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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1022 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1022/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. BERNARDINI SABRINA Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. BOSSIO ALBERTO Controparte_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in località Grezzano – Luco di Mugello (FI) nel comune di Borgo San Lorenzo (FI), in data 07/09/2002, e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di BORGO SAN LORENZO (FI) Anno 2002 Parte 2 Serie A n° 39.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
pagina 1 di 6 Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
A) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Borgo San Controparte_2
Lorenzo (FI) e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune Anno
2002 Parte 2 Serie A n°39. I coniugi, che già vivono separati, continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto, ognuno libero di fissare la propria dimora, residenza e domicilio ove ritenga più opportuno.
B) La casa coniugale, sita in Ponsacco (PI) Via C. Malaparte n. 52, verrà assegnata, unitamente a tutti gli arredi e suppellettili, alla Sig. che Controparte_1
continuerà ad abitarvi con i figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti. Quando entrambi figli avranno raggiunto l'indipendenza economica, la situazione della casa - in comproprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno - sarà regolata in conformità della legge, e pertanto l'immobile potrà essere venduto al miglior offerente. A tal fine il coniuge assegnatario si obbliga sin d'ora a consentire in tale momento le visite dei soggetti interessati all'acquisto e delle agenzie immobiliari, mentre ciascun coniuge sarà libero di dare incarico per la vendita a propria agenzia immobiliare di fiducia.
pagina 2 di 6 C) Per quanto riguarda i figli della coppia, entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, si dà atto che: 1) il figlio frequenta la Per_1 classe quinta dell'istituto professionale alberghiero di Massa ed alloggia presso il relativo convitto dal lunedì al giovedì, facendo rientro presso la casa familiare il venerdì di ogni settimana e durante le festività. Inoltre lo stesso, dopo avere conseguito il diploma, dal mese di giugno 2025 risiederà in modo continuativo insieme alla madre presso la casa familiare. 2) il figlio dal 14/02/2025 è stato Per_2
assunto con contratto di apprendistato della durata di 24 mesi, con periodo di prova di tre mesi, presso la soc. DUEMME ARREDAMENTI con sede in Vicopisano
(PI).
D) Tenuto conto della collocazione prevalente di entrambi i figli presso la madre, e l'attuale situazione degli stessi come precisata al precedente punto C) a fini perequativi le parti convengono, che il Sig. corrisponda, entro il giorno 5 CP_2 di ogni mese, la somma mensile di € 150,00, rivalutabile annualmente su base
ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , durante il Per_2 periodo di svolgimento dell'apprendistato indicato al precedente punto C salvo che percepisca emolumenti che superino l'importo previsto al successivo punto G). Una volta terminato il suddetto contratto, salvo che non intervenga un rapporto di lavoro, il Sig. corrisponderà, entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € CP_2
200,00, rivalutabile annualmente su base ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e ciò fino all'autosufficienza economica dello Per_2
stesso.
E) Le parti convengono inoltre che, fino a quando il figlio alloggerà presso il Per_1 convitto dell'istituto professionale Alberghiero di Massa, le stesse sosterranno, nella misura del 50% ciascuna, la spesa per la retta mensile della medesima struttura oltre al 50% ciascuno della spesa mensile di trasporto tramite la ditta Inoltre, CP_3
durante il periodo di permanenza di presso il convitto dell'istituto Per_1
professionale Alberghiero di Massa il Sig. corrisponderà, entro il giorno 5 CP_2 di ogni mese, la somma mensile di € 50,00, rivalutabile annualmente su base
ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Il Sig. Per_1
provvederà altresì, a settimane alternate rispetto alla Sig. ad CP_2 CP_1
pagina 3 di 6 occuparsi di eseguire o fare eseguire a proprie spese, le lavatrici ed asciugatrici occorrenti per la pulizia settimanale degli indumenti e della divisa scolastica del figlio e dovrà occuparsi, sempre a settimane alternate, di eseguire o fare Per_1
eseguire a proprie spese anche la relativa stiratura. Quando il figlio avrà Per_1 cessato di alloggiare presso il convitto dell'istituto professionale Alberghiero di
Massa il Sig. corrisponderà, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma CP_2 mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente su base ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e ciò fino all'autosufficienza economica dello Per_1
stesso.
