CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 20/11/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 431/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa MA Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 431/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto la riforma della sentenza 1295/24 del Tribunale di Salerno pubblicata il dì
8 marzo 2024 e notificata il successivo 11 marzo, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 10772/2018 R.G.;
TRA in persona del legale Parte_1 rappresentate p.t. - – quest'ultimo quale interventore volontario, giusta Controparte_1 comparsa di intervento adesivo ex art. 105 cod. proc. civ. spiegato nel giudizio di primo grado
– tutti rappresentati e difesi dall'avv. Emiliostefano Marzuillo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale del loro difensore in Sorrento alla Via degli Aranci n. 35;
-Appellante–
CONTRO
, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Marcello CP_2
MA De OL, del Foro di Bari e dall'Avv. Lorenzo Bocchino, del Foro di Salerno e presso tale ultimo elettivamente domiciliato in Giffoni Valle Piana (SA), alla via Beneventano n°12, giusta mandato allegato al presente atto;
-Appellato–
*********
1 avente ad oggetto: riforma della sentenza 1295/2024 del Tribunale di Salerno, pubblicata il dì 8 marzo 2024 e notificata il successivo 11 marzo, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 10772/2018 R.G. (azione di responsabilità amministratore di società).
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: le Parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti, conclusioni che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno, la ed Parte_1 Parte_1
hanno proposto appello avverso la sentenza 1295/24 del Tribunale di Controparte_1
Salerno, pubblicata il dì 8 marzo 2024 e notificata il successivo 11 marzo, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 10772/2018 R.G., con la quale così è stato deciso: “DICHIARA il difetto di legittimazione attiva di decorrere dalla data di cessione della Parte_1 quota sociale del 10.1.2007; 2. DICHIARA la legittimazione attiva della Parte_1
3. 4. DICHIARA la legittimazione ad intervenire di;
[...] Controparte_1
DICHIARA l'ammissibilità della domanda giudiziale di accertamento della responsabilità dell'amministratore cessato;
5. RIGETTA la domanda proposta dalla Parte_1 cui ha aderito , nei confronti di per
[...] Controparte_1 CP_2 intervenuta prescrizione dell'azione proposta al gennaio del 2012; 6. COMPENSA interamente tra tutte le parti le spese di lite”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Con atto di citazione in riassunzione ex artt. 354 e 125 c.p.c., inoltrato per la notifica in data
30.11.2018, la e già Parte_1 Parte_1 socio della medesima società, hanno riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Salerno, a seguito della sentenza n. 1255/2018, con cui la Corte d'Appello di Salerno, avendo ravvisato un vizio di integrità del contraddittorio per la mancata citazione nel primo grado di giudizio della quale litisconsorte necessaria, ha annullato la Parte_1 sentenza n. 182/2013 del Tribunale di Salerno, pronunciata nel procedimento societario R.G.
2123/2006, rimettendo le parti dinanzi al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma
1, c.p.c., per consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società pretermessa.
pag. 2/14 Con atto di citazione inoltrato per la notifica il 6.3.2006, infatti, Parte_1 nella qualità di socio della aveva
[...] Parte_1 promosso un'azione di responsabilità ex art. 2476, comma 3, c.c. nei confronti di CP_2
, amministratore unico della società dal 16.3.1998 al 31.10.2005, per avere costui
[...] compiuto gravi irregolarità gestionali e posto in essere atti pregiudizievoli per la società, chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento del danno in favore della quantificato in € 3.274.680,17. In particolare, l'attore Parte_1 deduceva che avesse effettuato acquisti non giustificati, trattandosi di CP_2 materiali e spese non pertinenti all'attività aziendale della Parte_1
ma riferibili al complesso immobiliare di proprietà dell'amministratore stesso ovvero
[...] ad altre società a lui riconducibili, sostenendo, altresì, che fossero state emesse note di credito non giustificate per € 244.508,98, poste in essere vendite sottocosto con conseguenti minori ricavi per € 381.334,52, effettuati prelievi bancari in contanti per un importo di € 176.256,20
– anche successivamente alla cessazione dalla carica di amministratore – con l'incasso indebito di somme da parte del convenuto per conto della società in epoca successiva alla sua revoca. aveva sostenuto che la condotta
Parte_1 dell'amministratore avesse arrecato un grave pregiudizio alla società, anche sotto il profilo della perdita di avviamento e della credibilità aziendale, richiedendo quindi la condanna dello stesso al risarcimento del danno, pari a € 3.274.680,17. , costituitosi in CP_2 giudizio, aveva contestato integralmente la ricostruzione dei fatti operata dall'attore, negando ogni responsabilità e affermando, al contrario, che titolare di
Parte_1 quote rilevanti in altre società operanti nello stesso settore merceologico della avesse ideato un sistema di rapporti societari – anche
Parte_1 di fornitura a prezzi superiori a quelli di mercato – tra la
Parte_1
e società a lui riconducibili, con effetti pregiudizievoli per la stessa, eccependo, inoltre,
l'illegittimità della delibera di revoca della sua carica di amministratore. Negando gli addebiti mossi dalla controparte, aveva evidenziato che si fosse Parte_1 indebitamente ingerito nella gestione sociale, anche tramite propri consulenti, concludendo, in via preliminare, per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi;
nel merito, per il rigetto della domanda, ritenuta infondata e priva di prova;
in via riconvenzionale, per l'accertamento della responsabilità di Parte_1
pag. 3/14 in ordine ai danni arrecati alla società e allo stesso convenuto, derivanti dagli acquisti imposti a condizioni svantaggiose e dall'asservimento della gli Parte_1 interessi delle società a lui riconducibili, nonché per la sua estromissione dalla compagine sociale.
Con sentenza n. 183/2013, depositata in data 8.1.2013, il Tribunale di Salerno ha dichiarato l'inammissibilità della domanda attorea per sopravvenuto difetto di legittimazione e di interesse ad agire, a causa della cessione delle quote sociali da parte dell'attore a CP_1
, nonché l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per difetto di
[...] legittimazione di , che al momento della proposizione della domanda CP_2 non rivestiva più alcuna carica nella società.
Con atto di appello notificato in data 3.3.2014, Parte_1 CP_1
– quest'ultimo ai sensi dell'art. 111, comma 4, c.p.c., quale cessionario delle quote
[...]
– hanno impugnato la sentenza di primo grado, sostenendo la sussistenza della titolarità della situazione giuridica soggettiva attiva in capo all'attore e l'inammissibilità della declaratoria di carenza di legittimazione, in quanto non rilevabile d'ufficio e comunque eccepita tardivamente dalla controparte. Hanno ribadito che si è trattato di una successione nel diritto controverso, hanno riproposto tutte le difese e conclusioni già svolte nel primo grado, concludendo per l'accoglimento della domanda e per la conferma della sentenza nella parte di rigetto della riconvenzionale. Con comparsa depositata in data 3.7.2014, ha spiegato intervento adesivo volontario, aderendo Parte_1 alle difese di parte appellante e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate da e . , costituitosi nel grado di appello, ha Parte_1 CP_1 CP_2 eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., e il difetto di legittimazione attiva sia di – per aver perso la qualità di socio nel Parte_1 corso del primo grado – sia di – per non essere stato parte in primo grado – CP_1 evidenziando che l'eccezione era stata tempestivamente sollevata in primo grado.
La Corte d'Appello di Salerno, con sentenza n. 1255/2018, ha rigettato l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, e ha affermato che, nelle azioni individuali del socio ex art. 2476 c.c., è necessaria la partecipazione della società, la quale deve essere evocata in giudizio, sia in qualità di attore che di convenuto. Rilevato che la Parte_1 Parte_1 non era stata parte nel primo grado, ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata per pag. 4/14 violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., disponendo la rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 354, comma 1, c.p.c.
e hanno riassunto il Parte_1 Parte_1 procedimento, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già formulate da Parte_1 nel giudizio originario.
