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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/12/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. MA G. Di CO - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta a n.1065/2022 promossa in grado di appello da
, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Bernocchi e CO Di Gloria.
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Germanà. Controparte_1
APPELLATO Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
All'udienza del 4.12.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale. IN FATTO e IN DIRITTO Con ricorso depositato il 13.01.2020 conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di Palermo G.L. l esponendo: Pt_1
- di aver presentato all' previdenziale in data 7.11.2014 domanda di Pt_1 autorizzazione alla prosecuzione dei contributi volontari, accolta il 5.10.2016, con decorrenza iniziale dal 8.11.2014;
- di aver pagato a titolo di contributi la somma di € 5.831,32 a copertura del periodo tra l'8.11.2014 e il 31.10.2016;
- che l' aveva liquidato la pensione di vecchiaia con importo lordo di €582,25 Pt_1 con decorrenza dal 1.1.2016 piuttosto che dal 8.11.2014; - che, dopo avere infruttuosamente proposto ricorso amministrativo per il pagamento dei ratei arretrati, il Tribunale con sentenza n.387/2019, aveva riconosciuto il suo diritto al trattamento pensionistico a far data dal 24.12.2015.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi il proprio diritto agli arretrati con condanna dell'Istituto al pagamento del relativo trattamento pensionistico.
L nel resistere in giudizio, rappresentava di aver corrisposto a controparte Pt_1 quanto dovuto e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Disposta l'audizione del funzionario responsabile dell'ufficio assicurato- pensionato, disposta consulenza d'ufficio in ragione della difformità dei conteggi delle parti, l'adito Tribunale, con sentenza n.1198/2022, condannava l' al pagamento in favore di della somma di €588,05 a titolo Pt_1 Parte_2 di quota pensionistica non corrisposta.
Importo al quale il decidente giungeva riprendendo i conteggi della relazione peritale in atti: “Importo pensionistico dovuto € 27.935,05; percepito € 22.286,49 con saldo positivo di € 5.648,57; trattamento di famiglia dovuto: € 2.231,04; percepito: € 1.766,24 con saldo positivo di € 464,80; detratto il conguaglio di
€5.525,32, la somma in diritto del ricorrente è di € 588,05”. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato l'11.10.2022, l' variamente lamentando l'erroneità dei conteggi elaborati dal Pt_1
CTU e dolendosi della sofferta condanna al pagamento delle spese di lite. Ha resistito in giudizio, con memoria del 17.02.2025, , instando Controparte_1 per la conferma della sentenza. All'udienza del 22.07.2025 è stato conferito al nominato CTU l'incarico di determinare, “limitatamente al periodo dall'1.01.2016 al 31.10.2016, il trattamento pensionistico complessivo (comprensivo di ratei di 13^ mensilità) spettante a ” e per l'effetto di calcolare “l'eventuale differenza Controparte_1 tra detto importo e quanto corrisposto all'appellato dall' come risultante Pt_1 dalla documentazione allegata alla produzione dell'Istituto previdenziale”. Depositato l'elaborato peritale, la causa, all'odierna udienza di discussione, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
Tanto premesso l'appello merita accoglimento. Invero, limitando l'accertamento al periodo gennaio 2016 a ottobre 2016 (come da domanda di cui al ricorso introduttivo del giudizio di prime cure), all'esito della relazione di consulenza espletata in questo grado del giudizio, alla quale si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, 3367/2011) e le cui conclusioni si condividono integralmente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati, è emerso che, conformemente a quanto eccepito dall' ha esaustivamente percepito quanto Pt_1 Controparte_1 reclamato in ricorso.
Osserva, infatti, l'ausiliario tecnico che:
- “considerando l'intero periodo 1.1.2016 – 31.10.2016 e quantificando altresì i ratei di tredicesima del medesimo periodo, il trattamento pensionistico maturato dall'appellato risulta pari a €6.236,80 (€5.772,00 per pensione + €464,80 per trattamento di famiglia)”;
- “nel medesimo periodo l' ” ha “provveduto a Controparte_2 corrispondere esattamente l'importo maturato”;
- “essendo stato corrisposto l'importo nella misura di quella maturata, non emergono differenze tra quanto dovuto e quanto percepito”.
Considerato che l' ha versato in favore di gli importi Pt_1 Controparte_1 rivendicati con l'emissione del cedolino di pensione del mese di gennaio 2020, in pagamento) al momento del deposto del ricorso di prime cure (10.01.2020) l'istante era già stato soddisfatto di ogni sua pretesa.
Per quanto suesposto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettato il ricorso proposto da . Controparte_1
Quest'ultimo, parte processualmente soccombente in entrambi i gradi del giudizio, deve essere dichiarato esente dal pagamento delle spese di lite, risultando agli atti dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c..
Per analoga ragione le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate in entrambi i gradi, sono poste in via definitiva a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.1198/2022 emessa dal Tribunale di Palermo G.L. l'11 aprile 2022, rigetta il ricorso proposto in primo grado da . Controparte_1
Dichiara esentato dal pagamento delle spese di lite del doppio Controparte_1 grado del giudizio. Pone in via definitiva a carico dell le spese per le consulenze tecniche Pt_1
d'ufficio espletate in entrambi i gradi del giudizio. Così deciso in Palermo il 4 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
MA G. Di CO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. MA G. Di CO - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta a n.1065/2022 promossa in grado di appello da
, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Bernocchi e CO Di Gloria.