F) Il versamento delle somme a titolo di contributo al mantenimento dei figli come indicate ai precedenti punti D ed E, verrà effettuato tramite bonifico bancario direttamente in favore dei figli maggiorenni e entro il giorno 5 di Per_2 Per_1
ogni mese fatte salve diverse modalità di versamento, da individuarsi eventualmente di comune accordo tra entrambi i coniugi ed i figli.
G) Il contributo di mantenimento del Sig. in favore di figli sarà sospeso nel CP_2 periodo di tempo in cui gli stessi eventualmente svolgano un'attività lavorativa che assicuri loro una retribuzione mensile netta di almeno € 1.100,00 e riprenderà secondo le modalità sopra indicate ai precedenti punti D), E) ed F) al momento della cessazione dell'eventuale medesima attività lavorativa, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi.
H) Le spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse dei figli (quali, indicativamente, quelle di carattere medico non mutabile, specialistiche, sportive, ludiche e scolastiche, oltre a quelle relative alla permanenza di presso il convitto Per_1 dell'istituto professionale Alberghiero di Massa, ossia la spesa per la retta mensile della medesima struttura oltre la spesa mensile di trasporto tramite la ditta , CP_3
oltre ad ogni altra spesa straordinaria relativa ai figli, saranno sostenute da entrambi i genitori, al 50% (cinquanta per cento) ciascuno, purché previamente concordate, fatte salve quelle da non concordare, e previa esibizione dei documenti di spesa entro sette giorni dalla data della relativa presentazione. A tali spese dovranno aggiungersi anche tutte le spese relative alla permanenza del figlio presso il Per_1 convitto dell'Istituto professionale Alberghiero di Massa inclusa la spesa per il pagina 4 di 6 trasporto tramite la ditta sopra indicate, oltre a tutte le spese mediche CP_3 sostenute da ciascun genitore nell'interesse dei figli, oltre alle spese per la cura dermatite del figlio . Per_2
I) Per quanto concerne, la deducibilità fiscale dei figli complessivamente intesi viene concordata in misura del 50% per ciascun genitore.
J) I coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti dal punto di vista economico;
pertanto, concordemente stabiliscono che niente dovrà essere versato dall'uno all'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti, il tutto come da rispettive ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate. Si dà inoltre atto, sempre ai fini dell'indicazione delle capacità economiche dei coniugi, che i ricorrenti sono comproprietari nella misura del 50% ciascuno dell'immobile adibito a residenza familiare. La Sig. risulta proprietaria del veicolo Fiat Punto TG DY386CD. Il Sig. CP_1
risulta proprietario del veicolo Volkswagen Golf targata FG842BK, Bmw CP_2
X1 targata FZ534CG, Honda Africatwin targata EF71774, Honda Silverwind targato DV91098. Quanto allo scioglimento della comunione di tutti i beni mobili cointestati ai coniugi, si dà atto altresì che il Sig. al momento dell'uscita CP_2 dall'abitazione familiare, ha asportato gli effetti personali di sua proprietà esclusiva.
K) I coniugi, con la sottoscrizione del ricorso, danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo e/o ragione avendo tra loro definito ogni altro aspetto di natura economica tra gli stessi intercorrente, diverso da quanto sopra pattuito fatta eccezione per la chiusura dei conti correnti agli stessi cointestati presso la e e convengono che i medesi conti CP_4 CP_5
saranno chiusi entro la fine del mese di marzo 2025, appena estinto il mutuo cointestato ed appoggiato sul conto corrente (con ultima rata CP_4
semestrale in scadenza il 31/01/2025).
L) I ricorrenti dichiarano che con la sottoscrizione del ricorso le clausole ivi indicate sono già operative tra gli stessi;
pertanto, al momento della firma il Sig. CP_2 consegnerà alla Sig. le chiavi in suo possesso dell'immobile adibito ad CP_1
abitazione familiare.
