Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
RG 2623 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice presso il Tribunale di NA, dott.ssa NA AR ED , in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al N.R.G 2623 /2024
TRA
– CF , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CIRILLO ERNESTO MARIA ed elett.te dom.ta c/o il difensore
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore ,
Resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05 febbraio 2024 presso il Tribunale di NA in funzione di giudice del Lavoro, il ricorrente indicato in epigrafe premesso di aver lavorato quale dipendente della fino al 30 novembre 2019, Controparte_1
di aver conseguito l'accertamento giudiziale, con sentenza n.29/2020 del Tribunale di NA , del suo diritto ad essere inquadrato nel IV livello del CCNL di settore con il profilo professionale di operatore di call center/ customer care, a decorrere dalla data del 14/05/2013 ; di avere avuto dalla società con il cedolino di marzo 2021 la somma complessiva di € 2.998,49, tutto ciò premesso non ritenendo tale somma
Tribunale di NA nuovo giudizio per ottenere la condanna al pagamento in suo favore delle differenze retributive dal 14 maggio 2013 ( data di decorrenza indicata nella sentenza n°29/2020) sino alla fine del rapporto.
Nelle con sentenza di appello n° 850/2023 gli era stato riconosciuto l'inquadramento nel IV Livello del CCNL del settore Telecomunicazioni – profilo operatore call center- con decorrenza dal settembre 2008, con conseguente condanna della società
, al pagamento delle differenze di retribuzione dal giugno Controparte_1
2008..
Alla luce di tale sentenza della Corte di Appello limitava la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive maturate dal 01 giugno 2018 al 13 maggio
2013 e rassegnava le seguenti conclusioni: “ 1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la somma specificata in premessa di € 5.236,42 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della relativa somma € 5.236,42 in favore del ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, diritti, onorari, rimborso spese generali, CPA ed Iva con attribuzione al procuratore antistatario;
Sulla documentazione in atti, la causa veniva in data odierna decisa, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della società convenuta, stante la regolarità della notifica del ricorso.
Nel merito, è pacifico che il presente giudizio di quantificazione tragga origine dal pregresso riconoscimento in sede giudiziale del diritto all'inquadramento nella posizione parametrale superiore, sicchè tende solo alla determinazione del quantum. In particolare il diritto di parte ricorrente trova fondamento in più sentenze succedutesi nel tempo , da ultima sentenza emessa dalla Corte di Appello di NA
n. 850/ 2023, NRG 1987/2021, che ha dichiarato il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel IV livello del CCNL del settore Telecomunicazioni, con profilo di Operatore di Call Center/ Customer Care, con decorrenza dal 01 giugno
2018.
Devono condividersi i conteggi elaborati da parte ricorrente tenuto conto che i dati contabili sulla base dei quali la quantificazione del credito retributivo azionato - in dipendenza del superiore livello di inquadramento giudizialmente riconosciuto – sono stati ricavati dalle buste paga ovvero da documentazione di provenienza aziendale e redatti a cura di consulente tecnico di parte. Inoltre, anche al fine di confutare eventuali eccezioni della controparte, la ricorrente deduceva di aver ricalcolato anche in negativo le differenze tra il percepito e lo spettante dovuti a titolo di C.D.S.,
C.I.G.S., F.I.S , etc. La quantificazione in ogni caso non risulta contestata dalla convenuta, stante la sua contumacia.
L in persona del l.r.p.t. deve, pertanto, essere condannata al Controparte_1
pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 5.236,42 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 01 giugno 2008 al 13 maggio 2013, avendo già ottenuto le differenze dal 14 maggio 2013 alla fine del rapporto di lavoro.
Sugli importi dovuti da intendersi al lordo delle ritenute di legge, ai sensi dell'art. 429, 3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici calcolati dall'ISTAT, ai sensi dell'art.150 disp. att. c.p.c..
La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente, secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.38 del 29 gennaio 2001.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono a carico della società resistente, secondo il principio della soccombenza, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
NA AR ED, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l Controparte_1
pagamento in favore della ricorrente della somma di € 5.236,42 oltre rivalutazione secondo indice ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo.
-condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.800,00 a titolo di onorario, oltre contributo spese e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario, avv. Ernesto AR
Cirillo.
Si comunichi.
NA, 08 aprile 2025
Il Giudice
Dr.ssa NA AR ED