Articolo 125 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 110 bisArticolo 126
Versione
18 dicembre 1942
Art. 125.

L'autore e' obbligato:
1) a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

L'autore ha altresi' l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalita' fissate dall'uso.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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