Articolo 204 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 203Articolo 205
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14 maggio 1978
Art. 204.

Ai sensi dell' articolo 22 - primo comma - del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , l'assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento dell'istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; dell'istituto centrale per la patologia del libro; dell'Istituto centrale per il restauro e dell'istituto centrale per il catalogo e la documentazione e' stabilita, per l'anno finanziario 1978, rispettivamente in lire 100 milioni, lire 100 milioni, lire 200 milioni e lire 100 milioni.
Entrata in vigore il 14 maggio 1978