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Germanà. Controparte_1
APPELLATO Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
All'udienza del 4.12.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale. IN FATTO e IN DIRITTO Con ricorso depositato il 13.01.2020 conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di Palermo G.L. l esponendo: Pt_1
- di aver presentato all' previdenziale in data 7.11.2014 domanda di Pt_1 autorizzazione alla prosecuzione dei contributi volontari, accolta il 5.10.2016, con decorrenza iniziale dal 8.11.2014;
- di aver pagato a titolo di contributi la somma di € 5.831,32 a copertura del periodo tra l'8.11.2014 e il 31.10.2016;
- che l' aveva liquidato la pensione di vecchiaia con importo lordo di €582,25 Pt_1 con decorrenza dal 1.1.2016 piuttosto che dal 8.11.2014; - che, dopo avere infruttuosamente proposto ricorso amministrativo per il pagamento dei ratei arretrati, il Tribunale con sentenza n.387/2019, aveva riconosciuto il suo diritto al trattamento pensionistico a far data dal 24.12.2015.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi il proprio diritto agli arretrati con condanna dell'Istituto al pagamento del relativo trattamento pensionistico.
L nel resistere in giudizio, rappresentava di aver corrisposto a controparte Pt_1 quanto dovuto e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Disposta l'audizione del funzionario responsabile dell'ufficio assicurato- pensionato, disposta consulenza d'ufficio in ragione della difformità dei conteggi delle parti, l'adito Tribunale, con sentenza n.1198/2022, condannava l' al pagamento in favore di della somma di €588,05 a titolo Pt_1 Parte_2 di quota pensionistica non corrisposta.
Importo al quale il decidente giungeva riprendendo i conteggi della relazione peritale in atti: “Importo pensionistico dovuto € 27.935,05; percepito € 22.286,49 con saldo positivo di € 5.648,57; trattamento di famiglia dovuto: € 2.231,04; percepito: € 1.766,24 con saldo positivo di € 464,80; detratto il conguaglio di
€5.525,32, la somma in diritto del ricorrente è di € 588,05”. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato l'11.10.2022, l' variamente lamentando l'erroneità dei conteggi elaborati dal Pt_1
CTU e dolendosi della sofferta condanna al pagamento delle spese di lite. Ha resistito in giudizio, con memoria del 17.02.2025, , instando Controparte_1 per la conferma della sentenza. All'udienza del 22.07.2025 è stato conferito al nominato CTU l'incarico di determinare, “limitatamente al periodo dall'1.01.2016 al 31.10.2016, il trattamento pensionistico complessivo (comprensivo di ratei di 13^ mensilità) spettante a ” e per l'effetto di calcolare “l'eventuale differenza Controparte_1 tra detto importo e quanto corrisposto all'appellato dall' come risultante Pt_1 dalla documentazione allegata alla produzione dell'Istituto previdenziale”. Depositato l'elaborato peritale, la causa, all'odierna udienza di discussione, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
Tanto premesso l'appello merita accoglimento. Invero, limitando l'accertamento al periodo gennaio 2016 a ottobre 2016 (come da domanda di cui al ricorso introduttivo del giudizio di prime cure), all'esito della relazione di consulenza espletata in questo grado del giudizio, alla quale si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, 3367/2011) e le cui conclusioni si condividono integralmente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati, è emerso che, conformemente a quanto eccepito dall' ha esaustivamente percepito quanto Pt_1 Controparte_1 reclamato in ricorso.
Osserva, infatti, l'ausiliario tecnico che:
- “considerando l'intero periodo 1.1.2016 – 31.10.2016 e quantificando altresì i ratei di tredicesima del medesimo periodo, il trattamento pensionistico maturato dall'appellato risulta pari a €6.236,80 (€5.772,00 per pensione + €464,80 per trattamento di famiglia)”;
- “nel medesimo periodo l' ” ha “provveduto a Controparte_2 corrispondere esattamente l'importo maturato”;
- “essendo stato corrisposto l'importo nella misura di quella maturata, non emergono differenze tra quanto dovuto e quanto percepito”.
Considerato che l' ha versato in favore di gli importi Pt_1 Controparte_1 rivendicati con l'emissione del cedolino di pensione del mese di gennaio 2020, in pagamento) al momento del deposto del ricorso di prime cure (10.01.2020) l'istante era già stato soddisfatto di ogni sua pretesa.
Per quanto suesposto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettato il ricorso proposto da . Controparte_1
Quest'ultimo, parte processualmente soccombente in entrambi i gradi del giudizio, deve essere dichiarato esente dal pagamento delle spese di lite, risultando agli atti dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c..
Per analoga ragione le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate in entrambi i gradi, sono poste in via definitiva a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.1198/2022 emessa dal Tribunale di Palermo G.L. l'11 aprile 2022, rigetta il ricorso proposto in primo grado da . Controparte_1
Dichiara esentato dal pagamento delle spese di lite del doppio Controparte_1 grado del giudizio. Pone in via definitiva a carico dell le spese per le consulenze tecniche Pt_1
d'ufficio espletate in entrambi i gradi del giudizio. Così deciso in Palermo il 4 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
MA G. Di CO