Spese di lite compensate.
pagina 5 di 6 Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 29.04.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1022/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. BERNARDINI SABRINA Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. BOSSIO ALBERTO Controparte_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in località Grezzano – Luco di Mugello (FI) nel comune di Borgo San Lorenzo (FI), in data 07/09/2002, e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di BORGO SAN LORENZO (FI) Anno 2002 Parte 2 Serie A n° 39.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
pagina 1 di 6 Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
A) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Borgo San Controparte_2
Lorenzo (FI) e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune Anno
2002 Parte 2 Serie A n°39. I coniugi, che già vivono separati, continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto, ognuno libero di fissare la propria dimora, residenza e domicilio ove ritenga più opportuno.
B) La casa coniugale, sita in Ponsacco (PI) Via C. Malaparte n. 52, verrà assegnata, unitamente a tutti gli arredi e suppellettili, alla Sig. che Controparte_1
continuerà ad abitarvi con i figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti. Quando entrambi figli avranno raggiunto l'indipendenza economica, la situazione della casa - in comproprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno - sarà regolata in conformità della legge, e pertanto l'immobile potrà essere venduto al miglior offerente. A tal fine il coniuge assegnatario si obbliga sin d'ora a consentire in tale momento le visite dei soggetti interessati all'acquisto e delle agenzie immobiliari, mentre ciascun coniuge sarà libero di dare incarico per la vendita a propria agenzia immobiliare di fiducia.
pagina 2 di 6 C) Per quanto riguarda i figli della coppia, entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, si dà atto che: 1) il figlio frequenta la Per_1 classe quinta dell'istituto professionale alberghiero di Massa ed alloggia presso il relativo convitto dal lunedì al giovedì, facendo rientro presso la casa familiare il venerdì di ogni settimana e durante le festività. Inoltre lo stesso, dopo avere conseguito il diploma, dal mese di giugno 2025 risiederà in modo continuativo insieme alla madre presso la casa familiare. 2) il figlio dal 14/02/2025 è stato Per_2
assunto con contratto di apprendistato della durata di 24 mesi, con periodo di prova di tre mesi, presso la soc. DUEMME ARREDAMENTI con sede in Vicopisano
(PI).
D) Tenuto conto della collocazione prevalente di entrambi i figli presso la madre, e l'attuale situazione degli stessi come precisata al precedente punto C) a fini perequativi le parti convengono, che il Sig. corrisponda, entro il giorno 5 CP_2 di ogni mese, la somma mensile di € 150,00, rivalutabile annualmente su base
ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , durante il Per_2 periodo di svolgimento dell'apprendistato indicato al precedente punto C salvo che percepisca emolumenti che superino l'importo previsto al successivo punto G). Una volta terminato il suddetto contratto, salvo che non intervenga un rapporto di lavoro, il Sig. corrisponderà, entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € CP_2
200,00, rivalutabile annualmente su base ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e ciò fino all'autosufficienza economica dello Per_2
stesso.
E) Le parti convengono inoltre che, fino a quando il figlio alloggerà presso il Per_1 convitto dell'istituto professionale Alberghiero di Massa, le stesse sosterranno, nella misura del 50% ciascuna, la spesa per la retta mensile della medesima struttura oltre al 50% ciascuno della spesa mensile di trasporto tramite la ditta Inoltre, CP_3
durante il periodo di permanenza di presso il convitto dell'istituto Per_1
professionale Alberghiero di Massa il Sig. corrisponderà, entro il giorno 5 CP_2 di ogni mese, la somma mensile di € 50,00, rivalutabile annualmente su base
ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Il Sig. Per_1
provvederà altresì, a settimane alternate rispetto alla Sig. ad CP_2 CP_1
pagina 3 di 6 occuparsi di eseguire o fare eseguire a proprie spese, le lavatrici ed asciugatrici occorrenti per la pulizia settimanale degli indumenti e della divisa scolastica del figlio e dovrà occuparsi, sempre a settimane alternate, di eseguire o fare Per_1
eseguire a proprie spese anche la relativa stiratura. Quando il figlio avrà Per_1 cessato di alloggiare presso il convitto dell'istituto professionale Alberghiero di
Massa il Sig. corrisponderà, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma CP_2 mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente su base ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e ciò fino all'autosufficienza economica dello Per_1
stesso.
