenne, aveva deciso di autodeterminarsi intraprendendo uno stile di vita
inappropriato e potenzialmente pregiudizievole per la sua persona; l'interdicenda era stata ricoverata in data 3.7.2024 presso la struttura “Insieme Ausonia” da cui si era allontanata volontariamente per ben quattro volte;
la suddetta struttura non era più disposta ad accogliere la per incompatibilità ambientali in quanto il suo quadro clinico presentava una CP_1
labilità emotiva su un deficit cognitivo e comportamenti disinibiti tendenti alla promiscuità; alla luce
Contr di accadimenti recenti l' non era la misura più idonea a tutelare la , che CP_1
necessitava di una forma di tutela maggiore.
madre della , si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare la Parte_2 CP_1
domanda d'interdizione e, nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, di essere nominata tutrice della figlia.
A sostegno delle proprie domande la stessa assumeva che: tutti gli eventi verificatisi in tempi recenti (scarsa capacità di seguire i progetti del Servizio Sociale, allontanamento volontario dalla struttura “Insieme Ausonia”) erano la conseguenza di eccessiva sedazione con una miriade di
psicofarmaci ed antidepressivi prescritti dal CSM ed assunti dalla tali da causare CP_1
confusione, temporanea perdita di memoria e disturbi della condotta e delle emozioni; la CP_1
non era affetta da patologie particolarmente gravi tali da incidere notevolmente sulla salute psichica;
era in grado di provvedere ai propri interessi e il precario stato Controparte_1
di salute attuale con tutte le ulteriori problematiche emerse, erano fatti transitori e conseguenza
dell'intossicazione da psicofarmaci in atto;
la nel procedimento rg 330/2024 avente ad oggetto Pt_2
pagina 2 di 6 Contr la nomina di si era dichiarata disponibile ad accettare l'incarico Amministratore di sostegno della
figlia volendo occuparsi in prima persona di tutte le Controparte_1
necessità della figlia;
la si trovava, da ultimo, presso la Struttura Residenziale CP_1
“Sorriso sul mare, Ico Salus srl“ di Formia i cui costi erano totalmente a carico della madre che provvedeva al pagamento della retta mensile (lavanderia, terapie farmacologiche, spesa giornaliera) ed aveva un continuo ed ininterrotto contatto con gli operatori, con il Servizio
Con sociale e con il;
nel caso si fossero ritenuti sussistenti i presupposti per l'interdizione della figlia la era disponibile a ricoprire l'incarico di tutrice. Pt_3
Con provvedimento del 23.9.2024, all'esito dell'esame dell'interdicenda, veniva nominato - in via d'urgenza - il tutore provvisorio.
Quindi, espletata la C.T.U., la causa veniva rimessa alla decisone Collegiale.
- il merito della lite
La domanda di interdizione va accolta per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione in atti risulta che è affetta da Controparte_1
patologia psichiatrica.
Nel corso dell'istruttoria tutte le figure professionali coinvolte hanno sottolineato la discontinuità della nell'assunzione della terapia farmacologica prescritta e la CP_1
pericolosità dei comportamenti dalla stessa assunti (v. verbale udienza 20.8.2024, ove è dato leggersi: La dott.ssa (Servizio Sociale del Comune di Fondi) dichiara: la Persona_1
situazione è piuttosto complessa, per la situazione di pericolo. E' scappata dalla Comunità e si è
piazzata al centro strada. Non prende la terapia. E' molto altalenante nelle decisioni e non è stabile
nelle decisioni. La ragazza non percepisce la pericolosità delle sue azioni. Vuole andare via dalla
clinica Salus. Il dott. SM Fondi) dichiara: Siamo intervenuti perché la Controparte_4
ragazza manifestava comportamenti anomali e faceva abusi di sostanze stupefacenti. Non prendeva
terapia farmacologica. Ha una diagnosi di disturbo bordeline della personalità. E' stata inserita nella
Comunità, ora è alla clinica Salus. Non accetta terapia ed è a rischio per sé e per altri. La
dott.ssa (dirigente medico psichiatrico) dichiara: confermo il quadro e le Persona_2
condotte autolesioniste, i tagli sull'avambraccio).
pagina 3 di 6 Anche dall'esame effettuato dal GOP è emersa l'attualità della malattia, tale da produrre con carattere di abitualità, una patologica alterazione delle facoltà mentali e volitive dell'interessata, con entità tale da determinare un'assoluta incapacità di attendere ai propri interessi e di controllare le proprie condotte.
