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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/11/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2164/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lucca
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. GERARDO BORAGINE, all'esito di trattazione cartolare, all'udienza del 15.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 2164/2025 R.G. promossa da:
, in persona dell'avv. Katia Belvedere, Parte_1 in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Carla Fiaschi, Anna Gabriella Todisco e Gloria Lazzeri, ed elettivamente domiciliata in Pisa, via Roma n. 67;
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiana Pieroni e domiciliato presso lo Controparte_1 studio di quest'ultima in Capannori - Lucca, via Romana n. 23.
RESISTENTE
e nei confronti di:
DOTT. rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Giannecchini ed Controparte_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Lucca, via S.Anna n. 22.
DOTT. - contumace CP_3
OGGETTO: ricorso in opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia
SVOLGIMENTO del PROCESSO Con ricorso ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011, depositato in data 21.7.2025, parte ricorrente ha impugnato il decreto di liquidazione delle spese n. 2286/2025, emesso in data 19.6.2025, nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G. N. 2975/2024, con il quale il dott. ha liquidato in Parte_2 favore del collegio peritale - composto dai dottori e - la somma di Controparte_2 CP_3 euro 1.830, iva compresa, per ciascun consulente (detratto l'acconto di euro 500 già versato dal sig. per un totale di euro 1.330 ciascuno), ponendo il pagamento delle spese a carico solidale CP_1 delle parti. Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto che il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. era stato proposto dal sig. ai fini della composizione della lite nei confronti dell' CP_1 Controparte_4
e dell'
[...] Controparte_5
Tuttavia, una volta depositata la consulenza tecnica d'ufficio, con il decreto di liquidazione le spese venivano erroneamente poste a carico solidale di entrambe le parti e non anche della sola parte ricorrente, secondo quanto previsto dall'art. 8 del d.p.r. n. 115/2002.
L pertanto, in via preliminare, ha richiesto di sospendere con ordinanza - anche inaudita Pt_1 altera parte - l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione del C.T.U. del 19.6.2025; nel merito, ha richiesto di revocare lo stesso decreto, ponendo le spese a carico della sola parte ricorrente. Con vittoria di spese.
Con decreto dell'1.8.2025, questo Presidente, pur riconoscendo la sussistenza del fumus boni iuris, non sospendeva l'efficacia del provvedimento impugnato, non essendo stata dedotta la sussistenza del pericolo di un danno grave ed irreparabile. Con il medesimo decreto veniva fissata l'udienza per la comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note scritte, alla data del 15.10.2025 e veniva assegnato alla controparte termine fino a 10 giorni per la costituzione.
Veniva, altresì, assegnato alle parti termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti le proprie conclusioni.
Si costituiva il sig. chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in CP_1 diritto, rilevando, tra l'altro, che la ripartizione solidale delle spese (con specifico riferimento agli acconti richiesti dai CTU) era stata disposta dal giudice già con l'ordinanza resa contestualmente al giuramento dei consulenti e che la ricorrente non si era mai opposta.
Si costituiva, altresì, il dott. il quale, dopo aver eccepito il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, chiedeva il rigetto della domanda rivolta dalla ricorrente contro il medesimo, con condanna dell' alla rifusione delle spese. Controparte_4
Rimaneva, invece, contumace il dr. benché regolarmente citato. CP_3
Con note scritte depositate in data 9.10.2025, l' si riportava Parte_1
a quanto dedotto nel ricorso introduttivo, precisando, tra l'altro, che la richiesta rivolta al Giudice dell'opposizione non riguardava direttamente i consulenti destinatari della liquidazione, ma l'erroneità del provvedimento di liquidazione in quanto posto a carico solidale delle parti. Con note scritte depositate in pari data, il sig. si riportava integralmente al contenuto dei CP_1 propri scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle proprie conclusioni. Il dott. con note scritte del 9.10.2025 si riportava alla propria comparsa di costituzione, CP_2 insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI della DECISIONE
La domanda è meritevole di accoglimento. A ben vedere, infatti, il provvedimento impugnato si pone in contrasto con il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui «in tema di spese per la consulenza tecnica preventiva, è inapplicabile il regime della solidarietà tra le parti nel pagamento del compenso del consulente tecnico d'ufficio data la natura strumentale dell'accertamento tecnico preventivo e la consequenziale assenza dei presupposti che fondano la regolamentazione delle spese nel giudizio, come previsto dagli artt.91 e 92 c.p.c. Pertanto il giudice è tenuto unicamente a liquidare il compenso del tecnico nominato, ponendolo a carico della sola parte richiedente nel cui interesse è stato svolto
l'accertamento ex art. 8 del d.p.r. n. 115 del 2002, senza alcuna statuizione sulle spese della procedura che restano propriamente stragiudiziali» (Cass. sez. II, sent. n. 34540 del 27.12.2024; Cfr. Cass., sez. II, ord. n. 15492/2019).
