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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/04/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 640/2024 R.G.,
Promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] (c.f. e Parte_2 C.F._2 Pt_3
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentati e difesi,
[...] C.F._3 giusta procura in atti, dall'avv. Antonino Piluso;
APPELLANTI
Contro
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore (c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. P.IVA_1
Francesco Piccolo;
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...] (c.f. ); Controparte_2 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
***** La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 21 gennaio 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 232, depositata in data 19 marzo 2024, il giudice unico del Tribunale di Caltagirone, in accoglimento della domanda di revocatoria proposta da
[...]
dichiarava “l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei Controparte_1 confronti di parte attrice dei seguenti atti: A) atto di compravendita del 06.04.2011 in notaio
, Rep. n. 5111 Racc. n. 2879, tra e Persona_1 Parte_1 Parte_2 da un lato e dall'altro, avente ad oggetto la piena proprietà del lastrico solare Parte_3 al primo piano, con scala di accesso al piano terra, del fabbricato sito in Grammichele Via
Magnolia s.n. e Via Massimo D'Antona (già Via Matteotti n. 2/A), distinto al catasto fabbricati al foglio 26, part. 1001, sub. 4, mq 95 (oggi divenuto appartamento censito al catasto al foglio 26, particella 1001, sub. 7, cat A/3, piano primo, rendita € 255,65); B) l'atto di compravendita del 04.07.2012 in notaio , Rep. n. 5657 Racc. n. 3276, tra Persona_1
e da un lato e – coniugata con Parte_1 Parte_2 Controparte_2
in regime di comunione dei beni – dall'altro, avente ad oggetto la nuda CP_3 proprietàdei seguenti beni immobili: 1) fabbricato posto al piano terra, sito in Grammichele,
Via G. Matteotti n. 2/A, già distinto al catasto fabbricati al foglio 26, part. 1001, sub. 3, cat.
A/3, cl. 7, vani 3-5, rendita euro 198,84 (oggi al foglio 26 particella 1001, sub.
7. piano T categ. A/3, cl 7 vani 3,5 rendita € 198,84); 2) garage posto al piano terra, sito in
Grammichele, Via Magnolia s.n., già distinto al catasto fabbricati al foglio 26, part. 1001, sub. 2, cat. C/6, cl. 5, mq. 19, rendita euro 73,60 (oggi al foglio 26, part. 1001, sub. 6, piano
T, categ. C/6 cl 5 mq 12 rendita € 46,48)” e regolava le spese di lite secondo il principio della soccombenza.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “Parte creditrice ha agito nei confronti della debitrice e del marito – Parte_1 Parte_2 considerando quest'ultimo anche responsabile per il debito ancora esistente in capo alla moglie, essendo coniugi in regime di comunione legale dei beni – in forza dei titoli esecutivi di cui al decreto ingiuntivo n. 80/2005, all'ordinanza di assegnazione crediti e alla sentenza
n. 193/2014, emessa dal Tribunale di Caltagirone, ritenendo che dai predetti titoli si potrebbe evincere la legittimazione passiva di e conseguentemente anche quella del Parte_1 coniuge ..... Dall'esame dei titoli allegati alla presente domanda, è Parte_2 pacifica la circostanza del conferimento “verbale” del contratto di appalto da parte di
[...] alla ditta attrice e, conseguentemente, della sola titolarità di debitrice in capo alla Pt_1 stessa .... Alla luce di quanto sopra, in capo a non si evince alcuna Parte_2 posizione debitoria nei confronti dell'attrice né lo stesso è litisconsorte necessario poiché
l'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria non determinerebbe alcun effetto restitutorio o traslativo, destinato a modificare la sua sfera giuridica. Tuttavia, appare opportuno precisare che l'eventuale dichiarazione di inefficacia colpisce gli atti dispositivi nella loro interezza e non solo in relazione alla quota ideale di , in quanto la Parte_1 comunione legale è una comunione senza quote .... , con la conseguenza che “gli effetti pregiudizievoli dell'atto dispositivo si estendono, dunque, per converso, all'intero bene non ad una sua sola quota, inesistente come tale nella realtà giuridica e nel patrimonio del debitore .... Passando al merito della controversia ...... risulta pacificamente provato il credito in capo all'attrice, come si evince della documentazione allegata alla domanda, trovando origine nel decreto ingiuntivo n. 80/2005 – emesso dal Tribunale di Caltagirone il 19.09.2005
- dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 07.02.2012 e munito della formula esecutiva in data 20.03.2012, seguito dall'atto di precetto del 30.04.2012 nonché nell'ordinanza di assegnazione somme del 07.02.2013 emessa nella procedura esecutiva