Con comparsa depositata in data 1.3.2019, si è costituito eccependo, CP_2 in via preliminare, il difetto di legittimazione e di interesse ad agire in capo a Parte_1 non più legittimato quale sostituto processuale della società ai sensi degli artt. 2476 c.c. e 81
c.p.c., avendo egli cessato la qualità di socio già dal 1.1.2007. Ha eccepito, altresì, il difetto di legittimazione della stessa quale soggetto estraneo al Parte_1 procedimento originario, nonché l'intervenuta prescrizione dell'azione per decorso del termine quinquennale ex art. 2393 c.c. Ha inoltre rilevato l'irritualità dell'atto di citazione per mancata osservanza del rito societario di cui al D.Lgs. n. 5/2003, applicabile ratione temporis.
Nel merito, ha ribadito la nullità della delibera di revoca dell'amministratore, assunta in assenza di valida convocazione, come accertato con sentenza n. 2297/2007 del Tribunale di
Salerno, confermata in appello con sentenza n. 1004/2012, concludendo, senza rinuncia alle eccezioni preliminari, per il rigetto della domanda, ritenuta infondata in fatto e in diritto, e chiedendo la condanna alle spese.
All'udienza del 10.4.2019, il giudice ha disposto l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio dei precedenti gradi. Non rinvenuto il fascicolo di primo grado, all'udienza del 21.4.2021 ha assegnato i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e ha disposto ulteriori ricerche in Cancelleria.
Persistendo l'irreperibilità, all'udienza del 15.12.2021 ha autorizzato la ricostruzione del fascicolo. A seguito del deposito della documentazione istruttoria, all'udienza del 10.12.2022 ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
In data 24.3.2023, si è costituito in giudizio con comparsa di Controparte_1 intervento adesivo volontario ai sensi dell'art. 105 c.p.c., precisando di essere ancora socio della aderendo alle conclusioni rassegnate da parte Parte_1 attrice.
All'udienza collegiale del 5.4.2023, la causa è stata trattenuta in decisione. Con sentenza nr.1295/2024, pubblicata il dì 8 marzo 2024 e notificata il successivo 11 marzo, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 10772/2018 R.G., il Tribunale di Salerno ha respinto la pag. 5/14 domanda, proposta da Parte_1 Parte_1 dichiarando: il difetto di legittimazione attiva di a decorrere Parte_1 dalla data di cessione della quota sociale del 10.1.2007; la legittimazione attiva della la legittimazione ad intervenire di Parte_1 CP_1
; l'ammissibilità della domanda giudiziale di accertamento della responsabilità
[...] dell'amministratore cessato;
e rigettando la domanda proposta dalla Parte_1 cui ha aderito , nei confronti di
[...] Controparte_1 CP_2
per intervenuta prescrizione dell'azione proposta, con compensazione tra le parti
[...] delle spese di lite.
Con la proposizione del gravame, gli Appellanti censurano suddetta sentenza, chiedendo a
Questo Collegio: “riformarsi integralmente, in ragione degli specifici motivi di gravame indicati nel presente atto, la sentenza impugnata, e, per l'effetto, accogliersi le conclusioni così rassegnate e/o precisate nel giudizio di primo grado, e segnatamente: “A. Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento e la conseguente responsabilità in cui è incorso il sig. nell'espletamento dell'incarico di amministratore unico della CP_2 Parte_1 per tutte le ragioni esposte agli atti;
B. Per l'effetto, condannarsi la parte convenuta al
[...] risarcimento, in favore della medesima società, dei danni da essa patiti, nella misura di € 3.274.680,17
(salvo errori e/o omissioni) o nella minore o maggior somma che l'adito Tribunale riterrà di giustizia, anche alla luce di CTU contabile già espletata in corso di causa, oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria;
C. Condannarsi, altresì, il convenuto alla restituzione, in favore della società medesima, di tutte le somme incassate dai debitori dopo la cessazione dalla carica e mai consegnate, giusta le risultanze della summenzionata CTU contabile”; B – conseguentemente condannarsi la parte appellata all'esito della presente fase di giudizio, alla integrale refusione delle spese di lite e compensi di difesa del doppio grado di giudizio, con attribuzione allo scrivente avvocato, in quanto antistatario”. Il gravame trova fondamento nei motivi che seguono.
Dei vizi della sentenza riferiti alla declaratoria di difetto di legittimazione attiva di alla proposizione dell'azione di responsabilità, in ragione Parte_1 dell'avvenuto trasferimento, in corso di causa, della sua intera partecipazione al capitale sociale - Il primo motivo di gravame riguarda la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto di dover dichiarare il difetto di legittimazione attiva di sul presupposto che questi non risulta più socio della Parte_1 Parte_1
pag. 6/14 a far data dal 10 gennaio 2007, data in cui ha trasferito la propria quota di Parte_1 partecipazione al sig. Controparte_1
In particolare, il Tribunale ha motivato (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) che: “Passando alle questioni relative alla legittimazione delle parti, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva di per non essere lo stesso socio della Parte_1 Parte_1 sin dal 10.1.2007, come comprovato dalla visura camerale storica allegata agli atti”; aggiungendo
[...] che, secondo unanime giurisprudenza, la legittimazione individuale del socio a promuovere l'azione di responsabilità ex art. 2476, comma 3, c.c. costituirebbe un'ipotesi di sostituzione processuale, atteso che il socio si limiterebbe ad esercitare un diritto che è proprio della società, come confermato dal fatto che dell'esito positivo dell'azione ne giovi esclusivamente il patrimonio sociale, nonché dall'esclusiva spettanza in capo alla società del potere di rinuncia e transazione dell'azione stessa. Ne conseguirebbe, quindi, che la natura derivativa della legittimazione del singolo socio rispetto a quella sociale comporta che lo status socii costituisca presupposto indispensabile della legittimazione sostitutiva, che dovrebbe sussistere al momento dell'instaurazione della causa e persistere fino alla pronuncia della sentenza. Il Giudice di prime cure ha, altresì, affermato che “Viste le difese svolte nel corso delle precedenti fasi procedimentali, vale la pena precisare che il difetto di legitimatio ad causam, attiva e passiva, riguardando la regolarità del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. civ., Sez. III, ord. 09/02/2021, n. 3136)”. E pertanto, considerato che il sig. non risulta più socio dal 2007, andrebbe affermata la sua Parte_1 carenza di legittimazione attiva alla proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore della Parte_1
Siffatta motivazione risulterebbe però, ad avviso degli Appellanti, censurabile sotto molteplici profili.
In primo luogo, qualora anche si volesse ritenere rilevante – ai fini della decisione – la circostanza della sopravvenuta perdita della titolarità attiva del rapporto sostanziale a seguito della cessione della quota sociale in corso di giudizio, la domanda avrebbe dovuto comunque essere ritenuta ammissibile, per effetto dell'applicazione dell'art. 111 c.p.c., secondo cui “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”. Nel caso di specie, si sarebbe realizzata una tipica ipotesi di successione nel diritto controverso, essendo l'acquirente della quota subentrato nella medesima posizione giuridica del cedente, ossia nel diritto alla pretesa risarcitoria pag. 7/14 promossa nell'interesse della società – o, in ogni caso, nel diritto al provvedimento. Pertanto, la sentenza impugnata andrebbe riformata affermando la legittimazione attiva di Parte_1
[...]