Come osservato dalla Corte di Cassazione, il regolamento delle spese è ancorato alla valutazione della soccombenza, che presuppone l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore, che esula dalla funzione dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. e resta di competenza esclusiva del giudice di merito.
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono, dunque, essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre - salva l'ipotesi di compensazione - a carico della parte soccombente (Cass., sez. II, ord. n. 29850/2023; Cass., sez. II, ord. n. 35510/2021).
Tale principio è applicabile anche alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, prevista dall'art. 696 bis c.p.c., che si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica o con il verbale di conciliazione (nel quale le parti possono regolare o meno le spese dell'ATP), cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, che deve essere posto a carico della parte richiedente (Cass. sez. II, ord. n. 29850/2023).
Come chiarito dagli la ATP preventiva di cui al novellato art. 696 bis c.p.c., per quanto in Parte_3 parte “giurisdizionalizzata”, è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà nemmeno luogo ad una autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta, rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite. Tali spese devono, dunque, essere liquidate all'esito dell'eventuale giudizio di merito come danno emergente se provate e documentate (Cass. sez III, ord. n. 30854/2023). Per i motivi di cui sopra, le spese della consulenza tecnico preventiva ex art. 696 bis c.p.c. in questione
- quantificate in euro 1.330, iva compresa, per ciascun consulente - devono dunque essere poste a carico del sig. che ha promosso la consulenza stessa. CP_1
Quanto alle spese del presente giudizio di opposizione - correttamente proposto ex art. 15 del D.L.vo n. 150/2011 al Capo dell'Ufficio cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato - tenuto conto della particolarità della questione, originata da una errata valutazione del giudice della procedura di cui all'art. 696 bis c.p.c., e della non necessarietà della difesa tecnica, si ritiene di procedere alla loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In riforma del decreto di liquidazione n. 2286/2025 depositato in data 19.6.2025, nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. N. 2975/2024) pone il pagamento del compenso pari a euro 1.330, iva compresa, in favore di ciascuno dei consulenti, dott. e dott. a carico Controparte_2 CP_3 del sig. CP_1
2. Compensa le spese della presente procedura.
Lucca, 15.10.2025
Il Presidente del Tribunale
ER OR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lucca
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. GERARDO BORAGINE, all'esito di trattazione cartolare, all'udienza del 15.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 2164/2025 R.G. promossa da:
, in persona dell'avv. Katia Belvedere, Parte_1 in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Carla Fiaschi, Anna Gabriella Todisco e Gloria Lazzeri, ed elettivamente domiciliata in Pisa, via Roma n. 67;
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiana Pieroni e domiciliato presso lo Controparte_1 studio di quest'ultima in Capannori - Lucca, via Romana n. 23.
RESISTENTE
e nei confronti di:
DOTT. rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Giannecchini ed Controparte_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Lucca, via S.Anna n. 22.
DOTT. - contumace CP_3
OGGETTO: ricorso in opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia
SVOLGIMENTO del PROCESSO Con ricorso ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011, depositato in data 21.7.2025, parte ricorrente ha impugnato il decreto di liquidazione delle spese n. 2286/2025, emesso in data 19.6.2025, nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G. N. 2975/2024, con il quale il dott. ha liquidato in Parte_2 favore del collegio peritale - composto dai dottori e - la somma di Controparte_2 CP_3 euro 1.830, iva compresa, per ciascun consulente (detratto l'acconto di euro 500 già versato dal sig. per un totale di euro 1.330 ciascuno), ponendo il pagamento delle spese a carico solidale CP_1 delle parti. Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto che il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. era stato proposto dal sig. ai fini della composizione della lite nei confronti dell' CP_1 Controparte_4
e dell'
[...] Controparte_5
Tuttavia, una volta depositata la consulenza tecnica d'ufficio, con il decreto di liquidazione le spese venivano erroneamente poste a carico solidale di entrambe le parti e non anche della sola parte ricorrente, secondo quanto previsto dall'art. 8 del d.p.r. n. 115/2002.
L pertanto, in via preliminare, ha richiesto di sospendere con ordinanza - anche inaudita Pt_1 altera parte - l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione del C.T.U. del 19.6.2025; nel merito, ha richiesto di revocare lo stesso decreto, ponendo le spese a carico della sola parte ricorrente. Con vittoria di spese.
Con decreto dell'1.8.2025, questo Presidente, pur riconoscendo la sussistenza del fumus boni iuris, non sospendeva l'efficacia del provvedimento impugnato, non essendo stata dedotta la sussistenza del pericolo di un danno grave ed irreparabile. Con il medesimo decreto veniva fissata l'udienza per la comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note scritte, alla data del 15.10.2025 e veniva assegnato alla controparte termine fino a 10 giorni per la costituzione.
Veniva, altresì, assegnato alle parti termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti le proprie conclusioni.
Si costituiva il sig. chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in CP_1 diritto, rilevando, tra l'altro, che la ripartizione solidale delle spese (con specifico riferimento agli acconti richiesti dai CTU) era stata disposta dal giudice già con l'ordinanza resa contestualmente al giuramento dei consulenti e che la ricorrente non si era mai opposta.
Si costituiva, altresì, il dott. il quale, dopo aver eccepito il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, chiedeva il rigetto della domanda rivolta dalla ricorrente contro il medesimo, con condanna dell' alla rifusione delle spese. Controparte_4
Rimaneva, invece, contumace il dr. benché regolarmente citato. CP_3
Con note scritte depositate in data 9.10.2025, l' si riportava Parte_1
a quanto dedotto nel ricorso introduttivo, precisando, tra l'altro, che la richiesta rivolta al Giudice dell'opposizione non riguardava direttamente i consulenti destinatari della liquidazione, ma l'erroneità del provvedimento di liquidazione in quanto posto a carico solidale delle parti. Con note scritte depositate in pari data, il sig. si riportava integralmente al contenuto dei CP_1 propri scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle proprie conclusioni. Il dott. con note scritte del 9.10.2025 si riportava alla propria comparsa di costituzione, CP_2 insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI della DECISIONE
La domanda è meritevole di accoglimento. A ben vedere, infatti, il provvedimento impugnato si pone in contrasto con il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui «in tema di spese per la consulenza tecnica preventiva, è inapplicabile il regime della solidarietà tra le parti nel pagamento del compenso del consulente tecnico d'ufficio data la natura strumentale dell'accertamento tecnico preventivo e la consequenziale assenza dei presupposti che fondano la regolamentazione delle spese nel giudizio, come previsto dagli artt.91 e 92 c.p.c. Pertanto il giudice è tenuto unicamente a liquidare il compenso del tecnico nominato, ponendolo a carico della sola parte richiedente nel cui interesse è stato svolto
l'accertamento ex art. 8 del d.p.r. n. 115 del 2002, senza alcuna statuizione sulle spese della procedura che restano propriamente stragiudiziali» (Cass. sez. II, sent. n. 34540 del 27.12.2024; Cfr. Cass., sez. II, ord. n. 15492/2019).
Come osservato dalla Corte di Cassazione, il regolamento delle spese è ancorato alla valutazione della soccombenza, che presuppone l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore, che esula dalla funzione dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. e resta di competenza esclusiva del giudice di merito.
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono, dunque, essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre - salva l'ipotesi di compensazione - a carico della parte soccombente (Cass., sez. II, ord. n. 29850/2023; Cass., sez. II, ord. n. 35510/2021).
Tale principio è applicabile anche alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, prevista dall'art. 696 bis c.p.c., che si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica o con il verbale di conciliazione (nel quale le parti possono regolare o meno le spese dell'ATP), cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, che deve essere posto a carico della parte richiedente (Cass. sez. II, ord. n. 29850/2023).
Come chiarito dagli la ATP preventiva di cui al novellato art. 696 bis c.p.c., per quanto in Parte_3 parte “giurisdizionalizzata”, è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà nemmeno luogo ad una autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta, rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite. Tali spese devono, dunque, essere liquidate all'esito dell'eventuale giudizio di merito come danno emergente se provate e documentate (Cass. sez III, ord. n. 30854/2023). Per i motivi di cui sopra, le spese della consulenza tecnico preventiva ex art. 696 bis c.p.c. in questione
- quantificate in euro 1.330, iva compresa, per ciascun consulente - devono dunque essere poste a carico del sig. che ha promosso la consulenza stessa. CP_1
Quanto alle spese del presente giudizio di opposizione - correttamente proposto ex art. 15 del D.L.vo n. 150/2011 al Capo dell'Ufficio cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato - tenuto conto della particolarità della questione, originata da una errata valutazione del giudice della procedura di cui all'art. 696 bis c.p.c., e della non necessarietà della difesa tecnica, si ritiene di procedere alla loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In riforma del decreto di liquidazione n. 2286/2025 depositato in data 19.6.2025, nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. N. 2975/2024) pone il pagamento del compenso pari a euro 1.330, iva compresa, in favore di ciascuno dei consulenti, dott. e dott. a carico Controparte_2 CP_3 del sig. CP_1
2. Compensa le spese della presente procedura.
Lucca, 15.10.2025
Il Presidente del Tribunale
ER OR