n. 314/2012 – e nella sentenza n. 193/2014 resa dal Tribunale di Caltagirone il 03.04.2014 nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 80/2015 ..... Quanto all'eventus damni
..... Parte attrice ha pacificamente provato e documentato l'intervenuta modificazione della garanzia patrimoniale, poiché la stipula dei predetti atti è intervenuta entro un breve lasso temporale – dal 06.04.2011 al 04.07.2012 – e dopo il sorgere del credito, portato dal decreto ingiuntivo n. 80/2005 e prima della definizione del giudizio di opposizione al predetto decreto ingiuntivo, conclusasi con il rigetto dell'opposizione proposta da .... Invece, Parte_1 né la debitrice né tantomeno i terzi – rimasti contumaci – hanno indicato e quantificato il valore di eventuali altri beni rimasti nel patrimonio di e, conseguentemente, Parte_1 non è stata fornita la prova concreta della sussistenza di un patrimonio residuo tale da essere idoneo a soddisfare le ragioni della creditrice, a nulla rilevando la mera indicazione di un altro bene immobile di proprietà della debitrice e dei suoi fratelli, poiché risultata assolutamente generica. ..... Quanto invece, all'elemento soggettivo ..... Acquistano, dunque, rilevanza cruciale le coordinate spazio-temporali nelle quali gli atti lesivi si collocano, in particolare: gli atti di compravendita sono stati posti in essere entro un lasso temporale breve, tra il 06.04.2011 e il 04.07.2012, dopo il sorgere del credito, portato dal decreto ingiuntivo n. 80/2005 e nelle more del giudizio di opposizione al predetto decreto ingiuntivo, conclusosi con sentenza di rigetto dell'opposizione n. 193/2014 del 03.04.2014, e entrambi per finalità convergenti. Valorizzando tali indici, non vi è dubbio che la debitrice fosse consapevole del potenziale pregiudizio che tali compravendite in questione avrebbero arrecato alla garanzia generica della creditrice, avendo posto in essere l'operazione contestata quando i crediti affermati da parte attrice erano già sorti. Risulta provata anche la sussistenza della partecipatio fraudis del terzo acquirente, ovvero delle odierne convenute contumaci, e .... dagli atti del presente giudizio emergono Parte_3 Controparte_2 elementi di natura presuntiva idonei a provare la sussistenza della consapevolezza del terzo acquirente circa l'idoneità degli atti dispositivi a ledere le pretese ragioni creditorie, in particolare: l'esiguità del prezzo, la tempistica della vendita, il rapporto parentela tra venditore e acquirente”.
Avverso tale decisione , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno interposto appello con atto di citazione notificato in data 6 maggio 2024, sulla base di due ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio Controparte_1 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Disattesa la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, la causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del
21 gennaio 2025.
Motivi della decisione
Va anzitutto dichiarata la contumacia di , non costituitasi in Controparte_2 giudizio, nonostante sia stata regolarmente chiamati a parteciparvi.
Col primo motivo del gravame, gli appellanti censurano la sentenza laddove il primo giudice ha dichiarato l'inefficacia degli atti dispositivi nella loro interezza e non solo in relazione alla quota ideale di . Parte_1
Sostengono che la giurisprudenza ha avuto modo di specificare che la revocatoria può (e deve) avere ad oggetto soltanto la “quota” del coniuge debitore.
Il motivo è infondato.
Ed invero, il Collegio non ignora il principio giurisprudenziale richiamato dall'appellante secondo cui “Nel giudizio intrapreso, ex art. 2901 c.c., verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi, non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione (cass. Ordinanza n. 18707 del 01/07/2021). Ritiene, tuttavia, il Collegio di non discostarsi dall'orientamento successivamente espresso con sentenza n. 9536 del
07/04/2023 secondo cui “L'azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi nei riguardi dell'atto con cui un bene della comunione legale sia stato conferito in un fondo patrimoniale dev'essere rivolta (notificata ed eventualmente trascritta ex art. 2652, comma
1, n. 5 c.c.) nei confronti di entrambi i coniugi, essendo preordinata alla pronuncia d'inefficacia dell'atto nel suo complesso (vale a dire non limitatamente a un'inesistente quota pari alla metà del bene), siccome funzionale ad un'espropriazione forzata da compiersi anch'essa, necessariamente, sull'intero bene”, principio ribadito da Cass. Ordinanza n.
