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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/10/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2528/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RO OD Presidente dott.ssa FA IE Giudice Relatore est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2528/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GIANLUCA MADONNA RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2 15/11/1973, rappresentata e difesa dall'Avv. FLAVIO ROTA RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 2/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30/04/2025, il ricorrente, ha chiesto al Tribunale Parte_1 la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 748/2024 pubblicata il 28/10/2024 con particolare riguardo alla revoca del contributo al mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne . Per_1
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. tenutasi in data 2/10/2025 le parti aderivano alla proposta conciliativa del Giudice chiedendo di definire la causa alle condizioni pattuite.
pagina 1 di 2 La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ritenuto che la figlia maggiorenne sia ormai inserita nel circuito lavorativo, il Tribunale dispone come da accordi Per_1 tra le parti con compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DISPONE la revoca del contributo al mantenimento ordinario e straordinario in favore della figlia maggiorenne con decorrenza dalla data della domanda (aprile 2025) prendendo atto Per_1 dell'impegno del sig. Giudici a versare alla sig.ra entro il 30/11/20254 la somma di € CP_1
4800 a titolo di arretrato del mantenimento non versato (€ 800 per 6 mensilità);
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 2/10/2025
Il Presidente
RO OD
Il Giudice relatore estensore
FA IE
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RO OD Presidente dott.ssa FA IE Giudice Relatore est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2528/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GIANLUCA MADONNA RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2 15/11/1973, rappresentata e difesa dall'Avv. FLAVIO ROTA RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 2/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30/04/2025, il ricorrente, ha chiesto al Tribunale Parte_1 la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 748/2024 pubblicata il 28/10/2024 con particolare riguardo alla revoca del contributo al mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne . Per_1
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. tenutasi in data 2/10/2025 le parti aderivano alla proposta conciliativa del Giudice chiedendo di definire la causa alle condizioni pattuite.
pagina 1 di 2 La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ritenuto che la figlia maggiorenne sia ormai inserita nel circuito lavorativo, il Tribunale dispone come da accordi Per_1 tra le parti con compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DISPONE la revoca del contributo al mantenimento ordinario e straordinario in favore della figlia maggiorenne con decorrenza dalla data della domanda (aprile 2025) prendendo atto Per_1 dell'impegno del sig. Giudici a versare alla sig.ra entro il 30/11/20254 la somma di € CP_1
4800 a titolo di arretrato del mantenimento non versato (€ 800 per 6 mensilità);
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 2/10/2025
Il Presidente
RO OD
Il Giudice relatore estensore
FA IE
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