F) Il versamento delle somme a titolo di contributo al mantenimento dei figli come indicate ai precedenti punti D ed E, verrà effettuato tramite bonifico bancario direttamente in favore dei figli maggiorenni e entro il giorno 5 di Per_2 Per_1
ogni mese fatte salve diverse modalità di versamento, da individuarsi eventualmente di comune accordo tra entrambi i coniugi ed i figli.
G) Il contributo di mantenimento del Sig. in favore di figli sarà sospeso nel CP_2 periodo di tempo in cui gli stessi eventualmente svolgano un'attività lavorativa che assicuri loro una retribuzione mensile netta di almeno € 1.100,00 e riprenderà secondo le modalità sopra indicate ai precedenti punti D), E) ed F) al momento della cessazione dell'eventuale medesima attività lavorativa, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi.
H) Le spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse dei figli (quali, indicativamente, quelle di carattere medico non mutabile, specialistiche, sportive, ludiche e scolastiche, oltre a quelle relative alla permanenza di presso il convitto Per_1 dell'istituto professionale Alberghiero di Massa, ossia la spesa per la retta mensile della medesima struttura oltre la spesa mensile di trasporto tramite la ditta , CP_3
oltre ad ogni altra spesa straordinaria relativa ai figli, saranno sostenute da entrambi i genitori, al 50% (cinquanta per cento) ciascuno, purché previamente concordate, fatte salve quelle da non concordare, e previa esibizione dei documenti di spesa entro sette giorni dalla data della relativa presentazione. A tali spese dovranno aggiungersi anche tutte le spese relative alla permanenza del figlio presso il Per_1 convitto dell'Istituto professionale Alberghiero di Massa inclusa la spesa per il pagina 4 di 6 trasporto tramite la ditta sopra indicate, oltre a tutte le spese mediche CP_3 sostenute da ciascun genitore nell'interesse dei figli, oltre alle spese per la cura dermatite del figlio . Per_2
I) Per quanto concerne, la deducibilità fiscale dei figli complessivamente intesi viene concordata in misura del 50% per ciascun genitore.
J) I coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti dal punto di vista economico;
pertanto, concordemente stabiliscono che niente dovrà essere versato dall'uno all'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti, il tutto come da rispettive ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate. Si dà inoltre atto, sempre ai fini dell'indicazione delle capacità economiche dei coniugi, che i ricorrenti sono comproprietari nella misura del 50% ciascuno dell'immobile adibito a residenza familiare. La Sig. risulta proprietaria del veicolo Fiat Punto TG DY386CD. Il Sig. CP_1
risulta proprietario del veicolo Volkswagen Golf targata FG842BK, Bmw CP_2
X1 targata FZ534CG, Honda Africatwin targata EF71774, Honda Silverwind targato DV91098. Quanto allo scioglimento della comunione di tutti i beni mobili cointestati ai coniugi, si dà atto altresì che il Sig. al momento dell'uscita CP_2 dall'abitazione familiare, ha asportato gli effetti personali di sua proprietà esclusiva.
K) I coniugi, con la sottoscrizione del ricorso, danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo e/o ragione avendo tra loro definito ogni altro aspetto di natura economica tra gli stessi intercorrente, diverso da quanto sopra pattuito fatta eccezione per la chiusura dei conti correnti agli stessi cointestati presso la e e convengono che i medesi conti CP_4 CP_5
saranno chiusi entro la fine del mese di marzo 2025, appena estinto il mutuo cointestato ed appoggiato sul conto corrente (con ultima rata CP_4
semestrale in scadenza il 31/01/2025).
L) I ricorrenti dichiarano che con la sottoscrizione del ricorso le clausole ivi indicate sono già operative tra gli stessi;
pertanto, al momento della firma il Sig. CP_2 consegnerà alla Sig. le chiavi in suo possesso dell'immobile adibito ad CP_1
abitazione familiare.
Spese di lite compensate.
pagina 5 di 6 Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 29.04.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 6 di 6