19319 del 07/07/2023, secondo cui “La domanda giudiziale tendente alla dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 c.c., di un atto dispositivo del bene oggetto di comunione legale, posto in essere dai coniugi, a scopo di conservazione della garanzia del credito vantato nei confronti di uno solo di essi per la metà del diritto oggetto di comunione non dà luogo né ad una pronuncia di nullità per vizio della "editio actionis" né ad una di inammissibilità: ne consegue che il giudice che dichiari inopponibile l'atto dispositivo con riferimento al diritto che ne forma oggetto nella sua interezza (e non ad una sua inesistente quota) non pronuncia su una domanda diversa da quella proposta, né dà una tutela maggiore di quella richiesta, ma ben diversamente modula la tutela nell'unico modo in cui essa può essere attribuita, in rapporto alla effettiva natura giuridica del bene”.
Col secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza gravata laddove il primo giudice ha ritenuto sussistente nella fattispecie in esame, tanto l'eventus damni quanto il c.d. consilium fraudis.
Sostengono che il Tribunale ha omesso di valutare la circostanza che la con i Pt_1 due rogiti stipulati in favore di e , ha posto in essere atti Parte_3 Controparte_2 di vendita avvenuti al giusto valore di mercato e ad un prezzo effettivamente pagato e superiore al credito vantato;
che la non ha mai avuto l'intenzione di rendere Pt_1 incapiente il proprio patrimonio, visto che il patrimonio residuo era tale da soddisfare le ragioni del creditore, possedendo un altro immobile sito in Grammichele, Via Vittorio Veneto,
n. 145, distinto al catasto fabbricati del Comune di Grammichele, Foglio 32, part. 42, Cat.A3,
Classe 2, vani 5; che gli atti dispositivi a favore di e sono Parte_3 Controparte_2 stati posti in essere a distanza di bene sette anni dall'emissione del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della che la ha acquistato il proprio immobile ignara di Pt_1 Pt_3 qualsivoglia posizione debitoria della e il fatto di essere parente di secondo grado Pt_1 non può essere considerata circostanza determinante.
Il motivo è infondato.
E' noto che l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui accoglimento presuppone il concorso di alcune condizioni, descritte dall'art. 2901 c.c.: 1) la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore; 2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni), rappresentato proprio dalla diminuzione del patrimonio del debitore e dal suo divenire o insufficiente per il soddisfacimento del credito o, quanto meno, composto in modo tale da renderne più difficile o incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo.
In relazione all'accertamento dell'atteggiamento psicologico del debitore e del terzo è necessario verificare se l'atto dispositivo sia anteriore o successivo al sorgere della ragione di credito: nel primo caso – per quanto riguarda il debitore - è necessario l'animus nocendi, cioè la prova della dolosa preordinazione della riduzione del patrimonio in vista dell'assunzione di obbligazioni, mentre nel secondo caso è sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio (c.d. consilium fraudis); per quanto riguarda il terzo acquirente
è, invece, necessario, nel primo caso, provare la partecipazione alla dolosa preordinazione della riduzione della garanzia patrimoniale (c.d. partecipatio fraudis), mentre nel secondo caso è sufficiente la semplice consapevolezza del pregiudizio (c.d. scientia fraudis).
In particolare, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore
(scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) nè la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. (Cass.
Sentenza n. 14489 del 29/07/2004, Cass. 1^ giugno 2000, n. 7262). La prova di tale conoscenza da parte del debitore e del terzo può essere fornita anche a mezzo di presunzioni (Cass. sentenza n. 20813 del 27/10/2004).
Ciò posto, è pacifico che vanta una Controparte_1 posizione creditoria nei confronti di in forza del decreto ingiuntivo n. Parte_1 80/2005, emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 19.09.2005, notificato in uno all'atto di precetto del 30/04/2012 per complessivi €.10.086,59.
E' poi documentato che e , con atto di Parte_1 Parte_2 compravendita del 06.04.2011 – in regime di comunione dei beni – hanno venduto alla nipote il lastrico solare sito in Grammichele, Via Magnolia s.n. e con atto di Parte_3 compravendita del 04.07.2012 hanno venduto alla figlia la nuda proprietà Controparte_2 del fabbricato sito in Grammichele, Via G. Matteotti n. 2/A ed il garage sito nel territorio del comune di Grammichele, Via Magnolia.