Il C.T.U., inoltre, ha sottolineato che emergono dalla storia clinica comportamenti e devianze dal
punto di vista sessuale che espongono questa ragazza con evidente deficit intellettivo a danni e
pregiudizi per la sua salute […] Non è oggi presente alcuna capacità di intendere e volere della
perizianda che risulta inoltre incapace di autodeterminarsi e di provvedere ai propri
interessi.
La relazione di aggiornamento versata in atti dal Servizio Sociale del Comune di Fondi in data 22.4.2025 dimostra, peraltro, che lo stato di salute dell'interdicenda negli ultimi mesi è
ulteriormente peggiorato, essendosi l'interdicenda allontanata dalla struttura L.C.O. Salus di
Formia in tre diverse occasioni nell'arco di meno di un mese (18.3.2025, 4.4.2025 e 9.4.2025).
Il Consulente incaricato, le cui conclusioni vengono condivise dal Collegio, perché immuni da vizi logici e giuridici, integrando la propria perizia, ha ritenuto quindi che:
[...]
affetta da Psicosi Schizofrenica con Disturbo Comportamentale e della Condotta e Controparte_1
da disabilità intellettiva di grado lieve/ medio, debba essere soggetta allo strumento di tutela
dell'interdizione con la nomina di un tutore e con la possibilità di una eventuale rivalutazione a
distanza non inferiore a due anni che dovrà tener conto dell'eventuale miglioramento del quadro
psicopatologico e comportamentale.
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possano essere compiuti da senza l'intervento o l'assistenza del Controparte_1
tutore; deve, pertanto, ritenersi che la stessa necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che, soprattutto, in ordine alle decisioni relative al suo stato di salute.
In corso di causa, inoltre, è emerso che la rete familiare dell'interdicenda non può fornire alla stessa un adeguato sostegno. Da un lato, difatti, la ragazza ha manifestato un atteggiamento oppositivo nei confronti della di lei madre anche in occasione dell'esame effettuato dal GOP
pagina 4 di 6 (v. verbale udienza esame interdicendo, ove è dato leggersi: Introdotta la madre la ragazza si
mostra aggressiva nei confronti della stessa e dichiara di odiarla), dall'altro, il C.T.U. ha sottolineato che nel nucleo familiare non sono emerse valide figure parentali in grado di svolgere tale ruolo
evidenziando l'inidoneità della nel gestire la patologia della figlia (v. C.T.U. ove è Pt_2
dato leggersi: La perizianda e contestualmente la madre non sono in grado di responsabilizzarsi nella
necessità di seguire un percorso terapeutico […] I tentativi di inserimento in strutture comunitarie
hanno trovato una immotivata ostruzione sia da parte dell'interessata che da parte della
madre […] Manca però nella madre una capacità di discernimento della condizione di
[...]
[… ] Afferma che la figlia sta male a causa della Controparte_1
terapia e misconosce anche il disagio comportamentale della ragazza. Questo la porta a non
somministrare alla ragazza, come ha fatto nel tempo, la terapia prescritta dai sanitari del CSM).
Conclusivamente, l'interdizione risulta l'unico strumento idoneo ad assicurare un'adeguata protezione alla , in termini di assistenza, cura della persona e di gestione CP_1
patrimoniale.
Va quindi confermata la nomina del tutore provvisorio. I motivi della decisione giustificano la compensazione delle spese di lte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, così
dispone:
DICHIARA l'interdizione di nata il Controparte_1
8.11.2005 in ROMA (RM);
NOMINA tutore provvisorio il Sindaco di Fondi (LT), con facoltà di subdelega;
COMPENSA le spese di lite;
PONE le spese di CTU a carico di parte ricorrente;
Manda alla Cancelleria per le pubblicità e le comunicazioni degli artt. 423 c.c. e 42 disp. att.
c.c.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 23.5.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
pagina 5 di 6 dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
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