Dei vizi della sentenza riferiti alla prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità maturata nel corso del giudizio - In via gradata, e sotto un diverso profilo, gli appellanti sollevano ulteriori censure avverso la sentenza impugnata, nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto maturata la prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., assumendo che, una volta venuta meno la legittimazione attiva in capo al sig. Parte_1
a decorrere dal 10 gennaio 2007, e non essendo intervenuto nel giudizio di primo grado il socio subentrato, il termine quinquennale ha ripreso a decorrere dalla medesima data, maturando già nel gennaio 2012, dunque prima della pronuncia della sentenza n. 183/2013.
Il Tribunale ha ritenuto inidonei a interrompere la prescrizione: l'atto di citazione in appello del 3 marzo 2014, proposto dal cessionario l'intervento volontario della CP_1 el 3 luglio 2014. Tali atti, secondo la motivazione della Parte_1 sentenza impugnata, sono stati inefficaci per essere stati posti in essere dopo la scadenza del termine prescrizionale quinquennale, in assenza di atti interruttivi validi da parte di soggetti legittimati, e non potendo l'atto introduttivo del giudizio originario mantenere l'effetto interruttivo.
Tuttavia, tale impostazione susciterebbe rilievi critici, in quanto, si assume, contraria a consolidati principi giurisprudenziali in tema di effetti interruttivi della prescrizione.
Secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità, la proposizione della domanda giudiziale interrompe la prescrizione sino al passaggio in giudicato della decisione, salvo il solo caso – tassativamente previsto dall'art. 2945, comma 3, c.c. – dell'estinzione del giudizio (Cass. civ., n. 5085/1987; Cass. n. 5353/1985; Cass. n.
14243/1999; Cass. n. 21006/2007). Neppure rileverebbe l'integrazione del contraddittorio nel medesimo processo non preclude l'effetto interruttivo della prescrizione, ma anzi ne estende l'efficacia anche ai litisconsorti necessari successivamente evocati (Cass. civ., Sez. III, 5 settembre 2023, n. 25928).
Alla luce di quanto sopra, la motivazione del Tribunale – nella parte in cui avrebbe affermato che la prescrizione dell'azione sarebbe maturata nel gennaio 2012 – risulterebbe erronea e giuridicamente infondata.
pag. 8/14 Della fondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda attorea – gli Appellanti hanno introdotto il giudizio d'appello ribadendo la piena fondatezza della domanda proposta in primo grado, evidenziando che, in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello, il giudice di secondo grado è tenuto a riesaminare la controversia nella sua interezza, sulla base degli elementi già acquisiti e di quelli eventualmente introdotti. In tale ottica, hanno richiamato l'istruttoria già svolta nel giudizio di primo grado, la documentazione depositata, nonché le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, formulando al contempo osservazioni critiche rispetto alle conclusioni cui è pervenuto il consulente in alcune parti della relazione.
Secondo gli Appellanti, la responsabilità dell'ex amministratore unico della Parte_1
sig. , si articolerebbe in una pluralità di condotte, analiticamente
[...] CP_2 identificate che, nel loro complesso, avrebbero determinato un rilevante pregiudizio patrimoniale a carico della società, stimato in oltre tre milioni di euro. Con comparsa di costituzione e risposta, alle controparti, si è costituito in giudizio , CP_2 chiedendo a Questa Corte quanto segue: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta - preso atto di quanto in narrativa - così provvedere: 1) In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 C.p.c.il difetto di interesse e di legittimazione ad agire in capo al Sig.
2) Rigettare lo spiegato appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando Parte_1 la sentenza n. 1295/2024 resa dal Tribunale di Salerno, nella persona del Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Enza Faracchio;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta ritenesse di revocare le statuizioni della sentenza impugnata in ordine al difetto di legittimazione attiva in capo al Sig. ed all'intervenuta prescrizione dell'azione, rigettare nel merito l'avversa Parte_1 domanda, poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto, oltre che sfornita di prova. 4) In ogni caso, condannare gli appellanti, in solido, alla rifusione di tutte le spese e competenze del giudizio di primo e di secondo grado. 5) Condannare, infine, gli appellanti, in solido, al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 C.p.c., nella misura ritenuta equa, tenendo conto anche del valore e della complessità dei giudizi”.
Di seguito, si riportano le eccezioni e le difese proposte dall'Appellato. In via preliminare, la parte deducente solleva eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., rilevando che le parti appellanti non avrebbero assolto all'onere di indicare in modo chiaro e specifico i capi della sentenza oggetto di impugnazione, né compiutamente illustrato le ragioni delle censure mosse alla ricostruzione in fatto operata dal Giudice di primo grado.
pag. 9/14 Parte appellata osserva, inoltre, che è pacifico che attore originario, abbia Parte_1 ceduto la propria quota di partecipazione nella in data 10 gennaio Parte_1
2007, perdendo, da tale momento, la qualità di socio e, conseguentemente, la legittimazione e l'interesse ad agire in nome e per conto della società. Sulla base di tale presupposto, non avrebbe potuto – già nel corso del primo giudizio di primo grado, poi definito Parte_1 con sentenza n. 183/2013 – proseguire validamente l'azione sociale di responsabilità, non ricorrendo più i presupposti soggettivi richiesti dagli artt. 2476 c.c. e 81 c.p.c. per l'esercizio della legittimazione sostitutiva. Di conseguenza, egli non avrebbe potuto neppure proporre l'atto di riassunzione, né costituirsi nel giudizio successivo in tale qualità. Il Giudice di primo grado ha, peraltro, ritenuto sussistente la legittimazione alla riassunzione del giudizio e all'intervento in capo, rispettivamente, alla società e al sig. Parte_1 CP_1
subentrato nella titolarità della quota, pur non avendo costoro partecipato al
[...] precedente giudizio (RG n. 2123/2006), con ciò rendendo comunque ammissibile la prosecuzione del processo su impulso dei soggetti legittimati. Parte appellata deduce, altresì, che l'eccezione di prescrizione sollevata nei confronti della e del sig. Parte_1 CP_1
già formulata sin dal primo scritto difensivo nel giudizio di primo grado ed accolta dal
[...]
Giudice di prime cure, debba ritenersi fondata. Si osserva, in particolare, che l'evento ritenuto determinante ai fini della decorrenza del termine prescrizionale sarebbe rappresentato dalla sopravvenuta carenza di legittimazione attiva in capo al sig. verificatasi il 10 Parte_1 gennaio 2007 a seguito della cessione della quota da questi detenuta nella Parte_1
Il termine prescrizionale quinquennale avrebbe iniziato a decorrere originariamente dal 31 ottobre
2005, data nella quale l'assemblea dei soci ha deliberato la revoca dei poteri rappresentativi in capo al
, indipendentemente dall'esito della successiva impugnazione di tale delibera. L'atto di CP_2 citazione notificato il 24 febbraio 2006 dal all'epoca ancora socio, avrebbe determinato Parte_1 un'interruzione del termine. Tuttavia, a seguito della cessione della quota, avvenuta il 10 gennaio
2007, il termine prescrizionale avrebbe iniziato nuovamente a decorrere, giungendo a maturazione il
10 gennaio 2012.
Nell'ipotesi – prospettata in via subordinata – in cui le eccezioni preliminari relative alla legittimazione e all'interesse ad agire nonché alla prescrizione dell'azione fossero disattese, parte appellata ha comunque eccepito l'infondatezza della domanda anche nel merito, in relazione alla sua qualifica di amministratore, al potere gestionale di fatto esercitato dal ed alla luce dell'istruttoria svolta, che comprenderebbe Parte_1
pag. 10/14 testimonianze e risultanze della CTU contabile, l'appellato ha ritenuto che non risultino provati né gli inadempimenti a lui imputati né i danni dedotti da parte attrice, evidenziando la regolare approvazione dei bilanci d'esercizio da parte dell'assemblea dei soci e la mancanza di rilievi gestionali nei suoi confronti sino all'insorgere del contenzioso.
In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere
Istruttore del 19.08.2024, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 26.09.2024, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con provvedimento del 26.09.2024, il Consigliere Istruttore ha fissato l'udienza del 9/10/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352, comma 1 nn. 1) c.p.c. 2) e 3). In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore dell'11.09.2025, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 09.10.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, con provvedimento del giudice istruttore del 23.10.2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello come proposto va rigettato per le ragioni di seguito riportate.
Con i motivi di gravame, gli appellanti censurano la sentenza 1295/2024 del Tribunale di
Salerno pubblicata il dì 8 marzo 2024 e notificata il successivo 11 marzo, per avere erroneamente: dichiarato il difetto di legittimazione attiva di sul Parte_1 presupposto che questi non risulta più socio della a far data dal 10 Parte_1 gennaio 2007; ritenuto maturata la prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., assumendo che, una volta venuta meno la legittimazione attiva in capo al sig. Parte_1
a decorrere dal 10 gennaio 2007, e non essendo intervenuto nel giudizio di primo grado il socio subentrato, il termine quinquennale ha ripreso a decorrere dalla medesima data, maturando già nel gennaio 2012, dunque prima della pronuncia della sentenza n. 183/2013; dichiarato la compensazione tra le parti delle spese di lite. Si rende necessario esaminare l'eccezione preliminare di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva di sollevata dall'appellato, la quale Parte_1 deve essere vagliata in via prioritaria, in quanto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, per poi procedere all'esame del merito della domanda. L'appellato ha pag. 11/14 eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'azione proposta da per Parte_1 difetto di legittimazione attiva, rilevando come lo stesso non fosse più socio della sin dal 10 gennaio 2007, data in cui ha ceduto integralmente la Parte_1 propria partecipazione sociale. Ricorre nel caso in esame la carenza di legittimazione attiva in capo al socio per sopravvenuta perdita di tale qualità. La giurisprudenza ha chiarito che la il socio può agire in giudizio per la responsabilità sociale degli amministratori, agendo come sostituto processuale della società, secondo quanto previsto dall'art. 2476, comma 3 del codice civile, ed essendo tale azione un diritto proprio della società ( Cass. n. 11264/2016 .
n. 1974/2018) La società deve essere necessariamente parte del processo, detta va distinta dall'azione spettante al socio in proprio per danni diretti, ex art. 2395 c.c., essa ha natura extracontrattuale. Viceversa, l'azione in questione determina una responsabilità contrattuale e si prescrive in cinque anni. Orbene, la qualità di socio è giustificante e condizione della proposizione dell'azione, per cui la perdita di detta qualità per cessione quote o esclusione dalla società determina la perdita della titolarità del rapporto e della legittimazione attiva, aspetti tutti che devono rimanere immutati per tutta la durata del processo. La perdita di tale qualità comporta la impossibilità di stare in giudizio, che è strettamente collegata alla qualità di socio e all'interesse ad agire nell'interesse della società. Trattasi di una ipotesi di mancanza della titolarità del diritto ad agire e come tale rilevabile d'ufficio. Nel caso in esame, risulta documentalmente e pacificamente accertato che ha perso la qualità di socio prima Parte_1 della riassunzione del giudizio. Pertanto, non avrebbe potuto proporre né coltivare legittimamente l'azione sociale di responsabilità. L'art. 111 c.p.c. non è applicabile, poiché non si tratta di un trasferimento del diritto controverso nel corso del processo, ma di una mancanza sopravvenuta della legittimazione attiva condizione presupposta per la promozione dell'azione societaria in loco della società e per far valere un danno derivato alla società, come nel caso di specie, per cui la sentenza che ha rilevato il difetto di legitimatio ad causam attiva è corretta, giacché la legittimazione è una condizione dell'azione, e la sua assenza comporta l'inammissibilità della domanda. In via ulteriormente preliminare,
l'appellato ha eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria, richiamando l'art. 2949 c.c., che prevede la prescrizione quinquennale per i diritti nascenti dal rapporto sociale. Il giudice di primo grado ha ritenuta l'azione promossa prescritta in relazione alla posizione delle parti in causa, anche del nuovo socio presente nel processo di riassunzione e Controparte_1
pag. 12/14 della società costituita nel giudizio di appello con comparsa depositata il 3/07/2024 recependo l'eccezione di . Invero, la legittimazione ad agire deve sussistere al CP_2 momento della proposizione dell'azione e durante il processo, affinché possa aversi un esito positivo del giudizio, qualora come nel caso di specie, essa venga a mancare nel corso del giudizio, venendo a mancare la condizione processuale dell'azione, l'atto di citazione originario perde la sua capacità di interrompere la prescrizione sino al passaggio in giudicato della sentenza(art. 2945 c.c.), non essendo collegabile ad un soggetto titolare del diritto ad agire. (Cass. n. 9746/97), soprattutto come nel caso di specie in cui il nuovo socio non si è costituito tempestivamente ed utilmente in tempo per impedire il realizzarsi della prescrizione. L'effetto interruttivo ha dunque avuto una natura solo istantanea, riprendendo il decorso della prescrizione immediatamente. Detto principio, già consolidato in tema di esecuzione (Cass. n. 20614/2024) presuppone che l'effetto interruttivo diventi istantaneo nel caso in cui non è ravvisabile un esito negativo del giudizio, e lo stesso sia dovuto ad un fatto imputabile alla parte, come nel caso di specie, ove il nuovo socio non si è tempestivamente sostituito al Venuta meno la legittimazione attiva di il 10/01/2007 e Parte_1 Parte_1 non essendosi costituito il socio succeduto, la prescrizione ha ripreso a decorrere, e la prescrizione è maturata essendosi le parti costituite con un primo atto loro riferibile in data
3/03/2014 – 3/07/2014 per la società , resta il richiamo Controparte_3 fatto dagli appellanti alla giurisprudenza che estende l'effetto interruttivo dell'atto di citazione al litisconsorte necessario pretermesso, in quanto nel caso di specie l'atto di citazione è risultato inidoneo a conservare l'effetto interruttivo rispetto a chiunque delle parti. L'appello va rigettato, ritenute assorbite le questioni di merito.
La soccombenza degli appellanti impone la loro condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore dell'appellato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
Quanto alla richiesta, formulata da parte appellata, di condanna degli appellanti al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., la stessa non può essere accolta. Invero, non si ravvisa, in particolare, un abuso del processo così grave da ledere il principio di lealtà e correttezza processuale o da tradursi in un intento dilatorio consapevole, sistematico e fraudolento.
pag. 13/14 Parimenti, va respinta la condanna in via equitativa ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., ritenendo che la complessità della vicenda e la pluralità dei soggetti coinvolti giustifichino la mancata applicazione della sanzione risarcitoria richiesta, anche sotto tale profilo.
Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano, come da dispositivo, sulla base del valore della controversia.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. sentenza 1295/2024 del Tribunale di Salerno, ogni diversa domanda o eccezione reietta, respinta ed assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna gli appellanti a rifondere all'appellato le spese di lite del CP_2 presente grado, che liquida in complessivi euro che liquida in complessivi € 22.102,00 , compenso difensore, spese generali, CPA e IVA come per legge.
3. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
4. Attesta che la presente sentenza è stata redatta nel rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità ed essenzialità previsti dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2023, n. 110, adottato ai sensi dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 18/11/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 431/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa MA Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 431/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto la riforma della sentenza 1295/24 del Tribunale di Salerno pubblicata il dì
8 marzo 2024 e notificata il successivo 11 marzo, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 10772/2018 R.G.;
TRA in persona del legale Parte_1 rappresentate p.t. - – quest'ultimo quale interventore volontario, giusta Controparte_1 comparsa di intervento adesivo ex art. 105 cod. proc. civ. spiegato nel giudizio di primo grado
– tutti rappresentati e difesi dall'avv. Emiliostefano Marzuillo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale del loro difensore in Sorrento alla Via degli Aranci n. 35;
-Appellante–
CONTRO
, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Marcello CP_2
MA De OL, del Foro di Bari e dall'Avv. Lorenzo Bocchino, del Foro di Salerno e presso tale ultimo elettivamente domiciliato in Giffoni Valle Piana (SA), alla via Beneventano n°12, giusta mandato allegato al presente atto;
-Appellato–
*********
1 avente ad oggetto: riforma della sentenza 1295/2024 del Tribunale di Salerno, pubblicata il dì 8 marzo 2024 e notificata il successivo 11 marzo, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 10772/2018 R.G. (azione di responsabilità amministratore di società).
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: le Parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti, conclusioni che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno, la ed Parte_1 Parte_1
hanno proposto appello avverso la sentenza 1295/24 del Tribunale di Controparte_1
Salerno, pubblicata il dì 8 marzo 2024 e notificata il successivo 11 marzo, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 10772/2018 R.G., con la quale così è stato deciso: “DICHIARA il difetto di legittimazione attiva di decorrere dalla data di cessione della Parte_1 quota sociale del 10.1.2007; 2. DICHIARA la legittimazione attiva della Parte_1
3. 4. DICHIARA la legittimazione ad intervenire di;
[...] Controparte_1
DICHIARA l'ammissibilità della domanda giudiziale di accertamento della responsabilità dell'amministratore cessato;
5. RIGETTA la domanda proposta dalla Parte_1 cui ha aderito , nei confronti di per
[...] Controparte_1 CP_2 intervenuta prescrizione dell'azione proposta al gennaio del 2012; 6. COMPENSA interamente tra tutte le parti le spese di lite”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Con atto di citazione in riassunzione ex artt. 354 e 125 c.p.c., inoltrato per la notifica in data
30.11.2018, la e già Parte_1 Parte_1 socio della medesima società, hanno riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Salerno, a seguito della sentenza n. 1255/2018, con cui la Corte d'Appello di Salerno, avendo ravvisato un vizio di integrità del contraddittorio per la mancata citazione nel primo grado di giudizio della quale litisconsorte necessaria, ha annullato la Parte_1 sentenza n. 182/2013 del Tribunale di Salerno, pronunciata nel procedimento societario R.G.
2123/2006, rimettendo le parti dinanzi al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma
1, c.p.c., per consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società pretermessa.
pag. 2/14 Con atto di citazione inoltrato per la notifica il 6.3.2006, infatti, Parte_1 nella qualità di socio della aveva
[...] Parte_1 promosso un'azione di responsabilità ex art. 2476, comma 3, c.c. nei confronti di CP_2
, amministratore unico della società dal 16.3.1998 al 31.10.2005, per avere costui
[...] compiuto gravi irregolarità gestionali e posto in essere atti pregiudizievoli per la società, chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento del danno in favore della quantificato in € 3.274.680,17. In particolare, l'attore Parte_1 deduceva che avesse effettuato acquisti non giustificati, trattandosi di CP_2 materiali e spese non pertinenti all'attività aziendale della Parte_1
ma riferibili al complesso immobiliare di proprietà dell'amministratore stesso ovvero
[...] ad altre società a lui riconducibili, sostenendo, altresì, che fossero state emesse note di credito non giustificate per € 244.508,98, poste in essere vendite sottocosto con conseguenti minori ricavi per € 381.334,52, effettuati prelievi bancari in contanti per un importo di € 176.256,20
– anche successivamente alla cessazione dalla carica di amministratore – con l'incasso indebito di somme da parte del convenuto per conto della società in epoca successiva alla sua revoca. aveva sostenuto che la condotta
Parte_1 dell'amministratore avesse arrecato un grave pregiudizio alla società, anche sotto il profilo della perdita di avviamento e della credibilità aziendale, richiedendo quindi la condanna dello stesso al risarcimento del danno, pari a € 3.274.680,17. , costituitosi in CP_2 giudizio, aveva contestato integralmente la ricostruzione dei fatti operata dall'attore, negando ogni responsabilità e affermando, al contrario, che titolare di
Parte_1 quote rilevanti in altre società operanti nello stesso settore merceologico della avesse ideato un sistema di rapporti societari – anche
Parte_1 di fornitura a prezzi superiori a quelli di mercato – tra la
Parte_1
e società a lui riconducibili, con effetti pregiudizievoli per la stessa, eccependo, inoltre,
l'illegittimità della delibera di revoca della sua carica di amministratore. Negando gli addebiti mossi dalla controparte, aveva evidenziato che si fosse Parte_1 indebitamente ingerito nella gestione sociale, anche tramite propri consulenti, concludendo, in via preliminare, per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi;
nel merito, per il rigetto della domanda, ritenuta infondata e priva di prova;
in via riconvenzionale, per l'accertamento della responsabilità di Parte_1
pag. 3/14 in ordine ai danni arrecati alla società e allo stesso convenuto, derivanti dagli acquisti imposti a condizioni svantaggiose e dall'asservimento della gli Parte_1 interessi delle società a lui riconducibili, nonché per la sua estromissione dalla compagine sociale.
Con sentenza n. 183/2013, depositata in data 8.1.2013, il Tribunale di Salerno ha dichiarato l'inammissibilità della domanda attorea per sopravvenuto difetto di legittimazione e di interesse ad agire, a causa della cessione delle quote sociali da parte dell'attore a CP_1
, nonché l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per difetto di
[...] legittimazione di , che al momento della proposizione della domanda CP_2 non rivestiva più alcuna carica nella società.
Con atto di appello notificato in data 3.3.2014, Parte_1 CP_1
– quest'ultimo ai sensi dell'art. 111, comma 4, c.p.c., quale cessionario delle quote
[...]
– hanno impugnato la sentenza di primo grado, sostenendo la sussistenza della titolarità della situazione giuridica soggettiva attiva in capo all'attore e l'inammissibilità della declaratoria di carenza di legittimazione, in quanto non rilevabile d'ufficio e comunque eccepita tardivamente dalla controparte. Hanno ribadito che si è trattato di una successione nel diritto controverso, hanno riproposto tutte le difese e conclusioni già svolte nel primo grado, concludendo per l'accoglimento della domanda e per la conferma della sentenza nella parte di rigetto della riconvenzionale. Con comparsa depositata in data 3.7.2014, ha spiegato intervento adesivo volontario, aderendo Parte_1 alle difese di parte appellante e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate da e . , costituitosi nel grado di appello, ha Parte_1 CP_1 CP_2 eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., e il difetto di legittimazione attiva sia di – per aver perso la qualità di socio nel Parte_1 corso del primo grado – sia di – per non essere stato parte in primo grado – CP_1 evidenziando che l'eccezione era stata tempestivamente sollevata in primo grado.
La Corte d'Appello di Salerno, con sentenza n. 1255/2018, ha rigettato l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, e ha affermato che, nelle azioni individuali del socio ex art. 2476 c.c., è necessaria la partecipazione della società, la quale deve essere evocata in giudizio, sia in qualità di attore che di convenuto. Rilevato che la Parte_1 Parte_1 non era stata parte nel primo grado, ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata per pag. 4/14 violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., disponendo la rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 354, comma 1, c.p.c.
e hanno riassunto il Parte_1 Parte_1 procedimento, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già formulate da Parte_1 nel giudizio originario.
Con comparsa depositata in data 1.3.2019, si è costituito eccependo, CP_2 in via preliminare, il difetto di legittimazione e di interesse ad agire in capo a Parte_1 non più legittimato quale sostituto processuale della società ai sensi degli artt. 2476 c.c. e 81
c.p.c., avendo egli cessato la qualità di socio già dal 1.1.2007. Ha eccepito, altresì, il difetto di legittimazione della stessa quale soggetto estraneo al Parte_1 procedimento originario, nonché l'intervenuta prescrizione dell'azione per decorso del termine quinquennale ex art. 2393 c.c. Ha inoltre rilevato l'irritualità dell'atto di citazione per mancata osservanza del rito societario di cui al D.Lgs. n. 5/2003, applicabile ratione temporis.
Nel merito, ha ribadito la nullità della delibera di revoca dell'amministratore, assunta in assenza di valida convocazione, come accertato con sentenza n. 2297/2007 del Tribunale di
Salerno, confermata in appello con sentenza n. 1004/2012, concludendo, senza rinuncia alle eccezioni preliminari, per il rigetto della domanda, ritenuta infondata in fatto e in diritto, e chiedendo la condanna alle spese.
All'udienza del 10.4.2019, il giudice ha disposto l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio dei precedenti gradi. Non rinvenuto il fascicolo di primo grado, all'udienza del 21.4.2021 ha assegnato i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e ha disposto ulteriori ricerche in Cancelleria.
Persistendo l'irreperibilità, all'udienza del 15.12.2021 ha autorizzato la ricostruzione del fascicolo. A seguito del deposito della documentazione istruttoria, all'udienza del 10.12.2022 ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
In data 24.3.2023, si è costituito in giudizio con comparsa di Controparte_1 intervento adesivo volontario ai sensi dell'art. 105 c.p.c., precisando di essere ancora socio della aderendo alle conclusioni rassegnate da parte Parte_1 attrice.
All'udienza collegiale del 5.4.2023, la causa è stata trattenuta in decisione. Con sentenza nr.1295/2024, pubblicata il dì 8 marzo 2024 e notificata il successivo 11 marzo, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 10772/2018 R.G., il Tribunale di Salerno ha respinto la pag. 5/14 domanda, proposta da Parte_1 Parte_1 dichiarando: il difetto di legittimazione attiva di a decorrere Parte_1 dalla data di cessione della quota sociale del 10.1.2007; la legittimazione attiva della la legittimazione ad intervenire di Parte_1 CP_1
; l'ammissibilità della domanda giudiziale di accertamento della responsabilità
[...] dell'amministratore cessato;
e rigettando la domanda proposta dalla Parte_1 cui ha aderito , nei confronti di
[...] Controparte_1 CP_2
per intervenuta prescrizione dell'azione proposta, con compensazione tra le parti
[...] delle spese di lite.
Con la proposizione del gravame, gli Appellanti censurano suddetta sentenza, chiedendo a
Questo Collegio: “riformarsi integralmente, in ragione degli specifici motivi di gravame indicati nel presente atto, la sentenza impugnata, e, per l'effetto, accogliersi le conclusioni così rassegnate e/o precisate nel giudizio di primo grado, e segnatamente: “A. Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento e la conseguente responsabilità in cui è incorso il sig. nell'espletamento dell'incarico di amministratore unico della CP_2 Parte_1 per tutte le ragioni esposte agli atti;
B. Per l'effetto, condannarsi la parte convenuta al
[...] risarcimento, in favore della medesima società, dei danni da essa patiti, nella misura di € 3.274.680,17
(salvo errori e/o omissioni) o nella minore o maggior somma che l'adito Tribunale riterrà di giustizia, anche alla luce di CTU contabile già espletata in corso di causa, oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria;
C. Condannarsi, altresì, il convenuto alla restituzione, in favore della società medesima, di tutte le somme incassate dai debitori dopo la cessazione dalla carica e mai consegnate, giusta le risultanze della summenzionata CTU contabile”; B – conseguentemente condannarsi la parte appellata all'esito della presente fase di giudizio, alla integrale refusione delle spese di lite e compensi di difesa del doppio grado di giudizio, con attribuzione allo scrivente avvocato, in quanto antistatario”. Il gravame trova fondamento nei motivi che seguono.
Dei vizi della sentenza riferiti alla declaratoria di difetto di legittimazione attiva di alla proposizione dell'azione di responsabilità, in ragione Parte_1 dell'avvenuto trasferimento, in corso di causa, della sua intera partecipazione al capitale sociale - Il primo motivo di gravame riguarda la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto di dover dichiarare il difetto di legittimazione attiva di sul presupposto che questi non risulta più socio della Parte_1 Parte_1
pag. 6/14 a far data dal 10 gennaio 2007, data in cui ha trasferito la propria quota di Parte_1 partecipazione al sig. Controparte_1
In particolare, il Tribunale ha motivato (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) che: “Passando alle questioni relative alla legittimazione delle parti, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva di per non essere lo stesso socio della Parte_1 Parte_1 sin dal 10.1.2007, come comprovato dalla visura camerale storica allegata agli atti”; aggiungendo
[...] che, secondo unanime giurisprudenza, la legittimazione individuale del socio a promuovere l'azione di responsabilità ex art. 2476, comma 3, c.c. costituirebbe un'ipotesi di sostituzione processuale, atteso che il socio si limiterebbe ad esercitare un diritto che è proprio della società, come confermato dal fatto che dell'esito positivo dell'azione ne giovi esclusivamente il patrimonio sociale, nonché dall'esclusiva spettanza in capo alla società del potere di rinuncia e transazione dell'azione stessa. Ne conseguirebbe, quindi, che la natura derivativa della legittimazione del singolo socio rispetto a quella sociale comporta che lo status socii costituisca presupposto indispensabile della legittimazione sostitutiva, che dovrebbe sussistere al momento dell'instaurazione della causa e persistere fino alla pronuncia della sentenza. Il Giudice di prime cure ha, altresì, affermato che “Viste le difese svolte nel corso delle precedenti fasi procedimentali, vale la pena precisare che il difetto di legitimatio ad causam, attiva e passiva, riguardando la regolarità del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. civ., Sez. III, ord. 09/02/2021, n. 3136)”. E pertanto, considerato che il sig. non risulta più socio dal 2007, andrebbe affermata la sua Parte_1 carenza di legittimazione attiva alla proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore della Parte_1
Siffatta motivazione risulterebbe però, ad avviso degli Appellanti, censurabile sotto molteplici profili.
In primo luogo, qualora anche si volesse ritenere rilevante – ai fini della decisione – la circostanza della sopravvenuta perdita della titolarità attiva del rapporto sostanziale a seguito della cessione della quota sociale in corso di giudizio, la domanda avrebbe dovuto comunque essere ritenuta ammissibile, per effetto dell'applicazione dell'art. 111 c.p.c., secondo cui “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”. Nel caso di specie, si sarebbe realizzata una tipica ipotesi di successione nel diritto controverso, essendo l'acquirente della quota subentrato nella medesima posizione giuridica del cedente, ossia nel diritto alla pretesa risarcitoria pag. 7/14 promossa nell'interesse della società – o, in ogni caso, nel diritto al provvedimento. Pertanto, la sentenza impugnata andrebbe riformata affermando la legittimazione attiva di Parte_1
[...]
Dei vizi della sentenza riferiti alla prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità maturata nel corso del giudizio - In via gradata, e sotto un diverso profilo, gli appellanti sollevano ulteriori censure avverso la sentenza impugnata, nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto maturata la prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., assumendo che, una volta venuta meno la legittimazione attiva in capo al sig. Parte_1
a decorrere dal 10 gennaio 2007, e non essendo intervenuto nel giudizio di primo grado il socio subentrato, il termine quinquennale ha ripreso a decorrere dalla medesima data, maturando già nel gennaio 2012, dunque prima della pronuncia della sentenza n. 183/2013.
Il Tribunale ha ritenuto inidonei a interrompere la prescrizione: l'atto di citazione in appello del 3 marzo 2014, proposto dal cessionario l'intervento volontario della CP_1 el 3 luglio 2014. Tali atti, secondo la motivazione della Parte_1 sentenza impugnata, sono stati inefficaci per essere stati posti in essere dopo la scadenza del termine prescrizionale quinquennale, in assenza di atti interruttivi validi da parte di soggetti legittimati, e non potendo l'atto introduttivo del giudizio originario mantenere l'effetto interruttivo.
Tuttavia, tale impostazione susciterebbe rilievi critici, in quanto, si assume, contraria a consolidati principi giurisprudenziali in tema di effetti interruttivi della prescrizione.
Secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità, la proposizione della domanda giudiziale interrompe la prescrizione sino al passaggio in giudicato della decisione, salvo il solo caso – tassativamente previsto dall'art. 2945, comma 3, c.c. – dell'estinzione del giudizio (Cass. civ., n. 5085/1987; Cass. n. 5353/1985; Cass. n.
14243/1999; Cass. n. 21006/2007). Neppure rileverebbe l'integrazione del contraddittorio nel medesimo processo non preclude l'effetto interruttivo della prescrizione, ma anzi ne estende l'efficacia anche ai litisconsorti necessari successivamente evocati (Cass. civ., Sez. III, 5 settembre 2023, n. 25928).
Alla luce di quanto sopra, la motivazione del Tribunale – nella parte in cui avrebbe affermato che la prescrizione dell'azione sarebbe maturata nel gennaio 2012 – risulterebbe erronea e giuridicamente infondata.
pag. 8/14 Della fondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda attorea – gli Appellanti hanno introdotto il giudizio d'appello ribadendo la piena fondatezza della domanda proposta in primo grado, evidenziando che, in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello, il giudice di secondo grado è tenuto a riesaminare la controversia nella sua interezza, sulla base degli elementi già acquisiti e di quelli eventualmente introdotti. In tale ottica, hanno richiamato l'istruttoria già svolta nel giudizio di primo grado, la documentazione depositata, nonché le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, formulando al contempo osservazioni critiche rispetto alle conclusioni cui è pervenuto il consulente in alcune parti della relazione.
Secondo gli Appellanti, la responsabilità dell'ex amministratore unico della Parte_1
sig. , si articolerebbe in una pluralità di condotte, analiticamente
[...] CP_2 identificate che, nel loro complesso, avrebbero determinato un rilevante pregiudizio patrimoniale a carico della società, stimato in oltre tre milioni di euro. Con comparsa di costituzione e risposta, alle controparti, si è costituito in giudizio , CP_2 chiedendo a Questa Corte quanto segue: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta - preso atto di quanto in narrativa - così provvedere: 1) In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 C.p.c.il difetto di interesse e di legittimazione ad agire in capo al Sig.
2) Rigettare lo spiegato appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando Parte_1 la sentenza n. 1295/2024 resa dal Tribunale di Salerno, nella persona del Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Enza Faracchio;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta ritenesse di revocare le statuizioni della sentenza impugnata in ordine al difetto di legittimazione attiva in capo al Sig. ed all'intervenuta prescrizione dell'azione, rigettare nel merito l'avversa Parte_1 domanda, poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto, oltre che sfornita di prova. 4) In ogni caso, condannare gli appellanti, in solido, alla rifusione di tutte le spese e competenze del giudizio di primo e di secondo grado. 5) Condannare, infine, gli appellanti, in solido, al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 C.p.c., nella misura ritenuta equa, tenendo conto anche del valore e della complessità dei giudizi”.
Di seguito, si riportano le eccezioni e le difese proposte dall'Appellato. In via preliminare, la parte deducente solleva eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., rilevando che le parti appellanti non avrebbero assolto all'onere di indicare in modo chiaro e specifico i capi della sentenza oggetto di impugnazione, né compiutamente illustrato le ragioni delle censure mosse alla ricostruzione in fatto operata dal Giudice di primo grado.
pag. 9/14 Parte appellata osserva, inoltre, che è pacifico che attore originario, abbia Parte_1 ceduto la propria quota di partecipazione nella in data 10 gennaio Parte_1
2007, perdendo, da tale momento, la qualità di socio e, conseguentemente, la legittimazione e l'interesse ad agire in nome e per conto della società. Sulla base di tale presupposto, non avrebbe potuto – già nel corso del primo giudizio di primo grado, poi definito Parte_1 con sentenza n. 183/2013 – proseguire validamente l'azione sociale di responsabilità, non ricorrendo più i presupposti soggettivi richiesti dagli artt. 2476 c.c. e 81 c.p.c. per l'esercizio della legittimazione sostitutiva. Di conseguenza, egli non avrebbe potuto neppure proporre l'atto di riassunzione, né costituirsi nel giudizio successivo in tale qualità. Il Giudice di primo grado ha, peraltro, ritenuto sussistente la legittimazione alla riassunzione del giudizio e all'intervento in capo, rispettivamente, alla società e al sig. Parte_1 CP_1
subentrato nella titolarità della quota, pur non avendo costoro partecipato al
[...] precedente giudizio (RG n. 2123/2006), con ciò rendendo comunque ammissibile la prosecuzione del processo su impulso dei soggetti legittimati. Parte appellata deduce, altresì, che l'eccezione di prescrizione sollevata nei confronti della e del sig. Parte_1 CP_1
già formulata sin dal primo scritto difensivo nel giudizio di primo grado ed accolta dal
[...]
Giudice di prime cure, debba ritenersi fondata. Si osserva, in particolare, che l'evento ritenuto determinante ai fini della decorrenza del termine prescrizionale sarebbe rappresentato dalla sopravvenuta carenza di legittimazione attiva in capo al sig. verificatasi il 10 Parte_1 gennaio 2007 a seguito della cessione della quota da questi detenuta nella Parte_1
Il termine prescrizionale quinquennale avrebbe iniziato a decorrere originariamente dal 31 ottobre
2005, data nella quale l'assemblea dei soci ha deliberato la revoca dei poteri rappresentativi in capo al
, indipendentemente dall'esito della successiva impugnazione di tale delibera. L'atto di CP_2 citazione notificato il 24 febbraio 2006 dal all'epoca ancora socio, avrebbe determinato Parte_1 un'interruzione del termine. Tuttavia, a seguito della cessione della quota, avvenuta il 10 gennaio
2007, il termine prescrizionale avrebbe iniziato nuovamente a decorrere, giungendo a maturazione il
10 gennaio 2012.
Nell'ipotesi – prospettata in via subordinata – in cui le eccezioni preliminari relative alla legittimazione e all'interesse ad agire nonché alla prescrizione dell'azione fossero disattese, parte appellata ha comunque eccepito l'infondatezza della domanda anche nel merito, in relazione alla sua qualifica di amministratore, al potere gestionale di fatto esercitato dal ed alla luce dell'istruttoria svolta, che comprenderebbe Parte_1
pag. 10/14 testimonianze e risultanze della CTU contabile, l'appellato ha ritenuto che non risultino provati né gli inadempimenti a lui imputati né i danni dedotti da parte attrice, evidenziando la regolare approvazione dei bilanci d'esercizio da parte dell'assemblea dei soci e la mancanza di rilievi gestionali nei suoi confronti sino all'insorgere del contenzioso.
In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere
Istruttore del 19.08.2024, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 26.09.2024, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con provvedimento del 26.09.2024, il Consigliere Istruttore ha fissato l'udienza del 9/10/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352, comma 1 nn. 1) c.p.c. 2) e 3). In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore dell'11.09.2025, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 09.10.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, con provvedimento del giudice istruttore del 23.10.2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello come proposto va rigettato per le ragioni di seguito riportate.
Con i motivi di gravame, gli appellanti censurano la sentenza 1295/2024 del Tribunale di
Salerno pubblicata il dì 8 marzo 2024 e notificata il successivo 11 marzo, per avere erroneamente: dichiarato il difetto di legittimazione attiva di sul Parte_1 presupposto che questi non risulta più socio della a far data dal 10 Parte_1 gennaio 2007; ritenuto maturata la prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., assumendo che, una volta venuta meno la legittimazione attiva in capo al sig. Parte_1
a decorrere dal 10 gennaio 2007, e non essendo intervenuto nel giudizio di primo grado il socio subentrato, il termine quinquennale ha ripreso a decorrere dalla medesima data, maturando già nel gennaio 2012, dunque prima della pronuncia della sentenza n. 183/2013; dichiarato la compensazione tra le parti delle spese di lite. Si rende necessario esaminare l'eccezione preliminare di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva di sollevata dall'appellato, la quale Parte_1 deve essere vagliata in via prioritaria, in quanto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, per poi procedere all'esame del merito della domanda. L'appellato ha pag. 11/14 eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'azione proposta da per Parte_1 difetto di legittimazione attiva, rilevando come lo stesso non fosse più socio della sin dal 10 gennaio 2007, data in cui ha ceduto integralmente la Parte_1 propria partecipazione sociale. Ricorre nel caso in esame la carenza di legittimazione attiva in capo al socio per sopravvenuta perdita di tale qualità. La giurisprudenza ha chiarito che la il socio può agire in giudizio per la responsabilità sociale degli amministratori, agendo come sostituto processuale della società, secondo quanto previsto dall'art. 2476, comma 3 del codice civile, ed essendo tale azione un diritto proprio della società ( Cass. n. 11264/2016 .
n. 1974/2018) La società deve essere necessariamente parte del processo, detta va distinta dall'azione spettante al socio in proprio per danni diretti, ex art. 2395 c.c., essa ha natura extracontrattuale. Viceversa, l'azione in questione determina una responsabilità contrattuale e si prescrive in cinque anni. Orbene, la qualità di socio è giustificante e condizione della proposizione dell'azione, per cui la perdita di detta qualità per cessione quote o esclusione dalla società determina la perdita della titolarità del rapporto e della legittimazione attiva, aspetti tutti che devono rimanere immutati per tutta la durata del processo. La perdita di tale qualità comporta la impossibilità di stare in giudizio, che è strettamente collegata alla qualità di socio e all'interesse ad agire nell'interesse della società. Trattasi di una ipotesi di mancanza della titolarità del diritto ad agire e come tale rilevabile d'ufficio. Nel caso in esame, risulta documentalmente e pacificamente accertato che ha perso la qualità di socio prima Parte_1 della riassunzione del giudizio. Pertanto, non avrebbe potuto proporre né coltivare legittimamente l'azione sociale di responsabilità. L'art. 111 c.p.c. non è applicabile, poiché non si tratta di un trasferimento del diritto controverso nel corso del processo, ma di una mancanza sopravvenuta della legittimazione attiva condizione presupposta per la promozione dell'azione societaria in loco della società e per far valere un danno derivato alla società, come nel caso di specie, per cui la sentenza che ha rilevato il difetto di legitimatio ad causam attiva è corretta, giacché la legittimazione è una condizione dell'azione, e la sua assenza comporta l'inammissibilità della domanda. In via ulteriormente preliminare,
l'appellato ha eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria, richiamando l'art. 2949 c.c., che prevede la prescrizione quinquennale per i diritti nascenti dal rapporto sociale. Il giudice di primo grado ha ritenuta l'azione promossa prescritta in relazione alla posizione delle parti in causa, anche del nuovo socio presente nel processo di riassunzione e Controparte_1
pag. 12/14 della società costituita nel giudizio di appello con comparsa depositata il 3/07/2024 recependo l'eccezione di . Invero, la legittimazione ad agire deve sussistere al CP_2 momento della proposizione dell'azione e durante il processo, affinché possa aversi un esito positivo del giudizio, qualora come nel caso di specie, essa venga a mancare nel corso del giudizio, venendo a mancare la condizione processuale dell'azione, l'atto di citazione originario perde la sua capacità di interrompere la prescrizione sino al passaggio in giudicato della sentenza(art. 2945 c.c.), non essendo collegabile ad un soggetto titolare del diritto ad agire. (Cass. n. 9746/97), soprattutto come nel caso di specie in cui il nuovo socio non si è costituito tempestivamente ed utilmente in tempo per impedire il realizzarsi della prescrizione. L'effetto interruttivo ha dunque avuto una natura solo istantanea, riprendendo il decorso della prescrizione immediatamente. Detto principio, già consolidato in tema di esecuzione (Cass. n. 20614/2024) presuppone che l'effetto interruttivo diventi istantaneo nel caso in cui non è ravvisabile un esito negativo del giudizio, e lo stesso sia dovuto ad un fatto imputabile alla parte, come nel caso di specie, ove il nuovo socio non si è tempestivamente sostituito al Venuta meno la legittimazione attiva di il 10/01/2007 e Parte_1 Parte_1 non essendosi costituito il socio succeduto, la prescrizione ha ripreso a decorrere, e la prescrizione è maturata essendosi le parti costituite con un primo atto loro riferibile in data
3/03/2014 – 3/07/2014 per la società , resta il richiamo Controparte_3 fatto dagli appellanti alla giurisprudenza che estende l'effetto interruttivo dell'atto di citazione al litisconsorte necessario pretermesso, in quanto nel caso di specie l'atto di citazione è risultato inidoneo a conservare l'effetto interruttivo rispetto a chiunque delle parti. L'appello va rigettato, ritenute assorbite le questioni di merito.
La soccombenza degli appellanti impone la loro condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore dell'appellato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
Quanto alla richiesta, formulata da parte appellata, di condanna degli appellanti al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., la stessa non può essere accolta. Invero, non si ravvisa, in particolare, un abuso del processo così grave da ledere il principio di lealtà e correttezza processuale o da tradursi in un intento dilatorio consapevole, sistematico e fraudolento.
pag. 13/14 Parimenti, va respinta la condanna in via equitativa ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., ritenendo che la complessità della vicenda e la pluralità dei soggetti coinvolti giustifichino la mancata applicazione della sanzione risarcitoria richiesta, anche sotto tale profilo.
Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano, come da dispositivo, sulla base del valore della controversia.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. sentenza 1295/2024 del Tribunale di Salerno, ogni diversa domanda o eccezione reietta, respinta ed assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna gli appellanti a rifondere all'appellato le spese di lite del CP_2 presente grado, che liquida in complessivi euro che liquida in complessivi € 22.102,00 , compenso difensore, spese generali, CPA e IVA come per legge.
3. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
4. Attesta che la presente sentenza è stata redatta nel rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità ed essenzialità previsti dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2023, n. 110, adottato ai sensi dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 18/11/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 14/14