Ora, devesi convenire con il primo giudice circa la pacifica la ricorrenza del requisito dell'eventus damni, a determinare il quale non è richiesta, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (es., a seguito della dismissione di beni), ma anche in una modificazione qualitativa di esso (Cass. sentenza n. 3470 del 15/02/2007).
Non è revocabile in dubbio che la vendita dei suddetti beni immobili abbia ridotto la possibilità per il creditore di soddisfarsi sul ricavato mediante esazione coattiva sui beni del debitore, pregiudicando, quindi, la garanzia patrimoniale spettante al creditore stesso.
Non v'è prova, il cui onere gravava sui convenuti, che il patrimonio residuo sarebbe stato sufficiente a garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie, avuto riguardo alla circostanza, condivisibilmente rilevata da primo giudice, che “.... né la debitrice né tantomeno i terzi – rimasti contumaci – hanno indicato e quantificato il valore di eventuali altri beni rimasti nel patrimonio di e, conseguentemente, non è stata fornita Parte_1 la prova concreta della sussistenza di un patrimonio residuo tale da essere idoneo a soddisfare le ragioni della creditrice, a nulla rilevando la mera indicazione di un altro bene immobile di proprietà della debitrice e dei suoi fratelli, poiché risultata assolutamente generica”.
Quanto all'elemento psicologico, è palese la consapevolezza in capo a Parte_1 del pregiudizio che gli atti dispositivi, posti in essere successivamente al maturare
[...] del credito, comportando una diminuzione della garanzia patrimoniale generica, avrebbero arrecato alle ragioni del creditore.
Quanto all'indagine diretta all'esame degli stati soggettivi dei beneficiari degli atti dispositivi, corretto si appalesa l'apprezzamento circa la sussistenza della scientia fraudis di e . Parte_3 Controparte_2 Osserva la Corte che il prezzo di vendita degli immobili oggetto degli atti dispositivi è oggettivamente esiguo rispetto alle caratteristiche degli immobili stessi: sul lastrico solare della consistenza di mq. 95, alienato alla nipote per la modesta somma di Parte_3 euro 2.500,00, è stato realizzato un appartamento di 4,5 vani, dovendosi, quindi, ritenere, vista l'elevata potenzialità edificatoria, che il suo valore di mercato fosse superiore al corrispettivo di vendita convenuto;
la vendita in favore della figlia della Controparte_2 nuda proprietà, con riserva di usufrutto, di un appartamento di 76 mq e di un garage di 14 mq, siti nel Comune di Grammichele, Via Matteotti n. 2/A, è avvenuta per l'esigua somma di euro 16.000,00 ed in assenza di allegazione e tantomeno prova di circostanze idonee ad abbatterne il valore di mercato.
Il rapporto di parentela tra le parti rende evidente come e Parte_3 CP_2
fossero a conoscenza della esposizione debitoria di nei confronti
[...] Parte_1 di e che tale conoscenza non poteva non Controparte_1 comportare la consapevolezza in capo alle stesse che gli atti dispositivi avrebbero arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore, considerato, peraltro, che ai fini dell'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni, non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, essendo sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo.
Il primo giudice ha fatto, quindi, corretta applicazione dei principi di diritto che regolano l'azione pauliana, ritenendo che gli atti di disposizione dei beni costituissero pregiudizio per il soddisfacimento delle ragioni dei creditori e che tutte le parti contraenti fossero consapevoli di detto pregiudizio.
L'appello va, in definitiva, rigettato, discendendone la conferma integrale della sentenza gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia da € 5.200,00 a € 26.000,00). Ritiene la Corte di liquidare i compensi in prossimità dei minimi di tariffa, avuto riguardo alla non complessità delle questioni trattate.
Nulla sulle spese in relazione alla posizione dell'appellata contumace.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , Parte_1
e avverso la sentenza n. 232, depositata in data 19 Parte_2 Parte_3 marzo 2024, del Tribunale di Caltagirone, rigetta l'appello e condanna in solido gli appellanti a rifondere, in favore di le spese del Controparte_1 grado, che liquida in complessivi € 3050,00 (ivi compresi €. 600,00 per la fase di studio, €.
500,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 1000,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 15 aprile 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena